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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9924 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 13011/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13011/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza dell'11.9.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giosuè Carducci n. 29, presso lo studio dell'avv. Giada Falco (c.f. ) che la C.F._2 rappresenta e difende, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo avvocato depositato in data 18.3.2023 ATTRICE E P. IVA ), con sede legale a Ischia (NA) Controparte_1 P.IVA_1 alla via Osservatorio snc, in persona del legale rappresentante p.t., , nato ad Controparte_2
Ischia il 7.7.1935 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Ischia (NA) alla via Morgioni n. 21, presso lo studio dell'avv. Isidoro Di Meglio (c.f.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa C.F._3 di costituzione e risposta CONVENUTA E (P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2 con sede in GL EN (TV) alla via Marocchesa n. 14 CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza dell'11.9.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.5.2021, Parte_1 proponeva domanda risarcitoria nei confronti dell' Controparte_1
pagina 1 di 9 deducendo di aver subìto danni di natura patrimoniale e non patrimoniale a seguito di un infortunio verificatosi presso la struttura alberghiera convenuta. A sostegno della domanda, in particolare, l'attrice deduceva:
- che, in data 6.7.2018, alle ore 21.00 circa, durante il suo soggiorno estivo presso la struttura alberghiera denominata ”, ubicata in Ischia Porto (NA) alla Controparte_1 via Osservatorio, durante la serata di piano bar, cadeva sul pavimento della pista da ballo, reso viscido e scivoloso dal contenuto liquido di alcune bibite che erano cadute a terra;
- che, in conseguenza dell'infortunio, riportava una frattura chiusa di radio ed ulna al polso sinistro, come da referto nosologico n. 150070/18011249 presso il P.S. della ASL Napoli 2 Nord, la quale veniva trattata con bendaggio steccato e, il giorno dopo, con trattamento gessato, con prognosi di 30 giorni;
- che, a seguito di visite di controllo a cui si era sottoposta, le veniva prescritto assoluto riposo ed ulteriori accertamenti;
- che si sottoponeva a magnetoterapia con apparecchio preso in noleggio dal 10 luglio all'ottobre 2018;
- che, in data 16.1.2019, veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi. Tanto premesso, la ravvisando una responsabilità della struttura alberghiera da Pt_1 omessa custodia del pavimento della pista da ballo, citava in giudizio la società
[...] che gestiva l'albergo, per chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_1
(sub specie di danno biologico e morale) e patrimoniali, per spese mediche e di trasporto sostenute. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta,
[...]
negando ogni addebito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per Controparte_1
l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto o perché non provata. In particolare, la società convenuta evidenziava che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attrice, la pista da ballo era asciutta;
che, nel referto del pronto soccorso, non vi era alcun riferimento alla presenza di liquido che avrebbe reso scivoloso il pavimento e che tale elemento era stato segnalato per la prima volta dall'attrice nell'atto stragiudiziale del 6.7.2018 indirizzato alla Controparte_3
In ogni caso, la convenuta chiedeva di poter chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, che, però, benché ritualmente citata in giudizio, non si costituiva, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Quindi, escussi i testi indicati dalle parti, e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, ed espletata CTU medico-legale, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.9.2025, ai
[...] sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella quale le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e deve essere quindi accolta, per quanto di ragione.
