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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4377 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4090/2020
All'udienza collegiale del giorno 09/07/2025 ore 11:40
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PASCARELLA NICOLA presente
Appellato/i
SAN VITTORE DEL LAZIO COMUNE
Avv. MARCONE GILDO MARCO avv. Contini in sost
COSAP
Avv.
Controparte_1
Avv. TORTORA EVA avv. Alessi in sost
APPALTI CP_2
Avv.
Controparte_3
Avv. DE ANGELIS PIETRO avv. Labartino in sost
***
L'avv. Alessi dichiara che la compagnia vista la rinuncia all'azione accetta la compensazione delle spese.
L'avv. Contino conferma che il comune di San Vittore accetta la compensazione delle spese di lite
La Corte trattiene la causa in decisione IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 9.07.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4090 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato presso il Parte_1 CodiceFiscale_1 difensore avv. PASCARELLA NICOLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del Sindaco Controparte_4 P.IVA_1
p.t., domiciliato presso il difensore avv. MARCONE GILDO MARCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLATO
E
COSAP (c.f. e APPALTI (c.f. ) P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3
APPELLATI CONTUMACI
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t. domiciliata presso Controparte_5 P.IVA_4 lo studio del difensore avv. TORTORA EVA che la rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLATA
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t. domiciliata presso Controparte_6 P.IVA_5 il difensore avv. DE ANGELIS PIETRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
2
OGGETTO: appello contro la sentenza n.371/2020 resa in data 27/05/2020 dal Tribunale di Cassino.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 27.07.2020 ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.371/2020 pubblicata in data 27/05/2020 dal Tribunale di
Cassino, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.499/2015, promosso dall'odierno appellante per responsabilità ex art.2051 c.c. nei confronti del
[...]
con successive chiamate in causa di Cosap, CO.GE. appalti srl, infine Controparte_4 delle Compagnie e . CP_1 Controparte_6
§ 2. - Costituitisi in appello il e nella contumacia di Cosap e CP_4 CP_1 CP_3
CO.GE. appalti srl hanno concluso in via principale nel merito per il rigetto dell'appello.
§ 3. - In data 24.06.2025 il difensore dell'appellante, ha depositato dichiarazione di rinuncia all'azione sottoscritta dall'appellante quindi all'odierna udienza si è riportato alla stessa, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
§ 4. – Invitati i procuratori delle parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale della causa ex art.281 sexies c.p.c. i difensori delle parti appellate hanno preso atto della rinuncia all'impugnazione e la sola ha chiesto la liquidazione delle Controparte_6 spese di lite in proprio favore, ad eccezione del e della Controparte_4
che hanno accettato la richiesta dell'appellante di compensazione delle spese di lite. CP_1
§ 5. – Tali le conclusioni e richieste delle parti deve osservarsi alla stregua di
Cass.civ.n.5250 del 2018 che nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; tuttavia anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art.306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.
§ 6. – Ne consegue che nel caso di specie il procedimento deve trovare definizione con una pronuncia di estinzione del giudizio per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione ed in difetto di accordo con per la compensazione delle spese – tranne che per il Controparte_6
e che hanno accettato di compensare le spese - Controparte_7 CP_1 deve procedersi alla liquidazione delle spese in favore di che le ha Controparte_6 espressamente richieste all'udienza del 25.06.2025.
A tal proposito in parte motiva Cass.civ.n.5250 del 2018 ha così osservato “In sostanza, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto
3 dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata”.
Ancora deve osservarsi secondo Cass.civ.n.5556 del 1995 che “la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art.359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione”.
§ 7. – Passando alle spese di lite le stesse tenuto conto del valore della causa quale desumibile dall'atto d'appello in cui si è chiesta la condanna al pagamento di euro
15.123,69 debbono trovare la loro regolamentazione alla stregua di quanto sopra osservato e tenuto conto del terzo scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) vanno liquidate in euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione, euro 956,00 per fase decisionale, applicati i minimi di fase in ragione della non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio, assenza di fase istruttoria e forme adottate per la decisione anche in esito alla rinuncia al gravame.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato in data 27.07.2020, avverso la sentenza n.371/2020 resa in data
27/05/2020 dal Tribunale di Cassino, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione da parte di Parte_1
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado nei Parte_1 confronti dell'appellata che liquida in euro 2.906,00 per compensi Controparte_6 oltre spese forfettarie, iva e cpa.
3) Compensa le spese del grado tra l'appellante e le parti appellate Parte_1 [...]
e . Controparte_4 Controparte_5
Roma, 9.07.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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