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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/10/2025, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile nella persona del giudice unico Dott. RE PA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 12628/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Elettrotecnologik 2000, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Palmigiano, giusta procura in atti;
Attore
E in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA Controparte_1
,), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Di Legami, giusta procura in atti;
P.IVA_1
Convenuta
OGGETTO: accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.2.2025 i difensori delle parti concludevano riportandosi alle domande ed argomentazioni svolte nei rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale Elettrotecnologik 2000, premesso di avere acceso con l'allora (oggi il rapporto di conto corrente ordinario n. Controparte_2 Controparte_1
13820780 ed il rapporto di conto corrente anticipi n. 13820880, agisce per chiedere l'accertamento dell'avvenuta applicazione, nell'ambito dei predetti conti correnti, di anatocismo, spese, commissioni, valute bancarie e tassi di interesse usurari, e per la conseguente rideterminazione del saldo dei medesimi rapporti.
1 L'attore ha in particolare dedotto:
- la nullità dei contratti di conto corrente dedotti in giudizio, nonché del contratto di affidamento, per mancanza della forma scritta in violazione del disposto di cui all'art. 117 T.U.B.;
- l'applicazione, di fatto, della “capitalizzazione composta degli interessi debitori” per tutta la durata dei rapporti di conto corrente oggetto del giudizio, in violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., nonostante la mancata pattuizione in forma scritta della modalità di capitalizzazione degli interessi medesima;
- l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e di altre commissioni quali la commissione per la messa a disposizione dei fondi, la commissione istruttoria veloce e spese di affidamento, in quanto prive di causa negoziale e di specifica determinazione del criterio di calcolo;
- l'addebito, nell'ambito dei predetti rapporti di conto corrente, di tassi ultra-legali superiori al tasso soglia vigente previsto dalla L. n. 108/1996;
- l'illegittima applicazione delle c.d. “valute fittizie” volta a determinare l'aumento degli interessi debitori;
- l'applicazione di spese e commissioni viziate da nullità per assenza di forma scritta o per indeterminatezza dei presupposti e delle modalità di calcolo o per illegittimità della relativa causale.
Pertanto, previo accertamento e declaratoria delle nullità dedotte in citazione, ha chiesto la rideterminazione del saldo degli anzidetti rapporti di conto corrente e la conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione della somma di euro 105.453,21 o della somma risultante all'esito dell'istruttoria del giudizio, a titolo di ripetizione dell'indebito in tesi conseguito dall'istituto di credito medesimo, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, (già , eccependo la Controparte_1 Controparte_2 legittimità del proprio operato e l'infondatezza delle domande attoree per le ragioni spiegate in comparsa di costituzione e risposta, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale e mediante espletamento di c.t.u. contabile, è stata posta in decisione con ordinanza del 17.2.2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
Nel merito della domanda attorea di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito, va anzitutto osservato, quanto al riparto dell'onere della prova, che la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, n. 9201/2015) ha ribadito, proprio in materia bancaria, il principio secondo il quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in
2 quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 384/2007; Cass. Civ., Sez. 5, n. 9099/2012).
Orbene, nell'ambito del giudizio vertente sull'azione di accertamento negativo del credito (senza proposizione, da parte della banca convenuta, di domanda riconvenzionale volta all'ottenimento del credito medesimo), l'onere di produrre gli estratti conto – che contengono la prova dei pagamenti – è regolato dai principi appena enunciati e grava su chi agisce per la restituzione delle somme in tesi non dovute per la mancanza di clausole validamente pattuite (il correntista).
Parimenti dicasi con riferimento ai contratti, salva l'ipotesi in cui l'attore eccepisca, sin dall'atto introduttivo, il difetto della forma scritta dei contratti di conto corrente (Cass. 3310/2024).
In tale ipotesi, infatti, “qualora il correntista eccepisca, sin da subito, l'inesistenza del contratto in forma scritta, ricade sull'istituto di credito convenuto l'onere di produrre in giudizio il contratto dimostrando l'infondatezza della doglianza attorea. Né si potrebbe logicamente pervenire a un diverso esito, ossia quello di far gravare sull'attore l'onere della prova (già di dubbia configurabilità concettuale) dell'inesistenza del contratto scritto”.
Ed invero, “In tema di contratti bancari e onere della prova, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo e la ripetizione dell'indebito contestando la nullità di specifiche clausole contrattuali (relative a tassi di interesse ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e spese ulteriori), grava su di lui l'onere di dimostrare la nullità delle clausole contestate. Tale onere probatorio non può essere posto a carico della banca quando la domanda, complessivamente esaminata, non sia fondata sulla mancata stipulazione per iscritto dei contratti bancari, bensì sulla specifica nullità di singole clausole per ragioni inerenti alla disciplina propria del loro oggetto. L'interpretazione della domanda giudiziale e l'individuazione del suo contenuto costituiscono accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione della legge, salvo che non coinvolga la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo. Quando il contegno processuale della parte, a fronte delle allegazioni della banca circa l'avvenuta stipulazione scritta dei contratti, si concentri sulle risultanze degli estratti conto anziché contestare la stipulazione, la domanda deve intendersi come accertamento negativo basato sulla nullità di specifiche clausole di contratti comunque esistenti, e non come domanda radicale di nullità del rapporto per carenza della forma scritta. In tale ipotesi, il giudice erra nel porre a carico della banca l'onere di dimostrare la sussistenza del credito vantato, dovendo invece il correntista provare i fatti costitutivi della nullità delle clausole su cui fonda la propria pretesa restitutoria. Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8923 del 4 aprile 2025
Risulta determinante, in proposito, la portata delle norme dettate dal T.U.B. sull'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, dall'art. 1284 c.c. sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultralegali (in proposito cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, n. 9791/1994) e dagli articoli 1418 e 1346 c.c. sull'obbligo di determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole.
3 Il contratto bancario, per rispettare tali obblighi, deve essere scritto, deve essere sottoscritto dal cliente e – nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni – per rispettare i necessari requisiti di specificità e de-terminatezza del suo contenuto deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento. È evidente, dunque, che il debito rappresentato da interessi, commis-sioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicché indebito sarà il relativo pagamento di cui gli estratti conto danno prova.
Ciò posto, nel caso di specie, risultano prodotti in giudizio il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 13820780 dell'1.12.2008 corredato dal documento di sintesi sottoscritto in pari data, il contratto di apertura del conto corrente anticipi n. 13820880 dell'1.12.2008 corredato dal documento di sintesi sottoscritto in pari data, il contratto di affidamento per l'importo di euro 80.000,00 dell'1.12.2008, l'appendice contrattuale al contratto di conto corrente anticipi n. 13820880 sottoscritta in data 2.2.2011, due contratti di riduzione del fido accordato rispettivamente ad euro 70.000,00 del 28.9.2017 e ad euro 55.000,00 dell'8.1.2020, nonché il deposito di una serie continuativa di estratti conto corredati da lista movimenti e da riassunti scalari trimestrali per il periodo compreso tra l'1.12.2008 – data di avvio dei medesimi rapporti di conto corrente – ed il 31.12.2020.
Fatta questa doverosa premessa, vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente nella relazione peritale secondo quanto meglio in seguito specificato (cfr. relazione del 3.1.2023 e relazioni integrative del 7.5.2023 e del 19.7.2023 depositate dal Dott. . Persona_1
In particolare, per quanto attiene alla lamentata applicazione della capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo, sotto un primo profilo, va osservato che ambedue i contratti di apertura di conto corrente oggetto del giudizio prevedono all'art. 25 la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi, in conformità alla disciplina dettata dall'art.120 T.U.B., così come modificato dall'art. 25 del D.lgs. n. 342/1999, ed alla delibera conseguentemente emanata dal CICR in data 09.02.2000, applicabili ratione temporis ai rapporti di conto corrente oggetto di causa.
Tuttavia, come correttamente appurato dal nominato c.t.u., la banca convenuta ha di fatto previsto la capitalizzazione annuale degli interessi attivi e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Invero, nonostante l'enunciata pari data di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi di cui all'art. 25, ambedue i contratti di conto corrente riportano un interesse creditore pari allo 0,01% – valore che resta immutato all'esito della capitalizzazione annuale
– ed un tasso debitore extrafido pari al 14,5% – valore che, all'esito della capitalizzazione annuale, risulta essere pari al 15,308% – rivelandosi, dunque, una combinata capitalizzazione annuale e trimestrale degli interessi.
4 Pertanto, lo stesso ausiliario, nel ricalcolare i saldi dei due conti correnti oggetto di causa, ha adottato il regime di capitalizzazione semplice fino al 31.12.2016, in assenza di elementi che dimostrino la concreta applicazione della pari periodicità; mentre, dall'1.1.2017, giusta comunicazione da parte della banca convenuta, il c.t.u. ha adottato il regime di capitalizzazione composta (cfr. pagg. 10 e 14 della relazione peritale in atti).
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Quanto all'applicazione della commissione di massimo scoperto e delle altre spese e commissioni dedotte da parte attrice nel proprio atto di citazione, risulta illegittimo il loro addebito ai conti correnti de quo, in quanto clausole non espressamente pattuite tra le parti in ambedue i contratti di conto corrente dell'1.12.2008, risultando specificata negli stessi contratti soltanto una commissione denominata “c.u.”, non meglio definita, pari allo 0,99%.
Inoltre, il consulente ha constatato che, nell'appendice contrattuale del 2.2.2011, nel contratto di affidamento per l'importo di euro 80.000,00 sottoscritto in data 1.12.2008, nonché nei successivi contratti di riduzione del fido del 28.9.2017 e dell'8.1.2020, l'istituto di credito ha applicato commissioni, tra cui la commissione per la messa a disposizione dei fondi e la commissione istruttoria veloce, nonché spese di affidamento non espressamente pattuite tra le parti nelle condizioni economiche, né le ha sufficientemente determinate.
Dunque, il nominato c.t.u. nel ricalcolare i saldi dei conti correnti oggetto di causa, ha correttamente escluso gli addebiti di ogni spesa e commissione non contrattualmente prevista (cfr. pag. 8 e 10 della relazione peritale in atti).
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In ordine all'usurarietà dei tassi di interesse applicati, la verifica sul rispetto dei tassi soglia è stata condotta sulla scorta delle clausole validamente pattuite nei contratti di conto corrente e delle successive variazioni, alla luce della disciplina in materia di usura introdotta dalla L. n. 108/1996 – che intervenne contestualmente sull'art. 644 c.p. e sull'art. 1815, comma 2, c.c. – considerando non solo l'interesse nominale, ma l'incidenza su base annua di tutte le componenti del costo dell'erogazione del credito convenute (dunque il TAEG), con esclusione di imposte e tasse.
A tale ultimo proposito, reputa infatti il Tribunale di condividere il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione Penale (cfr. ex multis Cass. Pen., Sez. II, n. 46669/2011) secondo il quale “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”.
Ebbene, alla luce di tale principio e sulla base della documentazione in atti, il c.t.u., nell'effettuare la ricostruzione dei conti correnti partendo dai saldi indicati nei più risalenti estratti conto, ha riscontrato che la misura del TAEG rilevata nei contratti pari al 15,308%, rappresenta un valore superiore al tasso soglia vigente alla data del 30.11.2008 di stipula dei contratti di conto corrente, infatti, per le operazioni relative alle “aperture di credito in conto corrente oltre 5.000 euro” il tasso soglia vigente era pari al 15.135% (cfr. pagg. 8 e 11 della relazione peritale in atti). 5 Nel caso di specie, dunque – tenuto conto delle competenze espunte a monte – ricorre l'ipotesi di usura originaria in entrambi i rapporti di conto corrente oggetto del giudizio (cfr. pagg. 8 e 11 della relazione peritale in atti).
Il consulente, altresì, ha dedotto che le successive variazioni di cui ai contratti del 2.2.2011, del 28.9.2017 e dell'8.1.2020 sopra richiamati, non solo sono state comunicate al cliente in termini generici e relativi, ma che i medesimi contratti non riportano alcuna novazione che abbia riportato i tassi entro la soglia usura (cfr. pag. 12 della relazione peritale in atti).
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Tali conclusioni sono state contestate dalla Banca convenuta, che ha lamentato che il c.t.u. avrebbe:
1) considerato 4 periodi di capitalizzazione, dimenticando che per costante Giurisprudenza per la verifica sull'usura ab origine è necessario portarsi al momento genetico di sottoscrizione del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza aperto in data 1.12.2008 e attenersi, per il calcolo del TAEG, a quanto indicato nello stesso laddove non viene pattuita la capitalizzazione trimestrale.
2) considerato una cms che nel contratto non è specificata, come affermato dallo stesso CTU a pag. 10 dell'elaborato depositato, e quindi non applicabile.
3) erroneamente rapportato fattori diversi considerando la classe di operazioni oltre 5.000 euro, in contraddizione a quanto riportato dallo stesso a pag. 10 dell'elaborato peritale depositato laddove afferma che: l'interesse intra fido (per apertura di credito) è indeterminato, nel contratto viene indicato solo l'interesse extra fido (per scoperto di conto) pari al 14,5% (15,308% capitalizzato).
Conclude, pertanto, la convenuta che “Per l'effetto, ed alla luce dei calcoli sviluppati alla data del contratto ed in aderenza a quanto pattuito all'atto della sottoscrizione (1.12.2008) le due ipotesi di calcolo sopra menzionate sono abbondantemente entro la soglia dell'usura tempo per tempo vigente pari al 19,905% (classe di operazione fino a 5.000 euro)”.
Tali contestazioni, tuttavia, non meritano di essere condivise.
Osserva, invero, in contrario il Tribunale:
- relativamente al profilo sub 1), che - come ben si evince dalla relazione in atti - l'usurarietà rilevata risulta accertata rispetto al momento genetico di formazione del contratto, non a caso definito come affetto da genetica usura;
- relativamente al profilo sub 2), che la natura usuraria risulta accertata anche nell'ipotesi, pure presa in esame del c.t.u. (cfr. pag. 11 della relazione del 3.1.2023), di scomputo della c.m.s.;
- relativamente al profilo sub 3), che il c.t.u. ha ben spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di fare riferimento alla categoria delle aperture di credito superiori a 5.000 euro come classe di operazioni sulla quale fare il controllo del rispetto delle soglie di 6 usura (cfr. pag. 10 della relazione del 3.1.2023, ove si legge che “Il contratto di affidamento per 80.000 euro porta l'intero dispositivo contrattuale in condizioni di piena indeterminatezza. Infatti, a parte una commissione specifica, non sono disposte le condizioni economiche da attuare. Ma, ancor peggio, non è indicato come il fido complessivo si suddivida tra i due conti correnti, rendendo così certa la presenza dell'affidamento nell'an ma del tutto incerta nel quantum, almeno in quello relativo ai due specifici contratti. Nondimeno la presenza indubbia di questo fido e il suo ammontare complessivo consentono di mantenere la categoria delle aperture di credito superiori a 5.000 euro come classe di operazioni sulla quale fare il controllo del rispetto delle soglie di usura”).
Ma non è tutto.
Occorre, invero, ulteriormente dare atto che tali conclusioni sono state ulteriormente ribadite dal c.t.u. anche all'esito dell'ultimo richiamo disposto dal Tribunale (cfr. verbale di udienza del 13.3.2023).
Depone, invero, inequivocabilmente in tal senso il tenore della relazione integrativa del 19.7.2023, di cui qui di seguito si riporta il passo conclusivo: “Il CTU ha ricostruito, secondo le istruzioni poste nel Quesito il saldo dei rapporti di c/c di cui in lite. La verifica del rispetto del tasso soglia ha dato esito negativo a parte convenuta, in tutti e tre i criteri indicati dal G.I., per la presenza di usura genetica, con il conseguente abbattimento di ogni interesse passivo, commissione, spesa, e con il mantenimento, del contratto originario e suoi miglioramenti, solo dei giorni di valuta e degli interessi attivi, in capitalizzazione semplice fino al 31 dicembre 2016 e composta dopo quella data e sino al 31 dicembre 2020.
All'esito dei nostri ricalcoli, pertanto, alla data finale dell'ultimo estratto conto disponibile (31 dicembre 2020): il conto 13820780 presenta un saldo attivo di euro 73.125,62; il conto 13820880 presenta un saldo passivo di euro 30.036,53”.
Alla luce dei rilievi e delle osservazioni svolte finora, sulla scorta degli accertamenti effettuati dal consulente, il saldo finale del conto corrente n. 13820780 alla data del 31.12.2020 – al netto delle rettifiche – è pari ad euro “+ 73.125,62” e dunque a credito per il correntista, mentre il saldo finale del conto corrente n. 13820880 alla data del 31.12.2020 – al netto delle rettifiche – è pari ad euro “- 30.036,53” e dunque a debito per il correntista.
Da quanto precede discende che, in parziale accoglimento della domanda di ripetizione spiegata dall'attore, la convenuta va condannata al pagamento della CP_2 differenza, pari ad € 43.089,09, oltre interessi da calcolarsi al tasso legale, a far data dalla domanda.
Trattandosi di credito di valuta, va invece disattesa la richiesta attorea di rivalutazione monetaria.
***
7 Tenuto conto del complessivo esito del giudizio (che ha visto l'accoglimento della domanda attorea, sebbene in misura inferiore rispetto alla richiesta formulata in citazione), ritiene il Tribunale che le spese vanno compensate nei limiti della metà, mentre la rimanente metà va posta a carico della convenuta, secondo la soccombenza.
Dette spese si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014, così come modificati ex d.m. 147/2022, avuto riguardo al valore del decisum (scaglione fino ad € 52.000).
Poiché la differenza tra l'importo del saldo accertato all'esito del giudizio e quello riportato dagli estratti conto in atti è imputabile ad una condotta della banca, le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di
[...]
(già . CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 13820780, alla data del 31.12.2020, è pari ad euro “+ 73.125,62”;
- Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 13820880, alla data del 31.12.2020, è pari ad euro “- 30.036,53”;
- Condanna la convenuta al pagamento della differenza, pari ad € 43.089,09, oltre CP_2 interessi da calcolarsi al tasso legale, a far data dalla domanda;
- Compensa nei limiti della metà le spese del giudizio;
- Condanna la Banca convenuta al pagamento del rimanente 50%, che liquida in € 3.808,00, oltre C.U., ed oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali, come per legge;
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di già Controparte_1 CP_2
.
[...]
Così deciso in Palermo, il 9.10.2025 Il Giudice
RE PA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile nella persona del giudice unico Dott. RE PA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 12628/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Elettrotecnologik 2000, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Palmigiano, giusta procura in atti;
Attore
E in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA Controparte_1
,), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Di Legami, giusta procura in atti;
P.IVA_1
Convenuta
OGGETTO: accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.2.2025 i difensori delle parti concludevano riportandosi alle domande ed argomentazioni svolte nei rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale Elettrotecnologik 2000, premesso di avere acceso con l'allora (oggi il rapporto di conto corrente ordinario n. Controparte_2 Controparte_1
13820780 ed il rapporto di conto corrente anticipi n. 13820880, agisce per chiedere l'accertamento dell'avvenuta applicazione, nell'ambito dei predetti conti correnti, di anatocismo, spese, commissioni, valute bancarie e tassi di interesse usurari, e per la conseguente rideterminazione del saldo dei medesimi rapporti.
1 L'attore ha in particolare dedotto:
- la nullità dei contratti di conto corrente dedotti in giudizio, nonché del contratto di affidamento, per mancanza della forma scritta in violazione del disposto di cui all'art. 117 T.U.B.;
- l'applicazione, di fatto, della “capitalizzazione composta degli interessi debitori” per tutta la durata dei rapporti di conto corrente oggetto del giudizio, in violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., nonostante la mancata pattuizione in forma scritta della modalità di capitalizzazione degli interessi medesima;
- l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e di altre commissioni quali la commissione per la messa a disposizione dei fondi, la commissione istruttoria veloce e spese di affidamento, in quanto prive di causa negoziale e di specifica determinazione del criterio di calcolo;
- l'addebito, nell'ambito dei predetti rapporti di conto corrente, di tassi ultra-legali superiori al tasso soglia vigente previsto dalla L. n. 108/1996;
- l'illegittima applicazione delle c.d. “valute fittizie” volta a determinare l'aumento degli interessi debitori;
- l'applicazione di spese e commissioni viziate da nullità per assenza di forma scritta o per indeterminatezza dei presupposti e delle modalità di calcolo o per illegittimità della relativa causale.
Pertanto, previo accertamento e declaratoria delle nullità dedotte in citazione, ha chiesto la rideterminazione del saldo degli anzidetti rapporti di conto corrente e la conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione della somma di euro 105.453,21 o della somma risultante all'esito dell'istruttoria del giudizio, a titolo di ripetizione dell'indebito in tesi conseguito dall'istituto di credito medesimo, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, (già , eccependo la Controparte_1 Controparte_2 legittimità del proprio operato e l'infondatezza delle domande attoree per le ragioni spiegate in comparsa di costituzione e risposta, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale e mediante espletamento di c.t.u. contabile, è stata posta in decisione con ordinanza del 17.2.2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
Nel merito della domanda attorea di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito, va anzitutto osservato, quanto al riparto dell'onere della prova, che la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, n. 9201/2015) ha ribadito, proprio in materia bancaria, il principio secondo il quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in
2 quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 384/2007; Cass. Civ., Sez. 5, n. 9099/2012).
Orbene, nell'ambito del giudizio vertente sull'azione di accertamento negativo del credito (senza proposizione, da parte della banca convenuta, di domanda riconvenzionale volta all'ottenimento del credito medesimo), l'onere di produrre gli estratti conto – che contengono la prova dei pagamenti – è regolato dai principi appena enunciati e grava su chi agisce per la restituzione delle somme in tesi non dovute per la mancanza di clausole validamente pattuite (il correntista).
Parimenti dicasi con riferimento ai contratti, salva l'ipotesi in cui l'attore eccepisca, sin dall'atto introduttivo, il difetto della forma scritta dei contratti di conto corrente (Cass. 3310/2024).
In tale ipotesi, infatti, “qualora il correntista eccepisca, sin da subito, l'inesistenza del contratto in forma scritta, ricade sull'istituto di credito convenuto l'onere di produrre in giudizio il contratto dimostrando l'infondatezza della doglianza attorea. Né si potrebbe logicamente pervenire a un diverso esito, ossia quello di far gravare sull'attore l'onere della prova (già di dubbia configurabilità concettuale) dell'inesistenza del contratto scritto”.
Ed invero, “In tema di contratti bancari e onere della prova, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo e la ripetizione dell'indebito contestando la nullità di specifiche clausole contrattuali (relative a tassi di interesse ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e spese ulteriori), grava su di lui l'onere di dimostrare la nullità delle clausole contestate. Tale onere probatorio non può essere posto a carico della banca quando la domanda, complessivamente esaminata, non sia fondata sulla mancata stipulazione per iscritto dei contratti bancari, bensì sulla specifica nullità di singole clausole per ragioni inerenti alla disciplina propria del loro oggetto. L'interpretazione della domanda giudiziale e l'individuazione del suo contenuto costituiscono accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione della legge, salvo che non coinvolga la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo. Quando il contegno processuale della parte, a fronte delle allegazioni della banca circa l'avvenuta stipulazione scritta dei contratti, si concentri sulle risultanze degli estratti conto anziché contestare la stipulazione, la domanda deve intendersi come accertamento negativo basato sulla nullità di specifiche clausole di contratti comunque esistenti, e non come domanda radicale di nullità del rapporto per carenza della forma scritta. In tale ipotesi, il giudice erra nel porre a carico della banca l'onere di dimostrare la sussistenza del credito vantato, dovendo invece il correntista provare i fatti costitutivi della nullità delle clausole su cui fonda la propria pretesa restitutoria. Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8923 del 4 aprile 2025
Risulta determinante, in proposito, la portata delle norme dettate dal T.U.B. sull'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, dall'art. 1284 c.c. sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultralegali (in proposito cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, n. 9791/1994) e dagli articoli 1418 e 1346 c.c. sull'obbligo di determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole.
3 Il contratto bancario, per rispettare tali obblighi, deve essere scritto, deve essere sottoscritto dal cliente e – nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni – per rispettare i necessari requisiti di specificità e de-terminatezza del suo contenuto deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento. È evidente, dunque, che il debito rappresentato da interessi, commis-sioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicché indebito sarà il relativo pagamento di cui gli estratti conto danno prova.
Ciò posto, nel caso di specie, risultano prodotti in giudizio il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 13820780 dell'1.12.2008 corredato dal documento di sintesi sottoscritto in pari data, il contratto di apertura del conto corrente anticipi n. 13820880 dell'1.12.2008 corredato dal documento di sintesi sottoscritto in pari data, il contratto di affidamento per l'importo di euro 80.000,00 dell'1.12.2008, l'appendice contrattuale al contratto di conto corrente anticipi n. 13820880 sottoscritta in data 2.2.2011, due contratti di riduzione del fido accordato rispettivamente ad euro 70.000,00 del 28.9.2017 e ad euro 55.000,00 dell'8.1.2020, nonché il deposito di una serie continuativa di estratti conto corredati da lista movimenti e da riassunti scalari trimestrali per il periodo compreso tra l'1.12.2008 – data di avvio dei medesimi rapporti di conto corrente – ed il 31.12.2020.
Fatta questa doverosa premessa, vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente nella relazione peritale secondo quanto meglio in seguito specificato (cfr. relazione del 3.1.2023 e relazioni integrative del 7.5.2023 e del 19.7.2023 depositate dal Dott. . Persona_1
In particolare, per quanto attiene alla lamentata applicazione della capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo, sotto un primo profilo, va osservato che ambedue i contratti di apertura di conto corrente oggetto del giudizio prevedono all'art. 25 la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi, in conformità alla disciplina dettata dall'art.120 T.U.B., così come modificato dall'art. 25 del D.lgs. n. 342/1999, ed alla delibera conseguentemente emanata dal CICR in data 09.02.2000, applicabili ratione temporis ai rapporti di conto corrente oggetto di causa.
Tuttavia, come correttamente appurato dal nominato c.t.u., la banca convenuta ha di fatto previsto la capitalizzazione annuale degli interessi attivi e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Invero, nonostante l'enunciata pari data di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi di cui all'art. 25, ambedue i contratti di conto corrente riportano un interesse creditore pari allo 0,01% – valore che resta immutato all'esito della capitalizzazione annuale
– ed un tasso debitore extrafido pari al 14,5% – valore che, all'esito della capitalizzazione annuale, risulta essere pari al 15,308% – rivelandosi, dunque, una combinata capitalizzazione annuale e trimestrale degli interessi.
4 Pertanto, lo stesso ausiliario, nel ricalcolare i saldi dei due conti correnti oggetto di causa, ha adottato il regime di capitalizzazione semplice fino al 31.12.2016, in assenza di elementi che dimostrino la concreta applicazione della pari periodicità; mentre, dall'1.1.2017, giusta comunicazione da parte della banca convenuta, il c.t.u. ha adottato il regime di capitalizzazione composta (cfr. pagg. 10 e 14 della relazione peritale in atti).
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Quanto all'applicazione della commissione di massimo scoperto e delle altre spese e commissioni dedotte da parte attrice nel proprio atto di citazione, risulta illegittimo il loro addebito ai conti correnti de quo, in quanto clausole non espressamente pattuite tra le parti in ambedue i contratti di conto corrente dell'1.12.2008, risultando specificata negli stessi contratti soltanto una commissione denominata “c.u.”, non meglio definita, pari allo 0,99%.
Inoltre, il consulente ha constatato che, nell'appendice contrattuale del 2.2.2011, nel contratto di affidamento per l'importo di euro 80.000,00 sottoscritto in data 1.12.2008, nonché nei successivi contratti di riduzione del fido del 28.9.2017 e dell'8.1.2020, l'istituto di credito ha applicato commissioni, tra cui la commissione per la messa a disposizione dei fondi e la commissione istruttoria veloce, nonché spese di affidamento non espressamente pattuite tra le parti nelle condizioni economiche, né le ha sufficientemente determinate.
Dunque, il nominato c.t.u. nel ricalcolare i saldi dei conti correnti oggetto di causa, ha correttamente escluso gli addebiti di ogni spesa e commissione non contrattualmente prevista (cfr. pag. 8 e 10 della relazione peritale in atti).
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In ordine all'usurarietà dei tassi di interesse applicati, la verifica sul rispetto dei tassi soglia è stata condotta sulla scorta delle clausole validamente pattuite nei contratti di conto corrente e delle successive variazioni, alla luce della disciplina in materia di usura introdotta dalla L. n. 108/1996 – che intervenne contestualmente sull'art. 644 c.p. e sull'art. 1815, comma 2, c.c. – considerando non solo l'interesse nominale, ma l'incidenza su base annua di tutte le componenti del costo dell'erogazione del credito convenute (dunque il TAEG), con esclusione di imposte e tasse.
A tale ultimo proposito, reputa infatti il Tribunale di condividere il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione Penale (cfr. ex multis Cass. Pen., Sez. II, n. 46669/2011) secondo il quale “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”.
Ebbene, alla luce di tale principio e sulla base della documentazione in atti, il c.t.u., nell'effettuare la ricostruzione dei conti correnti partendo dai saldi indicati nei più risalenti estratti conto, ha riscontrato che la misura del TAEG rilevata nei contratti pari al 15,308%, rappresenta un valore superiore al tasso soglia vigente alla data del 30.11.2008 di stipula dei contratti di conto corrente, infatti, per le operazioni relative alle “aperture di credito in conto corrente oltre 5.000 euro” il tasso soglia vigente era pari al 15.135% (cfr. pagg. 8 e 11 della relazione peritale in atti). 5 Nel caso di specie, dunque – tenuto conto delle competenze espunte a monte – ricorre l'ipotesi di usura originaria in entrambi i rapporti di conto corrente oggetto del giudizio (cfr. pagg. 8 e 11 della relazione peritale in atti).
Il consulente, altresì, ha dedotto che le successive variazioni di cui ai contratti del 2.2.2011, del 28.9.2017 e dell'8.1.2020 sopra richiamati, non solo sono state comunicate al cliente in termini generici e relativi, ma che i medesimi contratti non riportano alcuna novazione che abbia riportato i tassi entro la soglia usura (cfr. pag. 12 della relazione peritale in atti).
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Tali conclusioni sono state contestate dalla Banca convenuta, che ha lamentato che il c.t.u. avrebbe:
1) considerato 4 periodi di capitalizzazione, dimenticando che per costante Giurisprudenza per la verifica sull'usura ab origine è necessario portarsi al momento genetico di sottoscrizione del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza aperto in data 1.12.2008 e attenersi, per il calcolo del TAEG, a quanto indicato nello stesso laddove non viene pattuita la capitalizzazione trimestrale.
2) considerato una cms che nel contratto non è specificata, come affermato dallo stesso CTU a pag. 10 dell'elaborato depositato, e quindi non applicabile.
3) erroneamente rapportato fattori diversi considerando la classe di operazioni oltre 5.000 euro, in contraddizione a quanto riportato dallo stesso a pag. 10 dell'elaborato peritale depositato laddove afferma che: l'interesse intra fido (per apertura di credito) è indeterminato, nel contratto viene indicato solo l'interesse extra fido (per scoperto di conto) pari al 14,5% (15,308% capitalizzato).
Conclude, pertanto, la convenuta che “Per l'effetto, ed alla luce dei calcoli sviluppati alla data del contratto ed in aderenza a quanto pattuito all'atto della sottoscrizione (1.12.2008) le due ipotesi di calcolo sopra menzionate sono abbondantemente entro la soglia dell'usura tempo per tempo vigente pari al 19,905% (classe di operazione fino a 5.000 euro)”.
Tali contestazioni, tuttavia, non meritano di essere condivise.
Osserva, invero, in contrario il Tribunale:
- relativamente al profilo sub 1), che - come ben si evince dalla relazione in atti - l'usurarietà rilevata risulta accertata rispetto al momento genetico di formazione del contratto, non a caso definito come affetto da genetica usura;
- relativamente al profilo sub 2), che la natura usuraria risulta accertata anche nell'ipotesi, pure presa in esame del c.t.u. (cfr. pag. 11 della relazione del 3.1.2023), di scomputo della c.m.s.;
- relativamente al profilo sub 3), che il c.t.u. ha ben spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di fare riferimento alla categoria delle aperture di credito superiori a 5.000 euro come classe di operazioni sulla quale fare il controllo del rispetto delle soglie di 6 usura (cfr. pag. 10 della relazione del 3.1.2023, ove si legge che “Il contratto di affidamento per 80.000 euro porta l'intero dispositivo contrattuale in condizioni di piena indeterminatezza. Infatti, a parte una commissione specifica, non sono disposte le condizioni economiche da attuare. Ma, ancor peggio, non è indicato come il fido complessivo si suddivida tra i due conti correnti, rendendo così certa la presenza dell'affidamento nell'an ma del tutto incerta nel quantum, almeno in quello relativo ai due specifici contratti. Nondimeno la presenza indubbia di questo fido e il suo ammontare complessivo consentono di mantenere la categoria delle aperture di credito superiori a 5.000 euro come classe di operazioni sulla quale fare il controllo del rispetto delle soglie di usura”).
Ma non è tutto.
Occorre, invero, ulteriormente dare atto che tali conclusioni sono state ulteriormente ribadite dal c.t.u. anche all'esito dell'ultimo richiamo disposto dal Tribunale (cfr. verbale di udienza del 13.3.2023).
Depone, invero, inequivocabilmente in tal senso il tenore della relazione integrativa del 19.7.2023, di cui qui di seguito si riporta il passo conclusivo: “Il CTU ha ricostruito, secondo le istruzioni poste nel Quesito il saldo dei rapporti di c/c di cui in lite. La verifica del rispetto del tasso soglia ha dato esito negativo a parte convenuta, in tutti e tre i criteri indicati dal G.I., per la presenza di usura genetica, con il conseguente abbattimento di ogni interesse passivo, commissione, spesa, e con il mantenimento, del contratto originario e suoi miglioramenti, solo dei giorni di valuta e degli interessi attivi, in capitalizzazione semplice fino al 31 dicembre 2016 e composta dopo quella data e sino al 31 dicembre 2020.
All'esito dei nostri ricalcoli, pertanto, alla data finale dell'ultimo estratto conto disponibile (31 dicembre 2020): il conto 13820780 presenta un saldo attivo di euro 73.125,62; il conto 13820880 presenta un saldo passivo di euro 30.036,53”.
Alla luce dei rilievi e delle osservazioni svolte finora, sulla scorta degli accertamenti effettuati dal consulente, il saldo finale del conto corrente n. 13820780 alla data del 31.12.2020 – al netto delle rettifiche – è pari ad euro “+ 73.125,62” e dunque a credito per il correntista, mentre il saldo finale del conto corrente n. 13820880 alla data del 31.12.2020 – al netto delle rettifiche – è pari ad euro “- 30.036,53” e dunque a debito per il correntista.
Da quanto precede discende che, in parziale accoglimento della domanda di ripetizione spiegata dall'attore, la convenuta va condannata al pagamento della CP_2 differenza, pari ad € 43.089,09, oltre interessi da calcolarsi al tasso legale, a far data dalla domanda.
Trattandosi di credito di valuta, va invece disattesa la richiesta attorea di rivalutazione monetaria.
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7 Tenuto conto del complessivo esito del giudizio (che ha visto l'accoglimento della domanda attorea, sebbene in misura inferiore rispetto alla richiesta formulata in citazione), ritiene il Tribunale che le spese vanno compensate nei limiti della metà, mentre la rimanente metà va posta a carico della convenuta, secondo la soccombenza.
Dette spese si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014, così come modificati ex d.m. 147/2022, avuto riguardo al valore del decisum (scaglione fino ad € 52.000).
Poiché la differenza tra l'importo del saldo accertato all'esito del giudizio e quello riportato dagli estratti conto in atti è imputabile ad una condotta della banca, le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di
[...]
(già . CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 13820780, alla data del 31.12.2020, è pari ad euro “+ 73.125,62”;
- Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 13820880, alla data del 31.12.2020, è pari ad euro “- 30.036,53”;
- Condanna la convenuta al pagamento della differenza, pari ad € 43.089,09, oltre CP_2 interessi da calcolarsi al tasso legale, a far data dalla domanda;
- Compensa nei limiti della metà le spese del giudizio;
- Condanna la Banca convenuta al pagamento del rimanente 50%, che liquida in € 3.808,00, oltre C.U., ed oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali, come per legge;
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di già Controparte_1 CP_2
.
[...]
Così deciso in Palermo, il 9.10.2025 Il Giudice
RE PA
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