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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/07/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 987/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale P.IVA_1
mandatario della Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv. ti VALENTINA
SCHILIRO' e GAETANA ANGELA MARCHESE;
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
) e , (c.f. ( CodiceFiscale_2 Controparte_3 [...]
entrambe n.q. di soci della ( ), C.F._3 CP_4 P.IVA_2
rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Resistenti in riassunzione e nei confronti di (c.f ), in persona del Controparte_5 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore;
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale;
accertamento contributi previdenziali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione da cassazione con rinvio ex art 392 c.p.c., depositato il
31.10.2022, l' in proprio e in qualità di procuratore speciale di Pt_1 Parte_2
ha convenuto in giudizio , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, in qualità di soci della società GE. cancellata in data 18/03/2019,
[...] Parte_3
chiedendo la riforma della sentenza n. 1357/2015 resa dalla Corte di Appello di Catania sez. Lavoro, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n.
25057/2022, con la quale, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, veniva cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catania, sez. Lavoro, in diversa composizione, al fine di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; il ricorso è stato notificato anche ad CP_6
La Suprema Corte, con la citata ordinanza, ha evidenziato: “che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 245 del 2002, art. 2, comma 2, e art. 4, comma 1 (conv. con L. n. 286 del 2002), nonché dell'O.P.C.M. n.
3254 del 2002, art. 5, comma 1, O.P.C.M. n. 3282 del 2003, art. 14, comma 2,
O.P.C.M. n. 3442 del 2005, art. 1, comma 1, in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'art. 1, comma 1011, cit., nel circoscrivere ai comuni individuati dalla O.P.C.M. n. 355 del 2006, il beneficio del pagamento in misura ridotta, non avesse inteso legificare il contenuto della precedente
O.P.C.M. n. 3442 del 2005; che tale ultima censura appare fondata, dovendosi ritenere
- sulla scorta di Cass. n. 26372 del 2017 – che, con l'articolo 1, comma 1011, l. n.
296/2002 [rectius:2006], il legislatore è intervenuto a disciplinare le situazioni di omissione e ritardo nel pagamento dei tributi e dei contributi conseguenti alla sospensione dei termini precedentemente disposta dalle ordinanze adottate nel periodo dell'emergenza sismica e vulcanica, individuando nei “destinatari” dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3442 del 2005, cit., i beneficiari della possibilità di definire la propria posizione entro il 30.6.2007, “relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione”; che tale agevolazione deve ormai ritenersi l'unica spettante in dipendenza degli eventi sismici e vulcanici che hanno interessato la zona etnea, essendosi la norma di legge posta in continuum con la precedente normazione di carattere eccezionale, cristallizzando in una norma di rango primario la regolazione di situazioni ormai distanti dal verificarsi dell'emergenza, ancorché da questa dipendenti, mediante rinvio materiale e recettizio alle disposizioni dell'ordinanza emergenziale n. 3442/2005, più volte cit. (così ancora Cass. n. 26372 del 2017, cit.); che, non rientrando il comune in cui la parte controricorrente ha sede legale nel novero dei destinatari del beneficio ((OMISSIS)), la pretesa di continuare a fruire del beneficio della sospensione e successiva rateazione, per come originariamente disposte dall'O.P.C.M. n. 3254 del 2002, deve reputarsi ormai sprovvista di base normativa…”.
Instauratosi il contraddittorio, e CP_2 Controparte_1 Controparte_3
resistevano al ricorso;
in particolare, eccepiva il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva;
e eccepivano CP_2 Controparte_3
la carenza di titolarità passiva del rapporto;
non Controparte_5
curava di costituirsi nonostante la regolarità della notifica.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l' censura la sentenza della Corte di appello Pt_1
di Catania depositata il 30.12.2015 nel giudizio iscritto al n. 141/2012 R.G., nella parte in cui ha rigettato l'appello e condannato l' al pagamento delle Controparte_7
spese processuali del grado, liquidate in € 1.830,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
In particolare, deduce che il gravame incoato da esso ente avverso la sentenza del
Tribunale Lavoro di Catania n. 4367/2011 è fondato e che sono meritevoli di rigetto le pretese della non essendosi la Corte di merito attenuta al principio di CP_4
diritto enunciato dalla Suprema Corte in merito all'interpretazione dell'art 1, comma
1011, L. 296/2006.
2. Stante il carattere assorbente, vanno esaminate le censure sollevate dai resistenti.
Va premesso che l' ha riassunto il giudizio, che nei precedenti gradi si era svolto Pt_1
nei confronti di a seguito della cancellazione della predetta società dal CP_4
registro delle imprese in data 18/03/2019 (per chiusura della liquidazione con cessazione attività dal 06/12/2018), nei confronti di , Controparte_1 CP_2
e , nella qualità di soci della predetta società. Controparte_3
Va premesso, altresì, che il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto la causa introdotta con ricorso depositato il 14.07.2004, di accertamento del diritto della società al beneficio della sospensione dei termini per il pagamento dei contributi CP_4
previdenziali relativi al periodo novembre 2002-31 marzo 2004, previsto in favore dei soggetti residenti o aventi sede legale/operativa nei territori colpiti dai fenomeni eruttivi e sismici dell'Etna dell'ottobre/novembre 2002 (proc. iscritto al n. 4294/2004
R.G.) nonché l'opposizione proposta, con ricorso depositato il 30.05.2005, avverso la cartella n. 293 200500176942, notificata il 12.05.2005, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 4.306,05, a titolo di omesso versamento dei contributi per il periodo novembre 2002/gennaio 2003, sempre per la medesima causale, nonché a titolo di sanzioni per il tardivo pagamento dei contributi relativi all'anno 1996, successivamente oggetto di sgravio da parte dell' (giudizio riunito iscritto al n. 3701/2005 R.G.). Pt_1
Il giudice di prime cure ha accertato il diritto della società ricorrente a fruire della sospensione dei termini per il pagamento dei contributi afferenti al periodo 1° novembre 2002-31 marzo 2004 e di procedere al pagamento rateale (128 rate) con decorrenza dal mese di giugno 2004; ha anche accolto l'opposizione e dichiarata illegittima la cartella esattoriale impugnata.
Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, a seguito dell'impugnazione proposta dall' , l'appello è stato rigettato e l'ente previdenziale condannato al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
A fronte del ricorso in riassunzione, ha eccepito tempestivamente il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non rivestire la qualità di socio;
ha chiesto l'immediata estromissione dal giudizio, con condanna della controparte alle spese di lite.
A fronte di tale eccezione, l' non ha provato la qualità di socio di Pt_1 CP_1
.
[...]
Le resistenti e , costituendosi in giudizio nella CP_2 Controparte_3
qualità di socie della hanno eccepito quanto segue: “Come noto i soci di CP_4 CP_4
una società srl rispondono nei confronti dei creditori sociali solo nel caso di riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione e solo fino alla concorrenza di dette somme. Il creditore sociale, quindi, che voglia agire nei confronti dell'ex socio deve provare che vi sia stata distribuzione in sede di liquidazione di attivo: gli ex soci quindi subentrano dal lato passivo nei confronti di eventuali creditori sociali solo se e nei limiti di quanto riscosso al termine della liquidazione:
l'accertamento di tali circostanze è il presupposto dell'assunzione della qualità di successori e della legittimazione passiva ai fini della prosecuzione del giudizio
(Cassazione n. 2444/2017). Nel caso specifico l' non ha fornito alcuna prova né Pt_1
in merito alla qualità di socio dei soggetti convenuti in giudizio, né in merito alla sussistenza di eventuali somme riscosse dai soci in sede di liquidazione della società”.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle predette resistenti è infondata.
Sul punto, la Corte di cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 3625 del 12.02.2025, pur esaminando nello specifico la questione dell'accertamento della responsabilità per debiti di imposta, ha enunciato principi di carattere generale in tema di responsabilità dei soci per i debiti della società in caso di cancellazione della stessa:
“§ 2.2 Come affermato dalla assolutamente prevalente giurisprudenza successiva – con orientamento che va qui ulteriormente ribadito – a seguito dell'estinzione della società, il socio (ex-socio) è successore per il solo fatto di essere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione;
ed il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponda solo nei limiti di quanto percepito. Certo, non si tratta di estendere tout court alla fattispecie della successione alla società estinta i principi propri della successione alla persona fisica defunta, e già le Sezioni
Unite del 2013 sentirono la necessità di concettualmente respingere, in materia,
“improprie suggestioni antropomorfiche”. La radice della responsabilità dell'ex socio nell'originario contratto sociale, la sussistenza iniziale e statutaria di un regime di responsabilità limitata (come nelle società di capitali), la volontarietà e discrezionalità dell'evento estintivo, rappresentano – tutte – emergenze tipiche del fenomeno societario, tali da giustificare l'adozione di un paradigma di tipo successorio ma, come osservato dalle Sezioni Unite, pur sempre 'sui generis'. In modo tale che, a tacer d'altro, mentre il successore della persona fisica può evitare di esporre il proprio personale patrimonio alla responsabilità per i debiti del de cujus non accettando l'eredità, ovvero accettandola con beneficio d'inventario, non altrettanto può fare l'ex- socio il quale risponderà in ogni caso appunto perché socio, sebbene nei limiti di quanto percepito nella liquidazione. E ciò si spiega con il fatto che la legittimazione dell'ex socio quale soggetto responsabile per i debiti societari residui discende appunto, se non proprio dall'adempimento, quantomeno in conseguenza del rapporto sociale al quale egli diede volontariamente corso, posto che: “il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori” (SU cit.). Si condivide e riafferma, dunque, quanto osservato da Cass.n.
9672 del 19 aprile 2018 (in fattispecie tributaria, ma sulla base di considerazioni di valenza generale) la quale, dichiaratamente discostandosi da alcune pronunce di segno contrario (Cass., 23 novembre 2016, n. 23916; Cass., 26 giugno 2015, n. 13259;
Cass. 31 gennaio 2017, n. 2444) e ponendosi invece in linea con altre statuizioni più aderenti alle Sezioni Unite del 2013 (tra cui Cass. 7 aprile 2017, n. 9094; Cass. 16 giugno 2017, n. 15035) ha escluso che gli ex soci possano ritenersi subentrati nella posizione debitoria solo se abbiano riscosso quote di liquidazione e, inoltre, che l'accertamento di tale circostanza costituisca presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità di successore e, correlativamente, della sua legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo. Sempre nel solco tracciato nel 2013, va poi qui ancora ribadito che il fatto consistente nella percezione di somme rinvenienti dal bilancio finale di liquidazione non funge soltanto da misura o tetto massimo dell'esposizione debitoria del socio (“fino alla concorrenza”, come si legge nell'art. 2495 cod.civ.), ma attiene, in effetti, anche ed in primo luogo ad una condizione dell'azione, come tale demandata alla prova della parte attrice: quella però non della legittimazione ma dell'interesse ad agire. Neppure la Dottrina ha mancato di porre in luce come attribuire la percezione di somme liquidatorie alla sfera della legittimazione dell'ex socio finirebbe anzi con contraddire lo stesso assunto di universalità della successione, atteso che il successore che sia tale solo se qualcosa effettivamente acquista è il successore a titolo particolare, non quello a titolo universale, il quale succede nel patrimonio dismesso quand'anche questo sia formato da soli debiti;
e ciò indipendentemente dal fatto che la sua responsabilità patrimoniale possa poi farsi valere solo entro un determinato ammontare. Il risultato è che l'ex socio
è sempre successore della società estinta, in quanto tale e non in quanto percettore di somme. Si è detto come le Sezioni Unite abbiano tuttavia ricordato che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto nei confronti del socio pur in assenza di riparto di liquidazione a favore di questi, come nel caso, che le stesse Sezioni Unite hanno considerato, di escussione di garanzie di terzi, ovvero di diritti e beni che, per quanto non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, siano ad esso attribuiti in regime di contitolarità o comunione indivisa. E questa impostazione ha trovato anch'essa plurime conferme successive (v.
Cass.n.9094 del 7 aprile 2017 cit.; Cass.n. 2 del 4 gennaio 2022; Cass.n.22692 del 26 luglio 2023; Cass.n. 8633 del 2 aprile 2024 ed altre), in base alle quali il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 cod.civ. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali: “interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ad essi”. Così Cass.n.15035 del 16 giugno 2017 cit., secondo cui: “La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l'interesse dell a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione CP_5
della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti”; affermazione, quest'ultima, ripresa anche da Cass. SSUU
n.26283 del 6 settembre 2022 in tema di impugnazione di estratto di ruolo e già ribadita, in sede di riparto di giurisdizione, anche da Cass. SSUU n.619 del 15 gennaio
2021. Le conclusioni sul punto appaiono dunque consolidate”.
Deve ritenersi che nella fattispecie in esame non può trovare applicazione quanto ulteriormente precisato dalla Corte di cassazione nella stessa sentenza in ordine alla responsabilità dei soci per debiti tributari della società cancellata ovvero che “Per configurare la responsabilità dei soci in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, l'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione costituisce elemento che l'amministrazione finanziaria è tenuta a dedurre con un apposito avviso di accertamento nei confronti dei soci stessi, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.P.R. n.
