CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 30/06/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. AS Weissteiner Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente Oggetto:
SENTENZA opposizione a decreto ingiuntivo nella causa civile di II grado iscritta sub n. 9/2024 R.G.
promossa
da
(Partita I.V.A. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo Legale Rappresentante pro tempore sig.
(Codice Fiscale ) con Parte_2 CodiceFiscale_1
sede in 39038 – San Candido (BZ) Via Freising n. 8/B, iscritta al registro delle imprese di Bolzano, rappresentata e difesa,
giusta procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo d.d. 04.12.2020 (cfr. doc. all. n. 1) dall'Avv. Kofler
Georg (Codice Fiscale PEC CodiceFiscale_2
Fax 0471 06 71 61) del Foro di Email_1
1 Bolzano, nello studio del quale è elettivamente domiciliata in
39100 Bolzano, Via Cappuccini n. 8
- appellante -
contro
con sede legale in RG (BS), Via Controparte_1
Repubblica n. 44, C.F. e P.IVA , in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore (già
[...]
in forza dell'atto di trasformazione della Controparte_2
forma giuridica e della denominazione del 27 marzo 2023 del
Notaio , rep. 16077), rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Antonio Ditto (C.F. ; PEC CodiceFiscale_3
e presso lo Studio del Email_2
medesimo avvocato in Brescia, Piazza della Loggia n. 5,
elettivamente domiciliata, giusta procura, ex art. 10 D.P.R.
123/01, allegata al presente atto (All. A e B),
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 486/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 21.06.-22.06.2023
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 30.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, ogni diversa avversaria domanda ed eccezione reietta,
in accoglimento del presente appello, per le ragioni esposte ed
2 esponendi, in totale riforma dell'appellata sentenza n.
486/2023 d.d. 21.06.2023 (pubbl. il 22.06.2023) emessa dal
Tribunale Civile di Bolzano, Giudice dott. Alex Tarneller:
in via preliminare-pregiudiziale:
stante il difetto di legittimazione passiva in capo alla soc.
revocare il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 1279/2020 emesso nell'ambito del giudizio monitorio pendente sub R.G. n. 2677/2020 dal Tribunale di
Bolzano in data 10.08.2020, rilasciato in via telematica in data
05.09.2020, e respingere tutte le domande avversarie;
nel merito:
sulla base dei motivi esposti ed esponendi, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1279/2020 emesso nell'ambito del giudizio monitorio pendente sub R.G. n. 2677/2020 dal
Tribunale di Bolzano in data 10.08.2020, rilasciato in via telematica 05.09.2020 per infondatezza delle domande ivi sollevate e, in ogni caso e per quanto necessario ed opportuno,
accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente ed odierna appellante soc. alla Parte_1
convenuta opposta ed odierna appellata Parte_3
per le causali da quest'ultima esposte nel
[...]
citato ricorso per decreto ingiuntivo d.d. 1.07.2020;
nel merito, in via strettamente subordinata:
nella denegata ipotesi in cui l'On.le Corte adita dovesse ritenere fondate le pretese come fatte valere dall'opposta ed
3 odierna appellata nel citato ricorso per decreto ingiuntivo,
ridursi l'importo dovuto a quanto ritenuto di giustizia e/o equo ed a quanto rigorosamente provato, diminuendo le pretese avversarie, anche con riferimento al conteggio degli interessi,
nell'importo che risulterà effettivamente dovuto e di giustizia.
In ogni caso:
condannare l'appellata Parte_3
, all'integrale rifusione delle spese di causa di entrambi
[...]
gradi di giudizio.
In via istruttoria:
L'appellante soc. chiede, all'occorrenza, Parte_1
senza acconsentire ad alcuna inversione dell'onere probatorio,
l'ammissione della prova per testi e l'ammissione della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della soc.
come ritualmente Controparte_2 Parte_3
formulati nella memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 2
c.p.c. d.d. 22.06.2021 sulle seguenti circostanze di fatto dedotte nella citata memoria d.d. 22.06.2021, ciò sempre senza alcuna inversione dell'onere della prova:
1) Se la società opera nel settore Parte_1
turistico come agenzia di viaggi ed in questo contesto mette principalmente in relazione albergatori e gestori di appartamenti per le vacanze siti nella zona del nord dell'Italia
con organizzatori di viaggio e Tour Operator aventi sede nei paesi esteri di lingua tedesca?
4 2) Se la società nell'ambito dell'attività Parte_1
descritta di cui al capitolo di prova n. 1), agisce come rappresentante o mediatrice/agenzia di diversi organizzatori di viaggio, tra cui anche AS OK, NN e altri marchi di catalogo, e AMEROPA ed in detta sua qualità stipula per gli organizzatori di viaggio ed in nome e per conto degli stessi, c.d.
“contratti Hotel” con diverse aziende alberghiere ed altri alloggi turistici (ad esempio appartamenti per le vacanze, bungalow,
ecc.) (v. a questo proposito anche il doc. n. 3 di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
3) Se oggetto dei “contratti indicati nel capitolo di prova n. CP_1
2) è la garanzia ossia la concessione e messa a disposizione di un determinato contingente di camere a condizioni predeterminate da parte delle rispettive strutture ricettive in favore dei diversi organizzatori di viaggi o Tour Operator?
4) Se le camere garantite ai sensi del capitolo di prova n. 2),
vengono poi prenotate dal rispettivo organizzatore di viaggi a nome del consumatore finale, vale a dire dell'ospite, che poi soggiornerà effettivamente nell'albergo (v. a tal fine i docc. n. 13
a e 13 b di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
5) Se i singoli Tour Operator, come avvenuto anche nel caso di specie, informano l'odierna attrice opponente ogniqualvolta un cliente finale abbia prenotato un soggiorno o un pacchetto turistico comprensivo di un soggiorno nella struttura recettizia mediata da parte di quest'ultima, comunicando alla stessa
5 attrice opponente mediante caricamento sul portale interno della “prenotazione su incarico e su fattura di NN DE”
(“Reservierung im Auftrag und auf Rechnung für NN
DE”), anche il numero del “Voucher” consegnato ai singoli ospiti
(id est “Reiseauftragsnummer” - v. doc. n. 13 a e 13 b di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
6) Se la soc. inoltra poi, come avvenuto Parte_1
anche nel caso di specie, la prenotazione delle stanze su ordine dei singoli Tour Operator alla controparte, indicando il nome del cliente finale ovvero dell'ospite che poi soggiornerà nell'albergo ed il numero del “Voucher” (id est “Reiseauftragsnummer – RA-
Nr.” – v. doc. n. 13 b di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
7) Se al momento del suo arrivo, come avvenuto anche nel caso di specie, ogni cliente finale deve consegnare all'albergatore ovvero alla controparte il Voucher, dal quale emergevano, oltre al numero del Voucher, il nome delle persone soggiornanti ed il periodo del soggiorno?
8) Se al termine del soggiorno, come avvenuto anche nel caso di specie, la controparte invia alla ovvero Parte_1
al suo ufficio contabile le fatture per i soggiorni CP_3
intestate a nome del rispettivo Tour Operator dei clienti che avevano soggiornato nella loro struttura recettizia con i relativi
Voucher, indicando nella fattura anche il Voucher?
9) Se Bergmann Italia Srl, come avvenuto anche nel caso di
6 specie, controlla ed inoltra poi le fatture indicate nel cap. 8) ai e ER? Controparte_4
10) Se il Tour Operator AS OK, fino al momento dell'apertura del procedimento fallimentare a suo carico (id est
23.09.2019), ha saldato le fatture della controparte con bonifico bancario diretto in favore della stessa, indicando nel bonifico anche il numero del “Voucher” (id est “Our booking no.” –
“Reiseauftragsnummer” (v. a tal fine il docc. n. 9 e 13 a di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
11) Se per le attività di mediazione rese in base a quanto detto nei capitoli di prova che precedono, la società
[...]
ha percepito da entrambe le parti e cioè sia Parte_1
dall'albergatore ossia dalla soc. che dal CP_1
rispettivo fornitore di viaggi ossia il pagamento di CP_4
una provvigione ovvero una “Handling Fee”? (cfr. a tal fine il docc. n. 12 e 14 di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
12) Se la fattura dimessa da parte attrice opponente come doc.
n. 12, emessa dalla soc. Parte_1
all'organizzatore di viaggi AS OK, riguarda, tra l'altro,
anche provvigioni per prenotazioni, che la stessa
[...]
aveva mediato nell'anno d'esercizio 2019 Parte_1
nell'albergo ed include anche la provvigione CP_1
dovuta dalla controparte? (v. il doc. n. 12 di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
7 13) Se la denominazione “ ” è riferita all'ufficio CP_3
contabile della soc. e che lo stesso, su Parte_1
incarico dei rispettivi organizzatori di viaggio, fornisce agli stessi servizi aggiuntivi di “accounting”, curando la gestione e l'esecuzione dei pagamenti delle fatture degli alberghi ed in tale contesto disponeva di un apposito conto deposito dedicato tramite il quale, provvedeva, dopo aver verificato la congruità
dei prezzi, a saldare in nome e per conto di alcuni organizzatori di viaggio (p.e. AMEROPA) le fatture emesse dalla controparte a nome dei rispettivi Tour (v. doc. n. 14 di parte attrice CP_4
opponente da rammostrare al teste), dopo che il rispettivo
[...]
le aveva anticipato, tramite bonifico sul predetto conto CP_4
deposito, la somma oggetto del bonifico;
14) Se AS OK ha continuamento informato gli albergatori sulle modalità di pagamento e di fatturazione delle prestazioni eseguite in favore di AS OK mediante invio di apposite circolari (v. doc. n. 7 di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
15) Se la controparte ha ricevuto le circolari indicate nel cap.
14) da parte di AS OK (v. doc. n. 7 di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
16) è un marchio di catalogo della AS Parte_4
OK?
Si indicano a testi le seguenti persone:
1) Sig.ra c/o con Testimone_1 Controparte_5
8 sede in I-39038 San Candido (BZ), Via Freising n. 8/B;
2) Sig. c/o con Testimone_2 Controparte_5
sede in I-39038 San Candido (BZ), Via Freising n. 8/B;
3) Sig. c/o con Testimone_3 Controparte_5
sede in I-39038 San Candido (BZ), Via Freising n. 8/B;
4) Sig.ra c/o con Testimone_4 Controparte_5
sede in I-39038 San Candido (BZ), Via Freising n. 8/B;
5) della Svizzera, all'epoca dei fatti responsabile Testimone_5
di Head of Product Management Domestic |Group
Complementary HUB presso AS OK International AG,
con sede in Pfäffikon, via Posta n. 4 – Svizzera;
6) della Germania, all'epoca dei fatti responsabile Tes_6
Group Hotel Settlement Accounting della soc. AS OK
GmbH con sede in Oberursel, piazza AS OK n. 1 –
Germania.
7) della Germania, all'epoca dei fatti Testimone_7
collaboratore Group Hotel Settlement Accounting della soc.
AS OK GmbH con sede in Oberursel, piazza AS
OK n. 1 – Germania.
del procuratore di parte appellata:
Nel merito: rigettare l'appello e tutte le domande formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto e diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 483/2023 del
Tribunale di Bolzano e il decreto ingiuntivo n. 1279/2020
emesso dal medesimo Tribunale;
9 in ogni caso: accertare l'inadempimento della
[...]
all'obbligo di pagamento dei servizi alberghieri Parte_1
resi da nel periodo intercorrente tra il 10 Controparte_1
marzo 2019 e il 3 novembre 2019, in forza del contratto del 31
maggio 2018 e per l'effetto condannare la Parte_1
al pagamento in favore di della
[...] Controparte_1
somma di Euro 21.895,00 o la maggiore o la minora somma che verrà accertata in corso di causa;
in via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui i fatti dedotti dell'esponente non si ritenessero provati documentalmente,
chiede di ammettersi la prova per testi sui CP_1
seguenti capitoli di prova, come già formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.:
1) Vero è che i sig.ri e Parte_5 Parte_6
hanno soggiornato nel periodo compreso tra il Persona_2
01.082019 e il 05.08.2019, presso sito in CP_1
RG (BS), Via Repubblica n. 40.
2) Vero è che i sig.ri e Parte_5 Parte_6
hanno usufruito presso l'hotel nel Persona_2 CP_1
periodo 01.8.2019 - 05.8.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
3) Vero è che i sig.ri e Parte_7 Persona_3 Persona_4
hanno soggiornato nel periodo compreso tra il 03.08.2019
[...]
10 e il 08.08.2019, presso sito in RG (BS), CP_1
Via Repubblica n. 40.
4) Vero è che i sig.ri e Parte_7 Persona_3 Persona_4
hanno usufruito presso l'hotel nel periodo
[...] CP_1
03.8.2019 - 05.8.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione"
inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena)
a scelta.
5) Vero è che i sig.ri e Tes_8 Testimone_9
hanno soggiornato nel periodo compreso tra il 04.08.2019 e il
10.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
6) Vero è che i sig.ri e Tes_8 Testimone_9
hanno usufruito nel periodo 04.08.2019 - 10.08.2019 presso l' del servizio di pernottamento con prima CP_1
colazione.
7) Vero è che i sig.ri e hanno Controparte_6 CP_7
soggiornato nel periodo compreso tra il 05.08.2019 e il
12.08.2019, in RG (BS), presso sito in CP_1
RG (BS), Via Repubblica n. 40.
8) Vero è che i sig.ri e hanno Controparte_6 CP_7
usufruito nel periodo 05.08.2019 - 12.08.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
9) Vero è che i sig.ri e Controparte_8 Controparte_9
hanno soggiornato nel periodo compreso tra il 05.08.2019 e il
11 8.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
10) Vero è che sig.ri e Controparte_8 Controparte_9
hanno usufruito nel periodo 05.08.2019 – 08.08.2019 presso l' del servizio di pernottamento con prima CP_1
colazione.
11) Vero è che i sig.ri e hanno Tes_10 Tes_11
soggiornato nel periodo compreso tra il 05.08.2019 e il
13.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
12) Vero è che i sig.ri e hanno Tes_10 Tes_11
usufruito nel periodo 05.08.2019 – 13.08.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
13) Vero è che i sig.ri e hanno Tes_12 Parte_8
soggiornato nel periodo compreso tra il 07.08.2019 e il
12.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
14) Vero è che i sig.ri e hanno Tes_12 Parte_8
usufruito nel periodo 07.08.2019 – 12.08.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
15) Vero è che i sig.ri , e Tes_13 Testimone_14
hanno soggiornato per il periodo compreso Persona_5
tra 10.08.2019 e il 17.08.2019, presso sito in CP_1
RG (BS), Via Repubblica n. 40.
16) Vero è che i sig.ri , e Tes_13 Testimone_14
12 hanno usufruito presso l'hotel nel Persona_5 CP_1
periodo 10.8.2019 - 17.8.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
17) Vero è che i sig.ri e hanno CP_10 Tes_15
soggiornato per il periodo compreso tra 10.08.2019 e il
16.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
18) Vero è che i sig.ri e hanno CP_10 Tes_15
usufruito nel periodo 10.08.2019 – 16.08.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
19) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_9 Controparte_11
soggiornato per il periodo compreso tra 12.08.2019 e il
22.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
20) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_9 Controparte_11
usufruito nel periodo 12.08.2019 – 22.08.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
21) Vero è che i sig.ri , Parte_10 Parte_11
e hanno
[...] Parte_12 Parte_13
soggiornato per il periodo compreso tra 14.08.2019 e il
21.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
22) Vero è che i sig.ri , Parte_10 Parte_10
13 e hanno Pt_11 Parte_12 Parte_13
usufruito presso l'hotel nel periodo 14.8.2019 - CP_1
21.8.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
23) Vero è che i sig.ri e hanno CP_12 Parte_14
soggiornato per il periodo compreso tra 18.08.2019 e il
21.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
24) Vero è che i sig.ri e hanno CP_12 Parte_14
usufruito presso l'hotel nel periodo 18.8.2019 - CP_1
21.8.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
25) Vero è che i sig.ri e Parte_15 Parte_16 Pt_17
hanno soggiornato per il periodo compreso tra
[...]
19.08.2019 e il 26.08.2019, presso sito in CP_1
RG (BS), Via Repubblica n. 40.
26) Vero è che i sig.ri e Parte_15 Parte_16 Pt_17
hanno usufruito presso l'hotel nel periodo
[...] CP_1
19.8.2019 - 26.8.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione"
inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena)
a scelta.
27) Vero è che i sig.ri e Tes_16 Tes_17 Parte_18
14 hanno soggiornato per il periodo compreso tra 22.08.2019 e il
31.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
28) Vero è che i sig.ri e Tes_16 Tes_17 Parte_18
hanno usufruito nel periodo 22.08.2019 – 31.08.2019 presso l' del servizio di pernottamento con prima CP_1
colazione.
29) Vero è che i sig.ri Parte_19 Parte_20
e hanno soggiornato per il periodo
[...] Parte_21
compreso tra 23.08.2019 e il 26.08.2019, presso
[...]
sito in RG (BS), Via Repubblica n. 40. CP_1
30) Vero è che i sig.ri Parte_19 Parte_20
e hanno usufruito nel periodo
[...] Parte_21
23.08.2019 – 26.08.2019 presso l' del servizio di CP_1
pernottamento con prima colazione.
31) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_22 Parte_23
soggiornato per il periodo compreso tra 24.08.2019 e il
31.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
32) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_22 Parte_23
usufruito presso l'hotel nel periodo 24.8.2019 - CP_1
31.8.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
33) Vero è che i sig.ri Parte_24 CP_13
15 e hanno CP_14 Parte_25 CP_15
soggiornato per il periodo compreso tra 24.08.2019 e il
31.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
34) Vero è che i sig.ri Parte_24 CP_16
e hanno
[...] Parte_25 CP_15
usufruito nel periodo 24.08.2019 – 31.08.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
35) Vero è che i sig.ri Parte_26 Parte_27
e hanno soggiornato per il Parte_28 Parte_29
periodo compreso tra 25.08.2019 e il 01.09.2019, presso
[...]
sito in RG (BS), Via Repubblica n. 40. CP_1
36) Vero è che i sig.ri Parte_26 Parte_27
e hanno usufruito presso Parte_28 Parte_29
l'hotel nel periodo 25.8.2019 – 01.09.2019 di un CP_1
servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
37) Vero è che i sig.ri e hanno Pt_30 Parte_31
soggiornato per il periodo compreso tra 25.08.2019 e il
01.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
38) Vero è che i sig.ri e hanno Pt_30 Parte_31
usufruito presso l'hotel nel periodo 25.8.2019 – CP_1
01.09.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come
16 prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
39) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_32 Parte_33
soggiornato per il periodo compreso tra 25.08.2019 e il
01.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
40) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_32 Parte_33
usufruito nel periodo 25.08.2019 – 01.09.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
41) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_34 Parte_35
soggiornato per il periodo compreso tra 26.08.2019 e il
01.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
42) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_34 Parte_35
usufruito presso l'hotel nel periodo 26.8.2019 – CP_1
01.09.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
43) Vero è che i sig.ri e Parte_36 Parte_37
hanno soggiornato per il periodo compreso tra 29.08.2019 e il
11.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
44) Vero è che i sig.ri e Parte_36 Parte_37
hanno usufruito nel periodo 29.08.2019 – 11.09.2019 presso l' del servizio di pernottamento con prima CP_1
17 colazione.
45) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_38 Parte_39
soggiornato per il periodo compreso tra 31.08.2019 e il
06.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
46) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_38 Parte_39
usufruito nel periodo 31.08.2019 – 06.09.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
47) Vero è che i sig.ri e Parte_40 Parte_41
hanno soggiornato per il periodo compreso tra
[...]
03.09.2019 e il 07.09.2019, presso sito in CP_1
RG (BS), Via Repubblica n. 40.
48) Vero è che i sig.ri e Parte_40 Parte_41
hanno usufruito nel periodo 03.09.2019 – 07.09.2019
[...]
presso l' del servizio di pernottamento con prima CP_1
colazione.
49) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_42 Tes_18
soggiornato per il periodo compreso tra 07.09.2019 e il
15.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
50) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_42 Tes_18
usufruito nel periodo 07.09.2019 – 15.09.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
51) Vero è che i sig.ri e Testimone_19 Testimone_20
hanno soggiornato per il periodo compreso tra 09.09.2019 e il
18 14.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
52) Vero è che i sig.ri e Testimone_19 Testimone_20
hanno usufruito nel periodo 09.09.2019 – 14.09.2019 presso l' del servizio di pernottamento con prima CP_1
colazione.
53) Vero è che i sig.ri e Parte_43 Parte_44
hanno soggiornato per il periodo compreso tra
[...]
11.09.2019 e il 18.09.2019, presso sito in CP_1
RG (BS), Via Repubblica n. 40.
54) Vero è che i sig.ri e Parte_43 Parte_44
hanno usufruito presso l'hotel nel periodo
[...] CP_1
11.09.2019 – 18.09.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione"
inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena)
a scelta.
55) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_45 Parte_46
soggiornato per il periodo compreso tra 12.09.2019 e il
18.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
56) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_45 Parte_46
usufruito nel periodo 12.09.2019 – 18.09.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
57) Vero è che i sig.ri e Testimone_21 Testimone_22
hanno soggiornato per il periodo compreso tra 12.09.2019 e il
19 19.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
58) Vero è che i sig.ri e Testimone_21 Testimone_22
hanno usufruito nel periodo 12.09.2019 – 19.09.2019 presso l' del servizio di pernottamento con prima CP_1
colazione.
59) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_47 Parte_48
soggiornato per il periodo compreso tra 13.09.2019 e il
18.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
60) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_47 Parte_48
usufruito presso l'hotel nel periodo 13.09.2019 – CP_1
18.09.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
61) Vero è che i sig.ri e hanno Tes_23 Tes_24
soggiornato per il periodo compreso tra 14.09.2019 e il
19.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
62) Vero è che i sig.ri e hanno Tes_23 Tes_24
usufruito presso l'hotel nel periodo 14.09.2019 – CP_1
19.09.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
63) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_49 Tes_25
20 soggiornato per il periodo compreso tra 14.09.2019 e il
19.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
64) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_49 Tes_25
usufruito presso l'hotel nel periodo 14.09.2019 – CP_1
19.09.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
65) Vero è che i sig.ri e hanno CP_17 Controparte_18
soggiornato per il periodo compreso tra 16.09.2019 e il
23.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
66) Vero è che i sig.ri e hanno CP_17 Controparte_18
usufruito presso l'hotel nel periodo 16.09.2019 – CP_1
23.09.2019 del servizio di pernottamento con prima colazione.
Si indicano a testimoni: la GN , residente Testimone_26
in CO NO (BS - 25088), Via della Quiete n. 9 sui capitoli dal n. 1 al n. 66; e la GN , Testimone_27
residente in [...], sui capitoli dal n. 1
al n. 66.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'odierna appellata ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di
Bolzano il decreto ingiuntivo n. 1279/2020 nei confronti dell'odierna appellante, per l'importo capitale di € 21.895,00,
21 oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. n. 231/02 dalla singola scadenza sino al pagamento effettivo, in relazione ai servizi alberghieri effettuati come risultanti dalle fatture allegate scadute e rimaste insolute.
2. ha svolto tempestiva opposizione, Parte_1
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva,
argomentando di essere mero agente cosiddetto di “incoming” e che il rapporto tra le parti era regolato dal contratto di
“allotment“ di data 31.05.2018 per la stagione estiva 2019; per effetto di tale contratto, stipulato dall'opponente nella “veste di
intermediatrice del tour operator AS OK e PA,
l'opposta struttura alberghiera si era impegnata a mettere a disposizione dei due tour operator un determinato numero di appartamenti o camere a determinate condizioni in un determinato periodo di tempo;
le camere sarebbero state,
quindi, prenotate dai singoli tour operator a nome dei clienti finali e le prenotazioni sarebbero state trasmesse tramite l'agenzia ; l' avrebbe, Parte_1 Controparte_1
quindi, reso i servizi alberghieri su ordine e richiesta dei citati
tour operator ed in favore di clienti di questi ultimi;
la società
avrebbe diritto di percepire la provvigione prevista Pt_1
nel contratto di allotment nella misura del 2,5% del valore degli affari conclusi con AS OK grazie al suo intervento, ma non risponderebbe, invece, del pagamento delle prestazioni alberghiere. Infine, l'opponente ha eccepito anche
22 l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto nel contratto e la mancanza di prova delle prestazioni rese, non essendo a tale scopo sufficienti le fatture emesse dalla struttura alberghiera.
3. L'opposta ha chiesto, invece, il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo per effetto proprio delle clausole del contratto di “allotment” stipulato tra le parti per la stagione estiva 2019, che individuava come controparte contrattuale la parte Parte_1
obbligata al pagamento dei servizi alberghieri resi in esecuzione di detto contratto.
4. Il Tribunale con l'impugnata sentenza ha rigettato l'opposizione, dichiarando esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo e ponendo le spese di lite a carico dell'opponente.
5. Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l'eccezione di improcedibilità, in quanto la clausola n. 10 del contratto, nel prevedere un impegno delle parti di avviare una procedura di mediazione dinanzi all'organismo a tale scopo istituito presso la camera di commercio prima di adire le vie legali, non avrebbe previsto nessuna sanzione di improcedibilità per il caso di inosservanza né alcun richiamo alla disciplina della mediazione obbligatoria, risolvendosi la sua inosservanza al più in un mero inadempimento contrattuale, “inadempimento in ordine al quale
l'opponente non formula, comunque, alcuna domanda.”
6. Nel merito, dopo avere affermato che un contratto con
23 condizioni del tutto analoghe a quelle del contratto di
“allotment” oggetto di questa causa era già oggetto d'esame da parte del Tribunale di Bolzano (sentenza n. 904/2018) e di questa Corte d'Appello (sentenza n. 99/2020), e dopo avere trascritto le clausole contrattuali n. 1 e n. 12, il primo Giudice
ha riportato, condividendone le ragioni, la motivazione resa con la sentenza n. 99/2020 da questa Corte, con la quale è stata disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione (sostanziale)
della sollevata con medesimi argomenti Parte_1
nel rapporto con altra struttura alberghiera. Il Tribunale ha aggiunto che anche una diversa iniziale fatturazione rispetto alle previsioni contrattuali (al tour operator AS OK e non alla e solo in seguito al fallimento della Parte_1
AS OK alla seconda) non rilevava e non impediva il diritto dell' “di azionare il credito, stavolta Controparte_1
rimasto inadempiuto, nei confronti della controparte contrattuale,
che va individuata nella ” Parte_1
7. Il Tribunale ha ritenuto, poi, che la contestazione dell'insufficienza probatoria delle fatture come prova del credito non implicherebbe “contestazione specifica che le prestazioni
alberghiere fatturate sono state effettivamente rese”, per cui
“tale fatto deve ritenersi pacifico ai sensi dell'art. 115 ca. 2 cpc, e
il valore probatorio della fattura rimane irrilevante”. Ha aggiunto,
ancora, che non risulterebbe alcun pagamento delle fatture da parte della AS OK prima del fallimento e che, in ogni
24 caso, spettava all'opponente la prova dell'eventuale estinzione del credito per avvenuto pagamento.
8. La decisione sulle spese di lite, infine, è stata improntata al principio di soccombenza.
9. Avverso questa decisione l'opponente Parte_1
ha interposto tempestivo appello, affidato a tre motivi.
[...]
10. Ha resistito la chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese del grado.
11. Senza procedere a incombenti istruttori la causa passa ora in decisione sulle conclusioni precisate entro il primo termine dell'art. 352 cpc e riportate per esteso in epigrafe,
anche in via istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “Omessa decisione sulla
domanda avente come oggetto l'eccezione di difetto di
legittimazione passiva in capo all'odierna appellante - vizio per
omessa ed insufficiente motivazione - error in procedendo –
nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c.”,
(in seguito anche solo la “ ”) Parte_1 Pt_1
deduce la nullità della sentenza per avere il Tribunale sostenuto l'identità dei fatti dedotti in causa a quelli oggetto di altra causa definita dal Tribunale e, sull'appello della , anche Pt_1
dalla Corte d'Appello, limitandosi a riportare “testualmente la
motivazione della sentenza n. 99/2020 della Corte di Appello,
Sezione distaccata di Bolzano.” La motivazione sarebbe, quindi,
25 solo “apparente” e non renderebbe percepibile “il fondamento
della decisione”, anche perché i fatti “non sarebbero analoghi
ma del tutto differenti”. La sentenza della Corte d'Appello non sarebbe, peraltro definitiva, essendo impugnata in Cassazione.
Le due cause sarebbero diverse, perché nella presente,
diversamente da quella decisa con la sentenza richiamata, la già dall'inizio della collaborazione Controparte_1
professionale dieci anni orsono avrebbe sempre emesso le fatture a carico dei tour operator, in nome e per conto dei quali la aveva prenotato i servizi alberghieri, che venivano Pt_1
anche pagati dai citati tour operator. Solo in seguito all'inaspettato fallimento della AS OK in data
23.09.2019, che non pagava più le fatture, la controparte avrebbe emesso le fatture a carico della . Sarebbe, Pt_1
quindi, errata l'affermazione nella sentenza della Corte
d'Appello, richiamata per relationem dal Tribunale, secondo cui sarebbe “evidente che le parti contraenti hanno concordato che
l'operatore alberghiero doveva affittare il contingente di camere
prenotate solo a alle condizioni Controparte_5
generali negoziate e a nessun altro” e che “con il contratto di
opzione, l'agenzia di viaggi si riservava il diritto di stipulare a
proprio nome il contratto di alloggio principale con l'operatore
alberghiero.” Infine, trattandosi di un contratto di “allotment”,
come correttamente qualificato anche dalla Corte d'Appello
nella richiamata sentenza, con il quale, quindi “non vengono
26 prenotate delle stanze e non si perfeziona pertanto un c.d.
contratto di pernottamento o di soggiorno che sarebbe sottostante
alle asserite prestazioni alberghiere di cui alle fatture azionate ex
adverso”, non si comprenderebbe l'affermazione del Giudice
nell'appellata sentenza che “pertanto in base al contratto di
allotment l'opponente è obbligata al pagamento delle prestazioni
alberghiere.” Per tali ragioni, l'adita Corte d'Appello avrebbe da dichiarare “nulla la sentenza impugnata per mancanza di
motivazione ossia ommessa motivazione.”
2. Con la seconda censura, intitolata “Omessa decisione
sulla domanda avente come oggetto l'eccezione di difetto di
legittimazione passiva in capo all'odierna appellante - vizio per
omessa e contradditoria motivazione – violazione degli artt. 1341
e 1388 c.c. – omessa valutazione di mezzi probatori con
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, l'appellante critica l'attribuita irrilevanza al fatto che la aveva Controparte_1
emesso in un primo momento le fatture azionate al tour operator AS OK. Questo ragionamento violerebbe il canone di interpretazione contrattuale di cui all'art. 1362 e il comportamento di controparte, poggiandosi sull'art. 12 del contratto di allotment, sarebbe “furbesco”, essendole
“ampiamente noto” che la “agiva meramente nella Pt_1
veste di viaggio incoming” assistendo, in tale qualità, “tramite il
proprio reparto contabile “ ” i rispettivi Tour Operator CP_3
ed albergatori anche nella gestione contabile delle singole
27 transazioni, ivi compreso il coordinamento dei pagamenti.”
L'appellata sentenza, poi, nulla direbbe “sul perfezionamento di
un eventuale contratto di pernottamento o di prestazioni
alberghiere sulla base del quale la controparte avrebbe potuto
azionare i propri asseriti crediti”, stante anche la clausola espressa del contratto di allotment, che questo contiene il contingente di AS OK e ER. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione versata in atti dalla a sostegno della tesi da essa propugnata, ovvero di Pt_1
avere agito solo in veste di agenzia incoming, violando i precetti che regolano la valutazione e l'apprezzamento delle prove offerte dalle parti (artt. 115 e 116 cpc). L'appellante chiede, quindi, che l'adita Corte d'Appello “voglia riformare integralmente la
sentenza appellata, accogliendo, tra le altre cose, anche
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo all'odierna
parte appellante dalla stessa ritualmente sollevata in primo
grado.”
3. I primi due motivi si prestano ad un esame congiunto.
3.1. In riferimento al primo motivo va premesso che, oltre ad essere ultroneo (nella rubrica) il riferimento all'art. 360 n. 4 cpc,
relativo a un ipotetico motivo di ricorso in cassazione,
l'ipotizzata nullità della sentenza non avrebbe, comunque,
alcun effetto regressivo del giudizio, perché la fattispecie non rientra tra quelle tassative di cui all'art. 354 comma 1 cpc.
3.1.1. L'art. 132 cpc disciplina il contenuto del
28 provvedimento “sentenza”, tra cui al n. 4 “la concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.”. L'art. 118 delle disposizioni di attuazione del cpc precisa che la motivazione di cui al n. 4 dell'art. 132 cpc “consiste nella succinta esposizione
dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
3.1.2. La motivazione “per relationem” a precedenti conformi, di merito e dello stesso ufficio (o anche di ufficio diverso) e anche non definitivi, è per espressa previsione di legge ammessa quale metodo di redazione del provvedimento decisorio nel modello disegnato dall'ordinamento processuale.
3.1.3. La Suprema Corte ha precisato che nella motivazione “per relationem” la decisione assunta deve essere
“autosufficiente” nel senso che vanno riprodotti i contenuti mutuati (e non solo richiamati gli estremi del provvedimento) e deve essere esplicitato il percorso per il quale le ragioni giuridiche del “precedente” sono ritenute adeguate anche alla fattispecie oggetto di decisione (cfr., ad esempio, Corte di cassazione, ordinanza n. 459/2022, massima, in relazione a una motivazione per “relationem” limitata al richiamo degli estremi di una sentenza del medesimo ufficio: “Nel processo
civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta
"per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro
processo, presuppone che essa resti "autosufficiente",
riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di
29 autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in
modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-
giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360,
comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera
indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza
esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle
argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza
e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo
impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del
dispositivo.”; cfr., anche, Corte di cassazione, sentenza n.
21443/2022, massima: “La motivazione della sentenza, con
rinvio "per relationem" a provvedimenti giudiziari resi in altro
processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale
richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione
della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico
dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui
si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al
provvedimento richiamato. (Nella specie, la S.C. ha cassato per
apparenza della motivazione la decisione di merito che si era
limitata a richiamare numerose sentenze di altre Commissioni
Tributarie, senza indicarne gli estremi, le ragioni della decisione,
né dare contezza delle questioni, delle argomentazioni giuridiche
e della documentazione ivi esaminata).”).
3.1.4. Nel caso di specie la stessa parte appellante dà
conto non solo del fatto che l'impugnata sentenza non si limita
30 ad indicare gli estremi della decisione richiamata della Corte
d'Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano (sentenza n.
99/2020), ma che riporta per amplissimi stralici (dalla pagina 6
alla pagina 10) il nucleo centrale della decisione richiamata (con traduzione dall'originale in lingua tedesca nella lingua italiana).
Inoltre, risulta perfettamente percepibile il percorso logico -
giuridico che ha indotto il Tribunale a condividerne le ragioni di decisione.
3.1.5. Il primo Giudice, infatti, argomenta che un contratto di “allotment” del tutto analogo a quello oggetto di causa è già stato oggetto di altra decisione del Tribunale e della
Corte d'Appello, con cui è stata definita una vertenza tra la stessa e un altro esercente alberghiero sulla base Pt_1
“delle condizioni contrattuali del tutto analoghe a quelle del
contratto oggetto di causa”. Dopo avere riportato, quindi, le clausole n. 1 e 12 del contratto di “allotment” allegato dalle parti e riprodotto il nucleo centrale della citata sentenza della Corte
d'Appello, il primo Giudice spiega di avere accertato l'identità
delle clausole contrattuali e di condividere il “ragionamento
della Corte d'appello”, concludendo che “in base al contratto di
allotment l'opponente è obbligata al pagamento delle prestazioni
alberghiere.” In seguito, prende posizione in ordine alla difesa incentrata su una “diversi prassi di fatturazione” invalsa in precedenza, ritenendola irrilevante, nonché sull'eccezione di insufficienza probatoria delle fatture in relazione all'effettiva
31 prestazione dei servizi alberghieri fatturati.
3.1.6. La dedotta nullità della sentenza impugnata,
quindi, non sussiste.
3.2. L'appellante ritiene nel merito che il Tribunale
erroneamente avrebbe disatteso la sua eccezione di legittimazione passiva (da intendersi sostanziale), avendo la agito, sulla base del contratto di “allotment” del Pt_1
31.05.2018 (che anche essa sostiene regoli i rapporti tra le parti), quale “agenzia di viaggio incoming per diversi Tour
Operator…in nome e per conto dei quali venivano prenotati i
servizi alberghieri”. Secondo l'appellante, il contratto non la obbligava al pagamento dei servizi alberghieri resi, ma le attribuiva il diritto di provvigione sul fatturato realizzato per effetto dell'intermediazione con i tour operator coinvolti. I
soggetti obbligati al pagamento dei servizi sarebbero unicamente i tour operator (nella specie
[...]
, i cui clienti avrebbero del resto usufruito dei CP_19
servizi. Alle conclusioni erronee il Tribunale sarebbe pervenuto per violazione dell'art. 1362 cc e dell'art. 1341 cc nonché
dell'art. 1388 cc.
3.2.1. Il contratto di “allotment” (“contratto ) CP_1
stipulato tra le parti e Controparte_5 [...]
in data 31.05.2018, per il periodo 10.03.2019 – CP_1
03.11.2019, contiene tra l'altro le seguenti condizioni contrattuali:
32 1. A tutti i contratti stipulati fra l' (in seguilo Parte_50
denominato anche 'parte contrattuale') e la ditta
[...]
., si applicano esclusivamente le disposizioni del CP_5
presento contratto quadro, con riserva delle deroghe, delle
modifiche e/oppure delle integrazioni previste espressamente da
. nei rispettivi contratti (di seguito Parte_51
denominali anche 'contratti alberghieri' o 'contratto alberghiero).
Nei contratti alberghieri, di cui il presente contratto quadro
costituisco parte integrante, vengono, in particolare, disciplinati i
seguenti aspetti fra le parli contraenti.
a. provvigione a favore di . In caso di Controparte_5
prenotazione;
b. contingenti e termini di release a favore dl Controparte_20
.;
[...]
c. prezzi per la stagione estiva ed invernale definiti annualmente;
d. possibili giorni di arrivo e partenza;
e. eventuali riduzioni di prezzi e sconti per prenotazioni
anticipate;
f. modalità dl pagamento;
Al presente contratto quadro è acclusa
come allegalo A) una tabella nella quale sono elencate le
abbreviazioni …
2. L'Albergatore si impegna a mantenere i prezzi indicati nei
contratti alberghieri per l'intera durata del periodo contrattuale …
12. . paga le fatture emesse dalla Controparte_5
parte contraente, entro 30 giorni dopo che esse sono state
33 trasmesse con l'indicazione dei numeri di ordine forniti da
. Nelle ultime due settimane di Controparte_5
settembre e di dicembre la . non Controparte_5
effettua pagamenti. Se il contratto viene stipulato con più società,
ciò non dà luogo a responsabilità solidale. ha Parte_1
il diritto di compensare le proprie pretese con quelle della parte
contraente ….
19. …. L'albergatore si impegna per la durata di un anno
decorrente dalla data di stipula del presente contratto a non
concludere, in riferimento alle camere in oggetto del presente
contratto, negozi giuridici (in particolare a non concludere
contratti di locazione) con gli operatori turistici ossia con i TOUR
operator con i quali è stato messo in contatto tramite la
in esecuzione del presente contratto. Controparte_5
…”
Sulla prima facciata del contratto è annotato sub “Note/accordi
speciali”, che il contratto “contiene il contingente di AS
OK e ER!”
3.2.2. L'appellante afferma di condividere la qualificazione di questo contratto come compiuta nella sentenza n. 99/2020
di questa Corte e riportata dal Tribunale.
3.2.3. Come è dato leggere in quella sentenza (nella traduzione in lingua italiana curata dal Tribunale), la Corte
d'appello ha premesso che l'accordo in questione, denominato dalle parti “Contratto Hotel”, costituisce una forma particolare
34 di “contratto di prenotazione alberghiera” nota nel diritto turistico come contratto di “allotment” o contratto “contingente”.
Ha poi, in termini generali, descritto i meccanismi di questo contratto atipico, che può operare come contratto di opzione
(dove il rischio di servizi alberghieri non venduti è a carico dell'albergatore) o come affitto fisso e vincolante di prenotazione alberghiera (nel qual caso il rischio dell'invenduto è a carico dell'organizzatore/operatore turistico - cfr. il pertinente stralcio dalla sentenza n. 99/2020: “L'accordo in questione, che le parti
della controversia chiamano "Hotelvertrag", è una forma speciale
di contratto di prenotazione alberghiera nota nel diritto dei viaggi
come contratto di allotment (contratto contingente). Per
assicurarsi le quote di camere prenotate, è prassi comune tra le
compagnie di viaggio e i fornitori di alloggi stipulare contratti di
prenotazione alberghiera anche se il numero di partecipanti è
ancora aperto. Il contratto di prenotazione alberghiera è quindi
un contratto preliminare non regolato dalla legge, che stabilisce
l'obbligo di concludere successivamente un contratto principale
sotto forma di contratto di alloggio. È necessario distinguere tra
un contratto contingente (contratto allotment) come contratto di
opzione e l'affitto fisso come contratto vincolante di prenotazione
alberghiera. Se viene stipulato un contratto contingente tra l'hotel
e l'agenzia di viaggi, i posti letto prenotati sono disponibili fino a
una data di scadenza concordata. Di norma, la registrazione, il
prezzo, la scadenza, il numero di camere, il diritto di recesso e i
35 diritti di garanzia sono concordati in modo vincolante. Prima della
scadenza, l'albergatore e l'operatore turistico devono stipulare il
contratto di alloggio vero e proprio, specificando il numero di
persone e l'elenco delle camere. Non si istaurano rapporti
contrattuali tra l'ospite e l'albergatore. Pertanto, l'albergatore ha
un reddito solo per i posti letto effettivamente prenotati. I posti
letto rimanenti possono essere offerti dall'albergatore a proprio
nome. Il rischio che la disponibilità dei posti letto non sia
completamente utilizzata è a carico esclusivo dell'albergatore. Nel
caso di affitto fisso, l'operatore turistico affitta un certo numero di
letti, paga il prezzo e li subaffitta a proprio nome. Non importa se
i letti sono occupati o meno. La compagnia di viaggio si assume il
rischio di non occupazione.”).
3.2.4. Secondo il precedente di questa Corte d'Appello, la
“comune intenzione contrattuale nel caso in esame” emerge già
dall'art. 1 delle sopra citate e identiche condizioni contrattuali.
In particolare, risulterebbe chiaramente che “
[...]
ha concluso il contratto di opzione a proprio CP_5
nome”.
3.2.5. Ed effettivamente, da nessuna parte nel contratto è
precisato che la interviene nel contratto Parte_1
non in proprio, ma “in nome e per conto” di altri operatori turistici. Tutti i diritti e obblighi reciproci sono riferiti nel contratto alle “parti contraenti” ( e l'albergatore). Pt_1
All'albergatore è posto, addirittura, il divieto contrattuale di
36 intrattenere rapporti giuridici, per la durata di un anno decorrente dalla stipula, con gli operatori turistici diversi dalla in relazione alle camere prenotate. Il riferimento, Pt_1
nelle “Note / accordi speciali”, che il contratto contiene il contingente di va letto, quindi, in Controparte_19
coerenza con tale divieto a carico dell'albergatore di stipulare accordi con gli operatori turistici con cui è stato messo in contatto in relazione alle camere prenotate dalla “in Pt_1
esecuzione del presente contratto”.
3.2.6. Va, quindi, condivisa anche in relazione al contratto qui in questione la motivazione già spesa da questa Corte nella sentenza citata, secondo cui: “È altrettanto evidente che le parti
contraenti hanno concordato che l'operatore alberghiero doveva
affittare il contingente di camere prenotate solo a
[...]
alle condizioni generali negoziate e non a nessun CP_5
altro. Alla luce delle chiare disposizioni contrattuali redatte dalla
stessa , la sua attività di agenzia Controparte_5
programmata è ben riconoscibile. Con il contratto di opzione,
l'agenzia di viaggi si riservava il diritto di stipulare a proprio
nome il contratto di alloggio principale con l'operatore alberghiero.
Pertanto, avrebbe sempre potuto subaffittare il contingente di
camere affittate a proprio nome ai tour operator espressamente
menzionati nell'accordo stesso.”
3.2.7. Che sia stata questa l'intenzione delle parti, cioè di attribuire l'opzione alla agenzia di viaggi (e non Pt_1
37 tramite essa, quale rappresentante, agli operatori turistici diversi indicati nelle “note” al contratto) e di individuare quale unica controparte contrattuale dell'albergatore la stessa
, emerge anche dalla successiva clausola n. 12, sopra Pt_1
riportata. Anche questa clausola depone a favore della proposta interpretazione, perché ivi la si è assunta l'obbligo di Pt_1
saldare direttamente le fatture emesse dall'albergatore e viene espressamente esclusa una eventuale responsabilità solidale di altri operatori turistici che avrebbero potuto prendere in subaffitto (dalla ) parte o tutto il contingente di Pt_1
camere da essa affittate.
3.2.8. Che la abbia assunto l'obbligo di Pt_1
pagamento diretto nei confronti dell'albergatore si evince, infine,
anche laddove nella stessa clausola n. 12 del contratto essa si è
riservata il diritto di detrarre dai propri crediti (per provvigioni,
ad esempio) le eventuali contro pretese del proprio contraente contrattuale, cioè dell'albergatore.
3.2.9. La denunciata violazione degli artt. 1362 e 1388 cc,
pertanto, non sussiste, mentre quella relativa al disposto di cui all'art. 1341 cc rimane oscura, essendo pacifico che le condizioni contrattuali sono state predisposte dalla , Pt_1
che non vi sono state eccezioni di sorta in ordine all'efficacia delle stesse tra le parti e non si è fatta questione di vessatorietà
di alcuna di esse.
3.2.10. Va aggiunto che la qualificazione giuridica del
38 contratto e l'interpretazione delle citate clausole del contratto così come proposta da questa Corte ha ottenuto, medio tempore, anche avallo dalla Suprema Corte, che con ordinanza n. 12374/2024 ha respinto il ricorso presentato dalla avverso la sentenza n. 99/2020. Pt_1
3.2.11. Ciò detto, anche in questo procedimento (come già
in quello definito con la sentenza n. 99/2020) nessuna delle parti ha dimesso il contratto alberghiero (o i contratti alberghieri) vero e proprio relativo alla stagione estiva 2019,
rispetto al quale il contratto di “allotment” funge testualmente da contratto “quadro parte integrante” (cfr. sopra, la clausola contrattuale n. 1).
3.2.12. Emerge, però, dalle stesse deduzioni di parte appellante (e dalla documentazione da essa ivi richiamata e versata in atti nonché da quella prodotta dall'appellata nel giudizio di primo grado), che la ha reso Controparte_1
servizi alberghieri in esecuzione del contratto “quadro” nel corso dell'intera stagione estiva, dei quali solo quelli relativi ai mesi di agosto e settembre non risultano pagati.
3.2.13. Ciò si deduce, in particolare, dalla documentazione delle prenotazioni pervenute alla Controparte_1
esclusivamente dalla in relazione agli ospiti degli Pt_1
operatori turistici AS OK, ER e NN,
quest'ultima affiliata a AS OK (cfr. sub doc. n. 5 di parte appellante e sub n. 3 di parte appellata), dalla corrispondenza
39 e-mail sub doc. n. 4 di parte appellata (dalla quale emerge che la ha controllato i prezzi da applicare agli ospiti da Pt_1
essa prenotati dei citati operatori turistici) e dalla corrispondenza dei nominativi di ospiti prenotati dalla
(dal 01.08.2019 al 30.09.2019) sub doc. n. 5 di parte Pt_1
appellata ai nominativi indicati nelle prenotazioni proveniente dalla stessa . Pt_1
3.2.14. Si evince che la nel rapporto con Pt_1
l'albergatore ha controllato i prezzi da applicare agli ospiti,
procedendo anche a diverse correzioni (in aumento o in ribasso)
rispetto alle indicazioni dell'albergatore.
3.2.15. Sub allegato n. 14 l'appellante documenta il pagamento di una prestazione alberghiera della primavera 2019
con l'operatore turistico ER. L'operatore turistico ha versato in quel caso alla un importo complessivo a Pt_1
pagamento di una molteplicità di servizi alberghieri resi da una molteplicità di albergatori (tra cui un'unica prestazione della
. Con quella provvista, poi, la ha Controparte_1 Pt_1
pagato la ricevuta fiscale emessa dalla e Controparte_1
intestata a ER, trattenendo la provvigione ad essa spettante.
3.2.16. Diversamente, sub doc. n. 13 l'appellante ha documentato pagamenti diretti della AS OK alla
[...]
relativi però a servizi alberghieri diversi e CP_1
precedenti da quelli azionati con il decreto ingiuntivo qui
40 opposto, ma pure sempre resi nella stagione estiva 2019 e,
quindi, in vigenza del contratto di “allotment”.
3.2.17. È indubbio e pacifico, pertanto, che almeno parte dei pagamenti all'albergatore siano stati effettuati dall'ufficio contabile della . Indubbiamente, altri pagamenti sono Pt_1
stati effettuati direttamente all'albergatore, senza intervento documentato della . Pt_1
3.2.18. La stessa , del resto, afferma a pagina Pt_1
undici dell'appello di avere assistito “tramite il proprio reparto
contabile “ ” i rispettivi Tour Operator ed albergatori CP_3
anche nella gestione contabile delle singole transazioni, ivi
compreso il coordinamento dei pagamenti.”
3.2.19. Che l'albergatore avesse reso i servizi alberghieri di cui alle prenotazioni di in esecuzione di un altro e Pt_1
diverso contratto alberghiero con i citati operatori turistici (e in violazione del divieto di cui al contratto di “allotment” stipulato con ), non emerge dagli atti e documenti e non viene Pt_1
neppure sostenuto dall'appellante.
3.2.20. Non risulta, cioè, che la abbia un Controparte_1
altro titolo diretto nei confronti di detti operatori turistici per chiedere il saldo delle prestazioni rese.
3.2.21. E l'appellante non ha neppure mai Pt_1
allegato in dettaglio o prodotto in giudizio gli accordi da essa eventualmente stipulati con gli operatori AS OK e
ER, da cui dedurre, come sostiene, il diritto
41 dell'albergatore ad azionare direttamente le pretese di pagamento dei servizi alberghieri resi nei confronti di questi.
3.2.22. Con il che deve presuntivamente dedursi che anche le odierne parti (come quelle del giudizio deciso con la sentenza n. 99/2020 da questa Corte) abbiano applicato e trasfuso le condizioni economiche già previste nel contratto quadro di
“allotment” del 31.05.2018 senza modifiche in un accordo non scritto di contratto alberghiero, che costituisce – insieme alla prestazione effettiva dei servizi alberghieri prenotati – il titolo fondante la pretesa di pagamento della parte appellata.
3.2.23. La , insomma, deve provvedere al Pt_1
pagamento delle fatture alberghiere, come da essa promesso nel contratto di “allotment” del 31.5.2018.
3.2.24. E questa ricostruzione non è contrastata dalla prassi, instauratasi evidentemente con l'operatore turistico
AS OK, di emettere le fatture/ricevute fiscali non al contraente contrattuale , ma all'operatore turistico Pt_1
AS OK, il quale provvedeva anche al pagamento diretto all'albergatore (anziché alla sua contraente contrattuale
), dovendosi sul punto condividere la statuizione del Pt_1
Tribunale, secondo cui l'estinzione in passato del credito dell'albergatore con pagamento diretti degli operatori turistici in questione “non precludeva (all'albergatore) di azionare il credito,
stavolta rimasto inadempiuto, nei confronti della controparte
contrattuale, che va individuata nella Parte_1
42 4. Con il terzo e ultimo motivo (“Vizio per omessa ed
insufficiente motivazione - omessa considerazione e valutazione
di fatti con violazione dell'art. 115 c.p.c. e l'art. 2697 c.c. in
relazione alle prestazioni sottostanti alle fatture azionate ex
avverso”) l'appellante deduce che il primo Giudice ha ritenuto
“inspiegabilmente che nella fattispecie de quo l'odierna parte
appellante non avesse contestato le prestazioni azionate ex
adverso”, avendo al punto dedicato nell'atto di citazione in opposizione un “intero capitolo denominato “III Mancanza di
prova circa le prestazioni asseritamente rese” e riferito dell'onere della prova in merito all'effettiva esecuzione delle prestazioni spettante all'opposta. Inoltre, controparte mai avrebbe provveduto a quanto annunciato nella comparsa di costituzione, ovvero di produrre una registrazione degli ospiti da richiedere alla Questura di Brescia. Con il che le “pretese di
controparte sarebbero quindi in ogni caso infondate anche nel
merito avendo la controparte, sulla quale incombeva il relativo
onere di prova, nemmeno provato di avere eseguito le asserite
prestazioni.”
4.1. Anche questa censura non può essere accolta per le seguenti ragioni:
4.1.1. Nell'“intero capitolo” a ciò dedicato nell'atto di citazione in opposizione (ivi, pagine 8 e, in parte, 9) l'opponente si è limitata a ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato le fatture commerciali forniscono
43 indizi e non prove, neppure presuntive, circa la reale effettuazione delle prestazioni e che, quindi, qualora con l'opposizione si contesti il rapporto contrattuale a cui la fattura attiene, la prova della effettiva esecuzione della prestazione incombe su chi ne chiede il pagamento. Inoltre, aveva sottolineato l'opponente, che le fatture andavano emesse a carico degli operatori turistici (AS OK e ER), “in
favore delle quali sono state anche eseguite le rispettive
prestazioni…”.
4.1.2. Sul punto il Tribunale dà atto che “l'opponente
contesta l'insufficienza delle fatture come prova del credito,
richiamando giurisprudenza nota”, ma osserva “che l'opponente
non contesta invece in maniera specifica che le prestazioni
alberghiere fatturate sono state effettivamente rese. Pertanto,
tale fatto deve ritenersi pacifico ai sensi dell'art. 115 comma 2
cpc, e il valore probatorio della fattura rimane irrilevante.” E in relazione al fatto che tutte le precedenti prestazioni erano state pagate, il Tribunale afferma che ciò evidentemente non poteva essere riferito alle prestazioni oggetto di causa, tutte rese nel mese di agosto 2019, a fronte del fallimento della AS OK
il mese successivo. In considerazione del breve lasso temporale intercorso, secondo il primo Giudice, poteva escludersi “che le
fatture emesse nei confronti di tale società siano state onorate.”
Sarebbe infine spettato all'opponente “provare il pagamento e
tale prova non è stata fornita.”
44 4.1.3. È acquisito che la fattura commerciale, insieme all'estratto autentico del registro contabile e/o altre prove documentali, è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ed è altrettanto pacifico che in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, che investe il rapporto contrattuale sulla base del quale le dette fatture sono state emesse, la prova del corretto adempimento spetta a chi si afferma creditore (cfr. tra le tante
Corte di cassazione, sentenza n. 5071/2009, massima: “La
fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in
favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di
opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del
credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di
prova dall'opposto.”; cfr. anche Corte di cassazione, ordinanza n. 5915/2011; ordinanza n. 19944/2023, e i precedenti di legittimità citati dall'appellante).
4.1.4. Tuttavia, nel caso di specie la in realtà Pt_1
non ha contestato di avere un rapporto contrattuale con la anzi essa stessa ne ha prodotto in giudizio il Controparte_1
documento scritto (sub doc. n. 3 il contratto di “allotment” del
31.05.2018). Ha, invece, sostenuto di non essere in forza di quell'accordo la parte obbligata al pagamento delle prestazioni alberghiere, da essa prenotate in nome e per conto degli altri operatori turistici, in particolare della poi fallita AS OK.
4.1.5. In questa difesa non è contenuta, come ha correttamente rilevato il Tribunale, una contestazione specifica
45 del fatto che i servizi alberghieri fatturati sono anche stati effettivamente resi ai clienti finali.
4.1.6. A ciò si aggiunga che l'appellante non ha messo in dubbio di avere effettuato le prenotazioni per i mesi di agosto e settembre per gli ospiti, i periodi e i trattamenti (mezza pensione o camera con colazione) ivi indicati di cui all'allegato n. 3 di parte appellata.
4.1.7. Nessuna contestazione di inadempimento in ordine a dette prenotazioni è stata effettuata dalla (o da Pt_1
clienti insoddisfatti). Non risulta alcuna cancellazione o storno.
4.1.8. Per tale motivo deve dirsi raggiunta la prova dell'effettiva prestazione dei servizi alberghieri fatturati, senza doversi dare luogo alla prova orale pure offerta dalla parte appellata con indicazione dettagliata dei nominativi degli ospiti accolti (corrispondenti a quelli di cui alle prenotazioni di
), del periodo di ospitalità e del trattamento Pt_1
somministrato.
5. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 cpc). Tenuto conto del valore della causa (fino a € 26.000,00), si liquidano alla parte appellata, stante la media complessità in fatto e in diritto delle questioni affrontate, in aderenza al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale
(nessun compenso separato per una fase di
46 trattazione/istruttoria, non svoltasi e non autonomamente apprezzabile), e quindi: € 1.134,00 per studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale,
complessivamente € 3.966,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap
nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di Parte_1 CP_1
con atto di citazione in appello 18.01.-26.01.2024 avverso
[...]
la sentenza n. 486/2023 del Tribunale di Bolzano di data
21.06 , P.IVA_3
rigetta
l'appello;
condanna
l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1
le spese del grado, che liquida in € Controparte_1
3.966,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ai sensi del co. 1- Parte_1
47 quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 05.06.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. AS Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
48
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. AS Weissteiner Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente Oggetto:
SENTENZA opposizione a decreto ingiuntivo nella causa civile di II grado iscritta sub n. 9/2024 R.G.
promossa
da
(Partita I.V.A. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo Legale Rappresentante pro tempore sig.
(Codice Fiscale ) con Parte_2 CodiceFiscale_1
sede in 39038 – San Candido (BZ) Via Freising n. 8/B, iscritta al registro delle imprese di Bolzano, rappresentata e difesa,
giusta procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo d.d. 04.12.2020 (cfr. doc. all. n. 1) dall'Avv. Kofler
Georg (Codice Fiscale PEC CodiceFiscale_2
Fax 0471 06 71 61) del Foro di Email_1
1 Bolzano, nello studio del quale è elettivamente domiciliata in
39100 Bolzano, Via Cappuccini n. 8
- appellante -
contro
con sede legale in RG (BS), Via Controparte_1
Repubblica n. 44, C.F. e P.IVA , in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore (già
[...]
in forza dell'atto di trasformazione della Controparte_2
forma giuridica e della denominazione del 27 marzo 2023 del
Notaio , rep. 16077), rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Antonio Ditto (C.F. ; PEC CodiceFiscale_3
e presso lo Studio del Email_2
medesimo avvocato in Brescia, Piazza della Loggia n. 5,
elettivamente domiciliata, giusta procura, ex art. 10 D.P.R.
123/01, allegata al presente atto (All. A e B),
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 486/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 21.06.-22.06.2023
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 30.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, ogni diversa avversaria domanda ed eccezione reietta,
in accoglimento del presente appello, per le ragioni esposte ed
2 esponendi, in totale riforma dell'appellata sentenza n.
486/2023 d.d. 21.06.2023 (pubbl. il 22.06.2023) emessa dal
Tribunale Civile di Bolzano, Giudice dott. Alex Tarneller:
in via preliminare-pregiudiziale:
stante il difetto di legittimazione passiva in capo alla soc.
revocare il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 1279/2020 emesso nell'ambito del giudizio monitorio pendente sub R.G. n. 2677/2020 dal Tribunale di
Bolzano in data 10.08.2020, rilasciato in via telematica in data
05.09.2020, e respingere tutte le domande avversarie;
nel merito:
sulla base dei motivi esposti ed esponendi, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1279/2020 emesso nell'ambito del giudizio monitorio pendente sub R.G. n. 2677/2020 dal
Tribunale di Bolzano in data 10.08.2020, rilasciato in via telematica 05.09.2020 per infondatezza delle domande ivi sollevate e, in ogni caso e per quanto necessario ed opportuno,
accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente ed odierna appellante soc. alla Parte_1
convenuta opposta ed odierna appellata Parte_3
per le causali da quest'ultima esposte nel
[...]
citato ricorso per decreto ingiuntivo d.d. 1.07.2020;
nel merito, in via strettamente subordinata:
nella denegata ipotesi in cui l'On.le Corte adita dovesse ritenere fondate le pretese come fatte valere dall'opposta ed
3 odierna appellata nel citato ricorso per decreto ingiuntivo,
ridursi l'importo dovuto a quanto ritenuto di giustizia e/o equo ed a quanto rigorosamente provato, diminuendo le pretese avversarie, anche con riferimento al conteggio degli interessi,
nell'importo che risulterà effettivamente dovuto e di giustizia.
In ogni caso:
condannare l'appellata Parte_3
, all'integrale rifusione delle spese di causa di entrambi
[...]
gradi di giudizio.
In via istruttoria:
L'appellante soc. chiede, all'occorrenza, Parte_1
senza acconsentire ad alcuna inversione dell'onere probatorio,
l'ammissione della prova per testi e l'ammissione della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della soc.
come ritualmente Controparte_2 Parte_3
formulati nella memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 2
c.p.c. d.d. 22.06.2021 sulle seguenti circostanze di fatto dedotte nella citata memoria d.d. 22.06.2021, ciò sempre senza alcuna inversione dell'onere della prova:
1) Se la società opera nel settore Parte_1
turistico come agenzia di viaggi ed in questo contesto mette principalmente in relazione albergatori e gestori di appartamenti per le vacanze siti nella zona del nord dell'Italia
con organizzatori di viaggio e Tour Operator aventi sede nei paesi esteri di lingua tedesca?
4 2) Se la società nell'ambito dell'attività Parte_1
descritta di cui al capitolo di prova n. 1), agisce come rappresentante o mediatrice/agenzia di diversi organizzatori di viaggio, tra cui anche AS OK, NN e altri marchi di catalogo, e AMEROPA ed in detta sua qualità stipula per gli organizzatori di viaggio ed in nome e per conto degli stessi, c.d.
“contratti Hotel” con diverse aziende alberghiere ed altri alloggi turistici (ad esempio appartamenti per le vacanze, bungalow,
ecc.) (v. a questo proposito anche il doc. n. 3 di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
3) Se oggetto dei “contratti indicati nel capitolo di prova n. CP_1
2) è la garanzia ossia la concessione e messa a disposizione di un determinato contingente di camere a condizioni predeterminate da parte delle rispettive strutture ricettive in favore dei diversi organizzatori di viaggi o Tour Operator?
4) Se le camere garantite ai sensi del capitolo di prova n. 2),
vengono poi prenotate dal rispettivo organizzatore di viaggi a nome del consumatore finale, vale a dire dell'ospite, che poi soggiornerà effettivamente nell'albergo (v. a tal fine i docc. n. 13
a e 13 b di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
5) Se i singoli Tour Operator, come avvenuto anche nel caso di specie, informano l'odierna attrice opponente ogniqualvolta un cliente finale abbia prenotato un soggiorno o un pacchetto turistico comprensivo di un soggiorno nella struttura recettizia mediata da parte di quest'ultima, comunicando alla stessa
5 attrice opponente mediante caricamento sul portale interno della “prenotazione su incarico e su fattura di NN DE”
(“Reservierung im Auftrag und auf Rechnung für NN
DE”), anche il numero del “Voucher” consegnato ai singoli ospiti
(id est “Reiseauftragsnummer” - v. doc. n. 13 a e 13 b di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
6) Se la soc. inoltra poi, come avvenuto Parte_1
anche nel caso di specie, la prenotazione delle stanze su ordine dei singoli Tour Operator alla controparte, indicando il nome del cliente finale ovvero dell'ospite che poi soggiornerà nell'albergo ed il numero del “Voucher” (id est “Reiseauftragsnummer – RA-
Nr.” – v. doc. n. 13 b di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
7) Se al momento del suo arrivo, come avvenuto anche nel caso di specie, ogni cliente finale deve consegnare all'albergatore ovvero alla controparte il Voucher, dal quale emergevano, oltre al numero del Voucher, il nome delle persone soggiornanti ed il periodo del soggiorno?
8) Se al termine del soggiorno, come avvenuto anche nel caso di specie, la controparte invia alla ovvero Parte_1
al suo ufficio contabile le fatture per i soggiorni CP_3
intestate a nome del rispettivo Tour Operator dei clienti che avevano soggiornato nella loro struttura recettizia con i relativi
Voucher, indicando nella fattura anche il Voucher?
9) Se Bergmann Italia Srl, come avvenuto anche nel caso di
6 specie, controlla ed inoltra poi le fatture indicate nel cap. 8) ai e ER? Controparte_4
10) Se il Tour Operator AS OK, fino al momento dell'apertura del procedimento fallimentare a suo carico (id est
23.09.2019), ha saldato le fatture della controparte con bonifico bancario diretto in favore della stessa, indicando nel bonifico anche il numero del “Voucher” (id est “Our booking no.” –
“Reiseauftragsnummer” (v. a tal fine il docc. n. 9 e 13 a di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
11) Se per le attività di mediazione rese in base a quanto detto nei capitoli di prova che precedono, la società
[...]
ha percepito da entrambe le parti e cioè sia Parte_1
dall'albergatore ossia dalla soc. che dal CP_1
rispettivo fornitore di viaggi ossia il pagamento di CP_4
una provvigione ovvero una “Handling Fee”? (cfr. a tal fine il docc. n. 12 e 14 di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
12) Se la fattura dimessa da parte attrice opponente come doc.
n. 12, emessa dalla soc. Parte_1
all'organizzatore di viaggi AS OK, riguarda, tra l'altro,
anche provvigioni per prenotazioni, che la stessa
[...]
aveva mediato nell'anno d'esercizio 2019 Parte_1
nell'albergo ed include anche la provvigione CP_1
dovuta dalla controparte? (v. il doc. n. 12 di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
7 13) Se la denominazione “ ” è riferita all'ufficio CP_3
contabile della soc. e che lo stesso, su Parte_1
incarico dei rispettivi organizzatori di viaggio, fornisce agli stessi servizi aggiuntivi di “accounting”, curando la gestione e l'esecuzione dei pagamenti delle fatture degli alberghi ed in tale contesto disponeva di un apposito conto deposito dedicato tramite il quale, provvedeva, dopo aver verificato la congruità
dei prezzi, a saldare in nome e per conto di alcuni organizzatori di viaggio (p.e. AMEROPA) le fatture emesse dalla controparte a nome dei rispettivi Tour (v. doc. n. 14 di parte attrice CP_4
opponente da rammostrare al teste), dopo che il rispettivo
[...]
le aveva anticipato, tramite bonifico sul predetto conto CP_4
deposito, la somma oggetto del bonifico;
14) Se AS OK ha continuamento informato gli albergatori sulle modalità di pagamento e di fatturazione delle prestazioni eseguite in favore di AS OK mediante invio di apposite circolari (v. doc. n. 7 di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
15) Se la controparte ha ricevuto le circolari indicate nel cap.
14) da parte di AS OK (v. doc. n. 7 di parte attrice opponente da rammostrare al teste)?
16) è un marchio di catalogo della AS Parte_4
OK?
Si indicano a testi le seguenti persone:
1) Sig.ra c/o con Testimone_1 Controparte_5
8 sede in I-39038 San Candido (BZ), Via Freising n. 8/B;
2) Sig. c/o con Testimone_2 Controparte_5
sede in I-39038 San Candido (BZ), Via Freising n. 8/B;
3) Sig. c/o con Testimone_3 Controparte_5
sede in I-39038 San Candido (BZ), Via Freising n. 8/B;
4) Sig.ra c/o con Testimone_4 Controparte_5
sede in I-39038 San Candido (BZ), Via Freising n. 8/B;
5) della Svizzera, all'epoca dei fatti responsabile Testimone_5
di Head of Product Management Domestic |Group
Complementary HUB presso AS OK International AG,
con sede in Pfäffikon, via Posta n. 4 – Svizzera;
6) della Germania, all'epoca dei fatti responsabile Tes_6
Group Hotel Settlement Accounting della soc. AS OK
GmbH con sede in Oberursel, piazza AS OK n. 1 –
Germania.
7) della Germania, all'epoca dei fatti Testimone_7
collaboratore Group Hotel Settlement Accounting della soc.
AS OK GmbH con sede in Oberursel, piazza AS
OK n. 1 – Germania.
del procuratore di parte appellata:
Nel merito: rigettare l'appello e tutte le domande formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto e diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 483/2023 del
Tribunale di Bolzano e il decreto ingiuntivo n. 1279/2020
emesso dal medesimo Tribunale;
9 in ogni caso: accertare l'inadempimento della
[...]
all'obbligo di pagamento dei servizi alberghieri Parte_1
resi da nel periodo intercorrente tra il 10 Controparte_1
marzo 2019 e il 3 novembre 2019, in forza del contratto del 31
maggio 2018 e per l'effetto condannare la Parte_1
al pagamento in favore di della
[...] Controparte_1
somma di Euro 21.895,00 o la maggiore o la minora somma che verrà accertata in corso di causa;
in via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui i fatti dedotti dell'esponente non si ritenessero provati documentalmente,
chiede di ammettersi la prova per testi sui CP_1
seguenti capitoli di prova, come già formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.:
1) Vero è che i sig.ri e Parte_5 Parte_6
hanno soggiornato nel periodo compreso tra il Persona_2
01.082019 e il 05.08.2019, presso sito in CP_1
RG (BS), Via Repubblica n. 40.
2) Vero è che i sig.ri e Parte_5 Parte_6
hanno usufruito presso l'hotel nel Persona_2 CP_1
periodo 01.8.2019 - 05.8.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
3) Vero è che i sig.ri e Parte_7 Persona_3 Persona_4
hanno soggiornato nel periodo compreso tra il 03.08.2019
[...]
10 e il 08.08.2019, presso sito in RG (BS), CP_1
Via Repubblica n. 40.
4) Vero è che i sig.ri e Parte_7 Persona_3 Persona_4
hanno usufruito presso l'hotel nel periodo
[...] CP_1
03.8.2019 - 05.8.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione"
inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena)
a scelta.
5) Vero è che i sig.ri e Tes_8 Testimone_9
hanno soggiornato nel periodo compreso tra il 04.08.2019 e il
10.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
6) Vero è che i sig.ri e Tes_8 Testimone_9
hanno usufruito nel periodo 04.08.2019 - 10.08.2019 presso l' del servizio di pernottamento con prima CP_1
colazione.
7) Vero è che i sig.ri e hanno Controparte_6 CP_7
soggiornato nel periodo compreso tra il 05.08.2019 e il
12.08.2019, in RG (BS), presso sito in CP_1
RG (BS), Via Repubblica n. 40.
8) Vero è che i sig.ri e hanno Controparte_6 CP_7
usufruito nel periodo 05.08.2019 - 12.08.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
9) Vero è che i sig.ri e Controparte_8 Controparte_9
hanno soggiornato nel periodo compreso tra il 05.08.2019 e il
11 8.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
10) Vero è che sig.ri e Controparte_8 Controparte_9
hanno usufruito nel periodo 05.08.2019 – 08.08.2019 presso l' del servizio di pernottamento con prima CP_1
colazione.
11) Vero è che i sig.ri e hanno Tes_10 Tes_11
soggiornato nel periodo compreso tra il 05.08.2019 e il
13.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
12) Vero è che i sig.ri e hanno Tes_10 Tes_11
usufruito nel periodo 05.08.2019 – 13.08.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
13) Vero è che i sig.ri e hanno Tes_12 Parte_8
soggiornato nel periodo compreso tra il 07.08.2019 e il
12.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
14) Vero è che i sig.ri e hanno Tes_12 Parte_8
usufruito nel periodo 07.08.2019 – 12.08.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
15) Vero è che i sig.ri , e Tes_13 Testimone_14
hanno soggiornato per il periodo compreso Persona_5
tra 10.08.2019 e il 17.08.2019, presso sito in CP_1
RG (BS), Via Repubblica n. 40.
16) Vero è che i sig.ri , e Tes_13 Testimone_14
12 hanno usufruito presso l'hotel nel Persona_5 CP_1
periodo 10.8.2019 - 17.8.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
17) Vero è che i sig.ri e hanno CP_10 Tes_15
soggiornato per il periodo compreso tra 10.08.2019 e il
16.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
18) Vero è che i sig.ri e hanno CP_10 Tes_15
usufruito nel periodo 10.08.2019 – 16.08.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
19) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_9 Controparte_11
soggiornato per il periodo compreso tra 12.08.2019 e il
22.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
20) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_9 Controparte_11
usufruito nel periodo 12.08.2019 – 22.08.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
21) Vero è che i sig.ri , Parte_10 Parte_11
e hanno
[...] Parte_12 Parte_13
soggiornato per il periodo compreso tra 14.08.2019 e il
21.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
22) Vero è che i sig.ri , Parte_10 Parte_10
13 e hanno Pt_11 Parte_12 Parte_13
usufruito presso l'hotel nel periodo 14.8.2019 - CP_1
21.8.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
23) Vero è che i sig.ri e hanno CP_12 Parte_14
soggiornato per il periodo compreso tra 18.08.2019 e il
21.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
24) Vero è che i sig.ri e hanno CP_12 Parte_14
usufruito presso l'hotel nel periodo 18.8.2019 - CP_1
21.8.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
25) Vero è che i sig.ri e Parte_15 Parte_16 Pt_17
hanno soggiornato per il periodo compreso tra
[...]
19.08.2019 e il 26.08.2019, presso sito in CP_1
RG (BS), Via Repubblica n. 40.
26) Vero è che i sig.ri e Parte_15 Parte_16 Pt_17
hanno usufruito presso l'hotel nel periodo
[...] CP_1
19.8.2019 - 26.8.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione"
inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena)
a scelta.
27) Vero è che i sig.ri e Tes_16 Tes_17 Parte_18
14 hanno soggiornato per il periodo compreso tra 22.08.2019 e il
31.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
28) Vero è che i sig.ri e Tes_16 Tes_17 Parte_18
hanno usufruito nel periodo 22.08.2019 – 31.08.2019 presso l' del servizio di pernottamento con prima CP_1
colazione.
29) Vero è che i sig.ri Parte_19 Parte_20
e hanno soggiornato per il periodo
[...] Parte_21
compreso tra 23.08.2019 e il 26.08.2019, presso
[...]
sito in RG (BS), Via Repubblica n. 40. CP_1
30) Vero è che i sig.ri Parte_19 Parte_20
e hanno usufruito nel periodo
[...] Parte_21
23.08.2019 – 26.08.2019 presso l' del servizio di CP_1
pernottamento con prima colazione.
31) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_22 Parte_23
soggiornato per il periodo compreso tra 24.08.2019 e il
31.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
32) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_22 Parte_23
usufruito presso l'hotel nel periodo 24.8.2019 - CP_1
31.8.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
33) Vero è che i sig.ri Parte_24 CP_13
15 e hanno CP_14 Parte_25 CP_15
soggiornato per il periodo compreso tra 24.08.2019 e il
31.08.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
34) Vero è che i sig.ri Parte_24 CP_16
e hanno
[...] Parte_25 CP_15
usufruito nel periodo 24.08.2019 – 31.08.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
35) Vero è che i sig.ri Parte_26 Parte_27
e hanno soggiornato per il Parte_28 Parte_29
periodo compreso tra 25.08.2019 e il 01.09.2019, presso
[...]
sito in RG (BS), Via Repubblica n. 40. CP_1
36) Vero è che i sig.ri Parte_26 Parte_27
e hanno usufruito presso Parte_28 Parte_29
l'hotel nel periodo 25.8.2019 – 01.09.2019 di un CP_1
servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
37) Vero è che i sig.ri e hanno Pt_30 Parte_31
soggiornato per il periodo compreso tra 25.08.2019 e il
01.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
38) Vero è che i sig.ri e hanno Pt_30 Parte_31
usufruito presso l'hotel nel periodo 25.8.2019 – CP_1
01.09.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come
16 prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
39) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_32 Parte_33
soggiornato per il periodo compreso tra 25.08.2019 e il
01.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
40) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_32 Parte_33
usufruito nel periodo 25.08.2019 – 01.09.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
41) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_34 Parte_35
soggiornato per il periodo compreso tra 26.08.2019 e il
01.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
42) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_34 Parte_35
usufruito presso l'hotel nel periodo 26.8.2019 – CP_1
01.09.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
43) Vero è che i sig.ri e Parte_36 Parte_37
hanno soggiornato per il periodo compreso tra 29.08.2019 e il
11.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
44) Vero è che i sig.ri e Parte_36 Parte_37
hanno usufruito nel periodo 29.08.2019 – 11.09.2019 presso l' del servizio di pernottamento con prima CP_1
17 colazione.
45) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_38 Parte_39
soggiornato per il periodo compreso tra 31.08.2019 e il
06.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
46) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_38 Parte_39
usufruito nel periodo 31.08.2019 – 06.09.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
47) Vero è che i sig.ri e Parte_40 Parte_41
hanno soggiornato per il periodo compreso tra
[...]
03.09.2019 e il 07.09.2019, presso sito in CP_1
RG (BS), Via Repubblica n. 40.
48) Vero è che i sig.ri e Parte_40 Parte_41
hanno usufruito nel periodo 03.09.2019 – 07.09.2019
[...]
presso l' del servizio di pernottamento con prima CP_1
colazione.
49) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_42 Tes_18
soggiornato per il periodo compreso tra 07.09.2019 e il
15.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
50) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_42 Tes_18
usufruito nel periodo 07.09.2019 – 15.09.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
51) Vero è che i sig.ri e Testimone_19 Testimone_20
hanno soggiornato per il periodo compreso tra 09.09.2019 e il
18 14.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
52) Vero è che i sig.ri e Testimone_19 Testimone_20
hanno usufruito nel periodo 09.09.2019 – 14.09.2019 presso l' del servizio di pernottamento con prima CP_1
colazione.
53) Vero è che i sig.ri e Parte_43 Parte_44
hanno soggiornato per il periodo compreso tra
[...]
11.09.2019 e il 18.09.2019, presso sito in CP_1
RG (BS), Via Repubblica n. 40.
54) Vero è che i sig.ri e Parte_43 Parte_44
hanno usufruito presso l'hotel nel periodo
[...] CP_1
11.09.2019 – 18.09.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione"
inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena)
a scelta.
55) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_45 Parte_46
soggiornato per il periodo compreso tra 12.09.2019 e il
18.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
56) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_45 Parte_46
usufruito nel periodo 12.09.2019 – 18.09.2019 presso l'
[...]
del servizio di pernottamento con prima colazione. CP_1
57) Vero è che i sig.ri e Testimone_21 Testimone_22
hanno soggiornato per il periodo compreso tra 12.09.2019 e il
19 19.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
58) Vero è che i sig.ri e Testimone_21 Testimone_22
hanno usufruito nel periodo 12.09.2019 – 19.09.2019 presso l' del servizio di pernottamento con prima CP_1
colazione.
59) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_47 Parte_48
soggiornato per il periodo compreso tra 13.09.2019 e il
18.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
60) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_47 Parte_48
usufruito presso l'hotel nel periodo 13.09.2019 – CP_1
18.09.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
61) Vero è che i sig.ri e hanno Tes_23 Tes_24
soggiornato per il periodo compreso tra 14.09.2019 e il
19.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
62) Vero è che i sig.ri e hanno Tes_23 Tes_24
usufruito presso l'hotel nel periodo 14.09.2019 – CP_1
19.09.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
63) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_49 Tes_25
20 soggiornato per il periodo compreso tra 14.09.2019 e il
19.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
64) Vero è che i sig.ri e hanno Parte_49 Tes_25
usufruito presso l'hotel nel periodo 14.09.2019 – CP_1
19.09.2019 di un servizio di c.d. "mezza pensione" inteso come prestazione di un servizio di pernottamento con prima colazione e somministrazione di un pasto (pranzo o cena) a scelta.
65) Vero è che i sig.ri e hanno CP_17 Controparte_18
soggiornato per il periodo compreso tra 16.09.2019 e il
23.09.2019, presso sito in RG (BS), Via CP_1
Repubblica n. 40.
66) Vero è che i sig.ri e hanno CP_17 Controparte_18
usufruito presso l'hotel nel periodo 16.09.2019 – CP_1
23.09.2019 del servizio di pernottamento con prima colazione.
Si indicano a testimoni: la GN , residente Testimone_26
in CO NO (BS - 25088), Via della Quiete n. 9 sui capitoli dal n. 1 al n. 66; e la GN , Testimone_27
residente in [...], sui capitoli dal n. 1
al n. 66.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'odierna appellata ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di
Bolzano il decreto ingiuntivo n. 1279/2020 nei confronti dell'odierna appellante, per l'importo capitale di € 21.895,00,
21 oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. n. 231/02 dalla singola scadenza sino al pagamento effettivo, in relazione ai servizi alberghieri effettuati come risultanti dalle fatture allegate scadute e rimaste insolute.
2. ha svolto tempestiva opposizione, Parte_1
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva,
argomentando di essere mero agente cosiddetto di “incoming” e che il rapporto tra le parti era regolato dal contratto di
“allotment“ di data 31.05.2018 per la stagione estiva 2019; per effetto di tale contratto, stipulato dall'opponente nella “veste di
intermediatrice del tour operator AS OK e PA,
l'opposta struttura alberghiera si era impegnata a mettere a disposizione dei due tour operator un determinato numero di appartamenti o camere a determinate condizioni in un determinato periodo di tempo;
le camere sarebbero state,
quindi, prenotate dai singoli tour operator a nome dei clienti finali e le prenotazioni sarebbero state trasmesse tramite l'agenzia ; l' avrebbe, Parte_1 Controparte_1
quindi, reso i servizi alberghieri su ordine e richiesta dei citati
tour operator ed in favore di clienti di questi ultimi;
la società
avrebbe diritto di percepire la provvigione prevista Pt_1
nel contratto di allotment nella misura del 2,5% del valore degli affari conclusi con AS OK grazie al suo intervento, ma non risponderebbe, invece, del pagamento delle prestazioni alberghiere. Infine, l'opponente ha eccepito anche
22 l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto nel contratto e la mancanza di prova delle prestazioni rese, non essendo a tale scopo sufficienti le fatture emesse dalla struttura alberghiera.
3. L'opposta ha chiesto, invece, il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo per effetto proprio delle clausole del contratto di “allotment” stipulato tra le parti per la stagione estiva 2019, che individuava come controparte contrattuale la parte Parte_1
obbligata al pagamento dei servizi alberghieri resi in esecuzione di detto contratto.
4. Il Tribunale con l'impugnata sentenza ha rigettato l'opposizione, dichiarando esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo e ponendo le spese di lite a carico dell'opponente.
5. Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l'eccezione di improcedibilità, in quanto la clausola n. 10 del contratto, nel prevedere un impegno delle parti di avviare una procedura di mediazione dinanzi all'organismo a tale scopo istituito presso la camera di commercio prima di adire le vie legali, non avrebbe previsto nessuna sanzione di improcedibilità per il caso di inosservanza né alcun richiamo alla disciplina della mediazione obbligatoria, risolvendosi la sua inosservanza al più in un mero inadempimento contrattuale, “inadempimento in ordine al quale
l'opponente non formula, comunque, alcuna domanda.”
6. Nel merito, dopo avere affermato che un contratto con
23 condizioni del tutto analoghe a quelle del contratto di
“allotment” oggetto di questa causa era già oggetto d'esame da parte del Tribunale di Bolzano (sentenza n. 904/2018) e di questa Corte d'Appello (sentenza n. 99/2020), e dopo avere trascritto le clausole contrattuali n. 1 e n. 12, il primo Giudice
ha riportato, condividendone le ragioni, la motivazione resa con la sentenza n. 99/2020 da questa Corte, con la quale è stata disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione (sostanziale)
della sollevata con medesimi argomenti Parte_1
nel rapporto con altra struttura alberghiera. Il Tribunale ha aggiunto che anche una diversa iniziale fatturazione rispetto alle previsioni contrattuali (al tour operator AS OK e non alla e solo in seguito al fallimento della Parte_1
AS OK alla seconda) non rilevava e non impediva il diritto dell' “di azionare il credito, stavolta Controparte_1
rimasto inadempiuto, nei confronti della controparte contrattuale,
che va individuata nella ” Parte_1
7. Il Tribunale ha ritenuto, poi, che la contestazione dell'insufficienza probatoria delle fatture come prova del credito non implicherebbe “contestazione specifica che le prestazioni
alberghiere fatturate sono state effettivamente rese”, per cui
“tale fatto deve ritenersi pacifico ai sensi dell'art. 115 ca. 2 cpc, e
il valore probatorio della fattura rimane irrilevante”. Ha aggiunto,
ancora, che non risulterebbe alcun pagamento delle fatture da parte della AS OK prima del fallimento e che, in ogni
24 caso, spettava all'opponente la prova dell'eventuale estinzione del credito per avvenuto pagamento.
8. La decisione sulle spese di lite, infine, è stata improntata al principio di soccombenza.
9. Avverso questa decisione l'opponente Parte_1
ha interposto tempestivo appello, affidato a tre motivi.
[...]
10. Ha resistito la chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese del grado.
11. Senza procedere a incombenti istruttori la causa passa ora in decisione sulle conclusioni precisate entro il primo termine dell'art. 352 cpc e riportate per esteso in epigrafe,
anche in via istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “Omessa decisione sulla
domanda avente come oggetto l'eccezione di difetto di
legittimazione passiva in capo all'odierna appellante - vizio per
omessa ed insufficiente motivazione - error in procedendo –
nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c.”,
(in seguito anche solo la “ ”) Parte_1 Pt_1
deduce la nullità della sentenza per avere il Tribunale sostenuto l'identità dei fatti dedotti in causa a quelli oggetto di altra causa definita dal Tribunale e, sull'appello della , anche Pt_1
dalla Corte d'Appello, limitandosi a riportare “testualmente la
motivazione della sentenza n. 99/2020 della Corte di Appello,
Sezione distaccata di Bolzano.” La motivazione sarebbe, quindi,
25 solo “apparente” e non renderebbe percepibile “il fondamento
della decisione”, anche perché i fatti “non sarebbero analoghi
ma del tutto differenti”. La sentenza della Corte d'Appello non sarebbe, peraltro definitiva, essendo impugnata in Cassazione.
Le due cause sarebbero diverse, perché nella presente,
diversamente da quella decisa con la sentenza richiamata, la già dall'inizio della collaborazione Controparte_1
professionale dieci anni orsono avrebbe sempre emesso le fatture a carico dei tour operator, in nome e per conto dei quali la aveva prenotato i servizi alberghieri, che venivano Pt_1
anche pagati dai citati tour operator. Solo in seguito all'inaspettato fallimento della AS OK in data
23.09.2019, che non pagava più le fatture, la controparte avrebbe emesso le fatture a carico della . Sarebbe, Pt_1
quindi, errata l'affermazione nella sentenza della Corte
d'Appello, richiamata per relationem dal Tribunale, secondo cui sarebbe “evidente che le parti contraenti hanno concordato che
l'operatore alberghiero doveva affittare il contingente di camere
prenotate solo a alle condizioni Controparte_5
generali negoziate e a nessun altro” e che “con il contratto di
opzione, l'agenzia di viaggi si riservava il diritto di stipulare a
proprio nome il contratto di alloggio principale con l'operatore
alberghiero.” Infine, trattandosi di un contratto di “allotment”,
come correttamente qualificato anche dalla Corte d'Appello
nella richiamata sentenza, con il quale, quindi “non vengono
26 prenotate delle stanze e non si perfeziona pertanto un c.d.
contratto di pernottamento o di soggiorno che sarebbe sottostante
alle asserite prestazioni alberghiere di cui alle fatture azionate ex
adverso”, non si comprenderebbe l'affermazione del Giudice
nell'appellata sentenza che “pertanto in base al contratto di
allotment l'opponente è obbligata al pagamento delle prestazioni
alberghiere.” Per tali ragioni, l'adita Corte d'Appello avrebbe da dichiarare “nulla la sentenza impugnata per mancanza di
motivazione ossia ommessa motivazione.”
2. Con la seconda censura, intitolata “Omessa decisione
sulla domanda avente come oggetto l'eccezione di difetto di
legittimazione passiva in capo all'odierna appellante - vizio per
omessa e contradditoria motivazione – violazione degli artt. 1341
e 1388 c.c. – omessa valutazione di mezzi probatori con
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, l'appellante critica l'attribuita irrilevanza al fatto che la aveva Controparte_1
emesso in un primo momento le fatture azionate al tour operator AS OK. Questo ragionamento violerebbe il canone di interpretazione contrattuale di cui all'art. 1362 e il comportamento di controparte, poggiandosi sull'art. 12 del contratto di allotment, sarebbe “furbesco”, essendole
“ampiamente noto” che la “agiva meramente nella Pt_1
veste di viaggio incoming” assistendo, in tale qualità, “tramite il
proprio reparto contabile “ ” i rispettivi Tour Operator CP_3
ed albergatori anche nella gestione contabile delle singole
27 transazioni, ivi compreso il coordinamento dei pagamenti.”
L'appellata sentenza, poi, nulla direbbe “sul perfezionamento di
un eventuale contratto di pernottamento o di prestazioni
alberghiere sulla base del quale la controparte avrebbe potuto
azionare i propri asseriti crediti”, stante anche la clausola espressa del contratto di allotment, che questo contiene il contingente di AS OK e ER. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione versata in atti dalla a sostegno della tesi da essa propugnata, ovvero di Pt_1
avere agito solo in veste di agenzia incoming, violando i precetti che regolano la valutazione e l'apprezzamento delle prove offerte dalle parti (artt. 115 e 116 cpc). L'appellante chiede, quindi, che l'adita Corte d'Appello “voglia riformare integralmente la
sentenza appellata, accogliendo, tra le altre cose, anche
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo all'odierna
parte appellante dalla stessa ritualmente sollevata in primo
grado.”
3. I primi due motivi si prestano ad un esame congiunto.
3.1. In riferimento al primo motivo va premesso che, oltre ad essere ultroneo (nella rubrica) il riferimento all'art. 360 n. 4 cpc,
relativo a un ipotetico motivo di ricorso in cassazione,
l'ipotizzata nullità della sentenza non avrebbe, comunque,
alcun effetto regressivo del giudizio, perché la fattispecie non rientra tra quelle tassative di cui all'art. 354 comma 1 cpc.
3.1.1. L'art. 132 cpc disciplina il contenuto del
28 provvedimento “sentenza”, tra cui al n. 4 “la concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.”. L'art. 118 delle disposizioni di attuazione del cpc precisa che la motivazione di cui al n. 4 dell'art. 132 cpc “consiste nella succinta esposizione
dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
3.1.2. La motivazione “per relationem” a precedenti conformi, di merito e dello stesso ufficio (o anche di ufficio diverso) e anche non definitivi, è per espressa previsione di legge ammessa quale metodo di redazione del provvedimento decisorio nel modello disegnato dall'ordinamento processuale.
3.1.3. La Suprema Corte ha precisato che nella motivazione “per relationem” la decisione assunta deve essere
“autosufficiente” nel senso che vanno riprodotti i contenuti mutuati (e non solo richiamati gli estremi del provvedimento) e deve essere esplicitato il percorso per il quale le ragioni giuridiche del “precedente” sono ritenute adeguate anche alla fattispecie oggetto di decisione (cfr., ad esempio, Corte di cassazione, ordinanza n. 459/2022, massima, in relazione a una motivazione per “relationem” limitata al richiamo degli estremi di una sentenza del medesimo ufficio: “Nel processo
civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta
"per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro
processo, presuppone che essa resti "autosufficiente",
riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di
29 autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in
modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-
giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360,
comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera
indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza
esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle
argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza
e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo
impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del
dispositivo.”; cfr., anche, Corte di cassazione, sentenza n.
21443/2022, massima: “La motivazione della sentenza, con
rinvio "per relationem" a provvedimenti giudiziari resi in altro
processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale
richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione
della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico
dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui
si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al
provvedimento richiamato. (Nella specie, la S.C. ha cassato per
apparenza della motivazione la decisione di merito che si era
limitata a richiamare numerose sentenze di altre Commissioni
Tributarie, senza indicarne gli estremi, le ragioni della decisione,
né dare contezza delle questioni, delle argomentazioni giuridiche
e della documentazione ivi esaminata).”).
3.1.4. Nel caso di specie la stessa parte appellante dà
conto non solo del fatto che l'impugnata sentenza non si limita
30 ad indicare gli estremi della decisione richiamata della Corte
d'Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano (sentenza n.
99/2020), ma che riporta per amplissimi stralici (dalla pagina 6
alla pagina 10) il nucleo centrale della decisione richiamata (con traduzione dall'originale in lingua tedesca nella lingua italiana).
Inoltre, risulta perfettamente percepibile il percorso logico -
giuridico che ha indotto il Tribunale a condividerne le ragioni di decisione.
3.1.5. Il primo Giudice, infatti, argomenta che un contratto di “allotment” del tutto analogo a quello oggetto di causa è già stato oggetto di altra decisione del Tribunale e della
Corte d'Appello, con cui è stata definita una vertenza tra la stessa e un altro esercente alberghiero sulla base Pt_1
“delle condizioni contrattuali del tutto analoghe a quelle del
contratto oggetto di causa”. Dopo avere riportato, quindi, le clausole n. 1 e 12 del contratto di “allotment” allegato dalle parti e riprodotto il nucleo centrale della citata sentenza della Corte
d'Appello, il primo Giudice spiega di avere accertato l'identità
delle clausole contrattuali e di condividere il “ragionamento
della Corte d'appello”, concludendo che “in base al contratto di
allotment l'opponente è obbligata al pagamento delle prestazioni
alberghiere.” In seguito, prende posizione in ordine alla difesa incentrata su una “diversi prassi di fatturazione” invalsa in precedenza, ritenendola irrilevante, nonché sull'eccezione di insufficienza probatoria delle fatture in relazione all'effettiva
31 prestazione dei servizi alberghieri fatturati.
3.1.6. La dedotta nullità della sentenza impugnata,
quindi, non sussiste.
3.2. L'appellante ritiene nel merito che il Tribunale
erroneamente avrebbe disatteso la sua eccezione di legittimazione passiva (da intendersi sostanziale), avendo la agito, sulla base del contratto di “allotment” del Pt_1
31.05.2018 (che anche essa sostiene regoli i rapporti tra le parti), quale “agenzia di viaggio incoming per diversi Tour
Operator…in nome e per conto dei quali venivano prenotati i
servizi alberghieri”. Secondo l'appellante, il contratto non la obbligava al pagamento dei servizi alberghieri resi, ma le attribuiva il diritto di provvigione sul fatturato realizzato per effetto dell'intermediazione con i tour operator coinvolti. I
soggetti obbligati al pagamento dei servizi sarebbero unicamente i tour operator (nella specie
[...]
, i cui clienti avrebbero del resto usufruito dei CP_19
servizi. Alle conclusioni erronee il Tribunale sarebbe pervenuto per violazione dell'art. 1362 cc e dell'art. 1341 cc nonché
dell'art. 1388 cc.
3.2.1. Il contratto di “allotment” (“contratto ) CP_1
stipulato tra le parti e Controparte_5 [...]
in data 31.05.2018, per il periodo 10.03.2019 – CP_1
03.11.2019, contiene tra l'altro le seguenti condizioni contrattuali:
32 1. A tutti i contratti stipulati fra l' (in seguilo Parte_50
denominato anche 'parte contrattuale') e la ditta
[...]
., si applicano esclusivamente le disposizioni del CP_5
presento contratto quadro, con riserva delle deroghe, delle
modifiche e/oppure delle integrazioni previste espressamente da
. nei rispettivi contratti (di seguito Parte_51
denominali anche 'contratti alberghieri' o 'contratto alberghiero).
Nei contratti alberghieri, di cui il presente contratto quadro
costituisco parte integrante, vengono, in particolare, disciplinati i
seguenti aspetti fra le parli contraenti.
a. provvigione a favore di . In caso di Controparte_5
prenotazione;
b. contingenti e termini di release a favore dl Controparte_20
.;
[...]
c. prezzi per la stagione estiva ed invernale definiti annualmente;
d. possibili giorni di arrivo e partenza;
e. eventuali riduzioni di prezzi e sconti per prenotazioni
anticipate;
f. modalità dl pagamento;
Al presente contratto quadro è acclusa
come allegalo A) una tabella nella quale sono elencate le
abbreviazioni …
2. L'Albergatore si impegna a mantenere i prezzi indicati nei
contratti alberghieri per l'intera durata del periodo contrattuale …
12. . paga le fatture emesse dalla Controparte_5
parte contraente, entro 30 giorni dopo che esse sono state
33 trasmesse con l'indicazione dei numeri di ordine forniti da
. Nelle ultime due settimane di Controparte_5
settembre e di dicembre la . non Controparte_5
effettua pagamenti. Se il contratto viene stipulato con più società,
ciò non dà luogo a responsabilità solidale. ha Parte_1
il diritto di compensare le proprie pretese con quelle della parte
contraente ….
19. …. L'albergatore si impegna per la durata di un anno
decorrente dalla data di stipula del presente contratto a non
concludere, in riferimento alle camere in oggetto del presente
contratto, negozi giuridici (in particolare a non concludere
contratti di locazione) con gli operatori turistici ossia con i TOUR
operator con i quali è stato messo in contatto tramite la
in esecuzione del presente contratto. Controparte_5
…”
Sulla prima facciata del contratto è annotato sub “Note/accordi
speciali”, che il contratto “contiene il contingente di AS
OK e ER!”
3.2.2. L'appellante afferma di condividere la qualificazione di questo contratto come compiuta nella sentenza n. 99/2020
di questa Corte e riportata dal Tribunale.
3.2.3. Come è dato leggere in quella sentenza (nella traduzione in lingua italiana curata dal Tribunale), la Corte
d'appello ha premesso che l'accordo in questione, denominato dalle parti “Contratto Hotel”, costituisce una forma particolare
34 di “contratto di prenotazione alberghiera” nota nel diritto turistico come contratto di “allotment” o contratto “contingente”.
Ha poi, in termini generali, descritto i meccanismi di questo contratto atipico, che può operare come contratto di opzione
(dove il rischio di servizi alberghieri non venduti è a carico dell'albergatore) o come affitto fisso e vincolante di prenotazione alberghiera (nel qual caso il rischio dell'invenduto è a carico dell'organizzatore/operatore turistico - cfr. il pertinente stralcio dalla sentenza n. 99/2020: “L'accordo in questione, che le parti
della controversia chiamano "Hotelvertrag", è una forma speciale
di contratto di prenotazione alberghiera nota nel diritto dei viaggi
come contratto di allotment (contratto contingente). Per
assicurarsi le quote di camere prenotate, è prassi comune tra le
compagnie di viaggio e i fornitori di alloggi stipulare contratti di
prenotazione alberghiera anche se il numero di partecipanti è
ancora aperto. Il contratto di prenotazione alberghiera è quindi
un contratto preliminare non regolato dalla legge, che stabilisce
l'obbligo di concludere successivamente un contratto principale
sotto forma di contratto di alloggio. È necessario distinguere tra
un contratto contingente (contratto allotment) come contratto di
opzione e l'affitto fisso come contratto vincolante di prenotazione
alberghiera. Se viene stipulato un contratto contingente tra l'hotel
e l'agenzia di viaggi, i posti letto prenotati sono disponibili fino a
una data di scadenza concordata. Di norma, la registrazione, il
prezzo, la scadenza, il numero di camere, il diritto di recesso e i
35 diritti di garanzia sono concordati in modo vincolante. Prima della
scadenza, l'albergatore e l'operatore turistico devono stipulare il
contratto di alloggio vero e proprio, specificando il numero di
persone e l'elenco delle camere. Non si istaurano rapporti
contrattuali tra l'ospite e l'albergatore. Pertanto, l'albergatore ha
un reddito solo per i posti letto effettivamente prenotati. I posti
letto rimanenti possono essere offerti dall'albergatore a proprio
nome. Il rischio che la disponibilità dei posti letto non sia
completamente utilizzata è a carico esclusivo dell'albergatore. Nel
caso di affitto fisso, l'operatore turistico affitta un certo numero di
letti, paga il prezzo e li subaffitta a proprio nome. Non importa se
i letti sono occupati o meno. La compagnia di viaggio si assume il
rischio di non occupazione.”).
3.2.4. Secondo il precedente di questa Corte d'Appello, la
“comune intenzione contrattuale nel caso in esame” emerge già
dall'art. 1 delle sopra citate e identiche condizioni contrattuali.
In particolare, risulterebbe chiaramente che “
[...]
ha concluso il contratto di opzione a proprio CP_5
nome”.
3.2.5. Ed effettivamente, da nessuna parte nel contratto è
precisato che la interviene nel contratto Parte_1
non in proprio, ma “in nome e per conto” di altri operatori turistici. Tutti i diritti e obblighi reciproci sono riferiti nel contratto alle “parti contraenti” ( e l'albergatore). Pt_1
All'albergatore è posto, addirittura, il divieto contrattuale di
36 intrattenere rapporti giuridici, per la durata di un anno decorrente dalla stipula, con gli operatori turistici diversi dalla in relazione alle camere prenotate. Il riferimento, Pt_1
nelle “Note / accordi speciali”, che il contratto contiene il contingente di va letto, quindi, in Controparte_19
coerenza con tale divieto a carico dell'albergatore di stipulare accordi con gli operatori turistici con cui è stato messo in contatto in relazione alle camere prenotate dalla “in Pt_1
esecuzione del presente contratto”.
