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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 26/06/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 930/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Antonio Tricoli Presidente
Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
Dott.ssa Veronica Messana Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:
(C.F. ), nata l'[...], a Karlsruhe, in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Santa Margherita di Belice nella via E. De Amicis n. 5, presso lo studio dell'avv. Di Giovanna Delia, dalla quale è rappresentata e difesa, per procura in atti;
-ricorrente-
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Chiusa Sclafani (PA), nella via Greco n. 1, presso lo studio dell'avv. Musso Antonella, dalla quale è rappresentato e difeso, per procura in atti;
-resistente- con l'intervento
DEL PUBBLICO MINISTERO in sede
-interventore ex lege- oggetto: separazione giudiziale – statuizioni relative all'affidamento, collocamento, diritto di visita del figlio minore e di ordine economico;
conclusioni: le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni disposta con modalità cartolare, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il pubblico ministero ha concluso come da visto del 20.05.2025
pagina 1 di 8 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2020, la sig.ra ha chiesto la Parte_1 separazione giudiziale dal marito, , con addebito a carico di quest'ultimo. Controparte_1
Rappresentava che le parti hanno contratto matrimonio il 5 maggio 2016 e dal loro rapporto è nato un figlio , il 7 giugno 2016. Per_1
La ricorrente deduceva che sin dalle prime fasi della convivenza il comportamento del marito si
è rivelato irresponsabile, aggressivo e conflittuale, specialmente durante la gravidanza, tanto da costringerla a ricorrere per ben undici volte alle cure del pronto soccorso a causa dello stress e dell'ansia provocati dalle continue liti;
che il sig. non contribuiva alle spese familiari, si CP_1
assentava ripetutamente da casa senza spiegazioni e, in una occasione, nel luglio 2017, la aggrediva fisicamente, spingendola contro un muro e causandole escoriazioni;
che, dopo un primo tentativo di riconciliazione avvenuto nel 2018, i coniugi si trasferivano in Inghilterra ma la convivenza si interrompeva nuovamente nel gennaio 2020.
Rappresentava che, in seguito, il marito revocava il consenso precedentemente espresso all'espatrio del figlio, impedendole così di fare ritorno in Inghilterra con il minore, luogo ove il figlio frequentava la scuola e ove la stessa aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La sig.ra evidenziava, inoltre, che il resistente aveva intrapreso una nuova relazione Pt_1
sentimentale e non contribuiva economicamente al mantenimento del figlio.
In ragione di quanto esposto, chiedeva di: “– pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi
e , addebitando la colpa a quest'ultimo, - disporre l'affidamento Parte_1 Controparte_1
esclusivo del figlio minore alla ricorrente per le motivazioni di cui infra;
- autorizzare Per_1
l'espatrio in Inghilterra del minore in quanto patisce gravi pregiudizi - disporre il pagamento da parte del marito di un congruo assegno, € 400,00 mensili, per il mantenimento di moglie e figlio”.
Con comparsa depositata in data 3 marzo 2021, si è costituito in giudizio il sig. CP_1
.
[...]
Il resistente ha preliminarmente riconosciuto l'esistenza delle condizioni per la separazione personale, essendo la convivenza divenuta intollerabile, ma ha contestato i fatti posti a sostegno della domanda di addebito, negando qualsivoglia responsabilità nel determinare la crisi del rapporto coniugale.
In particolare, il ha contestato di aver usato violenza nei confronti della moglie e ha CP_1
negato di aver abbandonato la casa coniugale, riferendo che fu la moglie, nel gennaio 2020, ad allontanarsi senza preavviso dall'abitazione familiare, trasferendosi in Italia con il figlio minore e impedendogli successivamente un rapporto costante e sereno con il padre. Per_1
pagina 2 di 8 Ha inoltre riferito di aver sempre contribuito, per quanto possibile, al mantenimento del figlio e di aver collaborato attivamente nella gestione familiare, anche prestando la propria attività lavorativa presso l'associazione sportiva della moglie.
In ragione di ciò il resistente ha chiesto di: “-Pronunciare la separazione personale dei coniugi
e;
- Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Parte_1 Controparte_1 Per_2
con domicilio prevalente presso la madre nell'attuale domicilio in Santa Margherita di
[...]
Belice, piazzale Selinunte n. 5, p. 1, regolamentando il diritto di visita del padre, in modo che il minore possa avere un rapporto equilibrato con il genitore;
- Porre a carico del sig. Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno di euro 150,00 mensile a titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio minore;
- rigettare la richiesta di autorizzazione all'espatrio Per_1
in Inghilterra del figlio minore e la domanda di addebito della separazione, in quanto Per_1
entrambe infondate in fatto e in diritto”.
Dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre. Con il medesimo provvedimento veniva altresì disciplinato il diritto di visita del padre, nonché posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'importo di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
In data 15.7.2021 veniva emessa dal Tribunale, su richiesta delle parti, sentenza non definitiva con la quale veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore per l'espletamento degli accertamenti istruttori necessari ai fini della definizione della causa.
All'esito della fase istruttoria, rigettate le prove orali articolate dalle parti per la ragioni di cui al provvedimento del 3.11.2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi, trattenuta in decisione dopo il deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il 19.5.2025, senza termini 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo stata emessa dall'intestato Tribunale sentenza non definitiva, n. 323/2021, con cui è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi, occorre ora passare alle ulteriori domande.
1. Con riferimento alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente giova ricordare che, il giudice può riconoscere, sussistendone i presupposti, l'addebito della separazione ad uno o ad entrambi i coniugi (Cass. civ. 1259 del 2016); ai fini della sussistenza dell'addebito, occorre accertare che la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente pagina 3 di 8 in violazione dei doveri di cui all'art. 143 co. 2 c.c. da parte di uno o di entrambi i coniugi;
tale condotta deve inoltre essere in rapporto di causalità rispetto all'evento consistente nell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, ove la rottura del rapporto sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa non vi sarà spazio per il riconoscimento dell'addebito (tra le tante, Cass. civ. 2014 n. 6017; Cass. civ. 2012 n. 2059; Cass. civ.
2011 n. 17193).
L'indagine sull'addebito deve altresì essere condotta raffrontando i comportamenti di entrambi i coniugi al fine di individuare l'incidenza causale che la condotta dell'uno e dell'altro hanno avuto nel determinare la fine del rapporto (Cass. S.u. n. 2492 del 1982, Cass. Sez. I n. 14612 del 14.11.2001 n.
15279).
La mancanza di prova in ordine all'efficienza causale della condotta di uno o entrambi i coniugi nel determinare l'intollerabilità della convivenza ai sensi del 151 c.c. preclude la pronuncia di addebito.
Ebbene, la ricorrente, nel ricorso introduttivo, a sostegno della richiesta di addebito, ha dichiarato che, sin dalle prime fasi della convivenza, il comportamento del marito si è rivelato irresponsabile, aggressivo e conflittuale, specialmente durante la gravidanza, tanto da costringerla a ricorrere per ben undici volte alle cure del pronto soccorso a causa dello stress e dell'ansia provocati dalle continue liti. Inoltre, ha rappresentato che lo stesso non contribuiva alle spese familiari, si assentava ripetutamente da casa senza spiegazioni e, in una occasione, nel luglio 2017, la aggrediva fisicamente, spingendola contro un muro e causandole escoriazioni.
Tuttavia, non ha fornito alcuna dimostrazione in ordine all'efficienza causale del comportamento del marito, sopra esposto, nel determinare l'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza.
Anzi, ha rappresentato di essersi riconciliata col marito nel 2018 e che, solo successivamente, nel 2020, si separava dallo stesso essendo venuto meno ogni sentimento affettivo.
D'altro canto, il resistente ha contestato quanto dedotto da controparte a sostegno della domanda di addebito, riferendo che fu la moglie, nel gennaio 2020, a fare rientro, senza preavviso, in
Italia, portando con sé il figlio minore e impedendogli successivamente un rapporto costante Per_1
e sereno con il padre.
Ha inoltre riferito di aver sempre contribuito, per quanto possibile, al mantenimento del figlio e di aver collaborato attivamente nella gestione familiare.
