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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3268/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 17 marzo 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Fontana, 5, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Lessio, che lo rappresenta e difende, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE DI Parte_1 annullare l'avviso di addebito n. 368202400177700 56 000 assolvendo il CP_1 ricorrente da ogni pretesa.
PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex art. 24 D.Lgs. 46/99 ed inammissibili le eccezioni svolte in ordine a pretesi vizi di notifica del titolo in quanto del pari tardive ex art.617 cpc;
2) in subordine, nel merito, dato atto del parziale sgravio intervenuto nelle more del giudizio, rigettare per il resto l'avverso ricorso e tutte le avverse domande
1 confermando in ogni caso l'avviso di addebito n. 36820240017770056000 limitatamente alle partite creditorie antecedenti il 30.9.2022, e condannando comunque l'opponente, , al pagamento in favore dell' Parte_1 CP_1 delle somme residue o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo;
3) con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 17 marzo 2025, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente che con avviso di addebito n. 368 2024 00177700 56 000, l' gli aveva intimato il pagamento dell'importo di € 23.656,54 quali contributi CP_1 dovuti a titolo di “Gestione Commercianti” relativamente al periodo settembre 2018 /dicembre 2023. L'avviso era stato inviato a mezzo pec in data 5 febbraio 2025 senza alcuna formalità e senza che il messaggio contenesse, nell'oggetto, alcuna indicazione del contenuto. aveva avuto modo di rilevarne l'esistenza Parte_1 occasionalmente, in data 14 marzo 2025, a ridosso della scadenza dei termini di opposizione.
censurava l'atto in quanto irritualmente notificato, nonché Parte_1 per intervenuta prescrizione di parte del credito. Rilevava inoltre che gli importi richiesti non erano in alcun modo dovuti, posto che l'iscrizione nella gestione commercianti doveva intendersi frutto di errore ha avendo ma svolto attività tali da legittimare la pretesa avanza da . CP_1
L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 24 D.Lg. 46/1999 ed ex art. 617 c.p.c.
All'udienza del 15 luglio 20205, pertanto, la causa veniva discussa e posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vanno esaminate innanzitutto le eccezioni preliminari di . Esse sono CP_1 parzialmente fondate. Come è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede i seguenti rimedi giurisdizionali (cfr. Cass., 21384/2019): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice
2 del lavoro e con il rispetto degli artt. 442 e ss. c.p.c. Trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva”; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo: sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali quelli attinenti la notifica degli atti, del tipo di quelli sollevati da ) ovvero della cartella di pagamento, anche in Parte_1 questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80. L'avviso di addebito è stato incontestatamente notificato il 5 febbraio 2025. Il ricorso di è stato depositato il 17 marzo 2025, il 40° Parte_1 giorno successivo la notificazione. Se ne ricava che la domanda relativa ai vizi formali (attinenti la notificazione dell'avviso) devono ritenersi inammissibili. Non così i vizi relativi alla decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999 ed alla prescrizione dei crediti, che rientrano nelle altre fattispecie processuali esaminate più sopra.
2. Quanto alla decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999, eccepita da Parte_1
, va pure rilevato che, in tema di riscossione di contributi e di premi
[...] assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 17858 del 2018; Cass., n. 24134/2021).
3. Si giunge pertanto al merito della questione. Part L' iscrive d'ufficio alla gestione commercianti, nella CP_1 Parte_1 qualità di socio unico, sino al 2023, della società OMNIA s.r.l.s., in relazione agli obblighi contributivi previsti per gli esercenti attività commerciali (ex art. 29 della legge 2 giugno 1975, n. 160). L' rileva che ciò trova conferma nella struttura della società del ricorrente. Si CP_1 osserva che la società a responsabilità limitata unipersonale si caratterizza nella sua struttura soggettiva per l'esistenza di un solo socio nel quale si riassume la società
3 medesima. Per l convenuto, quindi, l'unico socio è colui che, direttamente o CP_1 indirettamente, organizza e dirige l'attività imprenditoriale, che costituisce lo scopo della società.
4. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 1, comma 203, della l. 662/1996 che dispone l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, dei soggetti che, tra gli altri, abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. La S.C. (nella sentenza n. 24898/2010) statuisce che la lett. c) del comma 203 cit. prevede, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui prevede la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della “piena responsabilità dell'impresa”, con l'assunzione dei relativi oneri e rischi. Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., “... deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività della società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti”. Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti del soci amministratore di s.r.l., qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori;
la seconda all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. 10426/2018). La Cassazione ha inoltre affermato: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale,
4 ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. 4440/2017; in senso conforme anche Cass. 19273/2018). A quanto precede si aggiunge la giurisprudenza della locale Corte d'appello che ha recentemente statuito (App. Milano, 8 aprile 2023, n. 132 richiamando in motivazione altro suo precedente, il n. 1123/2021): “Il primo Giudice ha rigettato il X, socio amministratore della srl Parte_2 con unico socio, facesse presumere – in assenza di precise allegazioni contrarie da parte dell'opponente – che la stessa, in virtù del suo ruolo di “titolare” e
“responsabile” della società, svolgesse attività lavorativa all'interno dell'impresa commerciale in via abituale e prevalente. Tale motivazione non è corretta e non tiene conto della recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale ha sempre affermato che, sul piano previdenziale, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019). Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del
5 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (vedi Cass., 14/02/2020, n. 3829; Cass., 14/05/2020, n. 8945). È compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017). La circostanza, quindi, che il socio unico sia amministratore della Srl unipersonale non fa, di per sé, supporre che egli partecipi personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. Tale presunzione, peraltro, non vale neppure nelle società di persone, come più volte affermato da questa Corte d'Appello in precedenti relativi, ad es., alla posizione dei soci accomandatari (vedi, ad es., sentenza 5-7-2016, causa n. 876/2013 RG, rel. ). Tale orientamento è stato più volte confermato dalla Per_1
Suprema Corte che ha affermato che “nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass., 26-2-2016, n. 3835; Cass., 28-2-2017, n. 5210).”
5. Peraltro, l'applicazione delle regole generali in tema di onere probatorio opera in modo invariato quale che sia la parte che abbia assunto l'iniziativa processuale. Pertanto, resta a carico del creditore la prova dei presupposti del proprio diritto, quand'anche sia stato il debitore ad esercitare in ordine allo stesso eventuale azione di accertamento negativo. Si tratta di un insegnamento ribadito dalla S.C. con la pronuncia n. 22862 del 10 novembre 2010, secondo la quale: “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale CP_1 ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (conf. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965).
6 6. L'applicazione di tali invalsi principi al caso di specie induce ad affermare che sarebbe spettato all' dimostrare la sussistenza, in capo a CP_1 Parte_1
, degli elementi richiesti dalla legge per l'iscrizione alla Gestione
[...]
Commercianti. L'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa. L' non raggiunge la prova di tale presupposto in fatto necessario, né si CP_1 propone di raggiungerla in modo congruo (con i capi nn. 4 e 5 di pag. 12 della memoria). sottolinea che l'attività commerciale sottesa alla società Parte_1
(un bar) è stata acquisita il 28 febbraio 2020 (doc. 5 fasc. ric.). L'esercizio è stato impedito in quel torno di tempo dalle restrizioni emanate in conseguenza dell'emergenza pandemica. Nel prosieguo, l'azienda risulta ceduta e poi retrocessa a OMNIA s.r.l.s. nel dicembre 2020 (doc. 5 fasc. ric.). Quanto ai successivi rimanenti esercizi, rileva che Parte_1
OMNIA s.r.l.s. nel 2021 e nel 2022 si è avvalsa di alcuni dipendenti (doc. 6 fasc. ric.; doc. 4 fasc. ), per poi chiudere ad ottobre 2022 l'esercizio commerciale di CP_1 bar, con sfratto dall'immobile (doc. 7 fasc. ric.). Dal 30 settembre 2022, l ha provveduto ad annullare parzialmente l'avviso di CP_1 addebito per i contributi successivi a tale data (doc. 7 fasc. ric.). A fronte di questi dati, oppone, in sostanza, una presunzione assoluta di CP_1 partecipazione del titolare con il proprio lavoro all'attività aziendale (memoria, p. 16), ciò che non pare soddisfare i principi giurisprudenziali sopra indicati al § 4. Il ricorso va pertanto accolto, rimanendo assorbita ogni altra questione.
7. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 1.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) annulla l'avviso di addebito n. 368202400177700 56 000 assolvendo CP_1 [...] da ogni pretesa;
Parte_1
7 2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio di , liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre agli Parte_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 15 luglio 20205. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 17 marzo 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Fontana, 5, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Lessio, che lo rappresenta e difende, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE DI Parte_1 annullare l'avviso di addebito n. 368202400177700 56 000 assolvendo il CP_1 ricorrente da ogni pretesa.
PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex art. 24 D.Lgs. 46/99 ed inammissibili le eccezioni svolte in ordine a pretesi vizi di notifica del titolo in quanto del pari tardive ex art.617 cpc;
2) in subordine, nel merito, dato atto del parziale sgravio intervenuto nelle more del giudizio, rigettare per il resto l'avverso ricorso e tutte le avverse domande
1 confermando in ogni caso l'avviso di addebito n. 36820240017770056000 limitatamente alle partite creditorie antecedenti il 30.9.2022, e condannando comunque l'opponente, , al pagamento in favore dell' Parte_1 CP_1 delle somme residue o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo;
3) con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 17 marzo 2025, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente che con avviso di addebito n. 368 2024 00177700 56 000, l' gli aveva intimato il pagamento dell'importo di € 23.656,54 quali contributi CP_1 dovuti a titolo di “Gestione Commercianti” relativamente al periodo settembre 2018 /dicembre 2023. L'avviso era stato inviato a mezzo pec in data 5 febbraio 2025 senza alcuna formalità e senza che il messaggio contenesse, nell'oggetto, alcuna indicazione del contenuto. aveva avuto modo di rilevarne l'esistenza Parte_1 occasionalmente, in data 14 marzo 2025, a ridosso della scadenza dei termini di opposizione.
censurava l'atto in quanto irritualmente notificato, nonché Parte_1 per intervenuta prescrizione di parte del credito. Rilevava inoltre che gli importi richiesti non erano in alcun modo dovuti, posto che l'iscrizione nella gestione commercianti doveva intendersi frutto di errore ha avendo ma svolto attività tali da legittimare la pretesa avanza da . CP_1
L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 24 D.Lg. 46/1999 ed ex art. 617 c.p.c.
All'udienza del 15 luglio 20205, pertanto, la causa veniva discussa e posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vanno esaminate innanzitutto le eccezioni preliminari di . Esse sono CP_1 parzialmente fondate. Come è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede i seguenti rimedi giurisdizionali (cfr. Cass., 21384/2019): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice
2 del lavoro e con il rispetto degli artt. 442 e ss. c.p.c. Trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva”; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo: sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali quelli attinenti la notifica degli atti, del tipo di quelli sollevati da ) ovvero della cartella di pagamento, anche in Parte_1 questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80. L'avviso di addebito è stato incontestatamente notificato il 5 febbraio 2025. Il ricorso di è stato depositato il 17 marzo 2025, il 40° Parte_1 giorno successivo la notificazione. Se ne ricava che la domanda relativa ai vizi formali (attinenti la notificazione dell'avviso) devono ritenersi inammissibili. Non così i vizi relativi alla decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999 ed alla prescrizione dei crediti, che rientrano nelle altre fattispecie processuali esaminate più sopra.
2. Quanto alla decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999, eccepita da Parte_1
, va pure rilevato che, in tema di riscossione di contributi e di premi
[...] assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 17858 del 2018; Cass., n. 24134/2021).
3. Si giunge pertanto al merito della questione. Part L' iscrive d'ufficio alla gestione commercianti, nella CP_1 Parte_1 qualità di socio unico, sino al 2023, della società OMNIA s.r.l.s., in relazione agli obblighi contributivi previsti per gli esercenti attività commerciali (ex art. 29 della legge 2 giugno 1975, n. 160). L' rileva che ciò trova conferma nella struttura della società del ricorrente. Si CP_1 osserva che la società a responsabilità limitata unipersonale si caratterizza nella sua struttura soggettiva per l'esistenza di un solo socio nel quale si riassume la società
3 medesima. Per l convenuto, quindi, l'unico socio è colui che, direttamente o CP_1 indirettamente, organizza e dirige l'attività imprenditoriale, che costituisce lo scopo della società.
4. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 1, comma 203, della l. 662/1996 che dispone l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, dei soggetti che, tra gli altri, abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. La S.C. (nella sentenza n. 24898/2010) statuisce che la lett. c) del comma 203 cit. prevede, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui prevede la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della “piena responsabilità dell'impresa”, con l'assunzione dei relativi oneri e rischi. Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., “... deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività della società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti”. Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti del soci amministratore di s.r.l., qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori;
la seconda all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. 10426/2018). La Cassazione ha inoltre affermato: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale,
4 ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. 4440/2017; in senso conforme anche Cass. 19273/2018). A quanto precede si aggiunge la giurisprudenza della locale Corte d'appello che ha recentemente statuito (App. Milano, 8 aprile 2023, n. 132 richiamando in motivazione altro suo precedente, il n. 1123/2021): “Il primo Giudice ha rigettato il X, socio amministratore della srl Parte_2 con unico socio, facesse presumere – in assenza di precise allegazioni contrarie da parte dell'opponente – che la stessa, in virtù del suo ruolo di “titolare” e
“responsabile” della società, svolgesse attività lavorativa all'interno dell'impresa commerciale in via abituale e prevalente. Tale motivazione non è corretta e non tiene conto della recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale ha sempre affermato che, sul piano previdenziale, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019). Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del
5 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (vedi Cass., 14/02/2020, n. 3829; Cass., 14/05/2020, n. 8945). È compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017). La circostanza, quindi, che il socio unico sia amministratore della Srl unipersonale non fa, di per sé, supporre che egli partecipi personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. Tale presunzione, peraltro, non vale neppure nelle società di persone, come più volte affermato da questa Corte d'Appello in precedenti relativi, ad es., alla posizione dei soci accomandatari (vedi, ad es., sentenza 5-7-2016, causa n. 876/2013 RG, rel. ). Tale orientamento è stato più volte confermato dalla Per_1
Suprema Corte che ha affermato che “nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass., 26-2-2016, n. 3835; Cass., 28-2-2017, n. 5210).”
5. Peraltro, l'applicazione delle regole generali in tema di onere probatorio opera in modo invariato quale che sia la parte che abbia assunto l'iniziativa processuale. Pertanto, resta a carico del creditore la prova dei presupposti del proprio diritto, quand'anche sia stato il debitore ad esercitare in ordine allo stesso eventuale azione di accertamento negativo. Si tratta di un insegnamento ribadito dalla S.C. con la pronuncia n. 22862 del 10 novembre 2010, secondo la quale: “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale CP_1 ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (conf. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965).
6 6. L'applicazione di tali invalsi principi al caso di specie induce ad affermare che sarebbe spettato all' dimostrare la sussistenza, in capo a CP_1 Parte_1
, degli elementi richiesti dalla legge per l'iscrizione alla Gestione
[...]
Commercianti. L'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa. L' non raggiunge la prova di tale presupposto in fatto necessario, né si CP_1 propone di raggiungerla in modo congruo (con i capi nn. 4 e 5 di pag. 12 della memoria). sottolinea che l'attività commerciale sottesa alla società Parte_1
(un bar) è stata acquisita il 28 febbraio 2020 (doc. 5 fasc. ric.). L'esercizio è stato impedito in quel torno di tempo dalle restrizioni emanate in conseguenza dell'emergenza pandemica. Nel prosieguo, l'azienda risulta ceduta e poi retrocessa a OMNIA s.r.l.s. nel dicembre 2020 (doc. 5 fasc. ric.). Quanto ai successivi rimanenti esercizi, rileva che Parte_1
OMNIA s.r.l.s. nel 2021 e nel 2022 si è avvalsa di alcuni dipendenti (doc. 6 fasc. ric.; doc. 4 fasc. ), per poi chiudere ad ottobre 2022 l'esercizio commerciale di CP_1 bar, con sfratto dall'immobile (doc. 7 fasc. ric.). Dal 30 settembre 2022, l ha provveduto ad annullare parzialmente l'avviso di CP_1 addebito per i contributi successivi a tale data (doc. 7 fasc. ric.). A fronte di questi dati, oppone, in sostanza, una presunzione assoluta di CP_1 partecipazione del titolare con il proprio lavoro all'attività aziendale (memoria, p. 16), ciò che non pare soddisfare i principi giurisprudenziali sopra indicati al § 4. Il ricorso va pertanto accolto, rimanendo assorbita ogni altra questione.
7. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 1.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) annulla l'avviso di addebito n. 368202400177700 56 000 assolvendo CP_1 [...] da ogni pretesa;
Parte_1
7 2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio di , liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre agli Parte_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 15 luglio 20205. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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