Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/02/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1187/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Antonio Corte Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
corrente in Milano (MI), alla via Camperio Manfredo n. 14, Codice Fiscale Parte_1
e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese, , in persona del proprio P.IVA_1
Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Manca (C.F.: – P.E.C.: CodiceFiscale_1
, sito in La Maddalena (SS), alla via Ludovico Ariosto, c.n. 14, che Email_1 la rappresenta e difende;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
Cod.Fisc./P.IVA con sede legale in 07026 - Olbia (SS), Località Maricosu, via
[...] P.IVA_2
Ragnedda 1), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Luisa Caimmi (Cod.Fisc.
– PEC: e Carmela Prencipe C.F._2 Email_2
(Cod.Fisc. - PEC: , entrambe del C.F._3 Email_3 foro di Milano e con studio in Milano (MI), Via Pietro Cossa n. 2;
APPELLATA
1
CONCLUSIONI: PER L'APPELLANTE:
“in via principale, riformare la Sentenza del Tribunale di Milano - Sezione 7^ Civile n. 138/2024 (R.G. n. 14757/2021) del 03 gennaio 2024, pubblicata il giorno 08 gennaio 2024 e notificata in data 12 marzo 2024 accogliendo le conclusioni rassegnate in primo grado dall'odierno Appellante che qui si ritrascrivono, compresa la domanda subordinata istruttoria che qui si intende ancora una volta spiegata:
“- in via assolutamente preliminare, anche per le motivazioni che precedono, modificare l'Ordinanza emessa fuori udienza in data 30 agosto 2021 e comunicata il successivo 31 agosto 2021, revocando la concessa provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 2.916/2021 - R.G. n. 44.534/2020 - emesso in data 14 gennaio 2021 dal dr. Alessandro Petrucci;
- in via principale e nel merito, annullare e/o dichiarare nullo e/o revocare e/o comunque rendere inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 2.916/2021 - R.G. n. 44.534/2020 - emesso in data 14 gennaio
2021 dal dr. Alessandro Petrucci, per le motivazioni di cui agli atti di causa e, quindi, perché emesso in funzione di una fattura che con la presente opposizione si contesta, in quanto non dovuta, fondata su un credito, in ogni caso, infondato sia in fatto che in diritto;
- sempre in via principale, previo accertamento del diritto della odierna Opponente al rimborso di quanto corrisposto alla società Opposta, ovvero l'importo di €uro 22.140,50, a seguito anche dell'accoglimento della domanda che precede, condannare la
[...]
rimborsare alla la Controparte_2 Parte_1 detta somma, pari a €uro 22.140,50, oltre interessi commerciali e/o di legge fino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, senza che ciò possa valere quale rinuncia alle maggiori ragioni e domande principali ma solo nella denegata e non creduta ipotesi che vengano accolte solo parzialmente le ragioni di parte avversaria, tenuto conto del pagamento integrale della somma di €uro 22.140,50, effettuato dalla in favore della Parte_1 Controparte_2 dichiarare estinto il credito qui vantato dalla società Opposta
[...] per quanto eventualmente accertato, con condanna della detta
[...] al rimborso della differenza di quanto Controparte_2 corrisposto in favore della Parte_1
- sempre in via subordinata, senza che ciò possa valere quale rinuncia alle maggiori ragioni e domande principali ma solo nella denegata e non creduta ipotesi che vengano accolte integralmente le ragioni di parte avversaria, tenuto conto del pagamento integrale della somma di €uro 22.140,50, effettuato dalla in favore della Parte_1 Controparte_2 dichiarare estinto il credito qui vantato dalla società Opposta
[...] nei confronti della società Opponente;
- in via riconvenzionale nel merito, previo accertamento del diritto della al Parte_1 risarcimento dei danni, condannare la Controparte_2 l pagamento in favore dell'odierna Opponente della somma pari ad Euro Euro
[...]
96.717,00 s.e.o., o di qualsiasi altra che dovesse accertata in corso di causa, compresa quella determinata in sede di C.T.U., per le motivazioni di cui agli atti di causa, oltre agli interessi e al risarcimento di ogni altro danno, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla Parte_1 per la Relazione peritale del dr. e delle spese di Mediazione, salvo altre;
[...] Persona_1
- in via subordinata istruttoria, si chiede che vengano ammessi tutti i mezzi istruttori di cui ai propri atti di causa e, in particolare modo:
a) PROVA PER TESTI sui seguenti capitoli
2 a.1) “Vero è che il bene di proprietà della sito in Olbia (SS), Località Parte_1
Cugnana, contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 - Particella 1879 - Subalterno 2 - Categoria A/2 - Classe 2 - Consistenza 7 vani - Superficie Catastale Totale 206 mq e
Totale escluse aree scoperta 157 mq, rappresentata a pagina 8 del Documento 02 che si rammostra, alla data del mese di agosto 2019, si presentava nelle condizioni rappresentate dalle fotografie contenute a pagina 9 e 10 della Relazione perizia stima danni, Documento 02, che si rammostra?”; a.2) “Vero è che il bene di proprietà della sito in Olbia (SS), Località Parte_1
Cugnana, contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 - Particella 1879 -
Subalterno 2 - Categoria A/2 - Classe 2 - Consistenza 7 vani - Superficie Catastale Totale 206 mq e
Totale escluse aree scoperta 157 mq, rappresentata a pagina 8 del Documento 02 che si rammostra, alla data del mese di giugno 2020, e comunque successivamente all'attività, descritta nella Fattura n. 16/2020 del fascicolo monitorio che si rammostra, eseguita dalla
[...] si presentava nelle condizioni rappresentate Controparte_2 dalle fotografie contenute a pagina 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della Relazione perizia stima danni,
Documento 02, che si rammostra e dalle fotografie che si rammostrano indicate nel Documento 05?”; a.3) “Vero è che il bene di proprietà della sito in Olbia (SS), Località Parte_1
Cugnana, contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 - Particella 1879 -
Subalterno 2 - Categoria A/2 - Classe 2 - Consistenza 7 vani - Superficie Catastale Totale 206 mq e
Totale escluse aree scoperta 157 mq, rappresentata a pagina 8 del Documento 02 che si rammostra, nel mese di settembre 2019 e nel mese di giugno 2020, si presentava nello stato indicato nelle fotografie contenute a pagina 2 del Documento 10 che si rammostra?”; a.4) “Vero è che il bene di proprietà della sito in Olbia (SS), Località Parte_1
Cugnana, contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 - Particella 1879 -
Subalterno 2 - Categoria A/2 - Classe 2 - Consistenza 7 vani - Superficie Catastale Totale 206 mq e
Totale escluse aree scoperta 157 mq, rappresentata a pagina 8 del Documento 02 che si rammostra, attualmente, si presenta nello stato indicato nelle fotografie contenute a pagina 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del Documento 11 che si rammostra?”; a.5) “Vero è che la SI.ra , in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante Parte_2 della società proprietaria del bene sito in Olbia (SS), Località Cugnana, Parte_1 contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 – Particella 1879 - Subalterno 2 -
Categoria A/2 - Classe 2 - Consistenza 7 vani - Superficie Catastale Totale 206 mq e Totale escluse aree scoperta 157 mq, rappresentata a pagina 8 del Documento 02 che si rammostra, ha commissionato alla i Controparte_2 intervenire, tra dicembre 2019 e gennaio 2020, sull'area giardino/terreno del bene anzidetto affinché dallo stato rappresentato dalle fotografie contenute a pagina 9 e 10 della Relazione perizia stima danni, Documento 02, che si rammostra, il detto giardino/terreno venisse portato allo e/o reso nello stato rappresentato dalle fotografie contenute a pagina 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della Relazione perizia stima danni, Documento 02, che si rammostra e dalle fotografie che si rammostrano indicate nel Documento 05 nonché dalle fotografie contenute a pagina 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del Documento 11 che si rammostra?”; a.6) “Vero è che la SI.ra , in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante Parte_2 della società proprietaria del bene sito in Olbia (SS), Località Cugnana, Parte_1 contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 – Particella 1879 - Subalterno 2 -
Categoria A/2 - Classe 2 - Consistenza 7 vani - Superficie Catastale Totale 206 mq e Totale escluse aree scoperta 157 mq, rappresentata a pagina 8 del Documento 02 che si rammostra, ha commissionato alla i Controparte_2 intervenire, tra dicembre 2019 e gennaio 2020, sull'area giardino/terreno del bene anzidetto affinché si procedesse a una potatura profonda delle piante, tra cui gli ulivi, gli olivastri e non solo, in quanto queste si presentavano, prima dell'intervento, e di cui alla Fattura n. 16/2020 del fascicolo monitorio,
3 che si rammostra, della detta Controparte_2 magre di fogliame, con fogliame diradato e indebolito, alte e, in alcuni casi, morte?”;
[...] a.7) “Vero è che la SI.ra , in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante Parte_2 della società proprietaria del bene sito in Olbia (SS), Località Cugnana, Parte_1 contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 – Particella 1879 - Subalterno 2 -
Categoria A/2 - Classe 2 - Consistenza 7 vani - Superficie Catastale Totale 206 mq e Totale escluse aree scoperta 157 mq, rappresentata a pagina 8 del Documento 02 che si rammostra, ha commissionato alla i Controparte_2 eseguire, tra dicembre 2019 e gennaio 2020, sull'area giardino/terreno anzidetta la potatura generale del giardino compresi ulivi, olivastri, alberi ad altro fusto, e cespugli presenti in tutto il giardino, come descritti nella Fattura n. 16/2020 del fascicolo monitorio?”; a.8) “Vero è che la Controparte_2 per eseguire gli interventi di cui alla fattura n. 16/2020 del fascicolo monitorio, ovvero potatura generale del giardino compresi ulivi, olivastri, alberi ad altro fusto, e cespugli presenti in tutto il giardino relativamente alla proprietà della sita in Olbia (SS), Località Parte_1
Cugnana, contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 - Particella 1879 -
Subalterno 2 - Categoria A/2 - Classe 2 - Consistenza 7 vani - Superficie Catastale Totale 206 mq e Totale escluse aree scoperta 157 mq, rappresentata a pagina 8 del Documento 02 che si rammostra, ha impiegato 602 ore di lavoro persone e 14 ore di lavoro di mini scavatore?”; a.9) “Vero è che il bene di proprietà della sito in Olbia (SS), Località Parte_1
Cugnana, contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 - Particella 1879 -
Subalterno 2 - Categoria A/2 - Classe 2 - Consistenza 7 vani - Superficie Catastale Totale 206 mq e Totale escluse aree scoperta 157 mq, era ed è destinato ad attività turistico ricettiva?”; a.10) “Vero è che, a seguito dell'intervento sul giardino/terreno dell'immobile di proprietà della sito in Olbia (SS), Località Cugnana, contraddistinta al N.C.E.U. del Parte_1 medesimo Comune al Foglio 26 - Particella 1879 - Subalterno 2 - Categoria A/2 - Classe 2 -
Consistenza 7 vani - Superficie Catastale Totale 206 mq e Totale escluse aree scoperta 157 mq, rappresentata a pagina 8 del Documento 02 che si rammostra, da parte della
[...] he lo ha reso dallo stato rappresentato dalle Controparte_2 fotografie contenute a pagina 9 e 10 della Relazione perizia stima danni, Documento 02, che si rammostra, il detto giardino/terreno allo stato rappresentato dalle fotografie contenute a pagina 12,
13, 14, 15, 16, 17 e 18 della Relazione perizia stima danni, Documento 02, che si rammostra e dalle fotografie che si rammostrano indicate nel Documento 05 nonché dalle fotografie contenute a pagina
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del Documento 11 che si rammostra, la Parte_1 ha dovuto eliminare la pubblicità del bene in questione sui siti booking.com,
[...] it.ehotelsreviews.com, hotel.com.au, come si rammostra Documento 12, Documento 13, Documento
14, in quanto non più corrispondenti allo stato reale?”; a.10) “Vero è che il canone di locazione dell'immobile di proprietà della sito Parte_1 in sito in Olbia (SS), Località Cugnana, contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio
26 - Particella 1879 - Subalterno 2 - Categoria A/2 - Classe 2 – Consistenza 7 vani - Superficie
Catastale Totale 206 mq e Totale escluse aree scoperta 157 mq, rappresentata a pagina 8 del Documento 02 che si rammostra, per il mese di giugno e settembre era fissato in €uro 25.000,00, per il mese di luglio 2020 in €uro 30.000,00 e per il mese di agosto 35.000,00, per ciascun anno?”; a.11) “Vero è che, a seguito dell'intervento sul giardino/terreno dell'immobile di proprietà della sito in Olbia (SS), Località Cugnana, contraddistinta al N.C.E.U. del Parte_1 medesimo Comune al Foglio 26 - Particella 1879 - Subalterno 2 - Categoria A/2 - Classe 2 -
Consistenza 7 vani - Superficie Catastale Totale 206 mq e Totale escluse aree scoperta 157 mq, rappresentata a pagina 8 del Documento 02 che si rammostra, da parte della
[...]
a società proprietaria ha avuto due disdette Controparte_2 per i mesi di luglio e di agosto 2020 dai clienti che avevano prenotato, per i mesi interi,
4 successivamente all'invio delle fotografie dello stato dei luoghi rappresentative del giardino/terreno di cui al Documento 02, pag. 9 e 10, e Documento 05 che si rammostra?”; a.12) “Vero è che la durante lo svolgimento delle attività, poste in essere Parte_1 dalla nel bene sito in Controparte_2
Olbia (SS), Località Cugnana, contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 -
Particella 1879 - Subalterno 2 - Categoria A/2 - Classe 2 - Consistenza 7 vani – Superficie Catastale
Totale 206 mq e Totale escluse aree scoperta 157 mq, rappresentata a pagina 8 del Documento 02 che si rammostra, di proprietà della prima, e che hanno reso il terreno/giardino dallo stato rappresentato dalle fotografie contenute a pagina 9 e 10 della Relazione perizia stima danni,
Documento 02, che si rammostra, il detto giardino/terreno allo stato rappresentato dalle fotografie contenute a pagina 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della Relazione perizia stima danni, Documento 02, che si rammostra e dalle fotografie che si rammostrano indicate nel Documento 05 nonché dalle fotografie contenute a pagina 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del Documento 11 che si rammostra, era presente mediante la propria Amministratrice o tramite altro soggetto da questa delegato al controllo e/o alla supervisione?”; a.13) “Vero è che la successivamente alla scoperta delle opere eseguite nel Parte_1 proprio giardino/terreno, sito in Olbia (SS), Località Cugnana, contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 - Particella 1879 - Subalterno 2 - Categoria A/2 – Classe 2 -
Consistenza 7 vani - Superficie Catastale Totale 206 mq e Totale escluse aree scoperta 157 mq, rappresentata a pagina 8 del Documento 02 che si rammostra, ha affidato ulteriori incarichi alla e in particolare quelli Controparte_2 previsti nella fattura n. 50/2020 che si rammostra?; a.14) “Vero è che la per il tramite della propria Amministratrice, Parte_1 Parte_2
successivamente alla scoperta delle opere eseguite nel proprio giardino/terreno, sito in
[...]
Olbia (SS), Località Cugnana, contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 -
Particella 1879 - Subalterno 2 - Categoria A/2 - Classe 2 - Consistenza 7 vani - Superficie Catastale
Totale 206 mq e Totale escluse aree scoperta 157 mq, rappresentata a pagina 8 del Documento 02 che si rammostra, avvenuta a maggio 2020, ne ha, contestato l'esecuzione alla
[...] oiché il terreno/giardino era stato reso, da Controparte_2 questa ultima, nello stato che è rappresentato nelle fotografie contenute a pagina 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 e 18 della Relazione perizia stima danni, di cui al Documento 02 e Documento 05 che si rammostrano?; a.15) “Vero è che, l'attività, indicata nella Fattura n. 16/2020 del fascicolo monitorio, posta in essere da parte della nel Controparte_2 terreno/giardino di proprietà della sito in Olbia (SS), Località Cugnana, Parte_1 contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 - Particella 1879 – Subalterno 2 -
Categoria A/2 - Classe 2 - Consistenza 7 vani - Superficie Catastale Totale 206 mq e Totale escluse aree scoperta 157 mq, rappresentata a pagina 8 del Documento 02 che si rammostra, ha comportato il taglio di 61 piante adulte di (OL OLster), lo sradicamento di 9 esemplari adulti di Per_2 piante di IO ( di grandi dimensioni e di 6 esemplari di piante di ER Persona_3 LV ( ) nonché di un esemplare di pianta di mandorlo presente sul lato nord-est Persona_4 del fabbricato?” nei confronti di:
- , domiciliato in Olbia (SS); CP_3
- , domiciliato in Olbia (SS); CP_4
- , domiciliato in Olbia (SS); Persona_1
- , domiciliato in Como (CO); Testimone_1
b) INTERROGATORIO FORMALE sui seguenti capitoli b.1) “Vero è che la SI.ra , in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante Parte_2 della società proprietà del bene sito in Olbia (SS), Località Cugnana, Parte_1
5 contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 - Particella 1879 - Subalterno 2 -
Categoria A/2 - Classe 2 - Consistenza 7 vani - Superficie Catastale Totale 206 mq e Totale escluse aree scoperta 157 mq, rappresentata a pagina 8 del Documento 02 che si rammostra, ha commissionato alla Controparte_2 da Lei legalmente rappresentata, di intervenire, tra dicembre 2019 e gennaio 2020, sull'area giardino/terreno del bene anzidetto affinché dallo stato rappresentato dalle fotografie contenute a pagina 9 e 10 della Relazione perizia stima danni, Documento 02, che si rammostra, il detto giardino/terreno venisse portato allo stato rappresentato dalle fotografie contenute a pagina 12, 13,
14, 15, 16, 17 e 18 della Relazione perizia stima danni, Documento 02, che si rammostra e dalle fotografie che si rammostrano indicate nel Documento 05 nonché dalle fotografie contenute a pagina 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del Documento 11 che si rammostra?”; b.2) “Vero è che durante lo svolgimento delle attività, poste in essere dalla
[...] nel bene sito in Olbia (SS), Località Controparte_2
Cugnana, contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 - Particella 1879 -
Subalterno 2 - Categoria A/2 - Classe 2 - Consistenza 7 vani - Superficie Catastale Totale 206 mq e
Totale escluse aree scoperta 157 mq, rappresentata a pagina 8 del Documento 02 che si rammostra, di proprietà della prima, e che hanno reso il terreno/giardino dallo stato rappresentato dalle fotografie contenute a pagina 9 e 10 della Relazione perizia stima danni, Documento 02, che si rammostra, il detto giardino/terreno allo stato rappresentato dalle fotografie contenute a pagina 12,
13, 14, 15, 16, 17 e 18 della Relazione perizia stima danni, Documento 02, che si rammostra e dalle fotografie che si rammostrano indicate nel Documento 05 nonché dalle fotografie contenute a pagina
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del Documento 11 che si rammostra, era presente mediante la propria Amministratrice o tramite altro soggetto da questa delegato al controllo e/o alla supervisione?”; b.3) “Vero è che, l'attività, indicata nella Fattura n. 16/2020 del fascicolo monitorio, posta in essere da parte della nel Controparte_2 terreno/giardino di proprietà della sito in Olbia (SS), Località Cugnana, Parte_1 contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 - Particella 1879 – Subalterno 2 -
Categoria A/2 - Classe 2 - Consistenza 7 vani - Superficie Catastale Totale 206 mq e Totale escluse aree scoperta 157 mq, ha comportato il taglio di 61 piante adulte di (OL , lo Per_2 Per_5 sradicamento di 9 esemplari adulti di piante di IO ( di grandi dimensioni Persona_3
e di 6 esemplari di piante di ER LV (YR ) nonché di un esemplare di pianta di Per_4 mandorlo presente sul lato nord-est del fabbricato?”; nei confronti del SI. , Legale CP_1
Rappresentante della Controparte_2
c) disporre affinché: Controparte_5
c.1) si determini se gli interventi posti in essere dalla Controparte_2 nel giardino/terreno della sito in Olbia (SS),
[...] Parte_1
Località Cugnana, contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 - Particella 1879
- Subalterno 2 - Categoria A/2 - Classe 2 - Consistenza 7 vani – Superficie Catastale Totale 206 mq e Totale escluse aree scoperta 157 mq, siano stati eseguiti a regola d'arte, nel rispetto dei principi e delle tecniche da osservarsi per i trattamenti selvicolturali e nel rispetto del benessere delle piante;
c.2) si determini se il detto intervento abbia generato danni alle piante e al giardino nel suo complesso, tenendo anche conto se, quanto posto in essere dalla società Opposta, abbia compromesso il naturale sviluppo delle dette piante endemiche e di tutte le altre ivi presenti;
c.3) si determini il tempo entro il quale la vegetazione, originariamente presente nel terreno/giardino della società Opponente, potrà ritornare nello stato in cui si presentava prima dell'anteriormente alla attività posta in essere dalla Controparte_2
chiarisca se ciò sarà mai possibile;
[...]
c.4) si quantifichi il danno relativo al taglio di 61 piante adulte di LI ( , anche Parte_3 sotto il profilo paesaggistico e ambientale, allo sradicamento di 9 esemplari adulti di piante di
6 ( di grandi dimensioni e di 6 esemplari di piante di ER LV Per_6 Persona_3
(YR ) nonché di un esemplare di pianta di mandorlo, con determinazione e valutazione di Per_4 costi di rimpianto;
c.5) si quantifichi il danno emergente e il lucro cessante, per mancato utilizzo ai fini imprenditoriali turistico ricettivi, subiti dalla società Opponente derivante dall'esecuzione delle attività della società Opposta.”; c) sempre in via principale, riformare la Sentenza del Tribunale di Milano - Sezione 7^ Civile n. 138/2024 (R.G. n. 14757/2021) del 03 gennaio 2024, pubblicata il giorno 08 gennaio 2024 e notificata in data 12 marzo 2024 anche nella parte in cui si stabilisce la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e la suddivisione degli oneri della C.T.U. a carico dei contendenti in parti uguali, anziché condannare la Controparte_2
l pagamento delle spese legali e degli oneri della C.T.U.;
[...]
d) in via subordinata istruttoria, si chiede che vengano ammesse tutte le prove dedotte da parte della in tutti i suoi atti di parte, in particolare modo nella propria comparsa di Parte_1 costituzione e risposta e nelle proprie memorie ex art. 183 cod. proc. civ. come riprodotte e come ut supra trascritte.
e) in ogni caso, condannare la parte Appellate al pagamento delle spese di giudizio, competenze, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA:
“rigettare, per le ragioni meglio esposte in atti, tutti i motivi di appello proposti da e, per Parte_4 l'effetto, confermare la sentenza n. 138/2024 del Tribunale di Milano, resa all'esito del procedimento recante il numero di ruolo n. 14757/2021;
▪ in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di gravame, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
138/2024, pubblicata l'8.1.2024 e notificata in data 12.3.2024, con cui il Tribunale di Milano, definendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da essa promosso nei confronti della ha: rigettato l'opposizione e, Controparte_6 per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto già dichiarato provvisoriamente esecutivo a norma dell'art. 648 c.p.c.; respinto la domanda riconvenzionale dell'opponente; compensato integralmente le spese di lite. Nel giudizio di primo grado e con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposta ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma di euro 18.958,80, oltre interessi, Parte_1 oggetto della fattura n. 16 del 2020 emessa in relazione a lavori di manutenzione del verde eseguiti su incarico dell'opponente presso l'immobile di sua proprietà sito nel Comune di Olbia, in località Cugnana. L'opponente non ha contestato, in primo grado, l'avvenuta conclusione di un contratto di appalto con l'opposta avente ad oggetto lavori di manutenzione del verde all'interno dell'ampio parco di sua proprietà, ma ha dedotto che i lavori oggetto della fattura azionata ed eseguiti dalla Controparte_2 erano diversi e più ampi di quelli effettivamente commissionati e che, inoltre, erano stati mal eseguiti per avere l'appaltatore proceduto alla potatura di alberi ornamentali e all'eradicazione di arbusti che non dovevano essere effettuati. Ha allegato di aver subito danni per oltre 96.000,00 euro in conseguenza dell'errata esecuzione dei lavori di giardinaggio da parte dell'opposta, e ne ha chiesto la condanna in via riconvenzionale al risarcimento del danno estetico e patrimoniale subito. Il Tribunale ha istruito la causa mediante espletamento di CTU e all'esito ha così motivato la propria decisione: “Il rapporto intercorso fra le parti va pacificamente ricondotto allo schema tipico
7 dell'appalto (artt. 1655 e ss. c.c.). L'appaltatore opposto (attore sostanziale) chiede il pagamento dei lavori di “potatura generale del giardino compresi ulivi, olivastri, alberi ad alto fusto e cespugli presenti in tutto il giardino compreso l'intervento di mini scavatore (ore di lavoro personale 602; ore lavoro mini scavatore 14)” descritti nella fattura n. 16 del 4/4/2020 per complessivi euro 18.958,80 (compresa Iva). Come già evidenziato nell'ordinanza del 30/8/2021, con cui è stata concessa ex art. 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente non contesta l'avvenuta esecuzione da parte dell'appaltatore dei lavori di cui chiede il pagamento del prezzo. Inoltre, l'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto della suddetta fattura n. 16/2020 risulta anche dalla relazione del CTU dott. il quale ha anche riferito che il prezzo complessivo Per_7 preteso dall'opposto risulta congruo in relazione ai prezzi di mercati praticati nella zona di Olbia e alle tariffe della CCIAA (vd p. 6 e p. 33 della relazione tecnica). L'appaltatore ha dunque diritto al pagamento del prezzo da parte della società committente. Peraltro, che i lavori eseguiti dall'impresa opposta fra il dicembre 2019 e il gennaio 2020 sono stati commissionati dall'amministratore della società opponente è anche oggetto di uno specifico capitolo di prova orale articolato da tale parte, non ammesso risultando superfluo ai fini del decidere (vd cap. 6 di prova articolato dalla difesa opponente nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2). Va pertanto rigettata l'opposizione e va confermato il decreto ingiuntivo opposto. Venendo alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dall'opponente, essa è infondata. Dal momento che la potatura di alberi e l'eradicazione di alcuni arbusti presenti nel giardino costituiva oggetto dei lavori di manutenzione del verde appaltati all'impresa opposta - secondo quanto chiede di provare lo stesso opponente attraverso la prova testimoniale dedotta – la società committente non può poi dolersi che tali lavori siano stati eseguiti dall'appaltatore. Anche a voler aderire all'opinione del CTU secondo il quale trattandosi di piante ornamentali “non è solito eseguire le cd potature” o procedere a “tagli che compromettono l'architettura della chioma” e ci si dovrebbe limitare alla “semplice eliminazione di parti secche della chioma” (vd p. 21 della relazione), nel caso concreto non vi sono elementi né per ritenere che l'impresa appaltatrice abbia eseguito lavori diversi da quelli commissionati dall'opponente, né, in ogni caso, che i lavori di manutenzione del giardino abbiano provocato i danni patrimoniali invocati dall'opponente. Contrariamente alle conclusioni del CTU, che non possono essere condivise sul punto, dall'avvenuta errata potatura degli alberi ornamentali - che secondo il parere dell'ausiliare non andava eseguita - non può farsi discendere il diritto della società opponente di ottenere a titolo di risarcimento del danno la somma corrispondente al costo di acquisto di alberi dello stesso tipo. E' infatti pacifico e risulta dalla relazione del CTU che l'errata potatura eseguita dall'impresa opposta non ha comportato la perdita degli alberi. Peraltro, lo stesso CTU riferisce dell'impossibilità di riscontrare l'inesatta esecuzione dei lavori di manutenzione del verde dopo circa tre anni dall'epoca in cui sono stati eseguiti;
inoltre, non vi sono elementi per sostenere che le potature e l'eradicazione di alcuni arbusti non sia stata limitata a parti degli alberi e ad arbusti secchi, che anche secondo il CTU andavano correttamente eliminati. Contrariamente a quanto dedotto dall'opponente a fondamento della domanda risarcitoria, dalla relazione del CTU in atti emerge che i lavori eseguiti dall'opposto non hanno leso la “salute” di piante sane. Secondo il parere dell'ausiliare l'attività di potatura degli alberi ornamentali ha compromesso l'estetica di alcune piante, ma ciò non fonda la domanda della società committente di ottenere un risarcimento corrispondente al costo sul mercato delle piante in questione. Inoltre, nessun pregiudizio patrimoniale risarcibile risulta essere derivato all'attività imprenditoriale dell'opponente dall'inesatto adempimento dell'opposto, contrariamente a quanto dedotto in modo del tutto generico in citazione, senza nessuna allegazione specifica della voce di danno in questione. La domanda riconvenzionale dell'opponente va pertanto respinta. Infine, considerato che secondo il parere del CTU i lavori di manutenzione del verde hanno compromesso per un certo periodo l'estetica degli alberi che ornano la proprietà dell'opponente, si ravvisano giustificate ragioni per compensare fra le parti le spese del presente giudizio di opposizione (art. 92 c.p.c.). Gli oneri di CTU vengono
8 definitivamente posti a carico di entrambe le parti in misura della metà ciascuna, come già disposto in via provvisoria nel decreto di liquidazione dell'1/12/2022”.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello lamentando: Parte_1
- erronea ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale, in quanto “indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto tra le parti, mai la odierna Appellante ha commissionato e riconosciuto di avere commissionato le opere descritte nella Fattura n. 16/2020 (si ricorda, come già ampiamente rappresentato in primo grado, che le piante non avevano necessità alcuna di tali interventi)”. Secondo l'appellante l'opposta non aveva mai fornito la prova di aver ricevuto l'incarico per l'esecuzione delle attività descritte nella fattura n. 16/2020 azionata in via monitoria, né tale prova era desumibile dalle conclusioni assunte dal CTU, i cui esiti non dimostravano “che le prestazioni di cui alla menzionata Fattura n. 16/2020 siano state effettivamente commissionate (come non sono state commissionate) dalla la quale, come sostenuto più volte, mai ha richiesto di Parte_1
“procedere alla potatura delle” piante “presenti nel giardino dell'immobile sito in Olbia (SS), Località Cugnana”. Diversamente da quanto indicato nella Sentenza n. 138/2024, infatti, non vi è prova che l'Appellante abbia conferito l'incarico alla Controparte_2 di eseguire le opere (poste in essere tra marzo e aprile 2020)
[...] descritte nella Fattura n. 16/2020 né questa ultima ha dimostrato il contrario”. Lamenta l'appellante la violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto a suo dire l'opposta, attrice in senso sostanziale, non aveva provato i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, mentre in sede di opposizione era stato contestato che i lavori eseguiti e poi fatturati dalla fossero quelli effettivamente Controparte_2 commissionati;
- erroneo rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria: lamenta l'appellante che il Tribunale abbia ingiustamente disatteso le risultanze peritali ed afferma che “anche se i lavori fossero stati commissionati (ma così non è), questi sono stati eseguiti non a regola d'arte”. Richiama gli esiti della CTU e lamenta che il Tribunale se ne sia discostato senza motivare adeguatamente sul punto;
- erroneo rigetto delle istanze istruttorie;
- erroneità della statuizione assunta in punto di spese legali.
3. L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 19.7.2024, chiedendo il rigetto per infondatezza dell'impugnazione proposta da controparte. All'udienza del 14.1.2015, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è infondato. Va disatteso il primo motivo di gravame, in quanto il Tribunale ha ricostruito i fatti di causa correttamente applicando al caso di specie le regole in materia di riparto dell'onere della prova.
Va ricordato, in rito, che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione degli oneri probatori, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
14640 del 6/6/2018, Rv. 649121 e prec. ivi indicate).
Nella vicenda in esame, a fronte della precisa descrizione, nella fattura azionata in via monitoria, dei lavori di manutenzione del verde commissionati ed eseguiti dall'opposta (precisamente “potatura generale del giardino compresi ulivi, olivastri, alberi ad alto fusto e cespugli presenti in tutto il giardino compreso l'intervento di mini scavatore (ore di lavoro personale 602; ore lavoro mini scavatore 14”) , costituendosi in giudizio, ha formulato eccezioni e contestazioni prive Parte_1 di specificità, sostenendo di aver sì commissionato l'esecuzione di opere di manutenzione del verde nell'immobile di sua proprietà, ma di minor estensione rispetto a quelle a suo dire poi effettivamente eseguite dalla . Controparte_2
9 Tuttavia l'opponente – che ha quindi ammesso l'intervenuta stipula verbale di un contratto d'opera con l'opposta - non ha specificato quali opere, di oggetto e ampiezza diversa da quelle descritte in fattura, avesse effettivamente commissionato alla : l'eccezione sollevata in sede di Controparte_2 opposizione si traduce quindi di fatto in una contestazione sulla difettosa esecuzione dell'opera da parte dell'opposta. E' poi circostanza pacifica e non contestata nemmeno dall'appellante che, per eseguire le opere di potatura indicate in fattura, l'opposta abbia fatto accesso nell'immobile della con un Parte_1 mini escavatore, e che i lavori si siano protratti per più giorni (un totale di 602 ore di lavori): l'opponente poteva quindi certamente rendersi conto di un'eventuale esecuzione delle opere di potatura in difformità da quanto commissionato e sollevare nell'immediatezza ogni contestazione. Contestazioni che invece ha formulato solo molti mesi dopo, in sede di opposizione a Parte_1 CP_ e dopo aver omesso di saldare la fattura emessa dall'opposta il 4 aprile 2020. Come ha poi sottolineato il Tribunale, l'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto della suddetta fattura n. 16/2020 risulta anche dalla relazione del CTU dott. il quale ha altresì riferito che il prezzo Per_7 complessivo preteso dall'opposta risulta congruo in relazione ai prezzi di mercato praticati nella zona di Olbia e alle tariffe della CCIAA (vd p. 6 e p. 33 della relazione tecnica in atti). Né, del resto, l'importo oggetto della fattura e la sua congruità sono mai stati contestati nelle singole voci dall'opponente o dal CTP nel corso delle operazioni peritali. Infine, l'esistenza di un contratto di appalto per le opere di manutenzione del verde fatturate risulta provata in via implicita proprio dal contenuto di un capitolo di prova orale articolato da , Parte_1 volto a dimostrare l'affidamento da parte dell'amministratore della società opponente dei lavori effettivamente eseguiti dall'impresa opposta fra il dicembre 2019 e il gennaio 2020; capitolo non ammesso dal Tribunale in quanto ritenuto superfluo ai fini della decisione (vd. cap. 6 di prova testimoniale articolato dalla difesa dell'opponente nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 depositata in primo grado).
Deve pertanto condividersi integralmente la sentenza gravata laddove il Tribunale ha affermato che
“dal momento che la potatura di alberi e l'eradicazione di alcuni arbusti presenti nel giardino costituiva oggetto dei lavori di manutenzione del verde appaltati all'impresa opposta - secondo quanto chiede di provare lo stesso opponente attraverso la prova testimoniale dedotta – la società committente non può poi dolersi che tali lavori siano stati eseguiti dall'appaltatore”: la stessa appellante, in altri termini, ha riconosciuto l'affidamento delle opere, avendo articolato sul punto una prova testimoniale finalizzata alla raccolta sotto giuramento di dichiarazioni rese da soggetti a conoscenza dei fatti di causa. Non sussiste in definitiva alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto l'opposta ha provato i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in giudizio, e a ciò consegue il rigetto del primo motivo di gravame.
Va disatteso anche il secondo motivo di appello. La decisione del Tribunale è condivisibile in quanto l'opponente non ha provato né l'an né il quantum del danno oggetto della domanda riconvenzionale formulata in primo grado. L'opponente non ha provato le pretese difformità dell'opera eseguita dall'opposta, né che le potature degli alberi presenti nel giardino – oggetto di specifico incarico – abbiano cagionato un danno patrimoniale risarcibile.
Innanzitutto lo stesso CTU, nella relazione depositata nel giudizio di primo grado, ha dato atto dell'impossibilità di riscontrare, a distanza di quasi tre anni dall'espletamento dell'incarico (e non avendo mai introdotto un giudizio di accertamento tecnico preventivo, come pur avrebbe Parte_1 potuto fare), l'inesatta esecuzione dei lavori di manutenzione del verde da parte dell'opposta; pertanto, non vi sono elementi certi per sostenere che le potature e l'eradicazione di alcuni arbusti non sia stata limitata a parti degli alberi e ad arbusti secchi, che anche secondo il CTU andavano correttamente eliminati.
10 Il perito, a p. 21 della propria relazione, si è limitato ad affermare che, trattandosi di piante ornamentali di particolare valore estetico e paesaggistico, “non è solito eseguire le cd potature” o procedere a “tagli che compromettono l'architettura della chioma” e ci si dovrebbe limitare alla
“semplice eliminazione di parti secche della chioma”, ma, come già evidenziato, nel caso concreto non vi sono elementi né per ritenere che l'impresa appaltatrice abbia eseguito lavori diversi da quelli commissionati dall'opponente, né, in ogni caso, che i lavori di manutenzione del giardino abbiano provocato i danni patrimoniali invocati dall'opponente. Dalla relazione del CTU emerge infatti, contrariamente all'assunto dell'appellante, che i lavori eseguiti dall'opposta non hanno affatto compromesso la “salute” di piante sane, ciò che destituisce di fondamento la domanda risarcitoria formulata in primo grado. Non possono in proposito condividersi le successive conclusioni del perito, che dall'ipotetica errata potatura degli alberi ornamentali fa discendere il diritto della società opponente di ottenere a titolo di risarcimento del danno la somma corrispondente al costo di acquisto di alberi dello stesso tipo: è pacifico infatti che gli alberi oggetto di potatura non siano mai stati sostituiti da , in Parte_1 quanto le opere eseguite non ne hanno cagionato la perdita;
al contrario al momento dei sopralluoghi eseguiti dal CTU tutti gli arbusti erano in fase di ripresa vegetativa (p. 6 della relazione di perizia). Pertanto, come condivisibilmente osservato dal Tribunale, se anche l'attività di potatura degli alberi ornamentali ha compromesso l'estetica di alcune piante, come sostenuto dal Dott. ciò non Per_7 può certamente fondare la domanda della società committente volta ad ottenere un risarcimento del danno corrispondente ai costi da sostenere per reperire sul mercato piante analoghe a quelle oggetto di potatura. Gli ulteriori pregiudizi patrimoniali genericamente allegati dall'opponente, sotto il profilo di un diminuito guadagno in tesi derivante dal supposto danno estetico subito dalle pienate, sono rimasti privi di qualunque supporto probatorio.
Al rigetto dei primi due motivi di gravame segue il rigetto, in quanto assorbito, del terzo motivo, essendo superfluo l'espletamento dell'attività istruttoria richiesta dall'appellante. Il quarto e ultimo motivo di appello va parimenti rigettato non essendo nemmeno chiaro sotto quale profilo sia censurata la pronuncia del Tribunale in punto di spese di lite e di CTU, spese che peraltro il primo giudice ha integralmente compensato tra le parti – nonostante l'integrale soccombenza dell'opponente – proprio tenendo conto del fatto i lavori di manutenzione del verde hanno compromesso per un certo periodo l'estetica degli alberi di proprietà dell'appellante.
5. Al rigetto dell'appello segue la condanna della società appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa – da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, in considerazione del valore della domanda riconvenzionale – e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, salvo per la fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi, non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c.
1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 138/2024, pubblicata l'8.1.2024 e Parte_1 notificata in data 12.3.2024, così provvede:
11 1) RIGETTA l'appello siccome infondato.
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellata Controparte_1 liquidate in complessivi euro 12.154,00, oltre rimborso spese
[...] forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 27 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Roberto Aponte
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