In mancanza di elementi idonei a dimostrare che la condotta del resistente abbia determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda di addebito deve essere rigettata.
pagina 4 di 8 2. Passando alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore formulata da Per_1
parte ricorrente, giova richiamare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 337 ter co. 1, c.c., come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, stabilisce il principio dell'affidamento condiviso quale regola generale: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. [...] Salvo quanto disposto dall'articolo 337-quater, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.”.
L'affidamento esclusivo, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., costituisce una deroga al principio dell'affidamento condiviso e può essere disposto solo qualora si ritenga, con valutazione rigorosa e fondata su concreti elementi, che l'affidamento ad entrambi non sia possibile o non risponda all'interesse del minore: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.”
Nel caso in esame non sono emersi elementi tali da giustificare un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, non essendovi prova di condotte poste in essere dal padre in pregiudizio del il figlio;
va confermato quindi l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre.
Al padre è riconosciuto il diritto di visita, da esercitarsi in via preferenziale previo accordo con la madre;
in difetto di accordo, va confermato l'attuale regolamento del diritto di visita che continuerà ad essere esercitato nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, a settimane alterne, nonché nei fine settimana, anch'essi a settimane alterne, con possibilità per il minore di pernottare presso l'abitazione paterna tra il sabato e la domenica. In mancanza di differenti accordi tra le parti, il padre potrà prelevare il figlio alle ore 10:00 del sabato e riaccompagnarlo presso il domicilio materno alle ore 19:30 della domenica.
Al genitore non collocatario è altresì riconosciuto il diritto di trascorrere con il minore un periodo di quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e altrettanti nel mese di agosto, nonché un periodo di otto giorni consecutivi durante le festività di fine anno, alternando annualmente la presenza a
Natale e a Capodanno. Le festività pasquali, il Lunedì dell'Angelo e la ricorrenza del compleanno del minore saranno suddivise alternativamente tra i genitori, secondo criteri di rotazione annuale.
È inoltre facoltà del padre mantenere contatti con il figlio anche attraverso videochiamate o altri strumenti equivalenti (Internet, cellulare, tablet), da effettuarsi almeno tre volte alla settimana per una durata non inferiore a trenta minuti, secondo modalità da concordarsi con la madre.
pagina 5 di 8 A quest'ultima è fatto obbligo di garantire al minore l'accesso a dispositivi idonei a consentire detti collegamenti,
Nulla va disposto in merito alla richiesta di parte resistente di individuare la contrada Gallitello quale punto intermedio per lo svolgimento degli incontri tra il padre e il minore, trattandosi di questione attinente alle modalità organizzative che spetta alle parti regolamentare, piuttosto che a esigenze specifiche del minore.
3.Quanto alla domanda formulata dalla ricorrente di essere autorizzata al rilascio del passaporto per il minore, volendo la stessa trasferirsi con il figlio in Inghilterra, la stessa va rigettata.
In conformità ai principi consolidati in materia di diritto di famiglia, ogni decisione che riguardi la prole minorenne deve essere assunta nel superiore interesse del minore, così come prescritto dall'art. 337-ter c.c., dovendo i provvedimenti adottati essere volti a garantire la tutela del benessere psicofisico del minore, la conservazione di relazioni affettive significative e la stabilità dei suoi riferimenti educativi, affettivi e sociali.
Il trasferimento del minore in altro Stato, rappresenta un evento altamente impattante e potenzialmente destabilizzante per il benessere del minore.
Esso comporterebbe infatti il drastico mutamento del contesto abituale di vita del minore, il quale vive da anni in Italia, luogo ove ha coltivato le relazioni familiari e affettive.
Nel caso di specie, la prospettiva di un trasferimento all'estero, senza un'adeguata valutazione dell'impatto sul benessere psico-emotivo del minore e in assenza di una comprovata esigenza che lo giustifichi, non risulta in linea con l'interesse del minore.
La domanda va quindi rigettata.
4.Venendo ai profili relativi al contributo al mantenimento del figlio minore, va confermato il provvedimento emesso sul punto dalla Corte di Appello di Palermo n. 211/2021 R.G.C.A.; il padre corrisponderà quindi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
quanto alle spese straordinarie le stesse sono dovute al
50% tra le parti.
Quanto alle predette spese il Collegio ritiene opportuno, al fine di evitare liti tra le parti, specificare che tra quelle che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate: a) le spese mediche relative a:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
4. tickets sanitari;
b) le spese scolastiche relative a:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
pagina 6 di 8 3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasposto pubblico;
5. mensa;
c) le spese extrascolastiche relative a:
1. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra le parti figurano: a) le spese mediche relative a:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. farmaci particolari;
b) le spese scolastiche relative a:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso la sede universitaria;
c) le spese extrascolastiche relative a:
1. corsi di istruzione e formazione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. Spese di custodia;
3 viaggi e vacanze.
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambe le parti, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i 7 giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza).
5. Passando alla domanda formulata dalla ricorrente di stabilire un importo in suo favore a titolo di mantenimento occorre premettere che, in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che, soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare, derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156 comma 2 c.c., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. sent. 10304 del 2018).
Tanto premesso, va considerato che nel caso di specie il matrimonio ha avuto breve durata e parte ricorrente non ha provato di avere subito, in conseguenza della separazione, una condizione economica peggiore di quella goduta in costanza di matrimonio.
pagina 7 di 8 Inoltre, le parti versano in condizioni economiche non ottimali, come desumibile dal fatto che entrambe risultano ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Non sussiste quindi una sperequazione tra i coniugi per quanto concerne le rispettive condizioni economiche e patrimoniali.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'istanza di addebito presentata da Parte_1
- Dispone l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso Persona_2
la madre e dispone il diritto di visita del padre come in parte motiva;
- conferma l'obbligo in capo a di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istati oltre al 50% delle spese straordinarie come specificate in parte motiva;
- Rigetta l'istanza di autorizzazione al rilascio del passaporto per il minore;
- Rigetta la domanda di mantenimento presentata per sé da;
Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione.
Così deciso in Sciacca il 19 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Antonio Tricoli Presidente
Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
Dott.ssa Veronica Messana Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:
(C.F. ), nata l'[...], a Karlsruhe, in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Santa Margherita di Belice nella via E. De Amicis n. 5, presso lo studio dell'avv. Di Giovanna Delia, dalla quale è rappresentata e difesa, per procura in atti;
-ricorrente-
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Chiusa Sclafani (PA), nella via Greco n. 1, presso lo studio dell'avv. Musso Antonella, dalla quale è rappresentato e difeso, per procura in atti;
-resistente- con l'intervento
DEL PUBBLICO MINISTERO in sede
-interventore ex lege- oggetto: separazione giudiziale – statuizioni relative all'affidamento, collocamento, diritto di visita del figlio minore e di ordine economico;
conclusioni: le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni disposta con modalità cartolare, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il pubblico ministero ha concluso come da visto del 20.05.2025
pagina 1 di 8 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2020, la sig.ra ha chiesto la Parte_1 separazione giudiziale dal marito, , con addebito a carico di quest'ultimo. Controparte_1
Rappresentava che le parti hanno contratto matrimonio il 5 maggio 2016 e dal loro rapporto è nato un figlio , il 7 giugno 2016. Per_1
La ricorrente deduceva che sin dalle prime fasi della convivenza il comportamento del marito si
è rivelato irresponsabile, aggressivo e conflittuale, specialmente durante la gravidanza, tanto da costringerla a ricorrere per ben undici volte alle cure del pronto soccorso a causa dello stress e dell'ansia provocati dalle continue liti;
che il sig. non contribuiva alle spese familiari, si CP_1
assentava ripetutamente da casa senza spiegazioni e, in una occasione, nel luglio 2017, la aggrediva fisicamente, spingendola contro un muro e causandole escoriazioni;
che, dopo un primo tentativo di riconciliazione avvenuto nel 2018, i coniugi si trasferivano in Inghilterra ma la convivenza si interrompeva nuovamente nel gennaio 2020.
Rappresentava che, in seguito, il marito revocava il consenso precedentemente espresso all'espatrio del figlio, impedendole così di fare ritorno in Inghilterra con il minore, luogo ove il figlio frequentava la scuola e ove la stessa aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La sig.ra evidenziava, inoltre, che il resistente aveva intrapreso una nuova relazione Pt_1
sentimentale e non contribuiva economicamente al mantenimento del figlio.
In ragione di quanto esposto, chiedeva di: “– pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi
e , addebitando la colpa a quest'ultimo, - disporre l'affidamento Parte_1 Controparte_1
esclusivo del figlio minore alla ricorrente per le motivazioni di cui infra;
- autorizzare Per_1
l'espatrio in Inghilterra del minore in quanto patisce gravi pregiudizi - disporre il pagamento da parte del marito di un congruo assegno, € 400,00 mensili, per il mantenimento di moglie e figlio”.
Con comparsa depositata in data 3 marzo 2021, si è costituito in giudizio il sig. CP_1
.
[...]
Il resistente ha preliminarmente riconosciuto l'esistenza delle condizioni per la separazione personale, essendo la convivenza divenuta intollerabile, ma ha contestato i fatti posti a sostegno della domanda di addebito, negando qualsivoglia responsabilità nel determinare la crisi del rapporto coniugale.
In particolare, il ha contestato di aver usato violenza nei confronti della moglie e ha CP_1
negato di aver abbandonato la casa coniugale, riferendo che fu la moglie, nel gennaio 2020, ad allontanarsi senza preavviso dall'abitazione familiare, trasferendosi in Italia con il figlio minore e impedendogli successivamente un rapporto costante e sereno con il padre. Per_1
pagina 2 di 8 Ha inoltre riferito di aver sempre contribuito, per quanto possibile, al mantenimento del figlio e di aver collaborato attivamente nella gestione familiare, anche prestando la propria attività lavorativa presso l'associazione sportiva della moglie.
In ragione di ciò il resistente ha chiesto di: “-Pronunciare la separazione personale dei coniugi
e;
- Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Parte_1 Controparte_1 Per_2
con domicilio prevalente presso la madre nell'attuale domicilio in Santa Margherita di
[...]
Belice, piazzale Selinunte n. 5, p. 1, regolamentando il diritto di visita del padre, in modo che il minore possa avere un rapporto equilibrato con il genitore;
- Porre a carico del sig. Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno di euro 150,00 mensile a titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio minore;
- rigettare la richiesta di autorizzazione all'espatrio Per_1
in Inghilterra del figlio minore e la domanda di addebito della separazione, in quanto Per_1
entrambe infondate in fatto e in diritto”.
Dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre. Con il medesimo provvedimento veniva altresì disciplinato il diritto di visita del padre, nonché posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'importo di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
In data 15.7.2021 veniva emessa dal Tribunale, su richiesta delle parti, sentenza non definitiva con la quale veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore per l'espletamento degli accertamenti istruttori necessari ai fini della definizione della causa.
All'esito della fase istruttoria, rigettate le prove orali articolate dalle parti per la ragioni di cui al provvedimento del 3.11.2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi, trattenuta in decisione dopo il deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il 19.5.2025, senza termini 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo stata emessa dall'intestato Tribunale sentenza non definitiva, n. 323/2021, con cui è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi, occorre ora passare alle ulteriori domande.
1. Con riferimento alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente giova ricordare che, il giudice può riconoscere, sussistendone i presupposti, l'addebito della separazione ad uno o ad entrambi i coniugi (Cass. civ. 1259 del 2016); ai fini della sussistenza dell'addebito, occorre accertare che la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente pagina 3 di 8 in violazione dei doveri di cui all'art. 143 co. 2 c.c. da parte di uno o di entrambi i coniugi;
tale condotta deve inoltre essere in rapporto di causalità rispetto all'evento consistente nell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, ove la rottura del rapporto sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa non vi sarà spazio per il riconoscimento dell'addebito (tra le tante, Cass. civ. 2014 n. 6017; Cass. civ. 2012 n. 2059; Cass. civ.
2011 n. 17193).
L'indagine sull'addebito deve altresì essere condotta raffrontando i comportamenti di entrambi i coniugi al fine di individuare l'incidenza causale che la condotta dell'uno e dell'altro hanno avuto nel determinare la fine del rapporto (Cass. S.u. n. 2492 del 1982, Cass. Sez. I n. 14612 del 14.11.2001 n.
15279).
La mancanza di prova in ordine all'efficienza causale della condotta di uno o entrambi i coniugi nel determinare l'intollerabilità della convivenza ai sensi del 151 c.c. preclude la pronuncia di addebito.
Ebbene, la ricorrente, nel ricorso introduttivo, a sostegno della richiesta di addebito, ha dichiarato che, sin dalle prime fasi della convivenza, il comportamento del marito si è rivelato irresponsabile, aggressivo e conflittuale, specialmente durante la gravidanza, tanto da costringerla a ricorrere per ben undici volte alle cure del pronto soccorso a causa dello stress e dell'ansia provocati dalle continue liti. Inoltre, ha rappresentato che lo stesso non contribuiva alle spese familiari, si assentava ripetutamente da casa senza spiegazioni e, in una occasione, nel luglio 2017, la aggrediva fisicamente, spingendola contro un muro e causandole escoriazioni.
Tuttavia, non ha fornito alcuna dimostrazione in ordine all'efficienza causale del comportamento del marito, sopra esposto, nel determinare l'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza.
Anzi, ha rappresentato di essersi riconciliata col marito nel 2018 e che, solo successivamente, nel 2020, si separava dallo stesso essendo venuto meno ogni sentimento affettivo.
D'altro canto, il resistente ha contestato quanto dedotto da controparte a sostegno della domanda di addebito, riferendo che fu la moglie, nel gennaio 2020, a fare rientro, senza preavviso, in
Italia, portando con sé il figlio minore e impedendogli successivamente un rapporto costante Per_1
e sereno con il padre.
Ha inoltre riferito di aver sempre contribuito, per quanto possibile, al mantenimento del figlio e di aver collaborato attivamente nella gestione familiare.
In mancanza di elementi idonei a dimostrare che la condotta del resistente abbia determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda di addebito deve essere rigettata.
pagina 4 di 8 2. Passando alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore formulata da Per_1
parte ricorrente, giova richiamare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 337 ter co. 1, c.c., come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, stabilisce il principio dell'affidamento condiviso quale regola generale: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. [...] Salvo quanto disposto dall'articolo 337-quater, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.”.
L'affidamento esclusivo, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., costituisce una deroga al principio dell'affidamento condiviso e può essere disposto solo qualora si ritenga, con valutazione rigorosa e fondata su concreti elementi, che l'affidamento ad entrambi non sia possibile o non risponda all'interesse del minore: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.”
Nel caso in esame non sono emersi elementi tali da giustificare un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, non essendovi prova di condotte poste in essere dal padre in pregiudizio del il figlio;
va confermato quindi l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre.
Al padre è riconosciuto il diritto di visita, da esercitarsi in via preferenziale previo accordo con la madre;
in difetto di accordo, va confermato l'attuale regolamento del diritto di visita che continuerà ad essere esercitato nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, a settimane alterne, nonché nei fine settimana, anch'essi a settimane alterne, con possibilità per il minore di pernottare presso l'abitazione paterna tra il sabato e la domenica. In mancanza di differenti accordi tra le parti, il padre potrà prelevare il figlio alle ore 10:00 del sabato e riaccompagnarlo presso il domicilio materno alle ore 19:30 della domenica.
Al genitore non collocatario è altresì riconosciuto il diritto di trascorrere con il minore un periodo di quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e altrettanti nel mese di agosto, nonché un periodo di otto giorni consecutivi durante le festività di fine anno, alternando annualmente la presenza a
Natale e a Capodanno. Le festività pasquali, il Lunedì dell'Angelo e la ricorrenza del compleanno del minore saranno suddivise alternativamente tra i genitori, secondo criteri di rotazione annuale.
È inoltre facoltà del padre mantenere contatti con il figlio anche attraverso videochiamate o altri strumenti equivalenti (Internet, cellulare, tablet), da effettuarsi almeno tre volte alla settimana per una durata non inferiore a trenta minuti, secondo modalità da concordarsi con la madre.
pagina 5 di 8 A quest'ultima è fatto obbligo di garantire al minore l'accesso a dispositivi idonei a consentire detti collegamenti,
Nulla va disposto in merito alla richiesta di parte resistente di individuare la contrada Gallitello quale punto intermedio per lo svolgimento degli incontri tra il padre e il minore, trattandosi di questione attinente alle modalità organizzative che spetta alle parti regolamentare, piuttosto che a esigenze specifiche del minore.
3.Quanto alla domanda formulata dalla ricorrente di essere autorizzata al rilascio del passaporto per il minore, volendo la stessa trasferirsi con il figlio in Inghilterra, la stessa va rigettata.
In conformità ai principi consolidati in materia di diritto di famiglia, ogni decisione che riguardi la prole minorenne deve essere assunta nel superiore interesse del minore, così come prescritto dall'art. 337-ter c.c., dovendo i provvedimenti adottati essere volti a garantire la tutela del benessere psicofisico del minore, la conservazione di relazioni affettive significative e la stabilità dei suoi riferimenti educativi, affettivi e sociali.
Il trasferimento del minore in altro Stato, rappresenta un evento altamente impattante e potenzialmente destabilizzante per il benessere del minore.
Esso comporterebbe infatti il drastico mutamento del contesto abituale di vita del minore, il quale vive da anni in Italia, luogo ove ha coltivato le relazioni familiari e affettive.
Nel caso di specie, la prospettiva di un trasferimento all'estero, senza un'adeguata valutazione dell'impatto sul benessere psico-emotivo del minore e in assenza di una comprovata esigenza che lo giustifichi, non risulta in linea con l'interesse del minore.
La domanda va quindi rigettata.
4.Venendo ai profili relativi al contributo al mantenimento del figlio minore, va confermato il provvedimento emesso sul punto dalla Corte di Appello di Palermo n. 211/2021 R.G.C.A.; il padre corrisponderà quindi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
quanto alle spese straordinarie le stesse sono dovute al
50% tra le parti.
Quanto alle predette spese il Collegio ritiene opportuno, al fine di evitare liti tra le parti, specificare che tra quelle che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate: a) le spese mediche relative a:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
4. tickets sanitari;
b) le spese scolastiche relative a:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
pagina 6 di 8 3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasposto pubblico;
5. mensa;
c) le spese extrascolastiche relative a:
1. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra le parti figurano: a) le spese mediche relative a:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. farmaci particolari;
b) le spese scolastiche relative a:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso la sede universitaria;
c) le spese extrascolastiche relative a:
1. corsi di istruzione e formazione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. Spese di custodia;
3 viaggi e vacanze.
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambe le parti, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i 7 giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza).
5. Passando alla domanda formulata dalla ricorrente di stabilire un importo in suo favore a titolo di mantenimento occorre premettere che, in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che, soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare, derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156 comma 2 c.c., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. sent. 10304 del 2018).
Tanto premesso, va considerato che nel caso di specie il matrimonio ha avuto breve durata e parte ricorrente non ha provato di avere subito, in conseguenza della separazione, una condizione economica peggiore di quella goduta in costanza di matrimonio.
pagina 7 di 8 Inoltre, le parti versano in condizioni economiche non ottimali, come desumibile dal fatto che entrambe risultano ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Non sussiste quindi una sperequazione tra i coniugi per quanto concerne le rispettive condizioni economiche e patrimoniali.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'istanza di addebito presentata da Parte_1
- Dispone l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso Persona_2
la madre e dispone il diritto di visita del padre come in parte motiva;
- conferma l'obbligo in capo a di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istati oltre al 50% delle spese straordinarie come specificate in parte motiva;
- Rigetta l'istanza di autorizzazione al rilascio del passaporto per il minore;
- Rigetta la domanda di mantenimento presentata per sé da;
Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione.
Così deciso in Sciacca il 19 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
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