Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 24/11/2025, n. 7621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7621 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07621/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05252/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5252 del 2025, proposto da -OMISSIS- nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11.
per l'annullamento
A) del Piano Educativo Individualizzato del 23.09.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Comprensivo “L. da Vinci” di Villa Literno (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno al minore in epigrafe su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno, incluso il verbale del Glo del 23.09.2025; C) per l’accertamento del diritto del
minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto il decreto cautelare n.-OMISSIS-del 14.10.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa AR AR AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
1.Con ricorso notificato il 14.10.2025, il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato il Piano Educativo Individualizzato del 23.09.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Comprensivo “L. da Vinci” di Villa Literno (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno al minore in epigrafe su n. 30 ore di frequenza settimanali.
2. Con decreto monocratico n.-OMISSIS-del 14.10.2025 è stato rilevato che il PEI non motiva sulla quantificazione delle ore di sostegno in misura ridotta rispetto alla frequenza complessiva e tanto anche in contrasto con il verbale GLO di pari data e ha ordinato la riformulazione del PEI sul punto, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto.
3. In data 11.11.2025, parte ricorrente ha depositato una nota in cui ha dichiarato:
- che a seguito della notifica del Decreto monocratico n. -OMISSIS- ha riconvocato il GLO per la data del 15.10.2025 e in detta occasione è stato rimodulato il Pei prevedendo l’assegnazione del sostegno didattico per tutto il tempo scuola;
- che il servizio è stato effettivamente assegnato in tale misura con docenti aventi contratto in scadenza al 30.06.2026.
Ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
4. Alla camera di consiglio del 12.11.2025 la causa è passata in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
5. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto dopo la notifica del decreto monocratico, l’Amministrazione scolastica ha adempiuto non solo redigendo il PEI per il numero di ore adeguato alla patologia, ma ottemperando alla normativa vigente che impone ai dirigenti scolastici di chiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, per garantire agli alunni con disabilità la fruizione del diritto alla piena inclusione.
Tuttavia, poiché la scuola aveva l’obbligo di ottemperare a tale obbligo sin dall’inizio dell’anno scolastico, redigendo tempestivamente il PEI e chiedendo all’USR l’insegnante “ in deroga”, come questa Sezione ha stabilito nelle ultime recenti sentenze, va dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con spese a carico, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000,00, oltre accessori di legge e c.u. se dovuto e versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza:
- alle parti costituite;
- all’Istituto comprensivo statale L. Da Vinci di Villa Literno (CE): ceic843001@pec.istruzione.it;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito (Gabinetto del Ministro): uffgabinetto@postacert.istruzione.it;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione: dpit@postacert.istruzione.it;
- alla Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica: dgsip@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio scolastico regionale della Campania: drca@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta: uspce@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli: uspna@postacert.istruzione.it.,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
AR AR AL, Consigliere, Estensore
ARgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AR AL | AN PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.