Articolo 24 della Legge 2 aprile 1952, n. 232
Articolo 23
Versione
3 maggio 1952
Art. 24.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1941-1942 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate
per la competenza propria dell'esercizio 1941-
42 (articolo 20)............................... L. 250.074.006,39 Somme rimaste da pagare sui residui degli e-
sercizi precedenti (art. 22)................... " 138.883.498,01
----------------- Residui passivi al 30 giugno 1942............. L. 388.957.504,40
-----------------
Entrata in vigore il 3 maggio 1952