pagina 2 di 9 2. La fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità del custode e che lo esonera se prova il caso fortuito. La ratio della norma sembra fondarsi su un'esigenza di giustizia distributiva in base alla quale appare preferibile far ricadere le conseguenze dannose cagionate da una cosa inanimata su chi la custodisce ed ha il potere di governarla piuttosto che sul terzo incolpevole. La responsabilità del custode si basa sulla mera relazione di custodia tra il soggetto e la cosa che ha cagionato l'evento lesivo, senza che rilevi il comportamento del custode. Ed infatti, la prova liberatoria non riguarda la condotta diligente del responsabile bensì la riconducibilità dell'evento ad un fattore esterno (ad esempio, fatto del terzo, colpa del danneggiato, evento interruttivo del nesso di causalità) la cui prova incombe sul custode. Sono consolidati gli arresti della giurisprudenza di legittimità in materia: “...l'art. 2051 cod. civ. determina infatti un'ipotesi (non già di responsabilità oggettiva bensì) caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo (al secondo comma) a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il custode è cioè tenuto a provare la propria mancanza di colpa nella verificazione del sinistro - e non già la mancanza del nesso causale, il criterio di causalità essendo altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee) -, che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta - caratterizzata da assenza di colpa - mantenuta. È allora sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che possono assumere rilievo (anche) i caratteri dell'"estensione" e dell'''uso diretto della cosa" da parte della collettività che, estranei alla "struttura" della fattispecie e pertanto n configurabili come presupposti di applicazione della disciplina ex art. 2051 cod. civ., possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità ivi prevista ove il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza, come pure l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari (e non già di entità meramente considerevole)” (cfr. Cass. civ. Sez. Un., Sentenza n. 20943/2022 che richiama Cass. civ. n. 3651/2006). Nello stesso senso: “La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. discende dall'oggettivo rapporto di custodia del bene nelle sue condizioni e concerne l'evento di danno che è causalmente riconducibile a questo” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 15513 del 4.6.2024). Ne consegue che richiedere tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 2051 c.c. significa, di fatto, accedere ad un regime probatorio “semplificato” per il danneggiato, potendo egli domandare il risarcimento del danno subìto per il mero rapporto intercorrente tra la res ed il soggetto preposto alla sua custodia, prescindendo da una condotta soggettivamente imputabile al soggetto stesso.
pagina 3 di 9 In questo senso, giova segnalare che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11.5.2017)”.
3. Orbene, nella fattispecie in esame, deve ritenersi sussistente la responsabilità della società in qualità di custode della pavimentazione della pista da Controparte_1 ballo dell'albergo, per le conseguenze pregiudizievoli conseguite all'infortunio occorso all'attrice. Nel caso che occupa, infatti, la prova orale raccolta nel corso del giudizio ha consentito di ricostruire i fatti in maniera coincidente rispetto alla prospettazione fattane da Parte_1
in citazione.
[...]
In particolare, il teste , ex marito dell'attrice, escusso all'udienza del 5.6.2023, Testimone_1 ha riferito che, il 6 luglio 2018, verso le ore 21/21.15 circa, la mentre si trovava in Pt_1 sua compagnia in uno spazio esterno dell' in cui era possibile Controparte_1 ballare e ascoltare musica, scivolava su un tratto di pavimentazione che era ricoperto di piastrelle con maioliche;
che il pavimento in questione “non era dissestato”, ma era liscio e scivoloso
“perché probabilmente ciò era dovuto alla presenza del bar nelle vicinanze e quindi la zona si presentava bagnata”; che, in particolare, l'attrice scivolava in un punto in cui vi erano delle tracce di acqua e cadeva a terra battendo con il lato sinistro del corpo;
che, subito dopo la caduta, la amentava un forte dolore al polso sinistro, motivo per cui il personale dell'albergo Pt_1 le forniva del ghiaccio;
che, soltanto il giorno seguente, poiché il polso era ancora dolorante, i due coniugi si recavano all'ospedale di Lacco Ameno, ove veniva eseguita una radiografia e si accertava la frattura del polso. Il teste, inoltre, riconosceva nei rilievi fotografici che gli venivano esibiti il punto esatto in cui si era verificato l'incidente e precisava di aver “potuto notare le tracce d'acqua solo dopo la caduta della . Pt_1
Orbene, esaminando le fotografie che sono state prodotte da parte attrice (cfr. allegato I all'atto di citazione), è agevole notare, per un verso, che le immagini in questione non sono state scattate nell'immediatezza del fatto, e quindi di notte, bensì in pieno giorno e, presumibilmente, in un giorno successivo a quello dell'incidente; per altro verso, che la pavimentazione della pista da ballo, lucida e di colore blu, è visibilmente diversa da quella del resto della terrazza. Ciò posto, la circostanza che la pavimentazione della pista da ballo fosse scivolosa e bagnata al momento della caduta dell'attrice, come si è visto, deve ritenersi provata dalle dichiarazioni rese dal teste le quali risultano intrinsecamente coerenti, lineari e credibili, in quanto Tes_1 scevre da contraddizioni o illogicità.
pagina 4 di 9 Né può condividersi la tesi – sostenuta dalla difesa della convenuta – che il sia Tes_1 incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c., per il solo fatto che lo stesso è l'ex marito dell'attrice, dal momento che, in quanto tale, non può dirsi che abbia un interesse nella causa che potrebbe legittimare una sua partecipazione al giudizio. Per contro, deve darsi atto che i due testi escussi su richiesta della convenuta hanno escluso che, al momento del sinistro, la pista da ballo fosse bagnata. Si tratta, in particolare, di e , rispettivamente barista e Testimone_2 Testimone_3 capo ricevimenti dell i quali sono stati escussi entrambi Controparte_1 all'udienza del 13.6.2024. Orbene, la dopo aver precisato di non ricordare se quella sera era presente “tra gli Tes_2 addetti della pulizia”, ha riferito di essere accorsa per soccorrere la ubito dopo la Pt_1 caduta e di aver visto che la stessa accusava dolore al braccio sinistro, vicino al polso. La teste, inoltre, ha dichiarato che l'attrice, al momento dell'incidente, indossava delle pantofole e che il pavimento, in quel momento, non era bagnato. Allo stesso modo, anche il teste ha dichiarato che, al momento della serata danzante, Tes_3 non era presente, ma di essere intervenuto soltanto verso le ore 21.10, quando venne chiamato per prestare soccorso alla mentre questa si trovava ancora a terra. Il teste, inoltre, ha Pt_1 aggiunto che sul pavimento non erano presenti dei liquidi, I due testi di parte convenuta, quindi, hanno confermato entrambi che l'attrice ebbe a cadere sulla pista da ballo dell'albergo e che, in seguito alla caduta, riportò delle lesioni al polso. Inoltre, sebbene entrambi i testi abbiano smentito la presenza di liquidi sul pavimento, deve osservarsi che nulla hanno detto in ordine alla eventualità che lo stesso potesse essere scivoloso;
in ogni caso, i due dipendenti della struttura alberghiera hanno riferito di essere intervenuti solo in un secondo momento, quando l'attrice si trovava già a terra, per prestarle aiuto, ed è di tutta evidenza che in quel momento di intuibile concitazione gli stessi potessero non rendersi conto del fatto che non già l'intera pavimentazione, ma quanto meno le singole piastrelle sulle quali la civolava potessero essere bagnate o, comunque, scivolose. Pt_1
Del resto, la circostanza ricordata dalla secondo cui l'attrice al momento Tes_2 dell'incidente indossasse delle pantofole (e, quindi, delle calzature comode e presumibilmente senza tacchi) induce a ritenere che la non abbia concorso in alcun modo nella Pt_1 verificazione dell'evento. A guardare le fotografie, del resto, non sorprende che l'attrice – la quale, all'epoca dei fatti, aveva già più di settanta anni – possa essere caduta nel transitare sulle maioliche lisce che si vedono nelle immagini, specie ove queste ultime, come è stato riferito, erano bagnate. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, la caduta dell'attrice non può attribuirsi ad un difetto di diligenza da parte sua, né ad una scelta del tutto arbitraria della stessa di transitare in un punto della pavimentazione particolarmente impervio. A ciò si aggiunga che la caduta fu determinata dalla presenza di un liquido sul pavimento;
circostanza, questa, che di sicuro non poteva essere prevista dall'attrice e ciò, nonostante la buona visibilità del luogo dovuta all'illuminazione dell'ambiente. Ebbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dalla ricorrente e l'incidente occorso alla pagina 5 di 9 stessa, questo giudice ritiene che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio che incombeva ex art. 2051 c.c. su di lei, dando prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra il detto evento e la caduta verificatasi a causa del dell'omessa manutenzione della pavimentazione da parte della società convenuta, proprietaria e custode della stessa. Né può dirsi che l'attrice – in ragione dell'età avanzata della stessa (71 anni) e del fatto che calzava scarpe comode e procedeva ad una velocità sicuramente adeguata alla situazione – abbia concorso in qualche modo nella determinazione del danno. Va dunque affermata la responsabilità esclusiva della la Controparte_1 quale era tenuta alla custodia della pavimentazione della struttura alberghiera e non ha fornito la prova della ricorrenza del “caso fortuito” – nei termini sopra indicati – nella determinazione del sinistro de quo. Accertata, dunque, l'esclusiva responsabilità della società convenuta in ordine al sinistro in esame, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza da Parte_1
[...]
4. In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa. Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente. Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica pagina 6 di 9 fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attrice, a causa del sinistro per cui è causa, ha subìto una “frattura ingranata della epifisi distale del radio sinistro e distacco della stiloide ulnare al polso sinistro” (cfr. CTU a firma del dott. , pag. 8 e ss.)”. Persona_1
Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura del 4% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea parziale in giorni 30 (trenta) al 75%, in giorni 30 (trenta) al 50% e in giorni 40 (quaranta) al 25%. Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tenuto conto, altresì delle osservazioni pervenute dal consulente tecnico di parte convenuta, che hanno trovato puntuale risposta nell'elaborato del dott.
al quale si rimanda. Per_1
Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare in via analogica, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dagli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni così da offrire dei parametri che siano obiettivamente verificabili ma che non escludano la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tali norme, d'altra parte – che stabiliscono i criteri per il risarcimento dei danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispirano a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia. Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attrice, all'epoca dell'incidente, aveva 71 anni
– deve essere quantificato in € 3.481,73 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in € 2.668,55, per un totale di complessivi € 6.150,28. In assenza di circostanziate e puntuali allegazioni atte a giustificarlo, stante peraltro la lieve entità dei postumi, invece, non può riconoscersi alcunché a titolo di ristoro del lamentato danno da sofferenza soggettiva, né a titolo di personalizzazione del danno. La struttura alberghiera convenuta, pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 6.150,28 (seimilacentocinquanta/28) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Tale somma viene determinata all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (luglio 2018), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
5. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute in dipendenza della malattia, all'attrice va liquidata la somma di € 380,00 equivalente al noleggio della magnetoterapia (cfr. all. C all'atto di citazione) e di € 20,00 per rx del polso sinistro (cfr. all. D all'atto di citazione). Le restanti spese solo allegate dall'attrice, invece, non possono essere riconosciute per mancata prova sul punto. Ne consegue che la Controparte_1
pagina 7 di 9 CP_ deve essere condannata al pagamento delle spese mediche sostenute, per un totale di € 400,00 (quattrocento/00) in favore dell'attrice.
6. Va, infine, respinta la domanda di garanzia azionata dalla convenuta
[...] nei confronti della compagnia assicurativa, atteso Controparte_1 Controparte_3 che la polizza invocata e prodotta sottoforma di schema privo dell'indicazione delle condizioni generali del contratto (polizza n. 380051665 stipulata in data 8.4.2018) non risulta operativa in relazione al sinistro dedotto in giudizio, in quanto estraneo agli eventi contro i quali la struttura alberghiera, all'epoca dei fatti, era assicurata. Giova, altresì, precisare che la compagnia assicurativa è rimasta contumace nel presente procedimento e che la giurisprudenza è costante nel ritenere che la contumacia non equivale a non contestazione ex art. 115 c.p.c. In tal senso, si veda Cass., sentenza n. 25 del 2.1.2025, a mente della quale “non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n. 2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990, n.1898)”.
7. Le spese di lite sostenute dall'attrice seguono la soccombenza della convenuta
[...]
Controparte_1
In mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., tali spese devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio). Quanto alle spese di CTU, le stesse – già liquidate con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico della struttura alberghiera convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna la l pagamento in favore della stessa Controparte_1 della somma di € 6.150,28 (seimilacentocinquanta/28), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (luglio 2018), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
- condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 400,00 (quattrocento/00), a titolo di risarcimento del Parte_1
pagina 8 di 9 danno patrimoniale, oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la l rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 314,00 per spese vive, € 2.540,00 per compensi
[...] dei procuratori, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- rigetta la domanda di garanzia formulata dalla nei Controparte_1 confronti della chiamata in causa, Controparte_3
- nulla per le spese della chiamata in causa rimasta contumace;
Controparte_3
- pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico della convenuta
[...]
Controparte_1
Napoli, 31/10/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13011/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza dell'11.9.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giosuè Carducci n. 29, presso lo studio dell'avv. Giada Falco (c.f. ) che la C.F._2 rappresenta e difende, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo avvocato depositato in data 18.3.2023 ATTRICE E P. IVA ), con sede legale a Ischia (NA) Controparte_1 P.IVA_1 alla via Osservatorio snc, in persona del legale rappresentante p.t., , nato ad Controparte_2
Ischia il 7.7.1935 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Ischia (NA) alla via Morgioni n. 21, presso lo studio dell'avv. Isidoro Di Meglio (c.f.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa C.F._3 di costituzione e risposta CONVENUTA E (P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2 con sede in GL EN (TV) alla via Marocchesa n. 14 CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza dell'11.9.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.5.2021, Parte_1 proponeva domanda risarcitoria nei confronti dell' Controparte_1
pagina 1 di 9 deducendo di aver subìto danni di natura patrimoniale e non patrimoniale a seguito di un infortunio verificatosi presso la struttura alberghiera convenuta. A sostegno della domanda, in particolare, l'attrice deduceva:
- che, in data 6.7.2018, alle ore 21.00 circa, durante il suo soggiorno estivo presso la struttura alberghiera denominata ”, ubicata in Ischia Porto (NA) alla Controparte_1 via Osservatorio, durante la serata di piano bar, cadeva sul pavimento della pista da ballo, reso viscido e scivoloso dal contenuto liquido di alcune bibite che erano cadute a terra;
- che, in conseguenza dell'infortunio, riportava una frattura chiusa di radio ed ulna al polso sinistro, come da referto nosologico n. 150070/18011249 presso il P.S. della ASL Napoli 2 Nord, la quale veniva trattata con bendaggio steccato e, il giorno dopo, con trattamento gessato, con prognosi di 30 giorni;
- che, a seguito di visite di controllo a cui si era sottoposta, le veniva prescritto assoluto riposo ed ulteriori accertamenti;
- che si sottoponeva a magnetoterapia con apparecchio preso in noleggio dal 10 luglio all'ottobre 2018;
- che, in data 16.1.2019, veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi. Tanto premesso, la ravvisando una responsabilità della struttura alberghiera da Pt_1 omessa custodia del pavimento della pista da ballo, citava in giudizio la società
[...] che gestiva l'albergo, per chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_1
(sub specie di danno biologico e morale) e patrimoniali, per spese mediche e di trasporto sostenute. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta,
[...]
negando ogni addebito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per Controparte_1
l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto o perché non provata. In particolare, la società convenuta evidenziava che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attrice, la pista da ballo era asciutta;
che, nel referto del pronto soccorso, non vi era alcun riferimento alla presenza di liquido che avrebbe reso scivoloso il pavimento e che tale elemento era stato segnalato per la prima volta dall'attrice nell'atto stragiudiziale del 6.7.2018 indirizzato alla Controparte_3
In ogni caso, la convenuta chiedeva di poter chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, che, però, benché ritualmente citata in giudizio, non si costituiva, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Quindi, escussi i testi indicati dalle parti, e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, ed espletata CTU medico-legale, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.9.2025, ai
[...] sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella quale le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e deve essere quindi accolta, per quanto di ragione.
