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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/12/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1743 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
, Parte_1 (C.F. ), n.q. di rappresentante legale della Società “ C.F._1 [...]
con sede legale in Bagheria (PA) via greco n. 5, codice fiscale n. Pt_2
, rappresentato e difeso dall' Avv. Pia Maria Manzella, (come da P.IVA_1 procura che si allega in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Difensore, sito in Bagheria (PA) via B. Mattarella n. 138, CAP 90011. OPPONENTE CONTRO
CP_1
(c.f. ), in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante p.t. in P.IVA_2 proprio, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Vivian e dall'avv. Delia Cernigliaro per procura generale alle liti alle stesse le quali chiedono che le notificazioni siano effettuate al seguente indirizzo di posta PEC t e presso le quali è elettivamente Email_1 CP_1 domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Palermo, Via Laurana 59 OPPOSTO Oggetto: opposizione a rettifica di accertamento FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15.5.2023, , nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della ha proposto opposizione avverso la rettifica Parte_2 di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), notificata il 27.3.2023, eccependo: l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dell' di riscuotere le somme dovute quale sanzione per la commissione CP_2 di illeciti amministrativi, decorrente dal giorno in cui era commessa la violazione, secondo la previsione generale dell'art. 28 della legge n. 689\1981, applicabile alla fattispecie in esame, tenuto presente quanto disposto dalle norme di depenalizzazione di cui al d. lgs. N. 6 del 2016; nel caso di specie, la contestazione aveva riguardo a violazioni commesse nel 2015; l'atto di accertamento del 18.2.2017 non era mai stato notificato all'opponente; in assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14
1 L.689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L.689/1981, l'ordinanza ingiunzione doveva essere annullata in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' si era già estinto, decorsi 90 giorni dal 06.02.2016, CP_1 CP_ e questo pur considerando le date di notifica, come da atti prodotti da del 18.02.2017. Ha concluso per “accertare e dichiarare di non essere tenuto a versare la somma complessiva di euro 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa e per l'effetto disporne l'annullamento per l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie vantate poiché riferite all'annualità 2015.”. Nel costituirsi, l' ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione attesa la pregressa CP_1 notifica di altro accertamento relativo al medesimo periodo contributivo prot. 2
.5500.18/12/2017.0643614 regolarmente notificato a familiare convivente in CP_1 data 13.1.2018, e quindi sospeso dal 23.2.2020 al 31.5.2020 ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27 durante il periodo della pandemia da COVID-19. Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 17.12.2025 depositate da parte resistente. L'opposizione è infondata. Preliminarmente, si osserva che il ricorrente ha personalmente manifestato la volontà di rinunciare agli atti del procedimento: trattasi di rinuncia agli atti del giudizio che come tale deve essere accettata pena la sua inefficacia. Nel caso di specie, detta rinuncia non risulta accettata e, pertanto, occorre esaminare il merito della controversia. Come detto, il ricorso non è fondato. Invero, l'opponente risulta destinatario di atto di “Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), datato 18.12.2017 e relativo alle omissioni commesse nel 2015. CP_ Successivamente l' ha redatto la “Rettifica accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).”, risultato regolarmente consegnato alla moglie dell'opponente in data 13.1.2018. Ciò premesso, l'atto di rettifica opposto è notificato il 23.3.2023 a distanza di oltre cinque anni dalla notifica della precedente rettifica che a sua volta ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale. Peraltro, occorre considerare la sospensione del termine prescrittivo disposta dall'art. 103, co. 6bis d.l. n. 18/2020 per cui “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”. Dal che consegue che sommando 98 giorni di sospensione alla data di scadenza del termine prescrittivo del 13.1.2023, il nuovo
2 termine è scaduto il 20 aprile 2023: è dunque, indubbia l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Deve pertanto, essere rigettata l'opposizione. Da ultimo si precisa che non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016 trattandosi di violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa (22.1.2016). Atteso l'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE 3 Definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione proposta da nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della avverso la rettifica di accertamento della Parte_2 violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, notificata il 27.3.2023; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore dell' che liquida CP_1 in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Termini Imerese, 17.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
3
, Parte_1 (C.F. ), n.q. di rappresentante legale della Società “ C.F._1 [...]
