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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 30/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3322/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3322/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: (C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_2 C.F._4 C Parte_4 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. GIUSTOZZI SANDRO ATTORI contro (C.F. ) Controparte_1 C.F._6
CONVENUTA contumace OGGETTO: diritti reali CONCLUSIONI: all'udienza del 04.12.2024 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per gli attori: come da atto di citazione con esclusione della domanda di cui allo scarico delle acque luride e del risarcimento danni
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, notificato in data , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , Parte_2 Parte_4 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_1 ezione disattesa, accertato che la parte convenuta ha posto in essere la lesione del diritto di proprietà nei confronti degli odierni concludenti, consistente nell'edificazione di un fabbricato in ferro in violazione delle norme sismiche e delle distanze dal confine, accogliere la relativa domanda introdotta con il presente atto e, per l'effetto, condannare
a rimuovere la summenzionata veranda a sue cure e spese, arretrandola fino alla distanza di mt 5 dal Controparte_1 oltre il Tribunale, preso atto che la convenuta ha realizzato in maniera arbitraria una condotta di acque luride, sulla proprietà dei concludenti di cui alle particelle 83 e 103 del foglio 5, accogliere la relativa domanda, per l'effetto, condannare la a rimuovere il summenzionato scarico a sue cure e spese. Voglia inoltre il Tribunale, rilevato che CP_1
ha edificato, in maniera arbitraria e non autorizzata, un marciapiede sul lato ovest del suo fabbricato e Controparte_1 oprietà degli odierni concludenti, accogliere la relativa domanda, per l'effetto, condannare la convenuta a rimuovere il summenzionato marciapiede a sue cure e spese. Conseguentemente, Voglia il Tribunale, condannare la convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alle suddette lesioni che, avendo provocato una limitazione del godimento del bene, vengono quantificate ad € 3.000,00, ovvero, da liquidare in via equitativa, nella misura ritenuta di giustizia. Voglia, inoltre, il Tribunale, preso atto del mancato esercizio del passaggio da parte di prima e di , avente Parte_5 Controparte_1 pagina 1 di 6 causa del primo, protratto per oltre 20 anni, per non avere i suddetti esercitato la servitù sulla particella n. 83, del foglio 5, pronunciare, ex art 1073 cc, declaratoria di prescrizione del diritto di passaggio e conseguente di estinzione, per non uso, della servitù, costituita con rogito del 02.05.1967, dichiarando il fondo degli odierni attori, libero da qualsiasi servitù a favore della convenuta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.” In fatto esponevano, tra l'altro: che essi attori erano comproprietari dei beni immobili siti nel Comune di Urbisaglia, località Maestà, catastalmente censiti presso il NCEU di detto Comune al foglio 5, con le particelle 103 (corte), 83 (corte) e 28 (fabbricato di civile abitazione); che i predetti beni erano pervenuti ad essi attori in forza di denuncia di successione n. 886/2017 mortis causa denuncia di successione n. 1555/2017 mortis causa , Parte_5 Persona_1 denuncia di succession mortis causa ed, infine, denuncia di s . Persona_2 1556/2017 mortis causa che, in particolare la casa e la corte appartenevano a Persona_3 Parte_1 per la quota di 1/8, a la quota di 1/8, a per la quota di 1/8, Controparte_2 Parte_2 Parte_4
per la quota di 1/8 ed, infine, a (nato nel 1951) per la restante quota di 4/8; che i
[...] Parte_2 tti immobili confinavano sul lat la strada comunale, su quello nord con la strada provinciale e su quello ad est con il fabbricato e la corte di proprietà della convenuta, ; che Controparte_1 il vecchio fabbricato di proprietà della convenuta, censito al catasto fabbricati del C lia al foglio 5, particelle 28 sub 3, categoria A/4, vani 7 e particella 110 sub 1, categoria C/6 di metri quadrati n. 17 era posto in aderenza a quello appartenente ad essi odierni attori;
che la convenuta aveva edificato, in aderenza al fabbricato individuato con la particella 110 lato sud e a confine con la corte appartenente ad essi attori di cui alla particella 83, una struttura in ferro coperta, infissa al terreno mediante base in cemento, munita di rete elettrica ed impianto di illuminazione;
che detta struttura, in quanto integrante una costruzione, risultava costruita in violazione delle norme sulle distanze, in quanto posta a distanza inferiore a quella di cinque metri prevista dall'art 61 del regolamento edilizio del Comune di Urbisaglia;
che, pertanto, essi attori avevano diritto al ripristino, mediante arretramento della struttura sino al rispetto della distanza di cinque metri dal confine ovvero abbattimento della parte costruita in violazione delle norme sulle distanze;
che la convenuta aveva, altresì, edificato un marciapiede nella parte ovest che occupava una fascia di circa 80 cm della particella 83 di proprietà di essi attori;
che, pertanto, essi attori avevano diritto a sentir accertare l'inesistenza del diritto affermato dalla convenuta e a far demolire l'opera realizzata;
che la convenuta era titolare della servitù di passaggio, pedonale e carrabile sulla particella di proprietà di essi attori, servitù costituita con rogito notar nel maggio del 1967; che essi attori avevano interesse Per_4 a sentir accertare la estinzione ex art 1073 c.c. del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, per mancato uso ventennale in quanto la convenuta, per accedere alla strada provinciale, era sempre transitata sulla corte esterna di sua proprietà che è confinante con la pubblica via e posta sul lato nord della casa, mentre non era mai transitata sulla particella 83 e ciò anche in ragione del fatto che il passaggio sulla predetta particella era precluso dalla presenza di una recinzione metallica posta tra la particella 83 (fondo servente) e la strada provinciale posta a nord degli edifici. Concludevano, quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Benchè ritualmente instaurato il contraddittorio la convenuta non si costituiva di talchè ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, l'assunzione della prova orale ammessa e l'espletamento di ctu, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 04.12.2024 con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale. Diritto Preliminarmente occorre dare atto della rinuncia da parte degli attori alle domande relative all' accertamento della asserita illegittima realizzazione da parte della convenuta di una condotta di acque luride sulle particelle 83 e 103 del foglio 5 e al risarcimento dei danni. Oggetto del presente giudizio restano, pertanto, la domanda volta al rispetto delle distanze ex art 873 c.c. con riguardo alla pergotenda realizzata dalla convenuta, l'actio negatoria servitutis con riguardo al marciapiede realizzato dalla convenuta sul fondo degli attori ed, infine, la domanda volta a sentir accertare la estinzione del diritto di servitù di passaggio della convenuta ex art 1073 c.c.
pagina 2 di 6 In via generale e in punto di diritto, giova precisare che, come è noto, l'azione volta al rispetto delle distanze legali ha natura reale e deve essere proposta nei confronti del proprietario attuale della costruzione illegittima, quale unico possibile destinatario dell'eventuale ordine di demolizione della stessa. La predetta azione (nella specie, tendente ad ottenere l'arretramento della pergotenda) è, salvo gli effetti dell'eventuale usucapione, imprescrittibile perché modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis", essendo rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù (cfr cass. 2012 n. 871). Secondo la maggioritaria e preferibile giurisprudenza di merito e di legittimità, in tema di
“actio negatoria servitutis” (art. 949 c.c.), la titolarità del bene non è l'oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza di una servitù sul fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo servente, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva (Cass. n. 803/2022; Cass. n. 472/2017), di possederlo in forza di un valido titolo di acquisto (Cass. n. 18028/2018). A fronte della prova positiva di cui sopra, grava sul convenuto in “negatoria servitutis” l'onere di dimostrare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale (cfr. Cass. n. 1905/2023; conf. Cass. n. 18028/2019; Cass. n. 21851/2014; Cass. n. 1409/2007; Cass. n. 24028/2004; Cass. n. 4120/2001), ovvero di chiedere, attraverso la formulazione di apposita domanda riconvenzionale, la costituzione dell'analogo diritto (cfr. Cass. n. 20325/2021). Con riferimento al primo dei cennati aspetti gli attori, producendo la dichiarazione di successione in morte di apertasi in data 08.12.2020, di cui risultano eredi (figlio del fratello Parte_5 Parte_2 premorto, (sorella) e (fratello), la dichiarazione di successione in morte di Persona_2 Persona_1 [...]
ap 0.12.2003, no eredi , , Per_1 Persona_3 Parte_2 Parte_1 [...]
, e , la dichiarazione di successione in morte di Parte_3 Parte_2 Parte_4 Persona_2
5 di di , , , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_2
, la dichiarazione di successione in morte di apertasi in data 27.12.2005, la Parte_4 Persona_2
successione in morte di ape 5.08.2009 di cui risultano eredi Persona_3
, , e , denunce regolarmente registrate all'Agenzia Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
a ta terreni per cui è causa ed il titolo di acquisto dei rispettivi danti causa, hanno pienamente assolto l'onere su di loro gravanti. Le domande proposte dagli attori sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni che seguono. A mezzo della espletata ctu, non contraddetta da valide osservazioni di parte e basata su un attento esame della documentazione prodotta, è stato accertato che: le particelle n. 28 sub 1, 28 sub 2 graffata con la particella 83, 103 del foglio catastale n. 5 del NCEU del Comune di Urbisaglia di proprietà degli attori confinano con gli immobili di proprietà della convenuta, distinti nel NCEU del Comune di Urbisaglia al foglio n. 5 particelle n. 28 sub 3 e n. 110; che, in particolare, le linee di confine sono la linea posta a nord- ovest, tra la particella 110 (di parte convenuta) e la particella 83 (di parte attrice), pressoché ortogonale alla strada provinciale n. 83 nella parte frontale dei fabbricati e la linea posta a nord-est tra la particella 110 (di parte convenuta) e le particelle 83 e 103 (entrambe di parte attrice), nella parte retrostante i fabbricati;
che la proprietà di parte attrice e convenuta sono tra loro confinanti tra la particella 83 (di parte attrice) e la particella 110 (di parte convenuta) e tra la particella 103 (di parte attrice)e la particella 110 (di parte convenuta); che lungo la strada provinciale n. 83 il confine tra la particella 83 e la particella 110 non è materializzato sul posto(da rete, termini, paletti o quant'altro) ma è costituito dal prolungamento della parete del fabbricato distinto alla particella 28 ortogonalmente alla strada provinciale;
che il confine tra le particelle 83 e 103 con la particella 110 è invece materializzato sul posto attraverso una recinzione metallica con rete e paletti di colore verde;
che la recinzione di colore verde visibile nelle foto è combaciante perfettamente con il confine nel lato di mt. 3,00 e risulta di 17 cm. all'interno della proprietà della convenuta nel lato di mt. 5,00. Il ctu, dopo aver individuato la linea di confine tra gli immobili di proprietà degli attori e quelli di proprietà della convenuta, ha riscontrato la realizzazione da parte della convenuta di una pergotenda sulla pagina 3 di 6 particella 110 e a confine con le particelle 83 e 103 degli attori. Quindi, ha accertato: che trattasi di un manufatto caratterizzato da mt. 6,30 di lunghezza, mt. 2,70 di larghezza, con altezza massima di mt. 2,60 e altezza minima di mt. 2,10; che la predetta struttura sul lato più alto è ancorata al muro del fabbricato della convenuta mediante apposite mensole con tappi a pressione, mentre dall'altro lato, quello più basso, è ancorata a terra mediante n. 3 pilastrini in alluminio con sottostanti piastre in metallo e tappi a pressione inseriti nel pavimento;
che la pergotenda ha struttura portante in alluminio con copertura con tenda che scorre in modo obliquo e tamponatura, nei due lati corti, con telo in pvc anch'esso scorrevole. Il ctu ha, altresì, accertato che il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Urbisaglia, adottato con delibera nel gennaio 2009, inquadra la zona ove si trova la pergotenda come zona di completamento B2 riportata all'articolo 13 delle Norme Tecniche di Attuazione e che il Regolamento Edilizio Comunale vigente del Comune di Urbisaglia, modificato con DCC n° 39 del 17/11/2008 (adozione definitiva) prevede all'art. 61 una distanza dai confini, per la zona di completamento ove si trovano i beni, pari a mt. 5,00. La pergotenda realizzata dalla convenuta, in quanto realizzata a confine con le particelle degli attori non rispetta, pertanto, la distanza di 5 metri dal confine di cui all'art 61 del regolamento edilizio Tanto premesso si tratta ora di valutare se il manufatto in questione sia configurabile come "costruzione" e, come tale, soggetto alla normativa sulle distanze legali (art. 873 c.c., integrato dalle norme tecniche del PRG di Urbisaglia) che gli attori assumono violata. Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, "ai fini dell'osservanza delle distanze di cui all'art. 873 c.c., la nozione di costruzione comprende qualunque opera non completamente interrata avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo. (Nella specie, un chiosco annesso all'impianto di distribuzione di carburante)" (v. Cass. civ., SS. UU., 9 giugno 1992, n. 7097; anche Cass. civ., Sez. II, 19 ottobre 2009, n. 22127, secondo cui "ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'art. 873 cod. civ. o da norme regolamentari integrative, la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo.” (Nella specie, si è ritenuto che integrasse la nozione di "costruzione", ai predetti fini, una baracca di zinco costituita solo da pilastri sorreggenti lamiere, priva di mura perimetrali ma dotata di copertura)"). Nel caso di specie, il CTU, dalle cui considerazioni, logiche, congrue e ben motivate, non v'è ragione di discostarsi, ha accertato che l'opera in esame presenta i caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione che consentono di escluderne la natura precaria e di qualificarla come nuova costruzione, come tale soggetta al rispetto delle distanze legali. Gli attori hanno proposto domanda di riduzione in pristino. Al riguardo va rilevato che ai sensi dell'art 872 comma 2 c.c. “colui che per effetto della violazione ha subito un danno deve essere risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quanto si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente (sezione VI “Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, dei muri, fossi e siepi interposte tra i fondi”) o da queste richiamate”. Sono state ritenute norme integrative di quelle sulle distanze in relazione agli artt. 872 e 873 c.c., tra l'altro, le norme dei regolamenti edilizi locali che disciplinano le distanze degli edifici dal confine (v cass. 2000 n. 13007) La Cassazione ha, inoltre, statuito che “Le prescrizioni dei regolamenti comunali edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione che disciplinano le distanze nelle costruzioni anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile, secondo il disposto degli art. 872 e 873 cod. civ. ed hanno pertanto valore di norme giuridiche, sicché il giudice, in applicazione del principio "iura novit curia", deve acquisirne diretta conoscenza indipendentemente da una attività assertiva e probatoria delle parti, avvalendosi di ogni mezzo utile. (cfr Cass. 1997 n. 3820) Nel caso di specie è stato accertato, come sopra riportato, che la pergotenda è stata costruita senza rispettare la distanza minima di 5 metri dal confine.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda attorea di riduzione in pristino, va disposta la condanna della convenuta ad arretrare la pergotenda sino alla distanza di 5 metri dal confine con le particelle n. 83 e n. 103 e, ove non possibile, alla demolizione delle parti della pergotenda che superano il limite sopra indicato.
pagina 4 di 6 Sempre a mezzo della espletata ctu è stato accertato che la convenuta ha realizzato un marciapiede sulla proprietà di parte attrice a ridosso della parete del fabbricato distinto alla particella 28 prospiciente la particella 83. Detto marciapiede delle dimensioni di mt. 3,48 di lunghezza e mt. 1,04 di larghezza insiste sulla particella 83 di parte attrice con piastrelle in cemento stampato posate su massetto in calcestruzzo. In accoglimento della domanda attorea di riduzione in pristino va, dunque, disposta la condanna della convenuta alla demolizione del marciapiede insistente sulla particella 83 di proprietà degli attori Parimenti fondata è la domanda volta a sentir accertare la estinzione della servitù di passaggio, pedonale e carrabile insistente sulla particella 83 di proprietà degli attori e a favore delle particelle distinte nel NCEU del Comune di Urbisaglia al foglio 5, n. 28 sub 3, categoria A/4, vani 7 e n. 110 sub 1, categoria C/6 di metri quadrati n. 17, costituita con atto a rogito notaio 02.05.1967 rep. 17774 racc. 2395 Gli attori hanno fornito la prova a loro carico del non uso del diritto per il periodo di vent'anni previsto dall'art. 1073 c.c. (v. Cassa. 11054/2022). A riguardo, si deve premettere che la natura discontinua della servitù di passaggio esclude che questa si estingua per prescrizione per il solo difetto del requisito dell'apparenza o per la sporadicità del transito, essendo l'uso occasionale del diritto compatibile con la sua conservazione, laddove lo stato dei luoghi lo consenta (v. cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26636 del 12/12/2011). Nel caso di specie, tuttavia, le prove orali assunte hanno dato atto dell'inutilizzo del passaggio quantomeno nel periodo compreso tra il 2000 e l'introduzione della causa, avvenuta nel 2021. Infatti, entrambi i tempi escussi hanno confermato il mancato utilizzo del diritto di passaggio sin dall'anno 2000. Peraltro, dalle dichiarazioni rese dal teste è, altresì, emerso che l'omesso uso del Testimone_1 passaggio è coinciso con la realizzazione di un gazebo/recinzione a delimitazione della proprietà degli attori – evidenziato nelle riproduzioni fotografiche depositate nell'ambito del presente giudizio - senza che la convenuta abbia dedotto e provato di aver agito in giudizio a tutela del proprio diritto. In conclusione, sussistono i presupposti per la dichiarazione di avvenuta estinzione della servitù di passaggio
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed
€ 26.000 applicando la riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto del 28.11.2024, vengono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna la convenuta ad arretrare la pergotenda realizzata sulla particella 110 del foglio 5 del NCEU del Comune di Urbisaglia sino alla distanza di 5 metri dal confine con le particelle n. 83 e n. 103 di proprietà degli attori e, ove non possibile, alla demolizione delle parti della pergotenda che superano il limite sopra indicato
2. condanna la convenuta alla demolizione del marciapiede insistente sulla particella 83 del foglio 5 del NCEU del Comune di Urbisaglia di proprietà degli attori;
3. dichiara estinta per mancato uso ventennale la servitù di passaggio, pedonale e carrabile insistente sulla particella 83 del foglio 5 del NCEU del Comune di Urbisaglia di proprietà degli attori e a favore delle particelle distinte nel NCEU del Comune di Urbisaglia al foglio 5, n. 28 sub 3, categoria A/4, vani 7 e n. 110 sub 1, categoria C/6 di metri quadrati n. 17, costituita con atto a rogito notaio 02.05.1967 rep. 17774 racc. 2395
4. condanna la parte convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, in € 593,06 per spese, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge 5. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu, liquidate con separato decreto pagina 5 di 6 del 28.11.2024. Macerata, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3322/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: (C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_2 C.F._4 C Parte_4 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. GIUSTOZZI SANDRO ATTORI contro (C.F. ) Controparte_1 C.F._6
CONVENUTA contumace OGGETTO: diritti reali CONCLUSIONI: all'udienza del 04.12.2024 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per gli attori: come da atto di citazione con esclusione della domanda di cui allo scarico delle acque luride e del risarcimento danni
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, notificato in data , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , Parte_2 Parte_4 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_1 ezione disattesa, accertato che la parte convenuta ha posto in essere la lesione del diritto di proprietà nei confronti degli odierni concludenti, consistente nell'edificazione di un fabbricato in ferro in violazione delle norme sismiche e delle distanze dal confine, accogliere la relativa domanda introdotta con il presente atto e, per l'effetto, condannare
a rimuovere la summenzionata veranda a sue cure e spese, arretrandola fino alla distanza di mt 5 dal Controparte_1 oltre il Tribunale, preso atto che la convenuta ha realizzato in maniera arbitraria una condotta di acque luride, sulla proprietà dei concludenti di cui alle particelle 83 e 103 del foglio 5, accogliere la relativa domanda, per l'effetto, condannare la a rimuovere il summenzionato scarico a sue cure e spese. Voglia inoltre il Tribunale, rilevato che CP_1
ha edificato, in maniera arbitraria e non autorizzata, un marciapiede sul lato ovest del suo fabbricato e Controparte_1 oprietà degli odierni concludenti, accogliere la relativa domanda, per l'effetto, condannare la convenuta a rimuovere il summenzionato marciapiede a sue cure e spese. Conseguentemente, Voglia il Tribunale, condannare la convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alle suddette lesioni che, avendo provocato una limitazione del godimento del bene, vengono quantificate ad € 3.000,00, ovvero, da liquidare in via equitativa, nella misura ritenuta di giustizia. Voglia, inoltre, il Tribunale, preso atto del mancato esercizio del passaggio da parte di prima e di , avente Parte_5 Controparte_1 pagina 1 di 6 causa del primo, protratto per oltre 20 anni, per non avere i suddetti esercitato la servitù sulla particella n. 83, del foglio 5, pronunciare, ex art 1073 cc, declaratoria di prescrizione del diritto di passaggio e conseguente di estinzione, per non uso, della servitù, costituita con rogito del 02.05.1967, dichiarando il fondo degli odierni attori, libero da qualsiasi servitù a favore della convenuta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.” In fatto esponevano, tra l'altro: che essi attori erano comproprietari dei beni immobili siti nel Comune di Urbisaglia, località Maestà, catastalmente censiti presso il NCEU di detto Comune al foglio 5, con le particelle 103 (corte), 83 (corte) e 28 (fabbricato di civile abitazione); che i predetti beni erano pervenuti ad essi attori in forza di denuncia di successione n. 886/2017 mortis causa denuncia di successione n. 1555/2017 mortis causa , Parte_5 Persona_1 denuncia di succession mortis causa ed, infine, denuncia di s . Persona_2 1556/2017 mortis causa che, in particolare la casa e la corte appartenevano a Persona_3 Parte_1 per la quota di 1/8, a la quota di 1/8, a per la quota di 1/8, Controparte_2 Parte_2 Parte_4
per la quota di 1/8 ed, infine, a (nato nel 1951) per la restante quota di 4/8; che i
[...] Parte_2 tti immobili confinavano sul lat la strada comunale, su quello nord con la strada provinciale e su quello ad est con il fabbricato e la corte di proprietà della convenuta, ; che Controparte_1 il vecchio fabbricato di proprietà della convenuta, censito al catasto fabbricati del C lia al foglio 5, particelle 28 sub 3, categoria A/4, vani 7 e particella 110 sub 1, categoria C/6 di metri quadrati n. 17 era posto in aderenza a quello appartenente ad essi odierni attori;
che la convenuta aveva edificato, in aderenza al fabbricato individuato con la particella 110 lato sud e a confine con la corte appartenente ad essi attori di cui alla particella 83, una struttura in ferro coperta, infissa al terreno mediante base in cemento, munita di rete elettrica ed impianto di illuminazione;
che detta struttura, in quanto integrante una costruzione, risultava costruita in violazione delle norme sulle distanze, in quanto posta a distanza inferiore a quella di cinque metri prevista dall'art 61 del regolamento edilizio del Comune di Urbisaglia;
che, pertanto, essi attori avevano diritto al ripristino, mediante arretramento della struttura sino al rispetto della distanza di cinque metri dal confine ovvero abbattimento della parte costruita in violazione delle norme sulle distanze;
che la convenuta aveva, altresì, edificato un marciapiede nella parte ovest che occupava una fascia di circa 80 cm della particella 83 di proprietà di essi attori;
che, pertanto, essi attori avevano diritto a sentir accertare l'inesistenza del diritto affermato dalla convenuta e a far demolire l'opera realizzata;
che la convenuta era titolare della servitù di passaggio, pedonale e carrabile sulla particella di proprietà di essi attori, servitù costituita con rogito notar nel maggio del 1967; che essi attori avevano interesse Per_4 a sentir accertare la estinzione ex art 1073 c.c. del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, per mancato uso ventennale in quanto la convenuta, per accedere alla strada provinciale, era sempre transitata sulla corte esterna di sua proprietà che è confinante con la pubblica via e posta sul lato nord della casa, mentre non era mai transitata sulla particella 83 e ciò anche in ragione del fatto che il passaggio sulla predetta particella era precluso dalla presenza di una recinzione metallica posta tra la particella 83 (fondo servente) e la strada provinciale posta a nord degli edifici. Concludevano, quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Benchè ritualmente instaurato il contraddittorio la convenuta non si costituiva di talchè ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, l'assunzione della prova orale ammessa e l'espletamento di ctu, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 04.12.2024 con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale. Diritto Preliminarmente occorre dare atto della rinuncia da parte degli attori alle domande relative all' accertamento della asserita illegittima realizzazione da parte della convenuta di una condotta di acque luride sulle particelle 83 e 103 del foglio 5 e al risarcimento dei danni. Oggetto del presente giudizio restano, pertanto, la domanda volta al rispetto delle distanze ex art 873 c.c. con riguardo alla pergotenda realizzata dalla convenuta, l'actio negatoria servitutis con riguardo al marciapiede realizzato dalla convenuta sul fondo degli attori ed, infine, la domanda volta a sentir accertare la estinzione del diritto di servitù di passaggio della convenuta ex art 1073 c.c.
pagina 2 di 6 In via generale e in punto di diritto, giova precisare che, come è noto, l'azione volta al rispetto delle distanze legali ha natura reale e deve essere proposta nei confronti del proprietario attuale della costruzione illegittima, quale unico possibile destinatario dell'eventuale ordine di demolizione della stessa. La predetta azione (nella specie, tendente ad ottenere l'arretramento della pergotenda) è, salvo gli effetti dell'eventuale usucapione, imprescrittibile perché modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis", essendo rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù (cfr cass. 2012 n. 871). Secondo la maggioritaria e preferibile giurisprudenza di merito e di legittimità, in tema di
“actio negatoria servitutis” (art. 949 c.c.), la titolarità del bene non è l'oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza di una servitù sul fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo servente, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva (Cass. n. 803/2022; Cass. n. 472/2017), di possederlo in forza di un valido titolo di acquisto (Cass. n. 18028/2018). A fronte della prova positiva di cui sopra, grava sul convenuto in “negatoria servitutis” l'onere di dimostrare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale (cfr. Cass. n. 1905/2023; conf. Cass. n. 18028/2019; Cass. n. 21851/2014; Cass. n. 1409/2007; Cass. n. 24028/2004; Cass. n. 4120/2001), ovvero di chiedere, attraverso la formulazione di apposita domanda riconvenzionale, la costituzione dell'analogo diritto (cfr. Cass. n. 20325/2021). Con riferimento al primo dei cennati aspetti gli attori, producendo la dichiarazione di successione in morte di apertasi in data 08.12.2020, di cui risultano eredi (figlio del fratello Parte_5 Parte_2 premorto, (sorella) e (fratello), la dichiarazione di successione in morte di Persona_2 Persona_1 [...]
ap 0.12.2003, no eredi , , Per_1 Persona_3 Parte_2 Parte_1 [...]
, e , la dichiarazione di successione in morte di Parte_3 Parte_2 Parte_4 Persona_2
5 di di , , , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_2
, la dichiarazione di successione in morte di apertasi in data 27.12.2005, la Parte_4 Persona_2
successione in morte di ape 5.08.2009 di cui risultano eredi Persona_3
, , e , denunce regolarmente registrate all'Agenzia Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
a ta terreni per cui è causa ed il titolo di acquisto dei rispettivi danti causa, hanno pienamente assolto l'onere su di loro gravanti. Le domande proposte dagli attori sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni che seguono. A mezzo della espletata ctu, non contraddetta da valide osservazioni di parte e basata su un attento esame della documentazione prodotta, è stato accertato che: le particelle n. 28 sub 1, 28 sub 2 graffata con la particella 83, 103 del foglio catastale n. 5 del NCEU del Comune di Urbisaglia di proprietà degli attori confinano con gli immobili di proprietà della convenuta, distinti nel NCEU del Comune di Urbisaglia al foglio n. 5 particelle n. 28 sub 3 e n. 110; che, in particolare, le linee di confine sono la linea posta a nord- ovest, tra la particella 110 (di parte convenuta) e la particella 83 (di parte attrice), pressoché ortogonale alla strada provinciale n. 83 nella parte frontale dei fabbricati e la linea posta a nord-est tra la particella 110 (di parte convenuta) e le particelle 83 e 103 (entrambe di parte attrice), nella parte retrostante i fabbricati;
che la proprietà di parte attrice e convenuta sono tra loro confinanti tra la particella 83 (di parte attrice) e la particella 110 (di parte convenuta) e tra la particella 103 (di parte attrice)e la particella 110 (di parte convenuta); che lungo la strada provinciale n. 83 il confine tra la particella 83 e la particella 110 non è materializzato sul posto(da rete, termini, paletti o quant'altro) ma è costituito dal prolungamento della parete del fabbricato distinto alla particella 28 ortogonalmente alla strada provinciale;
che il confine tra le particelle 83 e 103 con la particella 110 è invece materializzato sul posto attraverso una recinzione metallica con rete e paletti di colore verde;
che la recinzione di colore verde visibile nelle foto è combaciante perfettamente con il confine nel lato di mt. 3,00 e risulta di 17 cm. all'interno della proprietà della convenuta nel lato di mt. 5,00. Il ctu, dopo aver individuato la linea di confine tra gli immobili di proprietà degli attori e quelli di proprietà della convenuta, ha riscontrato la realizzazione da parte della convenuta di una pergotenda sulla pagina 3 di 6 particella 110 e a confine con le particelle 83 e 103 degli attori. Quindi, ha accertato: che trattasi di un manufatto caratterizzato da mt. 6,30 di lunghezza, mt. 2,70 di larghezza, con altezza massima di mt. 2,60 e altezza minima di mt. 2,10; che la predetta struttura sul lato più alto è ancorata al muro del fabbricato della convenuta mediante apposite mensole con tappi a pressione, mentre dall'altro lato, quello più basso, è ancorata a terra mediante n. 3 pilastrini in alluminio con sottostanti piastre in metallo e tappi a pressione inseriti nel pavimento;
che la pergotenda ha struttura portante in alluminio con copertura con tenda che scorre in modo obliquo e tamponatura, nei due lati corti, con telo in pvc anch'esso scorrevole. Il ctu ha, altresì, accertato che il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Urbisaglia, adottato con delibera nel gennaio 2009, inquadra la zona ove si trova la pergotenda come zona di completamento B2 riportata all'articolo 13 delle Norme Tecniche di Attuazione e che il Regolamento Edilizio Comunale vigente del Comune di Urbisaglia, modificato con DCC n° 39 del 17/11/2008 (adozione definitiva) prevede all'art. 61 una distanza dai confini, per la zona di completamento ove si trovano i beni, pari a mt. 5,00. La pergotenda realizzata dalla convenuta, in quanto realizzata a confine con le particelle degli attori non rispetta, pertanto, la distanza di 5 metri dal confine di cui all'art 61 del regolamento edilizio Tanto premesso si tratta ora di valutare se il manufatto in questione sia configurabile come "costruzione" e, come tale, soggetto alla normativa sulle distanze legali (art. 873 c.c., integrato dalle norme tecniche del PRG di Urbisaglia) che gli attori assumono violata. Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, "ai fini dell'osservanza delle distanze di cui all'art. 873 c.c., la nozione di costruzione comprende qualunque opera non completamente interrata avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo. (Nella specie, un chiosco annesso all'impianto di distribuzione di carburante)" (v. Cass. civ., SS. UU., 9 giugno 1992, n. 7097; anche Cass. civ., Sez. II, 19 ottobre 2009, n. 22127, secondo cui "ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'art. 873 cod. civ. o da norme regolamentari integrative, la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo.” (Nella specie, si è ritenuto che integrasse la nozione di "costruzione", ai predetti fini, una baracca di zinco costituita solo da pilastri sorreggenti lamiere, priva di mura perimetrali ma dotata di copertura)"). Nel caso di specie, il CTU, dalle cui considerazioni, logiche, congrue e ben motivate, non v'è ragione di discostarsi, ha accertato che l'opera in esame presenta i caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione che consentono di escluderne la natura precaria e di qualificarla come nuova costruzione, come tale soggetta al rispetto delle distanze legali. Gli attori hanno proposto domanda di riduzione in pristino. Al riguardo va rilevato che ai sensi dell'art 872 comma 2 c.c. “colui che per effetto della violazione ha subito un danno deve essere risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quanto si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente (sezione VI “Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, dei muri, fossi e siepi interposte tra i fondi”) o da queste richiamate”. Sono state ritenute norme integrative di quelle sulle distanze in relazione agli artt. 872 e 873 c.c., tra l'altro, le norme dei regolamenti edilizi locali che disciplinano le distanze degli edifici dal confine (v cass. 2000 n. 13007) La Cassazione ha, inoltre, statuito che “Le prescrizioni dei regolamenti comunali edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione che disciplinano le distanze nelle costruzioni anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile, secondo il disposto degli art. 872 e 873 cod. civ. ed hanno pertanto valore di norme giuridiche, sicché il giudice, in applicazione del principio "iura novit curia", deve acquisirne diretta conoscenza indipendentemente da una attività assertiva e probatoria delle parti, avvalendosi di ogni mezzo utile. (cfr Cass. 1997 n. 3820) Nel caso di specie è stato accertato, come sopra riportato, che la pergotenda è stata costruita senza rispettare la distanza minima di 5 metri dal confine.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda attorea di riduzione in pristino, va disposta la condanna della convenuta ad arretrare la pergotenda sino alla distanza di 5 metri dal confine con le particelle n. 83 e n. 103 e, ove non possibile, alla demolizione delle parti della pergotenda che superano il limite sopra indicato.
pagina 4 di 6 Sempre a mezzo della espletata ctu è stato accertato che la convenuta ha realizzato un marciapiede sulla proprietà di parte attrice a ridosso della parete del fabbricato distinto alla particella 28 prospiciente la particella 83. Detto marciapiede delle dimensioni di mt. 3,48 di lunghezza e mt. 1,04 di larghezza insiste sulla particella 83 di parte attrice con piastrelle in cemento stampato posate su massetto in calcestruzzo. In accoglimento della domanda attorea di riduzione in pristino va, dunque, disposta la condanna della convenuta alla demolizione del marciapiede insistente sulla particella 83 di proprietà degli attori Parimenti fondata è la domanda volta a sentir accertare la estinzione della servitù di passaggio, pedonale e carrabile insistente sulla particella 83 di proprietà degli attori e a favore delle particelle distinte nel NCEU del Comune di Urbisaglia al foglio 5, n. 28 sub 3, categoria A/4, vani 7 e n. 110 sub 1, categoria C/6 di metri quadrati n. 17, costituita con atto a rogito notaio 02.05.1967 rep. 17774 racc. 2395 Gli attori hanno fornito la prova a loro carico del non uso del diritto per il periodo di vent'anni previsto dall'art. 1073 c.c. (v. Cassa. 11054/2022). A riguardo, si deve premettere che la natura discontinua della servitù di passaggio esclude che questa si estingua per prescrizione per il solo difetto del requisito dell'apparenza o per la sporadicità del transito, essendo l'uso occasionale del diritto compatibile con la sua conservazione, laddove lo stato dei luoghi lo consenta (v. cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26636 del 12/12/2011). Nel caso di specie, tuttavia, le prove orali assunte hanno dato atto dell'inutilizzo del passaggio quantomeno nel periodo compreso tra il 2000 e l'introduzione della causa, avvenuta nel 2021. Infatti, entrambi i tempi escussi hanno confermato il mancato utilizzo del diritto di passaggio sin dall'anno 2000. Peraltro, dalle dichiarazioni rese dal teste è, altresì, emerso che l'omesso uso del Testimone_1 passaggio è coinciso con la realizzazione di un gazebo/recinzione a delimitazione della proprietà degli attori – evidenziato nelle riproduzioni fotografiche depositate nell'ambito del presente giudizio - senza che la convenuta abbia dedotto e provato di aver agito in giudizio a tutela del proprio diritto. In conclusione, sussistono i presupposti per la dichiarazione di avvenuta estinzione della servitù di passaggio
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed
€ 26.000 applicando la riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto del 28.11.2024, vengono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna la convenuta ad arretrare la pergotenda realizzata sulla particella 110 del foglio 5 del NCEU del Comune di Urbisaglia sino alla distanza di 5 metri dal confine con le particelle n. 83 e n. 103 di proprietà degli attori e, ove non possibile, alla demolizione delle parti della pergotenda che superano il limite sopra indicato
2. condanna la convenuta alla demolizione del marciapiede insistente sulla particella 83 del foglio 5 del NCEU del Comune di Urbisaglia di proprietà degli attori;
3. dichiara estinta per mancato uso ventennale la servitù di passaggio, pedonale e carrabile insistente sulla particella 83 del foglio 5 del NCEU del Comune di Urbisaglia di proprietà degli attori e a favore delle particelle distinte nel NCEU del Comune di Urbisaglia al foglio 5, n. 28 sub 3, categoria A/4, vani 7 e n. 110 sub 1, categoria C/6 di metri quadrati n. 17, costituita con atto a rogito notaio 02.05.1967 rep. 17774 racc. 2395
4. condanna la parte convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, in € 593,06 per spese, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge 5. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu, liquidate con separato decreto pagina 5 di 6 del 28.11.2024. Macerata, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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