pagina 2 di 9 2. La fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità del custode e che lo esonera se prova il caso fortuito. La ratio della norma sembra fondarsi su un'esigenza di giustizia distributiva in base alla quale appare preferibile far ricadere le conseguenze dannose cagionate da una cosa inanimata su chi la custodisce ed ha il potere di governarla piuttosto che sul terzo incolpevole. La responsabilità del custode si basa sulla mera relazione di custodia tra il soggetto e la cosa che ha cagionato l'evento lesivo, senza che rilevi il comportamento del custode. Ed infatti, la prova liberatoria non riguarda la condotta diligente del responsabile bensì la riconducibilità dell'evento ad un fattore esterno (ad esempio, fatto del terzo, colpa del danneggiato, evento interruttivo del nesso di causalità) la cui prova incombe sul custode. Sono consolidati gli arresti della giurisprudenza di legittimità in materia: “...l'art. 2051 cod. civ. determina infatti un'ipotesi (non già di responsabilità oggettiva bensì) caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo (al secondo comma) a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il custode è cioè tenuto a provare la propria mancanza di colpa nella verificazione del sinistro - e non già la mancanza del nesso causale, il criterio di causalità essendo altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee) -, che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta - caratterizzata da assenza di colpa - mantenuta. È allora sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che possono assumere rilievo (anche) i caratteri dell'"estensione" e dell'''uso diretto della cosa" da parte della collettività che, estranei alla "struttura" della fattispecie e pertanto n configurabili come presupposti di applicazione della disciplina ex art. 2051 cod. civ., possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità ivi prevista ove il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza, come pure l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari (e non già di entità meramente considerevole)” (cfr. Cass. civ. Sez. Un., Sentenza n. 20943/2022 che richiama Cass. civ. n. 3651/2006). Nello stesso senso: “La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. discende dall'oggettivo rapporto di custodia del bene nelle sue condizioni e concerne l'evento di danno che è causalmente riconducibile a questo” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 15513 del 4.6.2024). Ne consegue che richiedere tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 2051 c.c. significa, di fatto, accedere ad un regime probatorio “semplificato” per il danneggiato, potendo egli domandare il risarcimento del danno subìto per il mero rapporto intercorrente tra la res ed il soggetto preposto alla sua custodia, prescindendo da una condotta soggettivamente imputabile al soggetto stesso.
pagina 3 di 9 In questo senso, giova segnalare che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11.5.2017)”.
3. Orbene, nella fattispecie in esame, deve ritenersi sussistente la responsabilità della società in qualità di custode della pavimentazione della pista da Controparte_1 ballo dell'albergo, per le conseguenze pregiudizievoli conseguite all'infortunio occorso all'attrice. Nel caso che occupa, infatti, la prova orale raccolta nel corso del giudizio ha consentito di ricostruire i fatti in maniera coincidente rispetto alla prospettazione fattane da Parte_1
in citazione.
[...]
In particolare, il teste , ex marito dell'attrice, escusso all'udienza del 5.6.2023, Testimone_1 ha riferito che, il 6 luglio 2018, verso le ore 21/21.15 circa, la mentre si trovava in Pt_1 sua compagnia in uno spazio esterno dell' in cui era possibile Controparte_1 ballare e ascoltare musica, scivolava su un tratto di pavimentazione che era ricoperto di piastrelle con maioliche;
che il pavimento in questione “non era dissestato”, ma era liscio e scivoloso
“perché probabilmente ciò era dovuto alla presenza del bar nelle vicinanze e quindi la zona si presentava bagnata”; che, in particolare, l'attrice scivolava in un punto in cui vi erano delle tracce di acqua e cadeva a terra battendo con il lato sinistro del corpo;
che, subito dopo la caduta, la amentava un forte dolore al polso sinistro, motivo per cui il personale dell'albergo Pt_1 le forniva del ghiaccio;
che, soltanto il giorno seguente, poiché il polso era ancora dolorante, i due coniugi si recavano all'ospedale di Lacco Ameno, ove veniva eseguita una radiografia e si accertava la frattura del polso. Il teste, inoltre, riconosceva nei rilievi fotografici che gli venivano esibiti il punto esatto in cui si era verificato l'incidente e precisava di aver “potuto notare le tracce d'acqua solo dopo la caduta della . Pt_1
Orbene, esaminando le fotografie che sono state prodotte da parte attrice (cfr. allegato I all'atto di citazione), è agevole notare, per un verso, che le immagini in questione non sono state scattate nell'immediatezza del fatto, e quindi di notte, bensì in pieno giorno e, presumibilmente, in un giorno successivo a quello dell'incidente; per altro verso, che la pavimentazione della pista da ballo, lucida e di colore blu, è visibilmente diversa da quella del resto della terrazza. Ciò posto, la circostanza che la pavimentazione della pista da ballo fosse scivolosa e bagnata al momento della caduta dell'attrice, come si è visto, deve ritenersi provata dalle dichiarazioni rese dal teste le quali risultano intrinsecamente coerenti, lineari e credibili, in quanto Tes_1 scevre da contraddizioni o illogicità.
pagina 4 di 9 Né può condividersi la tesi – sostenuta dalla difesa della convenuta – che il sia Tes_1 incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c., per il solo fatto che lo stesso è l'ex marito dell'attrice, dal momento che, in quanto tale, non può dirsi che abbia un interesse nella causa che potrebbe legittimare una sua partecipazione al giudizio. Per contro, deve darsi atto che i due testi escussi su richiesta della convenuta hanno escluso che, al momento del sinistro, la pista da ballo fosse bagnata. Si tratta, in particolare, di e , rispettivamente barista e Testimone_2 Testimone_3 capo ricevimenti dell i quali sono stati escussi entrambi Controparte_1 all'udienza del 13.6.2024. Orbene, la dopo aver precisato di non ricordare se quella sera era presente “tra gli Tes_2 addetti della pulizia”, ha riferito di essere accorsa per soccorrere la ubito dopo la Pt_1 caduta e di aver visto che la stessa accusava dolore al braccio sinistro, vicino al polso. La teste, inoltre, ha dichiarato che l'attrice, al momento dell'incidente, indossava delle pantofole e che il pavimento, in quel momento, non era bagnato. Allo stesso modo, anche il teste ha dichiarato che, al momento della serata danzante, Tes_3 non era presente, ma di essere intervenuto soltanto verso le ore 21.10, quando venne chiamato per prestare soccorso alla mentre questa si trovava ancora a terra. Il teste, inoltre, ha Pt_1 aggiunto che sul pavimento non erano presenti dei liquidi, I due testi di parte convenuta, quindi, hanno confermato entrambi che l'attrice ebbe a cadere sulla pista da ballo dell'albergo e che, in seguito alla caduta, riportò delle lesioni al polso. Inoltre, sebbene entrambi i testi abbiano smentito la presenza di liquidi sul pavimento, deve osservarsi che nulla hanno detto in ordine alla eventualità che lo stesso potesse essere scivoloso;
in ogni caso, i due dipendenti della struttura alberghiera hanno riferito di essere intervenuti solo in un secondo momento, quando l'attrice si trovava già a terra, per prestarle aiuto, ed è di tutta evidenza che in quel momento di intuibile concitazione gli stessi potessero non rendersi conto del fatto che non già l'intera pavimentazione, ma quanto meno le singole piastrelle sulle quali la civolava potessero essere bagnate o, comunque, scivolose. Pt_1
Del resto, la circostanza ricordata dalla secondo cui l'attrice al momento Tes_2 dell'incidente indossasse delle pantofole (e, quindi, delle calzature comode e presumibilmente senza tacchi) induce a ritenere che la non abbia concorso in alcun modo nella Pt_1 verificazione dell'evento. A guardare le fotografie, del resto, non sorprende che l'attrice – la quale, all'epoca dei fatti, aveva già più di settanta anni – possa essere caduta nel transitare sulle maioliche lisce che si vedono nelle immagini, specie ove queste ultime, come è stato riferito, erano bagnate. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, la caduta dell'attrice non può attribuirsi ad un difetto di diligenza da parte sua, né ad una scelta del tutto arbitraria della stessa di transitare in un punto della pavimentazione particolarmente impervio. A ciò si aggiunga che la caduta fu determinata dalla presenza di un liquido sul pavimento;
circostanza, questa, che di sicuro non poteva essere prevista dall'attrice e ciò, nonostante la buona visibilità del luogo dovuta all'illuminazione dell'ambiente. Ebbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dalla ricorrente e l'incidente occorso alla pagina 5 di 9 stessa, questo giudice ritiene che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio che incombeva ex art. 2051 c.c. su di lei, dando prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra il detto evento e la caduta verificatasi a causa del dell'omessa manutenzione della pavimentazione da parte della società convenuta, proprietaria e custode della stessa. Né può dirsi che l'attrice – in ragione dell'età avanzata della stessa (71 anni) e del fatto che calzava scarpe comode e procedeva ad una velocità sicuramente adeguata alla situazione – abbia concorso in qualche modo nella determinazione del danno. Va dunque affermata la responsabilità esclusiva della la Controparte_1 quale era tenuta alla custodia della pavimentazione della struttura alberghiera e non ha fornito la prova della ricorrenza del “caso fortuito” – nei termini sopra indicati – nella determinazione del sinistro de quo. Accertata, dunque, l'esclusiva responsabilità della società convenuta in ordine al sinistro in esame, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza da Parte_1
[...]
4. In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa. Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente. Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica pagina 6 di 9 fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attrice, a causa del sinistro per cui è causa, ha subìto una “frattura ingranata della epifisi distale del radio sinistro e distacco della stiloide ulnare al polso sinistro” (cfr. CTU a firma del dott. , pag. 8 e ss.)”. Persona_1
Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura del 4% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea parziale in giorni 30 (trenta) al 75%, in giorni 30 (trenta) al 50% e in giorni 40 (quaranta) al 25%. Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tenuto conto, altresì delle osservazioni pervenute dal consulente tecnico di parte convenuta, che hanno trovato puntuale risposta nell'elaborato del dott.
al quale si rimanda. Per_1
Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare in via analogica, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dagli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni così da offrire dei parametri che siano obiettivamente verificabili ma che non escludano la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tali norme, d'altra parte – che stabiliscono i criteri per il risarcimento dei danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispirano a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia. Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attrice, all'epoca dell'incidente, aveva 71 anni
– deve essere quantificato in € 3.481,73 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in € 2.668,55, per un totale di complessivi € 6.150,28. In assenza di circostanziate e puntuali allegazioni atte a giustificarlo, stante peraltro la lieve entità dei postumi, invece, non può riconoscersi alcunché a titolo di ristoro del lamentato danno da sofferenza soggettiva, né a titolo di personalizzazione del danno. La struttura alberghiera convenuta, pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 6.150,28 (seimilacentocinquanta/28) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Tale somma viene determinata all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (luglio 2018), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
5. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute in dipendenza della malattia, all'attrice va liquidata la somma di € 380,00 equivalente al noleggio della magnetoterapia (cfr. all. C all'atto di citazione) e di € 20,00 per rx del polso sinistro (cfr. all. D all'atto di citazione). Le restanti spese solo allegate dall'attrice, invece, non possono essere riconosciute per mancata prova sul punto. Ne consegue che la Controparte_1
pagina 7 di 9 CP_ deve essere condannata al pagamento delle spese mediche sostenute, per un totale di € 400,00 (quattrocento/00) in favore dell'attrice.
6. Va, infine, respinta la domanda di garanzia azionata dalla convenuta
[...] nei confronti della compagnia assicurativa, atteso Controparte_1 Controparte_3 che la polizza invocata e prodotta sottoforma di schema privo dell'indicazione delle condizioni generali del contratto (polizza n. 380051665 stipulata in data 8.4.2018) non risulta operativa in relazione al sinistro dedotto in giudizio, in quanto estraneo agli eventi contro i quali la struttura alberghiera, all'epoca dei fatti, era assicurata. Giova, altresì, precisare che la compagnia assicurativa è rimasta contumace nel presente procedimento e che la giurisprudenza è costante nel ritenere che la contumacia non equivale a non contestazione ex art. 115 c.p.c. In tal senso, si veda Cass., sentenza n. 25 del 2.1.2025, a mente della quale “non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n. 2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990, n.1898)”.
7. Le spese di lite sostenute dall'attrice seguono la soccombenza della convenuta
[...]
Controparte_1
In mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., tali spese devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio). Quanto alle spese di CTU, le stesse – già liquidate con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico della struttura alberghiera convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna la l pagamento in favore della stessa Controparte_1 della somma di € 6.150,28 (seimilacentocinquanta/28), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (luglio 2018), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
- condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 400,00 (quattrocento/00), a titolo di risarcimento del Parte_1
pagina 8 di 9 danno patrimoniale, oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la l rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 314,00 per spese vive, € 2.540,00 per compensi
[...] dei procuratori, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- rigetta la domanda di garanzia formulata dalla nei Controparte_1 confronti della chiamata in causa, Controparte_3
- nulla per le spese della chiamata in causa rimasta contumace;
Controparte_3
- pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico della convenuta
[...]
Controparte_1
Napoli, 31/10/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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