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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2024, n. 3701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3701 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI UI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
udito l'Avvocato generale, PIETRO GAETA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avv. FABIO SEGRETI, in difesa dell'indagato, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3701 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3/4/2023 il Tribunale del riesame di Napoli - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato l'ordinanza del GIP in sede dell'8/3/2023 di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di IG RI, indagato (per quanto qui rileva) per l'omicidio di LE SC, aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e dalle condizioni di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., commesso a Napoli - Chiaiano, il 9/7/2006. Con recidiva reiterata e specifica. 1.1. La vicenda avveniva nella notte della vittoria della squadra nazionale italiana nel campionato mondiale di calcio, quando nel corso dei festeggiamenti di strada LE SC aveva urtato con l'asta di una bandiera ER RI, evento cui era seguita una discussione tra i due durante la quale SC aveva danneggiato il parabrezza del ciclomotore su cui si trovava RI. Costui si era allontanato, ma era tornato poco dopo insieme ai fratelli IC e IG, i quali avevano esploso numerosi colpi di pistola
contro
LE SC, uccidendolo;
altre due persone (IU Di AT e IR ER) erano state ferite alle gambe, come da imputazione cautelare sub B. 1.2. Il Tribunale del riesame ha confermato la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di IG RI per l'omicidio di LE SC, tratti dalle propalazioni di vari collaboratori di giustizia, convergenti nella ricostruzione della vicenda e nell'individuazione dei fratelli RI come responsabili di detto delitto, ER quale mandante e istigatore, IG e IC in qualità di esecutori materiali. 1.3. Le esigenze cautelari sono state individuate - nel solco della presunzione legislativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - nel pericolo, concreto ed attuale, di recidivazione specifica desunta dalle allarmanti modalità e circostanze dell'azione, eseguita a volto scoperto tra la folla, confidando nell'omertà generale derivante dal contesto camorristico e dal rilievo della famiglia RI nell'ambito della criminalità organizzata locale;
dal movente della vicenda, originata da un banale litigio;
dalla personalità dell'indagato, soggetto estremamente pericoloso a tenore del certificato penale, e privo di ravvedi- mento, anche dopo l'espiazione di pene per delitti di criminalità organizzata. Si è inoltre adombrato il pericolo di inquinamento probatorio, desunto dallo spessore criminale dell'indagato e dei suoi prossimi congiunti, nonché dalla fitta rete di conoscenze e di connivenze a suo favore. Infine, si è citato il pericolo di fuga, per l'esistenza di parenti, amici e affiliati ancora liberi, al cospetto di una previsione di pesante condanna per l'accusa di omicidio pluriaggravato. 2 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Fabio Segreti, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. 2.1. Premesso che una precedente richiesta di misura cautelare era stata respinta dal GIP per rilevati contrasti tra le dichiarazioni accusatorie rese da LE VI e da AR OL, si evidenzia che l'ordinanza custodiale de qua è stata infine spiccata per le recenti dichiarazioni di UE CI, ritenute convergenti con quelle del OL, indicato come testimone oculare della prima parte della vicenda, nonché parzialmente convergenti con le dichiarazioni del VI (alias LL), testimone oculare del momento immediata- mente successivo all'omicidio del SC. 2.2. Orbene, si censura che il Tribunale del riesame abbia affermato la sufficienza del materiale indiziario già in precedenza ritenuto insufficiente a sorreggere la domanda cautelare del Pubblico ministero, tanto da avere dato luogo all'archiviazione del procedimento, allo stato degli atti fin lì raccolti. Invero, anche prendendo atto che VI e OL siano stati testimoni di due distinti segmenti della vicenda, resta il dato che ciò non giustifica le contrastanti indicazioni dei due informatori quanto ai soggetti che parteciparono al blitz, a chi ebbe materialmente a sparare, e al numero di ciclomotori coinvolti nell'agguato. A prescindere dalla contestazione della ritenuta irrilevanza per chi esplose effettivamente i colpi all'indirizzo del SC, benché secondo la difesa l'azione del ricorrente dovrebbe intendersi quale mero favoreggiamento, lo snodo irrisolto risiede nell'illogico e superficiale vaglio di attendibilità del collaboratore OL, del quale era stata messa in luce la fantasiosità della ricostruzione alla stregua delle indicazioni sul senso di marcia che costui stava percorrendo a bordo del suo furgone, contraria a quella consentita dalla viabilità cittadina, come attestata anche all'epoca dei fatti, e confermata dall'esistenza di un semaforo che si trova sul lato opposto della via Santa Maria a Cubito. Inoltre, rimarca la difesa che il Bar Centrale, al momento dell'omicidio, era chiuso, come avevano riferito le altre due vittime dell'agguato, Di AT e ER, sicché non potevano esserci tavolini ed avventori ivi seduti. Nonostante tali rilievi fossero stati segnalati nella memoria difensiva depositata al Tribunale del riesame, non vi è stata alcuna confutazione sul punto. L'attendibilità del OL - al quale peraltro è stato revocato il programma di protezione per le sue intemperanze - ne risulta gravemente pregiudicata, con necessità di verificare se il residuo materiale indiziario sia di per sé idoneo a giustificare il presidio cautelare. Invero, deve considerarsi che Di AT aveva riferito di un unico sparatore, da identificarsi in IC RI, secondo UE Ferrara;
che i dichiaranti CI e OL non avevano riferito della presenza di 3 Francesco BA;
che LE VI aveva visto che IG RI era da solo a bordo di un ciclomotore, ed era rientrato da solo a bordo dello stesso scooter dieci minuti prima del fratello IC e di BA. Inoltre, le dichiarazioni di UE CI, che l'impugnata ordinanza ritiene riscontrate da MA DI e AT Lo RU, in realtà non lo sono perché il primo aveva indicato quale esecutore materiale IC RI, e l'altro aveva indicato IG RI. Peraltro, secondo Di AT, il killer indossava un casco integrale, sicché non si comprende come potesse essere stato ricono- sciuto dal CI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. In termini generali, deve ribadirsi che ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valu- tati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 dei 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172). 1.2. Applicando il principio generale al caso in esame, deve affermarsi la piena sufficienza della piattaforma indiziaria illustrata nell'impugnata ordinanza, fondata principalmente sulle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia che, emersi da ultimo, hanno permesso di comporre un quadro più organico di quello che in origine aveva dissuaso il GIP dall'emanazione della misura cautelare richiesta nella prima parte delle indagini relative all'omicidio in esame. Come ha logicamente argomentato il Tribunale cautelare, le informazioni nuove rese da AR OL, comportanti la precisa indicazione di reità di IG RI per l'omicidio del SC, sono state ritenute degne di fede e non scalfite dalla revoca del programma di protezione, determinata da violazioni del regolamento penitenziario, ma non da falle di attendibilità di detto collaboratore. In particolare, le critiche rivolte alla ricostruzione di quanto costui aveva visto, allorché a bordo dell'autocarro Nissan era fermo al semaforo posto all'incrocio tra Corso Chiaiano e via Santa Maria a Cubito, non possono trovare 4 facile smentita nella mera contestazione del senso di marcia dei veicoli in quello snodo di viabilità, trattandosi di una notte di festa collettiva in cui tutte le regole erano sovvertite, come d'uso in simili circostanze, ed anche la formale chiusura del bar Centrale non inibiva di certo agli astanti, accorsi in strada per acclamare la vittoria calcistica, di occupare gli spazi antistanti a detto esercizio pubblico. In sede cautelare, quindi, rileva da un canto l'affermata attendibilità dell'allora collaboratore, dall'altro le informazioni specifiche rese dal OL per diretta conoscenza, e la loro integrabilità con quelle rese da AT Lo RU, a seguito delle indagini da costui svolte sull'evento. È stato poi valorizzato, quale elemento nuovo emerso nell'ottobre 2021, il resoconto particolareggiato di UE CI che aveva narrato sia l'antefatto del diverbio tra ER RI e LE SC, per avervi assistito, sia l'arrivo di tre motorini, tra i quali quello ove sedeva come passeggero IG RI, alias Gino o' Pugone, che previa indicazione del SC da parte del fratello ER, gli si era accostato e lo aveva attinto con due colpi;
quindi il collaboratore si era allontanato. Si tratta di una testimonianza oculare che assume rilievo decisivo ed autonomo, e che il Tribunale cautelare ha debitamente vagliato ricorrendo ai tradizionali criteri di verifica dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, traendone un giudizio positivo. A fronte di tale accurata ricostruzione del quadro indiziario, valutato nella sua complessità, alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legitti- mità, le censure difensive - che peraltro sono state analizzate e confutate con scrupolo dai giudici cautelari - seguono la consueta direttrice di parcellizzazione degli elementi indiziari, così da depotenziarne la valenza complessiva, e di esaltazione di discrepanze e contraddizioni, non pregiudicanti il nucleo centrale delle singole propalazioni, al fine di destituire di validità gli apporti dei collaboratori di giustizia. Tuttavia, tali critiche non scalfiscono, in sede di legittimità, la sufficiente compattezza del quadro indiziario, che conserva la sua tenuta a termini dell'art. 273 cod. proc. pen. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il giorno 12 settembre 2023
