Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 8104 /2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PORCARO ANTONIO e AVV. ANNUNZIATA Parte_1
PORCARO , giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
CP_
,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. GORGONI MASSIMILIANO , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in atti il 25.06.2024 parte ricorrente in epigrafe, si rivolge nei confronti dell' al fine di ottenere dallo stesso l'erogazione dell'indennità NASPI sulla base delle circostanze di fatto riportate nella narrativa del ricorso stesso, atteso che allo stesso è stato riconosciuto, a seguito di sentenza, un inquadramento superiore con conseguente incidenza nel calcolo della NASPI. Deduceva altresì in particolare che con la sentenza n. 690/2022 (in atti), l'adito Tribunale accoglieva solo parzialmente il ricorso, statuendo: “…
PQM.
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna e Parte_2 CP_ alla regolarizzazione della posizione contributiva di con riferimento al periodo Parte_1 dal 25.9.2008 al 29.6.2015; - rigetta per la restante parte il ricorso”.
Avverso tale decisione, sugli appelli reciproci proposti dalle parti, la Corte di Appello di Napoli – Sezione
Lavoro, con la sentenza n. 1976/2024 resa in data12.6.2024 che si produce, ha così statuito :“
PQM
La Corte CP_ così provvede: accoglie parzialmente l'appello dell' e, per lo effetto, dichiara il diritto del Parte_1 all'accredito della contribuzione maturata nel periodo intercorso dal 3 marzo 2012 al 29.06.2015; accoglie parzialmente l'appello del , e, per lo effetto, dichiara che la contribuzione vada calcolata sulla base Parte_1 della retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva per un dipendente di secondo livello nella misura indicata dal ricorrente (riportata in parte motiva) limitatamente al periodo su indicato;
dichiara il
1
nella misura di 24 mesi e, per lo effetto, condanna l' alla erogazione della differenza Parte_2 dovuta sul trattamento già corrisposto al 20.11.2017, da quantificare in separata sede… “ In parte motiva la Corte di Appello di napoli, peraltro, ha specificato che la retribuzione utile ai fini del computo della
NASPI, ossia quella cadente nei quarantotto mesi precedenti la risoluzione del rapporto, debba essere:“…anno 2013 minimo di retribuzione €. 18.102,50=anno 2014 minimo di retribuzione €. 18.471,96= anno 2015 minimo di retribuzione €. 19.279,14= anno 2016 minimo di retribuzione €. 19.481,93= anno 2017 minimo di retribuzione €. 4.495,83= …”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CP_ L' ritualmente citato in giudizio si costituiva, indicando le ragioni del mancato pagamento “l'area flussi competente non ha adempiuto alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente per il periodo lavorativo dal 3/3/2012 al 29/6/2015 presso il Calzaturificio Arca srl, come statuito dalla sentenza di appello emessa all'esito del giudizio r.g. 1013/2022 allegata. Difatti, attualmente, la naspi è stata pagata sulla base della contribuzione presente per il periodo dal 29/6/2015 al 28/1/2017”.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, come da sentenza di cui veniva data lettura.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
In via preliminare, ai fini del corretto inquadramento dell'istituto in parola, occorre procedere ad una breve disamina del quadro normativo che ha interessato suddetta materia.
Orbene, l'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione – istituita con Rdl n. 2214/1919 – venne introdotta allo scopo di garantire all'assicurato, che versi in stato di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, un'indennità giornaliera per un determinato lasso temporale.
Oggetto di tale assicurazione era, dunque, il rischio costituito dall'inattività dovuta a mancanza di lavoro per le condizioni del relativo mercato.
Per potere avere diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione era necessario che l'assicurato potesse far valere la titolarità dei seguenti requisiti:
- due anni di anzianità assicurativa;
- un anno di contribuzione – ovvero 52 settimane nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione;
- iscrizione nelle liste di collocamento (poi sostituita dall'autocertificazione della disponibilità al lavoro).
Per gli addetti a lavorazioni di durata inferiore a sei mesi (e dunque per chi abbia lavorato meno di 52 settimane nell'anno, per i lavoratori stagionali e salutari), venne introdotta a partire dal 1998 la possibilità di accedere ad una forma di indennità di disoccupazione in misura ridotta, ossia per un numero massimo di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente.
I requisiti minimi fissati per il conseguimento di tale prestazione vennero individuati in: 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria e l'aver svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni nel periodo di riferimento, oltre all'iscrizione nelle liste di collocamento (poi sostituita dall'autocertificazione della disponibilità al lavoro).
Il quadro normativo così delineato ha subito significativi mutamenti in seguito all'entrata in vigore della legge 92/2012, il cui art. 2 ha istituito la cd. NAspi (Assicurazione sociale per l'impiego) che, per le cessazioni dal lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la precedente indennità di disoccupazione, nelle forme ordinaria e ridotta.
2 Segnatamente, la novella ha disposto che per l'erogazione dell'indennità NAspi ordinaria continuano ad essere necessari i requisiti già previsti per l'accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria.
In particolare l'interessato deve rendere, presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Occorre poi che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione (il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato) e che sussista almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
All'indennità di disoccupazione in forma ridotta è stata sostituita la cd. Naspi, per la cui erogazione è necessario: lo stato di disoccupazione involontario, attestato a mezzo autodichiarazione dell'interessato al
Centro per l'impiego che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
Non è più richiesto – ed è questa la differenza più significativa rispetto al regime dell'indennità di disoccupazione - il requisito della anzianità assicurativa.
Sono altresì necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:
- ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
- data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha allegato, nonché dimostrato a mezzo prova documentale, la titolarità di tutti i requisiti richiesti per la fruizione dell'indennità e con riferimento al quantum anche con riguardo alle indicazioni della CdA di Napoli sent n. 1976/2024 del 12/6/2024. Tale importo è stato quantificato in ricorso ed avverso tale quantificazione non vi è stata alcuna avversa contestazione.
Ne consegue il diritto dell'istante al conseguimento del beneficio richiesto ricorrendo nella fattispecie tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Quanto alla domanda relativa alla responsabilità ex art. 96 c.p.c., deve ritenersi che tale norma disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c.
3 Orbene, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ., sez. II, 08/01/2003, n.
73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza (o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
Nel caso di specie, la parte convenuta non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'altra nonché la ricorrenza in detto comportamento del dolo e della colpa grave: di qui, il rigetto di tale domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione lavoro e previdenza - in persona della dott.ssa Federica Acquaviva
Coppola, definitivamente pronunziando, così provvede, disattesa ogni contraria istanza:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a percepire l'indennità Parte_1
NASPI come da ricorso
CP_ b) condanna l' al pagamento dell'importo € 9.590,85 oltre accessori come per legge, per i titoli e le causali di cui al ricorso
CP_ c) Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.738,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, da corrispondersi in favore dei procuratori anticipatari
Aversa 14/04/2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Federica Acquaviva Coppola
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