Ordinanza collegiale 1 agosto 2025
Ordinanza collegiale 17 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 24 novembre 2025
Sentenza breve 9 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 09/04/2026, n. 6400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6400 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06400/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07724/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7724 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza- Comando Generale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensiva
del provvedimento del 10 giugno 2025 con cui la Sottocommissione per la visita medica di revisione dichiara il ricorrente NON IDONEO all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale compresa l'eventuale graduatoria dei vincitori del concorso gravato, stilata per i posti riservati al contingente ordinario/volontario in ferma prefissate delle forze armate/senza specializzazione, nella parte in cui non prevede l'inclusione del ricorrente tra i concorrenti idonei al reclutamento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza -Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. SC LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 3 luglio 2025 e depositato in pari data il signor -OMISSIS- ha impugnato, in uno ad ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, il provvedimento del 10 giugno 2025, con il quale la Sottocommissione per la visita medica di revisione lo ha dichiarato “non idoneo” all’accertamento dell’idoneità psico-fisica in quanto affetto da “ipoacusia bilaterale con percentuale di perdita uditiva (ppt) maggiore del 20% (23 %) di cui al titolo XVIII lettera d) n. 192 dell’allegato 1 al decreto n. 61772 del 25 febbraio 2016 del Comandante generale della Guardia di Finanza”, con conseguente esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri- anno 2024.
Ne ha dedotto l’illegittimità e ne ha chiesto, pertanto, l’annullamento, deducendo, con articolata prospettazione: eccesso di potere per presupposto erroneo, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti applicativi del provvedimento di esclusione, eccesso di potere per difetto di istruttoria – violazione ed omessa applicazione dell’articolo 13, comma 11, del bando di concorso.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
La Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS- dell’1-8-2025, disponeva verificazione, intesa ad accertare la sussistenza della causa di inidoneità ritenuta dall’Amministrazione e con successive ordinanze nn. -OMISSIS- del 17-10-2025 e -OMISSIS- del 24-11-2025 reiterava l’incombente istruttoria con la nomina di nuovo organo verificatore, attesa l’indisponibilità degli ausiliari in precedenza nominati.
La relazione di verificazione veniva depositata dal Collegio Medico Legale della Difesa in data 23 febbraio 2026.
In vista dell’udienza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare, le Amministrazioni convenute presentavano memoria, con la quale eccepivano, in rito, la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso nelle more approvata e pubblicata nonché l’inammissibilità dello stesso per mancata notifica ad almeno un soggetto controinteressato; nel merito, riportandosi agli esiti della verificazione, confermativi della dichiarata inidoneità, insistevano per il rigetto del gravame.
Parte ricorrente, con note di udienza del 13 marzo 2026, replicava alle proposte eccezioni, deducendo per la nullità della verificazione e per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 il Collegio dava avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex articolo 60 del c.p.a.
DIRITTO
Il Collegio ritiene, all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, di potere definire il giudizio nel merito, sussistendo all’uopo i presupposti previsti dall’articolo 60 del codice del processo amministrativo.
Ed, invero, risultano trascorsi più di venti giorni dalla notifica del ricorso, il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e sul punto sono state sentite le parti costituite, avvisate in udienza, le quali nulla hanno obiettato in proposito.
Ciò premesso, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Con il gravame in trattazione, notificato in data 3 luglio 2025, il signor -OMISSIS- ha ritualmente impugnato il provvedimento di esclusione, per inidoneità psico-fisica, dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri- anno 2024.
Vi è, però, che in data 12 novembre 2025 è stata pubblicata, sul sito internet dell’Amministrazione, la graduatoria finale del concorso che non comprende il ricorrente e quest’ultima, dopo la sua emanazione, non è stata fatta oggetto di impugnazione nel termine decadenziale stabilito dalla legge.
Il bando di concorso, all’articolo 19, comma 8, infatti, espressamente prevede che “le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza … Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 11”.
Orbene, la mancata impugnazione della graduatoria definitiva determina l’improcedibilità del presente ricorso, sulla base dei seguenti consolidati principi giurisprudenziali, reiteratamente ribaditi dal Consiglio di Stato e da questo Tribunale amministrativo regionale (cfr., ex multis, Cons. Stato, II, 8-11-2024, n. 8935; TAR Lazio, II Ter, 2-11-2021, n. 11217) e dai quali la Sezione non ha ragione di discostarsi:
- l’approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali. Ne consegue che le eventuali illegittimità del bando e dell’esclusione si riflettono sull’atto finale semplicemente viziandolo (cd. invalidità viziante), con conseguente onere di impugnarlo anche laddove bando ed esclusione siano già stati fatti oggetto di gravame;
- in tal caso va, infatti, escluso che si versi in ipotesi di invalidità ad effetto caducante, tale per cui l’annullamento dell’atto presupposto (bando di concorso o provvedimento di esclusione) si estenda automaticamente a quello consequenziale (atto di approvazione della graduatoria), ove quest’ultimo non sia stato tempestivamente impugnato. Invero, con l’approvazione dell’atto finale della procedura concorsuale vengono in gioco le posizioni dei concorrenti utilmente graduati, che hanno interesse a contraddire sulla domanda di annullamento del bando. A fronte di detta evenienza va, dunque escluso, ogni effetto caducante sull’atto consequenziale, dovendosi assicurare, a mezzo dell’impugnazione dell’atto conclusivo della procedura concorsuale, la presenza in giudizio dei controinteressati a garanzia del principio del contraddittorio;
- la possibilità di impugnare gli atti preparatori, infatti, non può tradursi in un esonero dall’onere di impugnare anche l’atto finale del procedimento, in quanto la circostanza che detto atto possa essere affetto in via derivata dai vizi dell’atto preparatorio non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del procedimento impugnatorio, per cui, in mancanza, l’atto finale si consolida e non è più impugnabile.
