CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 838 R. G. anno 2023 proposta in grado di appello DA
nella qualità di amministratore di Parte_1 sostegno di rappresentata e difesa dagli avvocati Gaspare La Parte_2
Grassa e Fabio Enzo Lo Presti.
Appellante CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosario Papania e Francesca Maria Carini, Appellata
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza del 9 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
FATTO e DIRITTO Con sentenza n.559/2023 il Tribunale G.L. di Marsala rigettava la domanda proposta da nella qualità di amministratore di sostegno Parte_1 di per il riconoscimento della qualità di disabile gravissima di Parte_2 quest'ultima ai sensi del DM del 26.9.2016, e per la condanna dell' CP_2 all'erogazione del relativo beneficio economico. Avverso tale sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 4.8.2023,
nella qualità, lamentando l'erroneità delle conclusioni del Parte_1
CTU sulle quali si fonda la predetta pronuncia e dolendosi della sofferta condanna al pagamento delle spese processuali per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.. Ha resistito in giudizio, con memoria del 16.01.2024, l' Controparte_1
(d'ora in avanti anche l' variamente contestando la fondatezza del
[...] CP_1 gravame. Indi, disposta ctu, depositato l'elaborato peritale, la causa all'udienza del 9 gennaio 2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
****** Il primo motivo di appello è infondato. L'art. 1 della L. R. n. 4/2017, “Al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza”, ha istituito il
“<
La domanda, dunque, di accesso al beneficio de quo, ove accolta, determina l'inserimento del disabile in un elenco nel quale restano censite le persone affette da disabilità gravissima e che, per tale motivo, hanno diritto ad accedere ai trasferimenti monetari nei limiti del budget di anno in anno stanziato dalla Regione e nella misura stabilita dal citato DPR, per far fronte ai progetti di assistenza in loro favore, senza bisogno di rinnovare la domanda di anno in anno. La cadenza annuale del bando di presentazione delle domande è diretta a consentire il periodico aggiornamento di tali elenchi, mediante inserimento di nuovi aventi diritto, e al conseguente aggiustamento della voce di bilancio da destinare a tali prestazioni, come detto, determinata sulla base del censimento numerico degli aventi diritto;
di tal che, se un soggetto sia stato già negativamente valutato ai fini in questione dall'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale), dovrà ripresentare nuovamente l'istanza, aggiungendo alla domanda un certificato medico prodotto da una struttura pubblica che attesti l'aggravamento della condizione di salute, onde essere inserito nell'elenco nominativo, ai fini della rideterminazione del budget del nuovo anno. Appare, dunque di tutta evidenza che l'onere di ripresentazione della domanda, in caso di esito negativo della precedente, è funzionale, da una parte, ad attivare nuovamente il procedimento valutativo da parte dell'UVM e, sotto altro aspetto, alla determinazione delle somme necessarie all'erogazione delle prestazioni in discorso, variabili di anno in anno in funzione, per l'appunto, del fabbisogno accertato. Ciò posto, gli accertamenti compiuti dal CTU lo hanno condotto ad affermare che
“non presenti - ad oggi – i precisi requisiti di ordine medico-legali, tal da poter Parte_2 consentire il riconoscimento del beneficio economico espressamente previsto dall'art.3 – comma 2 – del Decreto Interministeriale del 26.09.2016 in favore dei soggetti riconosciuti quali “disabili gravissimi”. Sottolinea in particolare l'ausiliario tecnico “come, il grave deficit visivo non rilevi, in questo caso, ai fini del riconoscimento della condizione di disabilità gravissima, in quanto non associato a grave ipoacusia, secondo quanto previsto dalla vigente normativa”.
Merita, invece, accoglimento la seconda ragione di gravame. Del tutto generica appare, infatti, la motivazione addotta dal primo giudice a sostegno del pronunciamento condannatorio (“Le ragioni del rigetto della domanda in considerazione del chiaro disposto normativo come in motivazione richiamato consente di ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art.96 cpc per avere parte ricorrente agito quanto meno con colpa grave”), non ravvisandosi, comunque, nel comportamento processuale della ricorrente (stante le gravi patologie invalidanti delle quali soffre come riscontrate Parte_2 dal CTU) gli estremi codicistici per l'affermazione della responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.. Si ricorda in proposito che per la Suprema Corte (Cass. sent. n.19948/2023), “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”. Si tratta, pertanto, di una sanzione di carattere pubblicistico la cui applicazione, richiede il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente. A parere di questo Collegio, invece, alcun abuso era riscontrabile in capo alla ricorrente, la quale non appare avere agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala con la coscienza dell'infondatezza della domanda, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione. Ragion per cui, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, malgrado la soccombenza, la ricorrente non poteva essere assoggettata al pagamento delle spese di lite di prime cure, avendo quest'ultima depositato in atti rituale dichiarazione ex art.152, disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003. Analoga argomentazione induce a porre a carico dell' le spese della CP_2 consulenza tecnica espletata in appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.559/2023, emessa dal Tribunale di Marsala il 6 luglio 2023, dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio. Conferma nel resto la predetta sentenza. Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio. Pone in via definitiva a carico dell' le spese Controparte_1 della consulenza tecnica d'ufficio espletata in appello.
Così deciso in Palermo il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo