Rigetto
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/05/2025, n. 4673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4673 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04673/2025REG.PROV.COLL.
N. 02349/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2349 del 2024, proposto da
Condominio “La LL, in persona del legale rappresentante pro tempore , RI Lo GN e IK AP, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Gattini e Leonardo Lascialfari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, non costituita in giudizio.
nei confronti
OL YA CH e CK RO CH, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Marsili Libelli, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Firenze, via dell'Oriuolo, n. 20.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00020/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di OL YA CH e di CK RO CH;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e udito per la parte appellante l’avvocato Claudio Gattini;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Viene in decisione il ricorso in appello (con riproposizione dei motivi assorbiti) proposto per il Condominio “La LL nonché nell’interesse della signora RI Lo GN e del signor IK AP volto ad ottenere l’annullamento e/o la riforma della sentenza del Tar per la Toscana n. 20/2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso promosso collettivamente dal Condominio “La LL e i Signori IK AP e RI Lo GN avverso:
- la nota del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, a firma del “Delegato del Direttore Generale avocante”, n. 28973 del 2 novembre 2022;
- la nota del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, a firma del Soprintendente, n. 30335 del 18 novembre 2022;
- ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, tra cui in particolare la nota del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, a firma del Direttore Generale, prot. n. 43396 del 6 dicembre 2022.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- il Condominio “La LL gestisce le parti comuni del complesso immobiliare denominato Villa “La LL e posto in Firenze, Via del Pian dei Giullari, n. 17;
- i signori Lo GN e AP sono proprietari, ciascuno, di un’unità immobiliare sita nel suddetto complesso; in particolare, il signor AP ha acquistato l’unità immobiliare di sua proprietà dalla stessa signora Lo GN, con atto rogitato il 12 novembre 2019;
- il complesso è soggetto alla tutela monumentale ed artistica di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, in forza del d.m. 5 novembre 1951 (pubblicato in G.U. n. 262 del 14 novembre 1951) ed è corredato da un ampio parco condominiale, porzioni del quale sono attribuite in uso esclusivo ad alcune unità immobiliari, comprese quelle dei ricorrenti;
- a seguito della denuncia di alcuni abusi nell’area del giardino proposta da un condomino, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, con nota prot. n. 16345 del 4 agosto 2017, comunicava l’apertura di un procedimento per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 160 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- alla luce della suddetta comunicazione di avvio del procedimento, i condomini, nell’Assemblea del 28 novembre 2017, approvavano a maggioranza un progetto di risistemazione, prevedente la ricollocazione di alcuni dei manufatti realizzati senza autorizzazione e l’eliminazione delle opere incompatibili con il vincolo;
- detta deliberazione assembleare era però dichiarata nulla dal Tribunale di Firenze, con la sentenza 12 agosto 2020, n. 1847, che rilevava come si trattasse di progetto di risistemazione incidente sulle “caratteristiche architettoniche e di simmetria del giardino originariamente previste” e quindi di innovazione richiedente l’approvazione di tutti i condomini;
- la sentenza era appellata dalla signora Lo GN, e il relativo giudizio è ancora pendente;
- con decreto 22 giugno 2018, DG ABAP rep. n. 644, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio-Servizio III ordinava ai proprietari “ai quali è attribuito l’uso esclusivo dei resedi o porzioni di resedi dove ricadono le opere medesime” di procedere alla riduzione in pristino, secondo le indicazioni e prescrizioni della competente Soprintendenza;
- in data 11 ottobre 2018, il Condominio “La LL presentava all’approvazione dell’organo competente un progetto di risistemazione del giardino, con istanza di rilascio di nulla osta ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, sottoscritto anche da alcuni condomini (che non integravano comunque la totalità dei proprietari);
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, con la nota 2 novembre 2022 prot. n. 28973, [impugnata in primo grado] dichiarava non accoglibile il detto progetto, sinteticamente richiamando, in funzione motivazionale, la sentenza 12 agosto 2020, n. 1847 del Tribunale di Firenze ed il sottostante principio di “non accoglibilità di progetti non sottoscritti da tutti i condomini e non approvati all’unanimità dall’assemblea condominiale”;
- la successiva nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato 18 novembre 2022 prot. n. 30335 [impugnata in primo grado] intimava all’Amministratore del Condominio “La LL di procedere alla rimozione di tutti gli abusi sul bene vincolato, compresi quelli in precedenza ritenuti suscettibili di inserimento in un progetto unitario, specificando che solo dopo detta rimozione sarebbe stato possibile valutare un nuovo progetto unitario di risistemazione del giardino;
- da ultimo, il Ministero della Cultura-Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio-Servizio III, con la nota 6 dicembre 2022 prot. n. 43396, [impugnata in primo grado] respingeva l’istanza di autotutela presentata dai legali della signora Lo GN, rilevando la definitività del decreto 22 giugno 2018, DG ABAP rep. n. 644 e dei relativi obblighi di ripristino e la sostanziale irrilevanza, ai relativi fini, delle vicende privatistiche relative alla gestione del Condominio (« le vicende privatistiche connesse al bene culturale che interessano i destinatari della sanzione non possono in alcuna misura essere oggetto di determinazioni di questo Dicastero né possono impedire e/o ritardare l’ottemperanza del citato provvedimento sanzionatorio »).
