Articolo 2510 del Codice civile
Articolo 2500 terArticolo 2511
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2510.

(( (Societa' con prevalenti interessi stranieri).)) ((Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attivita' da parte di societa' nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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