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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3111/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3111/2023, promossa da:
(C.F. ), nato a LOULAD in [...] il Parte_1 C.F._1
01/01/1957, rappresentato e difeso dall'Avv. ARMOCIDA GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MARSICO LUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (visto pervenuto in data 17/01/2024).
pagina 1 di 15 OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 25/02/2025, come segue:
Per il ricorrente “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Varese, esaminati gli Pt_1
atti, fatti e documenti di causa, contrariis reiectis, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Khouribga (Marocco) in data 5 gennaio 1994.
[...]
2. Disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Castiglione Olona (VA), via Monte
Cimone n. 63, di proprietà esclusiva di a , finché il figlio Parte_1 CP_1 minore non avrà raggiunto l'indipendenza economica ovvero fino al compimento del Per_1 venticinquesimo anno di età di quest'ultimo.
IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE Persona_2
3. Disporsi l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori che Persona_2
continueranno ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, alla salute e all'istruzione della stessa. Nell'interesse del minore, disporsi che abbia comunque Per_1 stabile dimora presso la madre e che quest'ultima possa autonomamente adottare le decisioni di natura e carattere ordinario e quotidiano, opportune nel suo interesse. Disporsi che uguale potere per le questioni di ordinaria amministrazione sia attribuito al padre quando avrà il figlio con sé.
4. Disporsi che il padre possa trascorrere con il figlio minore tenendolo presso di sé, un Per_1
intero fine settimana dal sabato alle ore 10.00 sino alle 20.30 della domenica sera, con prelevamento del minore e riaccompagnamento dello stesso presso il domicilio materno, a settimane alterne con la madre, nonché un giorno durante la settimana, di norma il mercoledì dalle ore 18.00 fino al mattino successivo allorché provvederà ad accompagnarlo direttamente presso il proprio istituto scolastico.
5. Disporsi che il minore possa trascorrere le feste tradizionali, di natura religiosa e non, alternativamente con ciascuno dei genitori.
6. Disporsi che possa trascorrere con il figlio almeno 15 giorni annuali di Parte_1
ferie, anche consecutivi durante il periodo estivo ed una settimana durante il resto dell'anno,
pagina 2 di 15 compatibilmente con le esigenze scolastiche e non del minore. Tali periodi verranno concordemente stabiliti fra i coniugi con congruo anticipo e preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno.
IN RELAZIONE AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Tenuto conto delle esigenze attuali dei figli, della maggiore età di e dei tempi di Per_3 Per_4
permanenza presso ciascun genitore e dei redditi di ciascun genitore:
7. Porsi a carico di l'obbligo di versare in favore di , per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 Per_1
(centocinquanta/00), con rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dalle Linee guida del Tribunale di Varese.
8. Disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento disposto con Sentenza del Tribunale di
Varese del 15 luglio 2022 in favore della GL . In via subordinata, nella denegata e non Pt_2 creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse sussistenti le condizioni per il diritto all'assegno di mantenimento in favore di , rideterminarlo nella misura di € 100,00 (cento/00), Pt_2
considerato altresì che il ricorrente contribuisce al mantenimento dei figli anche mediante pagamento integrale del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale. Ciò per un lasso di tempo non superiore a sei mesi dalla emananda sentenza al fine di consentire a di Pt_2 reperire un'occupazione lavorativa.
9. Disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento disposto con Sentenza del Tribunale di
Varese del 15 luglio 2022 in favore del figlio In via subordinata, nella denegata e non Per_3 creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse sussistenti le condizioni per il diritto all'assegno di mantenimento in favore di rideterminarlo nella misura di € 100,00 (cento/00), Per_3
considerato altresì che il ricorrente contribuisce al mantenimento dei figli anche mediante pagamento integrale del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale. Ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di Per_3
IN RELAZIONE AI RAPPORTI DI NATURA ECONOMICA
10. Disporsi che nulla è dovuto da a a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento essendo quest'ultima economicamente autosufficiente.
11. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”;
Per la resistente “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, CP_1
istanza ed eccezione: in via principale:
pagina 3 di 15 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Khouribga (Marocco), in data
5.1.1994, dalla Sig.ra e dal il Sig. CP_1 Parte_1
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Castiglione Olona (VA), Via Monte
Cimone n. 63, di proprietà del Sig. alla Sig.ra finché tutti e tre i figli Pt_1 CP_1 non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3) sull'esercizio della responsabilità genitoriale:
3.1) disporre l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento prevalente Per_1 presso la madre nell'immobile sito in Castiglione Olona (VA), Via Monte Cimone n. 63;
3.2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le indicazioni che Per_1
codesto Ill.mo Tribunale vorrà disporre, tenuto conto del fatto che il ricorrente non vede Per_1
da più di due anni e tenuto conto soprattutto della situazione di disabilità del minore, il quale necessita di cure e attenzioni specifiche;
CP_ 4) porre a carico del l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento Pt_1 del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese, pari all'importo di Euro 200,00 Per_1
(duecento), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici TA;
CP_ 5) porre a carico del l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento Pt_1 del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, pari all'importo di Euro 200,00 (duecento), oltre Per_3
rivalutazione annuale secondo gli indici TA;
CP_ 6) porre a carico del l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento Pt_1 della GL , entro il giorno 5 di ogni mese, pari all'importo di Euro 200,00 (duecento), Pt_2
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici TA;
7) i genitori provvederanno alle spese straordinarie occorrenti per i tre figli nella misura del
50%. Per l'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie si richiama il protocollo del
Tribunale di Varese;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/12/2023 la parte ricorrente sig. Pt_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia divorzile di
[...]
scioglimento del matrimonio civile nei confronti della parte resistente sig.ra CP_1
, in relazione al matrimonio contratto in Khouribga in Marocco in data 24/03/1997
[...]
pagina 4 di 15 (doc. 2 ricorrente), come da relativo Atto di Matrimonio in lingua araba e relativa traduzione asseverata, non trascritto in Italia. Da tale unione sono nati tre figli: in data 16 marzo Pt_2
1998, in data 18 gennaio 2005 e in data 27 novembre 2013. Le parti si sono Per_3 Per_1
separate con sentenza n. 889 pubblicata in data 18/08/2022, conclusosi a conclusioni congiunte.
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, con assegnazione alla madre della casa coniugale sita in Castiglione Olona (VA), via Monte Cimone
n. 63, con affidamento congiunto della prole minorenne e collocamento prevalente presso la madre, regime di frequentazione paterno a weekend alterni dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a un giorni infrasettimanale, festività e vacanze secondo il criterio dell'alternanza, contributo economico paterno per € 150,00 mensili per il figlio minorenne revoca del Per_5
contributo economico per la GL maggiore , ormai maggiorenne e autonoma, ovvero in Pt_2 subordine riduzione del contributo ad € 100,00 mensili;
revoca del contributo economico per il figlio di mezzo anch'egli maggiorenne, ovvero in subordine riduzione del contributo ad Per_3
€ 100,00 mensili;
coniugi reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, il ricorrente ha allegato di avere sempre adempiuto alle pattuizioni di cui alla separazione personale, le quali prevedevano altresì a suo integrale carico il rateo del mutuo dell'ex casa coniugale, a lui intestata al 100%; quali circostanze sopravvenute, il ricorrente ha documentato il suo pensionamento, con conseguente riduzione del suo introito economico mensile, mentre la GL avrebbe da tempo terminato gli studi senza però Pt_2
potersi attivare per la ricerca di una occupazione lavorativa essendo impegnata nella cura della casa su delega materna;
il figlio avrebbe invece rinvenuto una occupazione lavorativa. Per_3
Attivato il contraddittorio, si è tempestivamente costituita in giudizio la resistente sig.ra
, contestando la ricostruzione e le richieste operate, aderendo alla CP_1
pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale, prendendo atto della disponibilità del marito all'assegnazione ad ella e ai figli della casa coniugale, e chiedendo nel merito: affido condiviso del minore, con collocamento prevalente materno, frequentazione paterna secondo giustizia, ma adeguatamente ponderando la circostanza per la quale la relazione AY, minore disabile portatore di peculiari necessità, è ormai interrotta da almeno due anni;
contributo economico pagina 5 di 15 paterno incrementato ad € 600,00 mensili (€ 200,00 a figlio) oltre rivalutazione di legge, oltre al
50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la resistente ha evidenziato di essersi da sempre fatta carico della cura della prole, anche con particolare riferimento al figlio minore affetto da Per_1
disabilità intellettiva medio-grave in sindrome di down;
la GL maggiore soffre Pt_2
parimenti di grave patologia, una tachicardia ventricolare focale;
il figlio è studente Per_3
presso il CFP di Tradate;
in ragione di tali impegni familiari la resistente ha dedotto di poter impiegarsi lavorativamente solo part-time, presso la per circa € 6.000,00 netti Parte_3
annui. La resistente ha allegato che il ricorrente non avrebbe mai versato alcunché a titolo di spese straordinarie.
Sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione 09/04/2024, sentite le parti, formualta proposta conciliativa giudiziale, nonché controproposta della parte resistente, la causa è stata rinviata al fine di consentire il vaglio delle proposte emerse.
Alla nuova udienza così fissata 30/04/2024, formualta nuova controproposta da parte del ricorrente, è stato preso atto del venir meno dell'intento conciliativo delle parti;
richiamati integralmente gli atti, il giudicante si è riservato di provvedere.
Con ordinanza riservata 29/06/2024 è stato rilevato e disposto, per quanto d'interesse:
“ritenuto che debbano essere assunti provvedimenti temporanei e urgenti a norma dell'art. 473- bis.22 c.p.c.; osservato, preliminarmente, che le parti hanno rassegnato conclusioni conformi in ordine al regime di affidamento condiviso dell'unico figlio minore ad entrambi i genitori, Per_5
in continuità rispetto alle statuizioni della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale in data 15.07.2022 (pubbl. in data 18.08.2022), con recepimento dell'accordo all'epoca raggiunto dalle parti, e da cui, trattandosi – peraltro – del regime ordinario previsto ex lege in ossequio al principio di bigenitorialità cui il nostro ordinamento è conformato, non vi è ragione di discostarsi;
constatato che anche in odine al collocamento prevalente del minore presso la Per_5 madre e all'assegnazione della casa coniugale alla convenuta in qualità di genitore collocatario del figlio minore, le parti hanno rassegnato conclusioni conformi in continuità rispetto alle
pagina 6 di 15 statuizioni della sentenza di separazione;
valutato, quanto al regime delle frequentazioni del figlio minore con il padre, stante il contrasto emerso tra le posizioni delle parti (il padre sostiene di aver regolarmente espletato il diritto di visita secondo le statuizioni di cui alla sentenza di separazione fatta eccezione che per rari casi nel corso degli ultimi due anni, la madre ha eccepito che il padre non vede il figlio da due anni e che lo stesso ha espletato Per_5
regolarmente il diritto di visita solo per alcuni mesi dopo la emissione della sentenza di separazione, pur non essendo - al momento delle sue dichiarazioni - ancora trascorsi due anni dalla sentenza di separazione e non essendo, pertanto, verosimile la sua tesi, anche avuto riguardo ai primi mesi di regolare attuazione delle condizioni di separazione che la stessa ha pacificamente ammesso in sede di interrogatorio libero), di dover – allo stato – confermare la regolamentazione del diritto di visita paterno così come statuito in sede di separazione;
osservato che l'unico profilo di contrasto tra le parti ha ad oggetto il contributo al mantenimento posto a carico del padre con riferimento ai tre figli, posto che mentre per il figlio minore e Per_5
per il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente il padre ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento disposto in sede di separazione pari ad euro 150,00 cadauno, oltre la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie (in merito si evidenzia che il padre ha in seno alla memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. preso atto del proseguimento del percorso formativo da parte di e rinunciato all'avanzata domanda di revoca dell'assegno di Per_3
mantenimento in favore dello stesso), per la GL , oramai venticinquenne, il padre ha Pt_2
chiesto in via principale la revoca del contributo al mantenimento disposto dal giudice della separazione o, in subordine, la riduzione ad euro 100,00 al mese del contributo dovuto, deducendo una contrazione del proprio reddito a seguito del pensionamento e l'inerzia della GL nel reperimento di un'attività lavorativa idonea a garantirle l'indipendenza economica;
rilevato che, di contro, la madre, oltre ad essersi opposta alla domanda avversaria di revoca e/o di riduzione del contributo dovuto per la GL in ragione delle sue precarie condizioni Pt_2 di salute, ha chiesto l'aumento del contributo al mantenimento ordinario indiretto dovuto con riferimento a tutti e tre i figli dagli attuali euro 150,00 ad euro 200,00 cadauno;
premesso che la sentenza di separazione e, dunque, anche le condizioni economiche nell'ambito della stessa previste, sono frutto del recepimento da parte del Tribunale di un accordo spontaneamente raggiunto dalle parti meno di due anni fa, circostanza questa idonea, unitamente all'assenza di sopravvenienze specifiche dedotte dalla convenuta a fondamento della domanda di aumento del
