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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 343/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8862/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004065716000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004065716000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004065716000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004065716000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004065716000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004065716000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004065716000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004065716000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5323/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249004065716000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, ricevuta in data 26.09.2024, opposta con riferimento alle seguenti cartelle:
1) 09420130020645191000, relativa a Tassa automobilistica annualità 2007, presumibilmente notificata il
18.11.2014, per euro 144,84;
2) 09420140012656474000, relativa a Tassa automobilistica annualità 2008, presumibilmente notificata il
20.11.2014, per euro 272,64;
3) 09420140024325752000, relativa a Tassa automobilistica annualità 2009 e 2010, presumibilmente notificata il 01.03.2015, per euro 446,02;
4) 09420160015514873000, relativa a Tassa automobilistica annualità 2011 e 2012, presumibilmente notificata il 26.09.2016, per euro 351,73;
5) 09420180007818580000, relativa a Tassa automobilistica annualità 2013 e 2014, presumibilmente notificata il 30.07.2018, per euro 255,60.
Parte ricorrente deduce il difetto di motivazione, nonché l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo e documentando che le cartelle sono state regolarmente notificate, nonché l'infondatezza degli altri motivi di censura.
Eccepisce, inoltre, che le medesime cartelle sono state oggetto di altro ricorso del contribuente, con sentenza di rigetto n. 4080/2023 di questa Corte.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente documentato la notifica delle cartelle, nonché dei successivi atti interruttivi del termine prescrizionale di seguito elencati: intimazioni di pagamento n.
09420179005952632000, n. 09420179002166421000, n. 09420199013471240000, n. 09420199001105674000,
n. 09420219001224318000); la relativa produzione poi non è stata contestata da parte ricorrente;
inoltre l'Agenzia ha anche allegato la citata sentenza di questa Corte n. 4080/2023, con la quale è stato rigettato analogo gravame del ricorrente avverso precedente intimazione, contenente le cartelle sottese a quella odiernamente opposta.
Infondata è, inoltre, la censura sul difetto di motivazione, tenuto conto che l'intimazione opposta, preceduta da atti portati a legale conoscenza del contribuente, contiene dati del tutto sufficienti per un'agevole comprensione della pretesa esercitata.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 250,00 (duecentocinquanta).
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8862/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004065716000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004065716000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004065716000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004065716000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004065716000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004065716000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004065716000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004065716000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5323/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249004065716000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, ricevuta in data 26.09.2024, opposta con riferimento alle seguenti cartelle:
1) 09420130020645191000, relativa a Tassa automobilistica annualità 2007, presumibilmente notificata il
18.11.2014, per euro 144,84;
2) 09420140012656474000, relativa a Tassa automobilistica annualità 2008, presumibilmente notificata il
20.11.2014, per euro 272,64;
3) 09420140024325752000, relativa a Tassa automobilistica annualità 2009 e 2010, presumibilmente notificata il 01.03.2015, per euro 446,02;
4) 09420160015514873000, relativa a Tassa automobilistica annualità 2011 e 2012, presumibilmente notificata il 26.09.2016, per euro 351,73;
5) 09420180007818580000, relativa a Tassa automobilistica annualità 2013 e 2014, presumibilmente notificata il 30.07.2018, per euro 255,60.
Parte ricorrente deduce il difetto di motivazione, nonché l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo e documentando che le cartelle sono state regolarmente notificate, nonché l'infondatezza degli altri motivi di censura.
Eccepisce, inoltre, che le medesime cartelle sono state oggetto di altro ricorso del contribuente, con sentenza di rigetto n. 4080/2023 di questa Corte.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente documentato la notifica delle cartelle, nonché dei successivi atti interruttivi del termine prescrizionale di seguito elencati: intimazioni di pagamento n.
09420179005952632000, n. 09420179002166421000, n. 09420199013471240000, n. 09420199001105674000,
n. 09420219001224318000); la relativa produzione poi non è stata contestata da parte ricorrente;
inoltre l'Agenzia ha anche allegato la citata sentenza di questa Corte n. 4080/2023, con la quale è stato rigettato analogo gravame del ricorrente avverso precedente intimazione, contenente le cartelle sottese a quella odiernamente opposta.
Infondata è, inoltre, la censura sul difetto di motivazione, tenuto conto che l'intimazione opposta, preceduta da atti portati a legale conoscenza del contribuente, contiene dati del tutto sufficienti per un'agevole comprensione della pretesa esercitata.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 250,00 (duecentocinquanta).