Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 30/04/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00918/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01857/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1857 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Giuseppe Martorana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Silvana Celesia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego n. 28 - prot.n.-OMISSIS- del 21 agosto 2023 – relativo alla pratica n.-OMISSIS- del 30 marzo 2004 Legge 326/03, notificato a mezzo messo comunale in data 14 settembre 2023, avente ad oggetto le opere edilizie realizzate in Palermo, alla via -OMISSIS- n. 36 – con il quale è stata denegata la domanda di condono edilizio tendente a sanare le opere abusive realizzate e attualmente identificate al catasto al Fg.-OMISSIS-, consistenti in “una piccola villetta unifamiliare” per una superficie utile residenziale di mq. 61
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è comproprietario, assieme ai germani -OMISSIS- AU e EA, del comprensorio terriero e immobiliare sito in Palermo, alla via -OMISSIS- n. 36, in cui insiste il fabbricato in contestazione, collocato sulle p.lle -OMISSIS- e realizzato circa venti anni addietro con una elevazione di 61 mq.
Con istanza n. 12548 del 30 marzo 2004 il ricorrente chiedeva, ai sensi della l. n. 326/2003, la sanatoria edilizia dell’opera edile realizzata, assolvendo nelle more al versamento di tutti i ratei dell’oblazione.
Con verbale di accertamento n. 76 del 10 aprile 2019, la Polizia Municipale del Comune di Palermo accertava la presenza di ulteriori manufatti rispetto a quelli dichiarati nell’istanza di sanatoria, specificamente: “ gazebo in legno a quattro falde sorretto da n° 4 pilastri in c.a., ampio 16 mq; Tettoia in legno a falda sorretta da travi infisse alla muratura di recinzione ampia mq. 6 circa con altezza di- m. 2,10, con sottostante cucina in muratura; Immobile in muratura, ad una elevazione ft, con copertura a doppia falda della superficie di mq. 9 circa con altezza media di m. 2,20 circa; Immobile in c.a. e muratura, a due elevazioni ft., con copertura a falde della superficie di mq 120 circa il piano terra e mq. 60 il primo piano ”.
All’esito del contraddittorio procedimentale, cui il privato non dava in ultimo seguito rispetto all’integrazione documentale richiesta dal Comune, veniva adottato il provvedimento di diniego di sanatoria n. -OMISSIS- del 21 agosto 2023.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente impugnava il citato provvedimento negativo e ne lamentava l’illegittimità articolando due motivi: a) violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 perché il manufatto di cui si tratta, pure nelle differenze accertate dalla polizia amministrativa, ricadrebbe in area verde agricolo e, inoltre, le ulteriori opere abusive non sarebbero connesse al manufatto oggetto di condono; b) eccesso di potere per illogicità manifesta perché l’amministrazione avrebbe dovuto tenere distinti per la sua determinazione conclusiva il manufatto oggetto di condono da quelli abusivi riscontrati all’esito di accertamento.
Si costituiva il Comune di Palermo con memoria di stile.
All’udienza pubblica del 13 marzo 2025, la causa veniva chiamata e posta in decisione.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Al riguardo, il Collegio osserva che l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, nell’interpretazione giurisprudenziale della c.d. doppia conformità pure richiamata nel ricorso, non è applicabile al caso in esame in quanto l’intervento edilizio posto in essere dal ricorrente – per come accertato dall’amministrazione con sopralluogo – è tutt’altro che conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento di emissione del provvedimento.
Difatti, contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, la ricomprensione di un’opera edilizia in area E, con zonizzazione “verde agricolo” – in mancanza di prova rispetto alla rispondenza del manufatto alle N.T.A. di zona – non è sufficiente a ritenerla legittima dal punto di vista amministrativo.
Nemmeno è convincente – di qui l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso – ritenere che l’amministrazione, a fronte dell’accertamento svolto dalla polizia edilizia, dovesse assentire la domanda di sanatoria solo rispetto alla parte interessata, cioè all’elevazione del corpo di fabbrica di 60 mq.
Difatti, come evidenziato dalle risultanze del sopralluogo, riportate nel provvedimento impugnato (v. all. 1), l’immobile di cui si chiede la sanatoria è collocato nelle medesime particelle in cui la Polizia Municipale ha riscontrato l’esistenza di ulteriori manufatti abusivi: circostanza da cui è ragionevole ritenere il carattere servente all’opera principale, che peraltro appare sviluppata su due piani e non su unico piano.
Tale convincimento, tutto interno alla coerenza del provvedimento, trova conforto anche esterno , cioè rispetto all’iter procedimentale che ha caratterizzato la domanda di sanatoria denegata in cui, a fronte di richieste di chiarimenti dell’amministrazione, è la stessa parte ricorrente ad essere rimasta inerte, senza offrire una giustificazione tempestiva al differente stato dei luoghi riscontrato.
Peraltro, quanto riferito (solo in sede processuale) in merito al carattere non servente degli ulteriori manufatti riscontrati non risulta provato (ad esempio, con fotografie, riprese aeree o altra documentazione utile): di qui il carattere incontroverso (e sfavorevole al ricorrente) dell’accertamento contenuto nell’atto pubblico di sopralluogo.
Dalle ragioni esposte discende il rigetto del ricorso introduttivo.
Le spese di lite, stante la mancanza di difesa tecnica dell’amministrazione resistente, possono invece essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO