Art. 1. Articolo unico.
Il riassorbimento graduale degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , iniziera', anziche' l'8 settembre 1950, il 31 maggio 1952.
Il riassorbimento graduale degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , iniziera', anziche' l'8 settembre 1950, il 31 maggio 1952.