602 del 1973, e che, quindi, non può essere rilevato nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo originariamente notificato alla società, benché il processo prosegua da o nei confronti dei soci in qualità di successori della società estinta”; ed invero, “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo”- Sez.
6 - L, Ordinanza n.
17858 del 06/07/2018; sicché si è in presenza di un ordinario giudizio di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale e sui fatti costitutivi della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, che a seguito della morte del contribuente in corso di causa può proseguire nei confronti degli eredi e in caso di cancellazione della società nei confronti dei soci, non richiedendosi l'emissione di un nuovo atto di accertamento.
Alla stregua del principio di diritto, in virtù del quale per configurare la responsabilità dei soci per i debiti della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, colui che agisce in giudizio nei confronti dei soci deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., il quale integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire, va esaminata la fattispecie all'esame di questa Corte.
Va premesso che, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 15.05.2025, “vista l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , sul Controparte_1
presupposto del difetto della qualità di socio della vista, altresì, CP_4
l'eccezione delle resistenti e , di CP_2 Controparte_3
difetto di prova da parte dell' in merito alla qualità di socio dei soggetti convenuti Pt_1
in giudizio e in merito alla sussistenza di eventuali somme riscosse dai soci in sede di liquidazione della societá; vista la sentenza delle Sez.U. n. 3625 del 12.02.2025; vista, altresì, l'ulteriore allegazione delle predette resistenti, di intervenuto pagamento dell'intero importo oggetto della cartella di pagamento impugnata (n. 293 2005
0017694265) nonché la documentazione relativa prodotta in atti (prospetto riassuntivo dei versamenti e delle relative date e Modelli F24)”, l' è stato onerato “di Pt_1
giustificare il proprio interesse ad agire nei confronti dei soci della GE. Parte_3
nonché di documentare la qualità di socio della predetta società di ” Controparte_1 e di prendere posizione “in ordine alla allegazione e documentazione relativa all'intervenuto pagamento dell'importo oggetto della cartella impugnata”.
L' , nonostante il termine concesso, non ha depositato note scritte;
parimenti Pt_1
all'udienza del 10.06.2025 non ha preso posizione in ordine alle questioni giuridiche sollevate (cfr. verbale di udienza: “Il difensore dell' si riporta agli atti e non prende Pt_1
alcuna posizione in ordine alle questioni indicate nell'ordinanza del 15.5. 2025”); infine, all'udienza del 19.06.2025 non ha depositato note scritte.
In difetto di prova della qualità di socio di , l'appello proposto avverso Controparte_1
la sentenza di primo grado e nei confronti dello stesso va rigettato per difetto di legittimazione passiva.
Parimenti va rigettato l'appello proposto nei confronti di e CP_2 [...]
, in difetto di prova dell'interesse ad agire dell' nei Controparte_3 Pt_1
confronti delle stesse;
difetta, invero, alcuna prova in ordine ad eventuali somme percepite dalle predette socie in sede di liquidazione.
Le spese di lite, avuto riguardo alle conclusioni sul punto avanzate da parte resistente all'udienza del 10.06.2025 (“L'Avv. chiede l'estromissione dell'avv. CP_1 [...]
con condanna alle spese in suo favore in quanto estraneo al giudizio. Nel CP_1
resto si riporta agli atti chiedendo la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio stante la complessità delle questioni esaminate”), seguono la soccombenza nei confronti di , sicché, nella misura liquidata in dispositivo Controparte_1
limitatamente al presente giudizio di rinvio, vengono poste a carico dell' . Pt_1
Vanno compensate nei confronti di e . CP_2 Controparte_3
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del D.P.R n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, su rinvio dalla Cassazione, nel procedimento iscritto al n. 987/2022 R.G., rigetta l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania n.
4367/2011; condanna l al pagamento in favore di delle spese di lite del Pt_1 Controparte_1
presente grado, che vengono liquidate nella complessiva somma di € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra l' e e Pt_1 CP_2 [...]
. Controparte_3
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Maria Rosaria Carlà