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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 729/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 729/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. BUCCI SONIA
e
IN IA VA, nata a [...] B.C.
(CANADA) l'08/03/1972, assistita e difesa dall'avv. BUCCI SONIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/04/2025, e Parte_1
VA IN IA esponevano che in data 21/05/2000 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in CAPPELLE SUL TAVO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
65/2024 pubbl. il 27/03/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e IN IA VA, provvede come Parte_1
segue:
DICHIARA
pagina 2 di 6 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
CAPPELLE SUL TAVO il 21/05/2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di CAPPELLE SUL TAVO, nell'anno 2000 atto numero 4 parte II, serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'08/05/2025:
1) La casa coniugale sita in Cappelle Sul Tavo (PE) alla Via Michelangelo n. 34, distinta al Catasto dei Fabbricati al Fg. 2, part. 1224, sub. 5, Cat. A/3, classe 03, vani
5, rendita € 309,87 ed Fg. 2, part. 1224, sub. 3, Cat. C/6, classe 02, consistenza 83 mq, rendita € 132,88 viene assegnata alla Sig.ra OL AB RI, quale proprietaria;
2) Il figlio , C.F. , nato il [...] in Persona_1 C.F._1
TÀ (Colombia), viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria gestione, attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per il figlio – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – che dovranno, dunque, essere assunte di comune accordo tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e aspirazioni del minore;
3) Il figlio , C.F. , nato il [...] in Persona_1 C.F._1
TÀ (Colombia), sarà collocato in via prevalente e con residenza anagrafica presso la casa coniugale sita in Cappelle Sul Tavo (PE) alla Via Michelangelo n. 34, assegnata alla madre;
4) Il padre, salvo diversi accordi fra le parti e compatibilmente all'interesse prioritario del minore ed agli impegni di lavoro del Sig. , potrà esercitare Parte_1
il diritto di visita come di seguito disciplinato:
pagina 3 di 6 a) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore il mercoledì dalle ore 17,00 alle 21,00 nonché, a settimane alterne, dall'uscita della scuola (nel periodo scolastico) o dalle ore 10,00 (nel periodo non scolastico) del sabato sino alle ore
21,00 della domenica (nel periodo scolastico) o alle ore 23,00 (nel periodo non scolastico);
b) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ad anni alterni il giorno della
Vigilia o di Natale, S. Stefano o l'Epifania, il Capodanno o il 1° dell'anno, la Pasqua
o la Pasquetta, il 15 agosto, con orari da concordare tra i coniugi;
c) nel periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori almeno 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
d) il minore trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma mentre per il giorno del suo compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale così come per le altre festività;
5) Dalla data di sottoscrizione della presente il Sig. verserà alla Parte_1
Sig.ra OL AB RI, per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale ed automatica in base agli indici ISTAT a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla Sig.ra OL AB RI (IBAN:
[...]);
6) Dalla data di sottoscrizione della presente le spese straordinarie verranno corrisposte da entrambi i coniugi nella misura del 50% in conformità al Protocollo del Tribunale di Pescara;
7) L'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla Sig.ra
OL AB RI;
8) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
pagina 4 di 6 9) Il Sig. continuerà a pagare le rate del mutuo fondiario a tasso Parte_1
variabile stipulato con la Controparte_1
per atto Notar del 11/10/2019, Repertorio n 2129, Raccolta
[...] Persona_2
n. 1652 registrato in data 16/10/2019, Registro Particolare 2058 Registro Generale e si impegna a garantire e manlevare la Sig.ra OL AB RI da ogni e qualsivoglia conseguenza negativa derivante dall'omesso versamento delle rate assumendosi ogni responsabilità e qualsiasi onere a riguardo;
10) Il Sig. provvederà a rimborsare alla Sig.ra OL AB Parte_1
RI, entro il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto alla stessa intestato (IBAN: [...]), la somma di € 100,89
( che la predetta è tenuta a pagare con periodicità mensile quale rata del Pt_2
mutuo chirografario n. 10/419281 da lei stipulato il 20/12/2024 con la
[...]
e ciò sino alla sua estinzione;
Controparte_1
11) Il Sig. provvederà a prelevare tutti i suoi beni personali ad Parte_1
oggi ancora presenti nella casa coniugale entro il 30/07/2025. Decorso detto termine la Sig.ra OL AB RI sarà libera di disfarsene e/o venderli, rinunciando il Sig. ad ogni pretesa al riguardo;
Parte_1
12) Il veicolo tipo Mercedes tg. CH 535 GE di comproprietà dei coniugi resterà nella piena disponibilità della Sig.ra OL AB RI;
13) I coniugi si obbligano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e/o di residenza;
14) Le parti prestano assenso, sin d'ora, al rilascio di passaporti e/o documenti equipollenti sia per sé che per il minore per viaggi all'estero per motivi di studio e/o vacanza.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPPELLE SUL
TAVO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 729/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. BUCCI SONIA
e
IN IA VA, nata a [...] B.C.
(CANADA) l'08/03/1972, assistita e difesa dall'avv. BUCCI SONIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/04/2025, e Parte_1
VA IN IA esponevano che in data 21/05/2000 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in CAPPELLE SUL TAVO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
65/2024 pubbl. il 27/03/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e IN IA VA, provvede come Parte_1
segue:
DICHIARA
pagina 2 di 6 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
CAPPELLE SUL TAVO il 21/05/2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di CAPPELLE SUL TAVO, nell'anno 2000 atto numero 4 parte II, serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'08/05/2025:
1) La casa coniugale sita in Cappelle Sul Tavo (PE) alla Via Michelangelo n. 34, distinta al Catasto dei Fabbricati al Fg. 2, part. 1224, sub. 5, Cat. A/3, classe 03, vani
5, rendita € 309,87 ed Fg. 2, part. 1224, sub. 3, Cat. C/6, classe 02, consistenza 83 mq, rendita € 132,88 viene assegnata alla Sig.ra OL AB RI, quale proprietaria;
2) Il figlio , C.F. , nato il [...] in Persona_1 C.F._1
TÀ (Colombia), viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria gestione, attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per il figlio – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – che dovranno, dunque, essere assunte di comune accordo tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e aspirazioni del minore;
3) Il figlio , C.F. , nato il [...] in Persona_1 C.F._1
TÀ (Colombia), sarà collocato in via prevalente e con residenza anagrafica presso la casa coniugale sita in Cappelle Sul Tavo (PE) alla Via Michelangelo n. 34, assegnata alla madre;
4) Il padre, salvo diversi accordi fra le parti e compatibilmente all'interesse prioritario del minore ed agli impegni di lavoro del Sig. , potrà esercitare Parte_1
il diritto di visita come di seguito disciplinato:
pagina 3 di 6 a) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore il mercoledì dalle ore 17,00 alle 21,00 nonché, a settimane alterne, dall'uscita della scuola (nel periodo scolastico) o dalle ore 10,00 (nel periodo non scolastico) del sabato sino alle ore
21,00 della domenica (nel periodo scolastico) o alle ore 23,00 (nel periodo non scolastico);
b) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ad anni alterni il giorno della
Vigilia o di Natale, S. Stefano o l'Epifania, il Capodanno o il 1° dell'anno, la Pasqua
o la Pasquetta, il 15 agosto, con orari da concordare tra i coniugi;
c) nel periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori almeno 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
d) il minore trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma mentre per il giorno del suo compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale così come per le altre festività;
5) Dalla data di sottoscrizione della presente il Sig. verserà alla Parte_1
Sig.ra OL AB RI, per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale ed automatica in base agli indici ISTAT a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla Sig.ra OL AB RI (IBAN:
[...]);
6) Dalla data di sottoscrizione della presente le spese straordinarie verranno corrisposte da entrambi i coniugi nella misura del 50% in conformità al Protocollo del Tribunale di Pescara;
7) L'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla Sig.ra
OL AB RI;
8) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
pagina 4 di 6 9) Il Sig. continuerà a pagare le rate del mutuo fondiario a tasso Parte_1
variabile stipulato con la Controparte_1
per atto Notar del 11/10/2019, Repertorio n 2129, Raccolta
[...] Persona_2
n. 1652 registrato in data 16/10/2019, Registro Particolare 2058 Registro Generale e si impegna a garantire e manlevare la Sig.ra OL AB RI da ogni e qualsivoglia conseguenza negativa derivante dall'omesso versamento delle rate assumendosi ogni responsabilità e qualsiasi onere a riguardo;
10) Il Sig. provvederà a rimborsare alla Sig.ra OL AB Parte_1
RI, entro il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto alla stessa intestato (IBAN: [...]), la somma di € 100,89
( che la predetta è tenuta a pagare con periodicità mensile quale rata del Pt_2
mutuo chirografario n. 10/419281 da lei stipulato il 20/12/2024 con la
[...]
e ciò sino alla sua estinzione;
Controparte_1
11) Il Sig. provvederà a prelevare tutti i suoi beni personali ad Parte_1
oggi ancora presenti nella casa coniugale entro il 30/07/2025. Decorso detto termine la Sig.ra OL AB RI sarà libera di disfarsene e/o venderli, rinunciando il Sig. ad ogni pretesa al riguardo;
Parte_1
12) Il veicolo tipo Mercedes tg. CH 535 GE di comproprietà dei coniugi resterà nella piena disponibilità della Sig.ra OL AB RI;
13) I coniugi si obbligano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e/o di residenza;
14) Le parti prestano assenso, sin d'ora, al rilascio di passaporti e/o documenti equipollenti sia per sé che per il minore per viaggi all'estero per motivi di studio e/o vacanza.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPPELLE SUL
TAVO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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