udito l'Avvocato generale, PIETRO GAETA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avv. FABIO SEGRETI, in difesa dell'indagato, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3701 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3/4/2023 il Tribunale del riesame di Napoli - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato l'ordinanza del GIP in sede dell'8/3/2023 di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di IG RI, indagato (per quanto qui rileva) per l'omicidio di LE SC, aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e dalle condizioni di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., commesso a Napoli - Chiaiano, il 9/7/2006. Con recidiva reiterata e specifica. 1.1. La vicenda avveniva nella notte della vittoria della squadra nazionale italiana nel campionato mondiale di calcio, quando nel corso dei festeggiamenti di strada LE SC aveva urtato con l'asta di una bandiera ER RI, evento cui era seguita una discussione tra i due durante la quale SC aveva danneggiato il parabrezza del ciclomotore su cui si trovava RI. Costui si era allontanato, ma era tornato poco dopo insieme ai fratelli IC e IG, i quali avevano esploso numerosi colpi di pistola
contro
LE SC, uccidendolo;
altre due persone (IU Di AT e IR ER) erano state ferite alle gambe, come da imputazione cautelare sub B. 1.2. Il Tribunale del riesame ha confermato la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di IG RI per l'omicidio di LE SC, tratti dalle propalazioni di vari collaboratori di giustizia, convergenti nella ricostruzione della vicenda e nell'individuazione dei fratelli RI come responsabili di detto delitto, ER quale mandante e istigatore, IG e IC in qualità di esecutori materiali. 1.3. Le esigenze cautelari sono state individuate - nel solco della presunzione legislativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - nel pericolo, concreto ed attuale, di recidivazione specifica desunta dalle allarmanti modalità e circostanze dell'azione, eseguita a volto scoperto tra la folla, confidando nell'omertà generale derivante dal contesto camorristico e dal rilievo della famiglia RI nell'ambito della criminalità organizzata locale;
dal movente della vicenda, originata da un banale litigio;
dalla personalità dell'indagato, soggetto estremamente pericoloso a tenore del certificato penale, e privo di ravvedi- mento, anche dopo l'espiazione di pene per delitti di criminalità organizzata. Si è inoltre adombrato il pericolo di inquinamento probatorio, desunto dallo spessore criminale dell'indagato e dei suoi prossimi congiunti, nonché dalla fitta rete di conoscenze e di connivenze a suo favore. Infine, si è citato il pericolo di fuga, per l'esistenza di parenti, amici e affiliati ancora liberi, al cospetto di una previsione di pesante condanna per l'accusa di omicidio pluriaggravato. 2 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Fabio Segreti, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. 2.1. Premesso che una precedente richiesta di misura cautelare era stata respinta dal GIP per rilevati contrasti tra le dichiarazioni accusatorie rese da LE VI e da AR OL, si evidenzia che l'ordinanza custodiale de qua è stata infine spiccata per le recenti dichiarazioni di UE CI, ritenute convergenti con quelle del OL, indicato come testimone oculare della prima parte della vicenda, nonché parzialmente convergenti con le dichiarazioni del VI (alias LL), testimone oculare del momento immediata- mente successivo all'omicidio del SC. 2.2. Orbene, si censura che il Tribunale del riesame abbia affermato la sufficienza del materiale indiziario già in precedenza ritenuto insufficiente a sorreggere la domanda cautelare del Pubblico ministero, tanto da avere dato luogo all'archiviazione del procedimento, allo stato degli atti fin lì raccolti. Invero, anche prendendo atto che VI e OL siano stati testimoni di due distinti segmenti della vicenda, resta il dato che ciò non giustifica le contrastanti indicazioni dei due informatori quanto ai soggetti che parteciparono al blitz, a chi ebbe materialmente a sparare, e al numero di ciclomotori coinvolti nell'agguato. A prescindere dalla contestazione della ritenuta irrilevanza per chi esplose effettivamente i colpi all'indirizzo del SC, benché secondo la difesa l'azione del ricorrente dovrebbe intendersi quale mero favoreggiamento, lo snodo irrisolto risiede nell'illogico e superficiale vaglio di attendibilità del collaboratore OL, del quale era stata messa in luce la fantasiosità della ricostruzione alla stregua delle indicazioni sul senso di marcia che costui stava percorrendo a bordo del suo furgone, contraria a quella consentita dalla viabilità cittadina, come attestata anche all'epoca dei fatti, e confermata dall'esistenza di un semaforo che si trova sul lato opposto della via Santa Maria a Cubito. Inoltre, rimarca la difesa che il Bar Centrale, al momento dell'omicidio, era chiuso, come avevano riferito le altre due vittime dell'agguato, Di AT e ER, sicché non potevano esserci tavolini ed avventori ivi seduti. Nonostante tali rilievi fossero stati segnalati nella memoria difensiva depositata al Tribunale del riesame, non vi è stata alcuna confutazione sul punto. L'attendibilità del OL - al quale peraltro è stato revocato il programma di protezione per le sue intemperanze - ne risulta gravemente pregiudicata, con necessità di verificare se il residuo materiale indiziario sia di per sé idoneo a giustificare il presidio cautelare. Invero, deve considerarsi che Di AT aveva riferito di un unico sparatore, da identificarsi in IC RI, secondo UE Ferrara;
che i dichiaranti CI e OL non avevano riferito della presenza di 3 Francesco BA;
che LE VI aveva visto che IG RI era da solo a bordo di un ciclomotore, ed era rientrato da solo a bordo dello stesso scooter dieci minuti prima del fratello IC e di BA. Inoltre, le dichiarazioni di UE CI, che l'impugnata ordinanza ritiene riscontrate da MA DI e AT Lo RU, in realtà non lo sono perché il primo aveva indicato quale esecutore materiale IC RI, e l'altro aveva indicato IG RI. Peraltro, secondo Di AT, il killer indossava un casco integrale, sicché non si comprende come potesse essere stato ricono- sciuto dal CI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. In termini generali, deve ribadirsi che ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valu- tati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 dei 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172). 1.2. Applicando il principio generale al caso in esame, deve affermarsi la piena sufficienza della piattaforma indiziaria illustrata nell'impugnata ordinanza, fondata principalmente sulle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia che, emersi da ultimo, hanno permesso di comporre un quadro più organico di quello che in origine aveva dissuaso il GIP dall'emanazione della misura cautelare richiesta nella prima parte delle indagini relative all'omicidio in esame. Come ha logicamente argomentato il Tribunale cautelare, le informazioni nuove rese da AR OL, comportanti la precisa indicazione di reità di IG RI per l'omicidio del SC, sono state ritenute degne di fede e non scalfite dalla revoca del programma di protezione, determinata da violazioni del regolamento penitenziario, ma non da falle di attendibilità di detto collaboratore. In particolare, le critiche rivolte alla ricostruzione di quanto costui aveva visto, allorché a bordo dell'autocarro Nissan era fermo al semaforo posto all'incrocio tra Corso Chiaiano e via Santa Maria a Cubito, non possono trovare 4 facile smentita nella mera contestazione del senso di marcia dei veicoli in quello snodo di viabilità, trattandosi di una notte di festa collettiva in cui tutte le regole erano sovvertite, come d'uso in simili circostanze, ed anche la formale chiusura del bar Centrale non inibiva di certo agli astanti, accorsi in strada per acclamare la vittoria calcistica, di occupare gli spazi antistanti a detto esercizio pubblico. In sede cautelare, quindi, rileva da un canto l'affermata attendibilità dell'allora collaboratore, dall'altro le informazioni specifiche rese dal OL per diretta conoscenza, e la loro integrabilità con quelle rese da AT Lo RU, a seguito delle indagini da costui svolte sull'evento. È stato poi valorizzato, quale elemento nuovo emerso nell'ottobre 2021, il resoconto particolareggiato di UE CI che aveva narrato sia l'antefatto del diverbio tra ER RI e LE SC, per avervi assistito, sia l'arrivo di tre motorini, tra i quali quello ove sedeva come passeggero IG RI, alias Gino o' Pugone, che previa indicazione del SC da parte del fratello ER, gli si era accostato e lo aveva attinto con due colpi;
quindi il collaboratore si era allontanato. Si tratta di una testimonianza oculare che assume rilievo decisivo ed autonomo, e che il Tribunale cautelare ha debitamente vagliato ricorrendo ai tradizionali criteri di verifica dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, traendone un giudizio positivo. A fronte di tale accurata ricostruzione del quadro indiziario, valutato nella sua complessità, alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legitti- mità, le censure difensive - che peraltro sono state analizzate e confutate con scrupolo dai giudici cautelari - seguono la consueta direttrice di parcellizzazione degli elementi indiziari, così da depotenziarne la valenza complessiva, e di esaltazione di discrepanze e contraddizioni, non pregiudicanti il nucleo centrale delle singole propalazioni, al fine di destituire di validità gli apporti dei collaboratori di giustizia. Tuttavia, tali critiche non scalfiscono, in sede di legittimità, la sufficiente compattezza del quadro indiziario, che conserva la sua tenuta a termini dell'art. 273 cod. proc. pen. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il giorno 12 settembre 2023