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Ordinanza 16 gennaio 2025
Ordinanza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, ordinanza 16/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3451/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Cappai Presidente rel. dr. Francesco Maria Ciaralli Giudice dr. Valerio Ceccarelli Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul reclamo iscritto al n. 3451/2024 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione proposto da rappresentata e difesa dall'avv. VITALE DANIELA;
Parte_1 reclamante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Simone Toraldo Controparte_1 reclamato
ha proposto reclamo avverso il decreto emesso dal Giudice Parte_1 tutelare all'udienza del 7 agosto 2024, con cui è stato nominato, nell'ambito del procedimento iscritto al RGVG n. 4360/2023, amministratore di sostegno della di lei madre il fratello . Controparte_2 Controparte_1
Ha esposto di avere accudito in casa la madre, unitamente al proprio marito, dagli anni 2015/2016 sino all'anno 2021, prendendosene cura anche dopo che si era rotta il femore. Ha dunque chiesto al fratello di liberare l'immobile in Roma, via della Serenissima, appartenente per i 4/6 alla madre, onde consentire a quest'ultima di dimorarci unitamente ad un badante nonché di avere spazio per svolgere la fisioterapia. Ha rappresentato di non avere avuto notizia della sorte dell'investimento operato dal fratello con i risparmi della madre, per l'importo di euro 77mila, versati su un conto presso Chebanca!. In seguito alle richieste della ricorrente, la somma, ora pari a oltre 87mila euro, è stata dapprima collocata su un conto corrente intestato a Controparte_1 ed alla di lui moglie Quando la reclamante ha comunicato di non potersi più occupare a tempo pieno della madre, il fratello ha deciso di collocarla presso una casa di cura. Ha esposto di essere stata autorizzata al prelievo di somme di denaro dal conto della madre ma di essere stata poi diffidata dal fratello e dalla stessa madre a restituire immediatamente le dette somme, nonché per avere sostituito la serratura dell'appartamento. E' stata dunque lei a proporre il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno in favore della madre. Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“revocare la nomina del SI. stante la più volte evidenziata Controparte_1 sfiducia per la contestata e non trasparente gestione dei cospicui risparmi dell'anziana madre beneficiaria, oltreché del rifiuto di esaudire il desiderio della medesima di tornare a vivere nel proprio appartamento, debitamente assistita da badanti;
- nominare un amministratore di sostegno esterno alla famiglia a fronte dell'evidente contrasto familiare sorto per tali motivi tra i due figli della beneficiaria;
nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenga di nominare un amministratore di sostegno esterno alla famiglia, nominare amministratore di sostegno della SI.ra la di lei figlia, SI.ra Controparte_2 Parte_1
- intimare al SI. di fornire tutte le informazioni necessarie Controparte_1 in ordine agli investimenti dal medesimo effettuati, esibendo le polizze assicurative stipulate con i risparmi dell'anziana madre al fine di verificare chi ne fossero i beneficiari;
- valutare la possibilità che al SI.ra torni a vivere nella propria CP_2 casa assistita da una badante, come più volte chiesto dalla stessa alla SI.ra
Parte_1
- indicare i limiti di spesa previsti per il prelievo delle somme e la soglia mensile del limite di spesa, non indicati nel decreto di nomina de quo;
- indicare in maniera dettagliata tutte le somme che dovranno confluire nel nuovo conto corrente intestato unicamente alla beneficiaria non indicate nel decreto di nomina de quo” Si è costituito il resistente eccependo l'incompetenza Controparte_1 dell'adito Tribunale, in favore della Corte d'appello (eccezione cui in seguito la parte reclamata ha rinunciato). Ha esposto che nel 2014 la SI.ra , il SI. Controparte_2 CP_1
e la SI.ra decidevano di investire 77.000,00 euro: a
[...] Parte_1 tal fine, tale somma veniva dapprima accreditata sul conto corrente n. 100571414543 presso CheBanca Spa, e successivamente utilizzata per sottoscrivere 2 premi assicurativi garantiti (00004406072 da € 40.000,00 e 00004406077 da € 37.000,00); successivamente tale somma veniva poi investita su Polizza n. 00001759249 che veniva riscattata il 27 gennaio 2023 per un ontrovalore di € 87.385,89, a fronte dei 77.000,00 investiti, mentre il conto veniva chiuso il 15 marzo 2023. Tale decisione venne presa dal SI. a causa del Controparte_1 comportamento tenuto in precedenza dalla sorella che il 17 ed il 24 ottobre 2022 provvedeva ad effettuare, dal conto n. 2716403, due bonifici di € 10.000,00 CP_3 cadauno a proprio favore, costringendo l'odierno resistente e la madre
[...]
a rivolgersi ad un avvocato al fine di ottenerne la restituzione. CP_2
In data 26 novembre 2024, la somma di € 87.385,89 (il valore di riscatto della polizza presso CheBanca) è stata versata sul conto n. 2716403 presso
, intestato alla beneficianda ed ai due figli. CP_3
Contrariamente a quanto sostenuto anche nel reclamo, il SI. CP_1
è sempre stato presente nella vita del genitore, compiendo nel suo
[...] interesse delle scelte che si sono rivelate corrette sia dal punto di vista economico (basti vedere l'investimento di 77.000,00 euro del 2014, che ha prodotto un incremento patrimoniale di oltre 10.000 euro), sia dal punto di vista pratico (basti pensare al ricovero presso la Casa di Riposo Nomentana Resort, ove la SI.ra risulta assistita in modo egregio 24 ore al giorno). Controparte_2
A gennaio del 2021, la SI.ra era ospitata presso Controparte_2
l'abitazione della figlia, mentre era in casa da sola, cadeva rovinosamente in terra, riportando la frattura del femore destro. La SI.ra è ormai attualmente ben integrata presso la Controparte_2
Casa il figlio e la nuora Controparte_4 Controparte_1
la visitano con regolarità settimanale. Persona_1
All'udienza del 10 gennaio 2023, presente anche l'interprete LIS nominato nell'interesse della parte reclamante, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e il Collegio ha riservato la decisione.
* * *
Tanto premesso, il reclamo è infondato. Le ragioni addotte a fondamento del reclamo da parte della sig.ra Pt_1
non appaiono invero suscettibili di positiva considerazione, in quanto
[...] inidonee a disvelare profili di possibile irragionevolezza della decisione assunta dal Giudice tutelare. Al riguardo, si precisa, il Collegio è chiamato a valutare solo la decisione con Cont cui il GT ha inteso nominare quale il sig. non anche altre Controparte_1 questioni, dal contenuto meramente gestorio e non oggetto del provvedimento impugnato, come quella – contestata dalla reclamante – riguardante il luogo di dimora della madre beneficiaria della misura di protezione. Ebbene, osserva il Collegio che non possa muoversi alcun rimprovero al sig.
in ordine alla gestione delle risorse patrimoniali della madre, Controparte_1 tenuto conto che la somma alla stessa appartenente è stata dallo stesso proficuamente investita, tanto da essere aumentata di importo superiore a 10mila euro, e poi depositata su conto corrente intestato alla madre ed ai due fratelli. Il fatto, poi, che vi sia contrasto tra i due figli dell'amministrata, se può in ipotesi rappresentare una ragione tale da consigliare la nomina di un soggetto esterno al panorama familiare, non vale però di per sé sola a giustificare una simile scelta. Il Giudice tutelare ha fatto buon governo delle regole dettate dalla disciplina in materia di apertura di amministrazione di sostegno, considerato che l'odierna reclamante aveva richiesto in via principale la nomina di soggetto esterno alla compagine familiare, solo in via subordinata dichiarandosi disponibile ad assumere Cont il ruolo di . Invece l'odierno soggetto reclamato si è dichiarato disponibile ad Cont assumere l'incarico di . Non avendo il GT rilevato l'esistenza di situazioni ostative alla nomina del sig. – considerata l'infondatezza del Controparte_1 rilievo dell'odierna reclamante circa la mancata trasparenza utilizzata da quest'ultimo nella gestione delle risorse patrimoniali della madre – lo stesso ha dunque fatto applicazione del principio espresso dall'art. 408 c.c., che privilegia la nomina dei familiari e dunque relega a mera eccezione l'ipotesi della nomina di un soggetto estraneo alla famiglia. Peraltro lo stesso GT nel provvedimento di nomina si è riservato di rivalutare la propria decisione dopo un anno, mostrando così la dovuta attenzione alla possibile evoluzione della situazione riguardante l'amministrata. Per tutte le indicate ragioni le censure avanzate dalla parte reclamante al decreto di nomina impugnato sono da ritenersi infondate. Si provvede in ordine alle spese di lite in conformità all'orientamento secondo cui “È legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 cod. proc. civ., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento (in camera di consiglio) nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento alla applicazione estensiva dell'art. 91 cit.. (Fattispecie relativa alla richiesta, formulata dal padre, di nomina di un curatore speciale al minore in relazione alla sussistenza di un conflitto di interessi patrimoniale tra lo stesso e la madre, ritenuta insussistente dal giudice tutelare con decreto confermato in sede di reclamo)” (così Cass., Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11320 del 16/05/2007 (Rv. 597175 - 01)). Le spese di lite, in base al criterio della soccombenza, sono poste a carico della parte reclamante. Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone: Rigetta il reclamo. Condanna la parte reclamante alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte reclamata, liquidate per compensi in euro 1.615,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Manda la cancelleria per quanto di competenza
Tivoli, 10/01/2025
Il Presidente
Michele Cappai
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Cappai Presidente rel. dr. Francesco Maria Ciaralli Giudice dr. Valerio Ceccarelli Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul reclamo iscritto al n. 3451/2024 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione proposto da rappresentata e difesa dall'avv. VITALE DANIELA;
Parte_1 reclamante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Simone Toraldo Controparte_1 reclamato
ha proposto reclamo avverso il decreto emesso dal Giudice Parte_1 tutelare all'udienza del 7 agosto 2024, con cui è stato nominato, nell'ambito del procedimento iscritto al RGVG n. 4360/2023, amministratore di sostegno della di lei madre il fratello . Controparte_2 Controparte_1
Ha esposto di avere accudito in casa la madre, unitamente al proprio marito, dagli anni 2015/2016 sino all'anno 2021, prendendosene cura anche dopo che si era rotta il femore. Ha dunque chiesto al fratello di liberare l'immobile in Roma, via della Serenissima, appartenente per i 4/6 alla madre, onde consentire a quest'ultima di dimorarci unitamente ad un badante nonché di avere spazio per svolgere la fisioterapia. Ha rappresentato di non avere avuto notizia della sorte dell'investimento operato dal fratello con i risparmi della madre, per l'importo di euro 77mila, versati su un conto presso Chebanca!. In seguito alle richieste della ricorrente, la somma, ora pari a oltre 87mila euro, è stata dapprima collocata su un conto corrente intestato a Controparte_1 ed alla di lui moglie Quando la reclamante ha comunicato di non potersi più occupare a tempo pieno della madre, il fratello ha deciso di collocarla presso una casa di cura. Ha esposto di essere stata autorizzata al prelievo di somme di denaro dal conto della madre ma di essere stata poi diffidata dal fratello e dalla stessa madre a restituire immediatamente le dette somme, nonché per avere sostituito la serratura dell'appartamento. E' stata dunque lei a proporre il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno in favore della madre. Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“revocare la nomina del SI. stante la più volte evidenziata Controparte_1 sfiducia per la contestata e non trasparente gestione dei cospicui risparmi dell'anziana madre beneficiaria, oltreché del rifiuto di esaudire il desiderio della medesima di tornare a vivere nel proprio appartamento, debitamente assistita da badanti;
- nominare un amministratore di sostegno esterno alla famiglia a fronte dell'evidente contrasto familiare sorto per tali motivi tra i due figli della beneficiaria;
nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenga di nominare un amministratore di sostegno esterno alla famiglia, nominare amministratore di sostegno della SI.ra la di lei figlia, SI.ra Controparte_2 Parte_1
- intimare al SI. di fornire tutte le informazioni necessarie Controparte_1 in ordine agli investimenti dal medesimo effettuati, esibendo le polizze assicurative stipulate con i risparmi dell'anziana madre al fine di verificare chi ne fossero i beneficiari;
- valutare la possibilità che al SI.ra torni a vivere nella propria CP_2 casa assistita da una badante, come più volte chiesto dalla stessa alla SI.ra
Parte_1
- indicare i limiti di spesa previsti per il prelievo delle somme e la soglia mensile del limite di spesa, non indicati nel decreto di nomina de quo;
- indicare in maniera dettagliata tutte le somme che dovranno confluire nel nuovo conto corrente intestato unicamente alla beneficiaria non indicate nel decreto di nomina de quo” Si è costituito il resistente eccependo l'incompetenza Controparte_1 dell'adito Tribunale, in favore della Corte d'appello (eccezione cui in seguito la parte reclamata ha rinunciato). Ha esposto che nel 2014 la SI.ra , il SI. Controparte_2 CP_1
e la SI.ra decidevano di investire 77.000,00 euro: a
[...] Parte_1 tal fine, tale somma veniva dapprima accreditata sul conto corrente n. 100571414543 presso CheBanca Spa, e successivamente utilizzata per sottoscrivere 2 premi assicurativi garantiti (00004406072 da € 40.000,00 e 00004406077 da € 37.000,00); successivamente tale somma veniva poi investita su Polizza n. 00001759249 che veniva riscattata il 27 gennaio 2023 per un ontrovalore di € 87.385,89, a fronte dei 77.000,00 investiti, mentre il conto veniva chiuso il 15 marzo 2023. Tale decisione venne presa dal SI. a causa del Controparte_1 comportamento tenuto in precedenza dalla sorella che il 17 ed il 24 ottobre 2022 provvedeva ad effettuare, dal conto n. 2716403, due bonifici di € 10.000,00 CP_3 cadauno a proprio favore, costringendo l'odierno resistente e la madre
[...]
a rivolgersi ad un avvocato al fine di ottenerne la restituzione. CP_2
In data 26 novembre 2024, la somma di € 87.385,89 (il valore di riscatto della polizza presso CheBanca) è stata versata sul conto n. 2716403 presso
, intestato alla beneficianda ed ai due figli. CP_3
Contrariamente a quanto sostenuto anche nel reclamo, il SI. CP_1
è sempre stato presente nella vita del genitore, compiendo nel suo
[...] interesse delle scelte che si sono rivelate corrette sia dal punto di vista economico (basti vedere l'investimento di 77.000,00 euro del 2014, che ha prodotto un incremento patrimoniale di oltre 10.000 euro), sia dal punto di vista pratico (basti pensare al ricovero presso la Casa di Riposo Nomentana Resort, ove la SI.ra risulta assistita in modo egregio 24 ore al giorno). Controparte_2
A gennaio del 2021, la SI.ra era ospitata presso Controparte_2
l'abitazione della figlia, mentre era in casa da sola, cadeva rovinosamente in terra, riportando la frattura del femore destro. La SI.ra è ormai attualmente ben integrata presso la Controparte_2
Casa il figlio e la nuora Controparte_4 Controparte_1
la visitano con regolarità settimanale. Persona_1
All'udienza del 10 gennaio 2023, presente anche l'interprete LIS nominato nell'interesse della parte reclamante, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e il Collegio ha riservato la decisione.
* * *
Tanto premesso, il reclamo è infondato. Le ragioni addotte a fondamento del reclamo da parte della sig.ra Pt_1
non appaiono invero suscettibili di positiva considerazione, in quanto
[...] inidonee a disvelare profili di possibile irragionevolezza della decisione assunta dal Giudice tutelare. Al riguardo, si precisa, il Collegio è chiamato a valutare solo la decisione con Cont cui il GT ha inteso nominare quale il sig. non anche altre Controparte_1 questioni, dal contenuto meramente gestorio e non oggetto del provvedimento impugnato, come quella – contestata dalla reclamante – riguardante il luogo di dimora della madre beneficiaria della misura di protezione. Ebbene, osserva il Collegio che non possa muoversi alcun rimprovero al sig.
in ordine alla gestione delle risorse patrimoniali della madre, Controparte_1 tenuto conto che la somma alla stessa appartenente è stata dallo stesso proficuamente investita, tanto da essere aumentata di importo superiore a 10mila euro, e poi depositata su conto corrente intestato alla madre ed ai due fratelli. Il fatto, poi, che vi sia contrasto tra i due figli dell'amministrata, se può in ipotesi rappresentare una ragione tale da consigliare la nomina di un soggetto esterno al panorama familiare, non vale però di per sé sola a giustificare una simile scelta. Il Giudice tutelare ha fatto buon governo delle regole dettate dalla disciplina in materia di apertura di amministrazione di sostegno, considerato che l'odierna reclamante aveva richiesto in via principale la nomina di soggetto esterno alla compagine familiare, solo in via subordinata dichiarandosi disponibile ad assumere Cont il ruolo di . Invece l'odierno soggetto reclamato si è dichiarato disponibile ad Cont assumere l'incarico di . Non avendo il GT rilevato l'esistenza di situazioni ostative alla nomina del sig. – considerata l'infondatezza del Controparte_1 rilievo dell'odierna reclamante circa la mancata trasparenza utilizzata da quest'ultimo nella gestione delle risorse patrimoniali della madre – lo stesso ha dunque fatto applicazione del principio espresso dall'art. 408 c.c., che privilegia la nomina dei familiari e dunque relega a mera eccezione l'ipotesi della nomina di un soggetto estraneo alla famiglia. Peraltro lo stesso GT nel provvedimento di nomina si è riservato di rivalutare la propria decisione dopo un anno, mostrando così la dovuta attenzione alla possibile evoluzione della situazione riguardante l'amministrata. Per tutte le indicate ragioni le censure avanzate dalla parte reclamante al decreto di nomina impugnato sono da ritenersi infondate. Si provvede in ordine alle spese di lite in conformità all'orientamento secondo cui “È legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 cod. proc. civ., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento (in camera di consiglio) nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento alla applicazione estensiva dell'art. 91 cit.. (Fattispecie relativa alla richiesta, formulata dal padre, di nomina di un curatore speciale al minore in relazione alla sussistenza di un conflitto di interessi patrimoniale tra lo stesso e la madre, ritenuta insussistente dal giudice tutelare con decreto confermato in sede di reclamo)” (così Cass., Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11320 del 16/05/2007 (Rv. 597175 - 01)). Le spese di lite, in base al criterio della soccombenza, sono poste a carico della parte reclamante. Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone: Rigetta il reclamo. Condanna la parte reclamante alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte reclamata, liquidate per compensi in euro 1.615,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Manda la cancelleria per quanto di competenza
Tivoli, 10/01/2025
Il Presidente
Michele Cappai