Decreto cautelare 30 marzo 2026
Sentenza breve 30 aprile 2026
Decreto cautelare 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 30/04/2026, n. 7885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7885 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07885/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03507/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3507 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marino Punturieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Melito di Porto Salvo, via Roma n. 7
contro
ME Pa, il Ministero della Giustizia e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della “Graduatoria vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02” pubblicata il 18.02.2026 e degli atti ad essa precedente e/o consequenziali, richiamati anche implicitamente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ME Pa, del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. LE EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Rilevato che:
- il ricorrente, partecipante al concorso in oggetto, ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio titolo di riserva (invalidità), negato dall’amministrazione in quanto il candidato, nella domanda di partecipazione, pur avendolo dichiarato, ha flaggato, per “mero errore di compilazione”, “no” in corrispondenza della voce “Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici”;
- con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a. n. 1966/26, è stata respinta la richiesta di misure urgenti, giacché “ Considerato, fatta salva diversa valutazione in sede collegiale, che il ricorrente, pur avendo dichiarato la propria invalidità, nella domanda di partecipazione ha flaggato ‘no’ accanto a ‘Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici’, in tal modo espressamente dichiarando di non chiedere tale riserva ed assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato ”;
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio del 21 aprile 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare dinanzi al Collegio, è stato dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, quindi la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, posto che tale ente, se non pone in essere gli atti della procedura, ne è comunque destinatario degli effetti e, dunque, inciso dall’attività amministrativa;
- nel merito, il ricorso è infondato;
- il Collegio ritiene di confermare quanto già statuito nel decreto monocratico summenzionato, atteso che il ricorrente “ lungi dall’incorrere in una mera omissione, ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non essere in possesso di titoli di riserva ”; in tali casi, secondo l’orientamento della Sezione, “ devono trovare applicazione tanto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, quanto il principio secondo il quale nemo potest venire contra factum proprium, corollario del dovere di buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/90 ”, nonché “ il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori nella compilazione della domanda, senza che sia possibile invocare al riguardo il soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum ” (T.A.R. Lazio, sez. IV ter, n. 7054/26)
- in ragione della peculiarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
LE EL, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LE EL | IT AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.