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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 28/01/2026, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1244/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ GA, Presidente COSENTINO MARIA GIULIA, Relatore D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15670/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di RO - Piazza Del Campidoglio 1 00100 RO RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ag.entrate - Riscossione - RO - Via Giuseppe Grezar 14 00100 RO RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
1 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO IN CARIC n. 09737202500274694000 IMU 2017
a seguito di discussione
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 ha impugnato l'avviso di presa in carico documento n. 09737202500274694000 emesso da Agenzia delle Entrate - Riscossioni per la Provincia di RO, ricevuto con nota Raccomandata n. 52758485911-9 in data 11 agosto 2025 indirizzata alla ricorrente Ricorrente_2 Ricorrente_2, relativo all'avviso di accertamento n. 00000001990 asseritamente notificato (ma la ricorrente lo contesta) per IMU da RO Capitale in data 29 aprile 2022.
Ha dedotto di essere legataria, e non erede, come erroneamente indicato nell'atto, di Ricorrente_2, cui l'avviso si riferisce;
di non avere ricevuto alcuna notifica nel 2022; che altri avvisi, di poco precedenti, sempre relativi ai de cuius erano stati oggetto di annullamento in autotutela;
di non essere il soggetto passivo della richiesta.
L'Agenzia delle entrate – Riscossione si è costituita per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedere, comunque, il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio anche RO Capitale, la quale ha dedotto che “verificata la fondatezza delle motivazioni addotte da controparte ed in considerazione della documentazione probatoria dalla stessa prodotta, l'Ente impositore ha emesso un discarico totale della suddetta cartella di pagamento prot. n. QB/2025/786703 del 02/12/2025 (Doc. 2); che, pertanto, non sussiste alcuna differenza di imposta accertata a carico del sig. Ricorrente_2, né sono dovuti gli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi per l'anno 2017 a titolo di IMU.”.
Infine, all'odierna udienza, originariamente fissata per discutere della richiesta di sospensione dell'atto impugnato, le parti hanno concordato di definire altresì il merito;
parte ricorrente ha insistito per la liquidazione in proprio favore delle spese di lite, l'Agenzia della riscossione invece di esserne in ogni caso manlevata, mentre RO Capitale ha chiesto la loro compensazione, atteso l'avvenuto sgravio;
la causa è stata discussa e decisa ex art. 47-ter del D.Lgs. n. 546/1992 con la pronuncia del dispositivo in calce.
2 Va statuita la cessazione della materia del contendere sull'impugnazione dell'avviso di pagamento. Non vi è dubbio che la memoria dell'ente impositore sia stata remissiva rispetto alle ragioni del ricorso, dandosi atto dell'annullamento dell'atto impugnato, sia pure sempre con riferimento al de cuius e non alla ricorrente: è pertanto venuta meno, nella sostanza, ogni posizione di contrasto tra le parti sul punto.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003).
Quanto alle spese di lite, sulle quali si deve decidere in ossequio al principio della c.d. “soccombenza virtuale”, non si può fare a meno di osservare che il ricorso era fondato;
è pur vero che la riconosciuta fondatezza del ricorso è intervenuta solo poco più di due mesi dopo la notifica del ricorso;
ma si tratta di un atto che non risulta notificato alla ricorrente bensì solo recentemente depositato;
e comunque si trattava di un avviso, quello impugnato, che nuovamente, rispetto ai precedenti menzionati, ha gravato la ricorrente dell'onere di impugnare una pretesa che si era già precedentemente dimostrata ingiusta, per carenza di legittimazione passiva. Un contegno inerte che è stata causalmente determinante della necessità, per parte ricorrente, di instaurare il ricorso giudiziale.
Per queste ragioni le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della controversia, devono fare carico a RO Capitale.
Le spese di lite si possono invece compensare nei rapporti fra l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e le altre parti del giudizio, dal momento che l'accoglimento in autotutela è fondata su ragioni di merito della pretesa e dunque legittimata passiva è, appunto RO Capitale.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per essere cessata la materia del contendere;
condanna RO Capitale alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre accessori di legge;
compensa le spese fra l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e le altre parti del giudizio.
Così deciso in RO, 26.1.2026
Il Relatore Il Presidente
MA IU EN GA DR 3
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ GA, Presidente COSENTINO MARIA GIULIA, Relatore D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15670/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di RO - Piazza Del Campidoglio 1 00100 RO RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ag.entrate - Riscossione - RO - Via Giuseppe Grezar 14 00100 RO RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
1 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO IN CARIC n. 09737202500274694000 IMU 2017
a seguito di discussione
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 ha impugnato l'avviso di presa in carico documento n. 09737202500274694000 emesso da Agenzia delle Entrate - Riscossioni per la Provincia di RO, ricevuto con nota Raccomandata n. 52758485911-9 in data 11 agosto 2025 indirizzata alla ricorrente Ricorrente_2 Ricorrente_2, relativo all'avviso di accertamento n. 00000001990 asseritamente notificato (ma la ricorrente lo contesta) per IMU da RO Capitale in data 29 aprile 2022.
Ha dedotto di essere legataria, e non erede, come erroneamente indicato nell'atto, di Ricorrente_2, cui l'avviso si riferisce;
di non avere ricevuto alcuna notifica nel 2022; che altri avvisi, di poco precedenti, sempre relativi ai de cuius erano stati oggetto di annullamento in autotutela;
di non essere il soggetto passivo della richiesta.
L'Agenzia delle entrate – Riscossione si è costituita per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedere, comunque, il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio anche RO Capitale, la quale ha dedotto che “verificata la fondatezza delle motivazioni addotte da controparte ed in considerazione della documentazione probatoria dalla stessa prodotta, l'Ente impositore ha emesso un discarico totale della suddetta cartella di pagamento prot. n. QB/2025/786703 del 02/12/2025 (Doc. 2); che, pertanto, non sussiste alcuna differenza di imposta accertata a carico del sig. Ricorrente_2, né sono dovuti gli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi per l'anno 2017 a titolo di IMU.”.
Infine, all'odierna udienza, originariamente fissata per discutere della richiesta di sospensione dell'atto impugnato, le parti hanno concordato di definire altresì il merito;
parte ricorrente ha insistito per la liquidazione in proprio favore delle spese di lite, l'Agenzia della riscossione invece di esserne in ogni caso manlevata, mentre RO Capitale ha chiesto la loro compensazione, atteso l'avvenuto sgravio;
la causa è stata discussa e decisa ex art. 47-ter del D.Lgs. n. 546/1992 con la pronuncia del dispositivo in calce.
2 Va statuita la cessazione della materia del contendere sull'impugnazione dell'avviso di pagamento. Non vi è dubbio che la memoria dell'ente impositore sia stata remissiva rispetto alle ragioni del ricorso, dandosi atto dell'annullamento dell'atto impugnato, sia pure sempre con riferimento al de cuius e non alla ricorrente: è pertanto venuta meno, nella sostanza, ogni posizione di contrasto tra le parti sul punto.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003).
Quanto alle spese di lite, sulle quali si deve decidere in ossequio al principio della c.d. “soccombenza virtuale”, non si può fare a meno di osservare che il ricorso era fondato;
è pur vero che la riconosciuta fondatezza del ricorso è intervenuta solo poco più di due mesi dopo la notifica del ricorso;
ma si tratta di un atto che non risulta notificato alla ricorrente bensì solo recentemente depositato;
e comunque si trattava di un avviso, quello impugnato, che nuovamente, rispetto ai precedenti menzionati, ha gravato la ricorrente dell'onere di impugnare una pretesa che si era già precedentemente dimostrata ingiusta, per carenza di legittimazione passiva. Un contegno inerte che è stata causalmente determinante della necessità, per parte ricorrente, di instaurare il ricorso giudiziale.
Per queste ragioni le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della controversia, devono fare carico a RO Capitale.
Le spese di lite si possono invece compensare nei rapporti fra l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e le altre parti del giudizio, dal momento che l'accoglimento in autotutela è fondata su ragioni di merito della pretesa e dunque legittimata passiva è, appunto RO Capitale.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per essere cessata la materia del contendere;
condanna RO Capitale alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre accessori di legge;
compensa le spese fra l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e le altre parti del giudizio.
Così deciso in RO, 26.1.2026
Il Relatore Il Presidente
MA IU EN GA DR 3