con sede legale in Bagheria (PA) via greco n. 5, codice fiscale n. Pt_2
, rappresentato e difeso dall' Avv. Pia Maria Manzella, (come da P.IVA_1 procura che si allega in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Difensore, sito in Bagheria (PA) via B. Mattarella n. 138, CAP 90011. OPPONENTE CONTRO
CP_1
(c.f. ), in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante p.t. in P.IVA_2 proprio, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Vivian e dall'avv. Delia Cernigliaro per procura generale alle liti alle stesse le quali chiedono che le notificazioni siano effettuate al seguente indirizzo di posta PEC t e presso le quali è elettivamente Email_1 CP_1 domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Palermo, Via Laurana 59 OPPOSTO Oggetto: opposizione a rettifica di accertamento FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15.5.2023, , nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della ha proposto opposizione avverso la rettifica Parte_2 di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), notificata il 27.3.2023, eccependo: l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dell' di riscuotere le somme dovute quale sanzione per la commissione CP_2 di illeciti amministrativi, decorrente dal giorno in cui era commessa la violazione, secondo la previsione generale dell'art. 28 della legge n. 689\1981, applicabile alla fattispecie in esame, tenuto presente quanto disposto dalle norme di depenalizzazione di cui al d. lgs. N. 6 del 2016; nel caso di specie, la contestazione aveva riguardo a violazioni commesse nel 2015; l'atto di accertamento del 18.2.2017 non era mai stato notificato all'opponente; in assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14
1 L.689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L.689/1981, l'ordinanza ingiunzione doveva essere annullata in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' si era già estinto, decorsi 90 giorni dal 06.02.2016, CP_1 CP_ e questo pur considerando le date di notifica, come da atti prodotti da del 18.02.2017. Ha concluso per “accertare e dichiarare di non essere tenuto a versare la somma complessiva di euro 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa e per l'effetto disporne l'annullamento per l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie vantate poiché riferite all'annualità 2015.”. Nel costituirsi, l' ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione attesa la pregressa CP_1 notifica di altro accertamento relativo al medesimo periodo contributivo prot. 2
.5500.18/12/2017.0643614 regolarmente notificato a familiare convivente in CP_1 data 13.1.2018, e quindi sospeso dal 23.2.2020 al 31.5.2020 ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27 durante il periodo della pandemia da COVID-19. Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 17.12.2025 depositate da parte resistente. L'opposizione è infondata. Preliminarmente, si osserva che il ricorrente ha personalmente manifestato la volontà di rinunciare agli atti del procedimento: trattasi di rinuncia agli atti del giudizio che come tale deve essere accettata pena la sua inefficacia. Nel caso di specie, detta rinuncia non risulta accettata e, pertanto, occorre esaminare il merito della controversia. Come detto, il ricorso non è fondato. Invero, l'opponente risulta destinatario di atto di “Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), datato 18.12.2017 e relativo alle omissioni commesse nel 2015. CP_ Successivamente l' ha redatto la “Rettifica accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).”, risultato regolarmente consegnato alla moglie dell'opponente in data 13.1.2018. Ciò premesso, l'atto di rettifica opposto è notificato il 23.3.2023 a distanza di oltre cinque anni dalla notifica della precedente rettifica che a sua volta ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale. Peraltro, occorre considerare la sospensione del termine prescrittivo disposta dall'art. 103, co. 6bis d.l. n. 18/2020 per cui “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”. Dal che consegue che sommando 98 giorni di sospensione alla data di scadenza del termine prescrittivo del 13.1.2023, il nuovo
2 termine è scaduto il 20 aprile 2023: è dunque, indubbia l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Deve pertanto, essere rigettata l'opposizione. Da ultimo si precisa che non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016 trattandosi di violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa (22.1.2016). Atteso l'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE 3 Definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione proposta da nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della avverso la rettifica di accertamento della Parte_2 violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, notificata il 27.3.2023; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore dell' che liquida CP_1 in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Termini Imerese, 17.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
3