CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CELOTTO GUIDO, Giudice
LUCA DELI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5225 DOGANE DAZI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 394/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente - sig. Ricorrente_1 “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso:
(a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o la non esecutività dell'“Atto di irrogazione di sanzioni amministrative tributarie” prot. 5225 datato 13/2/2025 per i motivi esposti nella trattazione in diritto che precede, con ogni consequenziale statuizione;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse infondate le argomentazioni che precedono e, per l'effetto, valutasse sussistenti i requisiti per l'irrogazione delle sanzioni:
(b)rideterminare le sanzioni riducendo l'importo delle medesime onde ricondurle ad equità e, eventualmente, in applicazione dell'art. 7, comma 4, del. D.Lgs. 472/1997, ridurle fino a 1/4 del minimo edittale da riquantificarsi sulla base dei diritti di confine asseritamente evasi, con esclusione dell'IVA.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Resistente - Dogana di Treviso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il Sig. Ricorrente_1 , spedizioniere doganale, impugnava il provvedimento di irrogazione sanzioni n. 5225 datato 13.2.2025 emesso dall'Ufficio delle Dogane di Treviso.
Invero la AF recependo integralmente un Processo Verbale di Constatazione dell'Ufficio delle Dogane di La
Spezia, contestava una presunta sottovalutazione di calzature importate dalla società Società_1 Ltd (rappresentata fiscalmente in Italia da Società_2 S.p.A.), assumendo che le merci fossero state oggetto di una vendita a clienti unionali perfezionatasi ancor prima dell'importazione. Secondo la prospettazione erariale, il valore in dogana avrebbe dovuto essere rideterminato sulla base di tali vendite successive ("vendita per l'esportazione"), e non sul prezzo di acquisto dal fornitore cinese, con conseguente recupero di maggiori dazi e IVA.
L'Ufficio resistente coinvolgeva l'odierno ricorrente ( unitamente ad altri spedizionieri cui erasi negli anni rivolta la società importatrice ) affermando che, stante la natura extra-UE dell'importatore (soggetto non stabilito), lo spedizioniere avrebbe dovuto considerarsi operante ex lege in regime di "rappresentanza indiretta", rispondendo quindi solidalmente dell'obbligazione doganale ai sensi degli artt. 77 e 79 del Codice
Doganale dell'Unione (CDU).
Sulla scorta di queste motivazioni ed in seguito al provvedimento di revisione l'Ufficio finanziario emetteva provvedimentodi irrogazione sanzioni di cui qui ora si deve discutere.
Il ricorrente eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, avendo agito in "rappresentanza diretta" su mandato di un soggetto stabilito nella UE (Società_2 S.p.A.), e contestava radicalmente la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) necessario per configurare una responsabilità solidale, non potendo egli conoscere accordi commerciali occulti del mandante. Nel merito, deduceva l'assenza di prove documentali specifiche riferibili alle proprie dichiarazioni e l'illegittimità della pretesa relativa all'IVA, qualificabile come tributo interno all'epoca dei fatti.
L'Agenzia delle Dogane si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato, insistendo sulla riqualificazione d'ufficio del rapporto di rappresentanza e sulla responsabilità solidale del professionista per omessa diligenza.
All'udienza pubblica del 15 dicembre 2025 , udite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va rilevato che questo Collegio con sentenza n. 432 /2025 , in esito ad udienza tenutasi il 1 dicembre 2025
( reg. 210/25 ) ha accolto il ricorso proposto dallo stesso sig. Ricorrente_1 avverso il provvedimento di revisione delle dichiarazioni doganali presentate a suo tempo. In questa controversia -logicamente dipendente - non sono stati proposti argomenti nuoivi o diversi indi ci si può richiamare integralmente a quella motivazione, risultando anche assorbite le censure avanzate dal ricorrente avverso la stessa sanzione.
Senza dire che anche gli addebiti avanzati nei confronti dell'importatore ( dai quali deriverebbe la solidarietà ) sono stati annulati, se pur con sentenza non definitiva.
