Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965.