Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00070/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00701/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2025, proposto da
RE IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Latina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio-inadempimento serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Latina sulla domanda di perfezionamento della procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed alla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito del nulla-osta per lavoro subordinato prot. P-LT/L/Q/2024/104492 rilasciato dallo in data 19.05.2024;
e per l’accertamento
- dell'obbligo dello stesso Sportello Unico per l'Immigrazione di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta di convocazione del datore di lavoro e del lavoratore ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 35 e 36 DPR 394/1999 ovvero, in caso di mancata presentazione e sottoscrizione del contratto da parte del datore di lavoro, per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione al fine di regolarizzare la presenza in Italia del lavoratore entrato in Italia con visto d'ingresso per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa LA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, notificato il 25 agosto 2025 e depositato il 3 settembre successivo, il Sig. RE IN, cittadino indiano, espone che:
- quale beneficiario del nulla-osta per lavoro subordinato stagionale rilasciato il 19 maggio 2024 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Latina prot. P-LT/L/Q/2024/104492 a seguito della richiesta presentata il 25 marzo 2023 dalla Impresa Boschiva di UL SI nell’ambito dei flussi di lavoratori esteri previsti dal DPCM 21 dicembre 2021, nonché di visto d’ingresso per lavoro subordinato n. 045019189 con validità 270 giorni, faceva ingresso in Italia in data 1 dicembre 2024;
- successivamente all’ingresso così effettuato, il datore di lavoro si rendeva tuttavia irreperibile, impedendo il perfezionamento degli adempimenti successivi, necessari all’ottenimento del permesso di soggiorno;
- pertanto in data 6 giugno 2025 trasmetteva allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Latina una diffida con la quale chiedeva che lo stesso procedesse all’immediata convocazione, ai sensi degli artt. 22 d.lgs. 286/1998, 35 e 36 DPR 394/1999, stante il ritardo ingiustamente accumulato, del lavoratore e del datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e la consegna del modello 209 ovvero, in caso di mancata presentazione e sottoscrizione del contratto da parte del datore di lavoro, per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione, al fine di regolarizzare la propria presenza in Italia;
- non avendo ricevuto nessuna risposta, in data 23 giugno 2025 trasmetteva via PEC allo stesso Sportello Unico, tramite il proprio difensore, un sollecito a provvedere a quanto già richiesto, allegando alla stessa la diffida del 6 giugno precedente e significando che, in difetto di adempimento, avrebbe proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- non avendo ricevuto alcun riscontro neppure alla PEC di sollecito ha, quindi, proposto il presente mezzo di tutela, lamentando l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza dal medesimo presentata il 6 giugno 2025 e reiterata il 23 giugno successivo, atteso l’obbligo di provvedere al fine di sottoscrivere il contratto di soggiorno o per constatare l’eventuale omessa assunzione per cause non imputabili allo straniero e consentendogli di proporre istanza al fine di ottenere permesso di soggiorno in attesa di occupazione.
2. Nel giudizio così introdotto si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato, in difesa dell’intimata Amministrazione dell’Interno, con atto di mero stile.
3. La stessa ha, inoltre, depositato in data 27 gennaio 2026, documentazione inerente il procedimento svolto.
4. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, fissata per la discussione del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per quanto di seguito si va ad esporre.
6. Occorre preliminarmente precisare che non può tenersi conto della documentazione di cui al superiore punto 3), in quanto depositata oltre il termine di cui all’art. 87, commi 2, lett. b), e 3.
6.1. Ciò premesso in rito, nel merito il Collegio osserva che, per quanto esposto dal ricorrente e non contestato dall’Amministrazione, lo stesso ha fatto regolare ingresso sul territorio nazionale a seguito di rilascio di nulla osta finalizzato all’assunzione con contratto di lavoro subordinato da parte dell’Impresa Boschiva di UL SI la quale, tuttavia, non procedeva agli adempimenti necessari al perfezionamento del contratto stesso.
6.2. Al fine di sollecitare la conclusione del procedimento – che, successivamente all’ingresso del lavoratore, prevede la convocazione delle parti davanti allo Sportello Unico per l’Immigrazione costituito presso la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo competente per la stipula del contratto di soggiorno, quindi la stipulazione del contratto di lavoro e, infine, il rilascio del permesso di soggiorno – come detto arrestatosi per il disinteresse manifestato dal datore di lavoro all’assunzione del ricorrente, quest’ultimo trasmetteva allo Sportello Unico, tramite il proprio legale, dapprima (in data 6 giugno 2025) una diffida a provvedere all’immediata convocazione ai sensi degli artt. 22 d.lgs. 286/1998, 35 e 36 DPR 394/1999, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e la consegna del modello 209 per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ovvero, in caso di mancata presentazione e sottoscrizione del contratto da parte del datore di lavoro, per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione al fine di regolarizzare la presenza in Italia del lavoratore entrato in Italia con visto d’ingresso per lavoro subordinato e, successivamente, in data 23 giugno 2025, un sollecito a provvedere a quanto richiesto nella diffida.
6.3. L’Amministrazione non ha mai posto riscontro a tali istanze.
6.4. Reputa il Collegio che la condotta silente dalla stessa serbata sulle articolate istanze presentate dal ricorrente si ponga in contrasto con le disposizioni e i principi richiamati nei motivi di ricorso.
6.4.1. Ed invero, come recentemente affermato da questa Sezione in un caso del tutto analogo a quello in esame, deve ritenersi che « ad una richiesta specifica e circostanziata, quale quella di cui si tratta, l’Amministrazione sia tenuta a dare una risposta, sia essa positiva (se sussistono i requisiti) o negativa (se questi non sussistono o sono medio tempore venuti meno), nel rispetto del principio del clare loqui che deve caratterizzare il rapporto tra l’Amministrazione e i cittadini, tanto più se stranieri e in situazione di difficoltà (se non in possesso di regolare titolo di soggiorno è prevista l’espulsione dal territorio). Come noto, a termini dell’attuale formulazione dell’art. 2 della legge 241/1990 («Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo») neppure la presentazione di una istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata esonera l’Amministrazione dall’obbligo di porgere alla stessa riscontro tramite una comunicazione espressa, essendo in tali ipotesi limite semplicemente attenuato l’onere motivazionale del riscontro stesso.
La consolidata giurisprudenza amministrativa ha osservato che il silenzio inadempimento è ravvisabile non solo quando l’obbligo sia espressamente contemplato da una norma di legge, da un regolamento o da un atto amministrativo, ma anche quando lo stesso sia desumibile dai principi informatori dell’azione amministrativa ovvero quando, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento (da ultimo, in termini, si veda TAR Puglia, Lecce, 14 ottobre 2025 n. 1377 e i numerosi precedenti ivi richiamati).
Ritiene, pertanto, il Collegio che, in presenza di un’istanza quale quella in discorso, con cui il ricorrente ha formulato una puntuale richiesta, l’Amministrazione, alla luce dei principi sopra richiamati, ha l’obbligo di riscontrarla in modo espresso » (TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. n. 34 del 21 gennaio 2026).
6.5. In ragione delle superiori considerazioni, che evidenziano la fondatezza dei motivi di censura veicolati in ricorso, il ricorso deve essere accolto, con declaratoria di l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Latina - Ufficio territoriale del Governo - Sportello Unico per l'immigrazione - sulla richiesta presentata dal ricorrente in data 6 giugno 2025, nonché ordinando all’Amministrazione di provvedere sull’indicata richiesta con un provvedimento motivato espresso, nei limiti della valutazione della sussistenza dei presupposti per l’ottenimento del titolo richiesto, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza se anteriore.
7. Confidando nella spontanea esecuzione da parte dell’Amministrazione nei termini sopra indicati, allo stato non si reputa necessario procedere anche alla nomina del commissario ad acta alla quale non di meno si addiverrà, su motivata e documentata istanza di parte ricorrente, qualora nel termine assegnato la stessa non abbia adempiuto.
8. Le spese seguono, infine, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; sono altresì distratte, ai sensi degli artt. 93 c.p.c. e 39 c.p.a., in favore dell’Avv. Michele Cipriani, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Latina - Ufficio territoriale del Governo - Sportello unico per l'immigrazione, di concludere il procedimento conseguente all’istanza presentata dal ricorrente in data 6 giugno 2025 tramite un provvedimento espresso nei sensi di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione se antecedente, della presente sentenza.
Condanna la stessa Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Michele Cipriani.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
LA RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA RA | EL CA |
IL SEGRETARIO