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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4403 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
Risarcimento danni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa. Rita NN De CO - Giudice ausl.rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n.2581 pubblicata il 01 aprile 2020, emessa dal Tribunale di Napoli, II^ sezione civile, iscritto al n. 4557/2020
del ruolo generale degli affari contenziosi civili, riservato in decisione con i termini di cui all'art. 190 C.p.c.
TRA
(c.f. ), dom.ta in Napoli alla Calata Parte_1 C.F._1
San Marco n. 4 presso lo studio dell'avv. Fortunato Masucci ( c.f.
), che la difende e rappresenta in virtù di procura per atto C.F._2
separato.
Indirizzo di P.E.C.: Email_1
-APPELLANTE-
E
(C.F.: residente in [...] C.F._3
Della Libera n. 13, (C.F.: ) residente in Controparte_2 C.F._4
Napoli alla Via Bernini e NN UC ER (C.F.: ) C.F._5
residente in [...], tutti domiciliati in Napoli alla Via Duomo
n. 348, presso lo studio degli avv.ti Fulvio De Luise (C.F: ) C.F._6
PEC: ed Olga Porta (C.F.: . Email_2 C.F._7
-APPELLATI- APPELANTI INCIDENTALE - REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Ottava sezione civile
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, riformare la sentenza impugnata nei confronti degli attori in primo grado accogliendo la eccezione formulata in primo grado di applicazione dell'art. 1126 c.c. nei confronti della convenuta attuale appellante e per l'effetto: Parte_1
1)Dichiarare che delle spese indicate in consulenza tecnica per
l'impermeabilizzazione dei terrazzi dovranno rispondere nei confronti della sig.ra anche gli appellati attori in primo grado ai sensi e secondo le Parte_1
proporzioni di due terzi a loro carico indicate dall'art. 1126, stante l'inesistenza di una prova di un difetto originario di esecuzione dello stesso terrazzo causato dall'appellante, e sulla base della Ctu che ha stabilito come causa delle infiltrazioni la sola perdita di impermeabilizzazione per vetustà del terrazzo di proprietà dell'appellante; 2) Condannare gli appellanti attori in primo grado alla restituzione di €. 1.802,26 oltre interessi, che è somma pari a due terzi di quella versata agli appellati per il risarcimento dei danni da infiltrazione;
3) Condannare gli appellati alla partecipazione alle spese per l'impermeabilizzazione del terrazzo nella misura dei due terzi previsti dall'art.1126 o quella maggiore o minore somma che l' CP_3
vorrà riconoscere, anche sulla base delle risultanze della Ctu svolta nel giudizio
[...]
di primo grado;
il tutto oltre interessi. Vinte le spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Per gli appellati : “1. Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, n. 2581/2020, in quanto inammissibile perché privo dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. 2. Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza di primo grado del Parte_1
Tribunale di Napoli, n. 2581/2020, in quanto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.; 3.
Rigettare l'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado del
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Tribunale di Napoli, n. 2581/2020; 4. In accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni connessi all'inutilizzabilità anche parziale delle aree in proprietà esclusiva e comune degli attori, nonché per la riduzione del valore locativo per assenza di potenzialità locative delle autorimesse, per le motivazioni esposte, relativamente alla responsabilità della sig.ra e per l'effetto Parte_1
condannarla al risarcimento del danno nei confronti degli appellati da quantificarsi in via equitativa;
5. Condannare sempre e comunque la sig.ra Parte_1
alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri , ER NN Parte_2
UC, e , premettevano di essere ciascuno CP_1 Controparte_2 proprietario di un box auto, facente parte di un locale terraneo, sito in Napoli alla Via
Belvedere, 192, e di essere altresì titolari dei proporzionali diritti di condominio sulle parti comuni del locale terraneo, tra le quali il corridoio centrale, che consentiva l'accesso e la manovra ai singoli box auto;
riferivano altresì, che il lastrico di copertura del locale terraneo, non era di proprietà degli stessi essendo costituito da terrazzi a livello, annessi alla proprietà dei convenuti e che all'interno del locale terraneo suddetto, nel mese di aprile 2010 si erano verificate copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare che, avevano interessato il soffitto del corridoio centrale di manovra e di accesso ai box auto ed i box stessi, provocando danni agli stessi nonché formazione di muffe e caduta di intonaco, con evidente pericolo per la sicurezza e la incolumità delle persone e cose. Deducevano inoltre, che i convenuti non avevano provveduto alla eliminazione delle cause dei danni, tanto che, all'aggravarsi della situazione, determinata dalle abbondanti piogge, gli istanti avevano proposto ricorso per accertamento preventivo ex art. 696 C.p.c. al fine di verificare ed accertare lo stato dei luoghi, le cause e l'entità dei danni riportati che, si concludeva con elaborato del
04.07.2011 in cui il consulente d'ufficio accertava la presenza delle infiltrazioni lamentate nonché i relativi danni. Si costituivano in giudizio tre delle convenute – mentre rimaneva contumace eccependone l'inoperatività delle norme Controparte_4 invocate dagli attori (art.2051 c.c. e/o 2043 c.c.) stante la natura di terrazzo non aggettanti dello loro proprietà ma l'esclusiva responsabilità dei proprietari degli edifici
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sotterranei; solo in subordine chiedevano applicarsi l'art. 1126 c.c. e/o l'art. 1225 c.c. con corresponsabilità secondo le regole condominiali dei danni cagionati dall'omessa manutenzione delle terrazze. Veniva ammessa ed espletata la prova per testi, nonché la Ctu tecnica all'esito della quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni all'udienza del 13/12/2019 la causa veniva riservata a sentenza con termini ridotti ex art. 190 C.p.c.
2.LA SENTENZA APPELLATA ED IL GIUDIZIO DI APPELLO.
2.1. LA SENTENZA APPELLATA.
Il Tribunale di Napoli – Sez. VII^ civile-, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvedeva:
1) Accoglieva la domanda formulata nell'interesse di , Controparte_5 CP_1
e ER NN UC e per l'effetto condannava
[...] Parte_2
, ed in solido e Controparte_6 Parte_1 Controparte_7 all'esecuzione delle opere di ripristino delle rispettive Controparte_8 terrazze esclusive secondo la descrizione e la qualificazione del Ctu Ing.
alle pag. 11-17; Persona_1
2) Condannava al pagamento in favore di ER NN della Controparte_6 somma di €. 735,00 e in favore di tutti gli attori della quota di complessivi
€.2.703,40 per il corridoio comune oltre interessi legali codicistici dalla domanda del sinistro (01.04.2010), da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
3) Condannava in solido e al pagamento Controparte_7 Controparte_8 in favore di e CP_1 Controparte_5 Parte_2 rispettivamente di €. 835,00 ciascuno oltre la quota complessiva di €. 2.703,40 per il ripristino del corridoio comune, il tutto oltre interessi legali codicistici dalla domanda del sinistro (01.04.2010), da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
4) Condannava al pagamento in favore degli attori della Parte_1 complessiva somma €.2.703,40 oltre interessi legali codicistici dalla data del sinistro (01.04.2010), da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
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5) Condanna al pagamento in favore di ER NN UC delle Controparte_6 spese del presente giudizio che si liquidano in €. 100,00 per spese vive ed €. 1.200,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione agli avv.ti Maurizio Bianco e Sira Ferrara antistatari;
6) Condanna in solido tra loro e al Controparte_7 Controparte_8 pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che si CP_1 liquidano in €. 100,00 per spese vive ed €. 1.200,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione agli avv.ti Maurizio Bianco e Sira Ferrara antistatari;
7) Condanna in solido tra loro e al Controparte_7 Controparte_8 pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che Parte_2 si liquidano in €. 100,00 per spese vive ed €. 1.200,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione agli avv.ti Maurizio Bianco e Sira Ferrara antistatari;
8) Condanna in solido tra loro e al Controparte_7 Controparte_8 pagamento in favore di in €. 100,00 per spese vive ed €. Controparte_2
1.200,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione agli avv.ti Maurizio Bianco e Sira Ferrara dichiaratisene antistatari;
9) Condanna in solido , , Controparte_6 Parte_1 Controparte_7
e al pagamento in favore di , ER Controparte_8 Controparte_2
NN UC, e dell'ultriore somma a titolo CP_1 Controparte_9 di compensi €. 5.000,00 oltre oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione agli avv.ti Maurizio Bianco e Sira Ferrara dichiaratisene antistatari;
10)Poneva le spese di Ctu come liquidate da separato decreto in atti in capo per 1/3
a , per 1/3 in capo a e per 1/3 in capo a Controparte_6 Parte_1
e Controparte_7 Controparte_8
L'APPELLO.
Avverso tale decisione, con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, proponeva appello con quattro motivi di gravame;
con il primo, lamenta la violazione dell' artt. 1126 c.c., violazione del principio della libera disponibilità di autoregolamentarsi dei privati. Violazione degli artt. 1137, I comma, c.c. e 1322 c.c..
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Lamenta inoltre la contraddittoria ed astrusa interpretazione della documentazione acquisita nel corso del giudizio ed in particolare, della Ctu.
Chiedeva, quindi, l'integrale riforma della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione con appello incidentale del 15/04/2021, si costituivano gli appellati, , e NN UC ER, resistendo CP_1 Controparte_2 all'appello. Vinte le spese del grado con attribuzione.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore la causa giungeva all'udienza del 13.09.2024 per le precisazioni delle conclusioni. Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe.
Con ordinanza del 16.09.2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 C.p.c. Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI.
Il precetto di cui all'art. 342 c.p.c. deve reputarsi rispettato ogni volta che l'impugnazione permette la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (da ultimo Cass. 30.5.2018 n.
13535), con la conseguenza che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (ved. Cass. n. 24464 del 04.11. 2020;
Cass. civ. n. 21401 del 26. luglio 2021; e per ultima Cass. Civ. n. 3929 del 9 febbraio
2023 sul principio di specificità dei motivi di appello).
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L'impugnazione proposta dalla difesa di rivolge chiare, Parte_1
specifiche e pertinenti critiche alla sentenza gravata e quindi rispetta pienamente il precetto di cui all'art. 342 c.p.c.
Non vi è dubbio poi, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 348 ter c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione priva di ragionevole possibilità di accoglimento possa essere pronunciata soltanto “prima di procedere alla trattazione” dell'appello, ossia prima della celebrazione dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., con la conseguenza che in sede decisoria non può formare oggetto di riesame l'eventuale diniego di quel provvedimento.
Detto ciò l'appello risulta ammissibile sotto il profilo di cui sopra e merita accoglimento per come infra.
3.Con l'interposto gravame, l'appellante censura l'impugnata sentenza in ogni sua parte ed in particolare, ritiene che, il primo giudice sia giunto alle sue statuizioni facendo mal governo della documentazione al suo vaglio. Deduce, inoltre, l'appellante la violazione dell'art. 1126 c.c.; la violazione del principio della libera disponibilità di autoregolamentarsi dei privati;
la violazione degli artt. 1137, I comma, c.c.; motivazione contraddittoria, rispetto alla documentazione acquisita al processo ed in particolare la falsa interpretazione della Ctu.
31.I motivi, vanno esaminati unitariamente in quanto pongono medesime questioni relative al riparto delle spese di manutenzione dei lastrici/terrazzi a livello di copertura dei box auto degli appellati.
Si osserva che, effettivamente il tribunale partenopeo, dopo un excursus sulla responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. e sulle norme che regolano la materia condominiale, nonché l'indirizzo nomofilachio della Suprema Corte, alla fine incorre in una macroscopica contraddizione tra quanto in motivazione e il decisum, e non solo, oltre a far mal governo delle norme di diritto (in materia condominiale/comunione) e della documentazione in suo possesso prodotta dalle parti
(forse mai esaminata), infine in violazione delle predette norme , giunge ad una
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decisione che, non trova alcuna fonte normativa, discostandosi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. In altri termini il primo giudice facendo riferimento al criterio presuntivo di cui all'art. 1117c.c. statuisce la disapplicazione al caso in esame dell'art. 1126 c.c.
Sul punto, occorre, rilevare che: quando ci troviamo di fronte a infiltrazioni d'acqua provenienti da un terrazzo a livello che, danneggiano l'appartamento sottostante (nel caso in esame box auto, posti sotto ai terrazzi a livello dello stesso edificio o rientranti in edifici autonomi, ma tra loro materialmente congiunti),deve ritenersi bene di proprietà condominiale, ex art. 1117 c.c., giacché, svolgono la medesima funzione di terrazzi di copertura/lastrico solare, necessaria all'esistenza stessa del fabbricato;
né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo (ubicato, nella specie, in uno degli edifici coperti)ed al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa comune ex art.819 c.c., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggono dal bene utilità maggiori rispetto ad altri occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al condominio, assegnazione della terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel atto di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale de diritto costituito (Cass. Sez. 2 n. 20287 del 23.08.2017). La Suprema Corte, con giurisprudenza consolidata, richiama il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sent.
n. 9449/2016) secondo cui l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) qualora non sia condiviso da tutti i condomini, presuppone che per i danni causati dalle infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario (o chi ne ha
l'uso esclusivo) in qualità di custode dell'immobile ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il
, responsabile per gli obblighi legati alla manutenzione delle parti comuni, CP_10
così come delineato dall'art. 1130 comma 1, n. 4 c.c. e l'assemblea dei condomini, ex
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art. 1135, comma L n. 4, c.c. la quale deve garantire la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria in base al principio di cui all'art. 1126 c.c.
Pertanto le spese legate alla ripartizione e alla ricostruzione si dividono secondo i criteri dell'art. 1126 c.c.: per un terzo a carico del proprietario e dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e i restanti due terzi a carico del condominio.
Questo a meno che non venga fornita una prova irrefutabile che attribuisca il danno in modo specifico ad una delle parti (Cass. Civ. n. 27846 del 3 ottobre 2023).
Questo è il principio generale enunciato dalla Suprema Corte;
per completezza si osserva, che i criteri di ripartizione contenuti nell'art. 1126 c.c. possono essere derogati;
secondo l'unanime giurisprudenza, occorre una specifica convenzione assunta tra tutti i condomini, che preveda un criterio di ripartizione diverso da quello enunciato dall'art. 1126 c.c.
Fatta questa premessa, si osserva che, da un dettagliato ed approfondito esame degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di spese delle coperture di un edificio, si evidenzia che, la ripartizione delle spese di manutenzione della terrazza a livello è equiparabile a quella del lastrico solare di cui all'art. 1126 c.c. Pertanto proprio come per il lastrico di proprietà o uso esclusivo di un singolo condomino, le spese necessarie alla conservazione ed alla manutenzione delle terrazze a livello vanno ripartite per 1/3 a carico del proprietario della terrazza medesima e per 2/3 tra i proprietari degli immobili sottostanti ed in base ai rispettivi valori. D'altronde, sebbene la terrazza se ne discosti sotto il profilo giuridico, poiché per il modo stesso in cui è realizzata risulta destinata principalmente a dare un affaccio e altre comodità
(aerazione, illuminazione, veduta)all'alloggio del piano cui è collegata e del quale costituisce una sorta di protezione all'aperto (Cass. 2924/1986), dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell'equiparare lastrici e terrazze a livello di proprietà o uso esclusivo, data l'innegabile funzione di copertura a cui entrambe assolvono.
Passando al caso in esame, riguardante le terrazze a livello di proprietà esclusiva dell'appellante e dei convenuti in primo grado le predette formano da copertura e
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lastrico solare dei garage (pur in assenza di un atto costitutivo di condominio – per rispondere al primo giudice che, esclude l'esistenza di condominio tra più edifici- e, di conseguenza esclude l'applicazione dell' art. 1126 c.c.).
Si osserva che, il si costituisce ope legis, al verificarsi di una serie di CP_10
presupposti di fatto e di diritto, senza la necessità di alcuna attività da parte dei soggetti interessati, né tanto meno ad opera di organi giudiziari o amministrativi.
Le condizioni necessarie (e sufficienti) affinché possa dirsi costituito il CP_10
sono:
a) La costruzione dell'edificio ( è necessario che l'edificio sia stato realizzato ed esiste nella realtà di fatto);
b) la ripartizione o suddivisione (strutturale) dell'edificio in piani o porzioni di piano o unità immobiliari esclusive (è necessario che l'edificio sia strutturato in modo tale che sussistano singole unità immobiliari indipendenti e parti dell'edificio a servizio delle unità predette);
c) il frazionamento (giuridico) dell'edificio (è necessaria l'attribuzione del diritto di proprietà esclusiva delle unità immobiliari che compongono l'edificio a soggetti diversi, alla quale si può pervenire per atti inter vivos o mortis causa).
Anche se non è dedotto delle parti, la qualificazione di edificio o due edifici (con parti comuni) in condominio deriva dall'esistenza di tre elementi di fatto:“ la costruzione di un edifici, la ripartizione o suddivisione (strutturale) dell'edificio in piani o porzioni di piano o unità immobiliari esclusive, il frazionamento (giuridico) dell'edificio. Tutti
e tre questi elementi di fatto e di diritto sussistono nel caso in esame”.
Esiste, dunque, un edificio;
esiste cioè una costruzione al livello del piano stradale che si innalza di alcuni metri sopra il suolo e che in questo caso ospita automobili.
Esiste una ripartizione in unità indipendenti e alle stesso tempo al servizio di altre unità
(i lastrici solari hanno perfino zone in vetro cemento (ved. Ctu ed Atp), sin dalla loro origine, per dare luce agli ambienti sottostanti che originariamente ospitavano un opificio). Esiste poi ovviamente un frazionamento del tutto incontestato, nel senso che
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ognuna è proprietaria esclusiva della propria parte: gli appellati risultano proprietari dei box e della zona comune inferiore e i convenuti in primo grado proprietari esclusivi dei lastrici solari che fungono anche da tetto e copertura dei box.
Detto ciò, si osserva che “qualora l'uso di un lastrico solare sia anche esclusivo, ugualmente alle opere di manutenzione straordinaria sono tenuti sia il proprietario del lastrico che i condomini che traggono beneficio dal lastrico”.
Accertato, quindi, che le terrazze svolgevano (ved. Ctu) funzione di copertura e che era incontestato il fatto che, oltre ad essere di proprietà esclusiva dei convenuti/odierna appellante, sovrastavano i box e posti auto di proprietà degli appellati, ne discende che,
l'art. 1126 c.c., diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, si applica anche quando il lastrico sia condominiale, ovvero si applica a prescindere della titolarità del lastrico solare. Tanto è che:
- quando è condominiale 1/3 va a carico di tutti i condomini e 2/3 a carico di chi sta nella sottostante verticale, cioè che sono coperti dal lastrico;
- quando è proprietà condominiale, ma in uso esclusivo di un condomino su questi gravano 1/3 mentre i 2/3 a carico di chi sta nella sottostante verticale.
3.2.Accertato che, l'uso di uno dei tre terrazzi a livello risulta di proprietà esclusiva della odierna appellante (ved. atto di acquisto – compravendita- nonché Ctu), la stessa, pertanto è tenuta per la sua (quota ) a contribuire per 1/3 nelle spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione dei lastrici e del relativo manto di asfalto, gli attori/odierni appellati per due terzi (2/3) quali proprietari dei locali sottostanti, in proporzione del valore del locale e della porzione di ciascuno per come quantificato dal Ctu e dal Ctp
(ved. elaborato a pag. 3,4 e 5).
Detto ciò e passando alla corretta imputazione delle opere da realizzarsi, e alla ripartizione delle spese di manutenzione, nonché al danno risarcibile, sul punto si Cont richiama la Ctu espletata in primo grado, e l la quale risulta esente da vizi logici da cui questa Corte non intende discostarsi : “avendo, quindi il Ctu accertato che la sig.ra una spesa di rifacimento del suo terrazzo di €. 9.479,14 (pag. 14,15 e Pt_1
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16 dell'elaborato), tale spesa andrà ripartita per €. 3.159,71 a carico della ed Pt_1
€. 6.319,42 a carico degli attori/odierni appellati e nelle stesse percentuali, di un terzo a carco della convenuta odierna appellante e due terzi a carico degli attori, Pt_1
andranno divise le spese di riparazione dei vani sottostanti il terrazzo di proprietà di odierna appellante”. Parte_1
Con riferimento, infine, all'appello incidentale lo stesso appare inammissibile, in quanto generico, agli atti non emerge alcuna prova dell'inutilizzabilità dei relativi box.
3.3.Pertanto, in accoglimento dell'appello spiegato da e per Parte_1
l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, le spese per il rifacimento del terrazzo di sua proprietà vanno divise secondo i criteri stabiliti dall'art. 1126 c.c. per i restanti 2/3
a carico dei proprietari dei box auto in proiezione delle somme indicate dal Ctu, di manutenzione straordinaria del lastrico di copertura.
La riforma della sentenza impugnata comporta la necessità di provvedere nuovamente sulle spese processuali (cfr. Cass., 18.03.2014 n. 6259).
Segue per rigore di soccombenza la condanna, in primo grado per cui le spese devono seguire il criterio di cui all'art. 1126 c.c.
Per il presente grado, alla cui liquidazione si provvede in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n.147/2022, con applicazione dello scaglione relativo alla controversie dal valore fino a € 26.000,00 e dei compensi tabellari. L'appellante e gli appellati, vanno condannati in solido tra loro al pagamento delle spese per la Ctu, divise al 50% tra gli attori e convenuti in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello, come in epigrafe proposta, in riforma della sentenza n. 2581/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a)condanna al pagamento, di 1/3 delle spese di manutenzione Parte_1
del terrazzo di copertura dei box auto e dei danni ad essi arrecati dalle infiltrazioni
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d'acqua, danni per come quantificati dal Ctu;
b) Condanna gli appellati alle spese di rifacimento del terrazzo di copertura dei box auto per i restanti 2/3 secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., per come quantificate della Ctu, e descritti nei primi due computi metrici estimativi contenuti nell'allegato;
c) condanna infine, gli appellati in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
delle spese processuali che si liquidano per il primo grado in Parte_1
complessivi €. 900,00 per compensi e €. 100,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15% oltre accessori di legge;
d)condanna infine, gli appellati al pagamento delle spese che si liquidano per il presente grado in complessivi €. 3.966,00 per compensi e €. 355,50 per spese vive, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15% oltre accessori di legge, ed accessori di legge;
e) le spese di Ctu vanno divise al 50% tra gli attori e convenuti in primo grado;
f) condanna, infine gli appellati in solido tra loro alla restituzione in favore dell'appellante delle somme ricevute in eccedenza;
g) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
h) dichiara la contumacia di Controparte_12
.Così deciso in Napoli 4 luglio 2025
Il Giudice aus. rel/est. Il Presidente
(Rita NN De CO) (Antonio Quaranta)
est.Rita NN De CO
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