Articolo 1 della Legge 30 giugno 1951, n. 578
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15 agosto 1951
Art. 1. Articolo unico.

Il riassorbimento graduale degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , iniziera', anziche' l'8 settembre 1950, il 31 maggio 1952.

Entrata in vigore il 15 agosto 1951