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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 27/01/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00391/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00832/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gesualdo Procopio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione
del decreto di rigetto notificato in data 18.12.24, istanza art.103 comma 1 DL 34/2020 presentata in data 22.07.20, prot. P-MI/L/N/2020/123073
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 il dott. AB TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
Rilevato che:
- con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha respinto la domanda di emersione presentata ex art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020, rilevando che “il datore di lavoro non possiede il requisito reddituale previsto dalla normativa, poiché trattandosi di seconda istanza presentata dallo stesso datore di lavoro, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del Decreto del Ministero dell’Interno del 27 Maggio 2020, questo avrebbe dovuto dimostrare un reddito personale non inferiore a 40.000 euro, oppure un reddito familiare non inferiore ad 54.000 euro;
- con ordinanze n. 357/2025 e n. 1102/2025 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare disponendo il riesame della fattispecie ad opera dell’amministrazione resistente;
- dalla documentazione in atti risulta che l’amministrazione non ha effettuato il riesame;
Ritenuta la fondatezza delle censure proposte, tese a contestare in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, i presupposti fattuali e giuridici su cui si basa la determinazione gravata, in quanto:
- la normativa di riferimento pone una soglia minima per la presentazione anche di una sola istanza di emersione, ma non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da regolarizzare;
- il comma 4, dell’art. 9 d.m. 27/5/2020, nel prefigurare una possibile concomitanza di plurime istanze da parte dello stesso datore di lavoro, come nel caso di specie, affida all’Ispettorato territoriale del lavoro (cui la Prefettura, per legge, affida l’istruttoria, ma non il potere di provvedere), il giudizio sulla “congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate” e quindi la verifica sulla loro accoglibilità, che non si risolve in una mera operazione matematica (cfr. sul punto Tar Sicilia-Catania, sez. IV, 159/2022);
- la documentazione in atti non evidenzia l’effettuazione di alcun giudizio specifico sulla congruità della capacità economica del datore di lavoro da parte dell’Ispettorato stesso;
- ne deriva che il provvedimento sottende un’istruttoria non adeguata e un’errata interpretazione del citato comma 4, dell’art. 9 d.m. 27/5/2020, con conseguente fondatezza dell’impugnazione proposta;
- la peculiarità delle questioni trattate conduce a compensare tra le parti le spese della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC SO, Presidente
AB TA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB TA | IC SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.