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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 255/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 05/06/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per il ricorrente l'Avv. CAMPAGNOLI in sostituzione Parte_1 dell'Avv. PALMERINI e per il resistente l'Avv. PASTORINO in sostituzione CP_1 dell'Avv. PISANU.
Al presente procedimento sono riuniti quelli nn. 276/25, 311/25 e 357/25 RGNR.
I difensori insistono come in atti per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 17.15 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 05/06/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 255/2025 R.G. Lav. tra
- , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. STORACE Parte_4
ISIDE, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. PALMERINI ALESSANDRO, in forza di mandati in atti ricorrenti e
- , elettiv. Controparte_2
dom. presso l'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, che lo rappresenta e difende, in forza di procura generale alle liti convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, Parte_1 Parte_2
e premesso di essere stati dipendenti della
[...] Parte_3 Parte_4
società Bombardier di Vado Ligure (oggi Alstom Transportation Italy S.p.a.), per la quale avevano operato nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario anche durante le operazioni di bonifica dall'amianto con conseguente esposizione a rischio, di aver presentato ad domanda di accredito della maggiorazione contributiva ex art.1 comma 277 della Legge n. CP_1
208/15 e di aver pertanto, per effetto di tale maggiorazione, maturato il diritto a pensione di vecchiaia anticipata con le decorrenze indicate in atti, hanno lamentato il mancato conteggio della citata maggiorazione, benché formalmente accreditata “ai fini del diritto e della misura”, per la determinazione della “quota contributiva” del trattamento pensionistico liquidato loro da
. CP_1
I quattro ricorrenti, in particolare, hanno dedotto di percepire una pensione liquidata secondo il c.d. sistema misto, vale a dire con una quota del trattamento (relativa alla contribuzione accreditata a partire dal 1.1.1996) calcolata secondo il sistema contributivo e con una quota (relativa alla contribuzione maturata negli anni precedenti) calcolata con il sistema retributivo.
L'importo della loro pensione, quindi, era stato computato sommando la quota retributiva, relativa alle settimane di contribuzione maturate al 31 dicembre 1995, e la quota contributiva per le settimane di contribuzione maturate dal 1° gennaio 1996 fino alla data di decorrenza, senza alcuna maggiorazione, nonostante il beneficio previsto dall'art.13 comma 8 della Legge n. 257/1992, richiamato dall'art.1 comma 277 Legge n. 208/15, non operasse distinzioni di sorta in ordine al sistema di calcolo della prestazione previdenziale.
Gli attori, quindi, hanno eccepito l'illegittimità del sistema di calcolo adottato da CP_1
per la quantificazione del trattamento pensionistico in godimento ed hanno chiamato in causa l' chiedendo dichiararsi il loro diritto al ricalcolo della pensione in godimento “mediante CP_2
l'accredito, ai fini della determinazione dell'importo della stessa, della maggiorazione ex art.1, comma 277 della Legge n.302/2017 e norme collegate” e per Pt_1 Parte_2
il periodo 16.6.2003 – 20.9.2016, per il periodo 3.7.2000 - 20.9.2016, per Pt_3 Pt_4
3 il periodo 14.4.1998 – 20.9.2016) con conseguente condanna di a riliquidare i trattamenti CP_1
pensionistici e corrispondere loro le differenze sui ratei maturati, oltre interessi fino al saldo.
si è costituito in tutti i giudizi contestando la fondatezza dei ricorsi e chiedendone la CP_1 reiezione. L' ha affermato che la ratio dei “benefici contributivi amianto” era quella di CP_2 raggiungere anticipatamente l'età pensionabile (“nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione”) e che la valorizzazione dell'incremento anzianità contributiva non si poteva applicare alla contribuzione da calcolarsi col sistema contributivo, ma solo con il retributivo: la diversa valorizzazione dell'incremento dell'anzianità contributiva ai fini della misura del trattamento di quiescenza era, infatti, conseguenza diretta delle differenti modalità di calcolo della misura della pensione tra sistema retributivo, sistema misto e sistema contributivo. Per valorizzare il beneficio in argomento anche nel sistema di calcolo contributivo, quindi, secondo l' sarebbe stato necessario un CP_2
intervento normativo.
Nel corso dell'odierna udienza, riuniti i procedimenti attesa l'identità delle questioni trattate, i difensori delle parti si sono richiamati agli atti concludendo come in essi.
I ricorsi appaiono fondati, non emergendo allo stato ragioni per discostarsi dai principi già affermati nelle sentenze nn. 20/25, 27/25, 38/25 RG. Lav..
In primo luogo, si rileva che non è contestata l'immediata proponibilità delle domande in assenza di previo ricorso amministrativo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr.
16758 del 2023)” (Cass. n.12400/2024).
Nemmeno è contestata la sussistenza, in capo agli odierni ricorrenti, di un concreto ed attuale interesse ad agire in relazione alla richiesta pronuncia di condanna generica.
4 Le Sezioni Unite hanno ribadito che la domanda può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, in quanto tale facoltà costituisce “espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento. Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare
l'esistenza e l'ammontare del danno” (Cass. SSUU n. 29862/22).
A tal fine, secondo le Sezioni Unite, è sufficiente che “l'esistenza del danno appaia anche solo probabile”.
Nel caso in esame nulla ha dedotto circa l'eventuale irrilevanza della mancata CP_1 applicazione della maggiorazione di cui all'art. 1 comma 277 Legge n. 208/15 anche alla quota contributiva successiva al 31.12.1995. Si rileva, comunque, come l'applicazione di una simile maggiorazione determinerebbe comunque un incremento della misura della pensione erogata ai quattro ricorrenti.
In fatto, è pacifico tra le parti che:
- abbia maturato i requisiti per l'accesso a pensione di vecchiaia Parte_1
anticipata per effetto della maggiorazione contributiva ex art.1 comma 277 relativa ai periodi di esposizione ad amianto nelle operazioni di bonifica dal 16.6.2003 al
20.9.2016 e che quindi abbia liquidato in favore dello stesso a decorrere dal CP_1
1.7.2022 il trattamento pensionistico;
- abbia maturato i requisiti per l'accesso a pensione Parte_2
di vecchiaia anticipata per effetto della maggiorazione contributiva ex art.1 comma
277 relativa ai periodi di esposizione ad amianto nelle operazioni di bonifica dal
16.6.2003 al 20.9.2016 e che quindi abbia liquidato in favore dello stesso a CP_1
decorrere dal 1.9.2022 il trattamento pensionistico;
- abbia maturato i requisiti per l'accesso a pensione di vecchiaia Parte_3
anticipata per effetto della maggiorazione contributiva ex art.1 comma 277 relativa ai periodi di esposizione ad amianto nelle operazioni di bonifica dal 3.7.2000 al
20.9.2016 e che quindi abbia liquidato in favore dello stesso a decorrere dal CP_1
1.12.2023 il trattamento pensionistico;
5 - abbia maturato i requisiti per l'accesso a pensione di vecchiaia Parte_4
anticipata per effetto della maggiorazione contributiva ex art.1 comma 277 relativa ai periodi di esposizione ad amianto nelle operazioni di bonifica dal 14.4.1998 al
20.9.2016 e che quindi abbia liquidato in favore dello stesso a decorrere dal CP_1
1.5.2023 il trattamento pensionistico.
E' altresì pacifico che le pensioni dei ricorrenti siano state liquidate con il sistema misto che comprende una quota calcolata secondo il sistema retributivo ed una quota calcolata secondo il sistema contributivo;
che nel caso in esame, vista la data della bonifica (successiva al
31.12.1995), l'intero periodo di maggiorazione amianto si collochi nella quota contributiva;
che l' , nel calcolare l'importo delle pensioni dei ricorrenti, abbia liquidato la quota CP_2
contributiva solo sulla base della contribuzione effettivamente versata dai lavoratori, ritenendo la maggiorazione applicabile “nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione”.
A norma dell'art. 1 comma 277 L. 208/15 “ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”.
L'art. 13 comma 8 L. 257/92 recita: “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall'
è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5”. CP_3
Il precedente comma 7 riconosce la maggiorazione ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto “ai fini i fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche”.
6 Il citato art. 1 comma 277 rinvia, poi, ad un successivo decreto ministeriale la determinazione delle modalità di attuazione del beneficio, “con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”.
Il Decreto Interministeriale 12 maggio 2016, quindi, all'art. 4 precisa che, “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, il periodo di lavoro prestato durante le operazioni di bonifica dall'amianto di cui all'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015,
n.208, indicato nella certificazione tecnica di cui all'art.5, è moltiplicato per il coefficiente stabilito dall'art.13,comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257”.
Il successivo articolo 6 del medesimo decreto precisa che , in caso di accoglimento CP_1 della domanda, comunica all'interessato la “prima decorrenza utile del trattamento pensionistico”; l'art. 10, poi, demanda a la “predisposizione di istruzione operative volte a CP_1 definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso al beneficio”.
Non si reca, quindi, in dubbio che il legislatore abbia voluto riconoscere la maggiorazione oggetto di causa anche ai fini della misura del trattamento pensionistico.
Già l'art. 13 L. 257/92, prevedendo la maggiorazione contributiva “ai fini delle prestazioni pensionistiche”, riconosce il beneficio sia ai fini dell'accesso a pensione, sia ai fini della misura della prestazione (in tal senso, Cass. 13870/15).
Anche la circolare n. 46 del 14.3.2018, poi, conferma che l'art. 1 comma 277 CP_1 riconosce il beneficio “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici”.
Tale circolare, tuttavia, precisa che “ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo. Il beneficio è riconosciuto una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all'atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione.”
L' , in particolare, non ritiene possibile operare la valorizzazione della CP_2 maggiorazione oggetto di causa “nel sistema di calcolo contributivo, con riferimento al quale è necessario un intervento normativo che preveda un meccanismo di valorizzazione delle
7 maggiorazioni ai fini della misura delle quote calcolate con tale sistema” (come da relazione allegata).
Tale tesi non appare condivisibile.
La normativa vigente, infatti, prevede espressamente per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività in operazioni di bonifica da amianto la valorizzazione ex art. 13 comma 8 L. 257/92 del “periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi”: tale “periodo”, quindi, “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici” è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
La maggiorazione contributiva ha consentito a ciascun ricorrente l'accesso a pensione anticipata di vecchiaia, quindi le settimane di lavoro interessate dalla maggiorazione (tutte successive al 31.12.1995) sono state moltiplicate per il coefficiente di legge nei limiti del raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
Tale aumento dell'anzianità contributiva, tuttavia, non ha spiegato effetti sulla misura della quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.
La quota di pensione relativa al periodo dal 1.1.1996 in poi, infatti, è calcolata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione: su tale calcolo non influisce, quindi, l'anzianità contributiva, ma solo l'entità della base imponibile annua.
Il mancato incremento della base imponibile relativa alle settimane interessate dalla maggiorazione ex art. 1 comma 277 L. 208/15 necessarie al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico ha determinato la “neutralizzazione” del beneficio ai fini “della misura dei trattamenti pensionistici”, in violazione di quanto previsto dalla stessa legge e (espressamente) dal decreto interministeriale attuativo del 12.5.2016.
La normativa, infatti, non opera alcuna distinzione in ordine al sistema di calcolo applicabile ai fini della quantificazione della prestazione.
Né può affermarsi che alla data di entrata in vigore della L. 208/15 la problematica non fosse prospettabile, posto che era già applicabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31.12.1995 il c.d. sistema misto.
8 La Corte di Cassazione, inoltre, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in relazione agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della l. n. 335 del 1995, in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, della l. n. 222 del 1984, nella parte in cui non prevede, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, la corresponsione dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità interamente calcolato con il sistema cd. contributivo.
La Corte ha, infatti, ritenuto irragionevole e discriminatorio distinguere tra calcolo retributivo e contributivo della prestazione, quando resta immutata l'unitaria esigenza espressa dall'art. 38, co. 2 Cost., ovvero quella di garantire al pensionato adeguate esigenze di vita.
Anche nel caso in esame, qualunque sia il sistema (contributivo o retributivo) adottato per determinare una quota del trattamento pensionistico, il beneficio previsto dal legislatore in favore dei lavoratori del settore della produzione del materiale rotabile ferroviario operanti in siti interessati da bonifica di amianto deve essere riconosciuto “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici”, non operando la norma alcuna differenziazione.
I ricorsi, quindi, devono essere accolti e va dichiarato il diritto di Parte_1
e al ricalcolo delle Parte_2 Parte_3 Parte_4
pensioni in godimento mediante l'accredito, ai fini della determinazione dell'importo della stessa, della maggiorazione ex art.1, comma 277 della Legge n. 208/15 e norme collegate per il periodo loro riconosciuto. Conseguentemente, l' deve essere condannato a riliquidare tali CP_1
trattamenti pensionistici con corresponsione in favore di ciascun ricorrente delle differenze sui ratei maturati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle maturazioni fino al saldo.
Le spese di lite, attesa la novità della questione e l'assenza di pronunce di legittimità, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
9 In accoglimento dei ricorsi dichiara il diritto di Parte_1 [...]
e al ricalcolo delle pensioni in Parte_2 Parte_3 Parte_4 godimento mediante l'accredito, ai fini della determinazione dell'importo delle stesse, della maggiorazione ex art.1, comma 277 della Legge n.208/15 e norme collegate per il periodo loro riconosciuto:
- al 16.6.2003 al 20.9.2016; Parte_1
- dal 16.6.2003 al 20.9.2016; Parte_2
- dal 3.7.2000 al 20.9.2016; Parte_3
- dal 14.4.1998 al 20.9.2016; Parte_4
e conseguentemente condanna a riliquidare tali trattamenti pensionistici con CP_1
corresponsione in favore di ciascun ricorrente delle differenze sui ratei maturati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle maturazioni fino al saldo come per legge.
Compensa le spese di lite.
Savona, 5.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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