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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4059 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4059/2025 del Registro Generale e promossa da
, in qualità di erede del sig. con il procuratore avv. Parte_1 Persona_1
NAPOLETANO PIER PAOLO
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Indennità di accompagnamento;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 20.03.2025, l'istante in epigrafe indicata, quale erede del de cuius sig.
[...]
premesso di aver notificato all' , in data 13.11.2024, il decreto di omologa Persona_1 CP_1 del 12.11.2024 reso nel procedimento n. R.G. 1133/2024 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare dell'indennità di accompagnamento in capo al de cuius con decorrenza dal 29.08.2023, Persona_1 lamentavano la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro del modello AP70, nonché il decorso del termine di 120 giorni. Parte ricorrente chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condannarsi l' CP_1 alla liquidazione della prestazione con decorrenza dalla data di presentazione della domanda ammnistrativa del 29.08.2023, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Benché ritualmente convenuto, l' rimaneva contumace. CP_1
*
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che ai sensi della legge n° 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nella specie, risulta dai versati atti che parte ricorrente abbia provveduto a notificare all' , in data CP_1
13.11.2024, il decreto di omologa reso il 12.11.2024 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1133/2024 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata in capo al de cuius sig.
[...] la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di Persona_1 accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda ammnistrativa del
29.08.2023 (v. all. fascicolo telematico ricorrente).
Altresì, risulta che parte ricorrente abbia provveduto all'inoltro all' del modello AP70 al fine CP_1 dell'erogazione della prestazione.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta, avendo, peraltro, l' inteso rimanere contumace e CP_1 così non fornire una ricostruzione alternativa della vicenda.
Si rammenta che l'insorgenza del diritto alla prestazione va individuata nel primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (art. 5 D.P.R. 21-9-1994, n. 694).
Pertanto, l' va condannato alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore della CP_1 parte ricorrente, in qualità di erede del sig. con decorrenza dal Persona_1
01.09.2023 al 27.01.2025, epoca del decesso, oltre ad accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
***
P. Q. M.
2 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 20.03.2025 da , in qualità di erede del sig. nei confronti di , in Parte_1 Persona_1 CP_1 persona del Presidente pro tempore, così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione dell'indennità di CP_1 accompagnamento in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal 01.09.2023 al 27.01.2025, oltre ad accessori di legge. Altresì, condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che CP_1 liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre a € 43,00 per esborsi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 12.06.2025
Il Giudice Claudia Tanzarella
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4059/2025 del Registro Generale e promossa da
, in qualità di erede del sig. con il procuratore avv. Parte_1 Persona_1
NAPOLETANO PIER PAOLO
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Indennità di accompagnamento;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 20.03.2025, l'istante in epigrafe indicata, quale erede del de cuius sig.
[...]
premesso di aver notificato all' , in data 13.11.2024, il decreto di omologa Persona_1 CP_1 del 12.11.2024 reso nel procedimento n. R.G. 1133/2024 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare dell'indennità di accompagnamento in capo al de cuius con decorrenza dal 29.08.2023, Persona_1 lamentavano la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro del modello AP70, nonché il decorso del termine di 120 giorni. Parte ricorrente chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condannarsi l' CP_1 alla liquidazione della prestazione con decorrenza dalla data di presentazione della domanda ammnistrativa del 29.08.2023, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Benché ritualmente convenuto, l' rimaneva contumace. CP_1
*
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che ai sensi della legge n° 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nella specie, risulta dai versati atti che parte ricorrente abbia provveduto a notificare all' , in data CP_1
13.11.2024, il decreto di omologa reso il 12.11.2024 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1133/2024 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata in capo al de cuius sig.
[...] la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di Persona_1 accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda ammnistrativa del
29.08.2023 (v. all. fascicolo telematico ricorrente).
Altresì, risulta che parte ricorrente abbia provveduto all'inoltro all' del modello AP70 al fine CP_1 dell'erogazione della prestazione.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta, avendo, peraltro, l' inteso rimanere contumace e CP_1 così non fornire una ricostruzione alternativa della vicenda.
Si rammenta che l'insorgenza del diritto alla prestazione va individuata nel primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (art. 5 D.P.R. 21-9-1994, n. 694).
Pertanto, l' va condannato alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore della CP_1 parte ricorrente, in qualità di erede del sig. con decorrenza dal Persona_1
01.09.2023 al 27.01.2025, epoca del decesso, oltre ad accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
***
P. Q. M.
2 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 20.03.2025 da , in qualità di erede del sig. nei confronti di , in Parte_1 Persona_1 CP_1 persona del Presidente pro tempore, così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione dell'indennità di CP_1 accompagnamento in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal 01.09.2023 al 27.01.2025, oltre ad accessori di legge. Altresì, condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che CP_1 liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre a € 43,00 per esborsi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 12.06.2025
Il Giudice Claudia Tanzarella
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