Art. 2.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 a favore dell'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 a favore dell'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali.