Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3510 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. N. 8954/2017 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8954/2017 R.G., promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Giancarlo Zuccaccia (c.f. ) e Simone Ciccotti (c.f. C.F._1
) presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata, C.F._2
come da procura a margine all'atto di citazione in riassunzione,
Attrice in riassunzione/Appellante
Contro
(c.f. rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_2
Nucci (c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia, come C.F._3
da procura in calce alla comparsa di risposta in appello
Convenuta in riassunzione/Appellata
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MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza nr. 15737/2017, la seconda sezione della Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso proposto dalla e rigettando il Parte_1
ricorso incidentale, ha cassato con rinvio la sentenza di questa Corte d'Appello n.
2133/2014 pubblicata il 31.03.2014.
La pronuncia da ultimo indicata aveva riformato in grado di appello la sentenza del
Tribunale di Roma nr. 19137/2007, che, accogliendo l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo nr. 9744/03 emesso dal suddetto Controparte_1
tribunale in favore della per la somma complessiva di euro 393.289,12, oltre Pt_1
interessi e spese del giudizio, aveva respinto la domanda di Parte_1
che chiedeva la condanna di al pagamento delle ritenute maggiorazioni del CP_1
10% per i lavori appaltati alla oltre i 30 Km dalla sede della stessa. CP_1
La Corte d'Appello di Roma aveva riformato la sentenza di primo grado e ritenuto di accogliere la domanda di nei limiti della somma come Parte_1
risultante dalla CTU svolta nel giudizio di opposizione (minore rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo), e pertanto, aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato al pagamento della somma di euro 60.333,69 oltre interessi CP_1
moratori nella misura legale e al maggior danno ex art. 1224, 2° comma c.c., ritenuto in via presuntiva in misura pari alla differenza, se sussistente, tra il tasso di rendimento netto sui titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi e quello degli interessi legali sulla somma capitale dalla data di costituzione in mora alla data di pubblicazione della sentenza. Aveva, altresì, compensato le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo per entrambi i gradi di giudizio e condannato la al pagamento della quota residua. CP_1
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza, a seguito del ricorso di e del CP_1
controricorso di , limitatamente alla parte in cui la Corte d'Appello, Pt_1
liquidando il danno ex art. 1224 in via presuntiva, non aveva esaminato la domanda
Pagina 2 espressa di per il risarcimento del danno “nella sua effettiva consistenza”, Pt_1
avendo la stessa richiesto il risarcimento del danno asseritamente consistito negli interessi bancari versati , avendo dovuto fare ricorso la credito bancario nel periodo in oggetto.
La ricorrente in riassunzione ha dedotto in particolare sul punto:
1. di aver provato il pregiudizio economico subito attraverso la produzione degli estratti conto bancari dal quale si evince che l'attrice, nel periodo oggetto di interesse, ha dovuto far ricorso al finanziamento bancario;
2. di aver adottato per la quantificazione del danno “il parametro registrato dalla
Banca d'Italia del tasso applicato in tali periodi dalle banche alla migliore clientela
(prime rate)” (TUS), considerando come dies a quo “la data di emissione delle fatture e dunque, cumulandole sulla fine del rapporto, con il 1992)” e come dies ad quem “l'intervenuto pagamento di tale accessorio che deve essere ancora effettuato
(indicato, dunque, ad oggi nel mese di maggio 2017)”;
3. di aver inoltre applicato una maggiorazione del 4% a titolo di costi accessori del ricorso al credito.
La ricorrente ha, pertanto concluso chiedendo: “1. determinare il maggior danno ex art. 1224, 2°comma c.c. subito dalla in misura pari all'effettivo Parte_1
pregiudizio subito e dimostrato, ovvero pari al TUS maggiorato di 8 punti applicato dagli istituti bancari sulle esposizioni debitorie della migliore clientela;
2. condannare per l'effetto la convenuta appellata al pagamento in suo favore dell'importo di euro 179.319,79 ovvero della diversa somma maggiore o minore di giustizia;
3. condannare, infine, la medesima alla refusione delle spese del Parte_2
presente giudizio e di quello svoltosi dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione
(R.G. 30276/2014) definito con la sentenza n. 15737/2017 giusta conforme disposizione del Giudice di legittimità”.
Si è costituita la convenuta/appellata in riassunzione, , la quale CP_1
contestando in fatto e diritto la domanda proposta da , nonché parte della Pt_1
documentazione bancaria depositata, ha altresì contestato il criterio di quantificazione
Pagina 3 adottato dall'attrice, sostenendo da una parte che “la sussistenza e il calcolo del danno va fatto per ciascuno degli anni compresi nella durata del rapporto contrattuale (1983/1991)” e dall'altra che il danno subito “si esaurisce nel momento
e per il periodo delle anticipazioni” non essendo immaginabile che la si sia Pt_1
trascinata esposizioni bancarie dal 1991 (fine del rapporto) fino ad oggi, quando, per di più, essa era stata messa in liquidazione fin dal 7/10/1993”. La convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda, in quanto non provata ed infondata in fatto e diritto e, in via subordinata, chiedendo di detrarre dalla somma che sarà liquidata quella di euro 58.526,26, già corrisposti a titolo di interessi.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 28.06.2024 con concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
Va anzitutto precisato che i limiti oggettivi del giudizio in trattazione, così come disposto dall'art. 394 c.p.c., sono fissati in ragione di quanto devoluto alla cognizione della Corte di Cassazione e di quanto dal predetto giudice di legittimità statuito nella fase rescindente.
Venendo, quindi, alla individuazione del thema decidendum di questo giudizio rescissorio, va ribadito che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio, instaurato ex art. 392 c.p.c., sono fissati esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che ha accolto l'impugnazione proposta dall'odierna appellante in riassunzione sulla scorta del seguente assunto motivazionale: “La Corte d'appello ha riconosciuto a favore di Pt_1
il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., nella misura
[...]
presuntiva – come individuata da Sezioni Unite 16/07/2008 n. 19499, da applicare nella generalità dei casi, e a prescindere dall'appartenenza o non del creditore a categorie produttive – senza considerare che, nella specie, il creditore aveva richiesto la liquidazione in misura corrispondente al tasso dell'interesse in concreto corrisposto per il ricorso al credito bancario. Sulla base dei principi enunciati dalla richiamata pronuncia a Sezioni Unite n. 19499 del 2008, la Corte
d'appello era tenuta a valutare la consistenza probatoria della domanda di Pt_1
potendo riconoscere il maggior danno nella misura presuntiva solo dopo
[...]
Pagina 4 avere escluso la sussistenza della prova del maggior danno come richiesto dalla parte. All'accoglimento del ricorso principale segue la relativa cassazione della sentenza con rinvio della causa al giudice designato in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame della domanda di maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla luce dei principi sopra richiamati, e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio”.
La questione di cui è investita questa Corte, dunque, attiene alla sola domanda di maggior danno ex art. 1224 c.c. e preliminarmente alla valutazione delle prove fornite dall'attrice per poter provvedere ad un riconoscimento dello stesso nella misura richiesta dalla parte.
Va innanzitutto, premesso che tra i principi enunciati dalla Suprema Corte con la nota sentenza nr. 19499/2008, una volta affermato, in via generale, il riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c. in via presuntiva indentificato “nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.”, applicabile a qualunque creditore, imprenditore compreso, con riferimento a quest'ultima categoria, la Corte ha statuito altresì: “il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti;
- in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che
l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del
Pagina 5 debito contratto verso le banche;
e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa”.
Stante gli anzidetti criteri, la Corte ritiene che l'attrice non abbia fornito idonea prova del maggior danno così come quantificato nei propri atti e pertanto la domanda avanzata debba essere respinta.
La documentazione prodotta da – individuata al doc. 3 del fascicolo di 1° - Pt_1
consiste in una serie di estratti conto bancari dai quali, almeno per il C/C nr. 35893/W acceso presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura ed il C/C nr. 64215 acceso presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio non è dato evincere con chiarezza quando, in che modalità e per quale credito iniziale si sia fatto ricorso al credito bancario;
mentre per il c/c 13084 presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio non è indicato l'intestatario. Se circostanza provata è quella relativa all'affidamento che l'attrice ha fatto al credito bancario non è stata fornita però alcuna prova che tale ricorso sia derivato e conseguente all'inadempimento della . Difatti sempre CP_1
tra gli allegati identificati al nr. 3) vi è una dichiarazione rilasciata dalla Banca
Popolare dell'Etruria e del Lazio e datata 22.01.1992 con la quale si dà atto che il
“nel periodo dal 1983 al 1991 con l'impresa di Parte_3 Pt_1 Parte_3
, la società e la società ha avuto, da parte del
[...] Pt_1 Parte_1
nostro Istituto, un utilizzo di oltre tre miliardi ed ha presentato fatture, del sottoelencato Ente, Sip SpA per dieci miliardi di lire. I nominativi suddetti possono essere valutati per un triplicamento delle linee di credito concesse”. È dunque evidente che il , nella sua qualità di imprenditore avesse più di una Parte_3
linea di credito aperta con l'istituto bancario e per somme ben superiori a quella di cui è risultato creditore con la sentenza d'appello nr. 2133/2014 e dal cui inadempimento sorge il danno richiesto.
Stante dunque la rilevante quantità dei lavori commissionati dalla nel corso CP_1
degli anni e le linee di credito aperte, non è possibile, dalla documentazione prodotta, presumere se e quanto l'adempimento tempestivo avrebbe comportato la totale o parziale estinzione del debito delle banca, poiché data la continuità temporale e
Pagina 6 l'assenza di un collegamento diretto non vi è neppure la prova che il versamento del quantum richiesto sarebbe stato impiegato per la copertura anche di una parte del debito (ben potendo – stante la fiducia delle banche evidenziata dalla citata missiva – essere destinati invece agli investimenti). È ancor più difficile configurare una tale presunzione se si ha riguardo alla natura del credito che ha dato origine al debito di valuta e che si fonda sulla quantificazione della maggiorazione del 10%, dovuta per le opere realizzate ad una distanza superiore a 30 km;
dunque, sull'applicazione di una clausola contrattuale che non è stata attivata immediatamente, e di cui l'attrice all'epoca non ne ha sollecitato l'adempimento durante tutta la lunga durata del rapporto contrattuale.
Sul punto, la Suprema Corte con Ord. nr. 22512 del 09.08.2021 ha nuovamente affermato “Nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c., può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali;
ove il creditore rivesta la qualità di imprenditore, è sufficiente dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità), sempre che il ricorso al credito, in relazione all'entità dello stesso ed alle dimensioni dell'impresa, sia stato effettiva conseguenza dell'inadempimento”: prova che nel caso di specie non è stata fornita dall'attrice.
La Corte pertanto rigetta la domanda avanzata da parte attrice, confermando, con tale ulteriore motivazione, e a seguito della statuizione della S.C. che ha rinviato per l'esame della domanda pretermessa, la debenza del maggior danno come già statuito nella sentenza nr. 2133/2014, nella misura presuntiva – come individuata da
Sezioni Unite 16/07/2008 n. 19499 (criterio – come rilevato nella sentenza della
Corte di Cassazione che ha statuito nel giudizio in oggetto - “da applicare nella generalità dei casi, e a prescindere dall'appartenenza o non del creditore a categorie produttive”).
Pagina 7 In definitiva, dato atto del giudicato su tutte le restanti statuizioni di merito della sentenza di questa Corte n. 2133/2014 di questa Corte d'Appello, in ossequio alla statuizione della S.C. che ha rinviato nuovamente a questa Corte per “valutare la consistenza probatoria della domanda di , potendo riconoscere il maggio Pt_1
danno nella misura presuntiva solo dopo aver escluso la sussistenza della prova del maggior danno come richiesto dalla parte” , ritenuta la insussistenza di tale prova, ribadite le statuizioni di merito della sentenza cassata, va accolta la domanda di risarcimento del maggior danno accertato ai sensi dell'art. 1224 c.c. , e dunque nella misura presuntiva già ritenuta nella sentenza di appello n. 2133/2014, e vale a dire
“in misura pari alla differenza, se sussistente, tra il tasso di rendimento netto sui titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi e quello degli interessi legali sulla somma capitale dalla data di costituzione in mora alla data di pubblicazione della sentenza”.
Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza sostanziale di
[...]
per i gradi di appello e di cassazione, e sono compensate per il presente CP_1
giudizio di rinvio, stante la ritenuta infondatezza della domanda specifica sul maggior danno, proposta dalla parte però sostanzialmente vincitrice nel complessivo giudizio,
e sono liquidate in misura inferiore al valore medio tenuto conto della non complessità della causa.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in riassunzione ex art. 392 c.p.c., così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata emessa dal tribunale di Roma n. 19137/2007, revoca il decreto ingiuntivo n. 9744/2003 e condanna l'appellata al pagamento della somma di euro 60.333,69 Controparte_1
oltre in interessi legali e maggior danno pari alla differenza, se esistente, tra il tasso di rendimento netto sui titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi e quello degli interessi legali sulla somma capitale, dalla data di costituzione in mora alla data di pubblicazione della sentenza;
Pagina 8 2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_1
liquidate, per il primo grado, in euro 80,00 per spese Parte_1
ed euro 10.200,00 per compensi;
per il primo giudizio di appello in euro
850,00 per spese ed euro 9.000,00 per compensi;
per il giudizio di cassazione in euro 10.000,00 oltre accessori di legge per tutti i gradi,
3) compensa le spese del presente giudizio di rinvio.
Roma, 8 maggio 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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