Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00695/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03510/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3510 del 2025, proposto da OS AP, AN AN e NC DE OR, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Lorini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Asl PO 3 Sud, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini e Amneris Irace, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del giudicato relativo alla sentenza n.374/2024 resa dal Tribunale di Torre Annunziata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl PO 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa OSria PA nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 374/2024 del 20 febbraio 2024 il Tribunale di Torre Annunziata ha condannato l’Asl PO 3 Sud al pagamento in favore della signora AP OS della somma di euro 576,78 quale importo riferito all’attività svolta dalla AP nei giorni festivi infrasettimanali dell’anno 2021 ex art 9 CCNL di categoria, oltre accessori come per legge dalla singola domanda fino a soddisfo.
2. La medesima decisione ha condannato la Asl PO 3 Sud al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori costituiti nell’anzidetto giudizio (avvocati AN AN e NC DE OR dichiaratisi antistatari) delle spese legali pari a euro 450,00.
3. Con ricorso notificato il 26 giugno 2025 e depositato successivo 10 luglio 2025 la signora AP OS e gli avvocati AN AN e NC DE OR, assumendo il mancato pagamento di quanto loro spettante, agiscono per l’esecuzione della sentenza n. 374/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, notificata in forma esecutiva in data 24 novembre 2024, documentando l’avvenuta formazione del giudicato sul titolo azionato (cfr. certificazione di cancelleria in atti).
4. Nel costituirsi in giudizio la difesa aslina ha dedotto di aver dato parziale esecuzione alla sentenza in data anteriore alla notifica del ricorso, ammettendo però di aver adottato solo in data il 9 luglio 2025 il decreto n. 7013/2025 al fine di completare il pagamento dei compensi professionali indicati in sentenza.
5. La Asl quindi, in ragione dell’integrale soddisfacimento della pretesa attorea, ha concluso per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
6. A tali conclusioni si è opposta la parte ricorrente (con memorie del 31 ottobre 2025) insistendo, in forza del principio di soccombenza virtuale, per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
7. All’udienza del 4 novembre 2025 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti è stata trattenuta in decisione.
8. La documentazione in atti dà evidenza che le somme spettanti alla sig.ra AP in forza del titolo azionato sono state riconosciute e liquidate (cfr. cedolino mensilità di febbraio 2024) in data anteriore alla notifica del presente ricorso; in relazione a tali somme, pertanto, non sussisteva, all’atto della formulazione della odierna domanda giudiziale, la lamentata inerzia della intimata Amministrazione necessaria per esercitare l’azione ex art. 112 c.p.a.
9. Nondimeno, le somme riconosciute nella sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in favore degli avvocati a titolo di procuratori antistatari nell’anzidetto giudizio civile sono state liquidate – come ammesso dall’Amministrazione- successivamente alla notifica del presente ricorso (cfr. mandato di pagamento e bonifico in atti).
10. Relativamente pertanto a tale domanda deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo stata in corso di causa soddisfatta integralmente la pretesa attorea.
11. Quanto al governo delle spese di lite in forza del richiesto accertamento della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, il Collegio osserva che, in assenza di contestazione specifica e puntuale del quantum percepito dalla signora AP in data anteriore alla proposizione del ricorso (cfr. memorie di replica di parte ricorrente), sussistono i profili di parziale inammissibilità del gravame come peraltro sostanzialmente dedotto e documentato dalla difesa aslina.
12. La soccombenza reciproca delle parti in causa legittima, pertanto, l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
-dichiara il ricorso inammissibile in relazione alla domanda formulata dalla signora OS AP;
-dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda formulata dagli avvocati AN AN e NC DE OR.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LM AR Di PO, Presidente
OSria PA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OSria PA | LM AR Di PO |
IL SEGRETARIO