Art. 1.
L'assistenza prevista dagli articoli 3 , 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594 , ((e' concessa fino al 31 dicembre 1963)) a favore dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 1 della citata legge n. 137, i quali siano in possesso della qualifica di profugo riconosciuta a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117 .
Salvo particolari condizioni di bisogno sono esclusi dal beneficio coloro che:
a) siano rimpatriati da oltre dieci anni;
b) abbiano beneficiato, comunque, dell'assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 , e successive modificazioni, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.
Sono del pari esclusi coloro che risultino fruire di redditi di qualsiasi natura e provenienza, per un ammontare complessivo di almeno lire diecimila mensili, per ciascun componente di nucleo familiare. Per profughi isolati tale misura e' elevata a lire quindicimila mensili.
Il premio di primo stabilimento di lire 50.000, nonche' il trattamento assistenziale previsto dall' art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , saranno corrisposti anche ai profughi che rientreranno dopo l'entrata in vigore della presente legge ancorche' non siano ricoverati nei centri di raccolta. Da detto beneficio sono esclusi i cittadini italiani, profughi dalla Cirenaica ed attualmente residenti in Tripolitania, i quali abbiano fruito delle provvidenze previste dall' art. 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594 .
L'assistenza prevista dagli articoli 3 , 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594 , ((e' concessa fino al 31 dicembre 1963)) a favore dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 1 della citata legge n. 137, i quali siano in possesso della qualifica di profugo riconosciuta a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117 .
Salvo particolari condizioni di bisogno sono esclusi dal beneficio coloro che:
a) siano rimpatriati da oltre dieci anni;
b) abbiano beneficiato, comunque, dell'assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 , e successive modificazioni, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.
Sono del pari esclusi coloro che risultino fruire di redditi di qualsiasi natura e provenienza, per un ammontare complessivo di almeno lire diecimila mensili, per ciascun componente di nucleo familiare. Per profughi isolati tale misura e' elevata a lire quindicimila mensili.
Il premio di primo stabilimento di lire 50.000, nonche' il trattamento assistenziale previsto dall' art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , saranno corrisposti anche ai profughi che rientreranno dopo l'entrata in vigore della presente legge ancorche' non siano ricoverati nei centri di raccolta. Da detto beneficio sono esclusi i cittadini italiani, profughi dalla Cirenaica ed attualmente residenti in Tripolitania, i quali abbiano fruito delle provvidenze previste dall' art. 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594 .