In via preliminare , questo Collegio deve dare atto incidenter tantum che, con sentenza pronunciata da questa stessa Sezione poche settimane or sono (Dispositivo n. 340/2025 del 24/11/2025), sono stati accolti i ricorsi riuniti presentati dai debitori principali (Società_1 Ltd e Società_2 S.p.A.) e dal loro legale rappresentante. In tale pronuncia, divenuta un precedente logico-giuridico imprescindibile per l'odierna decisione, la Corte ha annullato gli atti impositivi presupposti, rilevando l'insussistenza probatoria del meccanismo fraudolento ipotizzato dall'Ufficio. È stato infatti accertato che la rettifica si basava su una inammissibile praesumptio de praesumpto, estendendo a centinaia di operazioni le risultanze documentali (peraltro equivoche) rinvenute per una esigua minoranza di esse (circa 17 su 278), e che i documenti qualificati dall'Ufficio come prove di vendita ("proforma invoice") erano in realtà meri file gestionali privi di efficacia traslativa. Essendo venuta meno l'obbligazione tributaria principale in capo all'importatore per insussistenza della pretesa erariale e carenza di prova della sottofatturazione, non può che decadere, per logica consequenzialità e accessorietà, anche la pretesa azionata nei confronti del coobbligato solidale. Se non vi è debito per l'importatore, a fortiori non vi è debito per lo spedizioniere.
Tuttavia, anche volendo prescindere dall'efficacia dirimente del citato precedente ( ovviamente non definitivo ) e analizzando la posizione autonoma del professionista, le argomentazioni difensive spiegate dalla parte ricorrente colgono nel segno e demoliscono l'impianto accusatorio costruito nei suoi confronti. L'Amministrazione ha tentato di incardinare la responsabilità del Sig. Ricorrente_1 su una riqualificazione forzosa del rapporto di mandato, trasformando d'imperio la "rappresentanza diretta" — pacificamente esercitata e accettata al momento dello sdoganamento — in "rappresentanza indiretta". Tale operazione ermeneutica, fondata su interpretazioni di prassi (Circolare 40/2021) successive alle operazioni contestate, appare un artificio retorico finalizzato unicamente ad attrarre il professionista nell'orbita della responsabilità solidale ex art. 77 CDU. Si oblitera, in tal modo, la circostanza che il mandato proveniva da un soggetto passivo stabilito nell'Unione (Società_2 S.p.A.), circostanza che legittimava pienamente l'agire in nome e per conto altrui secondo la normativa ratione temporis vigente.
Ancor più pregnante è l'assenza assoluta dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 79 CDU. La Dogana vorrebbe imporre allo spedizioniere una sorta di "responsabilità di posizione", oggettiva, pretendendo da quest'ultimo una diligenza investigativa che esorbita dalle sue funzioni e competenze. È irragionevole e contrario ai principi di proporzionalità ipotizzare che il dichiarante potesse rilevare difformità sulla base di documenti formalmente ineccepibili, quando la stessa Amministrazione, per ipotizzare la frode, ha dovuto dispiegare poteri di polizia giudiziaria, effettuare accessi presso le sedi aziendali, analizzare server e corrispondenza elettronica privata per anni. Non si può imputare al professionista, a titolo di colpa, di non aver "visto" ciò che era visibile solo attraverso le lenti dei poteri autoritativi dell'organo inquirente. La responsabilità del rappresentante doganale non può trasformarsi in una garanzia fideiussoria automatica per qualsiasi irregolarità occulta commessa dal mandante, salvo provare — e qui la prova manca totalmente
— che egli conoscesse o dovesse ragionevolmente conoscere la natura fittizia dei dati forniti. Pretendere che lo spedizioniere intuisca l'esistenza di pattuizioni commerciali riservate o decodifichi strategie di prezzo da flussi informativi parziali significa gravare l'operatore di una probatio diabolicaincompatibile con la fluidità dei traffici commerciali. La diligenza qualificata non equivale a onniscienza, né trasforma il dichiarante in un garante della verità commerciale accessibile solo ai mandanti.
Osserva questo Collegio come non risulta conferente , nel caso di specie e per quanto si dirà, stabilire se il ricorrente abbia agito quale rappresentante diretto o quale rappresentante indiretto;
distinzione che ha formato oggetto di ampio dibattito fra le parti.
E' noto che in ambito doganale, si distingue tra rappresentanza diretta, in cui il delegato agisce in nome e per conto del cliente, e rappresentanza indiretta, in cui il rappresentante agisce per conto dell'importatore, ma in nome proprio (art. 18 CDU). Tale distinguo è di fondamentale importanza: nel primo caso, il delegato non è responsabile del pagamento dei maggiori diritti in ipotesi di accertamento doganale;
al contrario, in caso di rappresentanza indiretta, è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale. Tale responsabilità solidale innanzi tutto non può estendersi all'IVA all'importazione, come ormai chiarito dalla Corte di Giustizia europea e dalla SAzione. Insomma in caso di rappresentanza diretta il rappresentante non è responsabile dei maggiori diritti dovuti all'importazione, in caso di rappresentanza indiretta è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale (art. 77 codice doganale dell'Unione europea).
Occorre però meglio precisare la responsabilità dello spedizioniere che operi in rappresentanza indiretta. La Corte di SAzione, ( in un caso concreto del tutto assimilabile al presente ) con la sentenza n. 16625 del 4.8.2020, è intervenuta sul tema apportando un contributo decisivo nel limitare la responsabilità dell'operatore doganale in ordine alle sanzioni.
Nel caso di specie, un CAD aveva seguito per conto di un importatore italiano l'introduzione nel nostro Paese di 28 spedizioni di calzature sportive provenienti dalla Cina. Quello che lo spedizioniere doganale non poteva sapere – e che gli sarebbe stato noto solamente a seguito di una lunga e complessa indagine condotta dagli organismi antifrode – era la falsità dei prezzi di vendita indicati in fattura (appena 1,40 euro per paio di calzature) rispetto al valore reale di cessione dei beni importati.
Conseguentemente alla scoperta della frode, l'Ufficio aveva emesso avviso di rettifica dell'accertamento per il recupero dei maggiori dazi dovuti (non oggetto del presente giudizio) nonché atto di irrogazione di sanzione, sia nei confronti dell'importatore che dello spedizioniere doganale. Quest'ultimo impugnava i provvedimenti sanzionatori sostenendo la propria buona fede, alla luce del fatto che l'attività illecita dell'importatore era stata scoperta dall'Autorità solo a seguito di una lunga indagine che lo spedizioniere non avrebbe mai potuto effettuare personalmente, sia per motivi di costi, di personale e di competenze.
La Corte, accogliendo le doglianze dell'operatore doganale, ha ritenuto che, in materia di sanzioni doganali, vi possa essere una corresponsabilità dello spedizioniere unicamente nei casi in cui si accerti una sua violazione del dovere di diligenza professionale. Secondo i giudici, tale evenienza era da escludersi nel caso in esame, in quanto era stato dimostrato come lo spedizioniere avesse avuto una condotta caratterizzata dal pieno rispetto dell'ordinaria diligenza professionale prevista dall'art. 1176 c.c., anche sulla scorta delle informazioni che lo stesso aveva ricevuto dal proprio cliente importatore.
Ritiene questo Collegio, in conseguenza a tale interpretazione, che qui si condivide , che essendo pacificamente esclusa ogni possibilità di responsabilità di natura oggettiva, il rappresentante doganale che agisce in rappresentanza indiretta risponde, per eventuali errori nella dichiarazione doganale, soltanto se ha violato i propri doveri di diligenza professionale, circostanza che spetta alla Dogana dimostrare.
Cosa che qui pacificamente non è avvenuto. E' pacifico in atti che l'AF negli atti di revisione qui impugnati non ha saputo/voluto individuare alcun profilo di responsabilità colposa addebitabile al presente ricorrente.
L'atto impugnato soffre altresì di una grave carenza probatoria specifica. L'Ufficio ha motivato la rettifica a carico del ricorrente sulla base di un presunto modus operandi generale, richiamando documenti e riscontri relativi ad altre dichiarazioni, altri periodi e altri operatori, senza mai allegare né dimostrare che, per le specifiche 7 bollette doganali curate dal Sig. Ricorrente_1, esistessero effettivamente quelle fatture di vendita anticipate che costituiscono il pilastro della rettifica. Una motivazione per relazione che rinvia a un contesto generale indimostrato, senza ancorarsi ai fatti specifici contestati al contribuente, lede il diritto di difesa e riduce l'accertamento a una mera congettura probabilistica, inidonea a fondare una pretesa tributaria.
Infine, coglie nel segno la censura relativa all'IVA all'importazione. All'epoca dei fatti, e prima delle recenti novelle legislative introdotte dal D.Lgs. 141/2024 (non applicabili retroattivamente), l'IVA costituiva un tributo interno e non un diritto di confine in senso stretto. Pretendere il pagamento solidale dell'IVA dallo spedizioniere, in un contesto dove l'imposta è neutra e spesso assolta mediante reverse chargeo sospesa in regime di deposito, si risolverebbe in una duplicazione d'imposta sanzionatoria contraria ai principi unionali di neutralità e proporzionalità, come sancito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Equoland) e recepito dalla Suprema Corte di SAzione. Per le ragioni sopra esposte, in accoglimento del ricorso, gli atti impugnati devono essere annullati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
In particolare, la condanna dell'Ufficio appare doverosa e giustificata non solo dall'infondatezza della pretesa azionata contro un professionista privo di colpa, ma anche — e soprattutto — dalla condotta processuale consistente nel pervicace mantenimento della pretesa pur a fronte della già intervenuta sentenza di questa
Corte (n. 340/2025) che, annullando la pretesa principale, aveva di fatto svuotato di contenuto giuridico l'accusa, rendendo la prosecuzione del giudizio nei confronti del coobbligato solidale un inutile aggravio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna Agenzia Dogane di Treviso alla refusione delle spese che liquida in euro
35000 oltre VA e SA
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CELOTTO GUIDO, Giudice
LUCA DELI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5225 DOGANE DAZI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 394/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente - sig. Ricorrente_1 “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso:
(a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o la non esecutività dell'“Atto di irrogazione di sanzioni amministrative tributarie” prot. 5225 datato 13/2/2025 per i motivi esposti nella trattazione in diritto che precede, con ogni consequenziale statuizione;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse infondate le argomentazioni che precedono e, per l'effetto, valutasse sussistenti i requisiti per l'irrogazione delle sanzioni:
(b)rideterminare le sanzioni riducendo l'importo delle medesime onde ricondurle ad equità e, eventualmente, in applicazione dell'art. 7, comma 4, del. D.Lgs. 472/1997, ridurle fino a 1/4 del minimo edittale da riquantificarsi sulla base dei diritti di confine asseritamente evasi, con esclusione dell'IVA.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Resistente - Dogana di Treviso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il Sig. Ricorrente_1 , spedizioniere doganale, impugnava il provvedimento di irrogazione sanzioni n. 5225 datato 13.2.2025 emesso dall'Ufficio delle Dogane di Treviso.
Invero la AF recependo integralmente un Processo Verbale di Constatazione dell'Ufficio delle Dogane di La
Spezia, contestava una presunta sottovalutazione di calzature importate dalla società Società_1 Ltd (rappresentata fiscalmente in Italia da Società_2 S.p.A.), assumendo che le merci fossero state oggetto di una vendita a clienti unionali perfezionatasi ancor prima dell'importazione. Secondo la prospettazione erariale, il valore in dogana avrebbe dovuto essere rideterminato sulla base di tali vendite successive ("vendita per l'esportazione"), e non sul prezzo di acquisto dal fornitore cinese, con conseguente recupero di maggiori dazi e IVA.
L'Ufficio resistente coinvolgeva l'odierno ricorrente ( unitamente ad altri spedizionieri cui erasi negli anni rivolta la società importatrice ) affermando che, stante la natura extra-UE dell'importatore (soggetto non stabilito), lo spedizioniere avrebbe dovuto considerarsi operante ex lege in regime di "rappresentanza indiretta", rispondendo quindi solidalmente dell'obbligazione doganale ai sensi degli artt. 77 e 79 del Codice
Doganale dell'Unione (CDU).
Sulla scorta di queste motivazioni ed in seguito al provvedimento di revisione l'Ufficio finanziario emetteva provvedimentodi irrogazione sanzioni di cui qui ora si deve discutere.
Il ricorrente eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, avendo agito in "rappresentanza diretta" su mandato di un soggetto stabilito nella UE (Società_2 S.p.A.), e contestava radicalmente la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) necessario per configurare una responsabilità solidale, non potendo egli conoscere accordi commerciali occulti del mandante. Nel merito, deduceva l'assenza di prove documentali specifiche riferibili alle proprie dichiarazioni e l'illegittimità della pretesa relativa all'IVA, qualificabile come tributo interno all'epoca dei fatti.
L'Agenzia delle Dogane si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato, insistendo sulla riqualificazione d'ufficio del rapporto di rappresentanza e sulla responsabilità solidale del professionista per omessa diligenza.
All'udienza pubblica del 15 dicembre 2025 , udite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va rilevato che questo Collegio con sentenza n. 432 /2025 , in esito ad udienza tenutasi il 1 dicembre 2025
( reg. 210/25 ) ha accolto il ricorso proposto dallo stesso sig. Ricorrente_1 avverso il provvedimento di revisione delle dichiarazioni doganali presentate a suo tempo. In questa controversia -logicamente dipendente - non sono stati proposti argomenti nuoivi o diversi indi ci si può richiamare integralmente a quella motivazione, risultando anche assorbite le censure avanzate dal ricorrente avverso la stessa sanzione.
Senza dire che anche gli addebiti avanzati nei confronti dell'importatore ( dai quali deriverebbe la solidarietà ) sono stati annulati, se pur con sentenza non definitiva.
In via preliminare , questo Collegio deve dare atto incidenter tantum che, con sentenza pronunciata da questa stessa Sezione poche settimane or sono (Dispositivo n. 340/2025 del 24/11/2025), sono stati accolti i ricorsi riuniti presentati dai debitori principali (Società_1 Ltd e Società_2 S.p.A.) e dal loro legale rappresentante. In tale pronuncia, divenuta un precedente logico-giuridico imprescindibile per l'odierna decisione, la Corte ha annullato gli atti impositivi presupposti, rilevando l'insussistenza probatoria del meccanismo fraudolento ipotizzato dall'Ufficio. È stato infatti accertato che la rettifica si basava su una inammissibile praesumptio de praesumpto, estendendo a centinaia di operazioni le risultanze documentali (peraltro equivoche) rinvenute per una esigua minoranza di esse (circa 17 su 278), e che i documenti qualificati dall'Ufficio come prove di vendita ("proforma invoice") erano in realtà meri file gestionali privi di efficacia traslativa. Essendo venuta meno l'obbligazione tributaria principale in capo all'importatore per insussistenza della pretesa erariale e carenza di prova della sottofatturazione, non può che decadere, per logica consequenzialità e accessorietà, anche la pretesa azionata nei confronti del coobbligato solidale. Se non vi è debito per l'importatore, a fortiori non vi è debito per lo spedizioniere.
Tuttavia, anche volendo prescindere dall'efficacia dirimente del citato precedente ( ovviamente non definitivo ) e analizzando la posizione autonoma del professionista, le argomentazioni difensive spiegate dalla parte ricorrente colgono nel segno e demoliscono l'impianto accusatorio costruito nei suoi confronti. L'Amministrazione ha tentato di incardinare la responsabilità del Sig. Ricorrente_1 su una riqualificazione forzosa del rapporto di mandato, trasformando d'imperio la "rappresentanza diretta" — pacificamente esercitata e accettata al momento dello sdoganamento — in "rappresentanza indiretta". Tale operazione ermeneutica, fondata su interpretazioni di prassi (Circolare 40/2021) successive alle operazioni contestate, appare un artificio retorico finalizzato unicamente ad attrarre il professionista nell'orbita della responsabilità solidale ex art. 77 CDU. Si oblitera, in tal modo, la circostanza che il mandato proveniva da un soggetto passivo stabilito nell'Unione (Società_2 S.p.A.), circostanza che legittimava pienamente l'agire in nome e per conto altrui secondo la normativa ratione temporis vigente.
Ancor più pregnante è l'assenza assoluta dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 79 CDU. La Dogana vorrebbe imporre allo spedizioniere una sorta di "responsabilità di posizione", oggettiva, pretendendo da quest'ultimo una diligenza investigativa che esorbita dalle sue funzioni e competenze. È irragionevole e contrario ai principi di proporzionalità ipotizzare che il dichiarante potesse rilevare difformità sulla base di documenti formalmente ineccepibili, quando la stessa Amministrazione, per ipotizzare la frode, ha dovuto dispiegare poteri di polizia giudiziaria, effettuare accessi presso le sedi aziendali, analizzare server e corrispondenza elettronica privata per anni. Non si può imputare al professionista, a titolo di colpa, di non aver "visto" ciò che era visibile solo attraverso le lenti dei poteri autoritativi dell'organo inquirente. La responsabilità del rappresentante doganale non può trasformarsi in una garanzia fideiussoria automatica per qualsiasi irregolarità occulta commessa dal mandante, salvo provare — e qui la prova manca totalmente
— che egli conoscesse o dovesse ragionevolmente conoscere la natura fittizia dei dati forniti. Pretendere che lo spedizioniere intuisca l'esistenza di pattuizioni commerciali riservate o decodifichi strategie di prezzo da flussi informativi parziali significa gravare l'operatore di una probatio diabolicaincompatibile con la fluidità dei traffici commerciali. La diligenza qualificata non equivale a onniscienza, né trasforma il dichiarante in un garante della verità commerciale accessibile solo ai mandanti.
Osserva questo Collegio come non risulta conferente , nel caso di specie e per quanto si dirà, stabilire se il ricorrente abbia agito quale rappresentante diretto o quale rappresentante indiretto;
distinzione che ha formato oggetto di ampio dibattito fra le parti.
E' noto che in ambito doganale, si distingue tra rappresentanza diretta, in cui il delegato agisce in nome e per conto del cliente, e rappresentanza indiretta, in cui il rappresentante agisce per conto dell'importatore, ma in nome proprio (art. 18 CDU). Tale distinguo è di fondamentale importanza: nel primo caso, il delegato non è responsabile del pagamento dei maggiori diritti in ipotesi di accertamento doganale;
al contrario, in caso di rappresentanza indiretta, è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale. Tale responsabilità solidale innanzi tutto non può estendersi all'IVA all'importazione, come ormai chiarito dalla Corte di Giustizia europea e dalla SAzione. Insomma in caso di rappresentanza diretta il rappresentante non è responsabile dei maggiori diritti dovuti all'importazione, in caso di rappresentanza indiretta è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale (art. 77 codice doganale dell'Unione europea).
Occorre però meglio precisare la responsabilità dello spedizioniere che operi in rappresentanza indiretta. La Corte di SAzione, ( in un caso concreto del tutto assimilabile al presente ) con la sentenza n. 16625 del 4.8.2020, è intervenuta sul tema apportando un contributo decisivo nel limitare la responsabilità dell'operatore doganale in ordine alle sanzioni.
Nel caso di specie, un CAD aveva seguito per conto di un importatore italiano l'introduzione nel nostro Paese di 28 spedizioni di calzature sportive provenienti dalla Cina. Quello che lo spedizioniere doganale non poteva sapere – e che gli sarebbe stato noto solamente a seguito di una lunga e complessa indagine condotta dagli organismi antifrode – era la falsità dei prezzi di vendita indicati in fattura (appena 1,40 euro per paio di calzature) rispetto al valore reale di cessione dei beni importati.
Conseguentemente alla scoperta della frode, l'Ufficio aveva emesso avviso di rettifica dell'accertamento per il recupero dei maggiori dazi dovuti (non oggetto del presente giudizio) nonché atto di irrogazione di sanzione, sia nei confronti dell'importatore che dello spedizioniere doganale. Quest'ultimo impugnava i provvedimenti sanzionatori sostenendo la propria buona fede, alla luce del fatto che l'attività illecita dell'importatore era stata scoperta dall'Autorità solo a seguito di una lunga indagine che lo spedizioniere non avrebbe mai potuto effettuare personalmente, sia per motivi di costi, di personale e di competenze.
La Corte, accogliendo le doglianze dell'operatore doganale, ha ritenuto che, in materia di sanzioni doganali, vi possa essere una corresponsabilità dello spedizioniere unicamente nei casi in cui si accerti una sua violazione del dovere di diligenza professionale. Secondo i giudici, tale evenienza era da escludersi nel caso in esame, in quanto era stato dimostrato come lo spedizioniere avesse avuto una condotta caratterizzata dal pieno rispetto dell'ordinaria diligenza professionale prevista dall'art. 1176 c.c., anche sulla scorta delle informazioni che lo stesso aveva ricevuto dal proprio cliente importatore.
Ritiene questo Collegio, in conseguenza a tale interpretazione, che qui si condivide , che essendo pacificamente esclusa ogni possibilità di responsabilità di natura oggettiva, il rappresentante doganale che agisce in rappresentanza indiretta risponde, per eventuali errori nella dichiarazione doganale, soltanto se ha violato i propri doveri di diligenza professionale, circostanza che spetta alla Dogana dimostrare.
Cosa che qui pacificamente non è avvenuto. E' pacifico in atti che l'AF negli atti di revisione qui impugnati non ha saputo/voluto individuare alcun profilo di responsabilità colposa addebitabile al presente ricorrente.
L'atto impugnato soffre altresì di una grave carenza probatoria specifica. L'Ufficio ha motivato la rettifica a carico del ricorrente sulla base di un presunto modus operandi generale, richiamando documenti e riscontri relativi ad altre dichiarazioni, altri periodi e altri operatori, senza mai allegare né dimostrare che, per le specifiche 7 bollette doganali curate dal Sig. Ricorrente_1, esistessero effettivamente quelle fatture di vendita anticipate che costituiscono il pilastro della rettifica. Una motivazione per relazione che rinvia a un contesto generale indimostrato, senza ancorarsi ai fatti specifici contestati al contribuente, lede il diritto di difesa e riduce l'accertamento a una mera congettura probabilistica, inidonea a fondare una pretesa tributaria.
Infine, coglie nel segno la censura relativa all'IVA all'importazione. All'epoca dei fatti, e prima delle recenti novelle legislative introdotte dal D.Lgs. 141/2024 (non applicabili retroattivamente), l'IVA costituiva un tributo interno e non un diritto di confine in senso stretto. Pretendere il pagamento solidale dell'IVA dallo spedizioniere, in un contesto dove l'imposta è neutra e spesso assolta mediante reverse chargeo sospesa in regime di deposito, si risolverebbe in una duplicazione d'imposta sanzionatoria contraria ai principi unionali di neutralità e proporzionalità, come sancito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Equoland) e recepito dalla Suprema Corte di SAzione. Per le ragioni sopra esposte, in accoglimento del ricorso, gli atti impugnati devono essere annullati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
In particolare, la condanna dell'Ufficio appare doverosa e giustificata non solo dall'infondatezza della pretesa azionata contro un professionista privo di colpa, ma anche — e soprattutto — dalla condotta processuale consistente nel pervicace mantenimento della pretesa pur a fronte della già intervenuta sentenza di questa
Corte (n. 340/2025) che, annullando la pretesa principale, aveva di fatto svuotato di contenuto giuridico l'accusa, rendendo la prosecuzione del giudizio nei confronti del coobbligato solidale un inutile aggravio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna Agenzia Dogane di Treviso alla refusione delle spese che liquida in euro
35000 oltre VA e SA