3. Avverso i 3 provvedimenti da ultimo citati [(i) nota 2 novembre 2022 prot. n. 28973, (ii) nota 18 novembre 2022 prot. n. 30335, (iii) nota 6 dicembre 2022 prot. n. 43396] veniva proposto ricorso al Tar sulla base dei seguenti motivi:
I. Violazione di legge (artt. 1102 e 1122 cod. civ.; principi emergenti) - Eccesso di potere per travisamento dei fatti difetto dei presupposti, errore.
II. Violazione ed erronea applicazione di legge: art 282 c.p.c. - Difetto di esecutività della sentenza n 1847/2020 del Tribunale di Firenze - Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria in punto di completezza e tempestività della stessa, illogicità, contraddittorietà, erroneità ed incongruenza della motivazione, sviamento. Lesione del legittimo affidamento e del principio di buona amministrazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi emergenti - Illegittimità riflessa dalla illegittimità delle note SABAP prot. n. 28973/2022 del 2 novembre 2022 e prot n. 30335/2022 del 18 novembre 2022.
III. Violazione di legge: artt. 21, 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004: difetto degli elementi essenziali del provvedimento di ordine di messa in pristino. Violazione dei diritti di partecipazione procedimentale: artt. 9, 10, 10- bis della legge n 241/1990.
IV. In via subordinata: Illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui vincolano la presentazione di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004 alla preventiva messa in pristino dei luoghi - Violazione di legge: artt. 3 e 97 Cost., art. 21 d.lgs. n. 42/2004 - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità nell’azione amministrativa.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero della cultura per resistere al ricorso.
4.1 Si costituivano in giudizio i condomini OL YA CH e CK RO CH, istando per il difetto di legittimazione del Condominio e dei due condomini ricorrenti (essendo stata ulteriormente impugnata in sede civile la determinazione assembleare di autorizzazione alla proposizione del ricorso) e chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione del detto contenzioso insorto avanti al Tribunale di Firenze.
5. Con sentenza n. 20/2024 il Tar per la Toscana ha dichiarato il ricorso inammissibile in ragione della violazione dei principi giurisprudenziali in materia di ammissibilità del ricorso collettivo.
5.1 In particolare il Tar ha sostenuto che:
- il ricorso collettivo è ammissibile solo nel caso in cui sussistano - congiuntamente - i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti;
- nella specie, con la prima censura, viene prospettata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, “assunti nei confronti del Condominio e non dei singoli condomini titolari dell’uso esclusivo di porzioni del giardino condominiale in forza dei regolamenti condominiali contrattuali del 2004 e del 2010”, così evidenziando un evidente conflitto di interessi tra il Condominio ed i due condomini ricorrenti che non è meramente potenziale, ma reale ed innegabile, non essendo possibile per il giudicante trovare una “terza soluzione” che possa sciogliere il conflitto tra le due legittimazioni alternative che è prospettato dalla censura.
5.2 Il Tar ha ritenuto che la statuizione raggiunta non risulta inficiata:
- dal tentativo di far leva sull’identità del TU (annullamento dei medesimi atti) vista la mancanza dell’identità della causa DI per almeno uno dei motivi di impugnazione;
- dal tentativo di prospettare una diversità “spaziale” tra le diverse posizioni con conseguente diversa legittimazione (i condomini avrebbero agito per le opere localizzate sulle aree di uso individuale, mentre il Condominio per le opere site sulle parti comuni): le opere abusivamente realizzate insistono solo su aree condominiali oggetto di diritto di uso individuale ex art. 1122 c.c. ai sensi dei (due) regolamenti condominiali e non su altre aree;
- dal fatto che il conflitto di interessi non sussista con riferimento alle censure di ricorso successive alla prima, vista la necessità di trattare il ricorso in maniera unitaria e l’impossibilità di distinguere tra motivi ammissibili e motivi inammissibili;
- dal riferimento alla responsabilità solidale tra proprietario del bene e responsabile dell’abuso proprio della materia edilizia: risulta evidente come il primo motivo di ricorso abbia inteso, al contrario, rivendicare una responsabilità esclusiva dei due condomini titolari di diritto di uso individuale ex art. 1122 c.c. su parte del giardino e non la responsabilità congiunta dei tre soggetti ricorrenti.
6. Avverso la sentenza del Tar per la Toscana n. 20/2024 è stato proposto il ricorso in appello (con riproposizione dei motivi assorbiti) per il Condominio “La LL nonché nell’interesse della signora RI Lo GN e del signor IK AP basato sui motivi che saranno più avanti esaminati.
7. Si è costituito il Ministero della cultura per resistere all’impugnativa.
Si sono costituiti, con un atto a valere anche quale atto di intervento ad opponendum , la signora OL YA CH ed il signor CK RO CH eccependo il difetto di legittimazione ad agire in capo all’amministratore di Condominio e chiedendo che l’appello venga dichiarato inammissibile ovvero infondato.
8. In vista dell’udienza di discussione il Condominio “La LL ha rinunciato all’appello.
9. All’udienza del 22 maggio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In data 14 maggio 2025 il Condominio “La LL ha depositato atto di rinuncia avente il seguente contenuto: « PREMESSO CHE con deliberazione dell’assemblea dei condomini del 9 maggio 2025… il Condominio La Gallina ha disposto di rinunciare agli atti del presente giudizio, con il presente atto il CONDOMINIO LA GALLINA, C.F. 94174200488, in persona dell’amministratore pro tempore Studio Vasai S.r.l., che sottoscrive per piena adesione e ratifica RINUNCIA al ricorso pendente dinanzi a Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione VI°, R.G. n. 2349/2024. Compensate le spese tra le parti ».
Il Collegio dà atto della rinuncia e dell’estinzione del giudizio nei confronti del Condominio “La LL.
L’appello viene esaminato in quanto proposto anche dalla signora RI Lo GN e dal signor IK AP che non hanno rinunciato allo stesso.
2. Il primo motivo di appello è rubricato: « In via preliminare: Error in iudicando – Ammissibilità del ricorso collettivo – Assenza di conflitto di interessi – Legittimazione ad agire e coincidente interesse a ricorrere dei signori Lo GN e AP e del Condominio “La LL ».
Parte appellante sostiene che:
- il Tar ha errato nel dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado promosso collettivamente per l’asserita esistenza di un conflitto di interessi fra le parti;
- per poter scongiurare l’esistenza di un conflitto di interessi, è necessario che l’effetto annullatorio demandato si verifichi ugualmente in modo vantaggioso per tutti i ricorrenti;
- erroneamente il Tar ha rilevato che, quantomeno per il primo motivo di ricorso, vi sarebbe conflitto di interessi sulla causa DI;
- per dimostrare l’erroneità della ricostruzione operata dal Tar in diritto, occorrono alcune brevi precisazioni in fatto: (i) le opere asseritamente abusive e oggetto dei provvedimenti impugnati insistono tutte sul Parco condominiale, che, a prescindere dalla sua parziale destinazione in godimento esclusivo ad alcuni condomini, è e rimane bene interamente condominiale; (ii) non tutte le opere insistono su zone di Parco condominiale in uso esclusivo ai condomini AP e Lo GN; infatti, le opere individuate ai nn. 17-19 della nota SABAP di Firenze n. 30335 del 18 novembre 2022 insistono su zone condominiali di uso condominiale;
- ciò dimostra in fatto che vi è piena omogeneità delle posizioni dei co-ricorrenti: le opere asseritamente prive di titolo insistono tutte nel parco condominiale (e, come tali, sono “condominiali”), ma una parte di esse ricade in zone condominiali attribuite in uso esclusivo ai condomini Lo GN e AP;
- vi è pertanto comune interesse ad avanzare congiunta azione di annullamento dei provvedimenti con i quali la Soprintendenza di Firenze ha rigettato il Progetto 2018 (firmato sia dal Condominio, sia dai singoli condomini titolari di uso esclusivo) ed ha tuttavia imposto al solo Condominio la rimozione;
- i co-ricorrenti hanno identità di interessi sia con riferimento al TU , sia con riferimento alla causa DI .
2.1 Con riferimento al TU , parte appellante sostiene che:
- le parti chiedono l’annullamento dei provvedimenti della Soprintendenza di Firenze che impongono la rimozione di manufatti che insistono nel Parco condominiale, sia nella parte in uso di tutti i condomini (manufatti nn. 17-19) sia nelle parti attribuite in uso esclusivo dei due condomini co-ricorrenti;
- l’attribuzione della facoltà di godimento in uso esclusivo di porzioni del Parco condominiale ad alcuni condomini rileva solo dal punto di vista obbligatorio e non reale;
- le parti del Parco condominiale che i condomini AP e Lo GN possono utilizzare in via esclusiva rimangono parti condominiali;
- ciò vale a maggior ragione per il Parco di Villa “La LL, che, in quanto bene vincolato, non sarebbe comunque frazionabile in porzioni di proprietà esclusiva;
- ne consegue che il Condominio ed i titolari di diritti di godimento in uso esclusivo su porzioni del Parco condominiale sono parimenti interessati all’annullamento dei provvedimenti impugnati, che impongono la rimozione di opere che ricadono nel Parco condominiale, sia nella parte in uso di tutti i condomini, sia nella parte attribuita in uso esclusivo ai co-ricorrenti;
- l'accoglimento della domanda avvantaggia tutti i componenti della parte ricorrente, senza svantaggiarne alcuno, come richiesto dalla giurisprudenza.
2.2 Con riferimento alla causa DI parte appellante sostiene che:
- quanto al primo motivo di ricorso, sul quale il Tar Toscana ha erroneamente fondato l’inammissibilità del ricorso collettivo per asserito conflitto di interessi fra i ricorrenti, vi è piena identità delle posizioni vantate dal Condominio e dai singoli condomini titolari di uso esclusivo e, di conseguenza, pari interesse all’azione di annullamento;
- il Tar ha travisato il primo motivo di ricorso nella parte in cui, in motivazione, ha fondato l’esistenza dell’asserito conflitto di interessi su un passaggio estrapolato dal suddetto motivo senza aver riguardo al contesto;
- il Decreto DG ABAP rep. n. 644 del 22 giugno 2018 ha ordinato la messa in pristino delle opere nei confronti dei “proprietari ai quali è attribuito l’uso esclusivo dei resedi o porzioni di resedi dove ricadono le opere medesime”, radicando così ab origine la legittimazione e l’interesse dei singoli condomini titolari di uso esclusivo ad agire avverso detto provvedimento per mantenere le opere asseritamente abusive;
- successivamente, i condomini titolari di diritti di godimento di uso esclusivo su parti del Parco condominiale hanno presentato un nuovo progetto organico di riqualificazione, il Progetto 2018, sottoscritto anche dall’amministratore del Condominio sul presupposto che, nonostante la previsione di usi esclusivi, il Parco è e rimane condominiale e che, in ogni caso, alcune delle opere oggetto del provvedimento demolitorio DG ABAP n. 644/2018 sono collocate in spazi condominiali tout court , al di fuori dalle zone assegnate in uso esclusivo;
- considerato che sia i singoli condomini titolari di uso esclusivo, sia il Condominio hanno presentato il Progetto 2018, ne consegue che sia i singoli condomini titolari di uso esclusivo, sia il Condominio hanno eguale interesse alla sua approvazione e, di riflesso, eguale legittimazione attiva a contrastare i provvedimenti di rigetto;
- ciò è esattamente quanto avvenuto nel ricorso dinanzi al Tar Toscana, ove sia i singoli condomini titolari di uso esclusivo, sia il Condominio hanno avanzato domanda di annullamento del provvedimento con il quale il Ministero della Cultura e la Soprintendenza di Firenze hanno rigettato il Progetto 2018, depositato nell’interesse di entrambi;
- in particolare, con il primo motivo di ricorso si è contestato che il Ministero della Cultura e la Soprintendenza da un lato avessero rigettato il Progetto 2018 avanzato dai condomini titolari di uso esclusivo e dal Condominio e, dall’altro, contraddittoriamente avessero individuato solo quest’ultimo quale legittimato passivo dell’ordine demolitorio;
- per tale motivo, l’interpretazione del primo motivo di ricorso da parte della sentenza gravata è fuorviante: con esso non si intendeva evidenziare il conflitto di posizioni tra il Condominio ed i condomini titolari di uso esclusivo, deducendo il difetto di legittimazione passiva del primo a discapito dei secondi, ma sostenere che i provvedimenti impugnati fossero viziati nella misura in cui, nel rigettare il Progetto 2018, hanno individuato solo uno dei soggetti che lo avevano presentato quale destinatario dell’ordine di demolizione delle opere (e ciò peraltro in palese contraddizione con il DG ABAP n. 644/2018 - espressamente citato dalla Soprintendenza a supporto del rigetto dell’istanza di riesame avanzata dai ricorrenti - nel quale l’ordine di demolizione era stato comminato esclusivamente “nei confronti dei proprietari ai quali è attribuito l’uso esclusivo dei resedi o porzioni di resedi dove ricadono le opere medesime”;
- pertanto, da una lettura attenta e globale del primo motivo di ricorso si coglie che questo contesta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui l’Amministrazione – pienamente consapevole dell’esistenza degli usi esclusivi all’interno del Parco del Condominio “La LL, tanto da indirizzare ai singoli condomini il primo provvedimento ripristinatorio nel 2018 – ha illegittimamente individuato quale destinatario degli atti impugnati unicamente il Condominio;
- l’illegittimità dei suddetti provvedimenti si fonda proprio sull’incoerenza e la contraddittorietà dimostrata dall’Amministrazione nel corso di tutto il procedimento: dapprima, essa ha notificato un ordine di demolizione solo nei confronti dei condomini titolari di uso esclusivo (Decreto DG ABAP rep. n. 644 del 22 giugno 2018, che, come rilevato dalla stessa Amministrazione, non è stato impugnato ed è pienamente valido ed efficace, cfr. nota del Ministero prot. n. 43396 del 6 dicembre 2022), nonostante alcune delle opere oggetto dell’ordine demolitorio insistessero su parti di Parco condominiale non in uso esclusivo; in seguito, a fronte della presentazione del Progetto 2018 congiuntamente da parte dei condomini e del Condominio, ha indirizzato il secondo ordine di demolizione solo a quest’ultimo;
- i condomini rimangono destinatari sostanziali dei provvedimenti impugnati, pur se destinatario formale è solo il Condominio;
- come visto la legittimazione e l’interesse a ricorrere di tutti i co-ricorrenti trova un duplice fondamento: le opere oggetto dei provvedimenti impugnati si trovano alcune nel Parco condominiale in uso a tutti i condomini e altre nella parte di Parco condominiale oggetto di uso esclusivo da parte dei condomini;
- i condomini sono stati destinatari del primo provvedimento demolitorio nel 2018, ma sostanzialmente anche del provvedimento demolitorio del 2022;
- dal canto suo, il Condominio ha interesse a censurare i provvedimenti impugnati nella misura in cui essi lo hanno ritenuto unico destinatario dell’ordine di messa in pristino, a fronte di un primo provvedimento demolitorio (DG ABAP 644/2018) che non lo individuava quale legittimato passivo;
- in altri termini, con riferimento al primo motivo di ricorso, tanto i condomini titolari di usi esclusivi che il Condominio hanno legittimazione al ricorso, perché sono sostanzialmente tutti legittimati passivi dell’ordine demolitorio contenuto nei provvedimenti impugnati;
- inoltre, gli interessi attivati con il ricorso di primo grado sono perfettamente coincidenti tra i co-ricorrenti: tutti hanno interesse alla conservazione delle opere asseritamente abusive di cui al Progetto di riqualificazione 2018.
2.3 Con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso parte appellante sostiene che:
- quanto al secondo motivo di ricorso, rimasto assorbito e qui riproposto, si è censurata l’illegittimità degli atti impugnati in quanto fondati sulla sentenza del Tribunale di Firenze n. 1847/2020, che è stata resa nei confronti del Condominio, ma che ha effetti anche nei confronti dei singoli condomini, nella misura in cui dichiara l’illegittimità della delibera assembleare che autorizzava la presentazione del Progetto di risistemazione 2017, inerente anche manufatti insistenti su porzioni di Parco condominiale a loro assegnate in godimento esclusivo;
- quanto al terzo motivo di ricorso con cui si è censurato il difetto di istruttoria e il difetto degli elementi essenziali degli atti amministrativi impugnati, si rileva il comune interesse di tutti i co-ricorrenti, quali destinatari sostanziali dell’atto, per le ragioni ampiamente spese per il primo motivo di ricorso;
- ne deriva il comune interesse a ricorrere di tutti gli odierni appellanti e, per converso, l’insussistenza, anche solo potenziale, di qualsivoglia conflitto di interessi.
2.4 Parte appellante sostiene che l’omogeneità delle posizioni tra ricorrenti è dimostrata anche da un argomento in analogia. In particolare si afferma che:
- con i provvedimenti impugnati, l’Amministrazione ha ordinato la demolizione delle opere asseritamente abusive realizzate su parti di Parco condominiale da condomini titolari di uso esclusivo su di esse, seppur con pieno avallo del Condominio stesso, tant’è che ne ha approvato il progetto di risistemazione;
- in ogni caso le opere insistono sul Parco condominiale e, parte di esse, insistono su parti di Parco in uso esclusivo;
- pertanto il Condominio e i condomini debbono tutti considerarsi destinatari dell’ordine demolitorio;
- al caso di specie è applicabile in via analogica il meccanismo di responsabilità solidale che si instaura fra il locatario ed il proprietario dell’immobile per gli abusi edilizi realizzati dal primo;
- ai sensi dell'art. 936 c.c., il proprietario, anche laddove non abbia concorso alla realizzazione degli abusi, è legittimato passivo dell'ordinanza di demolizione insieme al responsabile dell'abuso, poiché ne risponde in via oggettiva in quanto proprietario;
- analogamente, nel caso di specie, i provvedimenti impugnati illegittimamente (come contestato nel primo motivo di ricorso) considerano il Condominio come unico destinatario dell’ordine di demolizione pur se co-obbligati alla messa in pristino sono anche i condomini titolari di diritto di godimento in uso esclusivo che hanno materialmente realizzato le opere stesse nel Parco condominiale, di qui la totale coincidenza dell’interesse attivato collettivamente dai ricorrenti in questa sede.
2.5 Parte appellante conclude sostenendo che il Tar ha erroneamente ritenuto esistente un conflitto di interessi fra i co-ricorrenti, a fronte della piena coincidenza degli interessi attivati sia sotto il profilo del TU che della causa DI , con riferimento a tutti i motivi di ricorso.
3. In udienza, la difesa dei signori RI Lo GN e IK AP, dopo aver confermato che la rinuncia all’appello riguarda solo il Condominio, ha affermato che:
- con sentenza n. 4046/2024 del 18 dicembre 2024 il Tribunale di Firenze ha annullato la delibera dell’assemblea condominiale che autorizzava a proporre il ricorso al Tar poi esitata nella sentenza oggetto del presente appello (la citata sentenza n. 4046/2024 non è stata impugnata e quindi è diventata definitiva);
- detta sentenza ha fatto venir meno la legittimazione del Condominio ab origine ;
- di conseguenza il conflitto di interesse che il Tar ha posto a fondamento della sentenza viene meno sin dall’origine: i signori RI Lo GN e IK AP sono sempre stati i soli ricorrenti.
4. Il Collegio preliminarmente ritiene infondata la tesi appena sintetizzata e prospettata in udienza dalla difesa dei signori RI Lo GN e IK AP.
Il ricorso di primo grado è stato proposto (oltre che nell’interesse dei signori RI Lo GN e IK AP) dal Condominio “La LL in forza di deliberazione dell’assemblea dei condomini del 13 dicembre 2022 (ritualmente depositata in primo grado).
Anzi, il ricorso di primo grado veniva proposto in primis proprio dal Condominio.
Detta delibera condominiale del 13 dicembre 2022 era pienamente efficace tanto al momento della proposizione del ricorso (13 gennaio 2023) quanto al momento del deposito della sentenza di primo grado (5 gennaio 2024): essa è stata infatti annullata dal Tribunale di Firenze con una sentenza emessa il 18 dicembre 2024: anche l’atto di appello (del 20 marzo 2024) è anteriore a detta data, tant’è vero che il Condominio ha presentato atto di rinuncia all’appello.
Davanti al giudice amministrativo l'azione di annullamento è soggetta a tre condizioni fondamentali: il c.d. titolo o possibilità giuridica dell'azione, cioè la posizione giuridica configurabile in astratto da una norma come di interesse legittimo, l'interesse ad agire e la legitimatio ad causam o legittimazione attiva, che discende dall'affermazione di colui che agisce in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo (Cons. Stato, sez. VI, 08/04/2024, n. 3217).
Tale legittimazione attiva, discendente dall'affermazione di colui che dichiara in giudizio di essere titolare del rapporto controverso, deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino al momento della decisione finale (Cons. Stato, sez. III, 09/08/2017, n. 3972).
Nel caso di specie il Condominio ha intentato il giudizio di primo grado evidenziando la propria legittimazione giusta delibera condominiale del 13 dicembre 2022. Tale legittimazione è rimasta intatta fino alla emanazione della sentenza di primo grado. Il Condominio aveva la legittimazione attiva, la legittimazione processuale e la capacità di stare in giudizio.
Il giudice di appello non può che valutare la correttezza della sentenza di primo grado sulla base degli elementi sussistenti al momento della sua emanazione. La legittimazione processuale del Condominio è stata sussistente per tutto il giudizio di primo grado e non possono assumere rilievo, per i profili rilevanti nel giudizio d’appello (come, in particolare, l’ammissibilità del ricorso collettivo proposto in primo grado) circostanze sopravvenute.
5. Il primo motivo di appello è infondato.
5.1 Conviene preliminarmente richiamare alcuni principi in materia di ricorso collettivo:
- nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano - congiuntamente - i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (di tal che si tratti di domande giudiziali identiche nell'oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti; invero, anche nell'attuale cornice codicistica, la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione: il che è, del resto, il precipitato tecnico della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall'azione amministrativa, non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell'azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato; per tal via, grava sui ricorrenti (in prospettiva restrittiva e rigorosa) la prova ( ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio liminare sulla causa DI della domanda ai fini dell'accertamento di una condizione dell'azione) della puntuale identità non solo di TU , ma anche di causa DI : cioè di oggetto e motivi del ricorso, oltreché dell'assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale. In tale prospettiva, è arbitrario postulare una possibile scissione a posteriori del ricorso distinguendo, in buona sostanza, tra motivi ammissibili e motivi inammissibili, essendo il ricorso giurisdizionale atto complessivamente unitario (Cons. Stato, sez. V, 01/09/2023, n. 8138);
- nel processo amministrativo è onere dei ricorrenti, qualora decidano di avvalersi della forma del ricorso collettivo, provare l'omogeneità delle loro posizioni, indicando e allegando tutti gli elementi e i documenti idonei a sostenere la pretesa, al fine di consentire al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti, ovvero verificare la specifica situazione legittimante di ciascun ricorrente. Invero, il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano congiuntamente due requisiti: uno di tipo positivo, costituito dall'identità delle situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi); l'altro, di tipo negativo, costituito dall'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. Diversamente, è inammissibile il ricorso collettivo che nulla espone in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascun singolo ricorrente, impedendo al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno dei ricorrenti, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda (Cons. Stato, sez. IV, 21/02/2023, n. 1775).
5.2 Alla luce dei principi appena richiamati, i ricorrenti che si avvalgono della forma del ricorso collettivo sono tenuti (a pena di inammissibilità) ad indicare le specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascun singolo ricorrente.
Orbene, nel giudizio di primo grado non c’è traccia del rispetto dell’onere di evidenziare e dimostrare in maniera analitica le condizioni di legittimazione e di interesse di ciascun singolo ricorrente. Tanto nell’esposizione dei fatti, quanto nell’articolazione dei motivi di diritto Condominio e singoli privati ricorrenti vengono citati in un unico contesto senza isolare la specifica situazione di ciascuno sotto il profilo della legittimazione e dell’interesse.
Siffatta circostanza è di per sé idonea a ritenere corretta la conclusione raggiunta dal Tar.
5.3 Di seguito si trascrive il primo motivo del ricorso di primo grado:
« I. VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1102 E 1122 COD. CIV.; PRINCIPI EMERGENTI)- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ERRORE.
1.1. - I provvedimenti impugnati sono in primo luogo illegittimi perché assunti nei confronti del Condominio e non dei singoli condomini titolari dell’uso esclusivo di porzioni del giardino condominiale in forza dei regolamenti condominiali contrattuali del 2004 e del 2010 (doc. 5). Si tratta, in particolare, di tutte le opere indicate nella nota prot. n. 30335 del 18 novembre 2022, fatta eccezione per quelle indicate ai nn. 17-19 (siepi che insistono su proprietà condominiale non attribuita in uso esclusivo ad alcun condomino). Del resto, è lo stesso Ministero della Cultura a confermare il difetto di legittimazione passiva del Condominio rispetto all’ordine di messa in pristino che deriverebbe dal mancato accoglimento del Progetto 2018 ad opera degli atti impugnati in questa sede. Infatti, nel Decreto DG ABAP n. 644 del 22 giugno 2018 (doc. 8) il Ministero ha ordinato la messa in pristino non al condominio, bensì ai “ proprietari ai quali è attribuito l’uso esclusivo dei resedi o porzioni di resedi dove ricadono le opere medesime”. Inoltre, lo stesso Ministero ha espressamente ribadito il difetto di legittimazione passiva del Condominio rispetto all’ordine di messa in pristino con nota del 10 ottobre 2018 inviata alla condomina RI CI (doc. 15), avente ad oggetto “ Firenze - Villa La Gallina - Opere abusive - Provvedimento rep. 644 del 22.6. 2018”, nella quale si afferma espressamente che “si evidenzia infatti che il decreto è stato emanato nei confronti dei proprietari ai quali è attribuito l’uso esclusivo dei resedi o porzioni di resedi dove ricadono le opere” di cui è stata imposta la reintegrazione” ».
Appare evidente dalla lettura delle righe sopra riportate che è lo stesso primo motivo di ricorso a tracciare una chiara differenza tra la posizione del Condominio e la posizione dei privati proprietari, al punto da ritenere che gli atti avrebbero dovuto avere determinati destinatari e non altri.
Se le posizioni fossero state del tutto identiche e coincidenti, siffatto tipo di censura non avrebbe avuto ragione di essere.
Il Tar, correttamente, non ha fatto altro che rilevare siffatta circostanza.
Con il primo motivo del ricorso di primo grado, il Condominio ricorrente ha rivendicato il proprio « difetto di legittimazione passiva …rispetto all’ordine di messa in pristino », nei confronti dei condomini titolari di un diritto di uso individuale ex art. 1122 c.c. su una parte dell’area destinata a giardino, ovvero anche nei confronti dei due condomini (i sigg. Lo GN e AP) che hanno congiuntamente presentato ricorso.
Per questa via emerge un evidente conflitto di interessi tra il Condominio ed i due condomini ricorrenti che non è meramente potenziale, ma reale ed innegabile, non essendo possibile per il giudice trovare una “terza soluzione” che possa sciogliere il conflitto tra le due legittimazioni alternative che è prospettato dalla censura.
5.4 Solo nella memoria presentata in primo grado in vista dell’udienza parte ricorrente in primo grado aveva svolto delle considerazioni circa il tema in discussione (e ciò aveva fatto solo perché, in sede di udienza preliminare, il Tar aveva rilevato la potenziale esistenza di un ipotetico conflitto di interessi fra il Condominio e gli altri ricorrenti). Si tratta di considerazioni riproposte in appello.
Ma il Tar ha (ancora una volta correttamente) ritenuto destituito di fondamento tali considerazioni.
5.4.1 In primo luogo va ribadito che l’indicazione delle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascun singolo ricorrente doveva essere fatta nell’atto introduttivo del giudizio (nel caso di specie, nell’atto introduttivo del giudizio si era fatto emergere, invece, il conflitto di interessi tra il Condominio ed i due condomini ricorrenti).
5.5 Di seguito si passa ad esaminare brevemente le singole considerazioni esposte in appello, comunque non idonee a togliere fondamento alle conclusioni raggiunte circa l’inammissibilità del ricorso.
5.5.1 Parte appellante sostiene che vi sarebbe piena omogeneità delle posizioni dei co-ricorrenti perché le opere asseritamente prive di titolo insistono tutte nel parco condominiale (e, come tali, sono “condominiali”), anche se una parte di esse ricade in zone condominiali attribuite in uso esclusivo ai condomini Lo GN e AP.
Tale circostanza non fa venir meno il fatto che nel primo motivo di ricorso fosse stata evidenziata una diversità di posizioni tra Condominio e co-ricorrenti che risulta essere il dato dirimente.
5.5.2 Parte appellante sostiene che ci sarebbero identità di TU e di causa DI tra Condominio e co-ricorrenti.
Il fatto che possa esistere in astratto un interesse comune all’annullamento degli atti impugnati, non esclude che non coincidano le ragioni per cui tale annullamento viene chiesto, come emerge chiaramente nel primo motivo di ricorso in primo grado.
Il Tar non ha errato nell’interpretare il primo motivo di ricorso in primo grado, prima riportato per esteso: veniva chiesto l’annullamento degli atti facendo leva sul fatto che le posizioni del Condominio e dei co-ricorrenti erano diverse.
5.5.3 Privo di rilevanza è il riferimento agli altri motivi di ricorso, perché il Tar si è correttamente limitato ad emanare la propria statuizione con riferimento al primo motivo di ricorso.
5.5.4 Privo di pregio è l’argomento analogico fondato sul richiamo all’articolo 936 del codice civile e teso a dimostrare che il Condominio e i condomini debbono tutti considerarsi destinatari dell’ordine demolitorio: nel primo motivo di ricorso in primo grado si era sostenuto esattamente il contrario.
6. Il rigetto del primo motivo di appello esime il Collegio dall’esaminare (perché assorbiti) i motivi di ricorso in primo grado riproposti in questa sede.
Del pari assorbite risultano le eccezioni proposte all’udienza di discussione dalla difesa di parte appellante circa la posizione dei soggetti che hanno proposto intervento ad opponendum .
7. Per le ragioni esposte deve essere dichiarata la parziale estinzione del giudizio nei confronti del Condominio “la LL, mentre l’appello va respinto con riguardo ai signori RI Lo GN e IK AP.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
- dichiara la parziale estinzione del giudizio nei confronti del Condominio “La LL, per intervenuta rinuncia all’appello da parte del medesimo;
- lo respinge con riguardo ai signori RI Lo GN e IK AP.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO