CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALFANO MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4824/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Salerno - Via Nizza 146 84124 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 0188380325000003218 RECUPERO TICKET 2018
- AVVISO DI MORA n. 0188380325000004640 RECUPERO TICKET 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
07/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno Ricorrente Signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dall'Avv.
Difensore_1 e dal Dott. Difensore_2 impugna avvisi di pagamento n. 0188380325000003218 del
14.05.2025, notificato, a mezzo del servizio postale, in data 05.07.2025 e n. 0188380325000004640 del
16.05.2025, notificato, a mezzo del servizio postale, in data 02.07.2025, recupero crediti ASL “recupero ticket esenzioni fruite indebitamente”, anni 2018 e 2019.
L'odierno ricorrente eccepisce: 1) nullità dell'avviso di pagamento per la mancata notifica degli atti prodromici delle cartelle di pagamento, da parte dell'ente impositore, ASL Salerno;
2) genericità e la carenza di motivazione del provvedimento di recupero;
3) nel merito l'illegittimità, l'insussistenza e l'infondatezza di tale richiesta, in quanto aveva diritto all'esenzione del ticket. Pertanto, chiede in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle intimazioni impugnate ed ogni atto prodromico e successivo per le motivazioni;
nel merito, di accogliere il presente ricorso dichiarando nullo, illegittimo ed infondato oltre che generico e carente di motivazione l'avviso di pagamento impugnato, con ogni conseguenza di legge;
le spese e le competenze di lite, con distrazione in favore dei difensori costituiti.
Si costituisce l'agenzia delle Entrate e Riscossione rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, contesta la notifica del ricorso, oltre i 60 giorni dall'ultima notifica, e invoca la violazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992, eccependo l'inammissibilità del ricorso. Inoltre, L'Agente della Riscossione eccepisce la propria assoluta carenza di legittimazione passiva riguardo alla complessa fase di accertamento ed iscrizione a ruolo della pretesa., nonché sulla notifica dei relativi eventuali atti presupposti. Conclude per l'inammissibilità e/o improponibilità del ricorso considerato che è affetto da genericità ed è sfornito di qualsivoglia supporto probatorio, pertanto, le relative doglianze sarebbero prive di fondamento. Infine, chiede le spese ed onorari di giudizio da liquidarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.
In data odierna la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile accogliendo le doglianze di parte Resistente considerato che «ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso» (Cass. n. 10209 del 27/04/2018). Infine, va evidenziato che la deduzione d'inammissibilità del ricorso per tardività esige l'allegazione dell'atto impugnato con specifica indicazione della data dell'avvenuta notifica, atteso che in assenza di tale produzione e, soprattutto, dell'indicazione della data di ricezione dell'atto, non può essere consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione, considerato che è onere dell'impugnante fornire la prova della ritualità (cfr. Cass. n. 27837 del 2013; Cass. n. 29957 del
2023).
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non risulta necessario l'esame delle ulteriori doglianze formulate nell'interesse di parte ricorrente. Non appare, difatti, necessario l'esame delle ulteriori doglianze: l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass. Civ. n. 5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte Ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in totale di Euro 150,00 oltre oneri se dovuti, da liquidarsi alla parte resistente o al procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Salerno in data 22 Dicembre 2025
Il Giudice Monocratico Maria Rosaria Alfano
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALFANO MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4824/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Salerno - Via Nizza 146 84124 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 0188380325000003218 RECUPERO TICKET 2018
- AVVISO DI MORA n. 0188380325000004640 RECUPERO TICKET 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
07/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno Ricorrente Signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dall'Avv.
Difensore_1 e dal Dott. Difensore_2 impugna avvisi di pagamento n. 0188380325000003218 del
14.05.2025, notificato, a mezzo del servizio postale, in data 05.07.2025 e n. 0188380325000004640 del
16.05.2025, notificato, a mezzo del servizio postale, in data 02.07.2025, recupero crediti ASL “recupero ticket esenzioni fruite indebitamente”, anni 2018 e 2019.
L'odierno ricorrente eccepisce: 1) nullità dell'avviso di pagamento per la mancata notifica degli atti prodromici delle cartelle di pagamento, da parte dell'ente impositore, ASL Salerno;
2) genericità e la carenza di motivazione del provvedimento di recupero;
3) nel merito l'illegittimità, l'insussistenza e l'infondatezza di tale richiesta, in quanto aveva diritto all'esenzione del ticket. Pertanto, chiede in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle intimazioni impugnate ed ogni atto prodromico e successivo per le motivazioni;
nel merito, di accogliere il presente ricorso dichiarando nullo, illegittimo ed infondato oltre che generico e carente di motivazione l'avviso di pagamento impugnato, con ogni conseguenza di legge;
le spese e le competenze di lite, con distrazione in favore dei difensori costituiti.
Si costituisce l'agenzia delle Entrate e Riscossione rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, contesta la notifica del ricorso, oltre i 60 giorni dall'ultima notifica, e invoca la violazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992, eccependo l'inammissibilità del ricorso. Inoltre, L'Agente della Riscossione eccepisce la propria assoluta carenza di legittimazione passiva riguardo alla complessa fase di accertamento ed iscrizione a ruolo della pretesa., nonché sulla notifica dei relativi eventuali atti presupposti. Conclude per l'inammissibilità e/o improponibilità del ricorso considerato che è affetto da genericità ed è sfornito di qualsivoglia supporto probatorio, pertanto, le relative doglianze sarebbero prive di fondamento. Infine, chiede le spese ed onorari di giudizio da liquidarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.
In data odierna la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile accogliendo le doglianze di parte Resistente considerato che «ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso» (Cass. n. 10209 del 27/04/2018). Infine, va evidenziato che la deduzione d'inammissibilità del ricorso per tardività esige l'allegazione dell'atto impugnato con specifica indicazione della data dell'avvenuta notifica, atteso che in assenza di tale produzione e, soprattutto, dell'indicazione della data di ricezione dell'atto, non può essere consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione, considerato che è onere dell'impugnante fornire la prova della ritualità (cfr. Cass. n. 27837 del 2013; Cass. n. 29957 del
2023).
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non risulta necessario l'esame delle ulteriori doglianze formulate nell'interesse di parte ricorrente. Non appare, difatti, necessario l'esame delle ulteriori doglianze: l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass. Civ. n. 5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte Ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in totale di Euro 150,00 oltre oneri se dovuti, da liquidarsi alla parte resistente o al procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Salerno in data 22 Dicembre 2025
Il Giudice Monocratico Maria Rosaria Alfano