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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 12306/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Russo e Michele Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
P.IV , in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IV_1
Resistente contumace
OGGETTO: pagamento somme
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2023, il ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 12.07.2021 al
31.01.2022, dal 09.03.2022 al 09.09.2022 e dal 26.10.2022 al 10.01.2023, in ragione di tre diversi contratti e secondo gli orari e la frequenza giornaliera descritti in ricorso;
- di aver svolto mansioni di manovale edile di cui al I livello del CCNL Edilizia
–industria;
1 - di non aver percepito, nonostante la contabilizzazione in busta paga, l'indennità sostitutiva di mensa, l'indennità di trasferta, l'EVR, l'indennità di malattia e il
TFR.
Tanto premesso, hanno chiesto la condanna della al pagamento della CP_1 somma di € 14.432,60, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
La ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_1
Acquisita la documentazione necessaria, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 18.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum ha ad oggetto il diritto del ricorrente alla percezione delle somme indicate in ricorso come contabilizzate in busta paga, nonché del TFR spettante in relazione a ciascuno dei tre rapporti di lavoro.
Come noto, l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie
(la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui non vi sia sul punto contestazione.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
Nel caso di specie, la sussistenza del rapporto di lavoro è provata per tabulas (cfr.
Unilav e buste paga allegate al ricorso ed estratto contributivo acquisito nel corso del giudizio).
2 Nello specifico, emergono tre rapporti di lavoro: il primo, dal 12.07.2021 al
31.01.2022; il secondo, dal 09.03.2021 al 01.10.2022; il terzo, dal 26.10.2022 al
10.01.2023.
Quanto alle somme richieste a titolo di indennità sostitutiva di mensa e indennità di trasferta, le stesse possono essere riconosciute in quanto contabilizzate in busta paga, atteso che la società datrice, su cui gravava il relativo onere probatorio, restando contumace non ne ha provato la corresponsione al lavoratore.
Analogamente può dirsi con riferimento all'indennità di malattia, risultante dall'estratto contributivo acquisito a seguito di ordine di integrazione documentale,
e al TFR, calcolato tenuto conto della retribuzione lorda risultante dai prospetti paga in atti e, per quanto concerne il mese di gennaio 2023, della retribuzione giornaliera parimenti risultante dai predetti prospetti.
Ed infatti, si evidenzia che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, inoltre, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza stessa, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte resistente, restando contumace, non ha fornito idonea prova circa il pagamento delle predette voci.
Non può, invece, essere riconosciuto alcunché a titolo di E.V.R., trattandosi di emolumento di natura contrattuale, in assenza di elementi tali da ritenere che la società facesse diretta applicazione del CCNL invocato dal ricorrente, atteso che lo stesso neppure risulta menzionato in busta paga.
La società va, pertanto, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.153,60, di cui € 516,63 a titolo di TFR maturato al 31.01.2022, €
3 719,25 a titolo di TFR maturato al 01.10.2022 ed € 278,40 a titolo di TFR maturato al 10.01.2023.
Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito – corrispondente per il TFR alla cessazione dei singoli rapporti di lavoro - fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei limiti del parziale accoglimento, tenuto conto della natura della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del
[...]
ricorrente della somma di € 3.153,60, di cui € 516,63 a titolo di TFR maturato al 31.01.2022, € 719,25 a titolo di TFR maturato al 01.10.2022 ed € 278,40 a titolo di TFR maturato al 10.01.2023, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
b) Condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in €
1.030,00 oltre IV, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 19.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 12306/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Russo e Michele Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
P.IV , in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IV_1
Resistente contumace
OGGETTO: pagamento somme
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2023, il ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 12.07.2021 al
31.01.2022, dal 09.03.2022 al 09.09.2022 e dal 26.10.2022 al 10.01.2023, in ragione di tre diversi contratti e secondo gli orari e la frequenza giornaliera descritti in ricorso;
- di aver svolto mansioni di manovale edile di cui al I livello del CCNL Edilizia
–industria;
1 - di non aver percepito, nonostante la contabilizzazione in busta paga, l'indennità sostitutiva di mensa, l'indennità di trasferta, l'EVR, l'indennità di malattia e il
TFR.
Tanto premesso, hanno chiesto la condanna della al pagamento della CP_1 somma di € 14.432,60, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
La ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_1
Acquisita la documentazione necessaria, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 18.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum ha ad oggetto il diritto del ricorrente alla percezione delle somme indicate in ricorso come contabilizzate in busta paga, nonché del TFR spettante in relazione a ciascuno dei tre rapporti di lavoro.
Come noto, l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie
(la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui non vi sia sul punto contestazione.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
Nel caso di specie, la sussistenza del rapporto di lavoro è provata per tabulas (cfr.
Unilav e buste paga allegate al ricorso ed estratto contributivo acquisito nel corso del giudizio).
2 Nello specifico, emergono tre rapporti di lavoro: il primo, dal 12.07.2021 al
31.01.2022; il secondo, dal 09.03.2021 al 01.10.2022; il terzo, dal 26.10.2022 al
10.01.2023.
Quanto alle somme richieste a titolo di indennità sostitutiva di mensa e indennità di trasferta, le stesse possono essere riconosciute in quanto contabilizzate in busta paga, atteso che la società datrice, su cui gravava il relativo onere probatorio, restando contumace non ne ha provato la corresponsione al lavoratore.
Analogamente può dirsi con riferimento all'indennità di malattia, risultante dall'estratto contributivo acquisito a seguito di ordine di integrazione documentale,
e al TFR, calcolato tenuto conto della retribuzione lorda risultante dai prospetti paga in atti e, per quanto concerne il mese di gennaio 2023, della retribuzione giornaliera parimenti risultante dai predetti prospetti.
Ed infatti, si evidenzia che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, inoltre, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza stessa, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte resistente, restando contumace, non ha fornito idonea prova circa il pagamento delle predette voci.
Non può, invece, essere riconosciuto alcunché a titolo di E.V.R., trattandosi di emolumento di natura contrattuale, in assenza di elementi tali da ritenere che la società facesse diretta applicazione del CCNL invocato dal ricorrente, atteso che lo stesso neppure risulta menzionato in busta paga.
La società va, pertanto, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.153,60, di cui € 516,63 a titolo di TFR maturato al 31.01.2022, €
3 719,25 a titolo di TFR maturato al 01.10.2022 ed € 278,40 a titolo di TFR maturato al 10.01.2023.
Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito – corrispondente per il TFR alla cessazione dei singoli rapporti di lavoro - fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei limiti del parziale accoglimento, tenuto conto della natura della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del
[...]
ricorrente della somma di € 3.153,60, di cui € 516,63 a titolo di TFR maturato al 31.01.2022, € 719,25 a titolo di TFR maturato al 01.10.2022 ed € 278,40 a titolo di TFR maturato al 10.01.2023, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
b) Condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in €
1.030,00 oltre IV, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 19.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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