Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
17 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6840 / 2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Toty Condorelli come da procura in atti;
Parte 1
-ricorrente-
contro in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12/07/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di avere inoltrato in data 30.03.2023 domanda alla competente Commissione Sanitaria provinciale per il riconoscimento della propria condizione di invalidità ai fini della conferma dell'assegno di invalidità previsto dalla L. 222/84; che con missiva del 19.07.2023, veniva comunicata all'odierno esponente la reiezione della domanda per il riconoscimento del suo stato di invalidità, sul presupposto della mancanza di
di avere proposto avverso tale provvedimento, in data 07.09.2023, ricorso amministrativo, sul quale si è formato il silenzio/rigetto; che l'istante era ed è affetto da gravi patologie, quali “Cardiopatia ipertensiva in classe funzionale NYHA II-III; insufficienza mitralica e tricuspidalica;
scoliosi destro concava ed iper-lordosi del rachide lombare affetto da multiple discopatie degenerative;
bronchiectasia cilindrica al segmento apico-dorsale del LSS;
fegato con area ipodensa di 24,3mm; rene sinistro ptosico;
obesità di III° grado;
sofferenza bilaterale deln. Mediano al carpo ( sindrome
Tunnel carpale) più marcata a dx e sofferenza neurogena cronica a carico del muscolo estensore lungo delle dita dx (L5); sofferenza neurogena in territori cervicali;
apnee ostruttive del sonno di grado severo;
prostata di volume aumentato;
spondiloartrosi lombare e sciatalgia"; di avere dunque proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c al
-
fine di ottenere l'accertamento del requisito necessario al riconoscimento della prestazione richiesta;
che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
-
che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e in particolare, nulla era stato osservato dal
CTU quanto alle patologie neuro-motorie del ricorrente, documentate da referti strumentali, limitandosi a riconoscere il sig. Pt 1 affetto da "Cardiopatia ipertensiva in soggetto con episodi di lombosciatalgia".
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo" Accerti e dichiari il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità dalla data della domanda (30.03.2023) ovvero, in subordine, dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa in esito a CTU;
conseguentemente condanni l' Controparte_2
[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore n.q., alla pronta corresponsione in favore dell'istante dei relativi ratei delle prestazioni maturate e a maturare, oltre alla rivalutazione monetaria e con gli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver riscosso onorari".
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP_1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso. La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 17 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
1.Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: "Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2. Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità civile.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che il ricorrente è affetto da Spondiloartrosi a 66
modesta incidenza funzionale in cardiopatia ipertensiva. Apnee ostruttive del sonno” ed è “portatore di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza, ma non riducono le capacità di lavoro dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo del normale (art. 1 Legge 222). Alla luce di quanto sopra non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità".
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Appaiono, inoltre esaustivi i chiarimenti offerti dal CTU in risposta alle osservazioni critiche di parte : Si rappresenta che nella visita cardiologica del
30/11/2020 viene eseguito un esame ecocardiografico con F.E. 45%, mentre alla visita del
05/04/2023 non si ritiene di eseguire un ecocardiogramma e nell'ECG eseguito in tale data, si rileva:
".. ritmo sinusale a FC di 75 bpm, asse elettrico equilibrato, conduzione AV regolare .. non turbe della conduzione intraventricolare né della ripolarizzazione ventricolare, QT nei limiti ..".
L'intervento di by-pass gastrico è stato eseguito nel 2021. Dall'obiettività rilevata si conferma il giudizio precedentemente espresso".
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 528/2024; spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_1 e liquidate come da separati decreti
Catania, 17/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso