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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/07/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La SA ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 585/2023 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bellò ed Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Controparte_1
, difesa e rappresentata dall'Avv. Mariacristina Greco ed CP_2
elettivamente domiciliata come in atti convenuta
Oggetto: impugnazione licenziamento e accertamento della qualifica superiore - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 02.05.2023, ha esposto di avere lavorato per la società
[...]
sin dal 10.01.2022, con contratto a tempo indeterminato (a Controparte_1
decorrere dal 24.01.2022), inizialmente in qualità di operaio inquadrato al IV livello del CCNL Servizi di Pulizia/Multiservizi a tempo pieno e, a decorrere dal Part 01.07.2022, in qualità di Impiegato di ivello a tempo parziale al 60% (doc. nn.
2, 3 e 4), fino al 7.12.2022, quando veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo (doc. n. 5).
Il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del licenziamento, avvenuto senza alcun riassetto organizzativo ed in carenza di motivazione, in quanto generica ed inidonea a consentire al lavoratore di svolgere le proprie difese, anche con riferimento all'obbligo di repechage.
Ha precisato, inoltre, di avere svolto, per tutto il periodo di lavoro, a decorrere dall'assunzione sino al licenziamento (e non solamente dall'1.7.2022) mansioni di impiegato di VI livello del CCNL applicato, occupandosi della predisposizione di preventivi da sottoporre ai clienti e piani operativi di sicurezza, organizzando in autonomia piccoli lavori edili, supervisionando l'attività di cantiere e lo svolgimento dei lavori, oltre a svolgere attività amministrativa e contabile, occupandosi anche dell'acquisto di materiali e dei contatti con i fornitori. Ha chiesto, pertanto, il riconoscimento della qualifica e il pagamento delle differenze retributive per la diversa e superiore mansione svolta anche nel periodo dal
10.01.2022 al 30.06.2022.
Con memoria difensiva depositata in data 24.10.2023 si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in Controparte_1
fatto e in diritto, sussistendo il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in quanto, a seguito di situazioni economiche sfavorevoli ed al fine di contenere i
2 costi, la società ha provveduto al licenziamento di due lavoratori, tra i quali il ricorrente, e ha riorganizzato l'attività d'impresa distribuendo tra i dipendenti rimasti le mansioni svolte dal ricorrente la cui posizione è stata eliminata, mansioni riconducibili ai livelli di inquadramento indicati, anche considerata la mancata autonomia esecutiva e operativa dello stesso.
E' stata tentata la conciliazione della causa senza esito positivo e, dopo gli interrogatori formali del ricorrente e del legale rappresentate della società resistente e l'escussone testimoniale, le parti hanno discusso la causa che è stata decisa con separato dispositivo.
Il ricorso è fondato.
Licenziamento
Non può ritenersi provata la ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In materia di ripartizione dell'onere della prova, “sul datore di lavoro incombe
l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva,
l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte” (Cass. n. 10435/18; nonché Cass. nn. 5592/2016,
12101/2016, 20436/2016, 24882/2017, 27792/2017).
L'art. 5 della L. n. 604/1966, che regola l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, si applica anche ai licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti. La richiamata disposizione ha infatti portata generale e continua a prevedere che “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o dal giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
3 I principi sopra esposti in tema di ripartizione dell'onere della prova sono, quindi, applicabili anche al licenziamento intimato al ricorrente e ciò indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro di causa sia disciplinato dalle norme dettate dal d.lgs. n. 23/2015.
L'indicazione dei motivi del licenziamento deve essere specifica e completa, in modo da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento;
non è sufficiente, pertanto, la mera affermazione della sussistenza di difficoltà o esigenze di carattere organizzativo, economico o produttivo, ma è necessaria l'individuazione di fatti specifici sottesi a dette difficoltà o esigenze.
In applicazione di tali principi al caso di specie in esame, il motivo di licenziamento attribuito alla “riduzione dell'attività lavorativa, necessità contenimento costi e impossibilità di adibirla ad altra mansione” non è, dunque, sufficiente ex se a rappresentare l'esistenza di fatti motivanti il giustiziato motivo oggettivo, in mancanza di un riscontro obiettivo e concreto;
il riferimento, in memoria difensiva, al “crearsi di situazioni economiche sfavorevoli che affliggono ancora oggi l'azienda, dovute da una parte all'aumento dei costi di produzione dall'altro all'aumento del costo del lavoro” è allegazione non provata.
La Cassazione ha statuito che, nell'ambito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità.
Tale valutazione non può prescindere dall'accertamento del necessario collegamento causale tra la ragione oggettiva addotta e la soppressione del posto di lavoro. Ciò in quanto, ove sia stata ipotizzata una generale necessità di procedere ad una politica di contenimento dei costi, diviene necessario approfondire, ed è onere del datore di lavoro fornire la relativa prova, le ragioni per le quali la scelta cada su un determinato lavoratore. L'insussistenza della ragione economica addotta incide sulla stessa legittimità del recesso “non per un
4 sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore” (Cass., ord. n. 31660 del 14.11.2023).
La società resistente si è limitata a depositare il conto economico relativo agli anni 2022 e 2023 (doc. n. 3 fasc. convenuta) dal quale si evince, peraltro, che nei primi sei mesi del 2023 la situazione economica non è variata rispetto al 2022, senza provare i motivi del licenziamento dedotti nella lettera, ossia le minori lavorazioni e la riduzione dell'attività lavorativa e degli ordinativi.
Dall'istruttoria esperita con esame testimoniale e della documentazione in atti, non è emersa la dichiarata difficoltà economica, la carenza o diminuzione di commesse di lavoro tale da giustificare la decisione di procedere al licenziamento del ricorrente.
Accertata dunque l'illegittimità del licenziamento per carenza dei presupposti del giustificato motivo oggettivo, la stessa deve essere ricondotta nell'ambito del combinato disposto dell'art. 3 e 9 del d. lgs. n. 23/2015, essendo l'assunzione del ricorrente successiva al 07.03.2015.
Pertanto, il rapporto dedotto in giudizio deve essere dichiarato estinto con effetto dalla data del licenziamento.
Con riferimento al quantum indennizzabile, tenuto conto delle dimensioni dell'attività economica e del periodo lavorato di quasi un anno, si ritiene che l'indennità risarcitoria debba quantificarsi in tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per complessivi €
6.156,30 lordi, considerata la retribuzione mensile di € 2.052,10, come da ultime buste paga depositate (doc. n. 3 fasc. ricorrente), oltre rivalutazione e interessi legali.
Inquadramento contrattuale
5 Anche la domanda di riconoscimento del livello superiore, con conseguente diritto alle differenze retributive, è fondata.
Il ricorrente ha eccepito di aver svolto, sin dall'assunzione presso la , CP_3
mansioni di impiegato di concetto, disponendo di poteri di iniziativa e di autonomia, mansioni che nella sostanza non hanno conosciuto modifiche per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Tuttavia, solo a decorrere dal 01.07.2022 veniva inquadrato come impiegato di 6° livello senza che, nei fatti, vi fosse alcuna concreta modifica del lavoro effettivamente svolto, né la società convenuta ha fornito valide motivazioni a sostegno di tale modifica di inquadramento. Dall'istruttoria esperita, con esame testimoniale e dalla documentazione in atti, è emersa una continuità nelle funzioni svolte, funzioni propriamente impiegatizie e che richiedono conoscenze tecniche specialistiche: predisposizione preventivi, redazione di piani operativi di sicurezza, controllo dello stato dei lavori presso i cantieri, anche in supporto alla datrice di lavoro, con la quale “prendeva visione degli immobili ed effettuava (..) rilievi e misurazioni per poi stilare apposito preventivo spese” (cfr. pag. 4 memoria difensiva parte resistente).
La stessa legale rappresentante della società, resasi disponibile all'interrogatorio formale svolto all'udienza del 21.10.2024, ha dichiarato: “Quanto alle attività posso dire che il ricorrente predisponeva i POS - piani organizzativi della sicurezza - e predisponeva i preventivi dopo essersi consultato con me e con mio marito”; “in cantiere è stato due volte andando a vedere come procedevano i lavori”; “il ricorrente si occupava di organizzare le squadre”, confermando nella sostanza l'attività svolta dal ricorrente e indicata dallo stesso.
La teste , dipendente della società convenuta dal maggio 2021 Testimone_1
sino al novembre 2022, con mansioni di impiegata, ha dichiarato: “inizialmente il ricorrente ha svolto un lavoro d'insieme e di supervisione”, confermando che “il
6 ricorrente era un supervisiore mentre successivamente, dopo qualche mese, è cambiata la supervisione dei dipendenti che veniva svolta dal signor e Per_1
non da ricorrente”; ed ancora: “confermo che il ricorrente si è occupato della predisposizione dei preventivi, e questo per tutto il periodo, dell'acquisto materiali se ne è occupato per specifiche commesse, laddove era consistente e occorreva fare delle trattative col fornitore, anche per verificare i quantitativi e il relativo peso economico;
confermo che si è occupato della stesura dei piani operativi della sicurezza, prima gestiti esternamente, invece poi con l'assunzione del ricorrente se ne è occupato lui. Confermo che per i primi mesi sicuramente il ricorrente si è occupato della supervisione dei cantieri e gestione dei cantieri, mentre in un secondo periodo tale mansione è stata svolta dal signor , Per_1
mentre il ricorrente si occupava di gestire i preventivi di altri cantieri e quindi la parte esterna del cantiere”.
La suddetta testimonianza sottolinea come il ricorrente abbia nei fatti svolto mansioni di supervisore e, in ogni caso, di tipo impiegatizio specialistico, soprattutto nel primo periodo di assunzione, quando cioè era assunto formalmente con qualifica di operaio.
Anche il teste , marito della legale rappresentate della società Testimone_2
convenuta e dipendente della società, sentito anch'egli in qualità di teste, ha confermato che il ricorrente si recava presso i cantieri, seppur sporadicamente, nonché di averlo affiancato durante alcuni colloqui di lavoro.
Infine, il teste , soggetto terzo rispetto all'azienda, sentito Testimone_3
all'udienza del 19.02.2025 ha riferito che “per il ricorrente si occupava CP_1
di fare il sopralluogo in cantiere, fare il preventivo della spesa dell'intervento ed eseguire i lavori”.
Considerate tali deposizioni testimoniali è fuor dubbio che il ricorrente ha sempre svolto per e in particolar modo nei primi mesi di lavoro, CP_3
7 principalmente, se non esclusivamente, attività di impiego concettuale, che richiedeva conoscenze tecniche e professionali specifiche, incompatibili con un inquadramento di operaio, seppur capocantiere.
Un impiegato con autonomia esecutiva è un lavoratore che svolge mansioni specifiche con un certo grado di indipendenza, seguendo procedure definite dal datore di lavoro, ma con la possibilità di prendere decisioni autonome nell'ambito di tali procedure, con discrezionalità in merito alla scelta dei metodi esecutivi ritenuti più appropriati. Questo tipo di ruolo, anche classificato come impiegato di concetto o impiegato tecnico-pratico, richiede conoscenze specifiche e capacità gestionali, pur rimanendo all'interno di una cornice di responsabilità definita e sotto la direzione principale del datore di lavoro al quale non si sostituisce;
diversamente, infatti, rivestirebbe un ruolo di quadro.
Tale descrizione è ben adattabile alla posizione che il ricorrente ha svolto presso la così come emersa dalle risultanze documentali ed istruttorie che CP_3
fondano, pertanto, la domanda del ricorrente di riconoscimento dell'inquadramento quale impiegato di VI livello sin dall'assunzione e per il periodo 10.01.2022-30.06.2022, che va accolta unitamente alla condanna della società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive spettanti per la somma lorda di € 2.248,86, come da conteggi (doc. n. 9 fasc. ricorrente) non specificamente contestati, senza assorbimento del superminimo (eccepito in sede di discussione), consideratone il riconoscimento anche per il periodo successivo, dal luglio 2022, unitamente all'inquadramento al Vi livello, come da buste paga (doc. n 2 fasc. ricorrente).
Sulla somma indicata sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la società convenuta va condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente,
8 come liquidate nel dispositivo, con distrazione (erroneamente non indicata nel dispositivo, pur richiesta in ricorso) in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente il 7.12.2022 e, per l'effetto,
- dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, per complessivi € 6.156,30 lordi (considerata la retribuzione mensile di € 2.052,10), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara che il ricorrente ha svolto le mansioni di impiegato riconducibili alla qualifica di VI livello del CCNL Servizi di Pulizia Multiservizi sin dall'assunzione, avvenuta il 10.01.2022 e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive la somma lorda di € 2.248,86, come da conteggi depositati
(doc. n. 9 fasc. ricorrente) ai quali si rimanda e che si ritengono corretti, anche in mancanza di specifiche contestazioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi € 2.695,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Busto Arsizio, 18/06/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La SA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La SA ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 585/2023 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bellò ed Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Controparte_1
, difesa e rappresentata dall'Avv. Mariacristina Greco ed CP_2
elettivamente domiciliata come in atti convenuta
Oggetto: impugnazione licenziamento e accertamento della qualifica superiore - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 02.05.2023, ha esposto di avere lavorato per la società
[...]
sin dal 10.01.2022, con contratto a tempo indeterminato (a Controparte_1
decorrere dal 24.01.2022), inizialmente in qualità di operaio inquadrato al IV livello del CCNL Servizi di Pulizia/Multiservizi a tempo pieno e, a decorrere dal Part 01.07.2022, in qualità di Impiegato di ivello a tempo parziale al 60% (doc. nn.
2, 3 e 4), fino al 7.12.2022, quando veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo (doc. n. 5).
Il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del licenziamento, avvenuto senza alcun riassetto organizzativo ed in carenza di motivazione, in quanto generica ed inidonea a consentire al lavoratore di svolgere le proprie difese, anche con riferimento all'obbligo di repechage.
Ha precisato, inoltre, di avere svolto, per tutto il periodo di lavoro, a decorrere dall'assunzione sino al licenziamento (e non solamente dall'1.7.2022) mansioni di impiegato di VI livello del CCNL applicato, occupandosi della predisposizione di preventivi da sottoporre ai clienti e piani operativi di sicurezza, organizzando in autonomia piccoli lavori edili, supervisionando l'attività di cantiere e lo svolgimento dei lavori, oltre a svolgere attività amministrativa e contabile, occupandosi anche dell'acquisto di materiali e dei contatti con i fornitori. Ha chiesto, pertanto, il riconoscimento della qualifica e il pagamento delle differenze retributive per la diversa e superiore mansione svolta anche nel periodo dal
10.01.2022 al 30.06.2022.
Con memoria difensiva depositata in data 24.10.2023 si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in Controparte_1
fatto e in diritto, sussistendo il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in quanto, a seguito di situazioni economiche sfavorevoli ed al fine di contenere i
2 costi, la società ha provveduto al licenziamento di due lavoratori, tra i quali il ricorrente, e ha riorganizzato l'attività d'impresa distribuendo tra i dipendenti rimasti le mansioni svolte dal ricorrente la cui posizione è stata eliminata, mansioni riconducibili ai livelli di inquadramento indicati, anche considerata la mancata autonomia esecutiva e operativa dello stesso.
E' stata tentata la conciliazione della causa senza esito positivo e, dopo gli interrogatori formali del ricorrente e del legale rappresentate della società resistente e l'escussone testimoniale, le parti hanno discusso la causa che è stata decisa con separato dispositivo.
Il ricorso è fondato.
Licenziamento
Non può ritenersi provata la ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In materia di ripartizione dell'onere della prova, “sul datore di lavoro incombe
l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva,
l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte” (Cass. n. 10435/18; nonché Cass. nn. 5592/2016,
12101/2016, 20436/2016, 24882/2017, 27792/2017).
L'art. 5 della L. n. 604/1966, che regola l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, si applica anche ai licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti. La richiamata disposizione ha infatti portata generale e continua a prevedere che “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o dal giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
3 I principi sopra esposti in tema di ripartizione dell'onere della prova sono, quindi, applicabili anche al licenziamento intimato al ricorrente e ciò indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro di causa sia disciplinato dalle norme dettate dal d.lgs. n. 23/2015.
L'indicazione dei motivi del licenziamento deve essere specifica e completa, in modo da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento;
non è sufficiente, pertanto, la mera affermazione della sussistenza di difficoltà o esigenze di carattere organizzativo, economico o produttivo, ma è necessaria l'individuazione di fatti specifici sottesi a dette difficoltà o esigenze.
In applicazione di tali principi al caso di specie in esame, il motivo di licenziamento attribuito alla “riduzione dell'attività lavorativa, necessità contenimento costi e impossibilità di adibirla ad altra mansione” non è, dunque, sufficiente ex se a rappresentare l'esistenza di fatti motivanti il giustiziato motivo oggettivo, in mancanza di un riscontro obiettivo e concreto;
il riferimento, in memoria difensiva, al “crearsi di situazioni economiche sfavorevoli che affliggono ancora oggi l'azienda, dovute da una parte all'aumento dei costi di produzione dall'altro all'aumento del costo del lavoro” è allegazione non provata.
La Cassazione ha statuito che, nell'ambito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità.
Tale valutazione non può prescindere dall'accertamento del necessario collegamento causale tra la ragione oggettiva addotta e la soppressione del posto di lavoro. Ciò in quanto, ove sia stata ipotizzata una generale necessità di procedere ad una politica di contenimento dei costi, diviene necessario approfondire, ed è onere del datore di lavoro fornire la relativa prova, le ragioni per le quali la scelta cada su un determinato lavoratore. L'insussistenza della ragione economica addotta incide sulla stessa legittimità del recesso “non per un
4 sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore” (Cass., ord. n. 31660 del 14.11.2023).
La società resistente si è limitata a depositare il conto economico relativo agli anni 2022 e 2023 (doc. n. 3 fasc. convenuta) dal quale si evince, peraltro, che nei primi sei mesi del 2023 la situazione economica non è variata rispetto al 2022, senza provare i motivi del licenziamento dedotti nella lettera, ossia le minori lavorazioni e la riduzione dell'attività lavorativa e degli ordinativi.
Dall'istruttoria esperita con esame testimoniale e della documentazione in atti, non è emersa la dichiarata difficoltà economica, la carenza o diminuzione di commesse di lavoro tale da giustificare la decisione di procedere al licenziamento del ricorrente.
Accertata dunque l'illegittimità del licenziamento per carenza dei presupposti del giustificato motivo oggettivo, la stessa deve essere ricondotta nell'ambito del combinato disposto dell'art. 3 e 9 del d. lgs. n. 23/2015, essendo l'assunzione del ricorrente successiva al 07.03.2015.
Pertanto, il rapporto dedotto in giudizio deve essere dichiarato estinto con effetto dalla data del licenziamento.
Con riferimento al quantum indennizzabile, tenuto conto delle dimensioni dell'attività economica e del periodo lavorato di quasi un anno, si ritiene che l'indennità risarcitoria debba quantificarsi in tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per complessivi €
6.156,30 lordi, considerata la retribuzione mensile di € 2.052,10, come da ultime buste paga depositate (doc. n. 3 fasc. ricorrente), oltre rivalutazione e interessi legali.
Inquadramento contrattuale
5 Anche la domanda di riconoscimento del livello superiore, con conseguente diritto alle differenze retributive, è fondata.
Il ricorrente ha eccepito di aver svolto, sin dall'assunzione presso la , CP_3
mansioni di impiegato di concetto, disponendo di poteri di iniziativa e di autonomia, mansioni che nella sostanza non hanno conosciuto modifiche per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Tuttavia, solo a decorrere dal 01.07.2022 veniva inquadrato come impiegato di 6° livello senza che, nei fatti, vi fosse alcuna concreta modifica del lavoro effettivamente svolto, né la società convenuta ha fornito valide motivazioni a sostegno di tale modifica di inquadramento. Dall'istruttoria esperita, con esame testimoniale e dalla documentazione in atti, è emersa una continuità nelle funzioni svolte, funzioni propriamente impiegatizie e che richiedono conoscenze tecniche specialistiche: predisposizione preventivi, redazione di piani operativi di sicurezza, controllo dello stato dei lavori presso i cantieri, anche in supporto alla datrice di lavoro, con la quale “prendeva visione degli immobili ed effettuava (..) rilievi e misurazioni per poi stilare apposito preventivo spese” (cfr. pag. 4 memoria difensiva parte resistente).
La stessa legale rappresentante della società, resasi disponibile all'interrogatorio formale svolto all'udienza del 21.10.2024, ha dichiarato: “Quanto alle attività posso dire che il ricorrente predisponeva i POS - piani organizzativi della sicurezza - e predisponeva i preventivi dopo essersi consultato con me e con mio marito”; “in cantiere è stato due volte andando a vedere come procedevano i lavori”; “il ricorrente si occupava di organizzare le squadre”, confermando nella sostanza l'attività svolta dal ricorrente e indicata dallo stesso.
La teste , dipendente della società convenuta dal maggio 2021 Testimone_1
sino al novembre 2022, con mansioni di impiegata, ha dichiarato: “inizialmente il ricorrente ha svolto un lavoro d'insieme e di supervisione”, confermando che “il
6 ricorrente era un supervisiore mentre successivamente, dopo qualche mese, è cambiata la supervisione dei dipendenti che veniva svolta dal signor e Per_1
non da ricorrente”; ed ancora: “confermo che il ricorrente si è occupato della predisposizione dei preventivi, e questo per tutto il periodo, dell'acquisto materiali se ne è occupato per specifiche commesse, laddove era consistente e occorreva fare delle trattative col fornitore, anche per verificare i quantitativi e il relativo peso economico;
confermo che si è occupato della stesura dei piani operativi della sicurezza, prima gestiti esternamente, invece poi con l'assunzione del ricorrente se ne è occupato lui. Confermo che per i primi mesi sicuramente il ricorrente si è occupato della supervisione dei cantieri e gestione dei cantieri, mentre in un secondo periodo tale mansione è stata svolta dal signor , Per_1
mentre il ricorrente si occupava di gestire i preventivi di altri cantieri e quindi la parte esterna del cantiere”.
La suddetta testimonianza sottolinea come il ricorrente abbia nei fatti svolto mansioni di supervisore e, in ogni caso, di tipo impiegatizio specialistico, soprattutto nel primo periodo di assunzione, quando cioè era assunto formalmente con qualifica di operaio.
Anche il teste , marito della legale rappresentate della società Testimone_2
convenuta e dipendente della società, sentito anch'egli in qualità di teste, ha confermato che il ricorrente si recava presso i cantieri, seppur sporadicamente, nonché di averlo affiancato durante alcuni colloqui di lavoro.
Infine, il teste , soggetto terzo rispetto all'azienda, sentito Testimone_3
all'udienza del 19.02.2025 ha riferito che “per il ricorrente si occupava CP_1
di fare il sopralluogo in cantiere, fare il preventivo della spesa dell'intervento ed eseguire i lavori”.
Considerate tali deposizioni testimoniali è fuor dubbio che il ricorrente ha sempre svolto per e in particolar modo nei primi mesi di lavoro, CP_3
7 principalmente, se non esclusivamente, attività di impiego concettuale, che richiedeva conoscenze tecniche e professionali specifiche, incompatibili con un inquadramento di operaio, seppur capocantiere.
Un impiegato con autonomia esecutiva è un lavoratore che svolge mansioni specifiche con un certo grado di indipendenza, seguendo procedure definite dal datore di lavoro, ma con la possibilità di prendere decisioni autonome nell'ambito di tali procedure, con discrezionalità in merito alla scelta dei metodi esecutivi ritenuti più appropriati. Questo tipo di ruolo, anche classificato come impiegato di concetto o impiegato tecnico-pratico, richiede conoscenze specifiche e capacità gestionali, pur rimanendo all'interno di una cornice di responsabilità definita e sotto la direzione principale del datore di lavoro al quale non si sostituisce;
diversamente, infatti, rivestirebbe un ruolo di quadro.
Tale descrizione è ben adattabile alla posizione che il ricorrente ha svolto presso la così come emersa dalle risultanze documentali ed istruttorie che CP_3
fondano, pertanto, la domanda del ricorrente di riconoscimento dell'inquadramento quale impiegato di VI livello sin dall'assunzione e per il periodo 10.01.2022-30.06.2022, che va accolta unitamente alla condanna della società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive spettanti per la somma lorda di € 2.248,86, come da conteggi (doc. n. 9 fasc. ricorrente) non specificamente contestati, senza assorbimento del superminimo (eccepito in sede di discussione), consideratone il riconoscimento anche per il periodo successivo, dal luglio 2022, unitamente all'inquadramento al Vi livello, come da buste paga (doc. n 2 fasc. ricorrente).
Sulla somma indicata sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la società convenuta va condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente,
8 come liquidate nel dispositivo, con distrazione (erroneamente non indicata nel dispositivo, pur richiesta in ricorso) in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente il 7.12.2022 e, per l'effetto,
- dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, per complessivi € 6.156,30 lordi (considerata la retribuzione mensile di € 2.052,10), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara che il ricorrente ha svolto le mansioni di impiegato riconducibili alla qualifica di VI livello del CCNL Servizi di Pulizia Multiservizi sin dall'assunzione, avvenuta il 10.01.2022 e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive la somma lorda di € 2.248,86, come da conteggi depositati
(doc. n. 9 fasc. ricorrente) ai quali si rimanda e che si ritengono corretti, anche in mancanza di specifiche contestazioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi € 2.695,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Busto Arsizio, 18/06/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La SA
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