pagina 7 di 15 contributo dovuto dal padre per i figli, a fondare il rigetto, allo stato, della domanda in merito svolta dalla madre;
constatato, invece, come possa, sulla base della documentazione acquisita agli atti, apprezzarsi una contrazione del reddito percepito dal padre, il quale in stato di quiescenza dal giorno 1.02.2024, come da comunicazione percepisce, oggi, una pensione CP_3
netta di euro 1.432,54 (oltre al valore netto della tredicesima pari ad euro 1.224,07), a fronte di un reddito annuo netto per l'anno di imposta 2021, attestato dalla Certificazione Unica 2022 in atti, di complessivi euro 28.883,01; considerato come, a fronte di tale contrazione reddituale, non si rinvengano novità nel novero delle spese allegate dal sig. il quale ha dedotto di Pt_1
corrispondere, oltre al mantenimento per i figli, anche euro 430,00 al mese a titolo di canone locazione e oneri condominiali (cfr. doc. 12) sulla base di un contratto di locazione risalente al
2018 ed euro 250,00 a titolo di rateo del mutuo contratto per l'acquisto dell'ex casa coniugale assegnata alla moglie, omettendo di produrre il relativo testo negoziale in quanto nella disponibilità della convenuta, senza che tuttavia la circostanza sia mai stata da quest'ultima contestata;
constatato che, solo nel corso dell'ultima udienza, il sig. ha dichiarato di Pt_1
aver comunicato la disdetta dal contratto di locazione per via della sua situazione economica, divenendo da giugno ospite di un amico al fine di ridurre i propri esborsi mensili;
osservato come immutata, invece, sia rimasta la situazione economico- reddituale della madre rispetto all'epoca della separazione, proseguendo la convenuta a lavorare part-time come colf e percependo la stessa una retribuzione netta mensile di circa euro 450,00 (doc.. 3, 4, 5 fasc. convenuta) , cui si aggiungono euro 520,00 per l'emolumento pensionistico corrisposto in favore del figlio che ha una disabilità intellettiva grave in sindrome di down, oltre ad euro 450,00 Per_5
quale AUU che la sig. integralmente percepisce per i figli e constatato CP_1 Per_3 Per_5
che la convenuta non sostiene oneri di alloggio, essendo beneficiaria del provvedimento di assegnazione della casa familiare di proprietà del marito, di cui quest'ultimo integralmente sostiene il rateo del mutuo, e ritenuto, alla stregua di tutto quanto sopra considerato, di poter confermare tanto per il figlio (che ha scelto di proseguire il proprio percorso formativo Per_3
cfr. doc. 9 fasc. convenuta) tanto per il minore il contributo per il mantenimento ordinario Per_5
indiretto da porre a carico del genitore non convivente e non collocatario disposto in sede di separazione e pari ad euro 150,00 al mese, oltre compartecipazione alle spese straordinarie in misura del 50%; ritenuto quanto alla GL , ormai venticinquenne, come tanto l'età Pt_2 oramai avanzata quanto l'assenza di una certificazione di disabilità grave o di inabilità al lavoro
pagina 8 di 15 nonostante le patologie rappresentate dalla madre consentano, in questa fase di delibazione sommaria, a fronte della contrazione di reddito documentata dal padre, di accogliere la domanda svolta in via subordinata dall'attore, con riduzione del contributo al mantenimento ordinario dovuto dal genitore non convivente da euro 150,00 ad euro 100,00, ferma la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie, rammentando alle parti il principio di autoresponsabilità statuito dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di contribuzione per il figlio maggiorenne (cfr. ex plurimis Cass. n. 17183/2020); ritenuto, quanto alle istanze istruttorie formulate da parte convenuta, l'inammissibilità dell'istanza di prova testimoniale con riferimento ai figli maggiorenni e in difetto di specifica capitolazione delle Pt_2 Per_3
circostanze in articoli separati (art. 244 c.p.c.), oltre che con riferimento ai capitoli i. e ii. di cui alla memoria ex art 473-bis.17, comma 2, c.p.c. vertendo gli stessi su circostanze generiche e, comunque, documentali e/o documentabili (cap. i), oltre che irrilevanti ai fini del decidere (cap.
ii); ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
In via temporanea ed urgente: 1)
CONFERMA i provvedimenti della separazione per quanto di attualità con riferimento al regime di affido, di collocamento, di frequentazioni del padre con il figlio minore oltre che con Per_5 riferimento all'assegnazione della casa coniugale alla madre e al mantenimento indiretto posto a carico del padre in favore del figlio minore e del figlio maggiorenne non autosufficiente Per_5
2) PONE, con decorrenza dalla domanda, a carico del padre l'obbligo di contribuire al Per_3
mantenimento della GL maggiorenne non autosufficiente mediante versamento in Pt_2
favore della madre, quale genitore convivente, entro il giorno 5 di ogni mese della somma di euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice TA (Foi), oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del Tribunale di Varese del 1.02.2018; In via istruttoria: 3) RIGETTA le istanze di prova articolate da parte convenuta;
Inoltre: 3) FISSA, ex art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa e la rimessione della stessa al Collegio l'udienza del 25.02.2025, ore 9.30.”.
Con Decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
All'udienza già fissata 25/02/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni;
il procuratore ricorrente ha chiesto rinvio della discussione orale in quanto lo stesso non sarebbe stato in grado di interfacciarsi preventivamente con il cliente, il quale non abita più in Varese;
il pagina 9 di 15 procuratore resistente si è opposto. Valutato l'ampio lasso di tempo intercorrente fra la comunicazione dell'ordinanza del precedente giudicante che ha fissato l'udienza (ordinanza comunicata in data 01/07/2024) e la data dell'udienza di discussione (25/02/2025), è stato disposto procedersi con l'incombente calendarizzato. I procuratori delle parti hanno discusso la causa riportandosi agli atti, richiamando in particolare taluni aspetti di merito, per come verbalizzato (cfr. verbale 25/02/2025).
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
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1) Giurisdizione e legge applicabile
Preliminarmente, deve affermarsi la giurisdizione del Giudice adito.
Invero, a norma del Regolamento (CE) n. 2201/2003 sussiste la giurisdizione del Giudice italiano nella fattispecie. Invero, l'art. 3 co. 1 lett. A) stabilisce la competenza dell'Autorità
Giurisdizionale del luogo del territorio ove si trova la residenza abituale dei coniugi ovvero l'ultima residenza abituale comune, come appunto nella fattispecie, ove i coniugi, di nazionalità marocchina e uniti in matrimonio in Marocco, hanno poi stabilito la loro residenza abituale in provincia di Varese.
Il Regolamento citato, invero, trova applicazione anche al di fuori dei confini degli Stati
Membri dell'Unione Europea, avendo carattere universale ed essendo quindi applicabile anche a cittadini di Stati extra UE, purché gli stessi abbiano collegamenti sufficientemente solidi con il territorio dell'Unione (nella fattispecie la residenza abituale ed attuale) – cfr. Sentenza n. 68/2007
Corte di Giustizia CE.
Parimenti, nella fattispecie trova applicazione la legge italiana a norma del Regolamento
(UE) n. 1259/2010; invero, l'art. 8 prevede che in difetto di accordo fra le parti sul punto, si applicherà la legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui
è adita l'Autorità giurisdizionale.
2) La pronuncia divorzile pagina 10 di 15 Deve dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
), nato a LOULAD in [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata in [...] il [...], contratto in
[...] C.F._2
Khouribga in Marocco in data 24/03/1997 (doc. 2 ricorrente), come da relativo Atto di
Matrimonio in lingua araba e relativa traduzione asseverata, non trascritto in Italia.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti e dalle conclusioni da ultimo rassegnate, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data 12/10/2018 per la separazione personale, poi consensualizzata.
3) Il figlio minorenne Per_5
Come già evidenziato anche dal precedente giudicante in sede di provvedimenti provvisori, le parti sono concordi circa il regime di affidamento condiviso ex lege del minore ad entrambi i genitori, nonché per il suo collocamento prevalente presso la madre, da cui consegue l'assegnazione ad ella della ex casa coniugale sita in Castiglione Olona (VA), Via Monte Cimone
n. 63, parimenti su conclusioni sul punto concordi, anche in aderenza alle condizioni pattuite in sede di separazione personale.
Quanto al regime di frequentazione del minore con il genitore non collocatario, parimenti le parti concordano sostanzialmente circa il regime di frequentazione da disporsi, discordando unicamente nella ricostruzione della sua effettività o meno: tale aspetto, esecutivo, non è oggetto del presente procedimento e pertanto non trova ulteriore esame. Sul punto, pertanto, vengono confermate le pattuizioni di cui alla separazione personale.
Con riferimento, infine, alla contribuzione economica, fermo l'accordo delle parti per il riparto al 50% delle spese straordinarie e l'integrale corresponsione alla madre degli importi pagina 11 di 15 spettanti a titolo di Assegno Unico Universale (come già in essere), il padre chiede la conferma dell'importo ordinario indiretto di € 150,00 mensili, mentre la madre chiede un incremento ad €
200,00.
Ritiene il Collegio di confermare la statuizione di € 150,00 mensili, liberamente pattuita dalle parti, alla luce dell'unica sopravvenienza effettivamente provata e documentata (il pensionamento paterno con conseguente decremento degli introiti mensili – doc. 4 e doc. 16 ricorrente) nonché dell'offerta paterna per il minore, alla luce del ridotto lasso temporale trascorso dalla pattuizione (sentenza n. 899 del 18/08/2022 di separazione), non operando in tali ristretti termini l'automaticità di incremento del contributo in ragione della crescita in età del minore (cfr. Cass. civ., n. 11724/2023), bensì l'ordinario meccanismo di rivalutazione annuale secondo gli indici TA-Foi, ferma la decorrenza dalla statuizione che qui si conferma, e pertanto prima rivalutazione agosto 2023.
L'assegno unico universale per i figli è concordemente percepito dalla sola resistente.
4) Il figlio maggiorenne Per_3
Il figlio è nato in data [...]; egli è, dunque, maggiorenne. Lo stesso abita Per_3
pacificamente presso la madre resistente, assieme ai fratelli.
Oggetto del presente giudizio è esclusivamente la sua autosufficienza economica o meno, con le conseguenti statuizioni in ordine al suo mantenimento (il padre ne chiede la revoca, la madre l'incremento quantitativo).
Ebbene, sul punto, a prescindere dalle domande formulate rinunciate o meno delle parti, trattandosi di materia relativa a diritti indisponibili e come tale sottratta alle ordinarie preclusioni di cui al codice di procedura civile, ritiene il Collegio di confermare la statuizione vigente, come per il figlio minorenne Per_5
Ed infatti, se è vero che è stato documentato lo stato di studente del figlio solo fino all'annualità scolastica 2023/2024 (cfr. doc. 9 resistente), è ben vero in ogni caso che, in difetto anche solo di un principio di prova contraria, il ragazzo è appena uscito dal suo percorso di studi e necessita senz'altro di una prosecuzione all'accompagnamento all'inserimento nel mondo del lavoro.
pagina 12 di 15 La contribuzione economica pattuita dai genitori nel 2022 per tale figlio deve quindi trovare piena conferma, con le medesime precisazioni già operate per il figlio Per_5
5) La GL maggiorenne Pt_2
La GL è nata in data [...]; ella è, dunque, maggiorenne. La stessa abita Pt_2
pacificamente presso la madre resistente, assieme ai fratelli.
Circostanze pacifiche sono la sua inoccupazione, nonché le documentate problematiche sanitarie che l'hanno affetta (cfr. doc. 7 e 8 resistente) nel corso degli anni 2021 e 2022. Ritiene pertanto il Collegio di dover confermare anche per tale GL la contribuzione paterna, seppur nella minore misura, per come ridotta in sede di provvedimenti provvisori, con la conseguente rivalutazione.
Ed infatti, sebbene le problematiche di salute della GL non siano tali da potere riconoscere in suo favore una invalidità, con conseguente sua piena idoneità lavorativa, sono indubbie le maggiori difficoltà che la stessa rinviene nella ricerca di una occupazione, con conseguente, attuale e temporanea, necessità del perdurare del contributo di entrambi i genitori per il suo mantenimento.
6) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia sullo status e l'interesse preminente del figlio minorenne al centro del procedimento, nonché dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, in uno alla parziale reciproca soccombenza delle parti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
), nato a LOULAD in [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata in [...] il [...], contratto
[...] C.F._2
in Khouribga in Marocco in data 24/03/1997 (doc. 2 ricorrente), come da relativo Atto di
Matrimonio in lingua araba e relativa traduzione asseverata, non trascritto in Italia;
pagina 13 di 15 2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, laddove il matrimonio venga trascritto dalle parti;
3) CONFERMA i provvedimenti della separazione personale (Sent. n. 889/2002) per quanto di attualità con riferimento al regime di affido, di collocamento, di frequentazioni del padre con il figlio minore oltre che con riferimento all'assegnazione della casa coniugale Per_5
alla madre;
4) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario Parte_1
indiretto del figlio minorenne mediante la corresponsione alla madre collocataria Per_5
dell'importo di € 150,00 entro il giorno 05 di ogni mese, CP_1
decorrente dalla mensilità di agosto 2022 compresa, oltre rivalutazione annuale TA
(prima rivalutazione agosto 2023); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e le tempistiche di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico familiare integralmente in favore della madre;
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario Parte_1
indiretto del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente mediante Per_3
la corresponsione alla madre convivente dell'importo di € 150,00 CP_1
entro il giorno 05 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di agosto 2022 compresa, oltre rivalutazione annuale TA (prima rivalutazione agosto 2023); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e le tempistiche di cui al Protocollo vigente presso il
Tribunale di Varese;
assegno unico familiare integralmente in favore della madre;
6) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario Parte_1
indiretto della GL maggiorenne non economicamente autosufficiente Pt_2
mediante la corresponsione alla madre convivente dell'importo di CP_1
€ 100,00 entro il giorno 05 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di dicembre 2023 compresa, oltre rivalutazione annuale TA (prima rivalutazione dicembre 2024); oltre al
50% delle spese straordinarie secondo le modalità e le tempistiche di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico familiare integralmente in favore della madre;
pagina 14 di 15 7) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 06 marzo 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3111/2023, promossa da:
(C.F. ), nato a LOULAD in [...] il Parte_1 C.F._1
01/01/1957, rappresentato e difeso dall'Avv. ARMOCIDA GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MARSICO LUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (visto pervenuto in data 17/01/2024).
pagina 1 di 15 OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 25/02/2025, come segue:
Per il ricorrente “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Varese, esaminati gli Pt_1
atti, fatti e documenti di causa, contrariis reiectis, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Khouribga (Marocco) in data 5 gennaio 1994.
