Ordinanza cautelare 22 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 17 marzo 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00355/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02301/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2301 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Nicosia, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato regionale beni culturali e identità siciliana, Dipartimento regionale beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
il Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n.-OMISSIS-, notificata con pec del 25.08.2023, della Regione Siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina, avente ad oggetto: Comune di Lipari (Me) – Sanatoria L. 326/03 –Parere di competenza per opere in sanatoria, art. 32 della l. 326/03 ed art. 23 L.R. 37/85 – dichiarazione di grave danno, in area di interesse paesaggistico per le opere edilizie realizzate abusivamente, site nella c.da -OMISSIS-. Rigetto. Ditta -OMISSIS-, con la quale è stato disposto il rigetto della pratica per il rilascio del nulla osta ai fini del condono edilizio ed ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni.
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto, che si frapponga al diritto dei ricorrenti, ivi compresa la Circolare n. 2 dell’Assessorato beni culturali e dell’identità siciliana, -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto con cui l’autorità di tutela ha negato il nulla-osta paesaggistico nell’ambito del procedimento instaurato con l’istanza di condono ex l. 326/2003 presentata per fabbricato a due elevazioni fuori terra adibito a civile abitazione, sito in Lipari, c.da Vizzina, in catasto al foglio n. 83, part. 681 sub 1, già part. 315 ed è stata ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi articolando cinque motivi di ricorso volti a censurare: i ) il difetto di motivazione dell’atto impugnato con riferimento alla prospettata lesioni degli interessi paesaggistici; ii ) il mancato preavviso di rigetto ex art. 10- bis l. n. 241 del 1990 e l’adozione del provvedimento nonostante la formazione del silenzio-assenso; iii ) il superamento del termine di 12 mesi previsto dall’art. 21 nonies della L. 241/90, nonché la mancata comunicazione di avvio del procedimento, vertendosi nell’ambito di un procedimento di secondo grado; iv ) l’assenza di un divieto assoluto di inedificabilità, sicché la richiesta di parere finalizzato al rilascio del provvedimento di condono edilizio ex lege 326/04 avrebbe dovuto essere debitamente istruita e adeguatamente vagliata da parte della Soprintendenza per i beni culturali e non quindi dichiarata reietta sulla base di valutazioni non esplicitate v ) l’irrilevanza sui rapporti quesiti della sentenza della Corte cost. n. 252/2022.
L’Assessorato regionale intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Successivamente il ricorrente ha depositato il provvedimento del 1°agosto 2024 con cui il Comune ha rigettato il condono, nonché il relativo ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe il Collegio – previo avviso sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in ordine alla persistenza dell’interesse e sulla procedibilità del ricorso, alla luce dell’impugnazione con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana del diniego di condono – ha posto la causa in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
E invero, la lesività del rigetto del nulla osta paesaggistico, gravato con il presente ricorso con le censure afferenti alla legittimità della valutazione paesaggistica, trasla sul diniego di condono impugnato con il ricorso straordinario, costituendo quest’ultimo il provvedimento conclusivo del procedimento, giacché “ a differenza dell’ordinario regime previsto dagli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004, il parere reso dall’ente di tutela del vincolo paesaggistico nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (così come riproposti dall’art. 39 dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), seppure obbligatorio e vincolante, costituisce un atto endoprocedimentale della procedura ex art. 35 della l. n. 47/1985 destinato a concludersi con il provvedimento del Comune, unica autorità procedente e competente a definire il procedimento ” (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sent. n. 978/2024).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
La definizione in rito in base ad una circostanza sopravvenuta legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA MA TA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | RA MA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.