3.2.6. Va, quindi, condivisa anche in relazione al contratto qui in questione la motivazione già spesa da questa Corte nella sentenza citata, secondo cui: “È altrettanto evidente che le parti
contraenti hanno concordato che l'operatore alberghiero doveva
affittare il contingente di camere prenotate solo a
[...]
alle condizioni generali negoziate e non a nessun CP_5
altro. Alla luce delle chiare disposizioni contrattuali redatte dalla
stessa , la sua attività di agenzia Controparte_5
programmata è ben riconoscibile. Con il contratto di opzione,
l'agenzia di viaggi si riservava il diritto di stipulare a proprio
nome il contratto di alloggio principale con l'operatore alberghiero.
Pertanto, avrebbe sempre potuto subaffittare il contingente di
camere affittate a proprio nome ai tour operator espressamente
menzionati nell'accordo stesso.”
3.2.7. Che sia stata questa l'intenzione delle parti, cioè di attribuire l'opzione alla agenzia di viaggi (e non Pt_1
37 tramite essa, quale rappresentante, agli operatori turistici diversi indicati nelle “note” al contratto) e di individuare quale unica controparte contrattuale dell'albergatore la stessa
, emerge anche dalla successiva clausola n. 12, sopra Pt_1
riportata. Anche questa clausola depone a favore della proposta interpretazione, perché ivi la si è assunta l'obbligo di Pt_1
saldare direttamente le fatture emesse dall'albergatore e viene espressamente esclusa una eventuale responsabilità solidale di altri operatori turistici che avrebbero potuto prendere in subaffitto (dalla ) parte o tutto il contingente di Pt_1
camere da essa affittate.
3.2.8. Che la abbia assunto l'obbligo di Pt_1
pagamento diretto nei confronti dell'albergatore si evince, infine,
anche laddove nella stessa clausola n. 12 del contratto essa si è
riservata il diritto di detrarre dai propri crediti (per provvigioni,
ad esempio) le eventuali contro pretese del proprio contraente contrattuale, cioè dell'albergatore.
3.2.9. La denunciata violazione degli artt. 1362 e 1388 cc,
pertanto, non sussiste, mentre quella relativa al disposto di cui all'art. 1341 cc rimane oscura, essendo pacifico che le condizioni contrattuali sono state predisposte dalla , Pt_1
che non vi sono state eccezioni di sorta in ordine all'efficacia delle stesse tra le parti e non si è fatta questione di vessatorietà
di alcuna di esse.
3.2.10. Va aggiunto che la qualificazione giuridica del
38 contratto e l'interpretazione delle citate clausole del contratto così come proposta da questa Corte ha ottenuto, medio tempore, anche avallo dalla Suprema Corte, che con ordinanza n. 12374/2024 ha respinto il ricorso presentato dalla avverso la sentenza n. 99/2020. Pt_1
3.2.11. Ciò detto, anche in questo procedimento (come già
in quello definito con la sentenza n. 99/2020) nessuna delle parti ha dimesso il contratto alberghiero (o i contratti alberghieri) vero e proprio relativo alla stagione estiva 2019,
rispetto al quale il contratto di “allotment” funge testualmente da contratto “quadro parte integrante” (cfr. sopra, la clausola contrattuale n. 1).
3.2.12. Emerge, però, dalle stesse deduzioni di parte appellante (e dalla documentazione da essa ivi richiamata e versata in atti nonché da quella prodotta dall'appellata nel giudizio di primo grado), che la ha reso Controparte_1
servizi alberghieri in esecuzione del contratto “quadro” nel corso dell'intera stagione estiva, dei quali solo quelli relativi ai mesi di agosto e settembre non risultano pagati.
3.2.13. Ciò si deduce, in particolare, dalla documentazione delle prenotazioni pervenute alla Controparte_1
esclusivamente dalla in relazione agli ospiti degli Pt_1
operatori turistici AS OK, ER e NN,
quest'ultima affiliata a AS OK (cfr. sub doc. n. 5 di parte appellante e sub n. 3 di parte appellata), dalla corrispondenza
39 e-mail sub doc. n. 4 di parte appellata (dalla quale emerge che la ha controllato i prezzi da applicare agli ospiti da Pt_1
essa prenotati dei citati operatori turistici) e dalla corrispondenza dei nominativi di ospiti prenotati dalla
(dal 01.08.2019 al 30.09.2019) sub doc. n. 5 di parte Pt_1
appellata ai nominativi indicati nelle prenotazioni proveniente dalla stessa . Pt_1
3.2.14. Si evince che la nel rapporto con Pt_1
l'albergatore ha controllato i prezzi da applicare agli ospiti,
procedendo anche a diverse correzioni (in aumento o in ribasso)
rispetto alle indicazioni dell'albergatore.
3.2.15. Sub allegato n. 14 l'appellante documenta il pagamento di una prestazione alberghiera della primavera 2019
con l'operatore turistico ER. L'operatore turistico ha versato in quel caso alla un importo complessivo a Pt_1
pagamento di una molteplicità di servizi alberghieri resi da una molteplicità di albergatori (tra cui un'unica prestazione della
. Con quella provvista, poi, la ha Controparte_1 Pt_1
pagato la ricevuta fiscale emessa dalla e Controparte_1
intestata a ER, trattenendo la provvigione ad essa spettante.
3.2.16. Diversamente, sub doc. n. 13 l'appellante ha documentato pagamenti diretti della AS OK alla
[...]
relativi però a servizi alberghieri diversi e CP_1
precedenti da quelli azionati con il decreto ingiuntivo qui
40 opposto, ma pure sempre resi nella stagione estiva 2019 e,
quindi, in vigenza del contratto di “allotment”.
3.2.17. È indubbio e pacifico, pertanto, che almeno parte dei pagamenti all'albergatore siano stati effettuati dall'ufficio contabile della . Indubbiamente, altri pagamenti sono Pt_1
stati effettuati direttamente all'albergatore, senza intervento documentato della . Pt_1
3.2.18. La stessa , del resto, afferma a pagina Pt_1
undici dell'appello di avere assistito “tramite il proprio reparto
contabile “ ” i rispettivi Tour Operator ed albergatori CP_3
anche nella gestione contabile delle singole transazioni, ivi
compreso il coordinamento dei pagamenti.”
3.2.19. Che l'albergatore avesse reso i servizi alberghieri di cui alle prenotazioni di in esecuzione di un altro e Pt_1
diverso contratto alberghiero con i citati operatori turistici (e in violazione del divieto di cui al contratto di “allotment” stipulato con ), non emerge dagli atti e documenti e non viene Pt_1
neppure sostenuto dall'appellante.
3.2.20. Non risulta, cioè, che la abbia un Controparte_1
altro titolo diretto nei confronti di detti operatori turistici per chiedere il saldo delle prestazioni rese.
3.2.21. E l'appellante non ha neppure mai Pt_1
allegato in dettaglio o prodotto in giudizio gli accordi da essa eventualmente stipulati con gli operatori AS OK e
ER, da cui dedurre, come sostiene, il diritto
41 dell'albergatore ad azionare direttamente le pretese di pagamento dei servizi alberghieri resi nei confronti di questi.
3.2.22. Con il che deve presuntivamente dedursi che anche le odierne parti (come quelle del giudizio deciso con la sentenza n. 99/2020 da questa Corte) abbiano applicato e trasfuso le condizioni economiche già previste nel contratto quadro di
“allotment” del 31.05.2018 senza modifiche in un accordo non scritto di contratto alberghiero, che costituisce – insieme alla prestazione effettiva dei servizi alberghieri prenotati – il titolo fondante la pretesa di pagamento della parte appellata.
3.2.23. La , insomma, deve provvedere al Pt_1
pagamento delle fatture alberghiere, come da essa promesso nel contratto di “allotment” del 31.5.2018.
3.2.24. E questa ricostruzione non è contrastata dalla prassi, instauratasi evidentemente con l'operatore turistico
AS OK, di emettere le fatture/ricevute fiscali non al contraente contrattuale , ma all'operatore turistico Pt_1
AS OK, il quale provvedeva anche al pagamento diretto all'albergatore (anziché alla sua contraente contrattuale
), dovendosi sul punto condividere la statuizione del Pt_1
Tribunale, secondo cui l'estinzione in passato del credito dell'albergatore con pagamento diretti degli operatori turistici in questione “non precludeva (all'albergatore) di azionare il credito,
stavolta rimasto inadempiuto, nei confronti della controparte
contrattuale, che va individuata nella Parte_1
42 4. Con il terzo e ultimo motivo (“Vizio per omessa ed
insufficiente motivazione - omessa considerazione e valutazione
di fatti con violazione dell'art. 115 c.p.c. e l'art. 2697 c.c. in
relazione alle prestazioni sottostanti alle fatture azionate ex
avverso”) l'appellante deduce che il primo Giudice ha ritenuto
“inspiegabilmente che nella fattispecie de quo l'odierna parte
appellante non avesse contestato le prestazioni azionate ex
adverso”, avendo al punto dedicato nell'atto di citazione in opposizione un “intero capitolo denominato “III Mancanza di
prova circa le prestazioni asseritamente rese” e riferito dell'onere della prova in merito all'effettiva esecuzione delle prestazioni spettante all'opposta. Inoltre, controparte mai avrebbe provveduto a quanto annunciato nella comparsa di costituzione, ovvero di produrre una registrazione degli ospiti da richiedere alla Questura di Brescia. Con il che le “pretese di
controparte sarebbero quindi in ogni caso infondate anche nel
merito avendo la controparte, sulla quale incombeva il relativo
onere di prova, nemmeno provato di avere eseguito le asserite
prestazioni.”
4.1. Anche questa censura non può essere accolta per le seguenti ragioni:
4.1.1. Nell'“intero capitolo” a ciò dedicato nell'atto di citazione in opposizione (ivi, pagine 8 e, in parte, 9) l'opponente si è limitata a ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato le fatture commerciali forniscono
43 indizi e non prove, neppure presuntive, circa la reale effettuazione delle prestazioni e che, quindi, qualora con l'opposizione si contesti il rapporto contrattuale a cui la fattura attiene, la prova della effettiva esecuzione della prestazione incombe su chi ne chiede il pagamento. Inoltre, aveva sottolineato l'opponente, che le fatture andavano emesse a carico degli operatori turistici (AS OK e ER), “in
favore delle quali sono state anche eseguite le rispettive
prestazioni…”.
4.1.2. Sul punto il Tribunale dà atto che “l'opponente
contesta l'insufficienza delle fatture come prova del credito,
richiamando giurisprudenza nota”, ma osserva “che l'opponente
non contesta invece in maniera specifica che le prestazioni
alberghiere fatturate sono state effettivamente rese. Pertanto,
tale fatto deve ritenersi pacifico ai sensi dell'art. 115 comma 2
cpc, e il valore probatorio della fattura rimane irrilevante.” E in relazione al fatto che tutte le precedenti prestazioni erano state pagate, il Tribunale afferma che ciò evidentemente non poteva essere riferito alle prestazioni oggetto di causa, tutte rese nel mese di agosto 2019, a fronte del fallimento della AS OK
il mese successivo. In considerazione del breve lasso temporale intercorso, secondo il primo Giudice, poteva escludersi “che le
fatture emesse nei confronti di tale società siano state onorate.”
Sarebbe infine spettato all'opponente “provare il pagamento e
tale prova non è stata fornita.”
44 4.1.3. È acquisito che la fattura commerciale, insieme all'estratto autentico del registro contabile e/o altre prove documentali, è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ed è altrettanto pacifico che in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, che investe il rapporto contrattuale sulla base del quale le dette fatture sono state emesse, la prova del corretto adempimento spetta a chi si afferma creditore (cfr. tra le tante
Corte di cassazione, sentenza n. 5071/2009, massima: “La
fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in
favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di
opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del
credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di
prova dall'opposto.”; cfr. anche Corte di cassazione, ordinanza n. 5915/2011; ordinanza n. 19944/2023, e i precedenti di legittimità citati dall'appellante).
4.1.4. Tuttavia, nel caso di specie la in realtà Pt_1
non ha contestato di avere un rapporto contrattuale con la anzi essa stessa ne ha prodotto in giudizio il Controparte_1
documento scritto (sub doc. n. 3 il contratto di “allotment” del
31.05.2018). Ha, invece, sostenuto di non essere in forza di quell'accordo la parte obbligata al pagamento delle prestazioni alberghiere, da essa prenotate in nome e per conto degli altri operatori turistici, in particolare della poi fallita AS OK.
4.1.5. In questa difesa non è contenuta, come ha correttamente rilevato il Tribunale, una contestazione specifica
45 del fatto che i servizi alberghieri fatturati sono anche stati effettivamente resi ai clienti finali.
4.1.6. A ciò si aggiunga che l'appellante non ha messo in dubbio di avere effettuato le prenotazioni per i mesi di agosto e settembre per gli ospiti, i periodi e i trattamenti (mezza pensione o camera con colazione) ivi indicati di cui all'allegato n. 3 di parte appellata.
4.1.7. Nessuna contestazione di inadempimento in ordine a dette prenotazioni è stata effettuata dalla (o da Pt_1
clienti insoddisfatti). Non risulta alcuna cancellazione o storno.
4.1.8. Per tale motivo deve dirsi raggiunta la prova dell'effettiva prestazione dei servizi alberghieri fatturati, senza doversi dare luogo alla prova orale pure offerta dalla parte appellata con indicazione dettagliata dei nominativi degli ospiti accolti (corrispondenti a quelli di cui alle prenotazioni di
), del periodo di ospitalità e del trattamento Pt_1
somministrato.
5. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 cpc). Tenuto conto del valore della causa (fino a € 26.000,00), si liquidano alla parte appellata, stante la media complessità in fatto e in diritto delle questioni affrontate, in aderenza al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale
(nessun compenso separato per una fase di
46 trattazione/istruttoria, non svoltasi e non autonomamente apprezzabile), e quindi: € 1.134,00 per studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale,
complessivamente € 3.966,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap
nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di Parte_1 CP_1
con atto di citazione in appello 18.01.-26.01.2024 avverso
[...]
la sentenza n. 486/2023 del Tribunale di Bolzano di data
21.06 , P.IVA_3
rigetta
l'appello;
condanna
l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1
le spese del grado, che liquida in € Controparte_1
3.966,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ai sensi del co. 1- Parte_1
47 quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 05.06.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. AS Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
48