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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/05/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 572/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito telematico delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.05.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 572/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via Piave n. 43/51 presso lo studio dell'Avv. Sergio Davoli, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e per esso l' CP_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dalla Funzionaria Dott.ssa Elvira Sarubbi, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato in
, alla Via Cosenza n. 31 CP_3
Resistente
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.05.2023 , premesso di essere stata dipendente del Parte_1
con contratto a tempo indeterminato e di aver prestato servizio in Controparte_4 qualità di insegnante, dall'a.s. 1972/1973 all'a.s. 1992/1993, presso la scuola materna, e dall'a.s.
1993/1994 all'a.s. 2011/2012, a seguito di passaggio di ruolo, presso la scuola secondaria superiore
(e, in particolare, presso l'Istituto Magistrale T. Campanella di Lamezia Terme dall'a.s. 1994/1995 all'a.s. 2011/2012, ovvero fino al collocamento in quiescenza), esponeva che, con decreto n. 123 del
10.02.2003 del C.S.A. di , l'amministrazione scolastica aveva provveduto alla ricostruzione CP_3 della carriera omettendo di considerare tutti gli anni di servizio prestati nella scuola materna e, quindi, riconoscendole un'anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, inferiore a quella che le sarebbe spettata (nel dettaglio, a fronte dei 31 anni di servizio complessivamente maturati fino all'anno 2003 - epoca del conteggio effettuato dall'amministrazione scolastica -, le era stata attribuita un'anzianità totale di anni 15, mesi 5 e giorni 5, con conseguente inquadramento nella posizione economica corrispondente ad un'anzianità di servizio da 15 a 20 anni anziché nella successiva fascia stipendiale da 28 a 34 anni, nella quale avrebbe dovuto essere collocata fino al 31.08.2007, con inserimento nella fascia stipendiale superiore da 35 anni di anzianità a decorrere dall'1.09.2007), che, con sentenza n. 255/2013 del 15.05.2013, il Tribunale di Lamezia Terme aveva accertato il proprio diritto al riconoscimento in sede di ricostruzione della carriera di tutti gli anni di servizio prestati presso la scuola materna statale indicati in ricorso [anni 21], nonché a percepire le differenze retributive da determinarsi secondo i parametri di cui alla disciplina contrattuale applicabile, con conseguente condanna al pagamento a carico del , ma che, nel dare esecuzione alla citata CP_1 sentenza, l' aveva emesso il decreto n. 532 del Controparte_3
14.01.2014, vistato dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato in data 25.07.2014, con il quale le era stata riconosciuta un'anzianità di servizio presso la scuola materna di soli 19 anni e non di 21 come stabilito in sentenza.
Deduceva, inoltre, di aver diffidato l' , la Controparte_5 Controparte_6
ed il ad ottemperare correttamente alla sentenza n.
[...] Controparte_7
255/2013, con il riconoscimento anche dei due anni di pre-ruolo prestati presso la scuola materna, e che soltanto il aveva riscontrato tale richiesta, sostenendo di aver già ottemperato Controparte_7 alla sentenza e che non era presente presso l'istituzione scolastica alcun prospetto di liquidazione delle somme erogate in applicazione del decreto n. 532/2014.
Assumeva, quindi, di avere diritto all'attribuzione dell'effettiva anzianità di servizio maturata ai fini economici, computando i due anni di servizio pre-ruolo che le erano stati già riconosciuti dall'amministrazione nel precedente decreto n. 1502 del 20.10.1977, con applicazione delle fasce stipendiali previste dal CCNL, chiedendo la condanna dell'amministrazione scolastica al pagamento della somma di € 8.930,12, a titolo di differenze retributive per arretrati (da cui detrarre le somme eventualmente già erogate a tale titolo in applicazione dell'errato decreto n. 532 del 14.01.2014), o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nel costituirsi in giudizio l'amministrazione scolastica eccepiva che il Controparte_8 di Lamezia Terme aveva operato in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza n. 255/2013, elaborando il decreto di ricostruzione della carriera n. 532 del 14.01.2014 ed il decreto di inquadramento stipendiale n. 533 del 14.01.2014, tramessi alla Controparte_6 Cont
per i controlli di legge, e che la di aveva comunicato all'Istituzione
[...] CP_3 scolastica ed all' di aver apposto i visti sui decreti sopraindicati per Controparte_3 la rispettiva applicazione;
contestava, infine, la somma pretesa dalla ricorrente perché quantificata arbitrariamente, chiedendo l'ammissione di eventuale CTU. Con ordinanza depositata il 20.10.2023 l'amministrazione scolastica veniva onerata di fornire prova dell'eventuale erogazione degli arretrati spettanti in applicazione del decreto n. 532/2014.
Con ordinanza depositata l'11.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza dell'8.05.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto la parte resistente ha proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
E' incontestato tra le parti che la ricorrente, docente di scuola secondaria di secondo grado, cessata dal servizio a far data dall'1.09.2012, è transitata a seguito di passaggio di ruolo, a decorrere dall'a.s.
1993/1994, dal ruolo della scuola materna statale a quello superiore della scuola secondaria di secondo grado.
Nell'ambito del precedente contenzioso definito con sentenza n. 255/2013 del 15.05.2013 la ricorrente aveva contestato la ricostruzione di carriera operata con decreto n. 123 del 10.02.2003 dal
C.S.A. di , lamentando che dal calcolo erano stati esclusi gli anni di servizio (21) prestati CP_3 presso la scuola materna ed evidenziando che, fino all'anno 2003, ella aveva totalizzato 31 anni di servizio, di cui 21 prestati presso la scuola materna e 10 presso la scuola secondaria di secondo grado;
aveva chiesto, quindi, il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dall'a.s. 1972/1973 all'a.s.
1992/1993, oltre alla condanna del al pagamento delle differenze retributive, quantificate in CP_10 complessivi € 4.680,77, scaturenti dal corretto inquadramento nelle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di categoria e, in particolare, nella fascia corrispondente ad un'anzianità da
28 a 34 anni fino al 31.08.2007 e nella fascia superiore corrispondente ad un'anzianità da 35 anni in poi a decorrere dall'1.09.2007.
Con la sentenza citata, passata in giudicato, il Tribunale di Lamezia Terme ha accertato il diritto della docente al riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera, di tutti gli anni di servizio prestati presso la scuola materna statale come indicati in ricorso, nonché al pagamento delle differenze retributive da determinarsi come specificato in motivazione (ovvero, secondo i parametri di cui alla disciplina contrattuale applicabile), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si osserva che nel contesto della motivazione, dopo aver richiamato alcuni passaggi della sentenza n.
2037/2013 della Corte di Cassazione e, in particolare, quelli in cui si afferma il diritto al riconoscimento del pregresso servizio maturato nel “ruolo” inferiore, il Tribunale di Lamezia Terme ha precisato che la ricorrente era stata nominata nel ruolo del personale docente della scuola materna con decorrenza giuridica dall'1.09.1977 ed economica dall'1.09.1978.
Occorre, tuttavia, evidenziare che il servizio pre-ruolo svolto presso la scuola materna negli anni scolastici 1972/1973 e 1973/1974 era stato già interamente riconosciuto nel decreto di ricostruzione della carriera n. 1502 del 20.10.1977.
Ciò posto, la ricorrente lamenta che l'amministrazione scolastica, nell'effettuare la ricostruzione di carriera con decreto n. 532 del 14.01.2014, avrebbe disatteso le statuizioni contenute nella sentenza n. 255/2013 pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme il 15.05.2013, non riconoscendole tutti gli anni di servizio prestati nella scuola materna (complessivamente pari a 21 anni) ma soltanto il servizio di ruolo svolto dall'1.09.1974 al 31.08.1993, pari a 19 anni;
secondo la prospettazione attorea, il computo dei due anni di servizio pre-ruolo nella scuola materna statale, le avrebbe consentito di essere collocata nella fascia economica corrispondente ad un'anzianità da 28 a 34 anni fino al 31.08.2007 e nella fascia superiore corrispondente ad un'anzianità di 35 anni a decorrere dall'1.09.2007.
Dal decreto di inquadramento stipendiale n. 533 del 14.01.2014 si evince, invece, che la progressione nella fascia stipendiale corrispondente a 35 anni di anzianità è stata attribuita con decorrenza dall'1.01.2010.
Ne consegue che, in forza del riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei due anni di servizio pre-ruolo svolti nella scuola materna, l'amministrazione scolastica, nel dare compiuta esecuzione alla sentenza n. 255/2013, avrebbe dovuto tenere conto di tutti gli anni di servizio prestati nel ruolo inferiore per come indicati in ricorso, ovvero a decorrere dall'a.s. 1972/1973; viceversa, limitando il riconoscimento ai 19 anni calcolati a partire dall'a.s. 1974/1975, sono stati vanificati gli effetti del primo decreto di ricostruzione della carriera, mai posto in discussione.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la modifica del decreto n. 532 del 14.01.2014 emesso dal Dirigente del Controparte_8 di Lamezia Terme, con il riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione della carriera, di tutti gli anni di servizio prestati nella scuola materna, compresi quelli pre-ruolo, a decorrere dall'a.s.
1972/1973, in ottemperanza alle statuizioni contenute nella sentenza n. 255/2013, nonché alla conseguente attribuzione della corrispondente fascia stipendiale.
Quanto alla richiesta di pagamento delle differenze retributive, deve rilevarsi che l'amministrazione scolastica non ha ottemperato all'ordinanza depositata il 20.10.2023, con la quale è stato chiesto di fornire prova dell'eventuale corresponsione delle differenze retributive erogate in forza del decreto n. 532/2014.
Poiché è pacifico tra le parti che la docente non ha percepito alcunché a titolo di arretrati e poiché il conteggio allegato al ricorso è stato contestato soltanto in maniera generica, il
[...]
deve essere condannato al pagamento delle differenze retributive pari ad Controparte_1
€ 8.930,12, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità delle questioni esaminate, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la modifica del decreto n. 532 del 14.01.2014 emesso dal Dirigente del Controparte_8 di Lamezia Terme, con il riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione della carriera, di tutti gli anni di servizio prestati nella scuola materna, compresi quelli pre-ruolo, a decorrere dall'a.s.
1972/1973, in ottemperanza alle statuizioni contenute nella sentenza n. 255/2013, nonché alla conseguente attribuzione della corrispondente fascia stipendiale via via spettante;
- condanna il al pagamento della somma di € 8.930,12, pari Controparte_1 alle differenze retributive dovute a titolo di arretrati, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, l'amministrazione scolastica al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.812,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c.
Lamezia Terme, 13.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito telematico delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.05.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 572/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via Piave n. 43/51 presso lo studio dell'Avv. Sergio Davoli, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e per esso l' CP_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dalla Funzionaria Dott.ssa Elvira Sarubbi, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato in
, alla Via Cosenza n. 31 CP_3
Resistente
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.05.2023 , premesso di essere stata dipendente del Parte_1
con contratto a tempo indeterminato e di aver prestato servizio in Controparte_4 qualità di insegnante, dall'a.s. 1972/1973 all'a.s. 1992/1993, presso la scuola materna, e dall'a.s.
1993/1994 all'a.s. 2011/2012, a seguito di passaggio di ruolo, presso la scuola secondaria superiore
(e, in particolare, presso l'Istituto Magistrale T. Campanella di Lamezia Terme dall'a.s. 1994/1995 all'a.s. 2011/2012, ovvero fino al collocamento in quiescenza), esponeva che, con decreto n. 123 del
10.02.2003 del C.S.A. di , l'amministrazione scolastica aveva provveduto alla ricostruzione CP_3 della carriera omettendo di considerare tutti gli anni di servizio prestati nella scuola materna e, quindi, riconoscendole un'anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, inferiore a quella che le sarebbe spettata (nel dettaglio, a fronte dei 31 anni di servizio complessivamente maturati fino all'anno 2003 - epoca del conteggio effettuato dall'amministrazione scolastica -, le era stata attribuita un'anzianità totale di anni 15, mesi 5 e giorni 5, con conseguente inquadramento nella posizione economica corrispondente ad un'anzianità di servizio da 15 a 20 anni anziché nella successiva fascia stipendiale da 28 a 34 anni, nella quale avrebbe dovuto essere collocata fino al 31.08.2007, con inserimento nella fascia stipendiale superiore da 35 anni di anzianità a decorrere dall'1.09.2007), che, con sentenza n. 255/2013 del 15.05.2013, il Tribunale di Lamezia Terme aveva accertato il proprio diritto al riconoscimento in sede di ricostruzione della carriera di tutti gli anni di servizio prestati presso la scuola materna statale indicati in ricorso [anni 21], nonché a percepire le differenze retributive da determinarsi secondo i parametri di cui alla disciplina contrattuale applicabile, con conseguente condanna al pagamento a carico del , ma che, nel dare esecuzione alla citata CP_1 sentenza, l' aveva emesso il decreto n. 532 del Controparte_3
14.01.2014, vistato dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato in data 25.07.2014, con il quale le era stata riconosciuta un'anzianità di servizio presso la scuola materna di soli 19 anni e non di 21 come stabilito in sentenza.
Deduceva, inoltre, di aver diffidato l' , la Controparte_5 Controparte_6
ed il ad ottemperare correttamente alla sentenza n.
[...] Controparte_7
255/2013, con il riconoscimento anche dei due anni di pre-ruolo prestati presso la scuola materna, e che soltanto il aveva riscontrato tale richiesta, sostenendo di aver già ottemperato Controparte_7 alla sentenza e che non era presente presso l'istituzione scolastica alcun prospetto di liquidazione delle somme erogate in applicazione del decreto n. 532/2014.
Assumeva, quindi, di avere diritto all'attribuzione dell'effettiva anzianità di servizio maturata ai fini economici, computando i due anni di servizio pre-ruolo che le erano stati già riconosciuti dall'amministrazione nel precedente decreto n. 1502 del 20.10.1977, con applicazione delle fasce stipendiali previste dal CCNL, chiedendo la condanna dell'amministrazione scolastica al pagamento della somma di € 8.930,12, a titolo di differenze retributive per arretrati (da cui detrarre le somme eventualmente già erogate a tale titolo in applicazione dell'errato decreto n. 532 del 14.01.2014), o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nel costituirsi in giudizio l'amministrazione scolastica eccepiva che il Controparte_8 di Lamezia Terme aveva operato in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza n. 255/2013, elaborando il decreto di ricostruzione della carriera n. 532 del 14.01.2014 ed il decreto di inquadramento stipendiale n. 533 del 14.01.2014, tramessi alla Controparte_6 Cont
per i controlli di legge, e che la di aveva comunicato all'Istituzione
[...] CP_3 scolastica ed all' di aver apposto i visti sui decreti sopraindicati per Controparte_3 la rispettiva applicazione;
contestava, infine, la somma pretesa dalla ricorrente perché quantificata arbitrariamente, chiedendo l'ammissione di eventuale CTU. Con ordinanza depositata il 20.10.2023 l'amministrazione scolastica veniva onerata di fornire prova dell'eventuale erogazione degli arretrati spettanti in applicazione del decreto n. 532/2014.
Con ordinanza depositata l'11.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza dell'8.05.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto la parte resistente ha proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
E' incontestato tra le parti che la ricorrente, docente di scuola secondaria di secondo grado, cessata dal servizio a far data dall'1.09.2012, è transitata a seguito di passaggio di ruolo, a decorrere dall'a.s.
1993/1994, dal ruolo della scuola materna statale a quello superiore della scuola secondaria di secondo grado.
Nell'ambito del precedente contenzioso definito con sentenza n. 255/2013 del 15.05.2013 la ricorrente aveva contestato la ricostruzione di carriera operata con decreto n. 123 del 10.02.2003 dal
C.S.A. di , lamentando che dal calcolo erano stati esclusi gli anni di servizio (21) prestati CP_3 presso la scuola materna ed evidenziando che, fino all'anno 2003, ella aveva totalizzato 31 anni di servizio, di cui 21 prestati presso la scuola materna e 10 presso la scuola secondaria di secondo grado;
aveva chiesto, quindi, il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dall'a.s. 1972/1973 all'a.s.
1992/1993, oltre alla condanna del al pagamento delle differenze retributive, quantificate in CP_10 complessivi € 4.680,77, scaturenti dal corretto inquadramento nelle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di categoria e, in particolare, nella fascia corrispondente ad un'anzianità da
28 a 34 anni fino al 31.08.2007 e nella fascia superiore corrispondente ad un'anzianità da 35 anni in poi a decorrere dall'1.09.2007.
Con la sentenza citata, passata in giudicato, il Tribunale di Lamezia Terme ha accertato il diritto della docente al riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera, di tutti gli anni di servizio prestati presso la scuola materna statale come indicati in ricorso, nonché al pagamento delle differenze retributive da determinarsi come specificato in motivazione (ovvero, secondo i parametri di cui alla disciplina contrattuale applicabile), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si osserva che nel contesto della motivazione, dopo aver richiamato alcuni passaggi della sentenza n.
2037/2013 della Corte di Cassazione e, in particolare, quelli in cui si afferma il diritto al riconoscimento del pregresso servizio maturato nel “ruolo” inferiore, il Tribunale di Lamezia Terme ha precisato che la ricorrente era stata nominata nel ruolo del personale docente della scuola materna con decorrenza giuridica dall'1.09.1977 ed economica dall'1.09.1978.
Occorre, tuttavia, evidenziare che il servizio pre-ruolo svolto presso la scuola materna negli anni scolastici 1972/1973 e 1973/1974 era stato già interamente riconosciuto nel decreto di ricostruzione della carriera n. 1502 del 20.10.1977.
Ciò posto, la ricorrente lamenta che l'amministrazione scolastica, nell'effettuare la ricostruzione di carriera con decreto n. 532 del 14.01.2014, avrebbe disatteso le statuizioni contenute nella sentenza n. 255/2013 pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme il 15.05.2013, non riconoscendole tutti gli anni di servizio prestati nella scuola materna (complessivamente pari a 21 anni) ma soltanto il servizio di ruolo svolto dall'1.09.1974 al 31.08.1993, pari a 19 anni;
secondo la prospettazione attorea, il computo dei due anni di servizio pre-ruolo nella scuola materna statale, le avrebbe consentito di essere collocata nella fascia economica corrispondente ad un'anzianità da 28 a 34 anni fino al 31.08.2007 e nella fascia superiore corrispondente ad un'anzianità di 35 anni a decorrere dall'1.09.2007.
Dal decreto di inquadramento stipendiale n. 533 del 14.01.2014 si evince, invece, che la progressione nella fascia stipendiale corrispondente a 35 anni di anzianità è stata attribuita con decorrenza dall'1.01.2010.
Ne consegue che, in forza del riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei due anni di servizio pre-ruolo svolti nella scuola materna, l'amministrazione scolastica, nel dare compiuta esecuzione alla sentenza n. 255/2013, avrebbe dovuto tenere conto di tutti gli anni di servizio prestati nel ruolo inferiore per come indicati in ricorso, ovvero a decorrere dall'a.s. 1972/1973; viceversa, limitando il riconoscimento ai 19 anni calcolati a partire dall'a.s. 1974/1975, sono stati vanificati gli effetti del primo decreto di ricostruzione della carriera, mai posto in discussione.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la modifica del decreto n. 532 del 14.01.2014 emesso dal Dirigente del Controparte_8 di Lamezia Terme, con il riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione della carriera, di tutti gli anni di servizio prestati nella scuola materna, compresi quelli pre-ruolo, a decorrere dall'a.s.
1972/1973, in ottemperanza alle statuizioni contenute nella sentenza n. 255/2013, nonché alla conseguente attribuzione della corrispondente fascia stipendiale.
Quanto alla richiesta di pagamento delle differenze retributive, deve rilevarsi che l'amministrazione scolastica non ha ottemperato all'ordinanza depositata il 20.10.2023, con la quale è stato chiesto di fornire prova dell'eventuale corresponsione delle differenze retributive erogate in forza del decreto n. 532/2014.
Poiché è pacifico tra le parti che la docente non ha percepito alcunché a titolo di arretrati e poiché il conteggio allegato al ricorso è stato contestato soltanto in maniera generica, il
[...]
deve essere condannato al pagamento delle differenze retributive pari ad Controparte_1
€ 8.930,12, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità delle questioni esaminate, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la modifica del decreto n. 532 del 14.01.2014 emesso dal Dirigente del Controparte_8 di Lamezia Terme, con il riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione della carriera, di tutti gli anni di servizio prestati nella scuola materna, compresi quelli pre-ruolo, a decorrere dall'a.s.
1972/1973, in ottemperanza alle statuizioni contenute nella sentenza n. 255/2013, nonché alla conseguente attribuzione della corrispondente fascia stipendiale via via spettante;
- condanna il al pagamento della somma di € 8.930,12, pari Controparte_1 alle differenze retributive dovute a titolo di arretrati, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, l'amministrazione scolastica al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.812,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c.
Lamezia Terme, 13.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino