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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1835/2023 depositato il 05/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 030-2023-90002812-62-000,notificata l'11/03/2023dall'Agenzia delle Entrate-IS per la somma di €.27.526,90;impugna le cartelle indicate nell'intimazione, sostenendo che sono relative a presunti omessi versamenti EF ed VA del sig.
Nominativo_1, padre della ricorrente, deceduto in data 11/09/2008 (n. 030-2011-00271225-08-001 EF 2006
€ 9.231,71 e n. 030-2011-00275318-09-004 VA 2006 € 18.295,19). Rileva che tutti gli eredi legittimi hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario, precisando che all'esito dell'inventario redatto dal dott. Nominativo_2, nominato dal Tribunale di RO, è emerso che il de cuius non avesse alcun bene mobile o immobile da inventariare, affermando che, ai sensi dell'art. 490 c.c.: “L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede”. Sostiene che: 1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2) l'erede non e' tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Eccepisce la omessa notifica delle cartelle, la prescrizione quinquennale dell'imposta e degli interessi. Chiede l'accoglimento del ricorso ,con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-IS di RO, rilevando quanto segue :1) l'omessa notifica delle sottese cartelle nn. 03020110027122508001 e 03020110027531809004, nonché la decadenza e prescrizione del diritto di procedere a riscossione è infondata in quanto entrambe le cartelle sono state notificate in data 16.01.2012 a mano di familiare convivente (fratello ),non impugnate, per cui il credito tributario è ormai definitivo;
2) la ricorrente, quando ha ricevuto la notifica delle cartelle il 16.01.2012, aveva chiuso le operazioni di inventario (22.12.2010),e avrebbe potuto impugnare le stesse;
3)la prescrizione è stata interrotta, con la disciplina emergenziale COVID, che ha prorogato la sospensione dei termini di riscossione fino al 31.12.2023;chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di legge.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di RO, evidenziando quanto segue : 1) sono stati emessi due avvisi di accertamento n.TDY01T100555/2011 e n.TDY02T100512/2011 per il mancato versamento di
IRPEF-IVA-IRPEG-2006-impugnati dagli eredi di CA LE, tra cui l'attuale ricorrente
Ricorrente_1, dinanzi alla Commissione Tributaria di RO, giudizi RGR 2237/2011 e RGR 2239/2011- riuniti e decisi con sentenza n.2934/3/2015in favore dell'agenzia delle entrate;
2) veniva impugnata anche la cartella esattoriale n.03020110027122508 e la cartella n.030200110027531809004 riferire ai distinti accertamenti, giudizi riuniti e decisi con sentenzan.1651/3/2018 che ha accertato e dichiarato la piena legittimità ed efficacia delle cartelle impugnate;
3) l'attuale impugnativa ha natura puramente dilatoria, risultando la questione coperta già da giudicato;
chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese. All'udienza del 24.09.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato;
le parti resistenti hanno fornito la prova che la questione è già stata esaminata sia con la sentenza n. .2934/3/2015 , sia con la sentenza n. 1651/3/2018, entrambe a loro favorevoli, per cui il tentativo della ricorrente di mettere in discussione quanto è già coperto da giudicato ha natura meramente pretestuosa. Il ricorso non merita accoglimento. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, da liquidarsi come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in €.2.000,00,importo da corrispondere in favore di ciascuna parte costituita ,per la resistente Agenzia delle Entrate-IS e per la resistente l'Agenzia delle Entrate, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge
RO, 24.09. 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott. Maria Eva Taccardi) (dott. Giuseppe Alcaro )
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1835/2023 depositato il 05/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000281262000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 030-2023-90002812-62-000,notificata l'11/03/2023dall'Agenzia delle Entrate-IS per la somma di €.27.526,90;impugna le cartelle indicate nell'intimazione, sostenendo che sono relative a presunti omessi versamenti EF ed VA del sig.
Nominativo_1, padre della ricorrente, deceduto in data 11/09/2008 (n. 030-2011-00271225-08-001 EF 2006
€ 9.231,71 e n. 030-2011-00275318-09-004 VA 2006 € 18.295,19). Rileva che tutti gli eredi legittimi hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario, precisando che all'esito dell'inventario redatto dal dott. Nominativo_2, nominato dal Tribunale di RO, è emerso che il de cuius non avesse alcun bene mobile o immobile da inventariare, affermando che, ai sensi dell'art. 490 c.c.: “L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede”. Sostiene che: 1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2) l'erede non e' tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Eccepisce la omessa notifica delle cartelle, la prescrizione quinquennale dell'imposta e degli interessi. Chiede l'accoglimento del ricorso ,con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-IS di RO, rilevando quanto segue :1) l'omessa notifica delle sottese cartelle nn. 03020110027122508001 e 03020110027531809004, nonché la decadenza e prescrizione del diritto di procedere a riscossione è infondata in quanto entrambe le cartelle sono state notificate in data 16.01.2012 a mano di familiare convivente (fratello ),non impugnate, per cui il credito tributario è ormai definitivo;
2) la ricorrente, quando ha ricevuto la notifica delle cartelle il 16.01.2012, aveva chiuso le operazioni di inventario (22.12.2010),e avrebbe potuto impugnare le stesse;
3)la prescrizione è stata interrotta, con la disciplina emergenziale COVID, che ha prorogato la sospensione dei termini di riscossione fino al 31.12.2023;chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di legge.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di RO, evidenziando quanto segue : 1) sono stati emessi due avvisi di accertamento n.TDY01T100555/2011 e n.TDY02T100512/2011 per il mancato versamento di
IRPEF-IVA-IRPEG-2006-impugnati dagli eredi di CA LE, tra cui l'attuale ricorrente
Ricorrente_1, dinanzi alla Commissione Tributaria di RO, giudizi RGR 2237/2011 e RGR 2239/2011- riuniti e decisi con sentenza n.2934/3/2015in favore dell'agenzia delle entrate;
2) veniva impugnata anche la cartella esattoriale n.03020110027122508 e la cartella n.030200110027531809004 riferire ai distinti accertamenti, giudizi riuniti e decisi con sentenzan.1651/3/2018 che ha accertato e dichiarato la piena legittimità ed efficacia delle cartelle impugnate;
3) l'attuale impugnativa ha natura puramente dilatoria, risultando la questione coperta già da giudicato;
chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese. All'udienza del 24.09.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato;
le parti resistenti hanno fornito la prova che la questione è già stata esaminata sia con la sentenza n. .2934/3/2015 , sia con la sentenza n. 1651/3/2018, entrambe a loro favorevoli, per cui il tentativo della ricorrente di mettere in discussione quanto è già coperto da giudicato ha natura meramente pretestuosa. Il ricorso non merita accoglimento. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, da liquidarsi come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in €.2.000,00,importo da corrispondere in favore di ciascuna parte costituita ,per la resistente Agenzia delle Entrate-IS e per la resistente l'Agenzia delle Entrate, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge
RO, 24.09. 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott. Maria Eva Taccardi) (dott. Giuseppe Alcaro )