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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 971/2023 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
RASCHI BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA G. CHIASSI, 58 – MANTOVA presso lo studio del predetto difensore, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
OPPONENTE contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. LANZA Controparte_2 P.IVA_1
CALOGERO e dell'avv. Giarratana Matteo, elettivamente domiciliata in VIA San
Martino, 19 MILANO presso lo studio del predetto difensore (indirizzo telematico:
, Email_1 Email_2
come da mandato redatto su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
Oggetto: 140041 – contratti bancari pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e disporne comunque la revoca con ogni effetto di legge;
per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento della somma di Euro 5.000 a titolo di danni, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Per l'opposta:
In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per le motivazioni esposte in premessa;
Nel merito: Rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa motivi esposti in narrativa e/o comunque accertare e dichiarare la debenza del signor nei confronti di e per l'effetto CP_1 Controparte_2
condannare lo stesso al pagamento di quanto dovuto. Con il favore di spese, compensi professionali, oltre 15 % di spese generali, oltre IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 22-3-2023 l'opponente esponeva 1) che gli era stato notificato decreto ingiuntivo n. 136/23 emesso il 9-2-2023 dal Tribunale di
Mantova; 2) che il credito era inesistente essendo stato esso opponente vittima di un raggiro perpetrato ai suoi danni dalla obbligata principale (la quale aveva venduto l'auto acquistata con il finanziamento) che non era stata preventivamente escussa con la conseguente inesigibilità del credito;
3) che la procedura monitoria era invalida in quanto nel decreto ingiuntivo mancavano alcune fondamentali indicazioni;
4) di essere autorizzato a chiamare in causa l'obbligata principale: alla stregua di tali deduzioni la pagina 2 di 5 difesa dell'opponente chiedeva che il decreto ingiuntivo venisse revocato e che l'ingiungente venisse condannata a pagare € 5.000,00 a titolo di danni.
Si costituiva la quale sosteneva 5) che, su richiesta di Controparte_2 Persona_1
e aveva loro concesso, in data 28-3-2018, un finanziamento
[...] CP_1
finalizzato all'acquisto di beni e servizi per un importo di € 15.800,00 da rifondere in 84 rate mensili di € 252,95 ciascuna e in concreto utilizzato per l'acquisto di un'auto; 6) che i debitori avevano illegittimamente sospeso il pagamento delle rate sicché, dopo averli costituiti in mora e dichiarati decaduti dal beneficio del termine, aveva richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per l'importo di € 10.157,95 oltre accessori;
7) che l'opposizione era infondata avendo essa opposta dimostrato la sussistenza del credito azionato e che l'opponente non aveva fornito alcuna prova dei propri assunti, peraltro del tutto generici tanto da comportare la nullità della citazione;
8) che l'opponente non aveva chiesto nelle conclusioni di essere autorizzato a chiamare l'obbligata principale di cui non vi era necessità di chiamata in giudizio anche perché il aveva sottoscritto il CP_1
contratto di finanziamento non come fideiussore bensì in qualità di coobbligato: alla luce di tali considerazioni la difesa dell'opposta chiedeva che la citazione venisse dichiarata nulla e, comunque, il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio si costituiva per l'opponente un nuovo difensore che si riportava alle conclusioni in precedenza formulate.
Avviata la procedura di mediazione ex art. 5 del d. lgs. 28/2010 che aveva esito negativo per la mancata partecipazione dell'opponente, concessa la provvisoria esecuzione e rigettate le istanze di prova orale, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, dandosi atto che l'opponente non ha depositato scritti conclusionali.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione essendo stati sufficientemente chiariti dall'opponente il petitum e la causa petendi, come desumibile dal confronto tra le conclusioni formulate e il testo dell'atto introduttivo, avendo pagina 3 di 5 l'opponente affermato che il contratto di finanziamento per cui è causa sarebbe annullabile essendo egli stato vittima di un raggiro.
Non è neppure fondato l'assunto circa la nullità del decreto ingiuntivo essendo tale assunto genericamente enunciato e non trovando fondamento alcuno.
Va anche evidenziato, benché la difesa del non abbia chiesto in sede di conclusioni CP_1
la chiamata in giudizio di , che costei non è litisconsorte necessario Persona_1
avendo il sottoscritto il contratto di finanziamento come coobbligato sicchè CP_1
comunque non è necessario disporne la chiamata in giudizio né risulta pattuito un beneficium excussionis in favore di quest'ultimo conseguendone l'esigibilità del credito azionato.
Va poi rilevato che la società opposta ha fornito adeguata prova del credito avendo prodotto in giudizio il contratto di finanziamento sottoscritto anche dall'opponente nonché l'estratto conto relativo al rapporto, rilevandosi che l'importo preteso non è stato in alcun modo contestato da costui;
non può inoltre andare sottaciuto che il non ha CP_1
nemmeno partecipato al procedimento di mediazione attivato su iniziativa dell'opposta e che egli, per sua stessa ammissione, aveva versato già alcune rate, elementi che ulteriormente confortano la conclusione sopra raggiunta.
Infine, va osservato che nessuna prova è stata offerta dall'opponente circa il fatto di essere stato vittima di raggiro, evidenziandosi peraltro che nell'atto di querela allegato egli aveva affermato di avere sottoscritto il contratto a seguito della minaccia da parte di che, in mancanza, essa avrebbe interrotto la relazione sentimentale: Persona_1
in proposito va quindi evidenziato che l'opponente non ha nemmeno prospettato in modo chiaro se sia stato raggirato ovvero minacciato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche stante la semplicità della controversia, del mancato esperimento di attività istruttoria e del valore della causa.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
136/23 emesso il 9-2-2023;
- condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, CP_1 Controparte_2
che si liquidano in € 2.538,50 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Mantova, 12 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi
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