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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2025, n. 37615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37615 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NT TO nato a [...] il [...] OL TE nato a [...] il [...] AN FA nato a [...] il [...] CO GI nato a [...] il [...] ZO VA nato a [...] il [...] GI TA nato a [...] il [...] GI AN nato a [...] il [...] AG CO nato a [...] 11 10/06/1973 AN AN nato a [...] il [...] AN CA nato a [...] il [...] AN GI IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/06/2024 della Corte d'appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
udito il Procuratore Generale che ha concluso chiedendo -per NT TO, OL TE, ZO VA, GI TA, GI AN, AN AN, AN CA, AN GI IC, l'inammissibilità dei ricorsi;
1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 37615 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 11/07/2025 -per CO GI, l'annullamento con rinvio in relazione al terzo motivo e, per il resto, l'inammissibilità; -per AG CO, l'annullamento senza rinvio in relazione all'aumento per la continuazione interna per il capo e), ed eliminazione della relativa pena di 4 mesi di reclusione, e per l'inammissibilità nel resto. Udito l'avvocato Villardita Francesco in difesa di ZO VA, GI TA e GI AN, il quale ha esposto i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Udito l'avvocato Rametta FA in difesa di CO GI, il quale ha evidenziato le ragioni del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Udito l'avvocato Galati Carnrielo in difesa di OL TE il quale ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Udito l'avvocato Cimino Daniele in difesa di AG CO il quale ha rappresentato le ragioni poste alla base del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Udito l'avvocato Basile Marco in difesa di AN AN, AN CA e AN GI IC il quale ha insistito nei motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Udito l'avvocato Cimino Daniele, in sostituzione dell'avvocato Biancoviso Lina Loredana, per delega orale, in difesa di NT TO e AG CO, il quale si è riporta ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 27 giugno 2024, ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal GUP presso il Tribunale etneo in data 13 dicembre 2019, che definiva con rito abbreviato il procedimento a carico degli odierni ricorrenti, per reati in materia di sostanze stupefacenti e corruzione di pubblici ufficiali. 1.1. Il processo trae origine dall'operazione di polizia denominata "Green Valley", condotta tra il 2015 e il 2017 nel territorio di Scordia e zone limitrofe. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, si erano sviluppate attraverso un'intensa attività di intercettazione telefonica e ambientale, servizi di osservazione e controllo, nonché mediante l'acquisizione delle dichiarazioni rese da tre collaboratori di giustizia: SA SE, affiliato al clan Cappello-Bonaccorsi e attivo nel traffico di stupefacenti nell'area di Scordia;
Di RO OS, già coinvolto in precedenti attività illecite con alcuni degli odierni imputati;
RU ND, anch'egli inserito nel circuito del narcotraffico locale. Le investigazioni avevano portato alla luce l'esistenza di un articolato sistema di produzione e distribuzione illecite di sostanze stupefacenti, prevalentemente marijuana ma anche cocaina, che si sviluppava attraverso molteplici modalità operative: la coltivazione diretta mediante piantagioni di marijuana organizzate in terreni rurali del territorio di Scordia, la successiva lavorazione ed essiccazione del prodotto, la distribuzione capillare sia al dettaglio che all'ingrosso, con collegamenti consolidati verso le piazze di spaccio. Il sistema criminoso risultava protetto da un meccanismo corruttivo che coinvolgeva appartenenti alle forze dell'ordine, i quali garantivano informazioni sulle attività investigative in corso e protezione da controlli e perquisizioni. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, un militare dell'arma dei Carabinieri, identificato in AN FA, contravvenendo ai doveri d'ufficio, nel periodo compreso tra il maggio 2015 e l'ottobre 2017, aveva percepito cospicue elargizioni in denaro da SA SE (giudicato separatamente), OL TE, NT NI, AG CO e AN CA, per fornire informazioni riservate e per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio; e, segnatamente, per omettere le doverose attività di denuncia, le indagini e i sequestri in relazione alle condotte illecite poste in essere dai predetti soggetti corruttori. 1.2. Il giudice di primo grado riteneva pienamente dimostrata l'esistenza del reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, ravvisando la sussistenza di un sodalizio criminoso dotato di stabilità organizzativa, seppur con struttura rudimentale. Gli elementi valorizzati erano molteplici: l'affectio societatis emergente dai continui contatti tra i presunti sodali e dalla preoccupazione comune per eventuali interventi delle forze dell'ordine; la ripartizione dei compiti in relazione all'acquisto, occultamento, coltivazione, detenzione e spaccio della droga;
l'esistenza di una "cassa comune" nella quale confluivano i proventi dell'attività illecita, utilizzati anche per le spese comuni incluse le dazioni corruttive;
la protezione sistematica garantita attraverso la corruzione di pubblici ufficiali. /^, 3 1.3. La Corte territoriale ha parzialmente riformato la decisione di primo grado. Quanto al reato associativo, i giudici d'appello hanno escluso per tutti gli imputati la configurabilità del vincolo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90. La Corte ha ritenuto che le risultanze processuali dimostrassero non già l'esistenza di una struttura organizzata stabile e permanente, caratterizzata da unitarietà di intenti e da una pur rudimentale organizzazione, bensì la sussistenza di rapporti sinallagmatici relativi a singoli affari illeciti. I frequenti contatti telefonici, l'uso di linguaggio criptico, la comune preoccupazione per l'intervento delle forze dell'ordine - ha osservato il Collegio - costituivano certamente elementi sintomatici di attività illecite, ma di per sé, in mancanza di più pregnanti emergenze probatorie, dimostravano esclusivamente che gli imputati erano soliti concorrere, all'occasione, nella coltivazione e nella cessione di sostanze stupefacenti, senza che ciò integrasse il più grave reato associativo. E' stata confermata l'affermazione di responsabilità per le richiamate ipotesi di corruzione, legate dal vincolo della continuazione. La Corte di appello ha conseguentemente rideterminato in me/ius il trattamento sanzionatorio, escludendo per alcuni imputati l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 comma 2 D.P.R. 309/90 e la recidiva, e sostituendo le interdizioni perpetue con interdizioni temporanee quinquennali. 2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione i seguenti imputati. 3. LC IU affida al ricorso quattro motivi 3.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione per omessa valutazione di un preciso e decisivo motivo d'appello concernente l'episodio del 9 settembre 2017. Il ricorrente contesta specificamente l'apodittica affermazione di responsabilità per il capo G) , evidenziando come i giudici abbiano dato per presupposto il significato illecito del contatto con OL TE, senza confrontarsi con i rilievi difensivi. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 e vizio di motivazione per omessa valutazione sinottica degli elementi sintomatici della lieve entità. La difesa lamenta che la Corte d'Appello, pur accogliendo parzialmente il gravame e riconoscendo che si trattava di un'unica cessione del valore di cento euro (escludendo quindi la continuazione), abbia poi contraddittoriamente escluso la fattispecie attenuata. Il ricorrente evidenzia che il Collegio avrebbe polarizzato il proprio giudizio sul solo indice delle modalità del fatto, enfatizzando la consuetudine di rapporti illeciti con i correi, discostandosi dal principio affermato dalle Sezioni Unite Murolo (sentenza n. 51063/2018) secondo cui non è possibile escludere o riconoscere la lieve entità sulla base di un solo indicatore, dovendo emergere tale conclusione dalla valutazione complessiva di tutti gli indici e dalla eventuale neutralizzazione reciproca. 3.3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione per l'omessa considerazione delle ragioni sottese al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La difesa sostiene che il 4 lucro di soli cento euro dovrebbe considerarsi di speciale tenuità, anche in considerazione del contesto complessivo del fatto. 3.4. Il quarto motivo censura il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente evidenzia che nelle pagine 21-27 della sentenza, dedicate alla sua posizione, manca qualsiasi riferimento alle attenuanti generiche, nonostante la specifica richiesta formulata con l'atto di appello. Tale omissione risulterebbe ancor più irragionevole, considerato il ridimensionamento operato dalla stessa Corte, che ha escluso la continuazione e ridotto la condotta a un unico episodio. 4. RA EF, attraverso il difensore di fiducia, articola tre motivi di ricorso. 4.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cpv., 110, 319 e 321 cod. pen. Il ricorrente contesta anzitutto la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la mancata individuazione di concrete condotte non consente di verificare se egli si sia effettivamente prestato all'esecuzione di specifiche attività contrarie ai doveri d'ufficio o si sia limitato a porre genericamente a servizio la sua funzione, nel qual caso la fattispecie andrebbe sussunta nell'art.318 cod. pen. Deduce inoltre che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, quando si manifesti attraverso episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi, configura un unico reato permanente previsto dall'art. 319 cod. pen., incompatibile con l'applicazione della continuazione. Il Collegio d'appello - sostiene la difesa - presenta un quadro riconducibile univocamente all'ipotesi di reato unitario permanente, che contrasta con la configurazione di pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione. 4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando che non sono stati enucleati dalla sentenza specifici atti contrari ai doveri d'ufficio a lui ascrivibili nel periodo maggio 2015 - ottobre 2017. La difesa sottolinea che è invece documentalmente accertato che, quando il ricorrente riceve una proposta corruttiva nell'agosto 2018, oppone un netto e inequivocabile rifiuto ("se è per quel lavoro per me lascia perdere, non voglio fare niente"). 4.3. Il terzo motivo - che per la sua natura pregiudiziale meriterà esame prioritario - denuncia vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà nell'identificazione del ricorrente quale pubblico ufficiale corrotto. La censura si articola in molteplici profili: il mancato riconoscimento fotografico da parte del collaboratore SA nell'interrogatorio del 18 dicembre 2017 (il SA indicò la foto di AG CO); l'erronea indicazione del ruolo e della sede di servizio (il SA parlava con certezza del "Maresciallo Comandante della stazione di Scordia" mentre AN era appuntato scelto presso il Nucleo Radiomobile di Palagonia); la fallacia della premessa del ragionamento deduttivo operato dalla Corte, che ha affermato l'assenza di altri carabinieri coinvolti nelle indagini, quando invece lo stesso SA riferiva di un Maresciallo di Scordia di cui non ricordava il nome;
l'incongruenza territoriale, essendo le piantagioni oggetto di protezione ubicate nel territorio di competenza di Scordia e non di Palagonia. 5 5. EN NT propone sei motivi di ricorso. 5.1. Il primo motivo investe il capo B) (detenzione e cessione di marijuana e cocaina dal giugno 2015 all'ottobre 2017), deducendo violazione degli artt. 73 D.P.R. 309/90 e 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Il ricorrente articola la censura evidenziando l'inadeguatezza della valutazione operata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Quanto a Di RO OS, sottolinea che questi ha successivamente ritrattato le proprie accuse, ma la Corte ha ritenuto tale ritrattazione generica e priva di credibilità attraverso una motivazione apodittica, omettendo il vaglio critico imposto dall'art. 192 1 comma 3 jcod. proc. pen. per le chiamate in correità. Riguardo a SA SE, evidenzia il deficit di autonomia delle sue dichiarazioni, intervenute successivamente a quelle di Di RO, nonché la loro genericità e contraddittorietà. Quanto alle intercettazioni, lamenta che siano state estrapolate singole conversazioni, senza considerare il contesto complessivo e l'ordine cronologico. 5.2. I motivi secondo e terzo, relativi al capo E) (corruzione del Carabiniere), denunciano vizio di motivazione e violazione di legge. Il ricorrente contesta che la sentenza non spieghi con quali concrete modalità, e in che termini, egli abbia concorso nel delitto di corruzione insieme a SA, OL, AG e AN CA. Deduce inoltre che, trattandosi di plurime dazioni con l'unico fattore unificante dell'asservimento della funzione pubblica agli interessi privati, si configurerebbe un unico reato permanente nel quale la prima dazione individua il momento iniziale della consumazione e l'ultima quello terminale, senza possibilità di configurare la continuazione. 5.3. Il quarto motivo concerne il capo 3), relativo alla detenzione illegale di armi e munizioni rinvenute nel terreno in uso al ricorrente. Il ricorrente contesta sia la disponibilità esclusiva del terreno (formalmente di proprietà del padre), sia la sua consapevolezza della presenza delle armi, valorizzando le conversazioni successive al sequestro dalle quali emergerebbe stupore per il rinvenimento. 5.4. Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. per omessa declaratoria di prescrizione della contravvenzione ex art. 697 cod. pen., essendo decorsi i termini alla data della sentenza d'appello. 5.5. Il sesto motivo lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa evidenzia che nell'atto di appello erano stati specificamente dedotti: le favorevoli condizioni di vita familiari, sociali e lavorative;
il buon comportamento processuale;
il ravvedimento manifestato. Nonostante ciò, la sentenza non contiene alcun riferimento alla richiesta. 6. ZO RE articola due motivi. 6.1. Il primo motivo denuncia illogicità manifesta della motivazione per erronea valutazione e travisamento della prova costituita dalle intercettazioni. Il ricorrente, nato a [...] e convivente di GI TA, contesta la genericità dei dati utilizzati per l'identificazione della 6 sua persona attraverso i riferimenti a "l'americano" e al "suo parente" contenuti nelle intercettazioni. Evidenzia, in proposito, molteplici profili di illogicità: dalla conversazione n. 154 del 27.6.2017 emergerebbe che "l'americano" non disponeva di stupefacente ("eh sì... non ce n'è... a Militello non ce n'è... per non averne l'Americano a Militello"); non esisterebbe alcuna conversazione nella quale il ricorrente sia parte attiva o venga menzionato direttamente;
l'interpretazione delle intercettazioni (captazione del 9 settembre 2017 concernente la consegna del "maglione"), sarebbe del tutto illogica. 6.2. Il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione per l'omessa valutazione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente evidenzia l'assenza totale di qualsiasi giustificazione al diniego, nonostante il dedicato motivo di appello in cui venivano rappresentate: l'assenza di precedenti penali specifici;
la marginalità del ruolo attribuito dalle stesse risultanze processuali;
la modesta entità dell'addebito; la correttezza della condotta processuale ed extraprocessuale. 7. OR TA propone un solo motivo con cui denuncia illogicità manifesta della motivazione e travisamento della prova costituita dalle intercettazioni. 7.1 La ricorrente contesta specificamente l'interpretazione secondo cui il "maglione" lasciato da OL TE nella sua autovettura il 9 settembre 2017 costituirebbe consegna di cinquecento grammi di marijuana. Evidenzia che le intercettazioni relative alla sua utenza sono pochissime e concentrate in brevissimo arco temporale, riguardando solo contatti con OL, amico di famiglia da molto tempo. Sottolinea come sia assolutamente inverosimile che qualcuno possa aver lasciato tale ingente quantità di stupefacente in un'auto aperta, parcheggiata sulla pubblica via, con il rischio che chiunque potesse introdursi nel veicolo e appropriarsene. Deduce inoltre l'illogicità del mancato utilizzo di linguaggio criptico, consueto nelle conversazioni concernenti droga. Sostiene che dai dialoghi emergerebbe soltanto che OL aveva lasciato un maglione quale regalo per il nipote, affidandolo alla ricorrente per la consegna al beneficiario. 8. OR TO deduce due motivi. 8.1. Il primo motivo lamenta specificamente il vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. nella forma del travisamento. Il ricorrente, titolare della ditta individuale "Autoveicoli di GI AN" sita in Militello Val di Catania e dedita alla vendita di veicoli, sostiene che la Corte abbia supposto un fatto la cui verità risulta incontrastabilmente esclusa dagli atti. Evidenzia che le intercettazioni ambientali sono state erroneamente interpretate come riferite allo spaccio, mentre in realtà documentano eventi riferibili alla sua attività professionale: passaggi di proprietà, consegne di mezzi venduti, riparazioni. Contesta inoltre che il 'maglione' lasciato nell'auto della sorella TA, menzionato nelle intercettazioni, si riferisca a sostanze stupefacenti, evidenziando l'assoluta inverosimiglianza dell'abbandono di un consistente quantitativo di droga in un'auto incustodita. 7 8.2. Il secondo motivo censura l'omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, evidenziando che è totalmente assente in sentenza ogni minimo riferimento argomentativo, nonostante lo specifico motivo di appello. 9. OL EO articola quattro complessi motivi di ricorso. 9.1. Il primo motivo denuncia carenza di motivazione ed erronea valutazione delle prove in relazione al capo B). Il ricorrente muove la censura su tre direttrici: a) l'illegittima duplicazione del capo di imputazione, che costituirebbe mera sommatoria dei singoli episodi già contestati nei capi C), D), G) e H), configurando un bis in idem sostanziale;
b) l'inadeguata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori: il Di RO si limiterebbe a riferire di una piantagione del 2015 e di un progetto del 2016 mai realizzato;
il SA parlerebbe genericamente di "trasporto del raccolto", senza fornire elementi specifici su quantità e modalità; c) l'erronea interpretazione delle intercettazioni, valutate in ordine sparso e non secondo la loro sequenza cronologica;
d) l'illogica valorizzazione del sequestro del 23 settembre 2017 di una piantagione in contrada Narduzzo, avvenuto contro ignoti e mai formalmente contestato, con marijuana priva di principio attivo. 9.2. Il secondo motivo censura la carenza di motivazione sul capo C), relativo alla cessione a NT NE da maggio ad agosto 2017. Il ricorrente ammette una cessione di modica quantità per settecento-ottocento euro nell'ambito di rapporti di risalente amicizia ("dai tempi dell'oratorio"), ma contesta la ricostruzione di un rapporto di rifornimento continuativo. Deduce che la Corte avrebbe erroneamente valorizzato l'ammontare di ottocento euro come indicativo di un rapporto non occasionale, senza adeguata motivazione. 9.3. Il terzo motivo investe il capo E) sulla corruzione. Il ricorrente lamenta: la carenza di motivazione sulla sua specifica partecipazione alle dazioni;
le discrepanze nelle dichiarazioni di SA tra i verbali del 27.6.2017, 18.12.2017 e 22.10.2018 (fallito riconoscimento fotografico, contraddizioni su altri poliziotti infedeli); l'erronea interpretazione delle intercettazioni (nella n. 73 e 75 del 29.3.2017 AN fornisce spontaneamente informazioni senza prova di accordo corruttivo;
nella n. 859 del 7.8.2017 emerge il rifiuto esplicito di AN;
nella n. 455 del 12.7.2017 risulterebbe che è il Carabiniere a dover restituire 1200 euro a OL, non viceversa). 9.4. Il quarto motivo concerne il capo G), relativo alle cessioni a GI AN, TA e ZO dal maggio all'ottobre 2017. Il ricorrente contesta ogni cessione a GI TA e al ZO. Fornisce una ricostruzione alternativa delle conversazioni del 9 settembre 2017: si riferivano alle nozze di AR TA, figlia di un amico scomparso prematuramente e nipote di GI TA;
il "maglione" era realmente un regalo per il bambino della coppia. Cosi come gli altri ricorrenti, anch'egli contesta l'inverosimiglianza della ricostruzione accolta dai giudici;
aggiunge che la coincidenza temporale con la consegna di un qualcosa da parte di CÒ riguarderebbe ortofrutta da trasportare al mercato ("scendi cento euro e dammi una mano" significherebbe caricare cento euro di ortofrutta, necessitando di aiuto). 8 10. US RO propone tre motivi. 10.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 81 cpv., 110, 319, 321 cod. pen., per l'erronea applicazione della continuazione interna in ordine agli episodi di corruzione contestati al capo E). Il ricorrente richiama consolidata giurisprudenza secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi privati configura un unico reato permanente ex art. 319 cod. pen., nel quale le singole dazioni rappresentano momenti consumativi dell'unico reato. Evidenzia che la Corte non ha individuato i vari momenti consumativi dei diversi episodi corruttivi, limitandosi ad affermare che AN era "a disposizione" dei correi durante tutto il periodo, il che confermerebbe l'unicità del pactum sceleris, incompatibile con la continuazione. 10.2. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, contraddittorietà e travisamento della prova. Il ricorrente evidenzia molteplici incongruenze: la Corte ha dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni di SA del 22.10.2018 ("il Carabiniere lo pagano tutti") e ha ritenuto verosimile che AG non abbia partecipato alla corruzione per le piantagioni 2015/2016, eppure lo condanna per l'intero periodo maggio 2015 - ottobre 2017. Sottolinea che dalla conversazione del 3.8.2017 emerge che AN rifiuta la proposta di OL ("va bene tu vai, io non ne voglio sapere"). Evidenzia che l'identificazione nel riferimento all'altro tuo amico" non è univoca, esistendo pluralità di correi. Lamenta il travisamento della conversazione n. 455 del 12.7.2017, dalla quale emergerebbe che è il Carabiniere a dover dare soldi a OL ("levaci i milleduecento euro levaci i soldi che lui mi deve dare a me"); e così pure il travisamento dell'episodio del 20.9.2017, definito "illecito ingresso" quando si trattava del sequestro operato dalle forze dell'ordine. 10.3. Il terzo motivo censura il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente evidenzia a suo favore la sostanziale incensuratezza (risultando a suo carico un solo decreto penale del 2010, per omesso versamento ritenute); le confessioni profuse con memoriale manoscritto del 1.2.2019; la scrupolosa osservanza delle misure cautelari. Lamenta che la Corte si sia limitata a richiamare la gravità delle imputazioni, senza valutare i prospettati elementi positivi. 11. AN RE propone tre motivi. 11.1. Il primo motivo, riferito al capo B), denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Lamenta che il giudizio di responsabilità si basi su elementi generici e non individualizzanti, ricavati da intercettazioni ambientali effettuate su altri soggetti. Evidenzia l'assenza totale di riferimenti da parte dei collaboratori di giustizia e la mancanza di riscontri specifici sulla condotta effettivamente realizzata. 11.2. Il secondo motivo censura la mancata riqualificazione nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90. La Corte avrebbe affermato che l'imputato "coadiuvava il padre nella coltivazione di piantagioni che producevano molti chilogrammi di marijuana e fruttavano 9 decine di migliaia di euro a settimana", ma tale affermazione contrasterebbe con il compendio accusatorio formato da attività captativa mai corroborata da sequestri. In assenza di elementi significativi su modalità, circostanze, qualità e quantità, i giudici andrebbero dovuto ritenere la più lieve fattispecie, in ossequio al principio del favor rei. 11.3. Il terzo motivo lamenta il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte non avrebbe considerato il ruolo marginale, quale mero supporto occasionale del padre, negando i benefici con motivazione apodittica ("non essendo emersi elementi positivi"). Per la sospensione, risulterebbe illogico presumere la ricaduta nel reato, dopo oltre sette anni dai fatti senza condanne intermedie. 12. AN CA articola tre motivi. 12.1. Il primo motivo contesta l'affermazione di responsabilità per la corruzione. Evidenzia che la stessa Corte ha riconosciuto, a pagina 102, che le sole dichiarazioni di SA sarebbero del tutto insufficienti per sostenere un'affermazione di colpevolezza, ma poi ha fondato la condanna su intercettazioni che non dimostrerebbero né dazioni di denaro, né atti contrari ai doveri d'ufficio. Il collaboratore aveva descritto pagamenti a un "Comandante di Scordia" nel 2016, ma non aveva riconosciuto AN nell'album fotografico e questi non era mai stato comandante a Scordia. Le intercettazioni del 2017 non costituirebbero riscontri individualizzanti, mancando verifiche patrimoniali su AN o accertamenti sui suoi comportamenti in servizio. 12.2. Il secondo motivo contesta la mancata riqualificazione in fatto di lieve entità, evidenziando come le intercettazioni che suggerivano coltivazione e vendita di sostanze stupefacenti provenienti da multiple piantagioni non avessero trovato riscontro in sequestri concreti. 12.3. Il terzo motivo censura il diniego delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva. Non sarebbe stata considerata la figura marginale del ricorrente, presente solo in sporadiche intercettazioni concentrate in arco temporale ridotto. La Corte avrebbe negato il beneficio con motivazione apodittica. 13. AN NI CO deduce tre motivi. 13.1. Il primo motivo contesta la sua identificazione con il "GI" menzionato nelle intercettazioni. Evidenzia che il padre CA ha quattro figli e che il riferimento generico ai "figli" o ai "due ragazzi", contenuto nei dialoghi intercettati, non consentirebbe identificazione certa. Il giudice di primo grado aveva erroneamente identificato un "Nicola" citato nelle conversazioni con l'assistito che si chiama GI CO. La Corte d'Appello non avrebbe affrontato espressamente tale questione, fondando il convincimento su elementi generici. 13.2. Il secondo motivo lamenta la mancata riqualificazione nella lieve entità. L'affermazione secondo cui egli "coadiuvava il padre nella coltivazione di piantagioni che producevano molti chilogrammi e fruttavano decine di migliaia di euro a settimana", risulterebbe contraddetta dal compendio accusatorio privo di sequestri. 10 13.3. Il terzo motivo censura il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, contestando una motivazione priva di adeguata argomentazione. Il giudice avrebbe previsto il rischio di reiterazione del reato, basandosi su un carico pendente che, dopo oltre sette anni senza condanne, non è idoneo a fondare una prognosi sfavorevole. 14. All'udienza dell'Il luglio 2025, il Procuratore Generale ha concluso chiedendo: per NT TO, OL TE, ZO VA, GI TA, GI AN, AN AN, AN CA e AN GI CO: l'inammissibilità dei ricorsi;
per AN FA: l'annullamento con rinvio limitatamente al terzo motivo per la qualificazione giuridica del fatto, con inammissibilità per il resto;
per CÒ GI: l'annullamento con rinvio in relazione al terzo motivo per la qualificazione giuridica del fatto ex art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90, con inammissibilità per il resto;
per AG CO: l'annullamento senza rinvio in relazione all'aumento per la continuazione interna al capo E), con eliminazione della relativa pena di 4 mesi di reclusione, e inammissibilità per il resto. I difensori presenti hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso articolato da LC IU non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni che si espongono. 1.1 II ricorrente, con il primo motivo, deduce che la Corte d'appello avrebbe dato per presupposta la natura illecita dell'incontro del 9 settembre 2017, senza fornire adeguata motivazione circa le ragioni per le quali, nel silenzio delle captazioni, abbia tratto la convinzione che cripticamente i soggetti coinvolti discorrevano di marijuana. Lamenta, inoltre, che la decisione del GUP si appalesava silente sul tema di prova e che la Corte d'appello avrebbe perseverato nell'indebita presunzione, senza confrontarsi con i rilievi difensivi. La censura è destituita di fondamento e si basa su una lettura non esaustiva della sentenza impugnata. In linea generale, va premesso che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.26371501). La Corte di merito ha correttamente ricostruito l'intera sequenza degli eventi del 9 settembre 2017, fornendo una motivazione articolata, logica e immune da vizi, che dimostra come l'approvvigionamento di sostanza stupefacente sia stato desunto non sulla base di presunzioni, ma dall'analisi sistematica e cronologica delle conversazioni intercettate. 11 Il Collegio territoriale ha infatti proceduto a una ricostruzione puntuale degli eventi, dimostrando come dalle conversazioni ambientali n. progr. 1218 e 1219 del 9.9.2017 ore 13.50 emergesse che OL, trovandosi a bordo dell'autovettura insieme a AG, incontrava TA GI, consegnandole un "provino" custodito all'interno di un pacchetto di sigarette, affinché potesse verificare la qualità dello stupefacente. La natura stupefacente del "provino" non è presunta, ma chiaramente desumibile dal fatto che, come emerge dai dialoghi indicati, la GI doveva far "verificare la qualità" a un "acquirente" e che, in caso di gradimento, il "fornitore" gliel'avrebbe venduta "a 3", consegnandone "mezzo" nella stessa sera. E' stato correttamente evidenziato in sentenza, come i due interlocutori concordassero espressamente i termini convenzionali per comunicare la risposta per telefono (ossia limitandosi a dire: 'va bene', 'non va bene')", elemento idoneo a comprovare la consapevolezza del carattere illecito dell'operazione e il conseguente ricorso necessario a un codice criptico per sfuggire alle intercettazioni. La ricostruzione prosegue con rigorosa consequenzialità logica: un'ora più tardi (progr. 9471 del 9.9.2017 ore 14.50) TA GI telefonava all'OL comunicando che "va bene per la metà", confermando il gradimento dell'acquirente. Alle ore 15.29 (progr. 4631) AG chiamava CÒ prendendo appuntamento per "Mario" (OL) per le ore 16.00. L'identificazione di CÒ è ritenuta certa in quanto lui è l'intestatario dell'utenza telefonica chiamata dal AG. La Corte territoriale ha correttamente sottolineato come alle ore 16.01 (progr. 1221) si registri una conversazione tra OL e CÒ nella quale il primo chiede al secondo di "scendergli almeno 100 euro" e CÒ "gli chiede di dargli una mano". Il termine "scendere" in relazione a una cifra di denaro, nel contesto di un appuntamento programmato per procurare sostanza stupefacente, viene logicamente ritenuto significativo della cessione di stupefacente per il corrispettivo richiesto. Il ragionamento dei giudici di merito si completa con l'analisi degli elementi successivi: 24 minuti dopo (progr. 1223) "l'OL sale a bordo della sua vettura e si sente un rumore di sacchi e di qualcosa che viene sistemata sulla macchina"; poco dopo (progr. 1224 ore 16.28) OL chiama TA GI concordando di vedersi presso la parrucchiera. La sequenza temporale è inequivocabile: appuntamento con CÒ, versamento di 100 euro, caricamento di "qualcosa" sull'auto, immediata chiamata alla destinataria finale. La Corte di appello, analizzata la sequenza delle conversazioni sopra indicate, ha logicamente desunto che TE OL e CO AG abbiano procurato presso PP CÒ la marijuana richiesta loro da TA GI. La conclusione non è il frutto di una presunzione, come erroneamente sostiene il ricorrente, ma l'esito di un rigoroso ragionamento logico-deduttivo, basato sulla valutazione sistematica di elementi probatori convergenti e univoci. La motivazione in esame ha inoltre confutato specificamente l'ipotesi difensiva alternativa, secondo cui l'OL avrebbe potuto approvvigionarsi di stupefacente altrove, dopo aver lasciato il CÒ. Il Collegio di merito ha adeguatamente evidenziato che l'OL telefonava alla GI 12 immediatamente dopo avere lasciato la proprietà del CÒ, rendendo così evidente che ciò che avrebbe dovuto consegnare proveniva appunto dal CÒ. Ha inoltre rilevato che l'OL, dopo avere lasciato il CÒ e prima di raggiungere la GI, non interloquiva con nessuno, limitandosi a movimentare le buste già presenti all'interno della vettura. La motivazione appare articolata e logicamente ineccepibile, rendendo inammissibile la censura del ricorrente, il quale propone una rilettura degli elementi probatori che non può trovare accoglimento in sede di legittimità. 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe operato una valutazione atomistica delle modalità del fatto, omettendo il giudizio sinottico degli elementi sintomatici previsti dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, e disattendendo i principi affermati dalle Sezioni Unite Murolo (n.51063 del 27/09/2018, Rv. 274076). La censura è manifestamente infondata. La Corte di merito ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali consolidati in tema di lieve entità, operando una valutazione complessiva e ponderata di tutti gli elementi sintomatici previsti dalla norma, senza limitarsi alla considerazione delle sole modalità del fatto. Il Collegio territoriale ha infatti considerato preliminarmente il dato quantitativo, riconoscendo che la cessione aveva ad oggetto un quantitativo di marijuana dal prezzo di 100 euro, oggetto di unica cessione, escludendo pertanto la continuazione. Questa valutazione, che corregge la sentenza di primo grado, dimostra come la Corte d'appello abbia effettivamente tenuto conto dell'elemento quantitativo favorevole al ricorrente. Tuttavia, la Corte di merito ha correttamente valutato che tale elemento, pur positivo, risultava ampiamente neutralizzato dalle modalità della condotta e dalla personalità dell'agente. Quanto alle modalità, il Collegio ha motivatamente rilevato che PP CÒ ha mostrato di essere un fornitore immediatamente reperibile con i quali OL e AG avevano una consuetudine di rapporti radicata nel tempo. Tale valutazione non è il frutto di una considerazione isolata, ma emerge dall'analisi complessiva delle risultanze processuali. Vengono infatti richiamate in sentenza le conversazioni progr. n.2992 del 31.7.2017, e soprattutto, la n. 4366 del 5.9.2017 ore 11.00 dalla quale emerge chiaramente come AG e CÒ si incontrassero nei pressi di una serra ove avveniva la coltivazione di marijuana". Il ragionamento è ulteriormente consolidato attraverso l'analisi della conversazione progr. 1218 del 9.9.2017 ore 13.38, dalla quale emergono i rapporti di dare/avere tra AG e OL da una parte e il CÒ dall'altra, con riferimenti a cifre consistenti ("Due e cinque, gli devi dare mille due e cinquanta", "O mille due e cinquanta, o mille e tre"). In sintesi, la valutazione proposta in sentenza appare conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui la modica quantità di stupefacente non determina automaticamente l'applicazione della circostanza attenuante, quando le modalità della condotta dimostrino la partecipazione a un'attività illecita strutturata e continuativa. Il ricorrente erroneamente assume che la valutazione delle modalità debba necessariamente essere neutralizzata dal dato quantitativo, ma tale assunto contrasta con i principi consolidati. 13 Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, l'art. 73, comma 5, richiede una valutazione globale in cui nessun singolo elemento può assumere carattere determinante, ma deve emergere dalla considerazione complessiva l'effettiva tenuità dell'offesa al bene giuridico tutelato. Si rammenta che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 - dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076) è nel senso che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, così superando l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione e alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Tali indici non debbono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, data la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultino prima facie contraddittorie in tal senso. Solo all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. Nella decisione impugnata è stato fatto buon governo dei principi ermeneutici in materia e, con motivazione non incongrua né contraddittoria, è stata compiuta una valutazione complessiva, tenendo conto di una serie di elementi sintomatici della gravità del fatto, non compensabili con altri di segno contrario. La valutazione concreta degli elementi sintomatici rientra nell'insindacabile apprezzamento del giudice di merito, che nel caso in esame ha fornito motivazione immune da vizi logici e conforme ai principi di diritto richiamati. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe fornito una motivazione assiomatica circa il diniego dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod.pen., limitandosi alla testuale riproposizione del dettato normativo, senza alcuna minima considerazione giustificativa circa l'evento dannoso o pericoloso. La censura non ha fondamento. La Corte di merito ha correttamente valutato i presupposti dell'attenuante, fornendo specifica e articolata motivazione conforme ai principi giurisprudenziali consolidati. 14 Il Collegio territoriale ha infatti chiarito che il lucro conseguito dal CÒ nel caso in esame, anche se riferibile a soli 100 euro, non può essere considerato di speciale tenuità, dovendosi ritenere che tale lucro debba essere connotato non solo da tenuità, ma da 'speciale' tenuità, dove l'aggettivo 'speciale' vale a descrivere il lucro come di scarsa, minima entità. Tale motivazione non costituisce una mera riproposizione del dettato normativo, ma rappresenta l'applicazione dei criteri ermeneutici consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. E' stato correttamente applicato l'orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui l'art. 62 n. 4 cod.pen. richiede una puntuale ed esaustiva verifica, in concreto, in ordine alla ricorrenza, o meno, della speciale tenuità, riferita sia al lucro perseguito o conseguito dall'autore del reato, sia all'evento dannoso o pericoloso causato nel caso di specie ( Sez. U , n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499, in motivazione, par. 16). Il giudicante ha condivisibilnnente ritenuto che un lucro di 100 euro, nel contesto accertato di rapporti consolidati nella vendita di stupefacenti e di inserimento in un'attività organizzata, non può considerarsi di speciale tenuità. La motivazione appare inoltre implicitamente estesa all'evento dannoso. La Corte territoriale, avendo accertato che il ricorrente operava come fornitore immediatamente reperibile in un contesto caratterizzato da consuetudine di rapporti illeciti radicata nel tempo e da collegamenti con attività di coltivazione, ha implicitamente valutato che l'evento dannoso non presentasse carattere di speciale tenuità, essendo espressione di un'attività strutturata e potenzialmente produttiva di ulteriori reati. La valutazione operata dal giudice di merito circa la sussistenza dei presupposti dell'attenuante, rientra nell'apprezzamento delle circostanze concrete del caso, risulta congrua, specifica e immune da vizi logici, rendendo inammissibile la censura del ricorrente. 1.4. Il ricorrente, con il quarto motivo, deduce la totale assenza di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che manca anche solo un segno grafico, nelle pagine dedicate dal giudice del gravame alla posizione di CÒ (pp. 21-27), a sostegno del diniego, e che tale omissione risulta ancor più irragionevole, considerato il ridimensionamento della condotta ascritta all'imputato. La censura non ha fondamento alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di motivazione implicita. Secondo l'orientamento costante di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023) Rv. 284096 - 01). Nel caso in esame, la Corte di merito ha correttamente effettuato una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell'imputato che implicitamente esclude la sussistenza di elementi idonei a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio. La motivazione implicita emerge chiaramente dalla struttura argomentativa della sentenza, che delinea un quadro di responsabilità caratterizzato da elementi ostativi alla concessione delle 15 attenuanti generiche. La decisione impugnata ha infatti evidenziato: a) la consuetudine di rapporti, radicata nel tempo, tra il ricorrente e i correi;
b) la qualifica di fornitore immediatamente reperibile;
c) i rapporti di dare/avere, con riferimento a cifre consistenti;
d) i collegamenti con attività di coltivazione di marijuana;
e) l'inserimento in un contesto di traffico organizzato. Tale complessiva valutazione, che evidenzia modalità della condotta incompatibili con l'occasionalità e l'estemporaneità, implicitamente esclude la sussistenza di elementi positivi della personalità o circostanze del fatto idonee a giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche. La struttura argomentativa della sentenza rende chiaramente desumibile il rigetto della richiesta, conformemente ai principi consolidati in tema di motivazione implicita. Aspecifica è la deduzione del ricorrente, ad avviso del quale il ridimensionamento della condotta, a seguito della esclusione della continuazione, debba automaticamente comportare la concessione delle attenuanti generiche. L'esclusione della continuazione attiene alla delimitazione oggettiva del fatto, mentre le attenuanti generiche presuppongono una valutazione complessiva della personalità e delle circostanze che, nel caso in esame, sono state logicamente ritenute incompatibili con una mitigazione del trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso di RA EF è fondato. 2.1.1 II terzo motivo del ricorso, per la sua natura pregiudiziale rispetto agli altri, richiede di essere esaminato preliminarmente. La censura riguarda l'identificazione stessa del ricorrente quale destinatario delle dazioni corruttive, elemento che costituisce il presupposto logico dell'intera imputazione. Il motivo merita accoglimento. Il quadro probatorio accolto dai giudici di merito si fondava originariamente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SA SE, il quale aveva riferito di aver corrisposto mensilmente 2.000 euro a un Carabiniere per garantirsi protezione nelle attività illecite di coltivazione e spaccio di stupefacenti. Tuttavia, come è stato fondatamente eccepito, l'analisi delle dichiarazioni del SA ha rivelato criticità non superabili. In primo luogo, il mancato riconoscimento fotografico. Nell'interrogatorio del 18 dicembre 2017, posto di fronte all'album fotografico, il SA indicava l'effige "n.8" come quella del Carabiniere corrotto, salvo poi scoprire che si trattava di CO AG, non appartenente all'Arma dei Carabinieri. E' stata altresì evidenziata l'erronea indicazione del ruolo e della sede di servizio. Il SA affermava con certezza che il Carabiniere corrotto fosse il Comandante della Stazione di Scordia, circostanza oggettivamente non corrispondente al ruolo del AN, che risultava essere appuntato in servizio presso la Stazione di Palagonia. Ugualmente significativa è la segnalata rilevanza dell'errore. La specificazione che il Carabiniere fosse il comandante della Stazione di Scordia assume particolare significato in 16 quanto le piantagioni di marijuana oggetto della protezione illecita si trovavano proprio nel territorio di competenza di quel comando, non di quello di Palagonia dove prestava servizio il AN. La Corte d'Appello ha tentato di superare tali incongruenze sostenendo che il mancato riconoscimento fosse giustificabile con il travisamento del Carabiniere (cappello e occhiali scuri) e con la distanza temporale. Tuttavia, coglie nel segno la censura secondo cui tale spiegazione non può sanare l'erroneità delle indicazioni fornite dal SA circa il grado e la sede di servizio, elementi che il collaboratore affermava con sicurezza e che non potrebbero essere influenzati dal travisamento fisico, anche in considerazione della ripetuta frequentazione tra i due in occasione delle corresponsioni mensili. 2.1.2 Venuta meno l'identificazione diretta attraverso le dichiarazioni del SA, la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento su un ragionamento deduttivo che, tuttavia, poggia su una premessa evidentemente errata: l'assenza di altri carabinieri coinvolti nelle indagini. La sentenza impugnata afferma che in tutta l'indagine non è emerso il coinvolgimento di nessun altro Carabiniere a parte il AN (pag. 37), deducendone che il militare menzionato nelle intercettazioni non potesse che essere il ricorrente. Tuttavia, è stato ben evidenziato dalla difesa che tale premessa è smentita dalla stessa sentenza che, a pagina 31, dà atto che il SA riferiva di un Maresciallo dei Carabinieri di Scordia del quale non ricordava il nome, con grado e sede di servizio non corrispondenti. 2.1.3 Parimenti fondata è la censura relativa alle intercettazioni, che provano l'esistenza di un Carabiniere corrotto, ma non ne consentono l'identificazione nel AN. Le conversazioni intercettate dimostrano inequivocabilmente che i correi versavano denaro a un Carabiniere per ottenere protezione. Tuttavia - e questo è il punto dirimente - esse non consentono l'identificazione di tale Carabiniere nella persona del AN. Le intercettazioni parlano genericamente di "Carabiniere" senza fornire elementi univoci di identificazione. La conversazione n. 317 del 7 luglio 2017, sulla quale la Corte fonda parte del proprio convincimento, è stata interpretata in modo non univoco: mentre i giudici di merito ritengono che il riferimento sia all'odierno ricorrente, la difesa sostiene - con argomenti non specificamente affrontati e superati in sentenza - che si parli di un Carabiniere di nome NI. 2.1.4. Quanto alla durata del rapporto corruttivo, emerge la contraddizione che la difesa ha puntualmente denunciato nella ricostruzione della Corte territoriale. La Corte d'Appello ha evidenziato che nell'agosto 2017 il AN avesse interrotto ogni rapporto con OL, AG e AN, rifiutando espressamente una proposta corruttiva (conversazioni nn. 7176 del 3 agosto 2017 e 859 del 7 agosto 2017). Ciononostante, lo condanna per fatti che si sarebbero protratti fino all'ottobre 2017. La contraddizione non è meramente apparente ma sostanziale: o il AN ha continuato la sua attività corruttiva dopo l'agosto 2017 (ma allora la sentenza avrebbe dovuto indicare quali 17 atti contrari ai doveri d'ufficio abbia compiuto in tale periodo), oppure il rapporto corruttivo è cessato in quella data (e allora la condanna per il periodo successivo è priva di fondamento). 2.1.5 La difesa correttamente rileva che la sentenza elude la questione del luogo di commissione del reato, limitandosi ad affermare genericamente che i fatti sarebbero avvenuti in Scordia dal maggio 2015 all'ottobre 2017. In effetti, l'indicazione non è meramente descrittiva ma costituisce elemento essenziale della contestazione, considerato che il AN prestava servizio a Palagonia e non a Scordia, dove invece si trovavano le piantagioni di marijuana alle quali si riferisce l'attività di protezione asseritamente svolta dal militare. La sentenza non spiega come il ricorrente, operando in un comando territorialmente diverso, avrebbe potuto garantire protezione per attività illecite svolte al di fuori della propria sfera di diretta competenza. 2.1.6 L'esame complessivo delle censure proposte dal ricorrente evidenzia che l'addebito di corruzione contro il Carabiniere AN è stata ricavata attraverso una argomentazione contraddittoria e manifestamente illogica, che perciò richiede un nuovo esame da parte del giudice di rinvio. 2.2. Assorbiti gli altri motivi. 3. Le censure sollevate da EN NT attraverso il ricorso in esame risultano inammissibili. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in ordine alla contestazione mossa al capo B), l'inadeguatezza della motivazione relativa alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alle intercettazioni. La censura è manifestamente infondata. La Corte di merito ha correttamente valutato la convergenza di plurimi elementi probatori, fornendo una motivazione articolata e logicamente consequenziale che dimostra la fondatezza dell'accusa. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha effettuato una valutazione critica e differenziata delle diverse fonti dichiarative. Relativamente alle dichiarazioni di Di RO OS, ha correttamente considerato che, nonostante la successiva ritrattazione, le dichiarazioni originarie presentavano caratteri di specificità e trovavano riscontro in altri elementi probatori. Giustamente si è osservato che il ragionamento ha trovato conferma nelle dichiarazioni di SE SA, il quale riferiva di aver rifornito il NT sia di cocaina che di marijuana, nella gestione dello spaccio del territorio di Scordia. La Corte distrettuale ha inoltre considerato le dichiarazioni di ND RU, il quale forniva indicazioni specifiche sull'attività di spaccio del NT, sia di marijuana che di cocaina. La valutazione dei collaboratori non si è limitata a una mera elencazione, ma ha considerato gli elementi di riscontro reciproco e la convergenza delle dichiarazioni su aspetti specifici dell'attività del ricorrente. 18 La Corte, con motivazione adeguata, ha poi correttamente applicato i principi consolidati secondo cui le dichiarazioni dei collaboratori, pur non costituendo prova piena, assumono valore indiziario quando trovino riscontro in altri elementi del quadro probatorio. Quanto alle intercettazioni, il ricorrente erroneamente assume che la Corte si sia limitata a estrapolare singole conversazioni. Al contrario, il Collegio territoriale ha operato una valutazione sistematica delle conversazioni tra il ricorrente e NI DO, evidenziando la ricorrenza di espressioni che, nel loro complesso, delineano inequivocabilmente un'attività di traffico di stupefacenti. Sono state logicamente interpretate le conversazioni registrate tra il 31.3.2017 e il 16.5.2017, dalle quali emergono inequivocabili espressioni ('quella cosa che non era buona' (n. 163), 'ancora c'è quel coso' e NI chiede se è solo 'quello nero' (n. 671), NI dice che 'questa cosa la deve tirare fuori tutta in una volta' e che il conto è grosso (n. 1126), NI chiede se 'si sta prendendo la cosa nera da loro' (n. 1707)"). Il Collegio ha inoltre considerato le conversazioni del 2 aprile 2017, nelle quali "DO dice ad NI che lo ha chiamato AN e se l'è presa con lui. NI chiede se per caso 'gliel'ha mischiata' e DO conferma. NI lo rimprovera, poi chiama AN e si scusa per quello che ha fatto DO. AN gli dice che era tutta 'polveraccio' e vuole ammazzare di botte DO". La Corte territoriale ha correttamente valutato che tali conversazioni, considerate nel loro insieme e nel contesto delle dichiarazioni dei collaboratori, configurano un quadro probatorio convergente e univoco. L'interpretazione delle intercettazioni, non limitata a frasi isolatamente considerate, ma elaborata alla luce dell'intero contesto dialogico e confrontata con le dichiarazioni dei collaboratori, ha fornito valutazione non illogica in ordine all'entità ed alla natura delle sostanze (tra le quali è compresa anche la cocaina) . 3.2. I motivi secondo e terzo, relativi al capo E), sono inammissibili per manifesta infondatezza. Il ricorrente contesta l'interpretazione della conversazione tra OL e AN del 7 agosto 2017, sostenendo che il significato non sarebbe univoco e che mancherebbe la prova del concorso nella corruzione. Deduce inoltre l'erroneità dell'aumento per continuazione, trattandosi di reato permanente. Con riferimento al primo profilo, la censura non ha fondamento. La Corte di merito ha correttamente interpretato il dialogo tra OL e AN, operando una valutazione logica del contenuto delle affermazioni nel loro contesto. Il Collegio ha analizzato la sequenza: "TE: 'te lo ricordi quando NI dice -ma questo con questi soldi... che cosa fa, che fa, beve, gioca- dice....' CA: '.. ma perché NI non gliene ha dati soldi? Lo sai che gli hanno fatto un'altra perquisizione ad NI?". Quindi, ha correttamente osservato che "la domanda 'ma perché NI non gliene ha dati soldi?' è palesemente retorica, e il senso è ancora più chiaro se collegata alla frase successiva 'gli hanno 19 fatto un'altra perquisizione'; cioè, visto che NI ha pagato anche lui il Carabiniere, i due si meravigliano del fatto che gli sia stata fatta un'altra perquisizione". Il ragionamento risulta coerente e comunque non illogico. La sequenza delle affermazioni (interesse per l'uso del denaro da parte del Carabiniere, domanda retorica sui pagamenti, riferimento immediato alla perquisizione) conduce univocamente alla conclusione della partecipazione a episodi di corruzione. A fronte di tale motivazione adeguata, i motivi risultano sostanzialmente mirati alla revisione della valutazione delle prove, proponendo una interpretazione alternativa di intercettazioni, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte di merito ha inoltre correttamente considerato tale elemento unitamente alle specifiche dichiarazioni di SA SE, il quale, sebbene non abbia fornito un contributo utile all'individuazione del militare, ha altresì affermato che il Carabiniere veniva pagato anche dal NT, ha precisato che il medesimo si era lamentato del fatto che il Carabiniere veniva pagato da tutti mentre il poliziotto NN veniva pagato solo da lui. Dalla convergenza di elementi indiziari diversi e indipendenti è stata logicamente ricavata la fondatezza della conclusione. Sotto il secondo profilo, la censura relativa alla continuazione è parimenti infondata. Il ricorrente assume che si tratti di un unico reato permanente, ma tale qualificazione contrasta con la lineare ricostruzione operata dalla Corte di merito. Il Collegio ha infatti accertato distinti episodi corruttivi nell'arco temporale maggio 2015- ottobre 2017, corrispondenti alle diverse attività illecite che richiedevano la protezione del Carabiniere. Nel caso in esame, la partecipazione del ricorrente a distinti progetti illeciti (piantagioni, traffico, occultamento) che richiedevano specifici interventi corruttivi configura plurimi episodi unificati dal vincolo della continuazione. 3.3. Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la motivazione sulla disponibilità del terreno e sulla consapevolezza della presenza delle armi, sostenendo che le conversazioni successive al sequestro dimostrerebbero la sua estraneità e che mancherebbe la prova della disponibilità - o comunque della esclusiva disponibilità - del terreno. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il Collegio territoriale ha preliminarmente considerato che la perquisizione veniva disposta a seguito delle rivelazioni del collaboratore Di RO OS, il quale, in data 24.3.2017, dichiarava di essere a conoscenza, per averlo appreso dal NT medesimo, che nel terreno in questione, di proprietà del padre ma in uso a NT TO, quest'ultimo teneva interrati serbatoi di plastica in cui erano nascoste armi, denaro e droga. La Corte di merito ha puntualmente affermato che il NT disponeva del terreno, era consapevole della presenza dell'arma e contribuiva al suo occultamento, sebbene l'arma non fosse di sua proprietà. Secondo la logica argomentazione dei giudici di merito, ulteriori conferme si rinvengono nell'analisi delle conversazioni successive al sequestro. Contrariamente a quanto sostenuto dal 20 ricorrente, tali conversazioni non dimostrano l'estraneità, ma confermano il contributo partecipativo, attesa la consapevolezza manifestata nei dialoghi in ordine all'occultamento delle armi, sia pure per conto terzi a lui ben noti, nel terreno di sua pertinenza. Risulta in tal modo correttamente applicato il principio consolidato per il quale la detenzione o l'occultamento del corpo del reato, per conto di terzi, integra il concorso nel reato, trattandosi di una forma di collaborazione sulla quale il proprietario può fare affidamento (Sez. 4, n. 21441 del 10.4.06, Piscopo;
massime prec. conformi n. 12777/2000, RV. 217903; n. 40167/04, RV. 229565). 3.4. Il ricorrente, con il quinto motivo, deduce l'intervenuta prescrizione, alla data della sentenza di appello, della contravvenzione ex art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva di munizioni), contestata al capo J unitamente al delitto di detenzione illegale di arma, ritenuto in continuazione con il più grave reato di cui al capo B) (cessione di stupefacenti). La questione non risulta essere stata specificamente eccepita dinanzi alla Corte d'appello. La censura è in ogni caso inammissibile. Nel caso di specie, per il capo J, è stato applicato un aumento unico di sei mesi di reclusione, ridotto di un terzo. Dal trattamento sanzionatorio emerge che, per il capo J, il giudice, in sede di giudizio abbreviato, ha operato un solo aumento e poi ha applicato la riduzione prevista per i delitti, senza considerare la contravvenzione. In tal senso militano i seguenti argomenti. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 27059 del 27 febbraio 2025, hanno riaffermato la "visione multifocale" del reato continuato: i singoli reati mantengono tendenziale autonomia, e l'unitarietà opera solo se espressamente prevista o se più favorevole all'imputato, secondo il principio del favor rei. Per il giudizio abbreviato con delitti e contravvenzioni in continuazione, la riduzione anche sugli aumenti va operata distintamente: un terzo per i delitti, metà per le contravvenzioni. Questo perché la diminuente, pur processuale, ha effetti sostanziali e deve rispettare la diversa valutazione legislativa del disvalore dei reati, espressa attraverso misure premiali differenziate. Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente è stato condannato per i reati di cui al capo J ( delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo e contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen.) in continuazione con il più grave reato di cui al capo B), con applicazione di un aumento unico di pena pari a mesi sei di reclusione, successivamente ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. in ragione del rito abbreviato. Dalla struttura stessa del trattamento sanzionatorio così determinato emerge, con evidenza, che il giudice di merito ha operato un unico aumento per la continuazione, applicando poi la riduzione prevista per i delitti (un terzo). Ciò implica necessariamente che nessun autonomo aumento di pena è stato concretamente comminato in relazione al reato di cui all'art. 697 cod. pen. che avrebbe dovuto comportare 21 l'incremento di una ulteriore frazione e poi la distinta riduzione di 1/2 per il rito abbreviato, in riferimento alla suddetta contravvenzione. In sintesi, quest'ultima, non ha prodotto alcun effetto incrementativo sul quantum della sanzione finale. Del resto, il ricorrente non ha censurato la determinazione unitaria dell'aumento e la misura della successiva diminuente, evidentemente commisurati al delitto. Tale omissione conferma la consapevolezza della mancata applicazione di un aumento autonomo per la contravvenzione e rivela l'assenza di un interesse concreto. Invero, l'interesse ad impugnare è da ritenersi sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, seppur operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione (Sez. U, n.28911 del 28/03/2019 - Rv. 275953 - 02). Nel caso di specie, il ricorrente non ha prospettato lo specifico interesse sotteso alla censura;
e del resto, l'eventuale dichiarazione di prescrizione non comporterebbe alcuna riduzione della pena per la contravvenzione estinta, poiché la stessa non è stata considerata nella determinazione dell'aumento per continuazione. L'operazione avrebbe carattere meramente teorico, risultando priva di utilità pratica. In conclusione, la censura è inammissibile per difetto di interesse. 3.5. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione circa le attenuanti generiche, evidenziando di aver specificamente dedotto nell'atto di appello favorevoli condizioni di vita dell'imputato (familiari, sociali e lavorative), buon comportamento processuale e ravvedimento manifestato nel corso del procedimento. La censura non ha fondamento alla luce dei principi consolidati in tema di motivazione implicita sopra richiamati (par. 1.4.). Risulta adeguatamente effettuata in sentenza una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell'imputato che implicitamente esclude la sussistenza di elementi idonei a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il Collegio territoriale ha infatti accertato la responsabilità del ricorrente per plurimi reati di particolare gravità: a) detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (inclusa cocaina) in un arco temporale esteso (2015-2017); b) corruzione di pubblico ufficiale attraverso pagamenti sistematici;
c) cessioni di marijuana a terzi soggetti;
d) detenzione illegale di armi e munizioni. Tale quadro complessivo, sottolineato nella decisione impugnata, evidenzia una personalità delinquenziale strutturata e una condotta caratterizzata da particolare pericolosità sociale. Sono stati inoltre evidenziati i rapporti del ricorrente con esponenti della criminalità organizzata, l'inserimento in un ampio contesto delle attività illecite nel settore degli stupefacenti, oltre alla capacità di corruzione di pubblici ufficiali, per garantirsi protezione dalle attività investigative. 22 La valutazione complessiva, che delinea un quadro di responsabilità incompatibile con l'occasionalità e caratterizzato da particolare gravità, implicitamente esclude la sussistenza di elementi positivi della personalità o circostanze del fatto idonee a giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche. La motivazione implicita risulta chiaramente desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza, conformemente ai suindicati principi consolidati. 4. Il ricorso interposto da ZO RE incorre nella declaratoria di inammissibilità per le considerazioni che seguono. 4.1. Il ricorrente articola il primo motivo di ricorso, denunciando l'illogicità manifesta della motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto provata la sua identificazione attraverso i riferimenti a "l'americano" e al "parente" di GI AN contenuti nelle conversazioni intercettate. Il ricorrente deduce che tali riferimenti sarebbero generici e non univoci;
dalla stessa conversazione richiamata in sentenza (n. 154 del 27.6.2017) emergerebbe che "l'americano" non disponeva di stupefacente ("per non averne l'americano a Militello"); non esisterebbe alcuna conversazione nella quale egli sia parte attiva;
in ogni caso, non risulterebbe alcun riferimento diretto o indiretto a ZO VA. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La censura non individua alcun autentico vizio di illogicità nel percorso argomentativo della Corte territoriale, limitandosi a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie. La sentenza impugnata ha dedicato ampio spazio alla ricostruzione del coinvolgimento di ZO VA, sviluppando un ragionamento articolato in più passaggi logici concatenati. Il Collegio territoriale ha valorizzato l'elemento identificativo costituito dalla nazionalità americana del ricorrente, nativo di Brooklyn, osservando come tale caratteristica lo rendesse l'unico soggetto, nell'ambiente di riferimento, a cui potesse riferirsi l'appellativo "l'americano". Questo primo elemento identificativo è stato quindi correlato con il dato relazionale: ZO VA risultava convivente di GI TA e cognato di GI AN, circostanza che rende univoco il riferimento al "cognato" e al "parente" americano contenuto nelle conversazioni intercettate. In sintesi, l'identificazione del ZO attraverso il riferimento a "l'americano" non costituisce una mera congettura, ma si fonda su un dato fattuale oggettivo e non contestato;
la sua origine statunitense in un contesto territoriale e familiare circoscritto dove tale caratteristica assumeva valenza individualizzante. La motivazione, dunque, spiega come si sia giunti all'identificazione nel ricorrente del soggetto menzionato nelle conversazioni intercettate La Corte territoriale ha quindi proceduto all'analisi del contenuto delle conversazioni, evidenziando come dalla n. 154 del 27.6.2017 emerga non già l'estraneità del ZO al traffico di stupefacenti, bensì il suo stabile inserimento in tale circuito. L'espressione utilizzata da OL TE - "per non averne l'americano a Militello" - viene interpretata nel senso che stupisce la momentanea indisponibilità di sostanza da parte di un soggetto normalmente fornito, tanto che 23 AG e OL ipotizzano che "PP" (CÒ GI) li tenga "a stecchetto" per poi cedere la droga a prezzo maggiorato. L'interpretazione fornita dalla Corte d'appello dell'espressione "per non averne l'americano" appare logicamente coerente con il contesto dialogico. I giudici di merito hanno correttamente osservato che l'espressione denota stupore per una carenza momentanea, ma non è sintomatica di estraneità al traffico. Quanto all'assenza di conversazioni con ZO quale parte attiva, va richiamato il consolidato principio per cui il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n.4572 del 17/07/2015 Cc. (dep. 03/02/2016 ) Rv. 265747) L'argomentazione della Corte d'appello si concentra sulla ricostruzione della sequenza di eventi del 9 settembre 2017, minuziosamente analizzata attraverso l'esame cronologico delle intercettazioni che culmina con la conversazione n. 4663 delle ore 20:38, nella quale AG comunica a GI AN che "al suo parente" (riferimento a ZO VA) "la cosa gliel'hanno sistemata", specificando però che l'indomani sarebbero stati necessari i pagamenti dovuti. La valutazione del giudice, basata su elementi coerenti e logicamente connessi, rende manifestamente infondata la critica del ricorrente, che non evidenzia contraddizioni concrete, proponendo una diversa lettura dei fatti, non consentita in questa sede. 4.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. Il ricorrente lamenta l'assoluta assenza di riferimenti in motivazione, anche minimi, in ordine al mancato riconoscimento delle richieste attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.. Pur riconoscendo che la giurisprudenza non richiede motivazione analitica per il diniego, sostiene che sarebbe totalmente assente ogni minimo riferimento al diniego. La censura non ha fondamento alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di motivazione implicita. La giurisprudenza di legittimità, dopo l'intervento normativo del D.L. 92/2008 convertito in L. 125/2008 che ha modificato l'art. 62-bis cod.pen., ha consolidato il principio secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un diritto conseguente all'assenza di precedenti o di aggravanti, ma richiedono la positiva sussistenza di elementi favorevoli (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01). Per il diniego è sufficiente che il giudice dia atto, anche implicitamente, dell'assenza di elementi positivi, senza necessità di confutazione analitica delle allegazioni difensive (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01). Inoltre, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti 24 dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023) Rv. 284096 - 01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha fornito motivazione implicita ma inequivocabile del diniego attraverso: a) la descrizione della gravità oggettiva del fatto: l'approvvigionamento di 500 grammi di marijuana in un contesto di traffico organizzato e continuativo;
b) l'evidenziazione del ruolo attivo del ricorrente in un sistema strutturato di distribuzione;
c) la circostanza che la Corte, pur escludendo la recidiva, in ragione della risalenza dei precedenti, li abbia comunque considerati, dimostrando di aver valutato tutti gli elementi rilevanti per la determinazione del trattamento sanzionatorio. La motivazione risulta pertanto conforme ai parametri di legittimità, non potendo il ricorrente pretendere una trattazione espressa quando dal contesto emerga chiaramente l'assenza di elementi meritevoli del beneficio. 5. Il ricorso interposto da OR TA va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 5.1. La ricorrente deduce un unico motivo, sostenendo l'illogicità della valutazione probatoria con cui la Corte d'appello ha interpretato il riferimento al "maglione" lasciato nell'autovettura quale consegna di sostanza stupefacente. La ricorrente evidenzia specificamente la scarsità delle intercettazioni che la riguardano, notevolmente ristrette nel tempo;
i contatti intercorsi solo ed esclusivamente con OL TE, amico di famiglia da molto tempo;
l'assenza di riscontri sulla corrispondenza tra "maglione" e stupefacente. E soprattutto, risulterebbe del tutto illogico che qualcuno abbandoni 500 grammi di stupefacente in un'auto non chiusa e lasciata incustodita sulla pubblica via. La censura è manifestamente infondata perché non individua alcun vizio di illogicità ma propone una lettura alternativa delle risultanze processuali che non può trovare accoglimento in sede di legittimità. D'altro canto, giova ribadire il consolidato principio affermato dalle Sezioni Unite per cui l'interpretazione del linguaggio emergente dalle captazioni, ancorché cifrato, appartiene al dominio valutativo del giudice di merito, il cui giudizio, ove sorretto da coerenza logica e massime di esperienza, resta insindacabile in questa sede (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Rv. 263715- 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ricostruito il coinvolgimento di GI TA attraverso un'analisi sistematica delle conversazioni del 9 settembre 2017, evidenziando elementi che, valutati nel loro insieme, convergono univocamente verso la prova della cessione di stupefacente. Il Collegio territoriale ha correttamente valorizzato la conversazione ambientale n. 1218 delle ore 13:50, nella quale OL consegna a TA un "provino" di marijuana, specificando le modalità di comunicazione dell'esito: limitarsi a dire "va bene" o "non va bene" per telefono. 25 Questo accordo preliminare sul codice comunicativo è stato logicamente ritenuto idoneo a dimostrare la consapevolezza della natura illecita della transazione e la volontà di dissimularla. Il secondo elemento viene individuato nella telefonata n. 9471 delle ore 14:50, nella quale GI TA comunica "va bene per la metà". La Corte ha logicamente osservato come tale espressione, nel contesto delineato dalla conversazione precedente, non possa che riferirsi all'accettazione della proposta di acquisto di 500 grammi (la "metà" di un chilogrammo). In sintesi, nel caso di specie, l'interpretazione data dai giudici di merito del "maglione" come stupefacente non si fonda su una mera supposizione, ma su elementi contestuali convergenti. La Corte territoriale ha fornito una lettura delle conversazioni intercettate pienamente coerente con il contesto investigativo e con le ulteriori emergenze probatorie, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità. La ricorrente contesta l'inverosimiglianza del lasciare stupefacente in un'auto aperta. Tuttavia, la valutazione della verosimiglianza delle modalità operative costituisce tipica valutazione di merito, insindacabile in cassazione quando sostenuta da motivazione non illogica. Al riguardo, la sentenza impugnata ha fornito spiegazione adeguata, evidenziando la necessità di evitare contatti diretti, la fiducia tra soggetti legati da rapporti consolidati, e soprattutto la possibilità di controllo dal luogo adiacente in cui momentaneamente si trovava la GI. Le argomentazioni svolte conducono necessariamente a dichiarare l'inammissibilità del ricorso. 6. Il gravame proposto da OR TO risulta inammissibile. 6.1 Con il primo motivo, il ricorrente sviluppa un'articolata doglianza, sostenendo che le intercettazioni sarebbero state travisate e si riferirebbero alla sua attività professionale di rivenditore di autoveicoli presso la ditta "Autoveicoli di GI AN". Il ricorrente invoca specificamente il vizio di travisamento della prova, sostenendo che la Corte avrebbe supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, e negato un fatto la cui verità è stata invece ampiamente dimostrata. Prima di esaminare il merito della censura, occorre precisare i limiti entro cui il vizio di travisamento può essere dedotto in cassazione. Il vizio di 'travisamento' di cui all'art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen. deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi dal suo 'significante' e che sia idonea a rendere oggettivamente illogico il ragionamento posto alla base della decisione. In altri termini, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia" neutra, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di 26 reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021). Con specifico riferimento alle intercettazioni, è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa (per travisamento) da quella proposta dal giudice di merito soltanto nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 Ud. (dep. 12/02/2018 ) Rv. 272558). Nel caso in esame, il ricorrente non dimostra alcun travisamento da parte della Corte territoriale. Le conversazioni sono state riportate correttamente nel loro tenore letterale;
la divergenza attiene esclusivamente alla loro interpretazione. La Corte d'appello ha specificamente esaminato e confutato la tesi difensiva del riferimento dei dialoghi all'attività commerciale lecita, evidenziando elementi incompatibili. Relativamente alla conversazione n. 807 del 3.8.2017 ore 23:21, il Collegio ha logicamente osservato l'incompatibilità con transazioni di veicoli del riferimento a una certa quantità "nascosta in campagna o o alla "pessima qualità" di qualcosa, a sostanza da "prendere", ritenendolo invece consono a sostanze stupefacenti. La Corte territoriale, esaminando il debito di 800 euro menzionato nelle medesime intercettazioni - che il ricorrente sostiene derivare dall'acquisto di un fuoristrada nel Nord Italia - ha rilevato la totale mancanza di documentazione a supporto di tale transazione commerciale: non sono stati prodotti né fatture, né documenti di trasporto, né movimenti bancari o registrazioni contabili. E' stata inoltre valorizzata nello stesso senso l'ammissione da parte del coimputato OL di aver ceduto modiche quantità di stupefacente a GI AN, elemento che corrobora definitivamente l'interpretazione delle conversazioni nel senso del traffico di droga. In conclusione, non sussiste alcun travisamento, atteso che la prospettata divergenza riguarderebbe comunque solo l'interpretazione di prove correttamente acquisite, non la loro materialità. E inoltre, la lettura offerta dai giudici di merito, inoltre, risulta pienamente logica e coerente. Il motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato. 6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. La censura non ha alcun fondamento alla luce dei richiamati principi in tema di motivazione implicita. La Corte d'appello, pur non dedicando un passaggio espresso alle attenuanti generiche, ha fornito motivazione implicita ma univoca attraverso: a) la descrizione del ruolo attivo di GI AN nel settore della cessione illecita di stupefacenti, rilevando come fosse abituale acquirente che a sua volta riforniva terzi;
b) il richiamo alla continuità temporale delle condotte;
c) il radicamento nel tempo dell'attività. La motivazione, nel suo complesso, esclude in modo implicito ma inequivocabile la presenza di elementi favorevoli che giustifichino le attenuanti generiche, in linea con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, già richiamati (par. 1.4.). 27 7. Inammissibile è il ricorso di OL EO. 7.1 Con il primo motivo, il ricorrente contesta l'autonomia del capo B), sostenendo che questo costituirebbe una mera duplicazione degli episodi specificamente contestati nei capi C), D), G) e H), configurandosi quale mera sommatoria dei singoli episodi già oggetto di separata imputazione. La doglianza si ispira al principio del ne bis in idem sostanziale, che impedisce la doppia attribuibilità del medesimo fatto storico-naturalistico. L'argomentazione difensiva si sviluppa attraverso una critica alla formulazione del capo d'imputazione, che contesterebbe genericamente detenzione e cessione di sostanza stupefacente, senza specificare nel dettaglio singoli episodi di cessione e soggetti destinatari, costituendo un artificioso contenitore residuale di condotte già specificamente contestate altrove. Il motivo è manifestamente infondato La Corte d'appello affronta la questione sollevata, dedicando ampia parte della motivazione (pagg. 51-52) alla dimostrazione dell'autonomia strutturale del capo B), attraverso tre linee direttrici convergenti. Sotto il profilo temporale, la Corte evidenzia come il capo B) copra un periodo significativamente più ampio (giugno 2015 - ottobre 2017) rispetto alle altre imputazioni, circoscritte a periodi più limitati. La maggiore estensione cronologica non costituisce mero dato formale, ma consente di abbracciare condotte che precedono e eccedono quelle specificamente individuate negli altri capi. Viene in secondo luogo evidenziata la diversità oggettiva delle condotte. I giudici d'appello sottolineano come il capo B) includa l'attività di coltivazione mediante piantagioni organizzate, elemento questo del tutto estraneo alle imputazioni dei capi C), D), G) e H), che concernono episodi di cessione. La piantagione sequestrata il 23 settembre 2017 in contrada Narduzzo di Scordia costituisce, nell'economia della motivazione, elemento probatorio specifico ed esclusivo del capo B). Infine, viene sottolineata la differenziazione soggettiva. La sentenza impugnata evidenzia come il capo B) riguardi cessioni a soggetti non specificamente individuati, emergenti dalle conversazioni intercettate ma non riconducibili alle figure nominate negli altri capi (NT NE, Musarra AN, i GI, D'Antona Fabio). Proseguendo nella disamina della motivazione afferente al capo B), il ricorrente contesta la valorizzazione probatoria operata dalla Corte, sostenendo che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si riferirebbero a episodi risalenti (piantagione del 2015) o non concretizzati (progetto del 2016), mentre alcune captazioni sarebbero state estrapolate e accostate in modo da fornire una interpretazione distorta dei fatti, decontestualizzandole dall'intero compendio intercettivo. Tale prospettazione si scontra con l'analitico esame delle risultanze probatorie operato dalla Corte territoriale. Con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori, i giudici hanno evidenziato la convergenza tra quanto riferito da Di RO OS, SA SE e RU ND circa il coinvolgimento di OL in un'attività di coltivazione e spaccio che travalicava i singoli episodi. Particolarmente significativo appare il richiamo alla dichiarazione di SA del 22.10.2018, secondo cui, dopo l'esperienza nella piantagione del 2015, OL, temendo che NN potesse sapere del suo coinvolgimento nell'attività di spaccio, iniziò a organizzarsi in autonomia con AG e AN, delineando una continuità operativa. Quanto al riscontro costituito da intercettazioni, la Corte di merito ha valorizzato le seguenti conversazioni che dimostrano un'attività di commercializzazione di stupefacenti strutturata e continuativa, non riconducibile ai singoli episodi contestati nelle ulteriori imputazioni: a) la n. 317 del 7.7.2017, nella quale OL e AG discutono di cessioni per "4 o 5 chili" a fronte di "circa 13.000 euro", transazione di entità incompatibile con le modeste cessioni degli altri capi;
b) la n. 1436 del 22.9.2017, avente ad oggetto previsioni di raccolto di "100 chili", che presuppone un'attività di coltivazione su scala, incomparabile con episodi di mero spaccio al dettaglio;
c) la n. 323 del 7.7.2017 sulle modalità di conservazione del prodotto in "un posto dove non prende sole dove c'è un po' d'aria", che denota una gestione continuativa di quantitativi rilevanti di stupefacente. In ordine alle contestazioni relative alla riconducibilità della sostanza sequestrata e alla sua inefficacia drogante la Corte territoriale ha fornito plurimi elementi convergenti per la riferibilità della piantagione a OL e AG: la perfetta corrispondenza tra la localizzazione GPS dell'area e i luoghi descritti nelle intercettazioni;
l'identità delle caratteristiche strutturali (sistema di irrigazione mediante tubo collegato a pozzo, numero e disposizione delle piante) con quanto discusso nelle conversazioni captate;
la compatibilità cronologica tra il sequestro e i riferimenti temporali delle intercettazioni. Il secondo profilo ( assenza di principio attivo) non risulta che sia stato proposto nei motivi di appello. In ogni caso, si rammenta che la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 4, n.20129de/ 25/06/2020, Rv. 279251 - 01). La sentenza impugnata ha fatto buon governo del richiamato insegnamento, ponendo in evidenza i considerevoli quantitativi e la professionalità dimostrata nello svolgimento dell'attività illecita. 7.2 Il secondo ordine di censure si riferisce al capo C). OL TE non contesta il fatto storico, ammettendo di aver ceduto marijuana a NT NE, ma ne propone una diversa qualificazione giuridica. Il ricorrente sostiene che si sarebbe trattato di modica quantità, per un valore di non più di 700/800 euro, ceduta occasionalmente in virtù dei rapporti di amicizia risalente ai tempi dell'oratorio. 29 La censura solleva la questione dell'applicabilità dell'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990, norma che configura un'ipotesi attenuata quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità. Come si è già ricordato (par.
1.2 del Considerato in diritto), questa Corte ha elaborato criteri consolidati per l'applicazione della fattispecie attenuata, affermando che la valutazione sulla lieve entità del fatto deve essere condotta sulla base di un giudizio complessivo, che tenga conto di tutti gli elementi indicati dalla norma, senza che possa attribuirsi valore esclusivo o preponderante al solo dato quantitativo. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha escluso la lieve entità attraverso una valutazione complessiva che appare immune da vizi logici k In ordine al dato quantitativo ed economico, il corrispettivo di 700-800 euro - correttamente osservano i giudici - non può considerarsi univocamente indicativo di modica quantità, trattandosi di marijuana e considerati i prezzi dello stupefacente al dettaglio. Sotto il profilo della serialità delle cessioni, il Collegio di merito ha valorizzato le intercettazioni del periodo 27-29 giugno 2017, dalle quali emerge non un episodio isolato ma una pluralità di cessioni, incompatibile con il carattere occasionale invocato dal ricorrente. Infine, in ordine all'inserimento nel contesto di un sistema organizzato, i giudici hanno evidenziato come la cessione a NT si inserisca nel più ampio contesto dell'attività di spaccio documentata dal capo B), escludendo il carattere occasionale di un'attività che le intercettazioni dimostrano reiterata nel tempo. 7.3. Il terzo ordine di censure è riferito al reato di corruzione di cui al capo E). Va premesso che, nonostante l'annullamento con rinvio nei confronti del coimputato AN FA per insufficiente motivazione circa la sua identificazione quale Carabiniere corrotto, tale pronuncia non compromette la configurabilità del reato di corruzione in capo ai corruttori, tra cui OL TE. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, ha comunque ricostruito in modo logicamente coerente l'esistenza della corruzione di un appartenente all'Arma dei Carabinieri, elemento questo sufficiente a integrare il reato a concorso dall'identificazione specifica del pubblico ufficiale coinvolto. Infatti, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini necessario, indipendentemente dell'integrazione del delitto di corruzione non rileva che il funzionario corrotto resti ignoto, quando la motivazione dia conto dell'effettivo concorso di un pubblico ufficiale nella realizzazione del fatto, non occorrendo che il medesimo sia nominativamente identificato (Sez. VI, n. 34929 del 17 aprile 2018, Rv. 273787). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ricostruito l'esistenza di accordi sinallagnnatici tra corruttore e corrotto, aventi ad oggetto il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, a fronte di un'utilità indebita, attraverso un complesso di elementi probatori che trascendono la questione dell'identificazione specifica del pubblico ufficiale. 30 La sentenza impugnata perviene alla declaratoria di responsabilità attraverso un percorso motivazionale che appare logico e privo di contraddizioni (pagg. 53-54), fondato sulla valorizzazione di plurimi elementi convergenti. Logicamente argomentata risulta la valutazione delle conversazioni nn. 73 e 75 del 29 marzo 2017, dalle quali la Corte territoriale ha tratto la prova dello scambio di informazioni riservate tra OL e un Carabiniere sulla collaborazione di OS Di RO e sulle indagini in corso. Tale ricostruzione, sebbene la sentenza abbia identificato il militare in AN con motivazione ritenuta insufficiente per quest'ultimo, mantiene comunque piena validità quanto all'esistenza del rapporto corruttivo con un militare. Non illogica appare altresì la lettura fornita dalla Corte di appello delle conversazioni nn. 317 e 455 del luglio 2017 intercorse tra OL e AG, dalle quali i giudici di merito hanno desunto l'esistenza di pagamenti destinati a un Carabiniere nell'ambito delle spese sostenute per l'attività illecita. Parimenti coerente risulta l'interpretazione della conversazione n. 868 del 7 agosto 2017 con CA AN, dalla quale la sentenza ha ricavato l'esistenza di un sistema consolidato di protezione garantito dal militare. Quanto alla contestata interpretazione della conversazione n. 455 del 12 luglio 2017, nella quale il ricorrente sostiene emergerebbe un suo credito verso il Carabiniere anziché un debito, va ribadito che, come chiarito nella citata sentenza delle Sezioni Unite Sebbar, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito una lettura sistematica del dialogo che appare immune da vizi logici. La motivazione chiarisce come il contesto riguardi un calcolo del ricavo netto dell'attività illecita nel quale vengono sottratte dal lordo tutte le spese sostenute. L'interpretazione secondo cui il verbo "levaci" significhi "sottrai dal ricavato" e il riferimento ai "1200 euro che lui mi deve dare" riguardi non il Carabiniere ma un soggetto diverso menzionato nel prosieguo della conversazione, risulta plausibile e coerente con il complessivo tenore del dialogo. Manifestamente infondata si rivela la censura concernente la riqualificazione del fatto in termini di corruzione per l'esercizio della funzione ex articolo 318 del codice penale. Tale riqualificazione, proposta per la prima volta in questa sede senza essere stata dedotta con l'atto d'appello, si pone in contrasto con il principio devolutivo. In ogni caso, la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, secondo cui la condotta accertata integrerebbe atti contrari ai doveri d'ufficio e non una mera violazione dei doveri di fedeltà, appare giuridicamente corretta. L'aspetto dirimente della questione risiede nella considerazione che, indipendentemente dall'identificazione specifica del pubblico ufficiale corrotto, la puntuale ricostruzione della corruzione di un appartenente all'Arma dei Carabinieri, così come operata in sentenza, risulta sufficiente per la configurabilità del reato in capo al corruttore. 31 Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata ha ricostruito in termini logici la qualifica di Carabiniere del soggetto corrotto, l'oggetto dell'accordo corruttivo, consistente nella protezione da controlli sulle piantagioni illecite e nel disvelamento di informazioni su indagini in corso, l'esistenza di pagamenti in favore del militare e l'effettiva esecuzione dell'accordo, desunta dalla mancanza di controlli nonostante l'attività illecita in corso. 7.3 Ugualmente infondate appaiono le censure che riguardano l'accertamento di responsabilità per il capo G). OL TE propone una lettura alternativa dei fatti del 9 settembre 2017, sostenendo che l'oggetto lasciato nell'auto di GI TA fosse realmente un maglione, regalo per il figlio di una coppia di sposi, nipote della GI, da consegnare in occasione di un matrimonio celebrato a Militello. Va necessariamente ricordato che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e una tale preclusione è tanto più stringente quando le doglianze si risolvono, come nel caso di specie, in rilievi che, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio, attingono il merito della regiudicanda. A questo proposito le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno chiarito che il vizio di motivazione - che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o, a seguito della novella ex art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 del 2006, da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso - sussiste soltanto quando il provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). Infatti, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, ES ed altri, Rv. 207944), con la specificazione che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente (manifesta: cfr. testo dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, 32 n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nel caso di specie, come già osservato nell'esame dei ricorsi di CÒ GI e di GI TA, concorrenti nel medesimo reato, la Corte territoriale ha respinto la versione del regalo attraverso una valutazione che appare immune da vizi logici, fondata sulla valorizzazione di una serie di elementi tra loro convergenti che, valutati nel loro insieme, convergono univocamente verso la prova della cessione di stupefacente. La Corte territoriale ha ricostruito puntualmente gli eventi attraverso l'analisi delle conversazioni ambientali n. 1218 e 1219 del 9 settembre 2017 ore 13:50, dalle quali emerge che OL, trovandosi in autovettura con AG, ha incontrato TA GI consegnandole un provino custodito in un pacchetto di sigarette affinché potesse verificare la qualità dello stupefacente. La natura del provino risulta chiaramente desumibile dal fatto che la GI doveva farne verificare la qualità a un acquirente e che, in caso di gradimento, il fornitore gliel'avrebbe venduta "a 3" consegnandone "mezzo" nella stessa sera. La sentenza ha evidenziato come i due interlocutori concordassero espressamente le modalità di comunicazione telefonica, limitandosi a dire "va bene" o "non va bene", elemento rivelatore della consapevolezza dell'illiceità dell'operazione e della necessità di utilizzare un linguaggio criptico. Un'ora più tardi, nella conversazione n. 9471 delle ore 14:50, TA GI telefonava a OL comunicando che "va bene per la metà", confermando il gradimento dell'acquirente. Alle ore 15:29, nella conversazione n. 4631, AG chiamava CÒ prendendo appuntamento per "Mario" (OL) per le ore 16:00, con identificazione certa di CÒ quale intestatario dell'utenza chiamata. Viene poi richiamata in sentenza la conversazione n. 1221, intervenuta alle ore 16:01 tra OL e CÒ, nel corso della quale il primo chiedeva al secondo di "scendergli almeno 100 euro" e CÒ gli chiedeva di "dargli una mano". Il termine "scendere" in relazione a una cifra di denaro, nel contesto di un appuntamento programmato per procurare sostanza stupefacente, è stato ritenuto dalla Corte di significato univoco nel gergo del narcotraffico. Ventiquattro minuti dopo, nella conversazione n. 1223, OL saliva a bordo della vettura e si udiva un rumore di sacchi e di qualcosa che veniva sistemata sulla macchina. Poco dopo, alle ore 16:28, nella conversazione n. 1224, OL chiamava TA GI, concordando di vedersi presso la parrucchiera. La Corte di merito ha concluso che dall'analisi della sequenza delle suddette conversazioni emerge inequivocabilmente come OL e AG abbiano procurato presso CÒ la marijuana richiesta da TA GI. Tale conclusione non costituisce una presunzione, ma l'esito di un rigoroso ragionamento logico-deduttivo basato sulla valutazione sistematica di elementi probatori convergenti e univoci. A fronte della logica e puntuale argomentazione, la censura qui proposta si pone evidentemente in termini di una rilettura di elementi di fatto, non consentita in questa sede. 33 8. Il ricorso di US RO è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 8.1. Con il primo motivo, AG CO pone la questione della compatibilità tra la configurazione del reato di corruzione come fattispecie permanente, qualora sia caratterizzata da un unico pactum sceleris, e l'applicazione dell'istituto della continuazione interna. La censura, formalmente inquadrata nella violazione di legge, solleva un problema interpretativo, richiamando consolidati arresti giurisprudenziali, tra cui la sentenza delle Sezioni Unite Mills (n. 15208/2010) Il ricorrente fonda la propria doglianza sul principio secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale a interessi privati configura un unico reato permanente di corruzione, anche quando si concreti attraverso una pluralità di atti contrari ai doveri d'ufficio posti in essere in esecuzione dell'accordo criminoso. Da tale premessa, deduce l'erroneità dell'aumento in misura di sei mesi di reclusione applicato dalla Corte d'Appello per continuazione interna. Tuttavia, per valutare la fondatezza della censura, occorre preliminarmente esaminare quale ricostruzione del fatto corruttivo sia stata operata dalla Corte d'Appello. L'analisi della motivazione della sentenza impugnata rivela un aspetto decisivo che priva di qualsivoglia fondatezza il motivo in esame. I giudici del gravame non hanno affatto accertato l'esistenza di un unico pactum sceleris iniziale che abbia governato l'intero sviluppo del rapporto corruttivo per il periodo maggio 2015 - ottobre 2017. Particolarmente significativo appare il passaggio a pagina 102, dove la Corte d'Appello riconosce espressamente che le dichiarazioni del collaboratore SA - che costituivano l'unica fonte a descrivere un meccanismo corruttivo stabile con pagamenti mensili di 2000 euro per un periodo determinato - "qualora fossero gli unici elementi di prova a carico dell'imputato, sarebbero del tutto insufficienti per sostenere un'affermazione di colpevolezza". Questa affermazione assume rilievo dirimente, considerato che il SA era l'unico a riferire di un accordo strutturato e continuativo. La circostanza che il pubblico ufficiale fosse "al soldo" dei corruttori non vale di per sé a trasformare la pluralità delle dazioni corruttive in un unico reato permanente, dovendosi distinguere - come la consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna - tra l'ipotesi dell'accordo corruttivo unitario seguito da plurime dazioni esecutive (che configura effettivamente un unico reato) e quella di plurimi accordi corruttivi, sia pure ispirati da un medesimo disegno criminoso (che integra invece il paradigma della continuazione). La Corte territoriale ha invece fondato il proprio convincimento sulla colpevolezza principalmente sulle intercettazioni del 2017, dalle quali emerge un quadro sensibilmente diverso da quello descritto dal SA. Non un patto unitario con pagamenti regolari e prestazioni predeterminate, ma piuttosto una serie di episodi corruttivi autonomi, seppur accomunati dalla finalità di garantire protezione alle distinte attività illecite dei corruttori. In questo contesto fattuale, come ricostruito dalla stessa Corte d'Appello, viene meno il presupposto su cui si fonda la censura del ricorrente. L'applicazione del principio 34 \> giurisprudenziale sulla natura unitaria e permanente del reato di corruzione presuppone infatti l'accertamento di un accordo iniziale che preveda lo stabile asservimento del pubblico ufficiale. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha invece accertato una realtà diversa: rapporti corruttivi episodici e frammentari, non riconducibili a un patto unitario originario, seppur finalizzati al comune scopo di garantire impunità per le attività di traffico di stupefacenti La motivazione della sentenza impugnata dà conto di distinti episodi corruttivi, ciascuno caratterizzato da specifiche dazioni o promesse di utilità, in cambio del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio riferibili a diverse piantagioni di marijuana realizzate in periodi differenti. Tale ricostruzione fattuale, immune da vizi logici e adeguatamente supportata dal compendio probatorio, esclude la configurabilità di un unico reato permanente, rendendo corretta l'applicazione dell'aumento per la continuazione interna. 8.2. Il secondo motivo, manifestamente infondato, si articola in una pluralità di censure concernenti la pretesa mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di corruzione, con particolare riferimento: a) all'inutilizzabilità delle dichiarazioni di SA SE del 22.10.2018; b) all'interpretazione delle conversazioni intercettate;
c) al travisamento della prova in relazione a specifici dialoghi captati. La censura relativa alle dichiarazioni di SA SE si appalesa priva di concreto rilievo, atteso che - come rilevato dalla Corte territoriale - il giudizio di penale responsabilità espresso a carico di AG poggia su una pluralità di elementi probatori autonomi e convergenti, rispetto ai quali le dichiarazioni del collaboratore assumono valenza meramente confermativa. Viene in rilievo, al riguardo, il consolidato principio della c.d. "prova di resistenza", in forza del quale occorre valutare se gli elementi di prova di cui si contesta la valenza dimostrativa abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti (Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013, Pandolfi, Rv. 258007). Nel caso di specie, la menzionata verifica conduce ad escludere l'inidoneità della motivazione a sostenere il giudizio di responsabilità, una volta sottratta ad essa la prova dichiarativa in questione, risultando il compendio probatorio residuo ampiamente sufficiente a sorreggere la decisione di condanna. L'esame analitico delle intercettazioni richiamate nella sentenza impugnata dimostra la piena adeguatezza del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale. Viene ritenuta in sentenza particolarmente significativa la conversazione del 7 agosto 2017 (prog. 859) nella quale OL riferisce a AG dell'esito negativo del colloquio con il AN, evidenziando come quest'ultimo fosse "rimasto male" sia con lui che con "l'altro amico", locuzione che la Corte d'Appello ha fondatamente riferito proprio al AG, sulla base di plurimi e convergenti elementi: la circostanza che il dialogo intercorra tra OL e AG;
il contenuto stesso della conversazione, nella quale i due interlocutori concordano sulla necessità della 35 protezione del Carabiniere per portare avanti le loro attività illecite;
la successiva progettazione congiunta di strategie alternative per far fronte alla perduta protezione. Ancora, viene adeguatamente valorizzata dai giudici di merito la conversazione del 20 settembre 2017 (prog. 1404); si sottolinea che è proprio AG a proporre di contattare un militare ( di nome FA) per comprendere se vi fossero denunce o appostamenti in corso relativi alla loro piantagione ("Noi... comunque FA si deve contattare... perché se c'è... parte qualche denun... lui lo viene a sapere... dentro la caserma"). Tale affermazione, secondo il logico apprezzamento del giudicante, dimostra inequivocabilmente la consapevolezza di AG circa il ruolo di protezione svolto dal pubblico ufficiale corrotto e la sua diretta partecipazione al pactum sceleris. Quanto alla conversazione prog. 455 del 12 luglio 2017, come è già stato evidenziato per il ricorso di OL, la Corte territoriale ha fornito una interpretazione non illogica del dialogo nel quale OL e AG fanno i conti della loro attività illecita, deducendo le spese sostenute dai ricavi. Il passaggio "E poi ci sono i soldi del Carabiniere... Oh.. levaci i soldi del Carabiniere" non può che riferirsi alle somme destinate alla corruzione del militare, che i due sodali computano tra i costi dell'operazione criminosa. L'interpretazione difensiva, secondo cui il Carabiniere dovrebbe dare soldi a loro, si rivela del tutto illogica e decontestualizzata rispetto al tenore complessivo del dialogo, nel quale - come correttamente osservano i giudici di merito - i due interlocutori stanno evidentemente sottraendo dai ricavi tutte le spese sostenute per l'attività illecita. La convergenza di tali elementi probatori, unitamente alle ulteriori conversazioni richiamate nella sentenza impugnata (tra cui quella del 7 luglio 2017, prog. 317, nella quale emerge chiaramente come parte dei proventi fosse destinata al pagamento del Carabiniere), delinea un percorso motivazionale immune da vizi logici e pienamente idoneo a sorreggere il giudizio di colpevolezza. Al riguardo, il ricorso propone una differente interpretazione delle intercettazioni che si scontra con il richiamato principio affermato dalle Sezioni Unite Sebbar. Inoltre, il ricorrente denuncia un travisamento della prova in relazione alla conversazione del 20 settembre 2017, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente qualificato come "illecito ingresso" quello che in realtà era il sequestro della piantagione operato dalle forze dell'ordine. La censura è manifestamente infondata. Si rammenta che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve anche indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6 - , n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01). 36 Nel caso di specie la suddetta condizione non risulta soddisfatta perché il dato rilevante valorizzato dalla Corte territoriale non è infatti l'esatta definizione dell'accesso al terreno, ma la circostanza che il AG proponga di contattare il Carabiniere corrotto per ottenere informazioni su eventuali denunce o appostamenti. La Corte territoriale ha correttamente fatto riferimento all'intrusione nel terreno dove era stata allestita la piantagione, episodio che aveva destato preoccupazione nei correi e li aveva indotti a contattare il militare per verificare l'esistenza di indagini in corso. La circostanza che tale intrusione fosse poi sfociata in un sequestro operato dalle forze dell'ordine non inficia la ricostruzione operata dai giudici del gravame, confermando anzi il ruolo di "sentinella" che il pubblico ufficiale corrotto avrebbe dovuto svolgere e che, evidentemente, in quella circostanza non aveva potuto o voluto espletare. 8.3 Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare elementi positivi quali la sostanziale incensuratezza, le confessioni rese e l'osservanza delle misure cautelari. La censura è manifestamente infondata, risultando la motivazione della Corte territoriale sul punto adeguata e immune da vizi. In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice esprime un giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Il giudice del gravame ha espressamente considerato gli elementi addotti dalla difesa, ritenendoli tuttavia recessivi rispetto alla gravità complessiva della condotta criminosa posta in essere dal ricorrente, indicato tra i protagonisti principali, capace di progettare e realizzare piantagioni di marijuana idonee a fruttare decine di migliaia di euro. La valutazione, espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, risulta sorretta da motivazione congrua e logica, insuscettibile di censura in sede di legittimità. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi dedotti, i quali si risolvono in censure di merito, miranti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in questa sede 37 9. Il ricorso di AN RE risulta inammissibile. 9.1. Con il primo motivo di ricorso, AN AN denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con cui la Corte d'Appello ha affermato la sua responsabilità per il reato di cui al capo B). La censura si fonda sull'assunto che il giudizio di colpevolezza sarebbe stato costruito su elementi generici e non individualizzanti, ricavati da intercettazioni ambientali riguardanti altri soggetti, senza riscontri specifici e in assenza di qualsiasi riferimento da parte dei collaboratori di giustizia. Il motivo è generico. E' utile richiamare il principio interpretativo dettato dalle Sezioni Unite LI (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01), secondo il quale anche il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso concreto, a fronte di una motivazione dettagliata e specifica presente nel provvedimento impugnato, a carico del ricorrente gravava un proporzionale onere di specificità, ma l'aver fatto riferimento a non meglio precisate intercettazioni ritenute non univoche, o genericamente alla mancanza di riferimenti nelle dichiarazioni dei collaboratori, risulta allegazione emblematica dell'assenza di un serio e puntuale confronto con la motivazione oggetto di critica. Per contro, la Corte territoriale ha ricostruito il coinvolgimento di AN AN attraverso una sequenza articolata e coerente di elementi probatori che meritano specifica considerazione. Il primo e più significativo elemento è stato individuato dai giudici di merito nella conversazione telefonica del 17 agosto 2017, ore 7:53 (progr. 3923) intercorsa tra CA AN e il figlio AN. Secondo la logica argomentazione fornita in sentenza, il contenuto del dialogo non lascia spazio a interpretazioni alternative: il padre chiede "a chi tocca oggi annaffiare" e AN risponde che "tocca a GI". L'utilizzo del verbo "annaffiare", nel contesto complessivo delle intercettazioni caratterizzate da costanti riferimenti alle piantagioni di marijuana, assume un significato univoco che la Corte d'Appello ha correttamente valorizzato. Ulteriore elemento significativo è stato ricavato dal messaggio SMS del 21 agosto 2017 (progr. 3691) inviato da AN AN a CO AG. Il testo del messaggio ("Ti avevo mandato il messaggio lì, non posso venire stasera ti spiego sono con mio papà") dimostra inequivocabilmente l'esistenza di rapporti diretti e consolidati tra AN e il AG, l'utilizzo di canali di comunicazione alternativi e il coinvolgimento congiunto di AN e del padre nelle attività. Il ricorrente lamenta che i collaboratori di giustizia non abbiano fornito indicazioni specifiche su AN AN, deducendone l'insufficienza del quadro probatorio. Questa doglianza muove da un erroneo presupposto, ossia che le dichiarazioni dei collaboratori costituiscano elemento probatorio necessario per l'affermazione di responsabilità. Si è già evidenziato, che le 38 intercettazioni telefoniche e ambientali possono costituire prova piena e autosufficiente della responsabilità penale. 9.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo. Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90, sostenendo che l'assenza di sequestri diretti di sostanza stupefacente dovrebbe condurre, in applicazione del principio del favor rei, alla automatica derubricazione del fatto. Come è stato ripetutamente evidenziato nell'esame dei precedenti ricorsi, questa impostazione difensiva si scontra con i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Con riguardo al giudizio di responsabilità che si fondi sulla c.d. «droga parlata», va rammentato che la Corte di legittimità ha, in più occasioni, ammesso la piena validità della prova di reati in materia di stupefacenti qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente. E va anche ricordato che l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. consente di desumere un fatto da indizi alla condizione che questi siano gravi, precisi e concordanti: questa disposizione, finalizzata a «circondare di cautele la valutazione di una prova ritenuta infida», deve essere necessariamente letta unitamente al principio contenuto nell'art.533, co. 1, cod. proc, pen., secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio». Ciò comporta che, soprattutto in presenza di prove indiziarie derivanti da intercettazioni telefoniche, il giudice di merito, possa pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto remote interpretazioni alternative dei colloqui, pur astrattamente formulabili e prospettabili, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. E' utile ribadire, d'altro canto, che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.26371501). Nel caso in esame, l'argomento centrale del ricorrente, secondo cui l'assenza di sequestri di stupefacente imporrebbe l'applicazione del favor rei attraverso la derubricazione del fatto, non trova alcun fondamento nel dato normativo né negli approdi giurisprudenziali. Come si è ricordato, la prova della qualità e quantità dello stupefacente oggetto del traffico può derivare anche da elementi indiretti, quali le conversazioni intercettate nelle quali i sodali discutono dei quantitativi prodotti e commercializzati. Nel caso concreto, viene logicamente valorizzata in sentenza la conversazione del 17 settembre 2017, nella quale CA AN affermava di vendere "5 chili la settimana", per "10.000 euro alla settimana", la quale fornisce una quantificazione precisa dell'entità dell'attività 39 illecita cui AN AN partecipava operativamente, e in forma stabile. Il motivo si presenta quindi come manifestamente infondato e come tale inammissibile. Certamente, la valutazione sulla lieve entità non può fondarsi su un singolo elemento, ma richiede una considerazione complessiva di tutti gli indicatori normativamente previsti: i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, la qualità e quantità delle sostanze. La Corte d'Appello ha escluso la configurabilità della lieve entità anche in ragione di ulteriori elementi convergenti che non presentano profili di illogicità o contraddittorietà. I giudici del gravame hanno valorizzato la sistematicità della condotta di AN AN, che operava stabilmente come supporto operativo del padre nella gestione delle piantagioni. 9.3 Manifestamente infondato è il terzo motivo. La Corte di appello ha spiegato a pag.91 le ragioni per le quali non ritenesse sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Invero, quanto alle attenuanti generiche, è appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua» Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601). Nel caso di specie, il Collegio di merito ha ritenuto di non poter concedere le circostanze attenuanti generiche non essendo emersi elementi positivi che ne giustifichino la concessione, non potendosi ritenere tale il mero comportamento rispettoso nei confronti dell'Autorità giudiziaria, trattandosi di comportamento doveroso da parte di un imputato che attende di essere giudicato;
nel contesto della motivazione vengono poi ampiamente sottolineate la professionalità dimostrata nell'attività illecita e la gravità dei fatti. Si tratta di motivazione esente da palese illogicità e conforme al dettato normativo In ordine al diniego della sospensione condizionale, (ad.164, primo comma, cod. pen.), va premesso che il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri ~che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto, essendo conseguentemente congrua la motivazione del diniego fondata sui medesimi parametri, dai quali al contrario il giudice abbia desunto un giudizio prognostico sfavorevole. Posto che tra i parametri elencati dall'art.133 cod. pen. rientrano sia le modalità dell'azione che 40 il carattere dell'imputato e la sua condotta successiva al reato, non si può ritenere che la sentenza impugnata presenti alcun vizio di motivazione, non essendo il giudice tenuto a prendere in considerazione tutti i parametri indicati da tale norma dopo aver enunciato quali ha ritenuto prevalenti (Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225). Nel caso di specie, il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato negato, argomentando che non è dato presumere una futura emenda, tenuto conto della pluralità e della rilevanza delle condotte illecite tenute dall'imputato. La decisione impugnata non si discosta dai richiamati principi, dovendosi pertanto ritenere manifestamente infondata la contrapposta censura. 10. L'impugnazione proposta da AN CA va dichiarata inammissibile. 10.1. Il ricorrente, con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., contestando essenzialmente l'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni del collaboratore SA SE e lamentando l'assenza di elementi individualizzanti il pubblico ufficiale corrotto. Siffatta impostazione difensiva rivela un difetto di specificità, atteso che il ricorrente omette di confrontarsi con il nucleo portante dell'iter argonnentativo seguito dalla Corte territoriale, la quale ha espressamente relegato le propalazioni del SA a elemento meramente sussidiario, fondando il giudizio di colpevolezza su ben diverso e autonomo compendio probatorio, segnatamente sul contenuto delle conversazioni intercettate. Invero, anche a voler considerare le perplessità difensive circa le dichiarazioni del SA, la censura si appalesa priva di decisività. Infatti, allorché una decisione di condanna si fondi su una pluralità di elementi probatori, la dedotta erroneità della valutazione di una singola risultanza non determina l'annullamento della sentenza quando la motivazione, espunto l'elemento ritenuto viziato, conservi comunque la sua tenuta logica e la decisione permanga sorretta da altre prove ritenute sufficienti ( nello stesso senso, Sez. 4 n. 50817 del 14/12/2023, Rv.285533; Sez. 6, n.1255 del 28/11/2013 (dep. 14/01/2014 ), Rv.258007). L'applicazione di tale principio al caso di specie conduce a ritenere che, anche espungendo dal compendio probatorio le dichiarazioni del collaboratore, la decisione conserverebbe intatta la propria solidità argonnentativa, risultando ampiamente sorretta dal contenuto delle intercettazioni che, come si è visto, forniscono compiuta dimostrazione di tutti gli elementi oggetto di contestazione. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge con evidenza come i giudici del gravame abbiano tratto il convincimento circa la sussistenza del reato dall'esame coordinato delle captazioni. 1 7 41 La Corte di merito ha logicamente evidenziato come dalla conversazione ambientale del 7 agosto 2017, intercorsa tra OL e AN, emerga inequivocabilmente l'esistenza di un consolidato rapporto corruttivo, plasticamente rappresentato dall'affermazione dello AN secondo cui il Carabiniere "ce l'ha in tasca" e dalla perentoria asserzione "senza di me non canta messa", locuzione questa che esprime in modo univoco il vincolo di subordinazione del pubblico ufficiale agli interessi del corruttore. E' stato logicamente ritenuto parimenti significativo il riferimento al messaggio fatto pervenire a AG "di farla tutti quanti assieme un'altra volta", sintagma che inequivocabilmente postula l'esistenza di una pregressa attività delittuosa congiunta, mentre il compimento di concreti atti contrari ai doveri d'ufficio trova puntuale documentazione nell'episodio nel quale il pubblico ufficiale, a fronte di richieste informative provenienti dai carabinieri di Catania, aveva fornito false rassicurazioni affermando che "AN è il fratello di mio compare, ma è uno tranquillo". Quanto alla doglianza concernente la mancata identificazione certa del Carabiniere corrotto, circostanza che è alla base dell'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti del AN, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui in tema di corruzione, la responsabilità penale del corruttore sussiste per il solo fatto della dazione o promessa indebita al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla compiuta identificazione anagrafica di quest'ultimo, essendo sufficiente l'accertamento della sua qualifica e del nesso funzionale tra l'utilità promessa o data e l'atto dell'ufficio (Sez. 6, n.34929 del 17/04/2018, RV273787; Sez. 6, n.1 del 02/12/2014, Rv. 262919). Nel caso che occupa, le emergenze captative hanno fornito prova incontrovertibile della qualifica di Carabiniere del percettore dell'utilità, della pluralità delle dazioni, del nesso causale tra le dazioni e gli atti di protezione, nonché della partecipazione dello AN al pactum sceleris, elementi questi che integrano compiutamente la fattispecie incriminatrice, a nulla rilevando l'incertezza sull'identità anagrafica del pubblico agente. 10.2 Con il secondo motivo, il ricorrente censura la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, deducendo che l'assenza di sequestri di sostanza stupefacente imporrebbe l'applicazione del principio del favor rei. La doglianza si palesa manifestamente infondata e si risolve in una inammissibile sollecitazione di questa Corte a una rivMutazione del merito che esula dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità. Invero, la Corte territoriale ha fornito spiegazione esaustiva e immune da vizi di motivazione in ordine alla non configurabilità della fattispecie di lieve entità, valorizzando elementi fattuali di univoco significato quali la realizzazione non già di una singola coltivazione, bensì di plurime piantagioni protratte nel tempo dal 2015 al 2017, l'inserimento dell'attività in un contesto di criminalità organizzata e la destinazione del prodotto a importanti piazze di spaccio del capoluogo etneo. 42 Nel caso di specie, gli elementi fattuali accertati con motivazione immune da vizi escludono in radice tale minore offensività, risultando la condotta connotata da sistematicità, professionalità e inserimento in circuiti criminali organizzati, caratteristiche queste ontologicamente incompatibili con la fattispecie attenuata invocata dalla difesa. 10.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta vizio motivazionale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato il suo ruolo asseritamente marginale nell'ambito del sodalizio criminoso. Le doglianze non superano la soglia dell'ammissibilità, risolvendosi in mere sollecitazioni a un nuovo e non consentito apprezzamento discrezionale che esula dai limiti del sindacato di legittimità. La Corte di merito ha specificatamente esaminato la questione, fornendo motivazione congrua e immune da vizi logici attraverso la valorizzazione di elementi quali la non occasionalità della condotta, documentata dalla pluralità di episodi criminosi, la capacità criminale dimostrata nel garantirsi protezione istituzionale attraverso la corruzione di appartenenti alle forze dell'ordine, il precedente specifico per reati in materia di stupefacenti e i collegamenti con esponenti della criminalità organizzata. Quanto alla recidiva, il lamentato vizio che nella specie non sussiste, avendo la Corte territoriale, attraverso le suindicate argomentazioni, adeguatamente dato conto delle ragioni che hanno indotto a ritenere sussistente la maggiore pericolosità sociale del ricorrente. La pretesa natura marginale del ruolo rivestito dallo AN, peraltro, viene in sentenza, superata proprio attraverso il richiamo al contenuto delle intercettazioni nelle quali questi emerge come figura centrale del meccanismo corruttivo, capace di influenzare le determinazioni del pubblico ufficiale al punto da affermare che "senza di me non canta messa", locuzione questa incompatibile con qualsiasi ipotesi di marginalità nel contesto criminoso di riferimento. Alla stregua delle suesposte considerazioni, ravvisandosi la manifesta infondatezza di tutte le censure proposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 11. Il ricorso di AN NI CO risulta inammissibile. 11.1. Il ricorrente articola il primo motivo contestando la propria identificazione con il "Giovasnni" menzionato nelle intercettazioni;
evidenzia che il padre CA ha quattro figli e che il riferimento generico ai "figli" o ai "due ragazzi" non consentirebbe un'identificazione certa e individualizzante. Il motivo è versato in fatto ed è manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha superato questa obiezione, valorizzando elementi specifici che rendono l'identificazione non illogica . La conversazione del 17 agosto 2017 nella quale AN AN afferma che "tocca a GI" annaffiare, letta in combinazione con le dichiarazioni dei collaboratori SA e RU che hanno riconosciuto GI CO come coadiutore del padre, fornisce una base probatoria adeguata all'identificazione. 43 11.2 Nel secondo motivo, il ricorrente sostiene la marginalità del proprio ruolo e la conseguente necessità di riconoscere la lieve entità o quantomeno le circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha invece valorizzato il ruolo attivo di GI CO nella gestione delle piantagioni, ricavato dalle conversazioni che lo indicano come soggetto incaricato di specifiche attività operative nella attività illecita. La sentenza smentisce la presunta marginalità del ruolo, sottolineando il coinvolgimento sistematico e consapevole in un'attività illecita di rilevanti dimensioni, nella quale il ruolo subordinato e di supporto, fornito dai figli al padre, non attenua la gravità oggettiva della loro condotta. 11.3. Con il terzo motivo, si contesta il diniego della sospensione condizionale. Il motivo è inammissibile. Il diniego della sospensione condizionale è stato motivato dalla Corte d'Appello con riferimento alla "pluralità e rilevanza delle condotte illecite" e alla presenza di un "carico pendente". Il ricorrente contesta questa valutazione, evidenziando che dal procedimento pendente non può trarsi un giudizio prognostico di colpevolezza. La valutazione prognostica richiesta per la concessione della sospensione condizionale rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il riferimento al carico pendente e alla pluralità delle condotte illecite, non configurano un'illogicità manifesta, in quanto inseriti in una valutazione complessiva che considera anche la gravità intrinseca della condotta accertata, per la formulazione del giudizio prognostico in termini negativi . 12. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di NT TO, OL TE, CO GI, ZO VA, GI TA, GI AN, AG CO, AN AN, AN CA, AN GI IC, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i predetti ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN FA e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibili i ricorsi di NT TO, OL TE, CO GI, ZO VA, GI TA, GI AN, AG CO, AN AN, AN CA, AN GI IC e 44 \r condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 11/07/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
udito il Procuratore Generale che ha concluso chiedendo -per NT TO, OL TE, ZO VA, GI TA, GI AN, AN AN, AN CA, AN GI IC, l'inammissibilità dei ricorsi;
1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 37615 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 11/07/2025 -per CO GI, l'annullamento con rinvio in relazione al terzo motivo e, per il resto, l'inammissibilità; -per AG CO, l'annullamento senza rinvio in relazione all'aumento per la continuazione interna per il capo e), ed eliminazione della relativa pena di 4 mesi di reclusione, e per l'inammissibilità nel resto. Udito l'avvocato Villardita Francesco in difesa di ZO VA, GI TA e GI AN, il quale ha esposto i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Udito l'avvocato Rametta FA in difesa di CO GI, il quale ha evidenziato le ragioni del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Udito l'avvocato Galati Carnrielo in difesa di OL TE il quale ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Udito l'avvocato Cimino Daniele in difesa di AG CO il quale ha rappresentato le ragioni poste alla base del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Udito l'avvocato Basile Marco in difesa di AN AN, AN CA e AN GI IC il quale ha insistito nei motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Udito l'avvocato Cimino Daniele, in sostituzione dell'avvocato Biancoviso Lina Loredana, per delega orale, in difesa di NT TO e AG CO, il quale si è riporta ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 27 giugno 2024, ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal GUP presso il Tribunale etneo in data 13 dicembre 2019, che definiva con rito abbreviato il procedimento a carico degli odierni ricorrenti, per reati in materia di sostanze stupefacenti e corruzione di pubblici ufficiali. 1.1. Il processo trae origine dall'operazione di polizia denominata "Green Valley", condotta tra il 2015 e il 2017 nel territorio di Scordia e zone limitrofe. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, si erano sviluppate attraverso un'intensa attività di intercettazione telefonica e ambientale, servizi di osservazione e controllo, nonché mediante l'acquisizione delle dichiarazioni rese da tre collaboratori di giustizia: SA SE, affiliato al clan Cappello-Bonaccorsi e attivo nel traffico di stupefacenti nell'area di Scordia;
Di RO OS, già coinvolto in precedenti attività illecite con alcuni degli odierni imputati;
RU ND, anch'egli inserito nel circuito del narcotraffico locale. Le investigazioni avevano portato alla luce l'esistenza di un articolato sistema di produzione e distribuzione illecite di sostanze stupefacenti, prevalentemente marijuana ma anche cocaina, che si sviluppava attraverso molteplici modalità operative: la coltivazione diretta mediante piantagioni di marijuana organizzate in terreni rurali del territorio di Scordia, la successiva lavorazione ed essiccazione del prodotto, la distribuzione capillare sia al dettaglio che all'ingrosso, con collegamenti consolidati verso le piazze di spaccio. Il sistema criminoso risultava protetto da un meccanismo corruttivo che coinvolgeva appartenenti alle forze dell'ordine, i quali garantivano informazioni sulle attività investigative in corso e protezione da controlli e perquisizioni. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, un militare dell'arma dei Carabinieri, identificato in AN FA, contravvenendo ai doveri d'ufficio, nel periodo compreso tra il maggio 2015 e l'ottobre 2017, aveva percepito cospicue elargizioni in denaro da SA SE (giudicato separatamente), OL TE, NT NI, AG CO e AN CA, per fornire informazioni riservate e per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio; e, segnatamente, per omettere le doverose attività di denuncia, le indagini e i sequestri in relazione alle condotte illecite poste in essere dai predetti soggetti corruttori. 1.2. Il giudice di primo grado riteneva pienamente dimostrata l'esistenza del reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, ravvisando la sussistenza di un sodalizio criminoso dotato di stabilità organizzativa, seppur con struttura rudimentale. Gli elementi valorizzati erano molteplici: l'affectio societatis emergente dai continui contatti tra i presunti sodali e dalla preoccupazione comune per eventuali interventi delle forze dell'ordine; la ripartizione dei compiti in relazione all'acquisto, occultamento, coltivazione, detenzione e spaccio della droga;
l'esistenza di una "cassa comune" nella quale confluivano i proventi dell'attività illecita, utilizzati anche per le spese comuni incluse le dazioni corruttive;
la protezione sistematica garantita attraverso la corruzione di pubblici ufficiali. /^, 3 1.3. La Corte territoriale ha parzialmente riformato la decisione di primo grado. Quanto al reato associativo, i giudici d'appello hanno escluso per tutti gli imputati la configurabilità del vincolo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90. La Corte ha ritenuto che le risultanze processuali dimostrassero non già l'esistenza di una struttura organizzata stabile e permanente, caratterizzata da unitarietà di intenti e da una pur rudimentale organizzazione, bensì la sussistenza di rapporti sinallagmatici relativi a singoli affari illeciti. I frequenti contatti telefonici, l'uso di linguaggio criptico, la comune preoccupazione per l'intervento delle forze dell'ordine - ha osservato il Collegio - costituivano certamente elementi sintomatici di attività illecite, ma di per sé, in mancanza di più pregnanti emergenze probatorie, dimostravano esclusivamente che gli imputati erano soliti concorrere, all'occasione, nella coltivazione e nella cessione di sostanze stupefacenti, senza che ciò integrasse il più grave reato associativo. E' stata confermata l'affermazione di responsabilità per le richiamate ipotesi di corruzione, legate dal vincolo della continuazione. La Corte di appello ha conseguentemente rideterminato in me/ius il trattamento sanzionatorio, escludendo per alcuni imputati l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 comma 2 D.P.R. 309/90 e la recidiva, e sostituendo le interdizioni perpetue con interdizioni temporanee quinquennali. 2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione i seguenti imputati. 3. LC IU affida al ricorso quattro motivi 3.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione per omessa valutazione di un preciso e decisivo motivo d'appello concernente l'episodio del 9 settembre 2017. Il ricorrente contesta specificamente l'apodittica affermazione di responsabilità per il capo G) , evidenziando come i giudici abbiano dato per presupposto il significato illecito del contatto con OL TE, senza confrontarsi con i rilievi difensivi. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 e vizio di motivazione per omessa valutazione sinottica degli elementi sintomatici della lieve entità. La difesa lamenta che la Corte d'Appello, pur accogliendo parzialmente il gravame e riconoscendo che si trattava di un'unica cessione del valore di cento euro (escludendo quindi la continuazione), abbia poi contraddittoriamente escluso la fattispecie attenuata. Il ricorrente evidenzia che il Collegio avrebbe polarizzato il proprio giudizio sul solo indice delle modalità del fatto, enfatizzando la consuetudine di rapporti illeciti con i correi, discostandosi dal principio affermato dalle Sezioni Unite Murolo (sentenza n. 51063/2018) secondo cui non è possibile escludere o riconoscere la lieve entità sulla base di un solo indicatore, dovendo emergere tale conclusione dalla valutazione complessiva di tutti gli indici e dalla eventuale neutralizzazione reciproca. 3.3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione per l'omessa considerazione delle ragioni sottese al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La difesa sostiene che il 4 lucro di soli cento euro dovrebbe considerarsi di speciale tenuità, anche in considerazione del contesto complessivo del fatto. 3.4. Il quarto motivo censura il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente evidenzia che nelle pagine 21-27 della sentenza, dedicate alla sua posizione, manca qualsiasi riferimento alle attenuanti generiche, nonostante la specifica richiesta formulata con l'atto di appello. Tale omissione risulterebbe ancor più irragionevole, considerato il ridimensionamento operato dalla stessa Corte, che ha escluso la continuazione e ridotto la condotta a un unico episodio. 4. RA EF, attraverso il difensore di fiducia, articola tre motivi di ricorso. 4.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cpv., 110, 319 e 321 cod. pen. Il ricorrente contesta anzitutto la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la mancata individuazione di concrete condotte non consente di verificare se egli si sia effettivamente prestato all'esecuzione di specifiche attività contrarie ai doveri d'ufficio o si sia limitato a porre genericamente a servizio la sua funzione, nel qual caso la fattispecie andrebbe sussunta nell'art.318 cod. pen. Deduce inoltre che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, quando si manifesti attraverso episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi, configura un unico reato permanente previsto dall'art. 319 cod. pen., incompatibile con l'applicazione della continuazione. Il Collegio d'appello - sostiene la difesa - presenta un quadro riconducibile univocamente all'ipotesi di reato unitario permanente, che contrasta con la configurazione di pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione. 4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando che non sono stati enucleati dalla sentenza specifici atti contrari ai doveri d'ufficio a lui ascrivibili nel periodo maggio 2015 - ottobre 2017. La difesa sottolinea che è invece documentalmente accertato che, quando il ricorrente riceve una proposta corruttiva nell'agosto 2018, oppone un netto e inequivocabile rifiuto ("se è per quel lavoro per me lascia perdere, non voglio fare niente"). 4.3. Il terzo motivo - che per la sua natura pregiudiziale meriterà esame prioritario - denuncia vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà nell'identificazione del ricorrente quale pubblico ufficiale corrotto. La censura si articola in molteplici profili: il mancato riconoscimento fotografico da parte del collaboratore SA nell'interrogatorio del 18 dicembre 2017 (il SA indicò la foto di AG CO); l'erronea indicazione del ruolo e della sede di servizio (il SA parlava con certezza del "Maresciallo Comandante della stazione di Scordia" mentre AN era appuntato scelto presso il Nucleo Radiomobile di Palagonia); la fallacia della premessa del ragionamento deduttivo operato dalla Corte, che ha affermato l'assenza di altri carabinieri coinvolti nelle indagini, quando invece lo stesso SA riferiva di un Maresciallo di Scordia di cui non ricordava il nome;
l'incongruenza territoriale, essendo le piantagioni oggetto di protezione ubicate nel territorio di competenza di Scordia e non di Palagonia. 5 5. EN NT propone sei motivi di ricorso. 5.1. Il primo motivo investe il capo B) (detenzione e cessione di marijuana e cocaina dal giugno 2015 all'ottobre 2017), deducendo violazione degli artt. 73 D.P.R. 309/90 e 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Il ricorrente articola la censura evidenziando l'inadeguatezza della valutazione operata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Quanto a Di RO OS, sottolinea che questi ha successivamente ritrattato le proprie accuse, ma la Corte ha ritenuto tale ritrattazione generica e priva di credibilità attraverso una motivazione apodittica, omettendo il vaglio critico imposto dall'art. 192 1 comma 3 jcod. proc. pen. per le chiamate in correità. Riguardo a SA SE, evidenzia il deficit di autonomia delle sue dichiarazioni, intervenute successivamente a quelle di Di RO, nonché la loro genericità e contraddittorietà. Quanto alle intercettazioni, lamenta che siano state estrapolate singole conversazioni, senza considerare il contesto complessivo e l'ordine cronologico. 5.2. I motivi secondo e terzo, relativi al capo E) (corruzione del Carabiniere), denunciano vizio di motivazione e violazione di legge. Il ricorrente contesta che la sentenza non spieghi con quali concrete modalità, e in che termini, egli abbia concorso nel delitto di corruzione insieme a SA, OL, AG e AN CA. Deduce inoltre che, trattandosi di plurime dazioni con l'unico fattore unificante dell'asservimento della funzione pubblica agli interessi privati, si configurerebbe un unico reato permanente nel quale la prima dazione individua il momento iniziale della consumazione e l'ultima quello terminale, senza possibilità di configurare la continuazione. 5.3. Il quarto motivo concerne il capo 3), relativo alla detenzione illegale di armi e munizioni rinvenute nel terreno in uso al ricorrente. Il ricorrente contesta sia la disponibilità esclusiva del terreno (formalmente di proprietà del padre), sia la sua consapevolezza della presenza delle armi, valorizzando le conversazioni successive al sequestro dalle quali emergerebbe stupore per il rinvenimento. 5.4. Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. per omessa declaratoria di prescrizione della contravvenzione ex art. 697 cod. pen., essendo decorsi i termini alla data della sentenza d'appello. 5.5. Il sesto motivo lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa evidenzia che nell'atto di appello erano stati specificamente dedotti: le favorevoli condizioni di vita familiari, sociali e lavorative;
il buon comportamento processuale;
il ravvedimento manifestato. Nonostante ciò, la sentenza non contiene alcun riferimento alla richiesta. 6. ZO RE articola due motivi. 6.1. Il primo motivo denuncia illogicità manifesta della motivazione per erronea valutazione e travisamento della prova costituita dalle intercettazioni. Il ricorrente, nato a [...] e convivente di GI TA, contesta la genericità dei dati utilizzati per l'identificazione della 6 sua persona attraverso i riferimenti a "l'americano" e al "suo parente" contenuti nelle intercettazioni. Evidenzia, in proposito, molteplici profili di illogicità: dalla conversazione n. 154 del 27.6.2017 emergerebbe che "l'americano" non disponeva di stupefacente ("eh sì... non ce n'è... a Militello non ce n'è... per non averne l'Americano a Militello"); non esisterebbe alcuna conversazione nella quale il ricorrente sia parte attiva o venga menzionato direttamente;
l'interpretazione delle intercettazioni (captazione del 9 settembre 2017 concernente la consegna del "maglione"), sarebbe del tutto illogica. 6.2. Il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione per l'omessa valutazione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente evidenzia l'assenza totale di qualsiasi giustificazione al diniego, nonostante il dedicato motivo di appello in cui venivano rappresentate: l'assenza di precedenti penali specifici;
la marginalità del ruolo attribuito dalle stesse risultanze processuali;
la modesta entità dell'addebito; la correttezza della condotta processuale ed extraprocessuale. 7. OR TA propone un solo motivo con cui denuncia illogicità manifesta della motivazione e travisamento della prova costituita dalle intercettazioni. 7.1 La ricorrente contesta specificamente l'interpretazione secondo cui il "maglione" lasciato da OL TE nella sua autovettura il 9 settembre 2017 costituirebbe consegna di cinquecento grammi di marijuana. Evidenzia che le intercettazioni relative alla sua utenza sono pochissime e concentrate in brevissimo arco temporale, riguardando solo contatti con OL, amico di famiglia da molto tempo. Sottolinea come sia assolutamente inverosimile che qualcuno possa aver lasciato tale ingente quantità di stupefacente in un'auto aperta, parcheggiata sulla pubblica via, con il rischio che chiunque potesse introdursi nel veicolo e appropriarsene. Deduce inoltre l'illogicità del mancato utilizzo di linguaggio criptico, consueto nelle conversazioni concernenti droga. Sostiene che dai dialoghi emergerebbe soltanto che OL aveva lasciato un maglione quale regalo per il nipote, affidandolo alla ricorrente per la consegna al beneficiario. 8. OR TO deduce due motivi. 8.1. Il primo motivo lamenta specificamente il vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. nella forma del travisamento. Il ricorrente, titolare della ditta individuale "Autoveicoli di GI AN" sita in Militello Val di Catania e dedita alla vendita di veicoli, sostiene che la Corte abbia supposto un fatto la cui verità risulta incontrastabilmente esclusa dagli atti. Evidenzia che le intercettazioni ambientali sono state erroneamente interpretate come riferite allo spaccio, mentre in realtà documentano eventi riferibili alla sua attività professionale: passaggi di proprietà, consegne di mezzi venduti, riparazioni. Contesta inoltre che il 'maglione' lasciato nell'auto della sorella TA, menzionato nelle intercettazioni, si riferisca a sostanze stupefacenti, evidenziando l'assoluta inverosimiglianza dell'abbandono di un consistente quantitativo di droga in un'auto incustodita. 7 8.2. Il secondo motivo censura l'omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, evidenziando che è totalmente assente in sentenza ogni minimo riferimento argomentativo, nonostante lo specifico motivo di appello. 9. OL EO articola quattro complessi motivi di ricorso. 9.1. Il primo motivo denuncia carenza di motivazione ed erronea valutazione delle prove in relazione al capo B). Il ricorrente muove la censura su tre direttrici: a) l'illegittima duplicazione del capo di imputazione, che costituirebbe mera sommatoria dei singoli episodi già contestati nei capi C), D), G) e H), configurando un bis in idem sostanziale;
b) l'inadeguata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori: il Di RO si limiterebbe a riferire di una piantagione del 2015 e di un progetto del 2016 mai realizzato;
il SA parlerebbe genericamente di "trasporto del raccolto", senza fornire elementi specifici su quantità e modalità; c) l'erronea interpretazione delle intercettazioni, valutate in ordine sparso e non secondo la loro sequenza cronologica;
d) l'illogica valorizzazione del sequestro del 23 settembre 2017 di una piantagione in contrada Narduzzo, avvenuto contro ignoti e mai formalmente contestato, con marijuana priva di principio attivo. 9.2. Il secondo motivo censura la carenza di motivazione sul capo C), relativo alla cessione a NT NE da maggio ad agosto 2017. Il ricorrente ammette una cessione di modica quantità per settecento-ottocento euro nell'ambito di rapporti di risalente amicizia ("dai tempi dell'oratorio"), ma contesta la ricostruzione di un rapporto di rifornimento continuativo. Deduce che la Corte avrebbe erroneamente valorizzato l'ammontare di ottocento euro come indicativo di un rapporto non occasionale, senza adeguata motivazione. 9.3. Il terzo motivo investe il capo E) sulla corruzione. Il ricorrente lamenta: la carenza di motivazione sulla sua specifica partecipazione alle dazioni;
le discrepanze nelle dichiarazioni di SA tra i verbali del 27.6.2017, 18.12.2017 e 22.10.2018 (fallito riconoscimento fotografico, contraddizioni su altri poliziotti infedeli); l'erronea interpretazione delle intercettazioni (nella n. 73 e 75 del 29.3.2017 AN fornisce spontaneamente informazioni senza prova di accordo corruttivo;
nella n. 859 del 7.8.2017 emerge il rifiuto esplicito di AN;
nella n. 455 del 12.7.2017 risulterebbe che è il Carabiniere a dover restituire 1200 euro a OL, non viceversa). 9.4. Il quarto motivo concerne il capo G), relativo alle cessioni a GI AN, TA e ZO dal maggio all'ottobre 2017. Il ricorrente contesta ogni cessione a GI TA e al ZO. Fornisce una ricostruzione alternativa delle conversazioni del 9 settembre 2017: si riferivano alle nozze di AR TA, figlia di un amico scomparso prematuramente e nipote di GI TA;
il "maglione" era realmente un regalo per il bambino della coppia. Cosi come gli altri ricorrenti, anch'egli contesta l'inverosimiglianza della ricostruzione accolta dai giudici;
aggiunge che la coincidenza temporale con la consegna di un qualcosa da parte di CÒ riguarderebbe ortofrutta da trasportare al mercato ("scendi cento euro e dammi una mano" significherebbe caricare cento euro di ortofrutta, necessitando di aiuto). 8 10. US RO propone tre motivi. 10.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 81 cpv., 110, 319, 321 cod. pen., per l'erronea applicazione della continuazione interna in ordine agli episodi di corruzione contestati al capo E). Il ricorrente richiama consolidata giurisprudenza secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi privati configura un unico reato permanente ex art. 319 cod. pen., nel quale le singole dazioni rappresentano momenti consumativi dell'unico reato. Evidenzia che la Corte non ha individuato i vari momenti consumativi dei diversi episodi corruttivi, limitandosi ad affermare che AN era "a disposizione" dei correi durante tutto il periodo, il che confermerebbe l'unicità del pactum sceleris, incompatibile con la continuazione. 10.2. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, contraddittorietà e travisamento della prova. Il ricorrente evidenzia molteplici incongruenze: la Corte ha dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni di SA del 22.10.2018 ("il Carabiniere lo pagano tutti") e ha ritenuto verosimile che AG non abbia partecipato alla corruzione per le piantagioni 2015/2016, eppure lo condanna per l'intero periodo maggio 2015 - ottobre 2017. Sottolinea che dalla conversazione del 3.8.2017 emerge che AN rifiuta la proposta di OL ("va bene tu vai, io non ne voglio sapere"). Evidenzia che l'identificazione nel riferimento all'altro tuo amico" non è univoca, esistendo pluralità di correi. Lamenta il travisamento della conversazione n. 455 del 12.7.2017, dalla quale emergerebbe che è il Carabiniere a dover dare soldi a OL ("levaci i milleduecento euro levaci i soldi che lui mi deve dare a me"); e così pure il travisamento dell'episodio del 20.9.2017, definito "illecito ingresso" quando si trattava del sequestro operato dalle forze dell'ordine. 10.3. Il terzo motivo censura il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente evidenzia a suo favore la sostanziale incensuratezza (risultando a suo carico un solo decreto penale del 2010, per omesso versamento ritenute); le confessioni profuse con memoriale manoscritto del 1.2.2019; la scrupolosa osservanza delle misure cautelari. Lamenta che la Corte si sia limitata a richiamare la gravità delle imputazioni, senza valutare i prospettati elementi positivi. 11. AN RE propone tre motivi. 11.1. Il primo motivo, riferito al capo B), denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Lamenta che il giudizio di responsabilità si basi su elementi generici e non individualizzanti, ricavati da intercettazioni ambientali effettuate su altri soggetti. Evidenzia l'assenza totale di riferimenti da parte dei collaboratori di giustizia e la mancanza di riscontri specifici sulla condotta effettivamente realizzata. 11.2. Il secondo motivo censura la mancata riqualificazione nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90. La Corte avrebbe affermato che l'imputato "coadiuvava il padre nella coltivazione di piantagioni che producevano molti chilogrammi di marijuana e fruttavano 9 decine di migliaia di euro a settimana", ma tale affermazione contrasterebbe con il compendio accusatorio formato da attività captativa mai corroborata da sequestri. In assenza di elementi significativi su modalità, circostanze, qualità e quantità, i giudici andrebbero dovuto ritenere la più lieve fattispecie, in ossequio al principio del favor rei. 11.3. Il terzo motivo lamenta il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte non avrebbe considerato il ruolo marginale, quale mero supporto occasionale del padre, negando i benefici con motivazione apodittica ("non essendo emersi elementi positivi"). Per la sospensione, risulterebbe illogico presumere la ricaduta nel reato, dopo oltre sette anni dai fatti senza condanne intermedie. 12. AN CA articola tre motivi. 12.1. Il primo motivo contesta l'affermazione di responsabilità per la corruzione. Evidenzia che la stessa Corte ha riconosciuto, a pagina 102, che le sole dichiarazioni di SA sarebbero del tutto insufficienti per sostenere un'affermazione di colpevolezza, ma poi ha fondato la condanna su intercettazioni che non dimostrerebbero né dazioni di denaro, né atti contrari ai doveri d'ufficio. Il collaboratore aveva descritto pagamenti a un "Comandante di Scordia" nel 2016, ma non aveva riconosciuto AN nell'album fotografico e questi non era mai stato comandante a Scordia. Le intercettazioni del 2017 non costituirebbero riscontri individualizzanti, mancando verifiche patrimoniali su AN o accertamenti sui suoi comportamenti in servizio. 12.2. Il secondo motivo contesta la mancata riqualificazione in fatto di lieve entità, evidenziando come le intercettazioni che suggerivano coltivazione e vendita di sostanze stupefacenti provenienti da multiple piantagioni non avessero trovato riscontro in sequestri concreti. 12.3. Il terzo motivo censura il diniego delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva. Non sarebbe stata considerata la figura marginale del ricorrente, presente solo in sporadiche intercettazioni concentrate in arco temporale ridotto. La Corte avrebbe negato il beneficio con motivazione apodittica. 13. AN NI CO deduce tre motivi. 13.1. Il primo motivo contesta la sua identificazione con il "GI" menzionato nelle intercettazioni. Evidenzia che il padre CA ha quattro figli e che il riferimento generico ai "figli" o ai "due ragazzi", contenuto nei dialoghi intercettati, non consentirebbe identificazione certa. Il giudice di primo grado aveva erroneamente identificato un "Nicola" citato nelle conversazioni con l'assistito che si chiama GI CO. La Corte d'Appello non avrebbe affrontato espressamente tale questione, fondando il convincimento su elementi generici. 13.2. Il secondo motivo lamenta la mancata riqualificazione nella lieve entità. L'affermazione secondo cui egli "coadiuvava il padre nella coltivazione di piantagioni che producevano molti chilogrammi e fruttavano decine di migliaia di euro a settimana", risulterebbe contraddetta dal compendio accusatorio privo di sequestri. 10 13.3. Il terzo motivo censura il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, contestando una motivazione priva di adeguata argomentazione. Il giudice avrebbe previsto il rischio di reiterazione del reato, basandosi su un carico pendente che, dopo oltre sette anni senza condanne, non è idoneo a fondare una prognosi sfavorevole. 14. All'udienza dell'Il luglio 2025, il Procuratore Generale ha concluso chiedendo: per NT TO, OL TE, ZO VA, GI TA, GI AN, AN AN, AN CA e AN GI CO: l'inammissibilità dei ricorsi;
per AN FA: l'annullamento con rinvio limitatamente al terzo motivo per la qualificazione giuridica del fatto, con inammissibilità per il resto;
per CÒ GI: l'annullamento con rinvio in relazione al terzo motivo per la qualificazione giuridica del fatto ex art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90, con inammissibilità per il resto;
per AG CO: l'annullamento senza rinvio in relazione all'aumento per la continuazione interna al capo E), con eliminazione della relativa pena di 4 mesi di reclusione, e inammissibilità per il resto. I difensori presenti hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso articolato da LC IU non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni che si espongono. 1.1 II ricorrente, con il primo motivo, deduce che la Corte d'appello avrebbe dato per presupposta la natura illecita dell'incontro del 9 settembre 2017, senza fornire adeguata motivazione circa le ragioni per le quali, nel silenzio delle captazioni, abbia tratto la convinzione che cripticamente i soggetti coinvolti discorrevano di marijuana. Lamenta, inoltre, che la decisione del GUP si appalesava silente sul tema di prova e che la Corte d'appello avrebbe perseverato nell'indebita presunzione, senza confrontarsi con i rilievi difensivi. La censura è destituita di fondamento e si basa su una lettura non esaustiva della sentenza impugnata. In linea generale, va premesso che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.26371501). La Corte di merito ha correttamente ricostruito l'intera sequenza degli eventi del 9 settembre 2017, fornendo una motivazione articolata, logica e immune da vizi, che dimostra come l'approvvigionamento di sostanza stupefacente sia stato desunto non sulla base di presunzioni, ma dall'analisi sistematica e cronologica delle conversazioni intercettate. 11 Il Collegio territoriale ha infatti proceduto a una ricostruzione puntuale degli eventi, dimostrando come dalle conversazioni ambientali n. progr. 1218 e 1219 del 9.9.2017 ore 13.50 emergesse che OL, trovandosi a bordo dell'autovettura insieme a AG, incontrava TA GI, consegnandole un "provino" custodito all'interno di un pacchetto di sigarette, affinché potesse verificare la qualità dello stupefacente. La natura stupefacente del "provino" non è presunta, ma chiaramente desumibile dal fatto che, come emerge dai dialoghi indicati, la GI doveva far "verificare la qualità" a un "acquirente" e che, in caso di gradimento, il "fornitore" gliel'avrebbe venduta "a 3", consegnandone "mezzo" nella stessa sera. E' stato correttamente evidenziato in sentenza, come i due interlocutori concordassero espressamente i termini convenzionali per comunicare la risposta per telefono (ossia limitandosi a dire: 'va bene', 'non va bene')", elemento idoneo a comprovare la consapevolezza del carattere illecito dell'operazione e il conseguente ricorso necessario a un codice criptico per sfuggire alle intercettazioni. La ricostruzione prosegue con rigorosa consequenzialità logica: un'ora più tardi (progr. 9471 del 9.9.2017 ore 14.50) TA GI telefonava all'OL comunicando che "va bene per la metà", confermando il gradimento dell'acquirente. Alle ore 15.29 (progr. 4631) AG chiamava CÒ prendendo appuntamento per "Mario" (OL) per le ore 16.00. L'identificazione di CÒ è ritenuta certa in quanto lui è l'intestatario dell'utenza telefonica chiamata dal AG. La Corte territoriale ha correttamente sottolineato come alle ore 16.01 (progr. 1221) si registri una conversazione tra OL e CÒ nella quale il primo chiede al secondo di "scendergli almeno 100 euro" e CÒ "gli chiede di dargli una mano". Il termine "scendere" in relazione a una cifra di denaro, nel contesto di un appuntamento programmato per procurare sostanza stupefacente, viene logicamente ritenuto significativo della cessione di stupefacente per il corrispettivo richiesto. Il ragionamento dei giudici di merito si completa con l'analisi degli elementi successivi: 24 minuti dopo (progr. 1223) "l'OL sale a bordo della sua vettura e si sente un rumore di sacchi e di qualcosa che viene sistemata sulla macchina"; poco dopo (progr. 1224 ore 16.28) OL chiama TA GI concordando di vedersi presso la parrucchiera. La sequenza temporale è inequivocabile: appuntamento con CÒ, versamento di 100 euro, caricamento di "qualcosa" sull'auto, immediata chiamata alla destinataria finale. La Corte di appello, analizzata la sequenza delle conversazioni sopra indicate, ha logicamente desunto che TE OL e CO AG abbiano procurato presso PP CÒ la marijuana richiesta loro da TA GI. La conclusione non è il frutto di una presunzione, come erroneamente sostiene il ricorrente, ma l'esito di un rigoroso ragionamento logico-deduttivo, basato sulla valutazione sistematica di elementi probatori convergenti e univoci. La motivazione in esame ha inoltre confutato specificamente l'ipotesi difensiva alternativa, secondo cui l'OL avrebbe potuto approvvigionarsi di stupefacente altrove, dopo aver lasciato il CÒ. Il Collegio di merito ha adeguatamente evidenziato che l'OL telefonava alla GI 12 immediatamente dopo avere lasciato la proprietà del CÒ, rendendo così evidente che ciò che avrebbe dovuto consegnare proveniva appunto dal CÒ. Ha inoltre rilevato che l'OL, dopo avere lasciato il CÒ e prima di raggiungere la GI, non interloquiva con nessuno, limitandosi a movimentare le buste già presenti all'interno della vettura. La motivazione appare articolata e logicamente ineccepibile, rendendo inammissibile la censura del ricorrente, il quale propone una rilettura degli elementi probatori che non può trovare accoglimento in sede di legittimità. 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe operato una valutazione atomistica delle modalità del fatto, omettendo il giudizio sinottico degli elementi sintomatici previsti dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, e disattendendo i principi affermati dalle Sezioni Unite Murolo (n.51063 del 27/09/2018, Rv. 274076). La censura è manifestamente infondata. La Corte di merito ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali consolidati in tema di lieve entità, operando una valutazione complessiva e ponderata di tutti gli elementi sintomatici previsti dalla norma, senza limitarsi alla considerazione delle sole modalità del fatto. Il Collegio territoriale ha infatti considerato preliminarmente il dato quantitativo, riconoscendo che la cessione aveva ad oggetto un quantitativo di marijuana dal prezzo di 100 euro, oggetto di unica cessione, escludendo pertanto la continuazione. Questa valutazione, che corregge la sentenza di primo grado, dimostra come la Corte d'appello abbia effettivamente tenuto conto dell'elemento quantitativo favorevole al ricorrente. Tuttavia, la Corte di merito ha correttamente valutato che tale elemento, pur positivo, risultava ampiamente neutralizzato dalle modalità della condotta e dalla personalità dell'agente. Quanto alle modalità, il Collegio ha motivatamente rilevato che PP CÒ ha mostrato di essere un fornitore immediatamente reperibile con i quali OL e AG avevano una consuetudine di rapporti radicata nel tempo. Tale valutazione non è il frutto di una considerazione isolata, ma emerge dall'analisi complessiva delle risultanze processuali. Vengono infatti richiamate in sentenza le conversazioni progr. n.2992 del 31.7.2017, e soprattutto, la n. 4366 del 5.9.2017 ore 11.00 dalla quale emerge chiaramente come AG e CÒ si incontrassero nei pressi di una serra ove avveniva la coltivazione di marijuana". Il ragionamento è ulteriormente consolidato attraverso l'analisi della conversazione progr. 1218 del 9.9.2017 ore 13.38, dalla quale emergono i rapporti di dare/avere tra AG e OL da una parte e il CÒ dall'altra, con riferimenti a cifre consistenti ("Due e cinque, gli devi dare mille due e cinquanta", "O mille due e cinquanta, o mille e tre"). In sintesi, la valutazione proposta in sentenza appare conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui la modica quantità di stupefacente non determina automaticamente l'applicazione della circostanza attenuante, quando le modalità della condotta dimostrino la partecipazione a un'attività illecita strutturata e continuativa. Il ricorrente erroneamente assume che la valutazione delle modalità debba necessariamente essere neutralizzata dal dato quantitativo, ma tale assunto contrasta con i principi consolidati. 13 Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, l'art. 73, comma 5, richiede una valutazione globale in cui nessun singolo elemento può assumere carattere determinante, ma deve emergere dalla considerazione complessiva l'effettiva tenuità dell'offesa al bene giuridico tutelato. Si rammenta che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 - dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076) è nel senso che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, così superando l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione e alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Tali indici non debbono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, data la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultino prima facie contraddittorie in tal senso. Solo all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. Nella decisione impugnata è stato fatto buon governo dei principi ermeneutici in materia e, con motivazione non incongrua né contraddittoria, è stata compiuta una valutazione complessiva, tenendo conto di una serie di elementi sintomatici della gravità del fatto, non compensabili con altri di segno contrario. La valutazione concreta degli elementi sintomatici rientra nell'insindacabile apprezzamento del giudice di merito, che nel caso in esame ha fornito motivazione immune da vizi logici e conforme ai principi di diritto richiamati. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe fornito una motivazione assiomatica circa il diniego dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod.pen., limitandosi alla testuale riproposizione del dettato normativo, senza alcuna minima considerazione giustificativa circa l'evento dannoso o pericoloso. La censura non ha fondamento. La Corte di merito ha correttamente valutato i presupposti dell'attenuante, fornendo specifica e articolata motivazione conforme ai principi giurisprudenziali consolidati. 14 Il Collegio territoriale ha infatti chiarito che il lucro conseguito dal CÒ nel caso in esame, anche se riferibile a soli 100 euro, non può essere considerato di speciale tenuità, dovendosi ritenere che tale lucro debba essere connotato non solo da tenuità, ma da 'speciale' tenuità, dove l'aggettivo 'speciale' vale a descrivere il lucro come di scarsa, minima entità. Tale motivazione non costituisce una mera riproposizione del dettato normativo, ma rappresenta l'applicazione dei criteri ermeneutici consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. E' stato correttamente applicato l'orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui l'art. 62 n. 4 cod.pen. richiede una puntuale ed esaustiva verifica, in concreto, in ordine alla ricorrenza, o meno, della speciale tenuità, riferita sia al lucro perseguito o conseguito dall'autore del reato, sia all'evento dannoso o pericoloso causato nel caso di specie ( Sez. U , n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499, in motivazione, par. 16). Il giudicante ha condivisibilnnente ritenuto che un lucro di 100 euro, nel contesto accertato di rapporti consolidati nella vendita di stupefacenti e di inserimento in un'attività organizzata, non può considerarsi di speciale tenuità. La motivazione appare inoltre implicitamente estesa all'evento dannoso. La Corte territoriale, avendo accertato che il ricorrente operava come fornitore immediatamente reperibile in un contesto caratterizzato da consuetudine di rapporti illeciti radicata nel tempo e da collegamenti con attività di coltivazione, ha implicitamente valutato che l'evento dannoso non presentasse carattere di speciale tenuità, essendo espressione di un'attività strutturata e potenzialmente produttiva di ulteriori reati. La valutazione operata dal giudice di merito circa la sussistenza dei presupposti dell'attenuante, rientra nell'apprezzamento delle circostanze concrete del caso, risulta congrua, specifica e immune da vizi logici, rendendo inammissibile la censura del ricorrente. 1.4. Il ricorrente, con il quarto motivo, deduce la totale assenza di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che manca anche solo un segno grafico, nelle pagine dedicate dal giudice del gravame alla posizione di CÒ (pp. 21-27), a sostegno del diniego, e che tale omissione risulta ancor più irragionevole, considerato il ridimensionamento della condotta ascritta all'imputato. La censura non ha fondamento alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di motivazione implicita. Secondo l'orientamento costante di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023) Rv. 284096 - 01). Nel caso in esame, la Corte di merito ha correttamente effettuato una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell'imputato che implicitamente esclude la sussistenza di elementi idonei a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio. La motivazione implicita emerge chiaramente dalla struttura argomentativa della sentenza, che delinea un quadro di responsabilità caratterizzato da elementi ostativi alla concessione delle 15 attenuanti generiche. La decisione impugnata ha infatti evidenziato: a) la consuetudine di rapporti, radicata nel tempo, tra il ricorrente e i correi;
b) la qualifica di fornitore immediatamente reperibile;
c) i rapporti di dare/avere, con riferimento a cifre consistenti;
d) i collegamenti con attività di coltivazione di marijuana;
e) l'inserimento in un contesto di traffico organizzato. Tale complessiva valutazione, che evidenzia modalità della condotta incompatibili con l'occasionalità e l'estemporaneità, implicitamente esclude la sussistenza di elementi positivi della personalità o circostanze del fatto idonee a giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche. La struttura argomentativa della sentenza rende chiaramente desumibile il rigetto della richiesta, conformemente ai principi consolidati in tema di motivazione implicita. Aspecifica è la deduzione del ricorrente, ad avviso del quale il ridimensionamento della condotta, a seguito della esclusione della continuazione, debba automaticamente comportare la concessione delle attenuanti generiche. L'esclusione della continuazione attiene alla delimitazione oggettiva del fatto, mentre le attenuanti generiche presuppongono una valutazione complessiva della personalità e delle circostanze che, nel caso in esame, sono state logicamente ritenute incompatibili con una mitigazione del trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso di RA EF è fondato. 2.1.1 II terzo motivo del ricorso, per la sua natura pregiudiziale rispetto agli altri, richiede di essere esaminato preliminarmente. La censura riguarda l'identificazione stessa del ricorrente quale destinatario delle dazioni corruttive, elemento che costituisce il presupposto logico dell'intera imputazione. Il motivo merita accoglimento. Il quadro probatorio accolto dai giudici di merito si fondava originariamente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SA SE, il quale aveva riferito di aver corrisposto mensilmente 2.000 euro a un Carabiniere per garantirsi protezione nelle attività illecite di coltivazione e spaccio di stupefacenti. Tuttavia, come è stato fondatamente eccepito, l'analisi delle dichiarazioni del SA ha rivelato criticità non superabili. In primo luogo, il mancato riconoscimento fotografico. Nell'interrogatorio del 18 dicembre 2017, posto di fronte all'album fotografico, il SA indicava l'effige "n.8" come quella del Carabiniere corrotto, salvo poi scoprire che si trattava di CO AG, non appartenente all'Arma dei Carabinieri. E' stata altresì evidenziata l'erronea indicazione del ruolo e della sede di servizio. Il SA affermava con certezza che il Carabiniere corrotto fosse il Comandante della Stazione di Scordia, circostanza oggettivamente non corrispondente al ruolo del AN, che risultava essere appuntato in servizio presso la Stazione di Palagonia. Ugualmente significativa è la segnalata rilevanza dell'errore. La specificazione che il Carabiniere fosse il comandante della Stazione di Scordia assume particolare significato in 16 quanto le piantagioni di marijuana oggetto della protezione illecita si trovavano proprio nel territorio di competenza di quel comando, non di quello di Palagonia dove prestava servizio il AN. La Corte d'Appello ha tentato di superare tali incongruenze sostenendo che il mancato riconoscimento fosse giustificabile con il travisamento del Carabiniere (cappello e occhiali scuri) e con la distanza temporale. Tuttavia, coglie nel segno la censura secondo cui tale spiegazione non può sanare l'erroneità delle indicazioni fornite dal SA circa il grado e la sede di servizio, elementi che il collaboratore affermava con sicurezza e che non potrebbero essere influenzati dal travisamento fisico, anche in considerazione della ripetuta frequentazione tra i due in occasione delle corresponsioni mensili. 2.1.2 Venuta meno l'identificazione diretta attraverso le dichiarazioni del SA, la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento su un ragionamento deduttivo che, tuttavia, poggia su una premessa evidentemente errata: l'assenza di altri carabinieri coinvolti nelle indagini. La sentenza impugnata afferma che in tutta l'indagine non è emerso il coinvolgimento di nessun altro Carabiniere a parte il AN (pag. 37), deducendone che il militare menzionato nelle intercettazioni non potesse che essere il ricorrente. Tuttavia, è stato ben evidenziato dalla difesa che tale premessa è smentita dalla stessa sentenza che, a pagina 31, dà atto che il SA riferiva di un Maresciallo dei Carabinieri di Scordia del quale non ricordava il nome, con grado e sede di servizio non corrispondenti. 2.1.3 Parimenti fondata è la censura relativa alle intercettazioni, che provano l'esistenza di un Carabiniere corrotto, ma non ne consentono l'identificazione nel AN. Le conversazioni intercettate dimostrano inequivocabilmente che i correi versavano denaro a un Carabiniere per ottenere protezione. Tuttavia - e questo è il punto dirimente - esse non consentono l'identificazione di tale Carabiniere nella persona del AN. Le intercettazioni parlano genericamente di "Carabiniere" senza fornire elementi univoci di identificazione. La conversazione n. 317 del 7 luglio 2017, sulla quale la Corte fonda parte del proprio convincimento, è stata interpretata in modo non univoco: mentre i giudici di merito ritengono che il riferimento sia all'odierno ricorrente, la difesa sostiene - con argomenti non specificamente affrontati e superati in sentenza - che si parli di un Carabiniere di nome NI. 2.1.4. Quanto alla durata del rapporto corruttivo, emerge la contraddizione che la difesa ha puntualmente denunciato nella ricostruzione della Corte territoriale. La Corte d'Appello ha evidenziato che nell'agosto 2017 il AN avesse interrotto ogni rapporto con OL, AG e AN, rifiutando espressamente una proposta corruttiva (conversazioni nn. 7176 del 3 agosto 2017 e 859 del 7 agosto 2017). Ciononostante, lo condanna per fatti che si sarebbero protratti fino all'ottobre 2017. La contraddizione non è meramente apparente ma sostanziale: o il AN ha continuato la sua attività corruttiva dopo l'agosto 2017 (ma allora la sentenza avrebbe dovuto indicare quali 17 atti contrari ai doveri d'ufficio abbia compiuto in tale periodo), oppure il rapporto corruttivo è cessato in quella data (e allora la condanna per il periodo successivo è priva di fondamento). 2.1.5 La difesa correttamente rileva che la sentenza elude la questione del luogo di commissione del reato, limitandosi ad affermare genericamente che i fatti sarebbero avvenuti in Scordia dal maggio 2015 all'ottobre 2017. In effetti, l'indicazione non è meramente descrittiva ma costituisce elemento essenziale della contestazione, considerato che il AN prestava servizio a Palagonia e non a Scordia, dove invece si trovavano le piantagioni di marijuana alle quali si riferisce l'attività di protezione asseritamente svolta dal militare. La sentenza non spiega come il ricorrente, operando in un comando territorialmente diverso, avrebbe potuto garantire protezione per attività illecite svolte al di fuori della propria sfera di diretta competenza. 2.1.6 L'esame complessivo delle censure proposte dal ricorrente evidenzia che l'addebito di corruzione contro il Carabiniere AN è stata ricavata attraverso una argomentazione contraddittoria e manifestamente illogica, che perciò richiede un nuovo esame da parte del giudice di rinvio. 2.2. Assorbiti gli altri motivi. 3. Le censure sollevate da EN NT attraverso il ricorso in esame risultano inammissibili. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in ordine alla contestazione mossa al capo B), l'inadeguatezza della motivazione relativa alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alle intercettazioni. La censura è manifestamente infondata. La Corte di merito ha correttamente valutato la convergenza di plurimi elementi probatori, fornendo una motivazione articolata e logicamente consequenziale che dimostra la fondatezza dell'accusa. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha effettuato una valutazione critica e differenziata delle diverse fonti dichiarative. Relativamente alle dichiarazioni di Di RO OS, ha correttamente considerato che, nonostante la successiva ritrattazione, le dichiarazioni originarie presentavano caratteri di specificità e trovavano riscontro in altri elementi probatori. Giustamente si è osservato che il ragionamento ha trovato conferma nelle dichiarazioni di SE SA, il quale riferiva di aver rifornito il NT sia di cocaina che di marijuana, nella gestione dello spaccio del territorio di Scordia. La Corte distrettuale ha inoltre considerato le dichiarazioni di ND RU, il quale forniva indicazioni specifiche sull'attività di spaccio del NT, sia di marijuana che di cocaina. La valutazione dei collaboratori non si è limitata a una mera elencazione, ma ha considerato gli elementi di riscontro reciproco e la convergenza delle dichiarazioni su aspetti specifici dell'attività del ricorrente. 18 La Corte, con motivazione adeguata, ha poi correttamente applicato i principi consolidati secondo cui le dichiarazioni dei collaboratori, pur non costituendo prova piena, assumono valore indiziario quando trovino riscontro in altri elementi del quadro probatorio. Quanto alle intercettazioni, il ricorrente erroneamente assume che la Corte si sia limitata a estrapolare singole conversazioni. Al contrario, il Collegio territoriale ha operato una valutazione sistematica delle conversazioni tra il ricorrente e NI DO, evidenziando la ricorrenza di espressioni che, nel loro complesso, delineano inequivocabilmente un'attività di traffico di stupefacenti. Sono state logicamente interpretate le conversazioni registrate tra il 31.3.2017 e il 16.5.2017, dalle quali emergono inequivocabili espressioni ('quella cosa che non era buona' (n. 163), 'ancora c'è quel coso' e NI chiede se è solo 'quello nero' (n. 671), NI dice che 'questa cosa la deve tirare fuori tutta in una volta' e che il conto è grosso (n. 1126), NI chiede se 'si sta prendendo la cosa nera da loro' (n. 1707)"). Il Collegio ha inoltre considerato le conversazioni del 2 aprile 2017, nelle quali "DO dice ad NI che lo ha chiamato AN e se l'è presa con lui. NI chiede se per caso 'gliel'ha mischiata' e DO conferma. NI lo rimprovera, poi chiama AN e si scusa per quello che ha fatto DO. AN gli dice che era tutta 'polveraccio' e vuole ammazzare di botte DO". La Corte territoriale ha correttamente valutato che tali conversazioni, considerate nel loro insieme e nel contesto delle dichiarazioni dei collaboratori, configurano un quadro probatorio convergente e univoco. L'interpretazione delle intercettazioni, non limitata a frasi isolatamente considerate, ma elaborata alla luce dell'intero contesto dialogico e confrontata con le dichiarazioni dei collaboratori, ha fornito valutazione non illogica in ordine all'entità ed alla natura delle sostanze (tra le quali è compresa anche la cocaina) . 3.2. I motivi secondo e terzo, relativi al capo E), sono inammissibili per manifesta infondatezza. Il ricorrente contesta l'interpretazione della conversazione tra OL e AN del 7 agosto 2017, sostenendo che il significato non sarebbe univoco e che mancherebbe la prova del concorso nella corruzione. Deduce inoltre l'erroneità dell'aumento per continuazione, trattandosi di reato permanente. Con riferimento al primo profilo, la censura non ha fondamento. La Corte di merito ha correttamente interpretato il dialogo tra OL e AN, operando una valutazione logica del contenuto delle affermazioni nel loro contesto. Il Collegio ha analizzato la sequenza: "TE: 'te lo ricordi quando NI dice -ma questo con questi soldi... che cosa fa, che fa, beve, gioca- dice....' CA: '.. ma perché NI non gliene ha dati soldi? Lo sai che gli hanno fatto un'altra perquisizione ad NI?". Quindi, ha correttamente osservato che "la domanda 'ma perché NI non gliene ha dati soldi?' è palesemente retorica, e il senso è ancora più chiaro se collegata alla frase successiva 'gli hanno 19 fatto un'altra perquisizione'; cioè, visto che NI ha pagato anche lui il Carabiniere, i due si meravigliano del fatto che gli sia stata fatta un'altra perquisizione". Il ragionamento risulta coerente e comunque non illogico. La sequenza delle affermazioni (interesse per l'uso del denaro da parte del Carabiniere, domanda retorica sui pagamenti, riferimento immediato alla perquisizione) conduce univocamente alla conclusione della partecipazione a episodi di corruzione. A fronte di tale motivazione adeguata, i motivi risultano sostanzialmente mirati alla revisione della valutazione delle prove, proponendo una interpretazione alternativa di intercettazioni, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte di merito ha inoltre correttamente considerato tale elemento unitamente alle specifiche dichiarazioni di SA SE, il quale, sebbene non abbia fornito un contributo utile all'individuazione del militare, ha altresì affermato che il Carabiniere veniva pagato anche dal NT, ha precisato che il medesimo si era lamentato del fatto che il Carabiniere veniva pagato da tutti mentre il poliziotto NN veniva pagato solo da lui. Dalla convergenza di elementi indiziari diversi e indipendenti è stata logicamente ricavata la fondatezza della conclusione. Sotto il secondo profilo, la censura relativa alla continuazione è parimenti infondata. Il ricorrente assume che si tratti di un unico reato permanente, ma tale qualificazione contrasta con la lineare ricostruzione operata dalla Corte di merito. Il Collegio ha infatti accertato distinti episodi corruttivi nell'arco temporale maggio 2015- ottobre 2017, corrispondenti alle diverse attività illecite che richiedevano la protezione del Carabiniere. Nel caso in esame, la partecipazione del ricorrente a distinti progetti illeciti (piantagioni, traffico, occultamento) che richiedevano specifici interventi corruttivi configura plurimi episodi unificati dal vincolo della continuazione. 3.3. Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la motivazione sulla disponibilità del terreno e sulla consapevolezza della presenza delle armi, sostenendo che le conversazioni successive al sequestro dimostrerebbero la sua estraneità e che mancherebbe la prova della disponibilità - o comunque della esclusiva disponibilità - del terreno. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il Collegio territoriale ha preliminarmente considerato che la perquisizione veniva disposta a seguito delle rivelazioni del collaboratore Di RO OS, il quale, in data 24.3.2017, dichiarava di essere a conoscenza, per averlo appreso dal NT medesimo, che nel terreno in questione, di proprietà del padre ma in uso a NT TO, quest'ultimo teneva interrati serbatoi di plastica in cui erano nascoste armi, denaro e droga. La Corte di merito ha puntualmente affermato che il NT disponeva del terreno, era consapevole della presenza dell'arma e contribuiva al suo occultamento, sebbene l'arma non fosse di sua proprietà. Secondo la logica argomentazione dei giudici di merito, ulteriori conferme si rinvengono nell'analisi delle conversazioni successive al sequestro. Contrariamente a quanto sostenuto dal 20 ricorrente, tali conversazioni non dimostrano l'estraneità, ma confermano il contributo partecipativo, attesa la consapevolezza manifestata nei dialoghi in ordine all'occultamento delle armi, sia pure per conto terzi a lui ben noti, nel terreno di sua pertinenza. Risulta in tal modo correttamente applicato il principio consolidato per il quale la detenzione o l'occultamento del corpo del reato, per conto di terzi, integra il concorso nel reato, trattandosi di una forma di collaborazione sulla quale il proprietario può fare affidamento (Sez. 4, n. 21441 del 10.4.06, Piscopo;
massime prec. conformi n. 12777/2000, RV. 217903; n. 40167/04, RV. 229565). 3.4. Il ricorrente, con il quinto motivo, deduce l'intervenuta prescrizione, alla data della sentenza di appello, della contravvenzione ex art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva di munizioni), contestata al capo J unitamente al delitto di detenzione illegale di arma, ritenuto in continuazione con il più grave reato di cui al capo B) (cessione di stupefacenti). La questione non risulta essere stata specificamente eccepita dinanzi alla Corte d'appello. La censura è in ogni caso inammissibile. Nel caso di specie, per il capo J, è stato applicato un aumento unico di sei mesi di reclusione, ridotto di un terzo. Dal trattamento sanzionatorio emerge che, per il capo J, il giudice, in sede di giudizio abbreviato, ha operato un solo aumento e poi ha applicato la riduzione prevista per i delitti, senza considerare la contravvenzione. In tal senso militano i seguenti argomenti. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 27059 del 27 febbraio 2025, hanno riaffermato la "visione multifocale" del reato continuato: i singoli reati mantengono tendenziale autonomia, e l'unitarietà opera solo se espressamente prevista o se più favorevole all'imputato, secondo il principio del favor rei. Per il giudizio abbreviato con delitti e contravvenzioni in continuazione, la riduzione anche sugli aumenti va operata distintamente: un terzo per i delitti, metà per le contravvenzioni. Questo perché la diminuente, pur processuale, ha effetti sostanziali e deve rispettare la diversa valutazione legislativa del disvalore dei reati, espressa attraverso misure premiali differenziate. Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente è stato condannato per i reati di cui al capo J ( delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo e contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen.) in continuazione con il più grave reato di cui al capo B), con applicazione di un aumento unico di pena pari a mesi sei di reclusione, successivamente ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. in ragione del rito abbreviato. Dalla struttura stessa del trattamento sanzionatorio così determinato emerge, con evidenza, che il giudice di merito ha operato un unico aumento per la continuazione, applicando poi la riduzione prevista per i delitti (un terzo). Ciò implica necessariamente che nessun autonomo aumento di pena è stato concretamente comminato in relazione al reato di cui all'art. 697 cod. pen. che avrebbe dovuto comportare 21 l'incremento di una ulteriore frazione e poi la distinta riduzione di 1/2 per il rito abbreviato, in riferimento alla suddetta contravvenzione. In sintesi, quest'ultima, non ha prodotto alcun effetto incrementativo sul quantum della sanzione finale. Del resto, il ricorrente non ha censurato la determinazione unitaria dell'aumento e la misura della successiva diminuente, evidentemente commisurati al delitto. Tale omissione conferma la consapevolezza della mancata applicazione di un aumento autonomo per la contravvenzione e rivela l'assenza di un interesse concreto. Invero, l'interesse ad impugnare è da ritenersi sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, seppur operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione (Sez. U, n.28911 del 28/03/2019 - Rv. 275953 - 02). Nel caso di specie, il ricorrente non ha prospettato lo specifico interesse sotteso alla censura;
e del resto, l'eventuale dichiarazione di prescrizione non comporterebbe alcuna riduzione della pena per la contravvenzione estinta, poiché la stessa non è stata considerata nella determinazione dell'aumento per continuazione. L'operazione avrebbe carattere meramente teorico, risultando priva di utilità pratica. In conclusione, la censura è inammissibile per difetto di interesse. 3.5. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione circa le attenuanti generiche, evidenziando di aver specificamente dedotto nell'atto di appello favorevoli condizioni di vita dell'imputato (familiari, sociali e lavorative), buon comportamento processuale e ravvedimento manifestato nel corso del procedimento. La censura non ha fondamento alla luce dei principi consolidati in tema di motivazione implicita sopra richiamati (par. 1.4.). Risulta adeguatamente effettuata in sentenza una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell'imputato che implicitamente esclude la sussistenza di elementi idonei a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il Collegio territoriale ha infatti accertato la responsabilità del ricorrente per plurimi reati di particolare gravità: a) detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (inclusa cocaina) in un arco temporale esteso (2015-2017); b) corruzione di pubblico ufficiale attraverso pagamenti sistematici;
c) cessioni di marijuana a terzi soggetti;
d) detenzione illegale di armi e munizioni. Tale quadro complessivo, sottolineato nella decisione impugnata, evidenzia una personalità delinquenziale strutturata e una condotta caratterizzata da particolare pericolosità sociale. Sono stati inoltre evidenziati i rapporti del ricorrente con esponenti della criminalità organizzata, l'inserimento in un ampio contesto delle attività illecite nel settore degli stupefacenti, oltre alla capacità di corruzione di pubblici ufficiali, per garantirsi protezione dalle attività investigative. 22 La valutazione complessiva, che delinea un quadro di responsabilità incompatibile con l'occasionalità e caratterizzato da particolare gravità, implicitamente esclude la sussistenza di elementi positivi della personalità o circostanze del fatto idonee a giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche. La motivazione implicita risulta chiaramente desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza, conformemente ai suindicati principi consolidati. 4. Il ricorso interposto da ZO RE incorre nella declaratoria di inammissibilità per le considerazioni che seguono. 4.1. Il ricorrente articola il primo motivo di ricorso, denunciando l'illogicità manifesta della motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto provata la sua identificazione attraverso i riferimenti a "l'americano" e al "parente" di GI AN contenuti nelle conversazioni intercettate. Il ricorrente deduce che tali riferimenti sarebbero generici e non univoci;
dalla stessa conversazione richiamata in sentenza (n. 154 del 27.6.2017) emergerebbe che "l'americano" non disponeva di stupefacente ("per non averne l'americano a Militello"); non esisterebbe alcuna conversazione nella quale egli sia parte attiva;
in ogni caso, non risulterebbe alcun riferimento diretto o indiretto a ZO VA. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La censura non individua alcun autentico vizio di illogicità nel percorso argomentativo della Corte territoriale, limitandosi a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie. La sentenza impugnata ha dedicato ampio spazio alla ricostruzione del coinvolgimento di ZO VA, sviluppando un ragionamento articolato in più passaggi logici concatenati. Il Collegio territoriale ha valorizzato l'elemento identificativo costituito dalla nazionalità americana del ricorrente, nativo di Brooklyn, osservando come tale caratteristica lo rendesse l'unico soggetto, nell'ambiente di riferimento, a cui potesse riferirsi l'appellativo "l'americano". Questo primo elemento identificativo è stato quindi correlato con il dato relazionale: ZO VA risultava convivente di GI TA e cognato di GI AN, circostanza che rende univoco il riferimento al "cognato" e al "parente" americano contenuto nelle conversazioni intercettate. In sintesi, l'identificazione del ZO attraverso il riferimento a "l'americano" non costituisce una mera congettura, ma si fonda su un dato fattuale oggettivo e non contestato;
la sua origine statunitense in un contesto territoriale e familiare circoscritto dove tale caratteristica assumeva valenza individualizzante. La motivazione, dunque, spiega come si sia giunti all'identificazione nel ricorrente del soggetto menzionato nelle conversazioni intercettate La Corte territoriale ha quindi proceduto all'analisi del contenuto delle conversazioni, evidenziando come dalla n. 154 del 27.6.2017 emerga non già l'estraneità del ZO al traffico di stupefacenti, bensì il suo stabile inserimento in tale circuito. L'espressione utilizzata da OL TE - "per non averne l'americano a Militello" - viene interpretata nel senso che stupisce la momentanea indisponibilità di sostanza da parte di un soggetto normalmente fornito, tanto che 23 AG e OL ipotizzano che "PP" (CÒ GI) li tenga "a stecchetto" per poi cedere la droga a prezzo maggiorato. L'interpretazione fornita dalla Corte d'appello dell'espressione "per non averne l'americano" appare logicamente coerente con il contesto dialogico. I giudici di merito hanno correttamente osservato che l'espressione denota stupore per una carenza momentanea, ma non è sintomatica di estraneità al traffico. Quanto all'assenza di conversazioni con ZO quale parte attiva, va richiamato il consolidato principio per cui il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n.4572 del 17/07/2015 Cc. (dep. 03/02/2016 ) Rv. 265747) L'argomentazione della Corte d'appello si concentra sulla ricostruzione della sequenza di eventi del 9 settembre 2017, minuziosamente analizzata attraverso l'esame cronologico delle intercettazioni che culmina con la conversazione n. 4663 delle ore 20:38, nella quale AG comunica a GI AN che "al suo parente" (riferimento a ZO VA) "la cosa gliel'hanno sistemata", specificando però che l'indomani sarebbero stati necessari i pagamenti dovuti. La valutazione del giudice, basata su elementi coerenti e logicamente connessi, rende manifestamente infondata la critica del ricorrente, che non evidenzia contraddizioni concrete, proponendo una diversa lettura dei fatti, non consentita in questa sede. 4.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. Il ricorrente lamenta l'assoluta assenza di riferimenti in motivazione, anche minimi, in ordine al mancato riconoscimento delle richieste attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.. Pur riconoscendo che la giurisprudenza non richiede motivazione analitica per il diniego, sostiene che sarebbe totalmente assente ogni minimo riferimento al diniego. La censura non ha fondamento alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di motivazione implicita. La giurisprudenza di legittimità, dopo l'intervento normativo del D.L. 92/2008 convertito in L. 125/2008 che ha modificato l'art. 62-bis cod.pen., ha consolidato il principio secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un diritto conseguente all'assenza di precedenti o di aggravanti, ma richiedono la positiva sussistenza di elementi favorevoli (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01). Per il diniego è sufficiente che il giudice dia atto, anche implicitamente, dell'assenza di elementi positivi, senza necessità di confutazione analitica delle allegazioni difensive (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01). Inoltre, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti 24 dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023) Rv. 284096 - 01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha fornito motivazione implicita ma inequivocabile del diniego attraverso: a) la descrizione della gravità oggettiva del fatto: l'approvvigionamento di 500 grammi di marijuana in un contesto di traffico organizzato e continuativo;
b) l'evidenziazione del ruolo attivo del ricorrente in un sistema strutturato di distribuzione;
c) la circostanza che la Corte, pur escludendo la recidiva, in ragione della risalenza dei precedenti, li abbia comunque considerati, dimostrando di aver valutato tutti gli elementi rilevanti per la determinazione del trattamento sanzionatorio. La motivazione risulta pertanto conforme ai parametri di legittimità, non potendo il ricorrente pretendere una trattazione espressa quando dal contesto emerga chiaramente l'assenza di elementi meritevoli del beneficio. 5. Il ricorso interposto da OR TA va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 5.1. La ricorrente deduce un unico motivo, sostenendo l'illogicità della valutazione probatoria con cui la Corte d'appello ha interpretato il riferimento al "maglione" lasciato nell'autovettura quale consegna di sostanza stupefacente. La ricorrente evidenzia specificamente la scarsità delle intercettazioni che la riguardano, notevolmente ristrette nel tempo;
i contatti intercorsi solo ed esclusivamente con OL TE, amico di famiglia da molto tempo;
l'assenza di riscontri sulla corrispondenza tra "maglione" e stupefacente. E soprattutto, risulterebbe del tutto illogico che qualcuno abbandoni 500 grammi di stupefacente in un'auto non chiusa e lasciata incustodita sulla pubblica via. La censura è manifestamente infondata perché non individua alcun vizio di illogicità ma propone una lettura alternativa delle risultanze processuali che non può trovare accoglimento in sede di legittimità. D'altro canto, giova ribadire il consolidato principio affermato dalle Sezioni Unite per cui l'interpretazione del linguaggio emergente dalle captazioni, ancorché cifrato, appartiene al dominio valutativo del giudice di merito, il cui giudizio, ove sorretto da coerenza logica e massime di esperienza, resta insindacabile in questa sede (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Rv. 263715- 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ricostruito il coinvolgimento di GI TA attraverso un'analisi sistematica delle conversazioni del 9 settembre 2017, evidenziando elementi che, valutati nel loro insieme, convergono univocamente verso la prova della cessione di stupefacente. Il Collegio territoriale ha correttamente valorizzato la conversazione ambientale n. 1218 delle ore 13:50, nella quale OL consegna a TA un "provino" di marijuana, specificando le modalità di comunicazione dell'esito: limitarsi a dire "va bene" o "non va bene" per telefono. 25 Questo accordo preliminare sul codice comunicativo è stato logicamente ritenuto idoneo a dimostrare la consapevolezza della natura illecita della transazione e la volontà di dissimularla. Il secondo elemento viene individuato nella telefonata n. 9471 delle ore 14:50, nella quale GI TA comunica "va bene per la metà". La Corte ha logicamente osservato come tale espressione, nel contesto delineato dalla conversazione precedente, non possa che riferirsi all'accettazione della proposta di acquisto di 500 grammi (la "metà" di un chilogrammo). In sintesi, nel caso di specie, l'interpretazione data dai giudici di merito del "maglione" come stupefacente non si fonda su una mera supposizione, ma su elementi contestuali convergenti. La Corte territoriale ha fornito una lettura delle conversazioni intercettate pienamente coerente con il contesto investigativo e con le ulteriori emergenze probatorie, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità. La ricorrente contesta l'inverosimiglianza del lasciare stupefacente in un'auto aperta. Tuttavia, la valutazione della verosimiglianza delle modalità operative costituisce tipica valutazione di merito, insindacabile in cassazione quando sostenuta da motivazione non illogica. Al riguardo, la sentenza impugnata ha fornito spiegazione adeguata, evidenziando la necessità di evitare contatti diretti, la fiducia tra soggetti legati da rapporti consolidati, e soprattutto la possibilità di controllo dal luogo adiacente in cui momentaneamente si trovava la GI. Le argomentazioni svolte conducono necessariamente a dichiarare l'inammissibilità del ricorso. 6. Il gravame proposto da OR TO risulta inammissibile. 6.1 Con il primo motivo, il ricorrente sviluppa un'articolata doglianza, sostenendo che le intercettazioni sarebbero state travisate e si riferirebbero alla sua attività professionale di rivenditore di autoveicoli presso la ditta "Autoveicoli di GI AN". Il ricorrente invoca specificamente il vizio di travisamento della prova, sostenendo che la Corte avrebbe supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, e negato un fatto la cui verità è stata invece ampiamente dimostrata. Prima di esaminare il merito della censura, occorre precisare i limiti entro cui il vizio di travisamento può essere dedotto in cassazione. Il vizio di 'travisamento' di cui all'art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen. deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi dal suo 'significante' e che sia idonea a rendere oggettivamente illogico il ragionamento posto alla base della decisione. In altri termini, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia" neutra, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di 26 reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021). Con specifico riferimento alle intercettazioni, è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa (per travisamento) da quella proposta dal giudice di merito soltanto nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 Ud. (dep. 12/02/2018 ) Rv. 272558). Nel caso in esame, il ricorrente non dimostra alcun travisamento da parte della Corte territoriale. Le conversazioni sono state riportate correttamente nel loro tenore letterale;
la divergenza attiene esclusivamente alla loro interpretazione. La Corte d'appello ha specificamente esaminato e confutato la tesi difensiva del riferimento dei dialoghi all'attività commerciale lecita, evidenziando elementi incompatibili. Relativamente alla conversazione n. 807 del 3.8.2017 ore 23:21, il Collegio ha logicamente osservato l'incompatibilità con transazioni di veicoli del riferimento a una certa quantità "nascosta in campagna o o alla "pessima qualità" di qualcosa, a sostanza da "prendere", ritenendolo invece consono a sostanze stupefacenti. La Corte territoriale, esaminando il debito di 800 euro menzionato nelle medesime intercettazioni - che il ricorrente sostiene derivare dall'acquisto di un fuoristrada nel Nord Italia - ha rilevato la totale mancanza di documentazione a supporto di tale transazione commerciale: non sono stati prodotti né fatture, né documenti di trasporto, né movimenti bancari o registrazioni contabili. E' stata inoltre valorizzata nello stesso senso l'ammissione da parte del coimputato OL di aver ceduto modiche quantità di stupefacente a GI AN, elemento che corrobora definitivamente l'interpretazione delle conversazioni nel senso del traffico di droga. In conclusione, non sussiste alcun travisamento, atteso che la prospettata divergenza riguarderebbe comunque solo l'interpretazione di prove correttamente acquisite, non la loro materialità. E inoltre, la lettura offerta dai giudici di merito, inoltre, risulta pienamente logica e coerente. Il motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato. 6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. La censura non ha alcun fondamento alla luce dei richiamati principi in tema di motivazione implicita. La Corte d'appello, pur non dedicando un passaggio espresso alle attenuanti generiche, ha fornito motivazione implicita ma univoca attraverso: a) la descrizione del ruolo attivo di GI AN nel settore della cessione illecita di stupefacenti, rilevando come fosse abituale acquirente che a sua volta riforniva terzi;
b) il richiamo alla continuità temporale delle condotte;
c) il radicamento nel tempo dell'attività. La motivazione, nel suo complesso, esclude in modo implicito ma inequivocabile la presenza di elementi favorevoli che giustifichino le attenuanti generiche, in linea con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, già richiamati (par. 1.4.). 27 7. Inammissibile è il ricorso di OL EO. 7.1 Con il primo motivo, il ricorrente contesta l'autonomia del capo B), sostenendo che questo costituirebbe una mera duplicazione degli episodi specificamente contestati nei capi C), D), G) e H), configurandosi quale mera sommatoria dei singoli episodi già oggetto di separata imputazione. La doglianza si ispira al principio del ne bis in idem sostanziale, che impedisce la doppia attribuibilità del medesimo fatto storico-naturalistico. L'argomentazione difensiva si sviluppa attraverso una critica alla formulazione del capo d'imputazione, che contesterebbe genericamente detenzione e cessione di sostanza stupefacente, senza specificare nel dettaglio singoli episodi di cessione e soggetti destinatari, costituendo un artificioso contenitore residuale di condotte già specificamente contestate altrove. Il motivo è manifestamente infondato La Corte d'appello affronta la questione sollevata, dedicando ampia parte della motivazione (pagg. 51-52) alla dimostrazione dell'autonomia strutturale del capo B), attraverso tre linee direttrici convergenti. Sotto il profilo temporale, la Corte evidenzia come il capo B) copra un periodo significativamente più ampio (giugno 2015 - ottobre 2017) rispetto alle altre imputazioni, circoscritte a periodi più limitati. La maggiore estensione cronologica non costituisce mero dato formale, ma consente di abbracciare condotte che precedono e eccedono quelle specificamente individuate negli altri capi. Viene in secondo luogo evidenziata la diversità oggettiva delle condotte. I giudici d'appello sottolineano come il capo B) includa l'attività di coltivazione mediante piantagioni organizzate, elemento questo del tutto estraneo alle imputazioni dei capi C), D), G) e H), che concernono episodi di cessione. La piantagione sequestrata il 23 settembre 2017 in contrada Narduzzo di Scordia costituisce, nell'economia della motivazione, elemento probatorio specifico ed esclusivo del capo B). Infine, viene sottolineata la differenziazione soggettiva. La sentenza impugnata evidenzia come il capo B) riguardi cessioni a soggetti non specificamente individuati, emergenti dalle conversazioni intercettate ma non riconducibili alle figure nominate negli altri capi (NT NE, Musarra AN, i GI, D'Antona Fabio). Proseguendo nella disamina della motivazione afferente al capo B), il ricorrente contesta la valorizzazione probatoria operata dalla Corte, sostenendo che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si riferirebbero a episodi risalenti (piantagione del 2015) o non concretizzati (progetto del 2016), mentre alcune captazioni sarebbero state estrapolate e accostate in modo da fornire una interpretazione distorta dei fatti, decontestualizzandole dall'intero compendio intercettivo. Tale prospettazione si scontra con l'analitico esame delle risultanze probatorie operato dalla Corte territoriale. Con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori, i giudici hanno evidenziato la convergenza tra quanto riferito da Di RO OS, SA SE e RU ND circa il coinvolgimento di OL in un'attività di coltivazione e spaccio che travalicava i singoli episodi. Particolarmente significativo appare il richiamo alla dichiarazione di SA del 22.10.2018, secondo cui, dopo l'esperienza nella piantagione del 2015, OL, temendo che NN potesse sapere del suo coinvolgimento nell'attività di spaccio, iniziò a organizzarsi in autonomia con AG e AN, delineando una continuità operativa. Quanto al riscontro costituito da intercettazioni, la Corte di merito ha valorizzato le seguenti conversazioni che dimostrano un'attività di commercializzazione di stupefacenti strutturata e continuativa, non riconducibile ai singoli episodi contestati nelle ulteriori imputazioni: a) la n. 317 del 7.7.2017, nella quale OL e AG discutono di cessioni per "4 o 5 chili" a fronte di "circa 13.000 euro", transazione di entità incompatibile con le modeste cessioni degli altri capi;
b) la n. 1436 del 22.9.2017, avente ad oggetto previsioni di raccolto di "100 chili", che presuppone un'attività di coltivazione su scala, incomparabile con episodi di mero spaccio al dettaglio;
c) la n. 323 del 7.7.2017 sulle modalità di conservazione del prodotto in "un posto dove non prende sole dove c'è un po' d'aria", che denota una gestione continuativa di quantitativi rilevanti di stupefacente. In ordine alle contestazioni relative alla riconducibilità della sostanza sequestrata e alla sua inefficacia drogante la Corte territoriale ha fornito plurimi elementi convergenti per la riferibilità della piantagione a OL e AG: la perfetta corrispondenza tra la localizzazione GPS dell'area e i luoghi descritti nelle intercettazioni;
l'identità delle caratteristiche strutturali (sistema di irrigazione mediante tubo collegato a pozzo, numero e disposizione delle piante) con quanto discusso nelle conversazioni captate;
la compatibilità cronologica tra il sequestro e i riferimenti temporali delle intercettazioni. Il secondo profilo ( assenza di principio attivo) non risulta che sia stato proposto nei motivi di appello. In ogni caso, si rammenta che la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 4, n.20129de/ 25/06/2020, Rv. 279251 - 01). La sentenza impugnata ha fatto buon governo del richiamato insegnamento, ponendo in evidenza i considerevoli quantitativi e la professionalità dimostrata nello svolgimento dell'attività illecita. 7.2 Il secondo ordine di censure si riferisce al capo C). OL TE non contesta il fatto storico, ammettendo di aver ceduto marijuana a NT NE, ma ne propone una diversa qualificazione giuridica. Il ricorrente sostiene che si sarebbe trattato di modica quantità, per un valore di non più di 700/800 euro, ceduta occasionalmente in virtù dei rapporti di amicizia risalente ai tempi dell'oratorio. 29 La censura solleva la questione dell'applicabilità dell'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990, norma che configura un'ipotesi attenuata quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità. Come si è già ricordato (par.
1.2 del Considerato in diritto), questa Corte ha elaborato criteri consolidati per l'applicazione della fattispecie attenuata, affermando che la valutazione sulla lieve entità del fatto deve essere condotta sulla base di un giudizio complessivo, che tenga conto di tutti gli elementi indicati dalla norma, senza che possa attribuirsi valore esclusivo o preponderante al solo dato quantitativo. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha escluso la lieve entità attraverso una valutazione complessiva che appare immune da vizi logici k In ordine al dato quantitativo ed economico, il corrispettivo di 700-800 euro - correttamente osservano i giudici - non può considerarsi univocamente indicativo di modica quantità, trattandosi di marijuana e considerati i prezzi dello stupefacente al dettaglio. Sotto il profilo della serialità delle cessioni, il Collegio di merito ha valorizzato le intercettazioni del periodo 27-29 giugno 2017, dalle quali emerge non un episodio isolato ma una pluralità di cessioni, incompatibile con il carattere occasionale invocato dal ricorrente. Infine, in ordine all'inserimento nel contesto di un sistema organizzato, i giudici hanno evidenziato come la cessione a NT si inserisca nel più ampio contesto dell'attività di spaccio documentata dal capo B), escludendo il carattere occasionale di un'attività che le intercettazioni dimostrano reiterata nel tempo. 7.3. Il terzo ordine di censure è riferito al reato di corruzione di cui al capo E). Va premesso che, nonostante l'annullamento con rinvio nei confronti del coimputato AN FA per insufficiente motivazione circa la sua identificazione quale Carabiniere corrotto, tale pronuncia non compromette la configurabilità del reato di corruzione in capo ai corruttori, tra cui OL TE. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, ha comunque ricostruito in modo logicamente coerente l'esistenza della corruzione di un appartenente all'Arma dei Carabinieri, elemento questo sufficiente a integrare il reato a concorso dall'identificazione specifica del pubblico ufficiale coinvolto. Infatti, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini necessario, indipendentemente dell'integrazione del delitto di corruzione non rileva che il funzionario corrotto resti ignoto, quando la motivazione dia conto dell'effettivo concorso di un pubblico ufficiale nella realizzazione del fatto, non occorrendo che il medesimo sia nominativamente identificato (Sez. VI, n. 34929 del 17 aprile 2018, Rv. 273787). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ricostruito l'esistenza di accordi sinallagnnatici tra corruttore e corrotto, aventi ad oggetto il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, a fronte di un'utilità indebita, attraverso un complesso di elementi probatori che trascendono la questione dell'identificazione specifica del pubblico ufficiale. 30 La sentenza impugnata perviene alla declaratoria di responsabilità attraverso un percorso motivazionale che appare logico e privo di contraddizioni (pagg. 53-54), fondato sulla valorizzazione di plurimi elementi convergenti. Logicamente argomentata risulta la valutazione delle conversazioni nn. 73 e 75 del 29 marzo 2017, dalle quali la Corte territoriale ha tratto la prova dello scambio di informazioni riservate tra OL e un Carabiniere sulla collaborazione di OS Di RO e sulle indagini in corso. Tale ricostruzione, sebbene la sentenza abbia identificato il militare in AN con motivazione ritenuta insufficiente per quest'ultimo, mantiene comunque piena validità quanto all'esistenza del rapporto corruttivo con un militare. Non illogica appare altresì la lettura fornita dalla Corte di appello delle conversazioni nn. 317 e 455 del luglio 2017 intercorse tra OL e AG, dalle quali i giudici di merito hanno desunto l'esistenza di pagamenti destinati a un Carabiniere nell'ambito delle spese sostenute per l'attività illecita. Parimenti coerente risulta l'interpretazione della conversazione n. 868 del 7 agosto 2017 con CA AN, dalla quale la sentenza ha ricavato l'esistenza di un sistema consolidato di protezione garantito dal militare. Quanto alla contestata interpretazione della conversazione n. 455 del 12 luglio 2017, nella quale il ricorrente sostiene emergerebbe un suo credito verso il Carabiniere anziché un debito, va ribadito che, come chiarito nella citata sentenza delle Sezioni Unite Sebbar, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito una lettura sistematica del dialogo che appare immune da vizi logici. La motivazione chiarisce come il contesto riguardi un calcolo del ricavo netto dell'attività illecita nel quale vengono sottratte dal lordo tutte le spese sostenute. L'interpretazione secondo cui il verbo "levaci" significhi "sottrai dal ricavato" e il riferimento ai "1200 euro che lui mi deve dare" riguardi non il Carabiniere ma un soggetto diverso menzionato nel prosieguo della conversazione, risulta plausibile e coerente con il complessivo tenore del dialogo. Manifestamente infondata si rivela la censura concernente la riqualificazione del fatto in termini di corruzione per l'esercizio della funzione ex articolo 318 del codice penale. Tale riqualificazione, proposta per la prima volta in questa sede senza essere stata dedotta con l'atto d'appello, si pone in contrasto con il principio devolutivo. In ogni caso, la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, secondo cui la condotta accertata integrerebbe atti contrari ai doveri d'ufficio e non una mera violazione dei doveri di fedeltà, appare giuridicamente corretta. L'aspetto dirimente della questione risiede nella considerazione che, indipendentemente dall'identificazione specifica del pubblico ufficiale corrotto, la puntuale ricostruzione della corruzione di un appartenente all'Arma dei Carabinieri, così come operata in sentenza, risulta sufficiente per la configurabilità del reato in capo al corruttore. 31 Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata ha ricostruito in termini logici la qualifica di Carabiniere del soggetto corrotto, l'oggetto dell'accordo corruttivo, consistente nella protezione da controlli sulle piantagioni illecite e nel disvelamento di informazioni su indagini in corso, l'esistenza di pagamenti in favore del militare e l'effettiva esecuzione dell'accordo, desunta dalla mancanza di controlli nonostante l'attività illecita in corso. 7.3 Ugualmente infondate appaiono le censure che riguardano l'accertamento di responsabilità per il capo G). OL TE propone una lettura alternativa dei fatti del 9 settembre 2017, sostenendo che l'oggetto lasciato nell'auto di GI TA fosse realmente un maglione, regalo per il figlio di una coppia di sposi, nipote della GI, da consegnare in occasione di un matrimonio celebrato a Militello. Va necessariamente ricordato che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e una tale preclusione è tanto più stringente quando le doglianze si risolvono, come nel caso di specie, in rilievi che, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio, attingono il merito della regiudicanda. A questo proposito le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno chiarito che il vizio di motivazione - che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o, a seguito della novella ex art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 del 2006, da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso - sussiste soltanto quando il provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). Infatti, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, ES ed altri, Rv. 207944), con la specificazione che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente (manifesta: cfr. testo dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, 32 n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nel caso di specie, come già osservato nell'esame dei ricorsi di CÒ GI e di GI TA, concorrenti nel medesimo reato, la Corte territoriale ha respinto la versione del regalo attraverso una valutazione che appare immune da vizi logici, fondata sulla valorizzazione di una serie di elementi tra loro convergenti che, valutati nel loro insieme, convergono univocamente verso la prova della cessione di stupefacente. La Corte territoriale ha ricostruito puntualmente gli eventi attraverso l'analisi delle conversazioni ambientali n. 1218 e 1219 del 9 settembre 2017 ore 13:50, dalle quali emerge che OL, trovandosi in autovettura con AG, ha incontrato TA GI consegnandole un provino custodito in un pacchetto di sigarette affinché potesse verificare la qualità dello stupefacente. La natura del provino risulta chiaramente desumibile dal fatto che la GI doveva farne verificare la qualità a un acquirente e che, in caso di gradimento, il fornitore gliel'avrebbe venduta "a 3" consegnandone "mezzo" nella stessa sera. La sentenza ha evidenziato come i due interlocutori concordassero espressamente le modalità di comunicazione telefonica, limitandosi a dire "va bene" o "non va bene", elemento rivelatore della consapevolezza dell'illiceità dell'operazione e della necessità di utilizzare un linguaggio criptico. Un'ora più tardi, nella conversazione n. 9471 delle ore 14:50, TA GI telefonava a OL comunicando che "va bene per la metà", confermando il gradimento dell'acquirente. Alle ore 15:29, nella conversazione n. 4631, AG chiamava CÒ prendendo appuntamento per "Mario" (OL) per le ore 16:00, con identificazione certa di CÒ quale intestatario dell'utenza chiamata. Viene poi richiamata in sentenza la conversazione n. 1221, intervenuta alle ore 16:01 tra OL e CÒ, nel corso della quale il primo chiedeva al secondo di "scendergli almeno 100 euro" e CÒ gli chiedeva di "dargli una mano". Il termine "scendere" in relazione a una cifra di denaro, nel contesto di un appuntamento programmato per procurare sostanza stupefacente, è stato ritenuto dalla Corte di significato univoco nel gergo del narcotraffico. Ventiquattro minuti dopo, nella conversazione n. 1223, OL saliva a bordo della vettura e si udiva un rumore di sacchi e di qualcosa che veniva sistemata sulla macchina. Poco dopo, alle ore 16:28, nella conversazione n. 1224, OL chiamava TA GI, concordando di vedersi presso la parrucchiera. La Corte di merito ha concluso che dall'analisi della sequenza delle suddette conversazioni emerge inequivocabilmente come OL e AG abbiano procurato presso CÒ la marijuana richiesta da TA GI. Tale conclusione non costituisce una presunzione, ma l'esito di un rigoroso ragionamento logico-deduttivo basato sulla valutazione sistematica di elementi probatori convergenti e univoci. A fronte della logica e puntuale argomentazione, la censura qui proposta si pone evidentemente in termini di una rilettura di elementi di fatto, non consentita in questa sede. 33 8. Il ricorso di US RO è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 8.1. Con il primo motivo, AG CO pone la questione della compatibilità tra la configurazione del reato di corruzione come fattispecie permanente, qualora sia caratterizzata da un unico pactum sceleris, e l'applicazione dell'istituto della continuazione interna. La censura, formalmente inquadrata nella violazione di legge, solleva un problema interpretativo, richiamando consolidati arresti giurisprudenziali, tra cui la sentenza delle Sezioni Unite Mills (n. 15208/2010) Il ricorrente fonda la propria doglianza sul principio secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale a interessi privati configura un unico reato permanente di corruzione, anche quando si concreti attraverso una pluralità di atti contrari ai doveri d'ufficio posti in essere in esecuzione dell'accordo criminoso. Da tale premessa, deduce l'erroneità dell'aumento in misura di sei mesi di reclusione applicato dalla Corte d'Appello per continuazione interna. Tuttavia, per valutare la fondatezza della censura, occorre preliminarmente esaminare quale ricostruzione del fatto corruttivo sia stata operata dalla Corte d'Appello. L'analisi della motivazione della sentenza impugnata rivela un aspetto decisivo che priva di qualsivoglia fondatezza il motivo in esame. I giudici del gravame non hanno affatto accertato l'esistenza di un unico pactum sceleris iniziale che abbia governato l'intero sviluppo del rapporto corruttivo per il periodo maggio 2015 - ottobre 2017. Particolarmente significativo appare il passaggio a pagina 102, dove la Corte d'Appello riconosce espressamente che le dichiarazioni del collaboratore SA - che costituivano l'unica fonte a descrivere un meccanismo corruttivo stabile con pagamenti mensili di 2000 euro per un periodo determinato - "qualora fossero gli unici elementi di prova a carico dell'imputato, sarebbero del tutto insufficienti per sostenere un'affermazione di colpevolezza". Questa affermazione assume rilievo dirimente, considerato che il SA era l'unico a riferire di un accordo strutturato e continuativo. La circostanza che il pubblico ufficiale fosse "al soldo" dei corruttori non vale di per sé a trasformare la pluralità delle dazioni corruttive in un unico reato permanente, dovendosi distinguere - come la consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna - tra l'ipotesi dell'accordo corruttivo unitario seguito da plurime dazioni esecutive (che configura effettivamente un unico reato) e quella di plurimi accordi corruttivi, sia pure ispirati da un medesimo disegno criminoso (che integra invece il paradigma della continuazione). La Corte territoriale ha invece fondato il proprio convincimento sulla colpevolezza principalmente sulle intercettazioni del 2017, dalle quali emerge un quadro sensibilmente diverso da quello descritto dal SA. Non un patto unitario con pagamenti regolari e prestazioni predeterminate, ma piuttosto una serie di episodi corruttivi autonomi, seppur accomunati dalla finalità di garantire protezione alle distinte attività illecite dei corruttori. In questo contesto fattuale, come ricostruito dalla stessa Corte d'Appello, viene meno il presupposto su cui si fonda la censura del ricorrente. L'applicazione del principio 34 \> giurisprudenziale sulla natura unitaria e permanente del reato di corruzione presuppone infatti l'accertamento di un accordo iniziale che preveda lo stabile asservimento del pubblico ufficiale. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha invece accertato una realtà diversa: rapporti corruttivi episodici e frammentari, non riconducibili a un patto unitario originario, seppur finalizzati al comune scopo di garantire impunità per le attività di traffico di stupefacenti La motivazione della sentenza impugnata dà conto di distinti episodi corruttivi, ciascuno caratterizzato da specifiche dazioni o promesse di utilità, in cambio del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio riferibili a diverse piantagioni di marijuana realizzate in periodi differenti. Tale ricostruzione fattuale, immune da vizi logici e adeguatamente supportata dal compendio probatorio, esclude la configurabilità di un unico reato permanente, rendendo corretta l'applicazione dell'aumento per la continuazione interna. 8.2. Il secondo motivo, manifestamente infondato, si articola in una pluralità di censure concernenti la pretesa mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di corruzione, con particolare riferimento: a) all'inutilizzabilità delle dichiarazioni di SA SE del 22.10.2018; b) all'interpretazione delle conversazioni intercettate;
c) al travisamento della prova in relazione a specifici dialoghi captati. La censura relativa alle dichiarazioni di SA SE si appalesa priva di concreto rilievo, atteso che - come rilevato dalla Corte territoriale - il giudizio di penale responsabilità espresso a carico di AG poggia su una pluralità di elementi probatori autonomi e convergenti, rispetto ai quali le dichiarazioni del collaboratore assumono valenza meramente confermativa. Viene in rilievo, al riguardo, il consolidato principio della c.d. "prova di resistenza", in forza del quale occorre valutare se gli elementi di prova di cui si contesta la valenza dimostrativa abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti (Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013, Pandolfi, Rv. 258007). Nel caso di specie, la menzionata verifica conduce ad escludere l'inidoneità della motivazione a sostenere il giudizio di responsabilità, una volta sottratta ad essa la prova dichiarativa in questione, risultando il compendio probatorio residuo ampiamente sufficiente a sorreggere la decisione di condanna. L'esame analitico delle intercettazioni richiamate nella sentenza impugnata dimostra la piena adeguatezza del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale. Viene ritenuta in sentenza particolarmente significativa la conversazione del 7 agosto 2017 (prog. 859) nella quale OL riferisce a AG dell'esito negativo del colloquio con il AN, evidenziando come quest'ultimo fosse "rimasto male" sia con lui che con "l'altro amico", locuzione che la Corte d'Appello ha fondatamente riferito proprio al AG, sulla base di plurimi e convergenti elementi: la circostanza che il dialogo intercorra tra OL e AG;
il contenuto stesso della conversazione, nella quale i due interlocutori concordano sulla necessità della 35 protezione del Carabiniere per portare avanti le loro attività illecite;
la successiva progettazione congiunta di strategie alternative per far fronte alla perduta protezione. Ancora, viene adeguatamente valorizzata dai giudici di merito la conversazione del 20 settembre 2017 (prog. 1404); si sottolinea che è proprio AG a proporre di contattare un militare ( di nome FA) per comprendere se vi fossero denunce o appostamenti in corso relativi alla loro piantagione ("Noi... comunque FA si deve contattare... perché se c'è... parte qualche denun... lui lo viene a sapere... dentro la caserma"). Tale affermazione, secondo il logico apprezzamento del giudicante, dimostra inequivocabilmente la consapevolezza di AG circa il ruolo di protezione svolto dal pubblico ufficiale corrotto e la sua diretta partecipazione al pactum sceleris. Quanto alla conversazione prog. 455 del 12 luglio 2017, come è già stato evidenziato per il ricorso di OL, la Corte territoriale ha fornito una interpretazione non illogica del dialogo nel quale OL e AG fanno i conti della loro attività illecita, deducendo le spese sostenute dai ricavi. Il passaggio "E poi ci sono i soldi del Carabiniere... Oh.. levaci i soldi del Carabiniere" non può che riferirsi alle somme destinate alla corruzione del militare, che i due sodali computano tra i costi dell'operazione criminosa. L'interpretazione difensiva, secondo cui il Carabiniere dovrebbe dare soldi a loro, si rivela del tutto illogica e decontestualizzata rispetto al tenore complessivo del dialogo, nel quale - come correttamente osservano i giudici di merito - i due interlocutori stanno evidentemente sottraendo dai ricavi tutte le spese sostenute per l'attività illecita. La convergenza di tali elementi probatori, unitamente alle ulteriori conversazioni richiamate nella sentenza impugnata (tra cui quella del 7 luglio 2017, prog. 317, nella quale emerge chiaramente come parte dei proventi fosse destinata al pagamento del Carabiniere), delinea un percorso motivazionale immune da vizi logici e pienamente idoneo a sorreggere il giudizio di colpevolezza. Al riguardo, il ricorso propone una differente interpretazione delle intercettazioni che si scontra con il richiamato principio affermato dalle Sezioni Unite Sebbar. Inoltre, il ricorrente denuncia un travisamento della prova in relazione alla conversazione del 20 settembre 2017, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente qualificato come "illecito ingresso" quello che in realtà era il sequestro della piantagione operato dalle forze dell'ordine. La censura è manifestamente infondata. Si rammenta che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve anche indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6 - , n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01). 36 Nel caso di specie la suddetta condizione non risulta soddisfatta perché il dato rilevante valorizzato dalla Corte territoriale non è infatti l'esatta definizione dell'accesso al terreno, ma la circostanza che il AG proponga di contattare il Carabiniere corrotto per ottenere informazioni su eventuali denunce o appostamenti. La Corte territoriale ha correttamente fatto riferimento all'intrusione nel terreno dove era stata allestita la piantagione, episodio che aveva destato preoccupazione nei correi e li aveva indotti a contattare il militare per verificare l'esistenza di indagini in corso. La circostanza che tale intrusione fosse poi sfociata in un sequestro operato dalle forze dell'ordine non inficia la ricostruzione operata dai giudici del gravame, confermando anzi il ruolo di "sentinella" che il pubblico ufficiale corrotto avrebbe dovuto svolgere e che, evidentemente, in quella circostanza non aveva potuto o voluto espletare. 8.3 Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare elementi positivi quali la sostanziale incensuratezza, le confessioni rese e l'osservanza delle misure cautelari. La censura è manifestamente infondata, risultando la motivazione della Corte territoriale sul punto adeguata e immune da vizi. In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice esprime un giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Il giudice del gravame ha espressamente considerato gli elementi addotti dalla difesa, ritenendoli tuttavia recessivi rispetto alla gravità complessiva della condotta criminosa posta in essere dal ricorrente, indicato tra i protagonisti principali, capace di progettare e realizzare piantagioni di marijuana idonee a fruttare decine di migliaia di euro. La valutazione, espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, risulta sorretta da motivazione congrua e logica, insuscettibile di censura in sede di legittimità. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi dedotti, i quali si risolvono in censure di merito, miranti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in questa sede 37 9. Il ricorso di AN RE risulta inammissibile. 9.1. Con il primo motivo di ricorso, AN AN denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con cui la Corte d'Appello ha affermato la sua responsabilità per il reato di cui al capo B). La censura si fonda sull'assunto che il giudizio di colpevolezza sarebbe stato costruito su elementi generici e non individualizzanti, ricavati da intercettazioni ambientali riguardanti altri soggetti, senza riscontri specifici e in assenza di qualsiasi riferimento da parte dei collaboratori di giustizia. Il motivo è generico. E' utile richiamare il principio interpretativo dettato dalle Sezioni Unite LI (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01), secondo il quale anche il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso concreto, a fronte di una motivazione dettagliata e specifica presente nel provvedimento impugnato, a carico del ricorrente gravava un proporzionale onere di specificità, ma l'aver fatto riferimento a non meglio precisate intercettazioni ritenute non univoche, o genericamente alla mancanza di riferimenti nelle dichiarazioni dei collaboratori, risulta allegazione emblematica dell'assenza di un serio e puntuale confronto con la motivazione oggetto di critica. Per contro, la Corte territoriale ha ricostruito il coinvolgimento di AN AN attraverso una sequenza articolata e coerente di elementi probatori che meritano specifica considerazione. Il primo e più significativo elemento è stato individuato dai giudici di merito nella conversazione telefonica del 17 agosto 2017, ore 7:53 (progr. 3923) intercorsa tra CA AN e il figlio AN. Secondo la logica argomentazione fornita in sentenza, il contenuto del dialogo non lascia spazio a interpretazioni alternative: il padre chiede "a chi tocca oggi annaffiare" e AN risponde che "tocca a GI". L'utilizzo del verbo "annaffiare", nel contesto complessivo delle intercettazioni caratterizzate da costanti riferimenti alle piantagioni di marijuana, assume un significato univoco che la Corte d'Appello ha correttamente valorizzato. Ulteriore elemento significativo è stato ricavato dal messaggio SMS del 21 agosto 2017 (progr. 3691) inviato da AN AN a CO AG. Il testo del messaggio ("Ti avevo mandato il messaggio lì, non posso venire stasera ti spiego sono con mio papà") dimostra inequivocabilmente l'esistenza di rapporti diretti e consolidati tra AN e il AG, l'utilizzo di canali di comunicazione alternativi e il coinvolgimento congiunto di AN e del padre nelle attività. Il ricorrente lamenta che i collaboratori di giustizia non abbiano fornito indicazioni specifiche su AN AN, deducendone l'insufficienza del quadro probatorio. Questa doglianza muove da un erroneo presupposto, ossia che le dichiarazioni dei collaboratori costituiscano elemento probatorio necessario per l'affermazione di responsabilità. Si è già evidenziato, che le 38 intercettazioni telefoniche e ambientali possono costituire prova piena e autosufficiente della responsabilità penale. 9.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo. Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90, sostenendo che l'assenza di sequestri diretti di sostanza stupefacente dovrebbe condurre, in applicazione del principio del favor rei, alla automatica derubricazione del fatto. Come è stato ripetutamente evidenziato nell'esame dei precedenti ricorsi, questa impostazione difensiva si scontra con i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Con riguardo al giudizio di responsabilità che si fondi sulla c.d. «droga parlata», va rammentato che la Corte di legittimità ha, in più occasioni, ammesso la piena validità della prova di reati in materia di stupefacenti qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente. E va anche ricordato che l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. consente di desumere un fatto da indizi alla condizione che questi siano gravi, precisi e concordanti: questa disposizione, finalizzata a «circondare di cautele la valutazione di una prova ritenuta infida», deve essere necessariamente letta unitamente al principio contenuto nell'art.533, co. 1, cod. proc, pen., secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio». Ciò comporta che, soprattutto in presenza di prove indiziarie derivanti da intercettazioni telefoniche, il giudice di merito, possa pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto remote interpretazioni alternative dei colloqui, pur astrattamente formulabili e prospettabili, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. E' utile ribadire, d'altro canto, che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.26371501). Nel caso in esame, l'argomento centrale del ricorrente, secondo cui l'assenza di sequestri di stupefacente imporrebbe l'applicazione del favor rei attraverso la derubricazione del fatto, non trova alcun fondamento nel dato normativo né negli approdi giurisprudenziali. Come si è ricordato, la prova della qualità e quantità dello stupefacente oggetto del traffico può derivare anche da elementi indiretti, quali le conversazioni intercettate nelle quali i sodali discutono dei quantitativi prodotti e commercializzati. Nel caso concreto, viene logicamente valorizzata in sentenza la conversazione del 17 settembre 2017, nella quale CA AN affermava di vendere "5 chili la settimana", per "10.000 euro alla settimana", la quale fornisce una quantificazione precisa dell'entità dell'attività 39 illecita cui AN AN partecipava operativamente, e in forma stabile. Il motivo si presenta quindi come manifestamente infondato e come tale inammissibile. Certamente, la valutazione sulla lieve entità non può fondarsi su un singolo elemento, ma richiede una considerazione complessiva di tutti gli indicatori normativamente previsti: i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, la qualità e quantità delle sostanze. La Corte d'Appello ha escluso la configurabilità della lieve entità anche in ragione di ulteriori elementi convergenti che non presentano profili di illogicità o contraddittorietà. I giudici del gravame hanno valorizzato la sistematicità della condotta di AN AN, che operava stabilmente come supporto operativo del padre nella gestione delle piantagioni. 9.3 Manifestamente infondato è il terzo motivo. La Corte di appello ha spiegato a pag.91 le ragioni per le quali non ritenesse sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Invero, quanto alle attenuanti generiche, è appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua» Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601). Nel caso di specie, il Collegio di merito ha ritenuto di non poter concedere le circostanze attenuanti generiche non essendo emersi elementi positivi che ne giustifichino la concessione, non potendosi ritenere tale il mero comportamento rispettoso nei confronti dell'Autorità giudiziaria, trattandosi di comportamento doveroso da parte di un imputato che attende di essere giudicato;
nel contesto della motivazione vengono poi ampiamente sottolineate la professionalità dimostrata nell'attività illecita e la gravità dei fatti. Si tratta di motivazione esente da palese illogicità e conforme al dettato normativo In ordine al diniego della sospensione condizionale, (ad.164, primo comma, cod. pen.), va premesso che il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri ~che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto, essendo conseguentemente congrua la motivazione del diniego fondata sui medesimi parametri, dai quali al contrario il giudice abbia desunto un giudizio prognostico sfavorevole. Posto che tra i parametri elencati dall'art.133 cod. pen. rientrano sia le modalità dell'azione che 40 il carattere dell'imputato e la sua condotta successiva al reato, non si può ritenere che la sentenza impugnata presenti alcun vizio di motivazione, non essendo il giudice tenuto a prendere in considerazione tutti i parametri indicati da tale norma dopo aver enunciato quali ha ritenuto prevalenti (Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225). Nel caso di specie, il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato negato, argomentando che non è dato presumere una futura emenda, tenuto conto della pluralità e della rilevanza delle condotte illecite tenute dall'imputato. La decisione impugnata non si discosta dai richiamati principi, dovendosi pertanto ritenere manifestamente infondata la contrapposta censura. 10. L'impugnazione proposta da AN CA va dichiarata inammissibile. 10.1. Il ricorrente, con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., contestando essenzialmente l'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni del collaboratore SA SE e lamentando l'assenza di elementi individualizzanti il pubblico ufficiale corrotto. Siffatta impostazione difensiva rivela un difetto di specificità, atteso che il ricorrente omette di confrontarsi con il nucleo portante dell'iter argonnentativo seguito dalla Corte territoriale, la quale ha espressamente relegato le propalazioni del SA a elemento meramente sussidiario, fondando il giudizio di colpevolezza su ben diverso e autonomo compendio probatorio, segnatamente sul contenuto delle conversazioni intercettate. Invero, anche a voler considerare le perplessità difensive circa le dichiarazioni del SA, la censura si appalesa priva di decisività. Infatti, allorché una decisione di condanna si fondi su una pluralità di elementi probatori, la dedotta erroneità della valutazione di una singola risultanza non determina l'annullamento della sentenza quando la motivazione, espunto l'elemento ritenuto viziato, conservi comunque la sua tenuta logica e la decisione permanga sorretta da altre prove ritenute sufficienti ( nello stesso senso, Sez. 4 n. 50817 del 14/12/2023, Rv.285533; Sez. 6, n.1255 del 28/11/2013 (dep. 14/01/2014 ), Rv.258007). L'applicazione di tale principio al caso di specie conduce a ritenere che, anche espungendo dal compendio probatorio le dichiarazioni del collaboratore, la decisione conserverebbe intatta la propria solidità argonnentativa, risultando ampiamente sorretta dal contenuto delle intercettazioni che, come si è visto, forniscono compiuta dimostrazione di tutti gli elementi oggetto di contestazione. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge con evidenza come i giudici del gravame abbiano tratto il convincimento circa la sussistenza del reato dall'esame coordinato delle captazioni. 1 7 41 La Corte di merito ha logicamente evidenziato come dalla conversazione ambientale del 7 agosto 2017, intercorsa tra OL e AN, emerga inequivocabilmente l'esistenza di un consolidato rapporto corruttivo, plasticamente rappresentato dall'affermazione dello AN secondo cui il Carabiniere "ce l'ha in tasca" e dalla perentoria asserzione "senza di me non canta messa", locuzione questa che esprime in modo univoco il vincolo di subordinazione del pubblico ufficiale agli interessi del corruttore. E' stato logicamente ritenuto parimenti significativo il riferimento al messaggio fatto pervenire a AG "di farla tutti quanti assieme un'altra volta", sintagma che inequivocabilmente postula l'esistenza di una pregressa attività delittuosa congiunta, mentre il compimento di concreti atti contrari ai doveri d'ufficio trova puntuale documentazione nell'episodio nel quale il pubblico ufficiale, a fronte di richieste informative provenienti dai carabinieri di Catania, aveva fornito false rassicurazioni affermando che "AN è il fratello di mio compare, ma è uno tranquillo". Quanto alla doglianza concernente la mancata identificazione certa del Carabiniere corrotto, circostanza che è alla base dell'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti del AN, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui in tema di corruzione, la responsabilità penale del corruttore sussiste per il solo fatto della dazione o promessa indebita al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla compiuta identificazione anagrafica di quest'ultimo, essendo sufficiente l'accertamento della sua qualifica e del nesso funzionale tra l'utilità promessa o data e l'atto dell'ufficio (Sez. 6, n.34929 del 17/04/2018, RV273787; Sez. 6, n.1 del 02/12/2014, Rv. 262919). Nel caso che occupa, le emergenze captative hanno fornito prova incontrovertibile della qualifica di Carabiniere del percettore dell'utilità, della pluralità delle dazioni, del nesso causale tra le dazioni e gli atti di protezione, nonché della partecipazione dello AN al pactum sceleris, elementi questi che integrano compiutamente la fattispecie incriminatrice, a nulla rilevando l'incertezza sull'identità anagrafica del pubblico agente. 10.2 Con il secondo motivo, il ricorrente censura la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, deducendo che l'assenza di sequestri di sostanza stupefacente imporrebbe l'applicazione del principio del favor rei. La doglianza si palesa manifestamente infondata e si risolve in una inammissibile sollecitazione di questa Corte a una rivMutazione del merito che esula dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità. Invero, la Corte territoriale ha fornito spiegazione esaustiva e immune da vizi di motivazione in ordine alla non configurabilità della fattispecie di lieve entità, valorizzando elementi fattuali di univoco significato quali la realizzazione non già di una singola coltivazione, bensì di plurime piantagioni protratte nel tempo dal 2015 al 2017, l'inserimento dell'attività in un contesto di criminalità organizzata e la destinazione del prodotto a importanti piazze di spaccio del capoluogo etneo. 42 Nel caso di specie, gli elementi fattuali accertati con motivazione immune da vizi escludono in radice tale minore offensività, risultando la condotta connotata da sistematicità, professionalità e inserimento in circuiti criminali organizzati, caratteristiche queste ontologicamente incompatibili con la fattispecie attenuata invocata dalla difesa. 10.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta vizio motivazionale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato il suo ruolo asseritamente marginale nell'ambito del sodalizio criminoso. Le doglianze non superano la soglia dell'ammissibilità, risolvendosi in mere sollecitazioni a un nuovo e non consentito apprezzamento discrezionale che esula dai limiti del sindacato di legittimità. La Corte di merito ha specificatamente esaminato la questione, fornendo motivazione congrua e immune da vizi logici attraverso la valorizzazione di elementi quali la non occasionalità della condotta, documentata dalla pluralità di episodi criminosi, la capacità criminale dimostrata nel garantirsi protezione istituzionale attraverso la corruzione di appartenenti alle forze dell'ordine, il precedente specifico per reati in materia di stupefacenti e i collegamenti con esponenti della criminalità organizzata. Quanto alla recidiva, il lamentato vizio che nella specie non sussiste, avendo la Corte territoriale, attraverso le suindicate argomentazioni, adeguatamente dato conto delle ragioni che hanno indotto a ritenere sussistente la maggiore pericolosità sociale del ricorrente. La pretesa natura marginale del ruolo rivestito dallo AN, peraltro, viene in sentenza, superata proprio attraverso il richiamo al contenuto delle intercettazioni nelle quali questi emerge come figura centrale del meccanismo corruttivo, capace di influenzare le determinazioni del pubblico ufficiale al punto da affermare che "senza di me non canta messa", locuzione questa incompatibile con qualsiasi ipotesi di marginalità nel contesto criminoso di riferimento. Alla stregua delle suesposte considerazioni, ravvisandosi la manifesta infondatezza di tutte le censure proposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 11. Il ricorso di AN NI CO risulta inammissibile. 11.1. Il ricorrente articola il primo motivo contestando la propria identificazione con il "Giovasnni" menzionato nelle intercettazioni;
evidenzia che il padre CA ha quattro figli e che il riferimento generico ai "figli" o ai "due ragazzi" non consentirebbe un'identificazione certa e individualizzante. Il motivo è versato in fatto ed è manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha superato questa obiezione, valorizzando elementi specifici che rendono l'identificazione non illogica . La conversazione del 17 agosto 2017 nella quale AN AN afferma che "tocca a GI" annaffiare, letta in combinazione con le dichiarazioni dei collaboratori SA e RU che hanno riconosciuto GI CO come coadiutore del padre, fornisce una base probatoria adeguata all'identificazione. 43 11.2 Nel secondo motivo, il ricorrente sostiene la marginalità del proprio ruolo e la conseguente necessità di riconoscere la lieve entità o quantomeno le circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha invece valorizzato il ruolo attivo di GI CO nella gestione delle piantagioni, ricavato dalle conversazioni che lo indicano come soggetto incaricato di specifiche attività operative nella attività illecita. La sentenza smentisce la presunta marginalità del ruolo, sottolineando il coinvolgimento sistematico e consapevole in un'attività illecita di rilevanti dimensioni, nella quale il ruolo subordinato e di supporto, fornito dai figli al padre, non attenua la gravità oggettiva della loro condotta. 11.3. Con il terzo motivo, si contesta il diniego della sospensione condizionale. Il motivo è inammissibile. Il diniego della sospensione condizionale è stato motivato dalla Corte d'Appello con riferimento alla "pluralità e rilevanza delle condotte illecite" e alla presenza di un "carico pendente". Il ricorrente contesta questa valutazione, evidenziando che dal procedimento pendente non può trarsi un giudizio prognostico di colpevolezza. La valutazione prognostica richiesta per la concessione della sospensione condizionale rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il riferimento al carico pendente e alla pluralità delle condotte illecite, non configurano un'illogicità manifesta, in quanto inseriti in una valutazione complessiva che considera anche la gravità intrinseca della condotta accertata, per la formulazione del giudizio prognostico in termini negativi . 12. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di NT TO, OL TE, CO GI, ZO VA, GI TA, GI AN, AG CO, AN AN, AN CA, AN GI IC, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i predetti ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN FA e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibili i ricorsi di NT TO, OL TE, CO GI, ZO VA, GI TA, GI AN, AG CO, AN AN, AN CA, AN GI IC e 44 \r condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 11/07/2025