Ordinanza presidenziale 17 novembre 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/02/2026, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11078/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11078 del 2024, proposto da
SA US, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RI AR VA TT, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante approvazione della graduatoria definitiva nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. 08.06.2023 n. 107, laddove risulta recepito l’erroneo punteggio pari a 8,50 pt. in luogo dei n. 10 pt. effettivamente spettanti in relazione ai titoli dichiarati;
- del decreto dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria de qua, laddove si conferma l’erroneo punteggio assegnato alla ricorrente;
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato come documento informatico, recante rigetto al reclamo presentato dalla ricorrente avverso la mancata valutazione del Master di I livello in “Metodologie Didattiche e Processi Formativi” conseguito presso l’Università telematica Pegaso nell’a.s. 2007/2008;
- della nota dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio II Dirigenti scolastici, prot. n. 118636 del 31.07.2024, recante comunicazione degli esiti della valutazione dei titoli dichiarati, laddove risulta assegnato alla ricorrente l’erroneo punteggio pari a n. 8,50 pt. in luogo dei n. 10 pt. effettivamente spettanti;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. NO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente chiede l’annullamento del Decreto Dipartimentale prot. n 0002187 del 9.8.2024 di approvazione della graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023 e degli atti ad esso conseguenti, in parte qua pregiudizievoli dei propri interessi.
Contesta la valutazione dei titoli dichiarati dalla stessa, reclamando il riconoscimento di un titolo non inserito correttamente nella domanda.
Parte ricorrente riferisce che per un mero errore materiale, nella compilazione del format predisposto ai fini dell’acquisizione telematica della domanda, spuntava la casella A.8 che, secondo la tabella allegata al D.M. n. 138/2017 ed utilizzata per la suddetta procedura, corrispondeva al possesso generico di un Master di primo livello, in luogo della corretta casella A.7, riservata alla valutazione dei Master di primo livello su materie inerenti il profilo professionale di dirigente pubblico ovvero in Scienze dell’educazione.
Si trattava di un lapsus calami del tutto evidente dovuto ad una svista nell’utilizzo del flag per opzionare la voce ove inserire il titolo che, comunque, veniva regolarmente dichiarato e perfettamente individuato nei contenuti ai fini della sua piena valutazione» e, conseguentemente, sostiene che «l’Amministrazione resistente non ha correttamente valutato i titoli di studio e di carriera dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione, e comprovati con la regolare trasmissione dei documenti attestanti il loro conseguimento, dal momento che non è stato assegnato alcun punteggio al Master di I livello “Metodologie Didattiche e Processi Formativi” rilasciato dall’Università telematica Pegaso nell’a.s. 2007/2008.
Con un articolato motivo di impugnazione, la ricorrente contesta l’omessa attribuzione di qualsiasi punteggio in relazione al Master di I livello “Metodologie Didattiche e Processi Formativi” rilasciato dall’Università telematica Pegaso nell’a.s. 2007/2008, che non è stato considerato siccome erroneamente inserito dalla ricorrente nella sezione A.8, ove era stato già inserito altro titolo, e non nella sezione corretta A.7.
Ritiene che la suddetta inesattezza nella compilazione del format di domanda non poteva di certo comportare la mancata disamina del percorso formativo compiuto e, invero, comunque rilevate nella valutazione dei candidati, dal momento che il Master in parola era stato non solo debitamente dichiarato ma anche individuato in modo puntuale con indicazione di tutti gli elementi necessari a verificare il contenuto e la rispondenza al profilo di inquadramento.
Ne deriva che il Ministero resistente ben avrebbe potuto attribuire il punteggio corrispondente, non trattandosi affatto di un’integrazione postuma della domanda (come noto non consentita), quanto piuttosto di una complessiva disamina delle informazioni già trasmesse nei termini e, conseguentemente, senz’altro acquisite.
Nell’ambito delle ordinarie prerogative concesse dall’art. 6 della L. n. 241/1990, pertanto, vi erano oggettivamente le condizioni per attivare il rimedio del cd. soccorso istruttorio, trattandosi di un mero errore materiale che non incideva affatto sul contenuto della domanda di partecipazione.
L’amministrazione intimata, costituita in giudizio, afferma che .nello specifico, la Commissione ha valutato tutti i titoli della candidata, attribuendo il relativo punteggio sulla base della dichiarazione effettuata dalla candidata con la domanda di partecipazione, ossia riconoscendo i titoli nelle categorie ove la candidata ha inteso dichiarare/inserire ciascun titolo.
Con reclamo del 5 agosto 2024, la candidata lamentava la mancata valutazione del Master di I livello “Metodologie Didattiche e Processi Formativi” conseguito presso l’Università telematica Pegaso.
La Commissione non accoglieva il reclamo, poiché il titolo reclamato dalla candidata nella categoria A8 non poteva essere riconosciuto in quanto nella medesima categoria era stato dichiarato dalla candidata e riconosciuto dalla Commissione un altro titolo (Master I Livello "Comunicazione e Valutazione nel Processo Didattico Educativo").
L’amministrazione concludeva rilevando che tutti i titoli dichiarati dalla prof.ssa US erano stati riconosciuti così per come dalla stessa dichiarati.
All’udienza pubblica del 9 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
La ricorrente, per un mero errore materiale, nella compilazione del format predisposto ai fini dell’acquisizione telematica della domanda, spuntava la casella A.8 che, secondo la tabella allegata al D.M. n. 138/2017 ed utilizzata per la suddetta procedura, corrispondeva al possesso generico di un Master di primo livello, in luogo della corretta casella A.7, riservata alla valutazione dei Master di primo livello su materie inerenti il profilo professionale di dirigente pubblico ovvero in Scienze dell’educazione.
Ad avviso della ricorrente la suddetta inesattezza nella compilazione del format di domanda non poteva di certo comportare la mancata disamina del percorso formativo compiuto e, invero, comunque rilevate nella valutazione dei candidati, dal momento che il Master in parola era stato non solo debitamente dichiarato ma anche individuato in modo puntuale con indicazione di tutti gli elementi necessari a verificare il contenuto e la rispondenza al profilo di inquadramento.
Ne deriva che il Ministero resistente ben avrebbe potuto attribuire il punteggio corrispondente, non trattandosi affatto di un’integrazione postuma della domanda (come noto non consentita), quanto piuttosto di una complessiva disamina delle informazioni già trasmesse nei termini e, conseguentemente, senz’altro acquisite.
La Commissione, di contro, ha valutato tutti i titoli della candidata, attribuendo il relativo punteggio sulla base della dichiarazione effettuata dalla candidata con la domanda di partecipazione, ossia riconoscendo i titoli nelle categorie ove la candidata aveva inteso dichiarare/inserire ciascun titolo.
Il Collegio osserva che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).
I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell’istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente).
Il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 e Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche),
In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta (specificata dall’Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.
Nel caso di specie, secondo la ricorrente, ciò che la Commissione avrebbe dovuto fare, era di riconoscere al Master dichiarato dalla ricorrente il punteggio riservato alla valutazione dei Master di primo livello su materie inerenti il profilo professionale di dirigente pubblico ovvero in Scienze dell’educazione, abbinato casella A.7, sebbene la ricorrente avesse spuntato la casella A.8 che, secondo la tabella allegata al D.M. n. 138/2017 ed utilizzata per la suddetta procedura, corrispondeva al possesso generico di un Master di primo livello.
E’ evidente che l’amministrazione per riconoscere al Master il punteggio riservato alla valutazione dei Master di primo livello a materie inerenti il profilo professionale di dirigente pubblico ovvero in Scienze dell’educazione, abbinato casella A.7, avrebbe dovuto in concreto riconoscere l’errore commesso dalla ricorrente.
Ad avviso del Collegio l’errore commesso dalla ricorrente non era riconoscibile in quanto entrambe le caselle (A.7 e A.8) concernono Master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati con la specificazione che la casella A.7 riguarda materie inerenti lo specifico profilo professionale del dirigente.
Quindi l’amministrazione avrebbe dovuto rendersi conto che il master "Metodologie Didattiche e Processi Formativi” dichiarato dalla ricorrente in realtà atteneva a materie inerenti il profilo professionale di dirigente pubblico ovvero in Scienze dell’educazione, e quindi, ipotizzare che la ricorrente fosse incorsa in un errore nella compilazione.
Si aggiunga, inoltre, che riconoscere nel caso specifico un dovere di soccorso istruttorio che porti a riqualificare, in via postuma, il titolo di accesso determinerebbe una non consentita alterazione della par condicio dei concorrenti (cfr. Cons. St., sez. V, n. 9387/2023).
Nelle procedure concorsuali infatti vi è l’onere per il partecipante di preventiva, espressa e puntuale dichiarazione degli atti e dei titoli in proprio possesso, non gravando sull’amministrazione alcun obbligo di approfondimento ovvero di intervento postumo, che comporterebbe una violazione di efficacia e speditezza della procedura e un chiaro vulnus alla par condicio dei candidati (T.A.R. Lazio, Roma, sezione prima, 9 maggio 2023, n. 7786).
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ARngela Caminiti, Presidente
VA Gatto Costantino, Consigliere
NO LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LL | ARngela Caminiti |
IL SEGRETARIO