Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 23
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Nullità dell'avviso di pagamento per mancata notifica atti prodromici

    Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile accogliendo le doglianze della parte resistente relative alla tardività del ricorso, in quanto il contribuente non ha fornito la prova della data di notifica degli atti impugnati.

  • Inammissibile
    Genericità e carenza di motivazione

    Non è stato esaminato a causa dell'inammissibilità del ricorso per tardività.

  • Inammissibile
    Illegittimità, insussistenza e infondatezza della richiesta per diritto all'esenzione

    Non è stato esaminato a causa dell'inammissibilità del ricorso per tardività.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile accogliendo le doglianze di parte Resistente considerato che «ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso».

  • Inammissibile
    Carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    Non è stato esaminato a causa dell'inammissibilità del ricorso per tardività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 23
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo