Art. 8.
Il Ministro per la sanita', di concerto col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, emanera' il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Il Ministro per la sanita', di concerto col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, emanera' il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.