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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1066/2023 R.G., rimessa in decisione all'udienza dell'11.12.2024 e vertente
TRA
in persona del Presidente p.t., Parte_1
con sede in Barisciano (AQ), Via Cavour, elettivamente domiciliato a L'Aquila in Via dei Peligni 7 presso lo studio dell'avv. Emilio Bafile che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 28/6/2018, giusta delibera del Comitato di Gestione del 25/9/2017 ed in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 27/12/2018 ed all'atto di chiamata in causa del primo grado del giudizio
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t. avv. Controparte_1
Angelo Caruso, rappresentata e difesa, giusta procura speciale da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello, rilasciata in forza dell'art. 17 dello Statuto dell'Ente nonché dell'art. 3 del
Regolamento sull'Avvocatura dell'Ente, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pierfranco
De Nicola e Francesca Tempesta, componenti del Servizio Legale dell'Ente, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede, in Via Monte Cagno n. 3, L'Aquila
NONCHE'
REGIONE ABRUZZO, in persona del suo Presidente pro tempore dott. , CP_2
rappresentato e difeso, ai sensi della L.R. n° 9 del 14.02.2000, giusta procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Stefania Valeri e Mario
1 Battaglia dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale, in L'Aquila alla Via L. da Vinci n. 6
ALTRA APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 573/2023 pubblicata il 6/9/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, accogliere il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
573/2023 del Tribunale di L'Aquila, resa nel giudizio proc. n. 2581/2018 R.G., accogliere le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 27/12/2018 e per l'effetto dichiarare inammissibile ed improcedibile l'opposizione spiegata e comunque rigettarla perché infondata per le ragioni spiegate in narrativa, confermando l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 478/2018 e per l'effetto condannare l , in persona del Presidente p.t., al Parte_2
pagamento della complessiva somma di €40.400,51, oltre interessi e spese di procedura, o comunque di quella diversa che risultante di giustizia ad istruttoria espletata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.>>
Appellata Controparte_1
<< Voglia l'On.le Corte di Appello: 1) rigettare l'appello dell' Parte_1
in quanto destituito di fondamento;
2) per l'effetto, condannare l'
[...] Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione dell'importo di € 27.162,67
[...] pagato dall , oltre interessi dal 19.09.2023 al saldo;
3) con ogni Controparte_1
conseguenza in ordine alle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario ed il 23,8% per oneri previdenziali - in luogo di cap e iva- (essendo la difesa affidata ad avvocati - dipendenti di una pubblica amministrazione).>>.
Appellata Regione Abruzzo
<< Voglia l'On.le Corte di Appello:
1) rigettare l'appello dell in quanto destituito di Parte_1
fondamento;
2) per l'effetto, condannare l , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., alla restituzione dell'importo di € 27.162,67 pagato dall' , oltre Controparte_1
interessi dal 19.09.2023 al saldo;
2 3) con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario ed il 23,8% per oneri previdenziali - in luogo di cap e iva- (essendo la difesa affidata ad avvocati - dipendenti di una pubblica amministrazione) >>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza, il Tribunale di L'Aquila:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall' Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 478/2018, emesso dal Tribunale di L'Aquila il 21.7.2018 e
[...]
notificato in data 23.8.2018 – di accoglimento del ricorso con cui l' Parte_3
(di seguito, per brevità, aveva agito per il pagamento, con riferimento alle
[...] Pt_1
annualità dal 2013 al 2016, della complessiva somma di € 40.015,11 derivanti quanto a € 20.097,77 dal mancato rimborso al 50% delle spese sostenute dall' quale compenso al Collegio Revisori Pt_1 dei Conti ex art. 33 comma 4 L.R. 10/2004, e quanto ad € 19.917,34 dalla mancata erogazione dei fondi ordinari previsti dall'art. 55 comma 5 L.R. 10/2004 –, ha revocato il predetto decreto ingiuntivo e condannato l' al pagamento in favore dell' della Parte_2 Pt_1 somma pari ad € 11.900,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c., con decorrenza dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e sino all'intervenuto pagamento;
b) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Abruzzo;
c) ha compensato le spese di lite tra l' e l ella Controparte_1 Parte_2 Pt_1
misura del 75% e condannato la prima al pagamento in favore del secondo delle restanti spese nella residua misura, liquidate in € 1.904,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
d) ha condanna, infine, l' L'Aquila al pagamento in favore della Parte_2
Regione Abruzzo delle spese di lite liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto la legittimazione passiva dell' Provinciale Parte_2
per i debiti scaduti prima del trasferimento di talune funzioni in materia di caccia alla Regione ai sensi del D.G.R. 670 del 20.10.2016 in forza della legge 56/2014 e della legge regionale 32/2015, e, per converso la carenza di quella della Regione Abruzzo. Nel merito, quanto alla somma dovuta a titolo di mancato rimborso al 50% delle spese sostenute per il funzionamento del Collegio dei Revisori dei
Conti, ai sensi dell'art. 33, comma IV, della l.r. n. 10/2004 il Tribunale, per le annualità dal 2014 e
2015, in conformità a quanto sostenuto dall'opponente , ha determinato Controparte_1 il dovuto in € 4.200,00 annui (1/2 di € 8.400,00) senza maggiorazione per i.v.a. e Cassa previdenziale;
per l'annualità 2013, ha ritenuto provato il pagamento già eseguito per il medesimo citato importo annuo;
per l'annualità 2016, posto il trasferimento delle funzioni a partire dal 4.11.2016, il rimborso
3 è stato riconosciuto soltanto per dieci mensilità, per un totale di € 3.500,00. Quanto alla mancata erogazione dei fondi ordinari previsti dall'art. 55, comma 5, della medesima l.r. n. 10/2004, il giudice di prime cure, in accoglimento dell'opposizione, ha ritenuto la domanda indeterminata, tenuto conto che la normativa regionale prevede specifici criteri per la concessione dei predetti fondi e l'invio di taluni documenti da verificare a cura della Regione e ai quali è subordinata l'erogazione.
2. Avverso tale decisione, l' a proposto appello sulla base dei motivi di seguito esposti. Pt_1
2.1. Il giudice di prime cure, interpretando erroneamente l'art. 11 della l.r. 91/1994, ha escluso l'applicazione dell'i.v.a. (22%) e della (4%) riducendo il credito dell' lla Controparte_3 Pt_1 minor somma di € 4.200,00 annui. Invero, l'i.v.a. e la costituiscono accessori di Controparte_3 legge, cioè dovuti per legge, e il riferimento, contenuto nella sentenza gravata, all'art. 11 della l.r.
91/2014 (“Al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, specifica che le indennità sono al lordo delle ritenute di legge”) è inconferente poiché la norma non si riferisce certamente agli accessori fiscali e previdenziali che vanno calcolati sul compenso. Inoltre, il giudice di prime cure, facendo acriticamente propri gli assunti dell' , ha ritenuto già pagato il dovuto per l'anno 2013, mentre la somma Controparte_1 di € 4.200,00 andava imputata a pagamenti precedenti in quanto insufficienti e comunque, anche se imputata al 2013, per quanto innanzi evidenziato, detta somma sarebbe stata inferiore a quanto effettivamente dovuto.
2.2. Quanto ai fondi ordinari di cui all'art. 55 della l.r. 10/2004, la valutazione del giudice di prime cure è errata essendo stato trascurato che gli A.T.C. costituiscono articolazioni amministrative degli enti locali sicché l'amministrazione, in sede processuale, non avrebbe potuto negare i documenti trasmessi alla stessa e, peraltro, prima mai contestati;
eventuali inadempimenti dei primi rilevano solo in sede amministrativa. Ciò posto, l'A.T.C. di appellante ha sempre provveduto ad inviare Parte_1
alla di L'Aquila tutta la documentazione necessaria e allegata;
peraltro, Controparte_1
come risulta dalla delibera n. 22/2007 della Giunta Provinciale in atti, il 60% dei fondi deve essere erogato in base al territorio e, pertanto, poiché il territorio degli A.T.C. è un dato invariabile, almeno tale somma avrebbe dovuto essere erogata indipendentemente dalla documentazione trasmessa. La motivazione secondo cui << i contributi dovuti ai sensi dell'art. 55 L.R. 10/2004 “sono diversi...con la conseguenza che nemmeno l'importo pari al 60% risulta sufficientemente determinata” appare del tutto illogica, oltre che assunta in violazione di legge>>.
3. Mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituita l'
[...]
resistendo agli avversi assunti e insistendo nella domanda di restituzione di Parte_2
quanto pagato all'opponente, domanda sulla quale il Tribunale non si è preannunciato.
4 4. Mediante il deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituita anche la Regione
Abruzzo, del pari, deducendo l'infondatezza dei motivi di appello.
5. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza dell'11.12.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. Il primo motivo di appello, relativo al mancato rimborso delle indennità di funzione spettanti ai due revisori dei conti, è parzialmente fondato.
6.1. Con riferimento alle annualità 2014-2015, è incontestato che sia dovuto il rimborso annuo di € 4.200,00, mentre è controverso se all'importo debbano aggiungersi, a carico dell'Ente, sia l'i.v.a.
(22%) che la (4%), per un totale di € 5.328,96 come sostiene l'appellante, oppure Controparte_3 no, come sostenuto dall' appellata e ritenuto dal giudice di prime cure. Controparte_1
6.2. Ciò posto, si osserva che l'indennità di funzione in questione, prevista dall'art. 33, comma
4, l.r. 10/2004 (nella formulazione ante l.r. 17/2021) che richiamava l'art. 11 della l.r. 91/1994, è un compenso previsto per lo svolgimento di una prestazione lavorativa (segnatamente professionale) costituente una pubblica funzione;
essa, secondo i principi generali, è soggetta al regime fiscale proprio del soggetto percipiente;
da ciò deriva che, se il percipiente, come nella fattispecie, è un professionista (quindi, lavoratore autonomo), vi è l'obbligo della fatturazione con applicazione sul dovuto, oltre che della ritenuta d'acconto (salvo che lo specifico regime fiscale lo escluda), dell'i.v.a. nonché degli ordinari contributi previdenziali propri della categoria professionale di appartenenza.
Né in senso contrario rileva il disposto del citato art. 11 della l.r. 91/1994 il quale nello stabilire le indennità al “lordo delle ritenute di legge” – cioè, è appena il caso di rimarcarlo, alle imposte sul reddito delle persone fisiche – non contiene alcun riferimento né all'i.v.a. che, per legge, nel caso il revisore sia soggetto passivo dell'imposta, si applica ed è a carico dell'Ente erogatore, unitamente ai contributi previdenziali, del pari, previsti dalla legge. Dunque, le indennità previste dalla normativa regionale vanno intese al netto dell'i.v.a. e dei contributi previdenziali. Ne segue, per gli anni 2014 e
2015, ora in considerazione, il dovuto è pari ad € 5.328,96 annui (secondo un calcolo già recepito nel decreto ingiuntivo opposto).
6.3. Quanto al 2013, è effettivamente documentata l'imputazione del versamento della somma di € 4.200,00 alla predetta annualità anziché alle precedenti come sostenuto dall'appellante (cfr. la determinazione dirigenziale del Settore Ambiente n. 8 del 16.02.2015, in atti). Tuttavia, per quanto testé esposto, l'importo è errato in difetto e resta dovuto all'appellante la somma pari ad € 1.128,96
(€ 5328,96 – 4.200,00).
5 6.4. Quanto al 2016, essendo incontestato che, come rilevato nella sentenza gravata, il rimborso dell'indennità spetta soltanto per 10 mesi, il dovuto ammonta ad € 4.440,80 [(€ 5.328,91 : 12) x 10].
6.5. Dunque, a titolo di rimborso dell'indennità di funzione dei revisori anni 2013-2016, alla parte appellante spetta la somma complessiva di € 16.227,08 (€ 5.328,96 + Parte_1
€ 5.328,96 + € 1.128,36 + 4.440,80).
7. Il secondo motivo di appello, relativo al rigetto della domanda circa i fondi ordinari previsti per gli anni 2014-2016 (pp. 11-12 della sentenza gravata a cui ha fatto riferimento l'appellante), è, invece, infondato.
7.1. La documentazione prodotta per la prima volta con il gravame (doc. n. 2 “Comunicazioni dell alla anni 2013, 2014, 2015 e 2016”) risulta inammissibile Parte_1 Parte_4 ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c..
7.2. Ciò premesso, la doglianza secondo cui l'appellata non avrebbe potuto “negare i documenti trasmessi per l'attività di gestione” dell'appellante essendo l'A.T.C. “un'articolazione della funzione amministrativa” è manifestamente inconsistente, da un lato, perché l'erogazione di fondi pubblici non può che avvenire sulla base dei criteri e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento la cui inosservanza può essere sempre eccepita in giudizio dall'ente pubblico chiamato a rispondere della loro non erogazione, e, dall'altro lato, perché l'appellante, per gli anni 2014-2016, non ha dimostrato di avere trasmesso all' la documentazione prevista, in conformità all'art. Controparte_1
55, comma 5, della l.r. 10/2024, dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 22 del 27.2.2007.
7.3. Né può sostenersi che almeno l'importo del 60%, legato all'estensione del territorio, poteva essere erogato essendo sempre il medesimo. Infatti, anche tale dato, al pari degli altri, doveva essere oggetto della prescritta comunicazione, tanto più che, come provato dall'appellata Controparte_1
anche tale dato, nel corso degli anni, non era stato sempre il medesimo. In ogni caso, non
[...] risulta alcuna richiesta, con indicazione dell'importo dei fondi richiesti per ciascuna delle annualità in esame, inviata all'Amministrazione appellata (l' come stigmatizzato dal giudice di prime Pt_1
cure, si è limitato a depositare una inutile dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 3.12.2018, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
8. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello (precisamente di una delle censure formulate con il primo motivo) ed in parziale riforma della sentenza appellata – la quale, per il resto,
s'intende confermata –, l' appellata va condannata a pagare Controparte_1 in favore dell' ppellante la somma di € 16.227,08; pertanto, al capo 2) della sentenza gravata, Pt_1
l'importo di € 11.900,00 va sostituito con quello anzidetto, con gli interessi nella misura ivi prevista con decisione non impugnata.
6 9. L'accoglimento, anche parziale, dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare, tra le predette parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio (inclusa la fase monitoria) secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito complessivo della lite (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014
e, con specifico riferimento, al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anche Cass. 24482/2022).
9.1. Stante la reciproca soccombenza – già correttamente sancita dal Tribunale – le spese vanno compensate nella misura della metà apprezzando la domanda accolta e quella respinta e la loro diversa rilevanza – e non nella misura del 75% come già ritenuto dal Tribunale con decisione che, anche alla luce dell'esito del presente grado del giudizio, appare incongrua –. Esse, per il resto, vanno poste a carico dell' e sono liquidate, per intero, come in dispositivo, Parte_2
alla stregua della documentazione versata in atti, degli importi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, scaglione tariffario secondo il decisum, valori medi con esclusione della fase di trattazione e di istruttoria del presente grado del giudizio per la quale, essendo la causa stata rimessa direttamente in decisione, appaiono appropriati i valori minimi.
10. Nel rapporto tra l'appellante e l'appellata Regione Abruzzo, alla quale l'atto di appello è stato notificato soltanto a fini processuali non essendo stata rivolta alcuna domanda nei suoi confronti o contestata la decisione di primo grado concernente la medesima appellata, le spese vanno valutate irripetibili ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. risultando la costituzione dell'appellata superflua.
11. Da ultimo, va accolta la domanda di restituzione formulata dall'appellata
[...]
avente ad oggetto la differenza tra la somma pagata in esecuzione del decreto Controparte_1
ingiuntivo revocato e quella riconosciuta dovuta (sulla proponibilità di tale domanda nel giudizio di appello, cfr., tra le più recenti, Cass. 6614/2023).
11. E' incontestato il pagamento da parte dell'appellata di € 40.648,49, di cui € 40.015,11 per sorte capitale ed € 633,38 per interessi calcolati al 24.12.2019 (v. determinazione n. 327/2019), in esecuzione del predetto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, poi opposto e revocato.
11.1. Per converso, si è detto che il dovuto da parte della stessa è pari alla minore somma di
€ 16.227,08, oltre interessi legali come indicato nella sentenza gravata.
11.2. Ne segue che l'appellante va condannato alla restituzione in favore dell'appellata Pt_1
della differenza tra il maggior importo pagato, pari ad € 40.648,49, e Controparte_1 quello dovuto. Quest'ultimo ammonta ad € 16.715,08 (pari ad € 16.227.08 più € 488,00 per interessi legali calcolati dalla notifica del decreto ingiuntivo sino al 24.12.2019). La differenza è, dunque, pari ad € 23.933,41. Su tale somma finale non va riconosciuta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta (v. Cass. sent. 11143/1995), ma vanno applicati gli interessi legali richiesti, calcolati
7 dal giorno del pagamento della maggior somma da parte dell' in favore Controparte_1 dell' sino al giorno dell'effettiva restituzione. Pt_1
11.3. Da ultimo, si evidenzia che, quanto alle spese legali, la domanda di restituzione non può essere accolta poiché le stesse trovano una diversa regolazione sulla base di quanto innanzi esposto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto s'intende confermata, così decide:
1) ridetermina in € 16.227,08 l'importo indicato al capo 2) della sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellata a rifondere all'appellante Controparte_1 [...]
la metà delle spese del primo grado del giudizio (liquidate per Parte_1
l'intero in € 6.000,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compenso ed € 286,00 per esborsi) e del presente grado di giudizio (liquidate, per l'intero, in € 4.888,00 oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compenso), che per il resto sono compensate;
3) nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e la Parte_1
appellata Regione Abruzzo;
4) condanna l'appellante a restituire in favore della Parte_1 appellata la somma di € 23.933,41, oltre interessi legali Controparte_1
sino al saldo effettivo come indicato in motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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