[...]
2. Disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Castiglione Olona (VA), via Monte
Cimone n. 63, di proprietà esclusiva di a , finché il figlio Parte_1 CP_1 minore non avrà raggiunto l'indipendenza economica ovvero fino al compimento del Per_1 venticinquesimo anno di età di quest'ultimo.
IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE Persona_2
3. Disporsi l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori che Persona_2
continueranno ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, alla salute e all'istruzione della stessa. Nell'interesse del minore, disporsi che abbia comunque Per_1 stabile dimora presso la madre e che quest'ultima possa autonomamente adottare le decisioni di natura e carattere ordinario e quotidiano, opportune nel suo interesse. Disporsi che uguale potere per le questioni di ordinaria amministrazione sia attribuito al padre quando avrà il figlio con sé.
4. Disporsi che il padre possa trascorrere con il figlio minore tenendolo presso di sé, un Per_1
intero fine settimana dal sabato alle ore 10.00 sino alle 20.30 della domenica sera, con prelevamento del minore e riaccompagnamento dello stesso presso il domicilio materno, a settimane alterne con la madre, nonché un giorno durante la settimana, di norma il mercoledì dalle ore 18.00 fino al mattino successivo allorché provvederà ad accompagnarlo direttamente presso il proprio istituto scolastico.
5. Disporsi che il minore possa trascorrere le feste tradizionali, di natura religiosa e non, alternativamente con ciascuno dei genitori.
6. Disporsi che possa trascorrere con il figlio almeno 15 giorni annuali di Parte_1
ferie, anche consecutivi durante il periodo estivo ed una settimana durante il resto dell'anno,
pagina 2 di 15 compatibilmente con le esigenze scolastiche e non del minore. Tali periodi verranno concordemente stabiliti fra i coniugi con congruo anticipo e preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno.
IN RELAZIONE AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Tenuto conto delle esigenze attuali dei figli, della maggiore età di e dei tempi di Per_3 Per_4
permanenza presso ciascun genitore e dei redditi di ciascun genitore:
7. Porsi a carico di l'obbligo di versare in favore di , per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 Per_1
(centocinquanta/00), con rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dalle Linee guida del Tribunale di Varese.
8. Disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento disposto con Sentenza del Tribunale di
Varese del 15 luglio 2022 in favore della GL . In via subordinata, nella denegata e non Pt_2 creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse sussistenti le condizioni per il diritto all'assegno di mantenimento in favore di , rideterminarlo nella misura di € 100,00 (cento/00), Pt_2
considerato altresì che il ricorrente contribuisce al mantenimento dei figli anche mediante pagamento integrale del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale. Ciò per un lasso di tempo non superiore a sei mesi dalla emananda sentenza al fine di consentire a di Pt_2 reperire un'occupazione lavorativa.
9. Disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento disposto con Sentenza del Tribunale di
Varese del 15 luglio 2022 in favore del figlio In via subordinata, nella denegata e non Per_3 creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse sussistenti le condizioni per il diritto all'assegno di mantenimento in favore di rideterminarlo nella misura di € 100,00 (cento/00), Per_3
considerato altresì che il ricorrente contribuisce al mantenimento dei figli anche mediante pagamento integrale del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale. Ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di Per_3
IN RELAZIONE AI RAPPORTI DI NATURA ECONOMICA
10. Disporsi che nulla è dovuto da a a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento essendo quest'ultima economicamente autosufficiente.
11. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”;
Per la resistente “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, CP_1
istanza ed eccezione: in via principale:
pagina 3 di 15 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Khouribga (Marocco), in data
5.1.1994, dalla Sig.ra e dal il Sig. CP_1 Parte_1
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Castiglione Olona (VA), Via Monte
Cimone n. 63, di proprietà del Sig. alla Sig.ra finché tutti e tre i figli Pt_1 CP_1 non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3) sull'esercizio della responsabilità genitoriale:
3.1) disporre l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento prevalente Per_1 presso la madre nell'immobile sito in Castiglione Olona (VA), Via Monte Cimone n. 63;
3.2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le indicazioni che Per_1
codesto Ill.mo Tribunale vorrà disporre, tenuto conto del fatto che il ricorrente non vede Per_1
da più di due anni e tenuto conto soprattutto della situazione di disabilità del minore, il quale necessita di cure e attenzioni specifiche;
CP_ 4) porre a carico del l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento Pt_1 del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese, pari all'importo di Euro 200,00 Per_1
(duecento), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici TA;
CP_ 5) porre a carico del l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento Pt_1 del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, pari all'importo di Euro 200,00 (duecento), oltre Per_3
rivalutazione annuale secondo gli indici TA;
CP_ 6) porre a carico del l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento Pt_1 della GL , entro il giorno 5 di ogni mese, pari all'importo di Euro 200,00 (duecento), Pt_2
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici TA;
7) i genitori provvederanno alle spese straordinarie occorrenti per i tre figli nella misura del
50%. Per l'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie si richiama il protocollo del
Tribunale di Varese;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/12/2023 la parte ricorrente sig. Pt_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia divorzile di
[...]
scioglimento del matrimonio civile nei confronti della parte resistente sig.ra CP_1
, in relazione al matrimonio contratto in Khouribga in Marocco in data 24/03/1997
[...]
pagina 4 di 15 (doc. 2 ricorrente), come da relativo Atto di Matrimonio in lingua araba e relativa traduzione asseverata, non trascritto in Italia. Da tale unione sono nati tre figli: in data 16 marzo Pt_2
1998, in data 18 gennaio 2005 e in data 27 novembre 2013. Le parti si sono Per_3 Per_1
separate con sentenza n. 889 pubblicata in data 18/08/2022, conclusosi a conclusioni congiunte.
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, con assegnazione alla madre della casa coniugale sita in Castiglione Olona (VA), via Monte Cimone
n. 63, con affidamento congiunto della prole minorenne e collocamento prevalente presso la madre, regime di frequentazione paterno a weekend alterni dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a un giorni infrasettimanale, festività e vacanze secondo il criterio dell'alternanza, contributo economico paterno per € 150,00 mensili per il figlio minorenne revoca del Per_5
contributo economico per la GL maggiore , ormai maggiorenne e autonoma, ovvero in Pt_2 subordine riduzione del contributo ad € 100,00 mensili;
revoca del contributo economico per il figlio di mezzo anch'egli maggiorenne, ovvero in subordine riduzione del contributo ad Per_3
€ 100,00 mensili;
coniugi reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, il ricorrente ha allegato di avere sempre adempiuto alle pattuizioni di cui alla separazione personale, le quali prevedevano altresì a suo integrale carico il rateo del mutuo dell'ex casa coniugale, a lui intestata al 100%; quali circostanze sopravvenute, il ricorrente ha documentato il suo pensionamento, con conseguente riduzione del suo introito economico mensile, mentre la GL avrebbe da tempo terminato gli studi senza però Pt_2
potersi attivare per la ricerca di una occupazione lavorativa essendo impegnata nella cura della casa su delega materna;
il figlio avrebbe invece rinvenuto una occupazione lavorativa. Per_3
Attivato il contraddittorio, si è tempestivamente costituita in giudizio la resistente sig.ra
, contestando la ricostruzione e le richieste operate, aderendo alla CP_1
pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale, prendendo atto della disponibilità del marito all'assegnazione ad ella e ai figli della casa coniugale, e chiedendo nel merito: affido condiviso del minore, con collocamento prevalente materno, frequentazione paterna secondo giustizia, ma adeguatamente ponderando la circostanza per la quale la relazione AY, minore disabile portatore di peculiari necessità, è ormai interrotta da almeno due anni;
contributo economico pagina 5 di 15 paterno incrementato ad € 600,00 mensili (€ 200,00 a figlio) oltre rivalutazione di legge, oltre al
50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la resistente ha evidenziato di essersi da sempre fatta carico della cura della prole, anche con particolare riferimento al figlio minore affetto da Per_1
disabilità intellettiva medio-grave in sindrome di down;
la GL maggiore soffre Pt_2
parimenti di grave patologia, una tachicardia ventricolare focale;
il figlio è studente Per_3
presso il CFP di Tradate;
in ragione di tali impegni familiari la resistente ha dedotto di poter impiegarsi lavorativamente solo part-time, presso la per circa € 6.000,00 netti Parte_3
annui. La resistente ha allegato che il ricorrente non avrebbe mai versato alcunché a titolo di spese straordinarie.
Sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione 09/04/2024, sentite le parti, formualta proposta conciliativa giudiziale, nonché controproposta della parte resistente, la causa è stata rinviata al fine di consentire il vaglio delle proposte emerse.
Alla nuova udienza così fissata 30/04/2024, formualta nuova controproposta da parte del ricorrente, è stato preso atto del venir meno dell'intento conciliativo delle parti;
richiamati integralmente gli atti, il giudicante si è riservato di provvedere.
Con ordinanza riservata 29/06/2024 è stato rilevato e disposto, per quanto d'interesse:
“ritenuto che debbano essere assunti provvedimenti temporanei e urgenti a norma dell'art. 473- bis.22 c.p.c.; osservato, preliminarmente, che le parti hanno rassegnato conclusioni conformi in ordine al regime di affidamento condiviso dell'unico figlio minore ad entrambi i genitori, Per_5
in continuità rispetto alle statuizioni della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale in data 15.07.2022 (pubbl. in data 18.08.2022), con recepimento dell'accordo all'epoca raggiunto dalle parti, e da cui, trattandosi – peraltro – del regime ordinario previsto ex lege in ossequio al principio di bigenitorialità cui il nostro ordinamento è conformato, non vi è ragione di discostarsi;
constatato che anche in odine al collocamento prevalente del minore presso la Per_5 madre e all'assegnazione della casa coniugale alla convenuta in qualità di genitore collocatario del figlio minore, le parti hanno rassegnato conclusioni conformi in continuità rispetto alle
pagina 6 di 15 statuizioni della sentenza di separazione;
valutato, quanto al regime delle frequentazioni del figlio minore con il padre, stante il contrasto emerso tra le posizioni delle parti (il padre sostiene di aver regolarmente espletato il diritto di visita secondo le statuizioni di cui alla sentenza di separazione fatta eccezione che per rari casi nel corso degli ultimi due anni, la madre ha eccepito che il padre non vede il figlio da due anni e che lo stesso ha espletato Per_5
regolarmente il diritto di visita solo per alcuni mesi dopo la emissione della sentenza di separazione, pur non essendo - al momento delle sue dichiarazioni - ancora trascorsi due anni dalla sentenza di separazione e non essendo, pertanto, verosimile la sua tesi, anche avuto riguardo ai primi mesi di regolare attuazione delle condizioni di separazione che la stessa ha pacificamente ammesso in sede di interrogatorio libero), di dover – allo stato – confermare la regolamentazione del diritto di visita paterno così come statuito in sede di separazione;
osservato che l'unico profilo di contrasto tra le parti ha ad oggetto il contributo al mantenimento posto a carico del padre con riferimento ai tre figli, posto che mentre per il figlio minore e Per_5
per il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente il padre ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento disposto in sede di separazione pari ad euro 150,00 cadauno, oltre la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie (in merito si evidenzia che il padre ha in seno alla memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. preso atto del proseguimento del percorso formativo da parte di e rinunciato all'avanzata domanda di revoca dell'assegno di Per_3
mantenimento in favore dello stesso), per la GL , oramai venticinquenne, il padre ha Pt_2
chiesto in via principale la revoca del contributo al mantenimento disposto dal giudice della separazione o, in subordine, la riduzione ad euro 100,00 al mese del contributo dovuto, deducendo una contrazione del proprio reddito a seguito del pensionamento e l'inerzia della GL nel reperimento di un'attività lavorativa idonea a garantirle l'indipendenza economica;
rilevato che, di contro, la madre, oltre ad essersi opposta alla domanda avversaria di revoca e/o di riduzione del contributo dovuto per la GL in ragione delle sue precarie condizioni Pt_2 di salute, ha chiesto l'aumento del contributo al mantenimento ordinario indiretto dovuto con riferimento a tutti e tre i figli dagli attuali euro 150,00 ad euro 200,00 cadauno;
premesso che la sentenza di separazione e, dunque, anche le condizioni economiche nell'ambito della stessa previste, sono frutto del recepimento da parte del Tribunale di un accordo spontaneamente raggiunto dalle parti meno di due anni fa, circostanza questa idonea, unitamente all'assenza di sopravvenienze specifiche dedotte dalla convenuta a fondamento della domanda di aumento del
pagina 7 di 15 contributo dovuto dal padre per i figli, a fondare il rigetto, allo stato, della domanda in merito svolta dalla madre;
constatato, invece, come possa, sulla base della documentazione acquisita agli atti, apprezzarsi una contrazione del reddito percepito dal padre, il quale in stato di quiescenza dal giorno 1.02.2024, come da comunicazione percepisce, oggi, una pensione CP_3
netta di euro 1.432,54 (oltre al valore netto della tredicesima pari ad euro 1.224,07), a fronte di un reddito annuo netto per l'anno di imposta 2021, attestato dalla Certificazione Unica 2022 in atti, di complessivi euro 28.883,01; considerato come, a fronte di tale contrazione reddituale, non si rinvengano novità nel novero delle spese allegate dal sig. il quale ha dedotto di Pt_1
corrispondere, oltre al mantenimento per i figli, anche euro 430,00 al mese a titolo di canone locazione e oneri condominiali (cfr. doc. 12) sulla base di un contratto di locazione risalente al
2018 ed euro 250,00 a titolo di rateo del mutuo contratto per l'acquisto dell'ex casa coniugale assegnata alla moglie, omettendo di produrre il relativo testo negoziale in quanto nella disponibilità della convenuta, senza che tuttavia la circostanza sia mai stata da quest'ultima contestata;
constatato che, solo nel corso dell'ultima udienza, il sig. ha dichiarato di Pt_1
aver comunicato la disdetta dal contratto di locazione per via della sua situazione economica, divenendo da giugno ospite di un amico al fine di ridurre i propri esborsi mensili;
osservato come immutata, invece, sia rimasta la situazione economico- reddituale della madre rispetto all'epoca della separazione, proseguendo la convenuta a lavorare part-time come colf e percependo la stessa una retribuzione netta mensile di circa euro 450,00 (doc.. 3, 4, 5 fasc. convenuta) , cui si aggiungono euro 520,00 per l'emolumento pensionistico corrisposto in favore del figlio che ha una disabilità intellettiva grave in sindrome di down, oltre ad euro 450,00 Per_5
quale AUU che la sig. integralmente percepisce per i figli e constatato CP_1 Per_3 Per_5
che la convenuta non sostiene oneri di alloggio, essendo beneficiaria del provvedimento di assegnazione della casa familiare di proprietà del marito, di cui quest'ultimo integralmente sostiene il rateo del mutuo, e ritenuto, alla stregua di tutto quanto sopra considerato, di poter confermare tanto per il figlio (che ha scelto di proseguire il proprio percorso formativo Per_3
cfr. doc. 9 fasc. convenuta) tanto per il minore il contributo per il mantenimento ordinario Per_5
indiretto da porre a carico del genitore non convivente e non collocatario disposto in sede di separazione e pari ad euro 150,00 al mese, oltre compartecipazione alle spese straordinarie in misura del 50%; ritenuto quanto alla GL , ormai venticinquenne, come tanto l'età Pt_2 oramai avanzata quanto l'assenza di una certificazione di disabilità grave o di inabilità al lavoro
pagina 8 di 15 nonostante le patologie rappresentate dalla madre consentano, in questa fase di delibazione sommaria, a fronte della contrazione di reddito documentata dal padre, di accogliere la domanda svolta in via subordinata dall'attore, con riduzione del contributo al mantenimento ordinario dovuto dal genitore non convivente da euro 150,00 ad euro 100,00, ferma la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie, rammentando alle parti il principio di autoresponsabilità statuito dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di contribuzione per il figlio maggiorenne (cfr. ex plurimis Cass. n. 17183/2020); ritenuto, quanto alle istanze istruttorie formulate da parte convenuta, l'inammissibilità dell'istanza di prova testimoniale con riferimento ai figli maggiorenni e in difetto di specifica capitolazione delle Pt_2 Per_3
circostanze in articoli separati (art. 244 c.p.c.), oltre che con riferimento ai capitoli i. e ii. di cui alla memoria ex art 473-bis.17, comma 2, c.p.c. vertendo gli stessi su circostanze generiche e, comunque, documentali e/o documentabili (cap. i), oltre che irrilevanti ai fini del decidere (cap.
ii); ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
In via temporanea ed urgente: 1)
CONFERMA i provvedimenti della separazione per quanto di attualità con riferimento al regime di affido, di collocamento, di frequentazioni del padre con il figlio minore oltre che con Per_5 riferimento all'assegnazione della casa coniugale alla madre e al mantenimento indiretto posto a carico del padre in favore del figlio minore e del figlio maggiorenne non autosufficiente Per_5
2) PONE, con decorrenza dalla domanda, a carico del padre l'obbligo di contribuire al Per_3
mantenimento della GL maggiorenne non autosufficiente mediante versamento in Pt_2
favore della madre, quale genitore convivente, entro il giorno 5 di ogni mese della somma di euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice TA (Foi), oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del Tribunale di Varese del 1.02.2018; In via istruttoria: 3) RIGETTA le istanze di prova articolate da parte convenuta;
Inoltre: 3) FISSA, ex art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa e la rimessione della stessa al Collegio l'udienza del 25.02.2025, ore 9.30.”.
Con Decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
All'udienza già fissata 25/02/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni;
il procuratore ricorrente ha chiesto rinvio della discussione orale in quanto lo stesso non sarebbe stato in grado di interfacciarsi preventivamente con il cliente, il quale non abita più in Varese;
il pagina 9 di 15 procuratore resistente si è opposto. Valutato l'ampio lasso di tempo intercorrente fra la comunicazione dell'ordinanza del precedente giudicante che ha fissato l'udienza (ordinanza comunicata in data 01/07/2024) e la data dell'udienza di discussione (25/02/2025), è stato disposto procedersi con l'incombente calendarizzato. I procuratori delle parti hanno discusso la causa riportandosi agli atti, richiamando in particolare taluni aspetti di merito, per come verbalizzato (cfr. verbale 25/02/2025).
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
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1) Giurisdizione e legge applicabile
Preliminarmente, deve affermarsi la giurisdizione del Giudice adito.
Invero, a norma del Regolamento (CE) n. 2201/2003 sussiste la giurisdizione del Giudice italiano nella fattispecie. Invero, l'art. 3 co. 1 lett. A) stabilisce la competenza dell'Autorità
Giurisdizionale del luogo del territorio ove si trova la residenza abituale dei coniugi ovvero l'ultima residenza abituale comune, come appunto nella fattispecie, ove i coniugi, di nazionalità marocchina e uniti in matrimonio in Marocco, hanno poi stabilito la loro residenza abituale in provincia di Varese.
Il Regolamento citato, invero, trova applicazione anche al di fuori dei confini degli Stati
Membri dell'Unione Europea, avendo carattere universale ed essendo quindi applicabile anche a cittadini di Stati extra UE, purché gli stessi abbiano collegamenti sufficientemente solidi con il territorio dell'Unione (nella fattispecie la residenza abituale ed attuale) – cfr. Sentenza n. 68/2007
Corte di Giustizia CE.
Parimenti, nella fattispecie trova applicazione la legge italiana a norma del Regolamento
(UE) n. 1259/2010; invero, l'art. 8 prevede che in difetto di accordo fra le parti sul punto, si applicherà la legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui
è adita l'Autorità giurisdizionale.
2) La pronuncia divorzile pagina 10 di 15 Deve dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
), nato a LOULAD in [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata in [...] il [...], contratto in
[...] C.F._2
Khouribga in Marocco in data 24/03/1997 (doc. 2 ricorrente), come da relativo Atto di
Matrimonio in lingua araba e relativa traduzione asseverata, non trascritto in Italia.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti e dalle conclusioni da ultimo rassegnate, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data 12/10/2018 per la separazione personale, poi consensualizzata.
3) Il figlio minorenne Per_5
Come già evidenziato anche dal precedente giudicante in sede di provvedimenti provvisori, le parti sono concordi circa il regime di affidamento condiviso ex lege del minore ad entrambi i genitori, nonché per il suo collocamento prevalente presso la madre, da cui consegue l'assegnazione ad ella della ex casa coniugale sita in Castiglione Olona (VA), Via Monte Cimone
n. 63, parimenti su conclusioni sul punto concordi, anche in aderenza alle condizioni pattuite in sede di separazione personale.
Quanto al regime di frequentazione del minore con il genitore non collocatario, parimenti le parti concordano sostanzialmente circa il regime di frequentazione da disporsi, discordando unicamente nella ricostruzione della sua effettività o meno: tale aspetto, esecutivo, non è oggetto del presente procedimento e pertanto non trova ulteriore esame. Sul punto, pertanto, vengono confermate le pattuizioni di cui alla separazione personale.
Con riferimento, infine, alla contribuzione economica, fermo l'accordo delle parti per il riparto al 50% delle spese straordinarie e l'integrale corresponsione alla madre degli importi pagina 11 di 15 spettanti a titolo di Assegno Unico Universale (come già in essere), il padre chiede la conferma dell'importo ordinario indiretto di € 150,00 mensili, mentre la madre chiede un incremento ad €
200,00.
Ritiene il Collegio di confermare la statuizione di € 150,00 mensili, liberamente pattuita dalle parti, alla luce dell'unica sopravvenienza effettivamente provata e documentata (il pensionamento paterno con conseguente decremento degli introiti mensili – doc. 4 e doc. 16 ricorrente) nonché dell'offerta paterna per il minore, alla luce del ridotto lasso temporale trascorso dalla pattuizione (sentenza n. 899 del 18/08/2022 di separazione), non operando in tali ristretti termini l'automaticità di incremento del contributo in ragione della crescita in età del minore (cfr. Cass. civ., n. 11724/2023), bensì l'ordinario meccanismo di rivalutazione annuale secondo gli indici TA-Foi, ferma la decorrenza dalla statuizione che qui si conferma, e pertanto prima rivalutazione agosto 2023.
L'assegno unico universale per i figli è concordemente percepito dalla sola resistente.
4) Il figlio maggiorenne Per_3
Il figlio è nato in data [...]; egli è, dunque, maggiorenne. Lo stesso abita Per_3
pacificamente presso la madre resistente, assieme ai fratelli.
Oggetto del presente giudizio è esclusivamente la sua autosufficienza economica o meno, con le conseguenti statuizioni in ordine al suo mantenimento (il padre ne chiede la revoca, la madre l'incremento quantitativo).
Ebbene, sul punto, a prescindere dalle domande formulate rinunciate o meno delle parti, trattandosi di materia relativa a diritti indisponibili e come tale sottratta alle ordinarie preclusioni di cui al codice di procedura civile, ritiene il Collegio di confermare la statuizione vigente, come per il figlio minorenne Per_5
Ed infatti, se è vero che è stato documentato lo stato di studente del figlio solo fino all'annualità scolastica 2023/2024 (cfr. doc. 9 resistente), è ben vero in ogni caso che, in difetto anche solo di un principio di prova contraria, il ragazzo è appena uscito dal suo percorso di studi e necessita senz'altro di una prosecuzione all'accompagnamento all'inserimento nel mondo del lavoro.
pagina 12 di 15 La contribuzione economica pattuita dai genitori nel 2022 per tale figlio deve quindi trovare piena conferma, con le medesime precisazioni già operate per il figlio Per_5
5) La GL maggiorenne Pt_2
La GL è nata in data [...]; ella è, dunque, maggiorenne. La stessa abita Pt_2
pacificamente presso la madre resistente, assieme ai fratelli.
Circostanze pacifiche sono la sua inoccupazione, nonché le documentate problematiche sanitarie che l'hanno affetta (cfr. doc. 7 e 8 resistente) nel corso degli anni 2021 e 2022. Ritiene pertanto il Collegio di dover confermare anche per tale GL la contribuzione paterna, seppur nella minore misura, per come ridotta in sede di provvedimenti provvisori, con la conseguente rivalutazione.
Ed infatti, sebbene le problematiche di salute della GL non siano tali da potere riconoscere in suo favore una invalidità, con conseguente sua piena idoneità lavorativa, sono indubbie le maggiori difficoltà che la stessa rinviene nella ricerca di una occupazione, con conseguente, attuale e temporanea, necessità del perdurare del contributo di entrambi i genitori per il suo mantenimento.
6) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia sullo status e l'interesse preminente del figlio minorenne al centro del procedimento, nonché dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, in uno alla parziale reciproca soccombenza delle parti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
), nato a LOULAD in [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata in [...] il [...], contratto
[...] C.F._2
in Khouribga in Marocco in data 24/03/1997 (doc. 2 ricorrente), come da relativo Atto di
Matrimonio in lingua araba e relativa traduzione asseverata, non trascritto in Italia;
pagina 13 di 15 2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, laddove il matrimonio venga trascritto dalle parti;
3) CONFERMA i provvedimenti della separazione personale (Sent. n. 889/2002) per quanto di attualità con riferimento al regime di affido, di collocamento, di frequentazioni del padre con il figlio minore oltre che con riferimento all'assegnazione della casa coniugale Per_5
alla madre;
4) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario Parte_1
indiretto del figlio minorenne mediante la corresponsione alla madre collocataria Per_5
dell'importo di € 150,00 entro il giorno 05 di ogni mese, CP_1
decorrente dalla mensilità di agosto 2022 compresa, oltre rivalutazione annuale TA
(prima rivalutazione agosto 2023); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e le tempistiche di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico familiare integralmente in favore della madre;
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario Parte_1
indiretto del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente mediante Per_3
la corresponsione alla madre convivente dell'importo di € 150,00 CP_1
entro il giorno 05 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di agosto 2022 compresa, oltre rivalutazione annuale TA (prima rivalutazione agosto 2023); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e le tempistiche di cui al Protocollo vigente presso il
Tribunale di Varese;
assegno unico familiare integralmente in favore della madre;
6) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario Parte_1
indiretto della GL maggiorenne non economicamente autosufficiente Pt_2
mediante la corresponsione alla madre convivente dell'importo di CP_1
€ 100,00 entro il giorno 05 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di dicembre 2023 compresa, oltre rivalutazione annuale TA (prima rivalutazione dicembre 2024); oltre al
50% delle spese straordinarie secondo le modalità e le tempistiche di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico familiare integralmente in favore della madre;
pagina 14 di 15 7) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 06 marzo 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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