Dalle coordinate giurisprudenziali sopra esposte, si trae, dunque, la conclusione che la mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso determina l’improcedibilità del ricorso avverso il bando ovvero avverso il provvedimento di esclusione, giacchè dal richiesto annullamento di questi non deriverebbe in capo all’interessato alcun concreto vantaggio, rimanendo comunque in piedi il suddetto atto conclusivo della procedura, ormai divenuto inoppugnabile.
Non giova, infine, al ricorrente, al fine di escludere la suddetta improcedibilità, l’argomentazione, spesa nella memoria del 13 marzo 2026, secondo cui la graduatoria finale del concorso sarebbe stata già gravata con il ricorso introduttivo, contestualmente all’impugnativa dell’atto di esclusione.
Rileva il Collegio che nell’epigrafe e nelle conclusioni di questo egli ha chiesto l’annullamento, oltre che del prefato provvedimento di esclusione del 10-6-2025, anche “- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale compresa l’eventuale graduatoria dei vincitori del concorso gravato, stilata per i posti riservati al contingente ordinario/volontario in ferma prefissata delle forze armate/senza specializzazione, nella parte in cui non prevede l’inclusione del ricorrente tra i concorrenti idonei al reclutamento”.
Tale domanda, peraltro, in disparte la considerazione che il gravame non risulta notificato ad alcun controinteressato (individuabile in ognuno dei soggetti inclusi nella stessa), in quanto riferita ad un provvedimento non ancora esistente al momento della proposizione del ricorso, non vale ad introdurre un rituale giudizio di impugnazione e deve, dunque, considerarsi quale tamquam non esset (sul punto, cfr. TAR Sicilia, Palermo, III, 14-9-2011, n. 1641; TAR Lombardia, Milano, III, 12-11-2009, n. 5023).
L’utile praticabilità del ricorso giurisdizionale, difatti, richiede la sussistenza delle cd. condizioni dell’azione.
In particolare, costituiscono condizioni per l’ammissibilità dell’azione la titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo e la sussistenza dell’interesse a ricorrere, inteso quest’ultimo come interesse proprio e concreto del ricorrente all’eliminazione del provvedimento che egli ritiene lesivo della propria sfera giuridica.
Costituisce costante affermazione del giudice amministrativo (cfr., ex multis, Cons. Stato, III, 3 agosto 2021, n. 5732; III, 2 settembre 2019, n. 6014) che nel giudizio amministrativo non è consentito, ad eccezione di ipotesi specifiche, adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico ed argomentato beneficio in favore di chi propone l’azione giudiziaria; l’interesse a ricorrere è, infatti, condizione dell’azione e corrisponde ad una precisa utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente.
Sussiste, pertanto, interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall’aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell’azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un’utilità dalla quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento; interesse che deve essere comunque caratterizzato dai predicati della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), dell’attualità (l’interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest’ultimo l’eventualità o l’ipotesi di una lesione) e della concretezza (l’interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente).
In sintesi, dunque, nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’articolo 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dell’utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
Ciò posto, è di tutta evidenza che un provvedimento non ancora esistente al momento della proposizione del ricorso alcun interesse radica in capo al privato al suo annullamento, non configurandosi alcuna lesione attuale e concreta alla sua sfera giuridica, né esistendo nel mondo fattuale e giuridico l’oggetto stesso dell’impugnazione.
Occorre, infine, evidenziare che ammettere la possibilità (e l’ammissibilità) di un ricorso avverso un provvedimento “futuro” e non ancora esistente arrecherebbe evidente vulnus alla regola della decadenza che informa, a tutela della certezza dei rapporti giuridici tra privato e pubblica amministrazione, l’utile praticabilità del ricorso giurisdizionale amministrativo, in quanto la proposizione di un gravame “a futura memoria” consentirebbe al privato di assicurargli sempre e comunque la tempestività dell’impugnazione, una volta impugnato ab origine un atto non ancora adottato.
Sulla base delle considerazioni tutte innanzi svolte, in conclusione, il ricorso all’esame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La definizione in rito del giudizio e la peculiarità della controversia giustificano una pronuncia di integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, salvo che per le spese di verificazione, che si liquidano in complessivi euro 400 (quattrocento) così come richiesto dal Collegio Medico Legale (v. nota depositata in atti) e che vengono poste a definitivo carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate tra le parti, salvo che per le spese di verificazione, poste a definitivo carico del ricorrente e liquidate come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC LE, Presidente, Estensore
NA Scali, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SC LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.