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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/05/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott. ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8678/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Arsenale 52, C.F. . C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. Claudia Marini, come da mandati in atti.
Ricorrente
contro
, con sede in Verona, Piazza Bra n.1, codice fiscale e partita IVA n.: Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore. P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandra Cinalli, come da mandati in atti.
Resistente
Avente ad oggetto: lesione personale
1 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: Nel merito, in via principale: Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Verona, per le causali e i titoli di cui sopra, accertata e dichiarata la responsabilità
esclusiva del nella causazione del sinistro per cui è causa, accertata altresì Controparte_1
l'entità di tutti i danni patiti dall'attrice, così come esposti in narrativa, condannare l'Ente
convenuto, in qualità di proprietario della strada teatro del sinistro, al risarcimento in favore della
sig.ra , di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali, alla salute e morali, Parte_1
dalla medesima subiti, che si quantificano nella somma di € 22.070,24=, o in quella maggiore o
minore che risulterà dall'istruttoria e sarà ritenuta di Giustizia entro lo scaglione compreso tra €
5.200,00 ed € 26.000,00 . Il tutto con rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi
legali sulle somme debitamente rivalutate dal dì del sinistro al saldo effettivo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi, 15 % di rimborso forfetario, oltre I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
In via istruttoria: Si insiste per le richieste di prova orale formulate nella memoria ex art 183 co. 6
n. 2 cpc e non ammesse nell' ordinanza istruttoria del 12.07.2023.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
si precisano le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta, ossia si chiede il rigetto di
tutte le domande attrici nei confronti del , con vittoria di spese, comprese spese Controparte_1
genarli 15%, IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio il per sentirne accertare, a fini risarcitori, l'esclusiva responsabilità ex Controparte_1
art. 2051 c.c. per la caduta avvenuta il 13.4.2022. A sostegno l'attrice ha dedotto che stava
2 camminando lungo il marciapiede di Via Missori, provenendo da via Carlo De Lellis, allorquando,
all'altezza del palo della luce numero 14, è rovinosamente caduta a terra, a causa del forte dislivello del manto stradale;
che, in esito alla caduta, ha riportato frattura della falange sx e della rotula sx lesioni;
che seguivano visite e cure all'esito delle quali sono residuati postumi invalidanti.
Il si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda sia Controparte_1
nella prospettiva dell'art. 2043 cc, che in quella dell'art.2051 c.c.; in particolare, in ragione della complessiva valutazione circa l'orario dell'incidente e la situazione dei luoghi, ha richiamato il principio di autoresponsabilità e contestato la sussistenza di una insidia invisibile ed imprevedibile deducendo piuttosto l'evitabilità dell'incidente con un minimo di attenzione.
La causa è stata istruita con prova orale e ctu medico-legale all'esito della quale è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate come in permessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
*****
In fatto la teste ha confermato che nella tarda mattinata del 13/04/2022 l'attrice è Tes_1
inciampata in una montagnola enorme che si era formata sull'asfalto a causa delle radici;
secondo quanto riferito dalla teste, la montagnola era molto evidente e molto pronunciata ed era facile cadere in quel punto.
La deposizione della teste, riscontrate dalla documentazione versata in atti (cfr. (verbale di pronto soccorso e fotografie delle stato dei luoghi) è chiara e porta a ritenere l'effettivo verificarsi dell'evento così come descritto in citazione.
Ciò premesso in fatto si ritiene opportuno ricostruire la disciplina della responsabilità ex art. 3 Con la recente sentenza n. 11152 del 2023 la Corte di Cassazione è intervenuta con l'espresso “intento di apportare un definitivo contributo chiarificatore” sulla materia e, dopo aver ricostruito le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza della stessa Corte,
ha indicato i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode e segnatamente che: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e
non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore
del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della
prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
…il
caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed
inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della
causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
.. il caso fortuito,
rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella
produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa
si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche
conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso
dall'art. 2 Cost.; … quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale
del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come
evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
4 In forza del principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa, quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tale e la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass.
n. 16034/2023; Cass. n. 21675/2023).
Passando ora ad un attento riesame del materiale probatorio, deve evidenziarsi quanto segue:
- il marciapiede interessato dalla caduta è rettilineo, senza ostacoli che impediscano la visuale;
- all'epoca dei fatti presentava un ampio e pronunciato rigonfiamento, presumibilmente creata dalle radici di un albero, (una sorta di “montagnola” ben visibile come riferito anche dalla teste Tes_1
- la caduta è avvenuta in pieno giorno alle 12,50 senza che sia stata allegata alcuna condizione tale da rendere meno visibile o percettibile la situazione dei luoghi.
Si trattava quindi di una situazione di danno suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato quelle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, cui fa riferimento la Corte di Cassazione.
Il comportamento imprudente e disattento della danneggiata ha fatto sì che la cosa – il rigonfiamento stradale - non possa essere considerata la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi.
5 In definitiva la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente dell'attrice e per tali motivi non si ritiene attribuibile alcuna responsabilità del per il danno derivante dalla caduta dell'attrice dovendosi CP_1 Pt_1
individuare nel comportamentale dell'attrice la causa esclusiva dello stesso.
La particolarità della fattispecie in esame e l'esistenza di una giurisprudenza – anche di merito e locale- non sempre univoca nell'inquadramento della responsabilità ex art. 2051 c.c.
giustificano la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU vanno posto definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande avanzate da Controparte_2
compensa le spese di lite.
Verona 13.5.2025
La Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c. alla luce anche dei recenti interventi della Corte di Cassazione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott. ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8678/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Arsenale 52, C.F. . C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. Claudia Marini, come da mandati in atti.
Ricorrente
contro
, con sede in Verona, Piazza Bra n.1, codice fiscale e partita IVA n.: Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore. P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandra Cinalli, come da mandati in atti.
Resistente
Avente ad oggetto: lesione personale
1 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: Nel merito, in via principale: Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Verona, per le causali e i titoli di cui sopra, accertata e dichiarata la responsabilità
esclusiva del nella causazione del sinistro per cui è causa, accertata altresì Controparte_1
l'entità di tutti i danni patiti dall'attrice, così come esposti in narrativa, condannare l'Ente
convenuto, in qualità di proprietario della strada teatro del sinistro, al risarcimento in favore della
sig.ra , di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali, alla salute e morali, Parte_1
dalla medesima subiti, che si quantificano nella somma di € 22.070,24=, o in quella maggiore o
minore che risulterà dall'istruttoria e sarà ritenuta di Giustizia entro lo scaglione compreso tra €
5.200,00 ed € 26.000,00 . Il tutto con rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi
legali sulle somme debitamente rivalutate dal dì del sinistro al saldo effettivo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi, 15 % di rimborso forfetario, oltre I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
In via istruttoria: Si insiste per le richieste di prova orale formulate nella memoria ex art 183 co. 6
n. 2 cpc e non ammesse nell' ordinanza istruttoria del 12.07.2023.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
si precisano le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta, ossia si chiede il rigetto di
tutte le domande attrici nei confronti del , con vittoria di spese, comprese spese Controparte_1
genarli 15%, IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio il per sentirne accertare, a fini risarcitori, l'esclusiva responsabilità ex Controparte_1
art. 2051 c.c. per la caduta avvenuta il 13.4.2022. A sostegno l'attrice ha dedotto che stava
2 camminando lungo il marciapiede di Via Missori, provenendo da via Carlo De Lellis, allorquando,
all'altezza del palo della luce numero 14, è rovinosamente caduta a terra, a causa del forte dislivello del manto stradale;
che, in esito alla caduta, ha riportato frattura della falange sx e della rotula sx lesioni;
che seguivano visite e cure all'esito delle quali sono residuati postumi invalidanti.
Il si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda sia Controparte_1
nella prospettiva dell'art. 2043 cc, che in quella dell'art.2051 c.c.; in particolare, in ragione della complessiva valutazione circa l'orario dell'incidente e la situazione dei luoghi, ha richiamato il principio di autoresponsabilità e contestato la sussistenza di una insidia invisibile ed imprevedibile deducendo piuttosto l'evitabilità dell'incidente con un minimo di attenzione.
La causa è stata istruita con prova orale e ctu medico-legale all'esito della quale è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate come in permessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
*****
In fatto la teste ha confermato che nella tarda mattinata del 13/04/2022 l'attrice è Tes_1
inciampata in una montagnola enorme che si era formata sull'asfalto a causa delle radici;
secondo quanto riferito dalla teste, la montagnola era molto evidente e molto pronunciata ed era facile cadere in quel punto.
La deposizione della teste, riscontrate dalla documentazione versata in atti (cfr. (verbale di pronto soccorso e fotografie delle stato dei luoghi) è chiara e porta a ritenere l'effettivo verificarsi dell'evento così come descritto in citazione.
Ciò premesso in fatto si ritiene opportuno ricostruire la disciplina della responsabilità ex art. 3 Con la recente sentenza n. 11152 del 2023 la Corte di Cassazione è intervenuta con l'espresso “intento di apportare un definitivo contributo chiarificatore” sulla materia e, dopo aver ricostruito le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza della stessa Corte,
ha indicato i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode e segnatamente che: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e
non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore
del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della
prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
…il
caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed
inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della
causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
.. il caso fortuito,
rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella
produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa
si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche
conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso
dall'art. 2 Cost.; … quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale
del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come
evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
4 In forza del principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa, quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tale e la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass.
n. 16034/2023; Cass. n. 21675/2023).
Passando ora ad un attento riesame del materiale probatorio, deve evidenziarsi quanto segue:
- il marciapiede interessato dalla caduta è rettilineo, senza ostacoli che impediscano la visuale;
- all'epoca dei fatti presentava un ampio e pronunciato rigonfiamento, presumibilmente creata dalle radici di un albero, (una sorta di “montagnola” ben visibile come riferito anche dalla teste Tes_1
- la caduta è avvenuta in pieno giorno alle 12,50 senza che sia stata allegata alcuna condizione tale da rendere meno visibile o percettibile la situazione dei luoghi.
Si trattava quindi di una situazione di danno suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato quelle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, cui fa riferimento la Corte di Cassazione.
Il comportamento imprudente e disattento della danneggiata ha fatto sì che la cosa – il rigonfiamento stradale - non possa essere considerata la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi.
5 In definitiva la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente dell'attrice e per tali motivi non si ritiene attribuibile alcuna responsabilità del per il danno derivante dalla caduta dell'attrice dovendosi CP_1 Pt_1
individuare nel comportamentale dell'attrice la causa esclusiva dello stesso.
La particolarità della fattispecie in esame e l'esistenza di una giurisprudenza – anche di merito e locale- non sempre univoca nell'inquadramento della responsabilità ex art. 2051 c.c.
giustificano la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU vanno posto definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande avanzate da Controparte_2
compensa le spese di lite.
Verona 13.5.2025
La Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c. alla luce anche dei recenti interventi della Corte di Cassazione.